Il PPWR in parole semplici
Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), formalmente regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è il corpus normativo unico dell’UE per l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti di sostenibilità ambientale e di etichettatura che gli imballaggi devono soddisfare per essere immessi sul mercato e disciplina la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, il riutilizzo e la ricarica, nonché la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio (art. 1, par. 1). Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro dal 12 agosto 2026 senza recepimento nazionale e da tale data sostituisce la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE (art. 70 e art. 71).
La regola di fondo del regolamento è semplice: gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se conformi (art. 4, par. 1). Che cosa significhi «conformi» si costruisce per fasi. I limiti per le sostanze e gli obblighi generali degli operatori economici si applicano dal 12 agosto 2026; segue l’etichettatura armonizzata dal 12 agosto 2028; e i requisiti di progettazione in materia di riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, restrizioni sui formati e obiettivi di riutilizzo si applicano dal 1° gennaio 2030, in diversi casi solo 24 o 36 mesi dopo l’adozione da parte della Commissione degli atti delegati e di esecuzione di supporto, se successivi.
Testo ufficiale Si legga il regolamento su EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/40 (CELEX 32025R0040). Il documento di orientamento C/2026/3084 della Commissione interpreta disposizioni selezionate; la decisione delegata (UE) 2026/429 esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 %.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, siano essi utilizzati o provenienti dall’industria, da altre attività di fabbricazione, dal commercio al dettaglio o dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dalle famiglie (art. 2, par. 1). L’imballaggio è qualsiasi articolo che un operatore economico utilizza per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti a un altro operatore o a un utilizzatore finale. La definizione comprende espressamente gli articoli necessari per contenere, sostenere o conservare un prodotto senza essere parte integrante di esso, i loro componenti ed elementi accessori, gli imballaggi di servizio concepiti per essere riempiti nel punto vendita, gli articoli a perdere venduti e riempiti nel punto vendita, le bustine permeabili di tè e caffè e le unità monodose di bevande utilizzate in una macchina (art. 3, par. 1, punto 1); l’allegato I fornisce un elenco indicativo di ciò che è e di ciò che non è imballaggio. Il regolamento distingue gli imballaggi per la vendita, multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico, e gli imballaggi monouso da quelli riutilizzabili (art. 3, par. 1, punti da 5 a 8 e da 27 a 28).
Il regolamento si affianca, e non si sovrappone, alle norme sul prodotto imballato: si applica fatti salvi i requisiti dell’Unione in materia di sicurezza, qualità, tutela della salute e igiene dei prodotti imballati e i requisiti sui trasporti e, in caso di conflitto con la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, prevale tale direttiva (art. 2, par. 2). L’imballaggio primario e secondario di medicinali, l’imballaggio sensibile al contatto di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, l’imballaggio di alimenti per lattanti e l’imballaggio di merci pericolose sono esclusi dai requisiti di riciclabilità e contenuto riciclato (art. 6, par. 11, e art. 7, par. 4).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica (art. 3, par. 1, punto 12). Il fabbricante è chi fabbrica imballaggi o un prodotto imballato, oppure li fa fabbricare con il proprio nome o marchio; una microimpresa titolare del marchio il cui fornitore di imballaggi si trova nello stesso Stato membro non è il fabbricante, lo è il fornitore (art. 3, par. 1, punto 13). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità assumono gli obblighi del fabbricante (art. 21). Un ruolo distinto, il produttore, è soggetto alla responsabilità estesa del produttore: è il fabbricante, l’importatore o il distributore che per primo mette a disposizione in uno Stato membro imballaggi o prodotti imballati, li vende direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro o disimballa prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale (art. 3, par. 1, punto 15). Le piattaforme online e i fornitori di servizi di logistica devono verificare che i produttori che servono siano registrati (art. 45, parr. da 4 a 8).
