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RoHS Chemicals & Substances 11 min Novità nei prossimi 12 mesi

RoHS: Direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE), spiegato

La direttiva RoHS limita dieci sostanze, tra cui piombo, mercurio, cadmio e ftalati, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell’UE; i fabbricanti dimostrano la conformità con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Si applica dal 3 gennaio 2013; dal 13 agosto 2027 l’ECHA valuta le esenzioni.

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Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per almeno una funzione prevista, o che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, con tensione nominale fino a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua
  • Tutte le undici categorie dell’allegato I: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli industriali, distributori automatici e tutte le altre apparecchiature non coperte da tali categorie
  • Cavi con tensione nominale inferiore a 250 V che collegano le apparecchiature alla presa o ad altre apparecchiature, e pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento o il potenziamento delle apparecchiature
  • Le dieci sostanze soggette a restrizione nell’allegato II: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP e DIBP, misurate per materiale omogeneo
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori

Prodotti derivati e a valle

  • I limiti si applicano per materiale omogeneo, cioè un materiale di composizione uniforme o una combinazione che non può essere separata meccanicamente svitando, tagliando, frantumando, macinando o con processi abrasivi, e non per prodotto (art. 3, punto 20, e art. 4, par. 2)
  • Le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, che possono funzionare solo come parte di queste e che possono essere sostituite solo dalle medesime apparecchiature specificamente progettate, sono al di fuori della direttiva (art. 2, par. 4, lett. c)
  • Le applicazioni elencate negli allegati III e IV sono esentate finché l’esenzione è valida; le domande di rinnovo presentate almeno 18 mesi prima della scadenza mantengono valida l’esenzione fino alla decisione della Commissione (art. 4, par. 6, art. 5, par. 5, e art. 5, par. 6)
  • I cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima della pertinente data di conformità, e i pezzi di ricambio riutilizzati in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, sono esentati fino alle date di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5
  • Se un’altra normativa dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica (art. 7, lett. c), e art. 13, par. 2)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE oppure che ne fa progettare o fabbricare una e la commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica le apparecchiature in modo da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.

Fonte · art. 3, punto 6, e art. 11
Mandatario

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare secondo l’articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · art. 3, punto 7, e art. 8, lett. a)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un’AEE proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 3, punto 9
Distributore (grossista o dettagliante)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un’AEE.

Fonte · art. 3, punto 8

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RoHS si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Apparecchiature con tensione superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua, o che non dipendono dall’elettricità per funzionare · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono definite come apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per almeno una delle funzioni previste, oppure che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, e sono progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua; le apparecchiature al di fuori di tale definizione non sono coperte. Fonte · art. 3, punti 1 e 2
  2. Apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, armi, munizioni, materiale bellico o apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, Utensile industriale fisso di grandi dimensioni o installazione fissa di grandi dimensioni, Mezzi di trasporto di persone o merci diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, o macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, Dispositivo medico impiantabile attivo, pannello fotovoltaico professionale, apparecchiatura di ricerca e sviluppo business-to-business o organo a canne · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate come parte di apparecchiature escluse, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto di persone o merci diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. Fonte · art. 2, par. 4
  3. Cavi inferiori a 250 V e pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento o il potenziamento · qualsiasi · qualsiasi Dipende I cavi e i pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento o il potenziamento devono essere conformi, tranne quando le apparecchiature a cui sono destinati sono state immesse sul mercato prima della pertinente data di conformità (1° luglio 2006 per le categorie originarie, 22 luglio 2014, 2016, 2017 e 2019 per quelle successive) o beneficiavano di un’esenzione nel frattempo scaduta, e tranne i pezzi di ricambio riutilizzati che circolano in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili entro i periodi di cui all’articolo 4, paragrafo 5. Fonte · art. 4, par. 1, art. 4, par. 4 e art. 4, par. 5
  4. Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (categoria 8), Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo (categoria 9) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito I dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato dal 22 luglio 2014, i dispositivi medico-diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016 e gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2017 devono essere conformi; la restrizione sugli ftalati si applica dal 22 luglio 2021 e le esenzioni dell’allegato IV specifiche per categoria hanno periodi di validità fino a sette anni. Fonte · art. 4, par. 3, art. 5, par. 2, allegato II e allegato IV
  5. Elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili, giocattoli e altre apparecchiature delle categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione (categoria 3), Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non coperte dalle categorie da 1 a 10 (categoria 11) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Le apparecchiature delle categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I devono essere conformi dall’applicazione della direttiva, e tutte le altre apparecchiature (categoria 11) dal 22 luglio 2019; gli obblighi gravano su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa, fatte salve le sole esenzioni dell’allegato III. Fonte · art. 2, par. 1, art. 4, par. 1, art. 4, par. 3, art. 4, par. 6 e allegato I
  6. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il prodotto risponda alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica, che si applichi o meno un’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 4, e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · art. 2 e art. 3

