Esc

La ricerca nel sito arriverà con il catalogo della piattaforma. Nel frattempo, parta da uno di questi:

WEEE Environment & Waste 12 min Novità nei prossimi 12 mesi

WEEE: Direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE), spiegato

La direttiva RAEE impone ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche importatori e venditori a distanza, di finanziare raccolta e trattamento dei rifiuti dei propri prodotti e di marcarli con il bidone su ruote barrato; i distributori ritirano l’usato gratuitamente. Si applica dal 14 febbraio 2014; ultima modifica: direttiva (UE) 2024/884 (recepimento: 9 ottobre 2025).

Free account · no card · opens in the Demo Company

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): apparecchiature che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, o che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, progettate per una tensione non superiore a 1.000 V per la corrente alternata e a 1.500 V per la corrente continua
  • Dal 15 agosto 2018 tutte le AEE, classificate nelle sei categorie dell’allegato III: apparecchiature di scambio termico, schermi e monitor di superficie superiore a 100 cm², lampade, apparecchiature di grandi dimensioni (oltre 50 cm), apparecchiature di piccole dimensioni (fino a 50 cm) e piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (fino a 50 cm); i pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito di applicazione dal 13 agosto 2012, nel periodo transitorio dell’allegato I, categoria 4 (apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici), e dal 15 agosto 2018 nell’allegato III, categoria 4, apparecchiature di grandi dimensioni
  • I rifiuti di tali apparecchiature (RAEE), compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che fanno parte del prodotto al momento in cui è scartato, provenienti da nuclei domestici e da altri utilizzatori
  • I produttori nel senso ampio della direttiva: fabbricanti e titolari del marchio, rivenditori con marchio proprio, importatori professionali da un altro Stato membro o da un paese terzo e venditori a distanza stabiliti altrove che vendono direttamente a utilizzatori in uno Stato membro
  • I distributori che mettono le AEE a disposizione sul mercato e i rappresentanti autorizzati che i produttori stabiliti in un altro Stato membro nominano o devono nominare

Prodotti derivati e a valle

  • La direttiva si applica fatte salve la normativa dell’Unione in materia di sicurezza e salute, di sostanze chimiche (REACH) e la legislazione specifica sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti, per cui la direttiva RoHS, il regolamento sulle batterie e le regole di ecoprogettazione si applicano in parallelo (art. 2, paragrafo 2)
  • La qualifica di produttore si valuta Stato membro per Stato membro: un operatore è produttore dove è stabilito e fabbrica, rimarchia o importa, e un venditore a distanza è produttore in ogni Stato membro in cui vende, dove deve essere registrato tramite un rappresentante autorizzato (art. 3, paragrafo 1, lettera f), e art. 16, paragrafo 1)
  • Un distributore che rivende con il proprio marchio, o immette sul mercato AEE provenienti da un altro paese in modo professionale, è allo stesso tempo produttore (art. 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii), e lettera g))
  • Chi fornisce esclusivamente finanziamenti nell’ambito di un contratto di finanziamento, come un leasing o una vendita a rate, non è produttore, a meno che non agisca anche come tale (art. 3, paragrafo 1, lettera f), ultimo periodo, e lettera i))
  • Le AEE usate spedite attraverso le frontiere si presumono RAEE, e una spedizione illegale, a meno che il detentore documenti la prova di funzionalità, il contratto di vendita e la protezione durante il trasporto come richiesto dall’allegato VI (art. 23, paragrafo 2, e allegato VI)

Ruoli previsti dall’atto

Produttore (fabbricante, titolare del marchio, rivenditore con marchio proprio, importatore o venditore a distanza)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE con il proprio nome o marchio, o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza con il proprio nome o marchio in tale Stato; è stabilita in uno Stato membro e vi rivende con il proprio nome o marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, a meno che non vi figuri il marchio del produttore; è stabilita in uno Stato membro e immette sul suo mercato, in modo professionale, AEE provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro; oppure vende AEE mediante comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o altri utilizzatori in uno Stato membro essendo stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. Un mero finanziatore nell’ambito di un contratto di finanziamento non è produttore.

Fonte · art. 3, paragrafo 1, lettera f)
Distributore (grossista o dettagliante, in negozio o online)

Qualsiasi persona fisica o giuridica della catena di fornitura che mette AEE a disposizione sul mercato; un distributore può essere allo stesso tempo produttore, per esempio quando rivende con il proprio marchio o importa in modo professionale.

Fonte · art. 3, paragrafo 1, lettera g), e art. 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii)
Rappresentante autorizzato

Una persona giuridica o fisica stabilita in uno Stato membro che un produttore stabilito in un altro Stato membro nomina con mandato scritto per adempiere in suo nome gli obblighi del produttore ai sensi della direttiva nel territorio di tale Stato; un venditore a distanza stabilito in uno Stato membro che vende AEE a un altro Stato membro in cui non è stabilito deve nominarne uno in quest’ultimo.