Che cosa si deve fare
Sostanze negli imballaggi
Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze preoccupanti (art. 5, par. 1). La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti non può superare 100 mg/kg (art. 5, par. 4). Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori a 25 ppb per ciascun PFAS, a 250 ppb per la somma dei PFAS o a 50 ppm compresi i PFAS polimerici (art. 5, par. 5). La conformità si dimostra nella documentazione tecnica dell’allegato VII (art. 5, par. 6). Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’ECHA, deve presentare una relazione sulle sostanze preoccupanti negli imballaggi (art. 5, par. 2).
Riciclabilità, contenuto riciclato e compostabilità
Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili: progettati per il riciclaggio dei materiali e, quando diventano rifiuti, raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala (art. 6, parr. 1 e 2). Il fabbricante valuta la riciclabilità rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio che la Commissione deve adottare entro il 1° gennaio 2028 e la classifica in A, B o C (art. 6, parr. 3 e 4). Dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo tali atti delegati se successivi, gli imballaggi al di fuori delle classi da A a C non possono essere immessi sul mercato; dal 1° gennaio 2038 restano solo le classi A e B (art. 6, par. 3). La condizione del riciclaggio su larga scala si applica dal 1° gennaio 2035 oppure cinque anni dopo la metodologia della Commissione (art. 6, parr. 2 e 5). Gli imballaggi innovativi possono essere commercializzati fino a cinque anni senza soddisfare i criteri, previa notifica all’autorità competente (art. 6, par. 10). I contributi della responsabilità estesa del produttore sono modulati in base alla classe di riciclabilità 18 mesi dopo l’entrata in vigore dei criteri e della metodologia (art. 6, par. 8).
Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo la metodologia di calcolo della Commissione se successivi, ogni parte in plastica dell’imballaggio deve contenere un contenuto riciclato minimo da rifiuti di plastica post-consumo, calcolato per stabilimento di fabbricazione e per anno: 30 % per il PET sensibile al contatto, 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e 35 % per gli altri imballaggi di plastica, con aumento al 50 %, 25 %, 65 % e 65 % dal 1° gennaio 2040 (art. 7, parr. 1 e 2). Il contenuto riciclato deve provenire da rifiuti raccolti e riciclati nell’Unione o secondo standard equivalenti (art. 7, par. 3); sono esentati gli imballaggi di medicinali, dispositivi medici, prodotti compostabili, merci pericolose e alimenti per lattanti e le parti in plastica inferiori al 5 % del peso dell’imballaggio (art. 7, parr. 4 e 5). Entro il 12 febbraio 2028 le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta devono essere compostabili e gli altri imballaggi biodegradabili devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali (art. 9, parr. 1 e 3).
Minimizzazione e imballaggi riutilizzabili
Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore deve garantire che peso e volume dell’imballaggio siano ridotti al minimo necessario per la funzionalità, valutato rispetto ai criteri prestazionali dell’allegato IV, e gli imballaggi il cui unico scopo è aumentare il volume percepito (doppie pareti, doppi fondi, strati superflui) non possono essere immessi sul mercato salvo che li giustifichi un disegno o modello, un marchio o un’indicazione geografica protetti (art. 10, parr. 1 e 2). Gli imballaggi immessi sul mercato dall’11 febbraio 2025 sono riutilizzabili solo se soddisfano tutti e nove i criteri dell’articolo 11, paragrafo 1, tra cui essere progettati per il maggior numero possibile di rotazioni, essere ricondizionabili secondo l’allegato VI ed essere riciclabili a fine vita; la Commissione stabilisce il numero minimo di rotazioni entro il 12 febbraio 2027 (art. 11).
