La RoHS in breve
La direttiva RoHS, formalmente direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilisce le norme sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutelare la salute umana e l’ambiente, compreso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (art. 1). La sua unica regola operativa è che le apparecchiature immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio per la loro riparazione, il loro riutilizzo, il loro aggiornamento o il loro potenziamento, non devono contenere le sostanze dell’allegato II oltre la concentrazione massima nei materiali omogenei (art. 4, parr. 1 e 2), a meno che un’esenzione dell’allegato III o IV non copra l’applicazione (art. 4, par. 6).
Il testo del 2011 è una rifusione della direttiva 2002/95/CE allineata al nuovo quadro legislativo: ha introdotto la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE e gli obblighi degli operatori economici e ha esteso per fasi l’ambito di applicazione ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo e infine, dal 22 luglio 2019, a tutte le altre apparecchiature. Trattandosi di una direttiva, opera tramite il diritto nazionale, che gli Stati membri dovevano adottare entro il 2 gennaio 2013 (art. 25).
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2011/65/UE (CELEX 32011L0065), oppure il testo consolidato del 1° luglio 2026 che incorpora gli 88 atti modificativi, comprese le attuali esenzioni degli allegati III e IV.
Ambito di applicazione
Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici per svolgere almeno una funzione prevista, oppure che generano, trasferiscono o misurano tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua (art. 3, punti 1 e 2). L’allegato I le suddivide in undici categorie: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili, giocattoli, apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo compresi quelli industriali, distributori automatici e, dal 22 luglio 2019, tutte le altre AEE non coperte dalle prime dieci (allegato I e art. 4, par. 3). I cavi inferiori a 250 V che collegano le apparecchiature e i pezzi di ricambio sono coperti insieme alle apparecchiature a cui sono destinati (art. 3, punto 5, e art. 4, par. 1).
L’articolo 2, paragrafo 4, esclude le apparecchiature destinate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio, le apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di apparecchiature escluse o non rientranti nell’ambito di applicazione, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, le installazioni fisse di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati, le macchine mobili non stradali per uso professionale, i dispositivi medici impiantabili attivi, i pannelli fotovoltaici destinati a essere installati da professionisti, le apparecchiature di ricerca e sviluppo business-to-business e gli organi a canne. La direttiva si applica fatte salve la normativa in materia di sicurezza, salute e sostanze chimiche, in particolare REACH, e la normativa sui rifiuti (art. 2, par. 3).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, mandatario, importatore e distributore (art. 3, punto 10). È fabbricante chi fabbrica un’AEE oppure ne fa progettare o fabbricare una e la commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 6); l’importatore o il distributore che vende con il proprio marchio o modifica un’apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 11).
Le 10 sostanze soggette a restrizione e i relativi limiti
L’allegato II elenca piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di benzile e butile (BBP), ftalato di dibutile (DBP) e ftalato di diisobutile (DIBP) con un massimo dello 0,1 % in peso, e cadmio con lo 0,01 %, in ciascun materiale omogeneo. Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme in tutta la sua massa, oppure una combinazione di materiali che non può essere scomposta o separata con azioni meccaniche quali svitare, tagliare, frantumare, macinare e con processi abrasivi (art. 3, punto 20): una saldatura, un rivestimento o un involucro di plastica sono quindi valutati ciascuno separatamente. I quattro ftalati sono stati aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2015/863 e si applicano dal 22 luglio 2019, e dal 22 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; DEHP, BBP e DBP nei giocattoli restano disciplinati dalla voce 51 di REACH (allegato II).
La restrizione ha raggiunto i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2014, i dispositivi diagnostici in vitro il 22 luglio 2016, gli strumenti industriali di monitoraggio e controllo il 22 luglio 2017 e tutte le altre apparecchiature il 22 luglio 2019 (art. 4, par. 3). I cavi e i pezzi di ricambio per apparecchiature immesse sul mercato prima di tali date, o prima della scadenza di un’esenzione su cui si fondavano, restano esentati (art. 4, par. 4), e i pezzi di ricambio riutilizzati recuperati da tali apparecchiature possono circolare in sistemi di restituzione business-to-business a circuito chiuso verificabili, con notifica del riutilizzo al consumatore, entro i periodi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, l’ultimo dei quali si chiude il 22 luglio 2029. La Commissione deve valutare un riesame periodico dell’allegato II, secondo i criteri dell’articolo 6, e dal 13 agosto 2027 almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione preparati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche o da uno Stato membro (art. 6, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2456).
Esenzioni
L’allegato III elenca le esenzioni per tutte le categorie e l’allegato IV quelle specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. La Commissione aggiunge o elimina voci con atto delegato quando l’eliminazione o la sostituzione mediante modifiche della progettazione o dei materiali è scientificamente o tecnicamente impraticabile, l’affidabilità dei sostituti non è garantita o è probabile che gli effetti negativi complessivi della sostituzione superino i benefici, tenendo conto della disponibilità dei sostituti, dell’impatto socioeconomico e dell’innovazione (art. 5, par. 1). Le esenzioni sono valide fino a cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e fino a sette anni per le categorie 8 e 9, e possono essere rinnovate; una domanda di rinnovo presentata almeno 18 mesi prima della scadenza mantiene valida l’esenzione fino alla decisione della Commissione, e il rigetto di un rinnovo o la revoca hanno effetto da 12 a 18 mesi dopo la decisione (art. 5, parr. 2, 5 e 6). Le domande seguono l’allegato V e possono essere presentate da un fabbricante, dal suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura.