Date principali

  1. Direttiva 2011/65/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2002/95/CE Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 28
  2. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 174 del 1° luglio 2011 Fonte · art. 27
  3. Termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e per la notifica alla Commissione delle norme sulle sanzioni Fonte · art. 23 e art. 25, par. 1
  4. Abrogazione della direttiva 2002/95/CE e dei relativi atti modificativi; la direttiva rifusa si applica tramite il diritto nazionale Fonte · art. 26
  5. Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data Fonte · art. 4, par. 3
  6. Entrata in vigore della direttiva delegata (UE) 2015/863: i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP sono aggiunti all’allegato II con un limite dello 0,1 %, con applicazione dal 22 luglio 2019 Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  7. Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a partire da questa data Fonte · art. 4, par. 3
  8. Le restrizioni sulle sostanze si applicano agli strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data Fonte · art. 4, par. 3
  9. Entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2102: esclusi gli organi a canne e le macchine mobili non stradali con sistema di trazione, aggiunte le norme sul mercato secondario e sui pezzi di ricambio per la categoria 11; recepimento entro il 12 giugno 2019 Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  10. Ambito di applicazione aperto: le restrizioni si applicano a tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche che erano escluse dalla direttiva 2002/95/CE (categoria 11); la restrizione sugli ftalati si applica alle categorie da 1 a 7, 10 e 11 Fonte · art. 4, par. 3 e allegato II
  11. La restrizione sugli ftalati si applica ai dispositivi medici, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali Fonte · allegato II
  12. Entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/2456: dal 13 agosto 2027 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche tratta le domande di esenzione e prepara i fascicoli di restrizione Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  13. Si applicano le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364: esenzioni dell’allegato III rinnovate e ristrette per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (7(a)), il piombo nei componenti di vetro e ceramica (7(c)) e il piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (da 6(a) a 6(c)) Fonte · art. 2Fonte · art. 2Fonte · art. 2
  14. Scadenza dell’esenzione generale 6(a) per il piombo nell’acciaio per lavorazioni meccaniche e nell’acciaio zincato, e dell’esenzione 6(b)-I per il piombo nell’alluminio riciclato per le categorie da 1 a 7 e 10 Fonte · allegato, punti 6(a) e 6(b)-I
  15. Scadenza dell’esenzione generale 6(b) per il piombo come elemento di lega nell’alluminio fino allo 0,4 % in peso e dell’esenzione 6(b)-II per le categorie da 1 a 7 e 10 Fonte · allegato, punti 6(b) e 6(b)-II
  16. Scadenza delle esenzioni 6(a)-I e 6(a)-II per il piombo nell’acciaio per lavorazioni meccaniche e nell’acciaio zincato a caldo, 6(b)-I e 6(b)-II per l’alluminio nelle categorie 9 industriale e 11, 6(b)-III per il piombo nelle leghe di alluminio per fusione, 6(c) per le leghe di rame con un tenore di piombo fino al 4 %, 7(a) per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione e 7(c)-I per il piombo nei componenti di vetro o ceramica Fonte · allegatoFonte · allegato, punto 7(a)Fonte · allegato, punto 7(c)-I
  17. Si applica la direttiva (UE) 2025/2456: le domande di esenzione vanno all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, i cui comitati formulano pareri entro 12 mesi, la Commissione decide entro 9 mesi dai pareri e l’allegato II è riesaminato almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione Fonte · art. 1 e art. 2
  18. Scadenza delle esenzioni ristrette per le saldature da 7(a)-I a 7(a)-VII e delle esenzioni per vetro e ceramica 7(c)-II, 7(c)-V e 7(c)-VI Fonte · allegato, punti da 7(a)-I a 7(a)-VIIFonte · allegato, punti 7(c)-II, 7(c)-V e 7(c)-VI
