La RAEE in parole semplici
La direttiva RAEE, formalmente direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è l’atto dell’UE sulla responsabilità del produttore per i prodotti elettronici. Stabilisce misure per proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei RAEE e migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse (art. 1). Lo fa seguendo un prodotto dal giorno in cui è immesso sul mercato al giorno in cui è scartato: il produttore si registra prima di vendere, finanzia ciò che accade ai rifiuti, marca il prodotto perché gli utilizzatori sappiano di non gettarlo tra i rifiuti indifferenziati, informa i riciclatori su come trattarlo e comunica le tonnellate che vende, mentre i distributori ritirano le apparecchiature usate e gli Stati membri devono raggiungere obiettivi di raccolta e di recupero (art. 5, art. 7, da art. 11 ad art. 16).
Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 14 febbraio 2014, quando ha sostituito la direttiva 2002/96/CE (art. 24, paragrafo 1, e art. 25). Le regole pratiche, il registro, i contributi e le sanzioni derivano quindi da ciascuno Stato membro, costruiti sul quadro comune qui descritto. Due modifiche hanno cambiato il testo: la direttiva (UE) 2018/849 sulla comunicazione dei dati, in vigore dal 4 luglio 2018, e la direttiva (UE) 2024/884 sul finanziamento dei pannelli fotovoltaici e delle apparecchiature a campo di applicazione aperto, in vigore dall’8 aprile 2024 e da recepire entro il 9 ottobre 2025.
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2012/19/UE (CELEX 32012L0019), oppure il testo consolidato dell’8 aprile 2024 che comprende entrambe le modifiche.
Ambito di applicazione
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono apparecchiature che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e apparecchiature per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 V per la corrente alternata e a 1.500 V per la corrente continua (art. 3, paragrafo 1, lettera a)). Dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 la direttiva si è applicata solo alle dieci categorie dell’allegato I; dal 15 agosto 2018 si applica a tutte le AEE, che sono classificate nelle sei categorie dell’allegato III: apparecchiature di scambio termico, schermi e monitor con una superficie superiore a 100 cm², lampade, apparecchiature di grandi dimensioni con una dimensione esterna superiore a 50 cm, apparecchiature di piccole dimensioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm e piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (art. 2, paragrafo 1, e allegato III). L’allegato IV fornisce un elenco non esaustivo per categoria; i pannelli fotovoltaici rientrano nelle apparecchiature di grandi dimensioni e le apparecchiature di piccole dimensioni con pannelli integrati rientrano nelle apparecchiature di piccole dimensioni.
Tre esclusioni si sono applicate fin dall’inizio: le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico destinati a scopi specificamente militari; le apparecchiature specificamente progettate e installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione che possono funzionare solo come parte di esse; e le lampade a incandescenza (art. 2, paragrafo 3). Altre sette si applicano dal 15 agosto 2018: le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, salvo le apparecchiature non specificamente progettate e installate come parte di esse, i mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, le apparecchiature progettate esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo e messe a disposizione solo tra imprese e i dispositivi medici o medico-diagnostici in vitro che si prevede diventino infettivi prima della fine del ciclo di vita, insieme ai dispositivi medici impiantabili attivi (art. 2, paragrafo 4). La direttiva si applica fatta salva la normativa in materia di sicurezza, sostanze chimiche e progettazione dei prodotti, per cui RoHS, REACH ed ecoprogettazione si applicano in parallelo (art. 2, paragrafo 2).
Gli obblighi ricadono sul produttore, un termine definito in modo molto più ampio che nella normativa sulla marcatura CE. È produttore chiunque, indipendentemente dalla tecnica di vendita, sia stabilito in uno Stato membro e vi fabbrichi o marchi AEE, vi rivenda con il proprio nome o marchio apparecchiature fabbricate da altri, vi immetta sul mercato in modo professionale AEE provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro, oppure venda AEE mediante comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o altri utilizzatori in uno Stato membro essendo stabilito altrove (art. 3, paragrafo 1, lettera f)). La qualifica di produttore si valuta quindi Stato membro per Stato membro. Un distributore è chiunque, nella catena di fornitura, metta AEE a disposizione sul mercato e può essere allo stesso tempo produttore (art. 3, paragrafo 1, lettera g)). Un rappresentante autorizzato è una persona stabilita in uno Stato membro che un produttore di un altro Stato membro nomina con mandato scritto per adempiere lì i propri obblighi; per i venditori a distanza la nomina è obbligatoria (art. 17).