Fonte · art. 17, paragrafi da 1 a 3

Vende dall’esterno dell’UE? Parta da qui →

WEEE si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Prodotto che per funzionare non dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, oppure è progettato per una tensione superiore a 1.000 V per la corrente alternata o a 1.500 V per la corrente continua · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Sono AEE soltanto le apparecchiature che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, o che li generano, trasferiscono o misurano, e sono progettate per una tensione non superiore a 1.000 V per la corrente alternata o a 1.500 V per la corrente continua; tutto il resto è al di fuori della direttiva. Fonte · art. 2, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, lettera a)
  2. Lampade a incandescenza, Apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro, comprese armi, munizioni e materiale bellico destinati a scopi specificamente militari, Apparecchiature specificamente progettate e installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione e che possono funzionare solo come parte di esse · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 3, esclude questi tre gruppi dal 13 agosto 2012: le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico destinati a scopi specificamente militari, le apparecchiature specificamente progettate e installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione che possono funzionare solo come parte di esse, e le lampade a incandescenza. Fonte · art. 2, paragrafo 3
  3. Apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, Utensili industriali fissi di grandi dimensioni, installati in modo permanente e sottoposti a manutenzione da professionisti in un impianto industriale o di ricerca, Installazione fissa di grandi dimensioni assemblata da professionisti come parte permanente di un edificio o di una struttura, Mezzi di trasporto di persone o merci (automobili, autocarri, veicoli omologati), Macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, Apparecchiature progettate esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo e messe a disposizione solo tra imprese, Dispositivo medico o dispositivo medico-diagnostico in vitro che si prevede diventi infettivo prima della fine del ciclo di vita, o dispositivo medico impiantabile attivo · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Dal 15 agosto 2018 l’articolo 2, paragrafo 4, esclude anche questi sette gruppi. Contano due limiti: le apparecchiature non specificamente progettate e installate come parte di una installazione fissa di grandi dimensioni restano nell’ambito di applicazione, e i veicoli elettrici a due ruote non omologati non sono considerati mezzi di trasporto. Fonte · art. 2, paragrafo 4, e art. 3, paragrafo 1, lettere da b) a d)
  4. Pannelli fotovoltaici · Produttore (fabbricante, titolare del marchio, rivenditore con marchio proprio, importatore o venditore a distanza) · qualsiasi Rientra nell’ambito I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito di applicazione dal 13 agosto 2012: nel periodo transitorio dell’allegato I, categoria 4 (apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici), e dal 15 agosto 2018 nell’allegato III, categoria 4, apparecchiature di grandi dimensioni. I produttori li registrano, li marcano e ne comunicano i dati come per le altre AEE, ma finanziano solo i rifiuti dei pannelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012, e la marcatura della data è richiesta solo per tali pannelli. Fonte · art. 2, paragrafo 1, art. 12, paragrafo 1, lettera b), art. 13, paragrafo 1, lettera b), art. 15, paragrafo 2, allegato I, punto 4, allegato III, punto 4 e allegato IV, punto 4
  5. Apparecchiature di scambio termico (frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio), Schermi, monitor e apparecchiature con schermo di superficie superiore a 100 cm² (televisori, monitor, computer portatili, notebook, cornici fotografiche LCD), Lampade (fluorescenti, fluorescenti compatte, a scarica ad alta intensità, al sodio e a LED), Apparecchiature di grandi dimensioni con una dimensione esterna superiore a 50 cm (lavatrici, cucine, apparecchi di illuminazione, grandi stampanti, grandi utensili, grandi dispositivi medici, distributori automatici), Apparecchiature di piccole dimensioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (aspirapolvere, bollitori, ferri da stiro, rasoi, fotocamere, giocattoli, piccoli utensili, rilevatori di fumo, termostati), Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (telefoni cellulari, router, dispositivi GPS, calcolatrici, personal computer, stampanti, telefoni), Veicolo elettrico a due ruote non omologato (monopattino o bicicletta elettrica al di fuori dell’omologazione dei veicoli) · Produttore (fabbricante, titolare del marchio, rivenditore con marchio proprio, importatore o venditore a distanza) · qualsiasi Rientra nell’ambito Il produttore di AEE di una qualsiasi categoria dell’allegato III deve essere registrato nel registro nazionale prima di immetterle sul mercato, finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti dei propri prodotti, marcare le apparecchiature con il bidone su ruote barrato e con la marcatura della data, informare gli impianti di trattamento e comunicare le quantità immesse sul mercato; non esiste alcuna soglia dimensionale per le imprese. Fonte · art. 3, paragrafo 1, lettera f), art. 12, art. 13, art. 14, paragrafo 4, art. 15 e art. 16
  6. Apparecchiature di scambio termico (frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio), Schermi, monitor e apparecchiature con schermo di superficie superiore a 100 cm² (televisori, monitor, computer portatili, notebook, cornici fotografiche LCD), Lampade (fluorescenti, fluorescenti compatte, a scarica ad alta intensità, al sodio e a LED), Apparecchiature di grandi dimensioni con una dimensione esterna superiore a 50 cm (lavatrici, cucine, apparecchi di illuminazione, grandi stampanti, grandi utensili, grandi dispositivi medici, distributori automatici), Pannelli fotovoltaici, Apparecchiature di piccole dimensioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (aspirapolvere, bollitori, ferri da stiro, rasoi, fotocamere, giocattoli, piccoli utensili, rilevatori di fumo, termostati), Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (telefoni cellulari, router, dispositivi GPS, calcolatrici, personal computer, stampanti, telefoni), Veicolo elettrico a due ruote non omologato (monopattino o bicicletta elettrica al di fuori dell’omologazione dei veicoli) · Distributore (grossista o dettagliante, in negozio o online) · qualsiasi Rientra nell’ambito Il distributore che fornisce un prodotto nuovo a un nucleo domestico deve ritirare gratuitamente i RAEE equivalenti, uno contro uno, e un negozio al dettaglio con una superficie di vendita di AEE di almeno 400 m² deve accettare gratuitamente e senza alcun acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm; un distributore che rivende con il proprio marchio o importa in modo professionale è anche produttore. Fonte · art. 5, paragrafo 2, lettere b) e c), art. 3, paragrafo 1, lettera f), e art. 3, paragrafo 1, lettera g)
  7. Apparecchiature di scambio termico (frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio), Schermi, monitor e apparecchiature con schermo di superficie superiore a 100 cm² (televisori, monitor, computer portatili, notebook, cornici fotografiche LCD), Lampade (fluorescenti, fluorescenti compatte, a scarica ad alta intensità, al sodio e a LED), Apparecchiature di grandi dimensioni con una dimensione esterna superiore a 50 cm (lavatrici, cucine, apparecchi di illuminazione, grandi stampanti, grandi utensili, grandi dispositivi medici, distributori automatici), Pannelli fotovoltaici, Apparecchiature di piccole dimensioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (aspirapolvere, bollitori, ferri da stiro, rasoi, fotocamere, giocattoli, piccoli utensili, rilevatori di fumo, termostati), Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (telefoni cellulari, router, dispositivi GPS, calcolatrici, personal computer, stampanti, telefoni), Veicolo elettrico a due ruote non omologato (monopattino o bicicletta elettrica al di fuori dell’omologazione dei veicoli) · Rappresentante autorizzato · qualsiasi Rientra nell’ambito Un rappresentante autorizzato nominato con mandato scritto è responsabile dell’adempimento degli obblighi del produttore rappresentato nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, compresi la registrazione con i dati del produttore, la comunicazione dei dati e il finanziamento; per i venditori a distanza la nomina è obbligatoria. Fonte · art. 16, paragrafi 1 e 2, art. 17 e allegato X, parte A, punto 1
  8. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il prodotto sia una AEE entro i limiti di tensione, che si applichi o meno un’esclusione dell’articolo 2, paragrafi 3 o 4, e dallo Stato membro in cui l’operatore fabbrica, rimarchia, importa o vende mediante comunicazione a distanza. Fonte · art. 2 e art. 3, paragrafo 1