  19. Fine della deroga per i pezzi di ricambio riutilizzati recuperati da apparecchiature della categoria 11 immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 e usati in apparecchiature immesse sul mercato prima di questa data Fonte · art. 4, par. 5, lett. e)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)13
  • Progettare e fabbricare le apparecchiature in modo che esse, compresi i cavi e i pezzi di ricambio, non contengano più dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP o DIBP e non più dello 0,01 % di cadmio in un qualsiasi materiale omogeneo, a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione. art. 4, par. 1, art. 4, par. 2, art. 4, par. 6, art. 7, lett. a) e allegato II
  • Redigere la documentazione tecnica; se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di un’unica documentazione tecnica. art. 7, lett. b) e art. 13, par. 2
  • Eseguire, o far eseguire, la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. art. 7, lett. b)
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro. art. 7, lett. c) e art. 13
  • Apporre la marcatura CE sull’apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l’apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato. art. 7, lett. c) e art. 15
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. art. 7, lett. d)
  • Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento. art. 7, lett. e)
  • Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami di prodotto e tenerne informati i distributori. art. 7, lett. f)
  • Contrassegnare l’apparecchiatura con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento di identificazione, nonché con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto; se le dimensioni o la natura non lo consentono, riportarli sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione. art. 7, lett. g) e art. 7, lett. h)
  • Monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano e presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza, dal 13 agosto 2027 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. art. 5, par. 5 e allegato Vart. 1 e art. 2
  • Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un’apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderla conforme, ritirarla o richiamarla, e informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 7, lett. i)
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. art. 7, lett. j)
  • Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. art. 12
Mandatario3
  • Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle azioni di conformità. art. 8, lett. b)
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo l’articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 8, lett. a)
  • Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito al mandatario e ai quali esso ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura; si può inoltre presentare domanda di esenzione per conto del fabbricante. art. 12 e allegato V
Importatore8
  • Immettere sul mercato solo apparecchiature conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 9, lett. a), art. 9, lett. b) e art. 9, lett. c)
  • Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sull’apparecchiatura oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell’Unione. art. 9, lett. d)
  • Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori. art. 9, lett. e)
  • Se un’apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. art. 9, lett. f)
  • Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 9, lett. g)
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. art. 9, lett. h)
  • Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. art. 12
  • Se si immette sul mercato un’apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o la si modifica in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7. art. 11
Distributore (grossista o dettagliante)5
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti richiesti in una lingua comprensibile ai consumatori e agli utilizzatori finali dello Stato membro e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità. art. 10, lett. a) e art. 10, lett. b)
  • Se un’apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 10, lett. c)
  • Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l’apparecchiatura. art. 10, lett. d)
  • Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura. art. 12
  • Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 11