Il testo consolidato del 1° luglio 2026 incorpora 88 atti modificativi, tutti direttive delegate della Commissione che adeguano gli allegati, tranne la direttiva (UE) 2017/2102. Le più recenti, le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 dell’8 settembre 2025, hanno rinnovato in sottovoci ristrette, applicabili dal 1° luglio 2026 e con scadenza tra l’11 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027, le esenzioni per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (punto 7(a)), nei componenti di vetro o ceramica (punto 7(c)) e come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (punti da 6(a) a 6(c)). Dal 13 agosto 2027 la direttiva (UE) 2025/2456 trasferisce la gestione delle domande all’Agenzia europea per le sostanze chimiche: essa ne verifica la completezza, consulta il pubblico e ottiene entro 12 mesi i pareri del Comitato per l’analisi socioeconomica e, se del caso, del Comitato per la valutazione dei rischi; la Commissione decide poi entro 9 mesi.
Come si dimostra la conformità alla RoHS
Non interviene alcun organismo notificato. Il fabbricante progetta e fabbrica secondo l’articolo 4, redige la documentazione tecnica ed esegue il controllo interno della produzione in linea con il modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, quindi redige la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato VI e appone la marcatura CE sull’apparecchiatura finita (art. 7, lett. da a) a c), art. 13 e art. 15). Se altre normative dell’Unione richiedono una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell’ambito di tale procedura con un’unica documentazione tecnica (art. 7, lett. c), e art. 13, par. 2). Le apparecchiature recanti la marcatura CE si presumono conformi in assenza di prove contrarie, e i materiali, i componenti e le apparecchiature sottoposti a prove o valutazioni secondo le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi (art. 16). La documentazione e la dichiarazione sono conservate per 10 anni (art. 7, lett. d)).
I fabbricanti mantengono inoltre la produzione in serie conforme, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e ne informano i distributori, contrassegnano l’apparecchiatura con un elemento di identificazione e con il proprio nome e indirizzo, adottano misure correttive e informano le autorità quando un’apparecchiatura non è conforme, e cooperano su richiesta (art. 7, lett. da e) a j)). I mandatari agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature conformi, verificano il lavoro del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, tengono un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami, adottano misure correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori verificano la marcatura CE, i documenti e le indicazioni prima di mettere a disposizione le apparecchiature e si accertano che siano adottate misure correttive (art. 10). Ogni operatore identifica i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 12).
Rapporto tra la RoHS, REACH e la RAEE
La RoHS si applica fatti salvi REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006, e il riesame dell’allegato II deve restare coerente con REACH e tenere conto dei suoi allegati XIV e XVII (art. 2, par. 3, e art. 6, par. 1). I due regimi si sovrappongono quando la stessa sostanza è soggetta a restrizione in entrambi, ed è per questo che la restrizione sugli ftalati nei giocattoli è lasciata alla voce 51 di REACH (allegato II). La direttiva integra le norme RAEE sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti di apparecchiature tenendo le sostanze soggette a restrizione fuori dai prodotti fin dall’origine, e le domande di esenzione devono tenere conto della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti di AEE (art. 1 e allegato V, lettera e)).
Applicazione e conseguenze
La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell’Unione. I fabbricanti, gli importatori e i distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un’apparecchiatura non sia conforme devono renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati (art. 7, lett. i), art. 9, lett. f), e art. 10, lett. c)). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di recepimento, notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013 (art. 23), e devono sanzionare l’uso improprio della marcatura CE, con possibili sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 15, par. 3). In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l’immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata.
Come Conphora può aiutarLa
Conphora monitora la direttiva RoHS e ogni direttiva delegata che aggiunge, rinnova o chiude un’esenzione, confronta i Suoi prodotti e i relativi materiali omogenei con i limiti dell’allegato II e con le esenzioni su cui si fonda, e segnala le esenzioni in scadenza in tempo utile per la sostituzione o per una domanda di rinnovo. La piattaforma aiuta a costruire e a mantenere la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e le registrazioni decennali, e La avvisa quando un riesame delle sostanze o il passaggio di competenze all’Agenzia europea per le sostanze chimiche modifica ciò che Lei deve fare.
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Fonti
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2011/65/UE come pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011L0065 (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione che aggiunge quattro ftalati all’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica la direttiva 2011/65/UE in materia di ambito di applicazione, pezzi di ricambio e periodi di esenzione (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione sul piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione sul piombo nei componenti di vetro o ceramica (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione sul piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2025/2456 che riassegna i compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex)
- Direttiva RoHS (Commissione europea, DG Ambiente)
- Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr, RoHS-bekendtgørelsen (Miljøstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.