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano a Strasburgo la direttiva 2012/19/UE, che rifonde la direttiva 2002/96/CE Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 27
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 197 del 24 luglio 2012; nel periodo transitorio la direttiva si applica alle dieci categorie dell’allegato I, compresi i pannelli fotovoltaici Fonte · art. 2, paragrafo 1, lettera a), art. 20, paragrafo 2, e art. 26
  3. Termine entro il quale gli Stati membri mettono in vigore le leggi di recepimento e notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni Fonte · art. 22 e art. 24, paragrafo 1
  4. La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive 2003/108/CE e 2008/34/CE, è abrogata; i riferimenti a essa si intendono fatti alla direttiva 2012/19/UE secondo la tavola di concordanza dell’allegato XII Fonte · art. 25, allegato XI, parte A, e allegato XII
  5. Gli obiettivi di recupero dell’allegato V, parte 2, si applicano per categoria dell’allegato I fino al 14 agosto 2018, per esempio l’85 % di recupero e l’80 % di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici Fonte · art. 11, paragrafo 1, e allegato V, parte 2
  6. Tasso minimo di raccolta del 45 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; il tasso di 4 kg per abitante si è applicato fino al 31 dicembre 2015 Fonte · art. 7, paragrafo 1
  7. Entra in vigore la direttiva (UE) 2018/849: la comunicazione dei dati degli Stati membri è riscritta nell’articolo 16, paragrafi da 6 a 9, è inserito l’articolo 16 bis sugli incentivi per la gerarchia dei rifiuti e il potere di adottare atti delegati dell’articolo 19 è limitato agli allegati IV, VII, VIII e IX Fonte · art. 3 e art. 5
  8. Campo di applicazione aperto: la direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle sei categorie dell’allegato III, fatte salve le esclusioni dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4; si applicano gli obiettivi di recupero dell’allegato V, parte 3; da questa data decorrono il finanziamento a carico dei produttori e la marcatura della data per le AEE a campo di applicazione aperto Fonte · art. 2, paragrafo 1, lettera b), art. 2, paragrafo 4, art. 12, paragrafo 1, lettera c), art. 13, paragrafo 1, lettera c), art. 15, paragrafo 2, e allegato V, parte 3
  9. Tasso minimo annuo di raccolta del 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, o dell’85 % dei RAEE prodotti; dieci Stati membri elencati potevano rinviarlo al 14 agosto 2021 al più tardi Fonte · art. 7, paragrafi 1 e 3
  10. Termine entro il quale gli Stati membri recepiscono la direttiva (UE) 2018/849 Fonte · art. 4, paragrafo 1
  11. La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-181/20 (Vysočina Wind) dichiara invalido l’articolo 13, paragrafo 1, nella misura in cui imponeva ai produttori di finanziare i rifiuti dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 Fonte · considerando da 4 a 6
  12. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/884: il finanziamento a carico dei produttori è limitato ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e alle AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018, per la marcatura è richiamata la EN 50419:2022 ed è inserito il riesame dell’articolo 24 bis Fonte · art. 1 e art. 3
  13. Danimarca: entra in vigore l’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, che sostituisce l’ordinanza n. 1566 del 19 dicembre 2022 e attua la direttiva (UE) 2024/884 Fonte · § 71 e nota 1
  14. La Commissione pubblica la valutazione della direttiva (SWD(2025) 184 e 185): pertinente, coerente e proporzionata, ma quasi la metà dei RAEE prodotti non è raccolta e permangono lacune di applicazione, in particolare per i venditori online; le conclusioni alimentano la revisione nell’ambito della legge sull’economia circolare Fonte
  15. Termine entro il quale gli Stati membri recepiscono la direttiva (UE) 2024/884 Fonte · art. 2, paragrafo 1
  16. Termine entro il quale la Commissione valuta la necessità di rivedere la direttiva, compresa una categoria separata per i pannelli fotovoltaici e un meccanismo che copra i costi dei rifiuti dei pannelli se un produttore viene meno, con una proposta legislativa se opportuno Fonte · art. 24 bis

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Produttore (fabbricante, titolare del marchio, rivenditore con marchio proprio, importatore o venditore a distanza)12
  • Registrarsi nel registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si è produttore prima di immettere AEE sul suo mercato, con le informazioni dell’allegato X, parte A; in Danimarca presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato di apparecchiature. art. 16, paragrafi 1 e 2, e allegato X, parte A§ 6
  • Registrare le modifiche delle informazioni registrate del produttore; in Danimarca entro un mese dalla modifica. art. 16, paragrafo 2§ 8
  • Finanziare almeno la raccolta presso i punti di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE domestici derivanti dai propri prodotti, a titolo individuale o tramite un sistema collettivo, e la propria quota di mercato dei RAEE domestici storici. art. 12, paragrafi 1 e 4
  • All’immissione di ciascun prodotto sul mercato, fornire una garanzia che la gestione dei suoi RAEE sarà finanziata: partecipazione a un sistema di finanziamento, assicurazione di riciclaggio o conto bancario bloccato. art. 12, paragrafo 3
  • Finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici per gli stessi gruppi di prodotti e le stesse date; per i rifiuti storici dell’allegato I sostituiti da nuovi prodotti equivalenti si finanziano i costi al momento della fornitura dei nuovi prodotti, salvo che lo Stato membro renda responsabile l’utilizzatore professionale, e si possono concordare con i clienti professionali altri metodi di finanziamento mediante contratto. I produttori o i terzi che agiscono per loro conto devono inoltre provvedere alla raccolta di tali RAEE non domestici. art. 5, paragrafo 5, e art. 13
  • Marcare ogni AEE immessa sul mercato con il bidone su ruote barrato dell’allegato IX, in modo visibile, leggibile e indelebile e preferibilmente conformemente alla EN 50419:2022; solo quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo rendono necessario il simbolo può figurare invece sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia. Aggiungere la marcatura dell’articolo 15, paragrafo 2, che indica che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018; la EN 50419:2022, raccomandata dalla direttiva, identifica anche il produttore e la data. art. 12, paragrafo 3, art. 14, paragrafo 4, art. 15, paragrafo 2, e allegato IX
  • Entro un anno dalla prima immissione di un nuovo tipo di AEE sul mercato dell’Unione, fornire gratuitamente ai centri di riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio, in manuali o in formato elettronico, le informazioni di cui hanno bisogno sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento, con l’identificazione dei componenti e dei materiali e dell’ubicazione delle sostanze e delle miscele pericolose. art. 15, paragrafo 1
  • Comunicare al registro i dati dell’allegato X, parte B, per categoria: AEE immesse sul mercato nazionale in peso e RAEE raccolti separatamente, riciclati, recuperati, smaltiti o spediti; in Danimarca alla Dansk Producentansvar entro il 31 marzo per l’anno civile precedente. art. 16, paragrafo 2, lettera c), e allegato X, parte B§ 13
  • Conservare le registrazioni del peso dei RAEE in uscita dai punti di raccolta e in entrata e in uscita dagli impianti di trattamento e di recupero. art. 11, paragrafo 4
  • In Danimarca, presentare entro il 31 maggio un’attestazione di un revisore sulla relazione annuale, salvo che si applichi un’esenzione dimensionale. § 14
  • Non impedire il riutilizzo dei RAEE mediante caratteristiche di progettazione o processi di fabbricazione specifici, a meno che non presentino vantaggi prevalenti per l’ambiente o la sicurezza. art. 4
  • Se si vendono AEE mediante contratto a distanza in uno Stato membro in cui non si è stabiliti, nominare in tale Stato un rappresentante autorizzato con mandato scritto; un produttore stabilito in un altro Stato membro può farlo. art. 17
Distributore (grossista o dettagliante, in negozio o online)7
  • Quando si fornisce un prodotto nuovo a un nucleo domestico, ritirare l’apparecchiatura vecchia di tipo equivalente che svolgeva le stesse funzioni, almeno gratuitamente e uno contro uno, salvo che lo Stato membro abbia predisposto un’alternativa altrettanto semplice e gratuita per il detentore finale. art. 5, paragrafo 2, lettera b)
  • Nei negozi al dettaglio con una superficie di vendita relativa alle AEE di almeno 400 m², o nelle loro immediate vicinanze, raccogliere gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm, salvo che una valutazione resa pubblica dimostri che i sistemi di raccolta esistenti sono almeno altrettanto efficaci. art. 5, paragrafo 2, lettera c)
  • Garantire che i RAEE ricevuti siano avviati a un trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 8; i RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a causa di contaminazione possono essere rifiutati. art. 5, paragrafo 2, lettere c) ed e)
  • Trasmettere gratuitamente le informazioni sui RAEE ricevuti di cui lo Stato membro ha bisogno per determinare il proprio tasso di raccolta. art. 7, paragrafo 2, lettera b)
  • Fornire agli utilizzatori le informazioni richieste dallo Stato membro, per esempio nelle istruzioni per l’uso o nel punto vendita: che i RAEE non devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati, quali sistemi di restituzione e di raccolta esistono, il ruolo dell’utilizzatore nel riutilizzo e nel riciclaggio, gli effetti delle sostanze pericolose e il significato del bidone su ruote barrato. art. 14, paragrafi 2 e 5
  • Se si rivendono AEE con il proprio nome o marchio, o si immettono sul mercato AEE provenienti da un altro paese in modo professionale, si è a propria volta produttori con tutti gli obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati. art. 3, paragrafo 1, lettera f), punti ii) e iii), e lettera g)
  • In Danimarca, non acquisire e non vendere AEE di produttori non registrati nel registro dei produttori. § 12 e § 70, nr. 4
Rappresentante autorizzato4
  • Agire in base a un mandato scritto del produttore e assumersi la responsabilità dell’adempimento degli obblighi di tale produttore ai sensi della direttiva nel territorio dello Stato membro in cui si è stabiliti; un produttore stabilito in un altro Stato membro può conferire tale mandato, e un venditore a distanza che vende nel proprio Stato membro deve farlo. art. 17, paragrafi da 1 a 3
  • Registrarsi nel registro nazionale dei produttori con le informazioni dell’allegato X, parte A, compresi il proprio nome, indirizzo e persona di contatto e i recapiti del produttore rappresentato, e impegnarsi a mantenerlo aggiornato. In Danimarca il produttore registra il proprio rappresentante presso la Dansk Producentansvar, che chiede al rappresentante di confermare la registrazione per via digitale entro 7 giorni; ogni produttore può registrare un solo rappresentante. art. 16, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), e allegato X, parte A, punto 1§ 7, stk. 4 e 5
  • Comunicare i dati dell’allegato X, parte B, per il produttore rappresentato: periodo di riferimento, categoria, quantità di AEE immessa sul mercato nazionale in peso e quantità di RAEE raccolti separatamente, riciclati, recuperati, smaltiti e spediti. art. 16, paragrafo 2, lettera c), e allegato X, parte B
  • Garantire che gli obblighi di finanziamento, garanzia, marcatura e informazione degli articoli da 12 a 15 siano rispettati per le apparecchiature del produttore rappresentato nel proprio territorio, poiché il mandato rende responsabili degli obblighi del produttore in tale territorio. da art. 12 ad art. 15 e art. 17, paragrafi 1 e 2