Che cosa occorre fare
Registrazione e registro dei produttori
Ogni Stato membro tiene un registro dei produttori, compresi quelli che forniscono AEE mediante comunicazione a distanza, che serve a monitorare il rispetto della direttiva (art. 16, paragrafo 1). Ogni produttore, o il suo rappresentante autorizzato, deve essere registrato e fornire le informazioni dell’allegato X, parte A: nome, indirizzo e persona di contatto, numero di identificazione nazionale e codice fiscale, la categoria e il tipo di apparecchiatura, il marchio, come il produttore adempie le proprie responsabilità a titolo individuale o tramite un sistema collettivo, compresa la garanzia finanziaria, la tecnica di vendita e una dichiarazione che le informazioni sono veritiere (art. 16, paragrafo 2, lettere a) e b), e allegato X, parte A). I venditori a distanza sono registrati nello Stato membro in cui vendono, tramite il loro rappresentante autorizzato se non sono registrati direttamente (art. 16, paragrafo 1). I registri nazionali sono collegati tra loro in modo da facilitare la registrazione tra Stati membri (art. 16, paragrafo 2, lettera d)). In Danimarca la Dansk Producentansvar tiene il registro e la registrazione deve essere effettuata almeno 14 giorni prima che il produttore immetta per la prima volta AEE sul mercato danese (ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, § 5 e § 6).
Finanziamento e garanzie
I produttori provvedono almeno al finanziamento della raccolta presso i punti di raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da nuclei domestici: per le apparecchiature dell’allegato I diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto immesse sul mercato dal 15 agosto 2018 (art. 12, paragrafo 1). Ogni produttore è responsabile dei rifiuti dei propri prodotti e può adempiere l’obbligo a titolo individuale o aderendo a un sistema collettivo; all’immissione di un prodotto sul mercato fornisce una garanzia che la gestione dei RAEE che ne derivano sarà finanziata, sotto forma di partecipazione a un sistema di finanziamento, di assicurazione di riciclaggio o di conto bancario bloccato (art. 12, paragrafo 3). I rifiuti storici delle apparecchiature dell’allegato I immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o prima sono finanziati da tutti i produttori presenti sul mercato in proporzione alla loro quota di mercato per tipo di apparecchiatura (art. 12, paragrafo 4). Gli Stati membri possono inoltre incoraggiare i produttori a finanziare la raccolta dai nuclei domestici fino ai punti di raccolta e possono consentire ai produttori di indicare agli acquirenti i costi di raccolta e di trattamento al momento della vendita, entro il limite della migliore stima dei costi effettivi (art. 12, paragrafo 2, e art. 14, paragrafo 1).
Per i RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, i produttori finanziano i costi per gli stessi gruppi di prodotti e le stesse date; i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti sono finanziati dai produttori dei nuovi prodotti al momento della fornitura, salvo che lo Stato membro renda l’utilizzatore professionale responsabile in tutto o in parte, e gli altri rifiuti storici sono finanziati dall’utilizzatore professionale. Produttori e utilizzatori professionali possono concordare altri metodi di finanziamento mediante contratto (art. 13). La modifica del 2024 ha introdotto tali date dopo che la Corte di giustizia, nella causa C-181/20, ha ritenuto che far pagare ai produttori i pannelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 avesse un effetto retroattivo ingiustificato (direttiva (UE) 2024/884, considerando da 4 a 8).