Etichettatura e asserzioni
Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione della Commissione se successivi, gli imballaggi devono riportare un’etichetta armonizzata a pittogrammi sulla loro composizione in materiali per aiutare i consumatori a effettuare la raccolta differenziata; sono esclusi gli imballaggi per il trasporto diversi da quelli per il commercio elettronico e gli imballaggi con deposito cauzionale e restituzione, e gli imballaggi compostabili devono riportare l’indicazione che non sono compostabili in ambito domestico e che non vanno dispersi nell’ambiente (art. 12, par. 1). Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dal 12 febbraio 2029 devono essere etichettati come riutilizzabili con un codice QR o altro supporto dati che fornisca informazioni sul sistema di riutilizzo e sulla raccolta (art. 12, par. 2). Le etichette sul contenuto riciclato e sul contenuto di origine biologica devono seguire la specifica armonizzata (art. 12, par. 4). Le etichette devono essere visibili, leggibili e solide, in una lingua stabilita dallo Stato membro, e le informazioni devono essere disponibili anche prima dell’acquisto online (art. 12, par. 5). Nessuna etichetta, marchio, simbolo o iscrizione può indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità, su altre caratteristiche dell’imballaggio o sulle opzioni di gestione dei rifiuti (art. 12, par. 8), e le asserzioni ambientali sulle caratteristiche degli imballaggi disciplinate dal regolamento sono ammesse solo se l’imballaggio supera i requisiti minimi (art. 14).
Gli obblighi generali degli operatori economici
I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi, eseguono il controllo interno della produzione dell’allegato VII, redigono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio, le conservano entrambe per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per quelli riutilizzabili, mantengono la conformità della produzione in serie, contrassegnano l’imballaggio con un identificativo e con il proprio nome e i propri recapiti, adottano misure correttive e informano l’autorità quando l’imballaggio non è conforme e consegnano la documentazione entro 10 giorni da una richiesta motivata (art. 15). I fornitori danno ai fabbricanti la documentazione di cui hanno bisogno (art. 16). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve comprendere almeno la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 17). Gli importatori verificano il lavoro del fabbricante prima di immettere gli imballaggi sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, adottano misure correttive e tengono a disposizione la dichiarazione di conformità per 5 o 10 anni (art. 18). I distributori verificano la registrazione del produttore, l’etichettatura e l’identificazione, trattengono gli imballaggi non conformi e vigilano affinché siano adottate misure correttive (art. 19). I fornitori di servizi di logistica evitano che magazzinaggio, movimentazione e spedizione compromettano la conformità (art. 20). Ogni operatore deve essere in grado di indicare i propri fornitori e clienti per 5 o 10 anni (art. 22).
Ridurre gli imballaggi: spazio vuoto, divieti sui formati, riutilizzo e ricarica
Gli operatori che riempiono imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico devono mantenere il rapporto di spazio vuoto pari o inferiore al 50 % dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo la metodologia della Commissione se successivi, e i materiali di riempimento come i cuscini d’aria e i trucioli contano come spazio vuoto; gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita devono ridurre lo spazio vuoto al minimo entro il 12 febbraio 2028 (art. 24). Dal 1° gennaio 2030 non possono essere immessi sul mercato i formati dell’allegato V: imballaggi multipli di plastica monouso, imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali HORECA, monoporzioni di plastica monouso nel settore HORECA, articoli da toeletta monouso per hotel e borse di plastica in materiale ultraleggero, ciascuno con le eccezioni previste nell’allegato (art. 25).
Dal 1° gennaio 2030 gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto devono garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all’interno di un sistema di riutilizzo, il 100 % per i movimenti tra i propri siti o siti collegati e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro e il 10 % per le scatole multiple non di cartone; i distributori finali di bevande devono vendere almeno il 10 % in imballaggi riutilizzabili e ritirarli gratuitamente, con esenzioni per i piccoli negozi, le isole, i comuni a bassa densità di popolazione, le microimprese sotto 1.000 kg all’anno e gli Stati membri che superano i propri obiettivi di riciclaggio e prevenzione (art. 29). La decisione delegata (UE) 2026/429 esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti del 100 %. Chi utilizza imballaggi riutilizzabili deve partecipare a un sistema di riutilizzo conforme e ricondizionare gli imballaggi (art. 26 e art. 27); le stazioni di ricarica devono seguire le regole dell’allegato VI ed esporre le regole per la ricarica (art. 28). Nel settore HORECA i distributori finali devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti da asporto entro il 12 febbraio 2027 e offrire imballaggi da asporto riutilizzabili entro il 12 febbraio 2028, salvo le microimprese (art. 32 e art. 33).