La RAEE in parole semplici

La direttiva RAEE, formalmente direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è l’atto dell’UE sulla responsabilità del produttore per i prodotti elettronici. Stabilisce misure per proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei RAEE e migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse (art. 1). Lo fa seguendo un prodotto dal giorno in cui è immesso sul mercato al giorno in cui è scartato: il produttore si registra prima di vendere, finanzia ciò che accade ai rifiuti, marca il prodotto perché gli utilizzatori sappiano di non gettarlo tra i rifiuti indifferenziati, informa i riciclatori su come trattarlo e comunica le tonnellate che vende, mentre i distributori ritirano le apparecchiature usate e gli Stati membri devono raggiungere obiettivi di raccolta e di recupero (art. 5, art. 7, da art. 11 ad art. 16).

Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 14 febbraio 2014, quando ha sostituito la direttiva 2002/96/CE (art. 24, paragrafo 1, e art. 25). Le regole pratiche, il registro, i contributi e le sanzioni derivano quindi da ciascuno Stato membro, costruiti sul quadro comune qui descritto. Due modifiche hanno cambiato il testo: la direttiva (UE) 2018/849 sulla comunicazione dei dati, in vigore dal 4 luglio 2018, e la direttiva (UE) 2024/884 sul finanziamento dei pannelli fotovoltaici e delle apparecchiature a campo di applicazione aperto, in vigore dall’8 aprile 2024 e da recepire entro il 9 ottobre 2025.

Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2012/19/UE (CELEX 32012L0019), oppure il testo consolidato dell’8 aprile 2024 che comprende entrambe le modifiche.

Ambito di applicazione

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono apparecchiature che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e apparecchiature per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 V per la corrente alternata e a 1.500 V per la corrente continua (art. 3, paragrafo 1, lettera a)). Dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 la direttiva si è applicata solo alle dieci categorie dell’allegato I; dal 15 agosto 2018 si applica a tutte le AEE, che sono classificate nelle sei categorie dell’allegato III: apparecchiature di scambio termico, schermi e monitor con una superficie superiore a 100 cm², lampade, apparecchiature di grandi dimensioni con una dimensione esterna superiore a 50 cm, apparecchiature di piccole dimensioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm e piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni senza dimensioni esterne superiori a 50 cm (art. 2, paragrafo 1, e allegato III). L’allegato IV fornisce un elenco non esaustivo per categoria; i pannelli fotovoltaici rientrano nelle apparecchiature di grandi dimensioni e le apparecchiature di piccole dimensioni con pannelli integrati rientrano nelle apparecchiature di piccole dimensioni.

Tre esclusioni si sono applicate fin dall’inizio: le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico destinati a scopi specificamente militari; le apparecchiature specificamente progettate e installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione che possono funzionare solo come parte di esse; e le lampade a incandescenza (art. 2, paragrafo 3). Altre sette si applicano dal 15 agosto 2018: le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, salvo le apparecchiature non specificamente progettate e installate come parte di esse, i mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, le apparecchiature progettate esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo e messe a disposizione solo tra imprese e i dispositivi medici o medico-diagnostici in vitro che si prevede diventino infettivi prima della fine del ciclo di vita, insieme ai dispositivi medici impiantabili attivi (art. 2, paragrafo 4). La direttiva si applica fatta salva la normativa in materia di sicurezza, sostanze chimiche e progettazione dei prodotti, per cui RoHS, REACH ed ecoprogettazione si applicano in parallelo (art. 2, paragrafo 2).

Gli obblighi ricadono sul produttore, un termine definito in modo molto più ampio che nella normativa sulla marcatura CE. È produttore chiunque, indipendentemente dalla tecnica di vendita, sia stabilito in uno Stato membro e vi fabbrichi o marchi AEE, vi rivenda con il proprio nome o marchio apparecchiature fabbricate da altri, vi immetta sul mercato in modo professionale AEE provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro, oppure venda AEE mediante comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o altri utilizzatori in uno Stato membro essendo stabilito altrove (art. 3, paragrafo 1, lettera f)). La qualifica di produttore si valuta quindi Stato membro per Stato membro. Un distributore è chiunque, nella catena di fornitura, metta AEE a disposizione sul mercato e può essere allo stesso tempo produttore (art. 3, paragrafo 1, lettera g)). Un rappresentante autorizzato è una persona stabilita in uno Stato membro che un produttore di un altro Stato membro nomina con mandato scritto per adempiere lì i propri obblighi; per i venditori a distanza la nomina è obbligatoria (art. 17).