Marcatura e informazione
I produttori marcano le AEE immesse sul mercato con il bidone su ruote barrato dell’allegato IX, stampato in modo visibile, leggibile e indelebile e preferibilmente conformemente alla EN 50419:2022; solo in casi eccezionali, quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo rendono necessario, il simbolo può figurare sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia (art. 14, paragrafo 4, e allegato IX). Una marcatura ulteriore deve indicare che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018, e la disposizione sulla garanzia richiede che i prodotti siano chiaramente marcati conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, mentre la EN 50419:2022 aggiunge l’identificazione del produttore (art. 12, paragrafo 3, e art. 15, paragrafo 2). Gli utilizzatori devono essere informati di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani indifferenziati, di quali sistemi di restituzione e di raccolta esistono, del loro ruolo nel riutilizzo e nel riciclaggio, degli effetti delle sostanze pericolose e del significato del simbolo; gli Stati membri possono richiedere a produttori e distributori di fornire tali informazioni nelle istruzioni, nel punto vendita e attraverso campagne (art. 14, paragrafi 2 e 5). Entro un anno dalla prima immissione di un nuovo tipo di AEE sul mercato dell’Unione, i produttori devono fornire gratuitamente ai centri di riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento, con l’identificazione dei componenti, dei materiali e dell’ubicazione delle sostanze pericolose (art. 15, paragrafo 1).
Raccolta e ritiro
Gli Stati membri devono ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani indifferenziati e conseguire un elevato livello di raccolta differenziata, con priorità per le apparecchiature di scambio termico contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o gas fluorurati, le lampade a mercurio, i pannelli fotovoltaici e le apparecchiature di piccole dimensioni (art. 5, paragrafo 1). Per i RAEE domestici, i detentori finali e i distributori devono poterli restituire almeno gratuitamente; un distributore che fornisce un prodotto nuovo deve ritirare gratuitamente i RAEE equivalenti, uno contro uno; e i negozi al dettaglio con una superficie di vendita relativa alle AEE di almeno 400 m² devono raccogliere gratuitamente e senza alcun acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm, salvo che una valutazione pubblica dimostri che i sistemi esistenti sono almeno altrettanto efficaci (art. 5, paragrafo 2, lettere da a) a c)). I produttori possono istituire sistemi individuali o collettivi di ritiro, e i RAEE contaminati che presentano un rischio per la salute e la sicurezza possono essere rifiutati (art. 5, paragrafo 2, lettere d) ed e)). Per i RAEE non domestici, i produttori o i terzi che agiscono per loro conto provvedono alla raccolta (art. 5, paragrafo 5). Ogni Stato membro deve raccogliere ogni anno almeno il 45 % del peso medio delle AEE immesse sul proprio mercato nei tre anni precedenti dal 2016 e il 65 %, oppure l’85 % dei RAEE prodotti, dal 2019 (art. 7, paragrafo 1).
Trattamento, recupero e obiettivi
Tutti i RAEE raccolti separatamente sono sottoposti a un trattamento adeguato, che comprende come minimo la rimozione di tutti i fluidi e il trattamento selettivo dell’allegato VII, come la rimozione di batterie, componenti contenenti mercurio, circuiti stampati di superficie superiore a 10 cm², plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati, lampade a scarica e gas refrigeranti (art. 8, paragrafi 1 e 2, e allegato VII). I produttori istituiscono sistemi di recupero, a titolo individuale o collettivo, con le migliori tecniche disponibili, e gli impianti di trattamento necessitano di un’autorizzazione e devono rispettare i requisiti di sito dell’allegato VIII (art. 8, paragrafo 3, e art. 9). I produttori devono rispettare gli obiettivi minimi dell’allegato V, parte 3, per categoria: 85 % di recupero e 80 % di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per le apparecchiature di scambio termico e di grandi dimensioni, 80 % e 70 % per gli schermi, 75 % e 55 % per le apparecchiature di piccole dimensioni e le piccole apparecchiature informatiche, e 80 % di riciclaggio per le lampade, conservando le registrazioni dei pesi in entrata e in uscita da ciascun impianto (art. 11 e allegato V, parte 3). Il trattamento può avvenire al di fuori dello Stato membro o dell’Unione nel rispetto della normativa sulle spedizioni di rifiuti, ma i RAEE esportati contano ai fini degli obiettivi solo se sono dimostrate condizioni di trattamento equivalenti (art. 10). Le AEE usate spedite attraverso le frontiere si presumono RAEE, a meno che il detentore possa esibire la documentazione dell’allegato VI: fattura e contratto per il riutilizzo diretto, registrazioni della prova di funzionalità fissate a ciascun articolo, una dichiarazione che nulla nella spedizione è rifiuto e un’adeguata protezione durante il trasporto (art. 23, paragrafo 2, e allegato VI).