La RoHS in breve

La direttiva RoHS, formalmente direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilisce le norme sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutelare la salute umana e l’ambiente, compreso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (art. 1). La sua unica regola operativa è che le apparecchiature immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio per la loro riparazione, il loro riutilizzo, il loro aggiornamento o il loro potenziamento, non devono contenere le sostanze dell’allegato II oltre la concentrazione massima nei materiali omogenei (art. 4, parr. 1 e 2), a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione (art. 4, par. 6).

Il testo del 2011 è una rifusione della direttiva 2002/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo: ha introdotto la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE e gli obblighi degli operatori economici e ha esteso per fasi l’ambito di applicazione ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo e infine, dal 22 luglio 2019, a tutte le altre apparecchiature. Trattandosi di una direttiva, opera tramite il diritto nazionale, che gli Stati membri dovevano adottare entro il 2 gennaio 2013 (art. 25).

Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2011/65/UE (CELEX 32011L0065), oppure il testo consolidato del 1° luglio 2026 che incorpora gli 88 atti modificativi, comprese le attuali esenzioni degli allegati III e IV.

Ambito di applicazione

Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per svolgere almeno una funzione prevista, oppure che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua (art. 3, punti 1 e 2). L’allegato I le suddivide in undici categorie: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili, giocattoli, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli industriali, distributori automatici e, dal 22 luglio 2019, tutte le altre AEE non coperte dalle prime dieci (allegato I e art. 4, par. 3). I cavi inferiori a 250 V che collegano le apparecchiature e i pezzi di ricambio sono coperti insieme alle apparecchiature a cui sono destinati (art. 3, punto 5, e art. 4, par. 1).

L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. La direttiva si applica fatte salve la normativa in materia di sicurezza, salute e sostanze chimiche, in particolare REACH, e la normativa sui rifiuti (art. 2, par. 3).

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punto 10). È fabbricante chi fabbrica un’AEE oppure ne fa progettare o fabbricare una e la commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 6); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).

Le 10 sostanze soggette a restrizione e i relativi limiti

L’allegato II elenca piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di benzile e butile (BBP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) con un massimo dello 0,1 % in peso, e cadmio con lo 0,01 %, in ciascun materiale omogeneo. Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme in tutta la sua massa, oppure una combinazione di materiali che non può essere scomposta o separata con azioni meccaniche quali svitare, tagliare, frantumare, macinare e con processi abrasivi (art. 3, punto 20): una saldatura, un rivestimento o un involucro di plastica sono quindi valutati ciascuno separatamente. I quattro ftalati sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e si applicano dal 22 luglio 2019, e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; DEHP, BBP e DBP nei giocattoli restano disciplinati dalla voce 51 di REACH (allegato II).

La restrizione ha raggiunto i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2014, i dispositivi diagnostici in vitro il 22 luglio 2016, gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2017 e tutte le altre apparecchiature il 22 luglio 2019 (art. 4, par. 3). I cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima di tali date, o prima della scadenza di un’esenzione su cui si fondavano, restano esentati (art. 4, par. 4), e i pezzi di ricambio riutilizzati recuperati da tali apparecchiature possono circolare in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, con notifica del riutilizzo al consumatore, entro i periodi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, l’ultimo dei quali si chiude il 22 luglio 2029. La Commissione deve valutare un riesame periodico dell’allegato II, secondo i criteri dell’articolo 6, e dal 13 agosto 2027 almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione preparati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche o da uno Stato membro (art. 6, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2456).

Esenzioni

L’allegato III elenca le esenzioni per tutte le categorie e l’allegato IV quelle specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. La Commissione aggiunge o elimina voci con atto delegato quando l’eliminazione o la sostituzione mediante modifiche della progettazione o dei materiali è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l’affidabilità dei sostituti non è garantita o è probabile che gli effetti negativi complessivi della sostituzione superino i benefici, tenendo conto della disponibilità dei sostituti, dell’impatto socioeconomico e dell’innovazione (art. 5, par. 1). Le esenzioni sono valide fino a cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e fino a sette anni per le categorie 8 e 9, e possono essere rinnovate; una domanda di rinnovo presentata almeno 18 mesi prima della scadenza mantiene valida l’esenzione fino alla decisione della Commissione, e il rigetto di un rinnovo o la revoca hanno effetto da 12 a 18 mesi dopo la decisione (art. 5, parr. 2, 5 e 6). Le domande seguono l’allegato V e possono essere presentate da un fabbricante, dal suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura.

Il testo consolidato del 1° luglio 2026 incorpora 88 atti modificativi, tutti direttive delegate della Commissione che adeguano gli allegati, tranne la direttiva (UE) 2017/2102. Le più recenti, le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 dell’8 settembre 2025, hanno rinnovato in sottovoci ristrette, applicabili dal 1° luglio 2026 e con scadenza tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027, le esenzioni per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (punto 7(a)), nei componenti di vetro o ceramica (punto 7(c)) e come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (punti da 6(a) a 6(c)). Dal 13 agosto 2027 la direttiva (UE) 2025/2456 trasferisce la gestione delle domande all’Agenzia europea per le sostanze chimiche: essa ne verifica la completezza, consulta il pubblico e ottiene entro 12 mesi i pareri del Comitato per l’analisi socioeconomica e, se del caso, del Comitato per la valutazione dei rischi; la Commissione decide poi entro 9 mesi.