Che cosa occorre fare

Registrazione e registro dei produttori

Ogni Stato membro tiene un registro dei produttori, compresi quelli che forniscono AEE mediante comunicazione a distanza, che serve a monitorare il rispetto della direttiva (art. 16, paragrafo 1). Ogni produttore, o il suo rappresentante autorizzato, deve essere registrato e fornire le informazioni dell’allegato X, parte A: nome, indirizzo e persona di contatto, numero di identificazione nazionale e codice fiscale, la categoria e il tipo di apparecchiatura, il marchio, come il produttore adempie le proprie responsabilità a titolo individuale o tramite un sistema collettivo, compresa la garanzia finanziaria, la tecnica di vendita e una dichiarazione che le informazioni sono veritiere (art. 16, paragrafo 2, lettere a) e b), e allegato X, parte A). I venditori a distanza sono registrati nello Stato membro in cui vendono, tramite il loro rappresentante autorizzato se non sono registrati direttamente (art. 16, paragrafo 1). I registri nazionali sono collegati tra loro in modo da facilitare la registrazione tra Stati membri (art. 16, paragrafo 2, lettera d)). In Danimarca la Dansk Producentansvar tiene il registro e la registrazione deve essere effettuata almeno 14 giorni prima che il produttore immetta per la prima volta AEE sul mercato danese (ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, § 5 e § 6).

Finanziamento e garanzie

I produttori provvedono almeno al finanziamento della raccolta presso i punti di raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da nuclei domestici: per le apparecchiature dell’allegato I diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto immesse sul mercato dal 15 agosto 2018 (art. 12, paragrafo 1). Ogni produttore è responsabile dei rifiuti dei propri prodotti e può adempiere l’obbligo a titolo individuale o aderendo a un sistema collettivo; all’immissione di un prodotto sul mercato fornisce una garanzia che la gestione dei RAEE che ne derivano sarà finanziata, sotto forma di partecipazione a un sistema di finanziamento, di assicurazione di riciclaggio o di conto bancario bloccato (art. 12, paragrafo 3). I rifiuti storici delle apparecchiature dell’allegato I immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o prima sono finanziati da tutti i produttori presenti sul mercato in proporzione alla loro quota di mercato per tipo di apparecchiatura (art. 12, paragrafo 4). Gli Stati membri possono inoltre incoraggiare i produttori a finanziare la raccolta dai nuclei domestici fino ai punti di raccolta e possono consentire ai produttori di indicare agli acquirenti i costi di raccolta e di trattamento al momento della vendita, entro il limite della migliore stima dei costi effettivi (art. 12, paragrafo 2, e art. 14, paragrafo 1).

Per i RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, i produttori finanziano i costi per gli stessi gruppi di prodotti e le stesse date; i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti sono finanziati dai produttori dei nuovi prodotti al momento della fornitura, salvo che lo Stato membro renda l’utilizzatore professionale responsabile in tutto o in parte, e gli altri rifiuti storici sono finanziati dall’utilizzatore professionale. Produttori e utilizzatori professionali possono concordare altri metodi di finanziamento mediante contratto (art. 13). La modifica del 2024 ha introdotto tali date dopo che la Corte di giustizia, nella causa C-181/20, ha ritenuto che far pagare ai produttori i pannelli immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 avesse un effetto retroattivo ingiustificato (direttiva (UE) 2024/884, considerando da 4 a 8).

Marcatura e informazione

I produttori marcano le AEE immesse sul mercato con il bidone su ruote barrato dell’allegato IX, stampato in modo visibile, leggibile e indelebile e preferibilmente conformemente alla EN 50419:2022; solo in casi eccezionali, quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo rendono necessario, il simbolo può figurare sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia (art. 14, paragrafo 4, e allegato IX). Una marcatura ulteriore deve indicare che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018, e la disposizione sulla garanzia richiede che i prodotti siano chiaramente marcati conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, mentre la EN 50419:2022 aggiunge l’identificazione del produttore (art. 12, paragrafo 3, e art. 15, paragrafo 2). Gli utilizzatori devono essere informati di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani indifferenziati, di quali sistemi di restituzione e di raccolta esistono, del loro ruolo nel riutilizzo e nel riciclaggio, degli effetti delle sostanze pericolose e del significato del simbolo; gli Stati membri possono richiedere a produttori e distributori di fornire tali informazioni nelle istruzioni, nel punto vendita e attraverso campagne (art. 14, paragrafi 2 e 5). Entro un anno dalla prima immissione di un nuovo tipo di AEE sul mercato dell’Unione, i produttori devono fornire gratuitamente ai centri di riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento, con l’identificazione dei componenti, dei materiali e dell’ubicazione delle sostanze pericolose (art. 15, paragrafo 1).

Raccolta e ritiro

Gli Stati membri devono ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani indifferenziati e conseguire un elevato livello di raccolta differenziata, con priorità per le apparecchiature di scambio termico contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o gas fluorurati, le lampade a mercurio, i pannelli fotovoltaici e le apparecchiature di piccole dimensioni (art. 5, paragrafo 1). Per i RAEE domestici, i detentori finali e i distributori devono poterli restituire almeno gratuitamente; un distributore che fornisce un prodotto nuovo deve ritirare gratuitamente i RAEE equivalenti, uno contro uno; e i negozi al dettaglio con una superficie di vendita relativa alle AEE di almeno 400 m² devono raccogliere gratuitamente e senza alcun acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm, salvo che una valutazione pubblica dimostri che i sistemi esistenti sono almeno altrettanto efficaci (art. 5, paragrafo 2, lettere da a) a c)). I produttori possono istituire sistemi individuali o collettivi di ritiro, e i RAEE contaminati che presentano un rischio per la salute e la sicurezza possono essere rifiutati (art. 5, paragrafo 2, lettere d) ed e)). Per i RAEE non domestici, i produttori o i terzi che agiscono per loro conto provvedono alla raccolta (art. 5, paragrafo 5). Ogni Stato membro deve raccogliere ogni anno almeno il 45 % del peso medio delle AEE immesse sul proprio mercato nei tre anni precedenti dal 2016 e il 65 %, oppure l’85 % dei RAEE prodotti, dal 2019 (art. 7, paragrafo 1).