Rappresentanti autorizzati e vendita a distanza
Un produttore stabilito in un altro Stato membro può nominare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nello Stato membro interessato come persona responsabile dell’adempimento dei propri obblighi in tale Stato (art. 17, paragrafi 1 e 3). Un produttore che vende AEE mediante comunicazione a distanza in uno Stato membro in cui non è stabilito deve nominarne uno (art. 17, paragrafo 2). Il rappresentante è registrato con i recapiti del produttore e assume gli obblighi di registrazione, comunicazione dei dati e finanziamento in tale Stato membro (art. 16, paragrafo 2, e allegato X, parte A, punto 1). In Danimarca il produttore registra il proprio rappresentante presso la Dansk Producentansvar, che chiede al rappresentante di confermare entro 7 giorni; ogni produttore può registrare un solo rappresentante (ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, § 7, stk. 4 e 5).
Applicazione e sanzioni
Gli Stati membri svolgono ispezioni e monitoraggi che riguardano almeno le informazioni comunicate al registro dei produttori, le spedizioni e in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell’Unione e le operazioni negli impianti di trattamento (art. 23, paragrafo 1). Le autorità cooperano e si scambiano informazioni, anche tra registri nazionali, per assicurare che i produttori rispettino gli obblighi (art. 18). Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri dovevano notificare le proprie norme alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 (art. 22). La direttiva è inoltre elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui i suoi requisiti di prodotto rientrano nel quadro di vigilanza del mercato dell’Unione.
In Danimarca la direttiva è attuata dall’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza (bekendtgørelse) n. 942 del 20 giugno 2025, emanata in base alla legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse) e in vigore dal 1° luglio 2025. La Miljøstyrelsen vigila sugli obblighi dei produttori in materia di registrazione, comunicazione dei dati, finanziamento, ritiro, trattamento, informazione e marcatura, mentre i consigli comunali vigilano sulle restanti disposizioni (§ 65). L’autorità di vigilanza può ordinare agli operatori economici di produrre documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare prodotti di prova anche sotto identità riservata e ordinare al proprietario di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme (da § 66 a § 68). La Dansk Producentansvar tiene il registro e decide se un’impresa o un prodotto rientra nell’ambito di applicazione; le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla Miljøstyrelsen entro 4 settimane (§ 5, § 10 e § 69). L’immissione di AEE sul mercato senza registrazione, garanzia o marcatura, la vendita di apparecchiature di produttori non registrati, la mancata comunicazione dei dati o la comunicazione inesatta e il mancato rispetto degli ordini dell’autorità di vigilanza sono punibili con una sanzione pecuniaria, che sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato un danno ambientale o un vantaggio economico (§ 70).
Come aiuta Conphora
Conphora monitora la direttiva RAEE e le sue attuazioni nazionali e mappa i Suoi prodotti rispetto alle sei categorie, alla definizione di produttore per Stato membro e agli obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati, segnalando dove è un produttore non registrato o dove una vendita a distanza crea un nuovo obbligo prima che diventi un problema di applicazione. La piattaforma conserva in un unico luogo i dati di registro, le garanzie e i dati della comunicazione annuale e La avvisa quando il quadro cambia, come nel caso del riesame dell’articolo 24 bis della Commissione, previsto entro il 31 dicembre 2026.
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Fonti
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato dell’8 aprile 2024 (EUR-Lex)
- Direttiva 2012/19/UE come pubblicata nella GU L 197 del 24 luglio 2012 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32012L0019 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Commissione europea, DG Ambiente)
- Una nuova valutazione esamina come migliorare la direttiva RAEE, 2 luglio 2025 (Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 942 af 20. juni 2025, elektronikaffaldsbekendtgørelsen (Retsinformation)
- Producentansvar for elektronik (Miljøstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.