Come si dimostra la conformità alla RoHS

Non interviene alcun organismo notificato. Il fabbricante progetta e fabbrica secondo l’articolo 4, redige la documentazione tecnica ed esegue il controllo interno della produzione in linea con il modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, quindi redige la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI e appone la marcatura CE sull’apparecchiatura finita (art. 7, lett. da a) a c), art. 13 e art. 15). Se altre normative dell’Unione richiedono una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica (art. 7, lett. c), e art. 13, par. 2). Le apparecchiature recanti la marcatura CE si presumono conformi in assenza di prove contrarie, e i materiali, i componenti e le apparecchiature sottoposti a prove o valutazioni secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi (art. 16). La documentazione e la dichiarazione sono conservate per 10 anni (art. 7, lett. d)).

I fabbricanti mantengono inoltre la produzione in serie conforme, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e ne informano i distributori, contrassegnano l’apparecchiatura con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, adottano misure correttive e informano le autorità quando un’apparecchiatura non è conforme, e cooperano su richiesta (art. 7, lett. da e) a j)). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti e le indicazioni prima di mettere a disposizione le apparecchiature e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).

Rapporto tra la RoHS, REACH e la RAEE

La RoHS si applica fatti salvi REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006, e il riesame dell’allegato II deve restare coerente con REACH e tenere conto dei suoi allegati XIV e XVII (art. 2, par. 3, e art. 6, par. 1). I due regimi si sovrappongono quando la stessa sostanza è soggetta a restrizione in entrambi, ed è per questo che la restrizione sugli ftalati nei giocattoli è lasciata alla voce 51 di REACH (allegato II). La direttiva integra le norme RAEE sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti di apparecchiature tenendo le sostanze soggette a restrizione fuori dai prodotti fin dall’origine, e le domande di esenzione devono tenere conto della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti di AEE (art. 1 e allegato V, lettera e)).

Applicazione e conseguenze

La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell’Unione. I fabbricanti, gli importatori e i distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un’apparecchiatura non sia conforme devono renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati (art. 7, lett. i), art. 9, lett. f), e art. 10, lett. c)). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di recepimento, notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013 (art. 23), e devono sanzionare l’uso improprio della marcatura CE, con possibili sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 15, par. 3). In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata.

Come Conphora può aiutarLa

Conphora monitora la direttiva RoHS e ogni direttiva delegata che aggiunge, rinnova o chiude un’esenzione, confronta i Suoi prodotti e i relativi materiali omogenei con i limiti dell’allegato II e con le esenzioni su cui si fonda, e segnala le esenzioni in scadenza in tempo utile per la sostituzione o per una domanda di rinnovo. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e le registrazioni decennali, e La avvisa quando un riesame delle sostanze o il passaggio di competenze all’Agenzia europea per le sostanze chimiche modifica ciò che Lei deve fare.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato di apparecchiature non conformi è vietata. Gli strumenti comprendono misure correttive, ritiro o richiamo, controlli di vigilanza del mercato anche sulle apparecchiature che entrano nell’Unione e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con possibili sanzioni penali per l’uso scorretto e grave della marcatura CE.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni per l’uso improprio della marcatura CE, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell’Unione; fabbricanti, importatori e distributori devono rendere conformi le apparecchiature non conformi, ritirarle o richiamarle e informarne le autorità. In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata.

Fonte · art. 23, art. 15, par. 3, art. 18, art. 7, lett. i), art. 9, lett. f) e art. 10, lett. c)Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per RoHS, dalla più recente.