Trattamento, recupero e obiettivi

Tutti i RAEE raccolti separatamente sono sottoposti a un trattamento adeguato, che comprende come minimo la rimozione di tutti i fluidi e il trattamento selettivo dell’allegato VII, come la rimozione di batterie, componenti contenenti mercurio, circuiti stampati di superficie superiore a 10 cm², plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati, lampade a scarica e gas refrigeranti (art. 8, paragrafi 1 e 2, e allegato VII). I produttori istituiscono sistemi di recupero, a titolo individuale o collettivo, con le migliori tecniche disponibili, e gli impianti di trattamento necessitano di un’autorizzazione e devono rispettare i requisiti di sito dell’allegato VIII (art. 8, paragrafo 3, e art. 9). I produttori devono rispettare gli obiettivi minimi dell’allegato V, parte 3, per categoria: 85 % di recupero e 80 % di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per le apparecchiature di scambio termico e di grandi dimensioni, 80 % e 70 % per gli schermi, 75 % e 55 % per le apparecchiature di piccole dimensioni e le piccole apparecchiature informatiche, e 80 % di riciclaggio per le lampade, conservando le registrazioni dei pesi in entrata e in uscita da ciascun impianto (art. 11 e allegato V, parte 3). Il trattamento può avvenire al di fuori dello Stato membro o dell’Unione nel rispetto della normativa sulle spedizioni di rifiuti, ma i RAEE esportati contano ai fini degli obiettivi solo se sono dimostrate condizioni di trattamento equivalenti (art. 10). Le AEE usate spedite attraverso le frontiere si presumono RAEE, a meno che il detentore possa esibire la documentazione dell’allegato VI: fattura e contratto per il riutilizzo diretto, registrazioni della prova di funzionalità fissate a ciascun articolo, una dichiarazione che nulla nella spedizione è rifiuto e un’adeguata protezione durante il trasporto (art. 23, paragrafo 2, e allegato VI).

Rappresentanti autorizzati e vendita a distanza

Un produttore stabilito in un altro Stato membro può nominare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato stabilito nello Stato membro interessato come persona responsabile dell’adempimento dei propri obblighi in tale Stato (art. 17, paragrafi 1 e 3). Un produttore che vende AEE mediante comunicazione a distanza in uno Stato membro in cui non è stabilito deve nominarne uno (art. 17, paragrafo 2). Il rappresentante è registrato con i recapiti del produttore e assume gli obblighi di registrazione, comunicazione dei dati e finanziamento in tale Stato membro (art. 16, paragrafo 2, e allegato X, parte A, punto 1). In Danimarca il produttore registra il proprio rappresentante presso la Dansk Producentansvar, che chiede al rappresentante di confermare entro 7 giorni; ogni produttore può registrare un solo rappresentante (ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, § 7, stk. 4 e 5).

Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri svolgono ispezioni e monitoraggi che riguardano almeno le informazioni comunicate al registro dei produttori, le spedizioni e in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell’Unione e le operazioni negli impianti di trattamento (art. 23, paragrafo 1). Le autorità cooperano e si scambiano informazioni, anche tra registri nazionali, per assicurare che i produttori rispettino gli obblighi (art. 18). Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri dovevano notificare le proprie norme alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 (art. 22). La direttiva è inoltre elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui i suoi requisiti di prodotto rientrano nel quadro di vigilanza del mercato dell’Unione.

In Danimarca la direttiva è attuata dall’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza (bekendtgørelse) n. 942 del 20 giugno 2025, emanata in base alla legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse) e in vigore dal 1° luglio 2025. La Miljøstyrelsen vigila sugli obblighi dei produttori in materia di registrazione, comunicazione dei dati, finanziamento, ritiro, trattamento, informazione e marcatura, mentre i consigli comunali vigilano sulle restanti disposizioni (§ 65). L’autorità di vigilanza può ordinare agli operatori economici di produrre documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare prodotti di prova anche sotto identità riservata e ordinare al proprietario di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme (da § 66 a § 68). La Dansk Producentansvar tiene il registro e decide se un’impresa o un prodotto rientra nell’ambito di applicazione; le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla Miljøstyrelsen entro 4 settimane (§ 5, § 10 e § 69). L’immissione di AEE sul mercato senza registrazione, garanzia o marcatura, la vendita di apparecchiature di produttori non registrati, la mancata comunicazione dei dati o la comunicazione inesatta e il mancato rispetto degli ordini dell’autorità di vigilanza sono punibili con una sanzione pecuniaria, che sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato un danno ambientale o un vantaggio economico (§ 70).

Come aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva RAEE e le sue attuazioni nazionali e mappa i Suoi prodotti rispetto alle sei categorie, alla definizione di produttore per Stato membro e agli obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati, segnalando dove è un produttore non registrato o dove una vendita a distanza crea un nuovo obbligo prima che diventi un problema di applicazione. La piattaforma conserva in un unico luogo i dati di registro, le garanzie e i dati della comunicazione annuale e La avvisa quando il quadro cambia, come nel caso del riesame dell’articolo 24 bis della Commissione, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Scopra come funziona Conphora · Scopra i piani e i prezzi

Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Gli Stati membri ispezionano e monitorano i dati del registro, le spedizioni e gli impianti di trattamento e stabiliscono nelle proprie leggi di recepimento sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; la direttiva è elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato per i suoi requisiti di prodotto. In Danimarca la direttiva è attuata dall’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza (bekendtgørelse) n. 942 del 20 giugno 2025 emanata in base alla legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse): la Miljøstyrelsen (l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente) vigila sugli obblighi dei produttori in materia di registrazione, comunicazione dei dati, finanziamento, ritiro, trattamento, informazione e marcatura, i consigli comunali vigilano sulle restanti disposizioni e la Dansk Producentansvar (DPA) tiene il registro dei produttori e decide se un’impresa o un prodotto rientra nell’ambito di applicazione. Gli strumenti sono gli ordini di produrre documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, gli acquisti di prova anche sotto identità riservata, gli ordini di modificare o rimuovere contenuti su un’interfaccia online, le sanzioni pecuniarie per l’immissione sul mercato di apparecchiature senza registrazione, garanzia o marcatura o senza comunicazione dei dati, e la reclusione fino a 2 anni quando una violazione intenzionale o gravemente colposa danneggia l’ambiente o procura un vantaggio economico.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 14 febbraio 2014. Gli Stati membri devono inoltre ispezionare e monitorare almeno le informazioni comunicate al registro dei produttori, le spedizioni e in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell’Unione e le operazioni negli impianti di trattamento, e possono addebitare ai produttori o alle persone che organizzano la spedizione i costi di analisi e di deposito delle AEE usate sospettate di essere RAEE. In Danimarca l’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, punisce con una sanzione pecuniaria chiunque immetta AEE sul mercato senza essere registrato, fornisca informazioni di registrazione inesatte o fuorvianti, venda apparecchiature di produttori non registrati, ometta di comunicare i dati o li comunichi in modo inesatto, non fornisca la garanzia finanziaria, non marchi le apparecchiature, non ritiri o non raccolga i RAEE assegnati o ignori un ordine dell’autorità di vigilanza; la pena può salire alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato un danno ambientale o un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili. La Miljøstyrelsen vigila sugli obblighi dei produttori, può ordinare documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare prodotti di prova sotto identità riservata e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online, e decide i ricorsi contro le decisioni della Dansk Producentansvar entro 4 settimane.