Responsabilità estesa del produttore e registri
I produttori devono iscriversi, prima di iniziare, nel registro nazionale di ogni Stato membro in cui mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o li disimballano senza essere utilizzatori finali, e comunicare entro il 1° giugno i quantitativi dell’anno civile precedente; sotto le 10 tonnellate l’anno si applica una comunicazione semplificata (art. 44). Essi assumono, per tali imballaggi, la responsabilità estesa del produttore ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, con l’aggiunta dei costi di etichettatura dei contenitori per rifiuti e delle indagini sulla composizione (art. 45, parr. 1 e 2). I produttori che vendono direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro devono nominare ivi un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (art. 45, par. 3). Le piattaforme online devono raccogliere il numero di iscrizione al registro del produttore e la sua autocertificazione prima di consentire le vendite, e i fornitori di servizi di logistica devono verificare le stesse informazioni e sospendere i produttori che non le correggono (art. 45, parr. da 4 a 9). Gli Stati membri devono raggiungere il 90 % di raccolta differenziata delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande fino a tre litri mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione entro il 1° gennaio 2029 (art. 50), ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 %, del 10 % e del 15 % nel 2030, nel 2035 e nel 2040 rispetto al 2018 (art. 43) e mantenere il consumo di borse di plastica in materiale leggero pari o inferiore a 40 per persona all’anno (art. 34).
In Italia il riferimento nazionale per gli imballaggi è il d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), artt. 217 ss.: i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al CONAI e versano il contributo ambientale CONAI, salvo sistema autonomo riconosciuto (art. 221).
Applicazione e sanzioni
Il regolamento si aggiunge all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il quadro della vigilanza del mercato si applica agli imballaggi (art. 66). Quando un’autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un imballaggio presenti un rischio per l’ambiente o per la salute umana, lo valuta, esige misure correttive proporzionate entro un termine stabilito e, se l’operatore non si conforma, vieta la messa a disposizione dell’imballaggio, lo ritira o lo richiama e informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 58). Gli imballaggi conformi che presentano comunque un rischio possono essere oggetto delle stesse misure (art. 60), e le autorità doganali ricevono le informazioni per i controlli all’importazione (art. 61). La non conformità formale, come una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta, un’identificazione mancante o un codice QR privo delle informazioni richieste, deve cessare e, se persiste, comporta il divieto, il richiamo o il ritiro; l’inosservanza persistente delle norme su riciclabilità, contenuto riciclato, spazio vuoto, formati, riutilizzo, ricarica e asporto fa scattare le sanzioni nazionali (art. 62).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il 12 febbraio 2027 e notificarle alla Commissione, e per gli obblighi di riduzione dei rifiuti degli articoli da 24 a 29 le sanzioni devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie o una sanzione pecuniaria equivalente irrogata dal giudice (art. 68). In Italia, per gli imballaggi restano applicabili gli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006, con l’adesione al CONAI e il contributo ambientale CONAI.
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora il PPWR e mappa gli imballaggi rispetto ai suoi requisiti, segnalando le lacune in materia di limiti per le sostanze, classi di riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura, dichiarazione di conformità UE e iscrizione come produttore prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare la documentazione tecnica, segue per tipo di imballaggio le scadenze del 2026, del 2028 e del 2030 e La avvisa quando la Commissione adotta gli atti delegati e di esecuzione che fanno decorrere i termini.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 2025/40 del 22 gennaio 2025 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32025R0040 (EUR-Lex)
- Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione che esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 % (EUR-Lex)
- Comunicazione della Commissione C/2026/3084, documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Rifiuti di imballaggio (Commissione europea, DG Ambiente)
- Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, attuazione e autorità nazionali competenti (Commissione europea, Green Forum)
- Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, domande frequenti del 3 agosto 2026 (Commissione europea)
- Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.