  1. Modifica

    L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assume le esenzioni e le restrizioni RoHS

    Da questa data si applica la direttiva (UE) 2025/2456: le domande di esenzione ai sensi dell’articolo 5 sono presentate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il cui Comitato per l’analisi socioeconomica e, se del caso, il Comitato per la valutazione dei rischi formulano pareri entro 12 mesi prima che la Commissione decida entro 9 mesi; l’elenco delle sostanze soggette a restrizione dell’allegato II è riesaminato almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione preparati dall’Agenzia o da uno Stato membro ai sensi dei nuovi articoli da 6 bis a 6 quater e dell’allegato V bis.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  2. Orientamenti

    Verifica di applicabilità: la deroga per le bici elettriche aggiunta alla categoria dei mezzi di trasporto

    La categoria dei mezzi di trasporto riporta ora la deroga dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera f): i veicoli elettrici a due ruote non omologati, come la maggior parte delle e-bike e degli e-scooter, non sono esclusi e restano nell’ambito della direttiva; la nota della regola lo indicava già.

    Fonte · art. 2, par. 4, lett. f)
  3. Si applica

    Si applicano le esenzioni per il piombo rinnovate e ristrette

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364: le esenzioni dell’allegato III per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (7(a)), il piombo nei componenti di vetro o ceramica (7(c)) e il piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (da 6(a) a 6(c)) proseguono in sottovoci ristrette con scadenze comprese tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027.

    Fonte · art. 2 e allegatoFonte · art. 2 e allegatoFonte · art. 2 e allegato
  4. Radar

    EU JACOP 2025 campaign: over half of tested electronics breach RoHS hazardous-substance limits

    A DG GROW-coordinated JACOP 2025 market surveillance campaign tested 173 cheap electric and electronic gadgets and found 53% non-compliant \or marking issues \u2013 mostly excess lead/cadmium in solder points and phthalates in soft-PVC cabling, plus missing or illegible CE marking and absent EU contact details. Non-compliant goods were withdrawn, banned and reported on Safety Gate, with online purchases failing more often, signalling intensified RoHS enforcement on low-cost and online products.

    European Commission \u2013 DG GROW (Single Market)
  5. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/2456

    La direttiva del 26 novembre 2025, che riassegna all’Agenzia europea per le sostanze chimiche i compiti scientifici e tecnici della direttiva RoHS, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; le sue disposizioni si applicano dal 13 agosto 2027.

    Fonte · art. 2 e art. 3
  6. Modifica

    Tre direttive delegate rinnovano le esenzioni per il piombo dell’allegato III

    Le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 della Commissione dell’8 settembre 2025, pubblicate il 21 novembre 2025, sono entrate in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; sostituiscono i punti 7(a), 7(c)-I e 7(c)-II e da 6(a) a 6(c) dell’allegato III e aggiungono i punti 7(c)-V e 7(c)-VI, con recepimento entro il 30 giugno 2026 e applicazione dal 1° luglio 2026. Il testo consolidato del 1° luglio 2026 incorpora in totale 88 atti modificativi, tutti direttive delegate della Commissione che adeguano gli allegati II, III e IV, tranne la direttiva (UE) 2017/2102.

    Fonte · artt. da 1 a 3Fonte · elenco degli atti modificativi
  7. Si applica

    La restrizione sugli ftalati si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo

    Da questa data la restrizione di DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi diagnostici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali; i cavi e i pezzi di ricambio per tali apparecchiature immesse sul mercato prima del 22 luglio 2021 restano esentati.

    Fonte · allegato II
  8. Si applica

    Si applicano l’ambito aperto e la restrizione sugli ftalati

    Tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche escluse dalla direttiva 2002/95/CE (categoria 11) immesse sul mercato da questa data devono essere conformi, e i quattro ftalati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 sono limitati nelle categorie da 1 a 7, 10 e 11; entro il 12 giugno 2019 gli Stati membri dovevano inoltre recepire la direttiva (UE) 2017/2102.

    Fonte · art. 4, par. 3 e allegato IIFonte · art. 2
  9. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2102: modifiche su ambito di applicazione e pezzi di ricambio

    La direttiva modificativa del 15 novembre 2017 esclude gli organi a canne e ridefinisce le macchine mobili non stradali, elimina il divieto per le operazioni sul mercato secondario delle apparecchiature della categoria 11, aggiunge deroghe per cavi e pezzi di ricambio della categoria 11, consente fino al 2029 i pezzi di ricambio riutilizzati nei sistemi a circuito chiuso e fissa i periodi di validità delle esenzioni dell’allegato III.