Fonte · art. 22 e art. 23Fonte · da § 65 a § 70

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per WEEE, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello strutturato dal testo consolidato dell’8 aprile 2024

    La pagina contiene ora le regole di applicabilità, gli obblighi per ruolo, le date chiave, le sanzioni e le domande frequenti con i riferimenti agli articoli della direttiva consolidata, della direttiva (UE) 2018/849 e della direttiva (UE) 2024/884. Aggiunte rispetto al testo precedente: le sei categorie dell’allegato III e le esclusioni dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, i tassi di raccolta del 45 % e del 65 % e gli obiettivi di recupero dell’allegato V, parte 3, le date del 13 agosto 2005, del 13 agosto 2012 e del 15 agosto 2018 per finanziamento e marcatura, le regole sul ritiro da parte dei rivenditori e l’ordinanza danese n. 942 del 20 giugno 2025 con la Miljøstyrelsen come autorità di vigilanza.

    Fonte · da art. 2 ad art. 17, da art. 22 ad art. 26 e allegati III, V, IX e X
  2. Si applica

    Termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/884

    Entro tale data gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di attuazione delle regole riviste sul finanziamento per i pannelli fotovoltaici e le AEE a campo di applicazione aperto, il riferimento alla EN 50419:2022 e la marcatura della data limitata.

    Fonte · art. 2, paragrafo 1
  3. Orientamenti

    Pubblicata la valutazione della direttiva RAEE da parte della Commissione

    I documenti di lavoro dei servizi SWD(2025) 184 e 185 ritengono la direttiva pertinente, coerente e proporzionata, ma segnalano che quasi la metà dei RAEE prodotti non è raccolta, che solo circa il 40 % è riciclato nell’UE, che la responsabilità estesa del produttore è attuata in modo disomogeneo con lacune di applicazione in particolare per i venditori online, e che l’ambito di applicazione non affronta nuovi flussi di rifiuti come le turbine eoliche; la Commissione userà le conclusioni nella revisione nell’ambito della legge sull’economia circolare.

    Fonte
  4. Si applica

    Danimarca: in vigore l’elektronikaffaldsbekendtgørelsen n. 942 del 20 giugno 2025

    La nuova ordinanza danese attua la direttiva (UE) 2024/884 e sostituisce l’ordinanza n. 1566 del 19 dicembre 2022; registrazione presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima immissione sul mercato, comunicazione annuale entro il 31 marzo, Miljøstyrelsen come autorità di vigilanza sugli obblighi dei produttori e sanzioni pecuniarie o reclusione fino a 2 anni per le violazioni.

    Fonte · nota 1, § 6, § 13, § 65, § 70 e § 71
  5. Modifica

    In vigore la direttiva (UE) 2024/884: pannelli fotovoltaici e finanziamento del campo di applicazione aperto

    A seguito della sentenza della Corte nella causa C-181/20, la direttiva modificativa del 13 marzo 2024 limita il finanziamento a carico dei produttori ai sensi degli articoli 12 e 13 ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e alle AEE a campo di applicazione aperto immesse sul mercato dal 15 agosto 2018, allinea la marcatura della data dell’articolo 15, paragrafo 2, aggiorna il riferimento di marcatura alla EN 50419:2022 e inserisce il riesame dell’articolo 24 bis da concludere entro il 31 dicembre 2026; recepimento entro il 9 ottobre 2025.

    Fonte · art. 1, art. 2, paragrafo 1, e art. 3
  6. Si applica

    Termine di recepimento della direttiva (UE) 2018/849

    Gli Stati membri dovevano attuare la nuova comunicazione elettronica dei dati alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafi da 6 a 9, e da questa data possono usare gli strumenti economici dell’articolo 16 bis.

    Fonte · art. 4, paragrafo 1
  7. Si applica

    Il tasso di raccolta sale al 65 % o all’85 % dei RAEE prodotti

    Dal 2019 ogni Stato membro deve raccogliere ogni anno almeno il 65 % del peso medio delle AEE immesse sul proprio mercato nei tre anni precedenti, oppure, in alternativa, l’85 % dei RAEE prodotti sul proprio territorio; Bulgaria, Cechia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia potevano rinviare tale obbligo al 14 agosto 2021 al più tardi.

    Fonte · art. 7, paragrafi 1 e 3
  8. Si applica

    Campo di applicazione aperto: tutte le AEE in sei categorie

    L’elenco transitorio dell’allegato I termina; la direttiva si applica a tutte le AEE classificate nelle sei categorie dell’allegato III, hanno effetto le sette ulteriori esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 4, si applicano gli obiettivi di recupero dell’allegato V, parte 3, e il finanziamento a carico dei produttori e la marcatura della data per le AEE a campo di applicazione aperto decorrono per le apparecchiature immesse sul mercato da questa data.

    Fonte · art. 2, paragrafo 1, lettera b), art. 2, paragrafo 4, art. 12, paragrafo 1, lettera c), art. 13, paragrafo 1, lettera c), art. 15, paragrafo 2, e allegato V, parte 3
  9. Modifica

    In vigore la direttiva (UE) 2018/849: comunicazione dei dati e incentivi per la gerarchia dei rifiuti

    La direttiva modificativa del 30 maggio 2018, pubblicata nella GU L 150 del 14 giugno 2018, ha soppresso l’articolo 16, paragrafo 5, ha aggiunto l’articolo 16, paragrafi da 6 a 9, sulla comunicazione elettronica alla Commissione entro 18 mesi dall’anno di riferimento con una relazione sul controllo della qualità, ha inserito l’articolo 16 bis e ha limitato il potere di adottare atti delegati dell’articolo 19 agli allegati IV, VII, VIII e IX; recepimento entro il 5 luglio 2020.

    Fonte · art. 3, art. 4, paragrafo 1, e art. 5
  10. Si applica

    Si applica il tasso minimo di raccolta del 45 %

    Dal 2016 ogni Stato membro deve raccogliere ogni anno almeno il 45 % del peso medio delle AEE immesse sul proprio mercato nei tre anni precedenti, con un volume che evolve gradualmente fino al tasso del 2019; il precedente tasso di 4 kg per abitante si è applicato fino al 31 dicembre 2015.

    Fonte · art. 7, paragrafo 1
  11. Si applica

    Si applicano le leggi nazionali di recepimento; la direttiva 2002/96/CE è abrogata

    Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di recepimento entro il 14 febbraio 2014, e la precedente direttiva RAEE 2002/96/CE con le sue modifiche 2003/108/CE e 2008/34/CE è abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014; i riferimenti a essa si intendono fatti alla direttiva 2012/19/UE.

    Fonte · art. 24, paragrafo 1, art. 25 e allegato XI
  12. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2012/19/UE

    Adottata il 4 luglio 2012 e pubblicata nella GU L 197 del 24 luglio 2012, la direttiva di rifusione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e da tale data si è applicata alle dieci categorie dell’allegato I, compresi i pannelli fotovoltaici, durante il periodo transitorio fino al 14 agosto 2018.

    Fonte · art. 2, paragrafo 1, lettera a), e art. 26

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per WEEE.

Le domande più frequenti su WEEE

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva RAEE?

La direttiva 2012/19/UE è entrata in vigore il 13 agosto 2012, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012, e da tale data si è applicata alle dieci categorie dell’allegato I, compresi i pannelli fotovoltaici. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 14 febbraio 2014, e la direttiva 2002/96/CE è stata abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014. Dal 15 agosto 2018 la direttiva si applica a tutte le AEE, classificate nelle sei categorie dell’allegato III.