    Fonte · art. 1 e art. 3
  10. Modifica

    La direttiva delegata (UE) 2015/863 aggiunge quattro ftalati all’allegato II

    La direttiva delegata della Commissione del 31 marzo 2015 ha sostituito l’allegato II per aggiungere DEHP, BBP, DBP e DIBP allo 0,1 % in peso nei materiali omogenei, con applicazione dal 22 luglio 2019 e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.

    Fonte · art. 1, art. 2, art. 3 e allegato
  11. Si applica

    Si applica la direttiva 2011/65/UE; abrogata la direttiva 2002/95/CE

    Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva rifusa e notificare le norme sulle sanzioni entro il 2 gennaio 2013, e la direttiva 2002/95/CE con le relative decisioni modificative è abrogata dal 3 gennaio 2013.

    Fonte · art. 23, art. 25 e art. 26
  12. In vigore

    Entrata in vigore della direttiva 2011/65/UE

    Adottata l’8 giugno 2011 come rifusione della direttiva 2002/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 2 gennaio 2013 per recepirla.

    Fonte · art. 25 e art. 27

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per RoHS.

Partire dal problema

Vendere nell’UE da un paese extra-UE

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Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione → Link di audit e condivisione

A business customer sends a compliance questionnaire

A customer that builds your part into its product asks about RoHS, REACH and traceability. What the law makes you supply and what is set by agreement.

Convalida dei prodotti → Link di audit e condivisione

One product, several acts: we need one declaration

Combining LVD, EMC, RED and RoHS in a single EU declaration of conformity: what it must contain, what radio equipment changes, and one technical file.

Generatore di documentazione

A customer asks for our RoHS declaration

What a RoHS declaration is: the ten restricted substances, limits per homogeneous material, exemptions, the EU declaration of conformity and 10-year file.

Generatore di documentazione → Convalida dei prodotti

Our supplier will not say what the product is made of

What an importer can do when a supplier withholds material data: the RoHS and GPSR checks before placing, REACH Article 33, testing and contracts.

Convalida dei prodotti → Conoscenze e approfondimenti

We import power adapters and chargers

What an importer of mains adapters and chargers checks under the Low Voltage, EMC and RoHS Directives and the ecodesign rules for external power supplies.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione

Tutti i problemi per RoHS →

Le domande più frequenti su RoHS

Quali sostanze limita la RoHS e con quali limiti?

L’allegato II limita dieci sostanze, misurate in peso in ciascun materiale omogeneo: piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di benzile e butile (BBP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) allo 0,1 %, e cadmio allo 0,01 %. I quattro ftalati sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e si applicano dal 22 luglio 2019, e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; per DEHP, BBP e DBP nei giocattoli si rimanda alla voce 51 di REACH.

Fonte · art. 4, par. 1, art. 4, par. 2 e allegato II
Quando ha iniziato ad applicarsi la RoHS?

La direttiva 2011/65/UE è entrata in vigore il 21 luglio 2011, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 2 gennaio 2013 e la direttiva 2002/95/CE è stata abrogata dal 3 gennaio 2013. L’ambito di applicazione si è poi ampliato per fasi: dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014, dispositivi diagnostici in vitro dal 22 luglio 2016, strumenti industriali di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2017 e tutte le altre apparecchiature dal 22 luglio 2019.

Fonte · art. 4, par. 3, art. 25, art. 26 e art. 27
Che cos’è un materiale omogeneo?

Un materiale di composizione uniforme in tutta la sua massa, oppure un materiale costituito da una combinazione di materiali che non può essere scomposta o separata in materiali diversi con azioni meccaniche quali svitare, tagliare, frantumare, macinare e con processi abrasivi. I valori massimi di concentrazione sono tollerati per materiale omogeneo, non per componente o prodotto: una saldatura, un rivestimento galvanico o un involucro di plastica sono quindi valutati ciascuno separatamente.

Fonte · art. 3, punto 20, e art. 4, par. 2
Come funzionano le esenzioni RoHS e quando scadono?