Fonte · art. 2, paragrafo 1, art. 24, paragrafo 1, art. 25 e art. 26
Quali prodotti sono coperti dal campo di applicazione aperto?

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè le apparecchiature che per funzionare correttamente dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici o che li generano, trasferiscono o misurano, progettate per una tensione non superiore a 1.000 V per la corrente alternata o a 1.500 V per la corrente continua. Ogni prodotto di questo tipo è classificato in una di sei categorie: apparecchiature di scambio termico, schermi e monitor di superficie superiore a 100 cm², lampade, apparecchiature di grandi dimensioni (oltre 50 cm), apparecchiature di piccole dimensioni (fino a 50 cm) e piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (fino a 50 cm). Le esclusioni sono le apparecchiature militari e di sicurezza, le apparecchiature che funzionano solo come parte di apparecchiature escluse, le lampade a incandescenza, le apparecchiature spaziali, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali professionali, le apparecchiature di ricerca e sviluppo tra imprese e i dispositivi medici infettivi o impiantabili attivi.

Fonte · art. 2, paragrafi 1, 3 e 4, art. 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III
Sono un produttore di RAEE se vendo prodotti elettronici online a clienti di un altro paese dell’UE?

Sì. Un’impresa che vende AEE mediante comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o altri utilizzatori in uno Stato membro essendo stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo è produttore nello Stato membro in cui vende. Deve essere registrata nel registro dei produttori di tale paese e, se non vi è stabilita, deve nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato che sia responsabile dei suoi obblighi di registrazione, finanziamento, marcatura e comunicazione dei dati. In Danimarca il rappresentante è registrato presso la Dansk Producentansvar almeno 14 giorni prima della prima vendita.

Fonte · art. 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), art. 16, paragrafo 1, e art. 17, paragrafi 2 e 3Fonte · § 6
Che cos’è il simbolo del bidone su ruote barrato e dove va apposto?

Il simbolo dell’allegato IX indica che l’apparecchiatura deve essere raccolta separatamente e non smaltita come rifiuto urbano indifferenziato. I produttori devono stamparlo in modo visibile, leggibile e indelebile sulla AEE stessa, preferibilmente conformemente alla EN 50419:2022; solo in casi eccezionali, quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo rendono necessario, può essere stampato invece sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia. Una marcatura ulteriore deve indicare che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005, per i pannelli fotovoltaici dal 13 agosto 2012 e per le AEE a campo di applicazione aperto dal 15 agosto 2018, in modo da poter determinare la responsabilità di finanziamento.

Fonte · art. 14, paragrafo 2, lettera e), art. 14, paragrafo 4, art. 15, paragrafo 2, e allegato IX
Che cosa deve fare un rivenditore con i vecchi apparecchi elettronici di un cliente?

Quando un distributore fornisce un prodotto nuovo a un nucleo domestico, il cliente può restituire un’apparecchiatura vecchia di tipo equivalente che svolgeva le stesse funzioni, almeno gratuitamente e uno contro uno, salvo che lo Stato membro abbia assicurato un’alternativa gratuita altrettanto semplice. I negozi al dettaglio con una superficie di vendita relativa alle AEE di almeno 400 m², o le loro immediate vicinanze, devono inoltre accettare gratuitamente e senza alcun acquisto i RAEE di piccolissime dimensioni, senza dimensioni esterne superiori a 25 cm. I RAEE contaminati che presentano un rischio per la salute e la sicurezza possono essere rifiutati, e tutto ciò che viene raccolto deve essere avviato a un trattamento adeguato.

Fonte · art. 5, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), e art. 8
Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/884 per i pannelli fotovoltaici?

Attua la sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2022 nella causa C-181/20, che ha ritenuto che far pagare ai produttori i rifiuti dei pannelli immessi sul mercato prima dell’esistenza della direttiva avesse un effetto retroattivo ingiustificato. Dall’8 aprile 2024 gli articoli 12 e 13 prevedono che i produttori finanzino i RAEE dei pannelli fotovoltaici solo se questi sono stati immessi sul mercato dal 13 agosto 2012, e i RAEE delle AEE a campo di applicazione aperto solo se immesse sul mercato dal 15 agosto 2018; per le altre apparecchiature dell’allegato I resta la data del 13 agosto 2005. La marcatura della data dell’articolo 15, paragrafo 2, segue le stesse date, la norma di marcatura è aggiornata alla EN 50419:2022 e l’articolo 24 bis obbliga la Commissione a valutare entro il 31 dicembre 2026 se i pannelli fotovoltaici richiedano una categoria propria e un meccanismo che copra i costi dei rifiuti se un produttore viene meno. Gli Stati membri dovevano recepire la modifica entro il 9 ottobre 2025; la Danimarca l’ha fatto con l’ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025.

Fonte · considerando da 4 a 11, art. 1, art. 2, paragrafo 1, e art. 3Fonte · nota 1 e § 71
Come funziona in Danimarca la responsabilità del produttore per i prodotti elettronici?

La direttiva è attuata dall’elektronikaffaldsbekendtgørelsen, l’ordinanza n. 942 del 20 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025. I produttori e gli importatori, compresi i venditori a distanza esteri, si registrano nel registro dei produttori tenuto dalla Dansk Producentansvar (DPA) almeno 14 giorni prima della prima immissione di apparecchiature sul mercato danese, comunicano ogni anno entro il 31 marzo le quantità immesse sul mercato e i RAEE ritirati e trattati con un’attestazione di un revisore entro il 31 maggio, marcano le proprie apparecchiature con il bidone su ruote barrato e forniscono una garanzia finanziaria. La Miljøstyrelsen vigila su tali obblighi e decide i ricorsi contro le decisioni della DPA; l’immissione di apparecchiature sul mercato senza registrazione, garanzia o marcatura, o la mancata comunicazione dei dati, è punibile con una sanzione pecuniaria e, nei casi gravi intenzionali o gravemente colposi, con la reclusione fino a 2 anni.

Fonte · § 5, § 6, § 13, § 14, § 43, § 54, § 65, § 69, § 70 e § 71Fonte

Segua WEEE: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato dell’8 aprile 2024 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408
  2. Direttiva 2012/19/UE come pubblicata nella GU L 197 del 24 luglio 2012 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32012L0019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012L0019
  4. Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0849
  5. Direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L0884
  6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  7. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Commissione europea, DG Ambiente) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en
  8. Una nuova valutazione esamina come migliorare la direttiva RAEE, 2 luglio 2025 (Commissione europea, DG Ambiente) https://environment.ec.europa.eu/news/new-evaluation-looks-how-improve-weee-directive-2025-07-02_en
  9. Bekendtgørelse nr. 942 af 20. juni 2025 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/942
  10. Producentansvar for elektronik (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/elektronik

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori per la conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
14 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). WEEE: Direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/weee/
Rivista il
Demo Company

See WEEE handled end to end

Thirteen products, the documents retailers ask for, supplier requests and this year's deadlines — a complete, read-only example. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company