L’allegato III elenca le esenzioni per tutte le categorie e l’allegato IV quelle specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; la Commissione aggiunge o elimina voci con atto delegato quando l’eliminazione o la sostituzione è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l’affidabilità dei sostituti non è garantita o la sostituzione provocherebbe più danni che benefici. Le esenzioni durano fino a cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e fino a sette anni per le categorie 8 e 9, e restano valide finché è pendente una domanda di rinnovo presentata almeno 18 mesi prima della scadenza. Le direttive delegate dell’8 settembre 2025 hanno rinnovato in forma ristretta le esenzioni per il piombo nelle leghe di acciaio, alluminio e rame, nelle saldature ad alta temperatura di fusione e nei componenti di vetro o ceramica, con scadenze comprese tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027. Dal 13 agosto 2027 le domande vanno all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Fonte · art. 4, par. 6, art. 5 e allegato VFonte · allegatoFonte · art. 1 e art. 2
Quali prodotti sono esclusi dalla RoHS?

L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, comprese armi, munizioni e materiale bellico, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto di persone o merci diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali messe a disposizione esclusivamente per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. Le apparecchiature con tensione superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua sono al di fuori della definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Fonte · art. 2, par. 4 e art. 3, punto 1
Come si dimostra la conformità alla RoHS e serve un organismo notificato?

Non interviene alcun organismo notificato. Il fabbricante esegue il controllo interno della produzione secondo il modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, redige la documentazione tecnica, emette la dichiarazione di conformità UE dell’allegato VI e appone la marcatura CE sull’apparecchiatura finita; le apparecchiature recanti la marcatura CE si presumono conformi in assenza di prove contrarie, e le prove e le valutazioni eseguite secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono idonee a dimostrare la conformità. Se un altro atto dell’Unione richiede una valutazione della conformità altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica.

Fonte · art. 7, lett. b), art. 7, lett. c), art. 13, art. 15 e art. 16
I pezzi di ricambio e i cavi devono essere conformi?

Sì, i cavi e i pezzi di ricambio per la riparazione, il riutilizzo, l’aggiornamento delle funzionalità o il potenziamento della capacità devono rispettare i limiti sulle sostanze, con due famiglie di eccezioni. Sono esentati i cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima della pertinente data di conformità, il 1° luglio 2006 per le categorie originarie e il 22 luglio 2014, 2016, 2017 o 2019 per quelle successive, oppure per apparecchiature che beneficiavano di un’esenzione nel frattempo scaduta. I pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da apparecchiature immesse sul mercato prima di tali date, possono essere usati in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, con notifica del riutilizzo al consumatore, in apparecchiature immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016, del 22 luglio 2024, 2026, 2027 o 2029 a seconda della categoria.

Fonte · art. 4, par. 1, art. 4, par. 4 e art. 4, par. 5
Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di rintracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’apparecchiatura, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e si assicurano di poter produrre la documentazione. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e chi hanno rifornito per 10 anni dall’immissione sul mercato, e fabbricanti e importatori tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami.

Fonte · art. 7, lett. d), art. 7, lett. f), art. 8, lett. b), art. 9, lett. e), art. 9, lett. g) e art. 12

Segua RoHS: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20260701
  2. Direttiva 2011/65/UE come pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011L0065 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011L0065
  4. Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione che aggiunge quattro ftalati all’allegato II (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0863
  5. Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica la direttiva 2011/65/UE in materia di ambito di applicazione, pezzi di ricambio e periodi di esenzione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2102
  6. Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione sul piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L1802
  7. Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione sul piombo nei componenti di vetro o ceramica (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2363
  8. Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione sul piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2364
  9. Direttiva (UE) 2025/2456 che riassegna i compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456
  10. Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
  11. Direttiva RoHS (Commissione europea, DG Ambiente) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
  12. Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr, RoHS-bekendtgørelsen (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-elektrisk-og-elektronisk-udstyr-rohs-bekendtgoerelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione conformità normativa, Conphora
Rivista il
5 ottobre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
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Conphora (2026). RoHS: Direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/rohs/
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