{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "TSD",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tsd/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tsd.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tsd/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "TSD",
    "name": "Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli",
    "shortName": "Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli",
    "reference": "Direttiva 2009/48/CE",
    "celex": "32009L0048",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048",
    "actType": "Directive",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2009-07-20",
    "appliesFrom": "2011-07-20",
    "changing": false,
    "video": "regulation-tsd"
  },
  "answer": "La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli fissa i requisiti di sicurezza che i giocattoli, cioè i prodotti progettati o destinati al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, devono soddisfare prima dell’immissione sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 luglio 2011 ed è abrogata dal 1° agosto 2030 dal regolamento (UE) 2025/2509.",
  "description": "Guida alla TSD: la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, quali prodotti sono giocattoli, i requisiti essenziali di sicurezza e i limiti chimici, il percorso verso la marcatura CE, le date chiave, il passaggio di consegne nel 2030 al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli e come adeguarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 40 cita ancora gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, letti come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, con la direttiva elencata nel suo allegato I; la direttiva figura inoltre tra gli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quindi un giocattolo può essere immesso sul mercato dell’Unione soltanto se un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti dell’articolo 4. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli (bekendtgørelse om legetøj; modificato dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023 e dal decreto n. 574 del 24 giugno 2026) emanato in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026), il cui § 9 designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; l’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, mentre la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli ai sensi del § 57 del decreto. Il decreto stabilisce anche i requisiti linguistici danesi: le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere in danese (§ 9, comma 2), le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere in danese (§ 28), i distributori devono verificare che la documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e la dichiarazione CE di conformità deve essere in danese o in inglese (§ 39). Gli strumenti sono l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, il divieto o la limitazione provvisori della messa a disposizione, gli ordini di porre fine a una non conformità formale, come l’assenza della marcatura CE, una dichiarazione CE di conformità mancante o errata o una documentazione tecnica incompleta, l’istruzione a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo, una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante quando la documentazione è carente, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2009-06-18",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2009/48/CE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · title"
    },
    {
      "date": "2009-07-20",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 30 giugno 2009",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 56"
    },
    {
      "date": "2011-01-20",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le leggi di recepimento",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 54"
    },
    {
      "date": "2011-07-20",
      "label": "Si applicano le misure nazionali; la direttiva 88/378/CEE è abrogata, salvo l’articolo 2, paragrafo 1, e la sezione 3 della parte II dell’allegato II; i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di questa data possono ancora essere messi a disposizione; gli Stati membri notificano le proprie norme sulle sanzioni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 51, Art. 53(1), Art. 54 and Art. 55"
    },
    {
      "date": "2013-07-20",
      "label": "Si applicano i requisiti chimici dell’allegato II, parte III; le restanti parti della direttiva 88/378/CEE sono abrogate; i giocattoli conformi alla nuova direttiva, eccetto la parte III, e alle vecchie norme chimiche potevano essere immessi sul mercato fino a questa data; si applicano i limiti per il cadmio della direttiva 2012/7/UE ed entra in vigore il regolamento (UE) n. 681/2013 sul bario",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 53(2) and Art. 55; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007 · Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681 · Art. 2"
    },
    {
      "date": "2015-07-01",
      "label": "Si applica la direttiva 2014/84/UE: l’appendice A consente il nichel (CMR 2) nei giocattoli e nei componenti di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2015-12-21",
      "label": "Si applicano le direttive 2014/79/UE e 2014/81/UE: l’appendice C fissa limiti di contenuto di 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP e un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079 · Art. 1 and Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2017-05-24",
      "label": "Si applicano le direttive (UE) 2015/2115 e 2015/2116: limiti dell’appendice C per la formammide (emissione di 20 μg/m3 dal materiale espanso dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg) e per l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115 · Art. 1 and Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2017-07-20",
      "label": "Termine della deroga dell’allegato II, parte III, punto 7: i materiali conformi alle norme sul contatto con gli alimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 non sono più esentati dalle norme sulle sostanze CMR, a meno che l’appendice C non fissi un limite specifico",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Annex II, Part III, point 7"
    },
    {
      "date": "2017-11-24",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2015/2117: limiti di contenuto dell’appendice C per la miscela CMI/MI 3:1 (1 mg/kg), il CMI (0,75 mg/kg) e l’MI (0,25 mg/kg) nei materiali acquosi dei giocattoli",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-10-28",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio: limiti di migrazione del piombo abbassati a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg per il materiale dei giocattoli secco, liquido e raschiato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-11-04",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2017/774: limiti dell’appendice C per il fenolo, 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e 10 mg/kg di contenuto come conservante",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-11-26",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2017/898: limite di migrazione del bisfenolo A ridotto a 0,04 mg/l",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2019-11-18",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2018/725: limiti di migrazione del cromo (VI) abbassati a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2021-05-20",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2019/1922: limiti di migrazione dell’alluminio abbassati a 2.250, 560 e 28.130 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2021-05-21",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2019/1929: limiti dell’appendice C per la formaldeide nei materiali dei giocattoli polimerici, in legno legato con resina, tessili, in pelle, in carta e a base d’acqua",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2022-07-05",
      "label": "Si applicano le direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089: atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato si aggiungono alle fragranze vietate (58 in totale) e 61 fragranze si aggiungono all’elenco di quelle che devono essere indicate in etichetta oltre 100 mg/kg (71 in totale)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088 · Art. 2(1) and Annex; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089 · Art. 2(1) and Annex"
    },
    {
      "date": "2022-12-05",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2021/903: limiti dell’appendice C per l’anilina, 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli e nei colori a dita e 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli; da questa data si applicano i suoi articoli da 28 a 44 sugli organismi notificati e da 49 a 55 su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 59"
    },
    {
      "date": "2026-08-29",
      "label": "Si applica la direttiva (UE) 2026/192: l’appendice A consente il cobalto (CMR 1B) come impurità nel nichel dell’acciaio inossidabile, nei componenti che conducono corrente elettrica e nei magneti al neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; lo stesso giorno entra in vigore il decreto danese n. 574 del 24 giugno 2026",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192 · Art. 1 and Art. 2(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574"
    },
    {
      "date": "2030-08-01",
      "label": "La direttiva 2009/48/CE è abrogata; il regolamento (UE) 2025/2509 si applica integralmente; i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima di questa data possono continuare a essere messi a disposizione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 56, Art. 57(1) and Art. 59"
    },
    {
      "date": "2031-02-01",
      "label": "I certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva cessano di essere validi, salvo che scadano prima",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 57(3)"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva 2012/7/UE della Commissione",
      "celex": "32012L0007",
      "date": "2012-03-23",
      "summary": "La direttiva del 2 marzo 2012, pubblicata nella GU L 64 del 3 marzo 2012, ha sostituito la voce relativa al cadmio nella tabella di migrazione dell’allegato II, parte III, punto 13, con 1,3 mg/kg nel materiale secco, friabile, pulverulento o flessibile, 0,3 mg/kg nel materiale liquido o colloso e 17 mg/kg nel materiale raschiato; gli Stati membri la applicano dal 20 luglio 2013.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007 · Art. 1, Art. 2(1) and Annex"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione",
      "celex": "32013R0681",
      "date": "2013-07-20",
      "summary": "Il regolamento del 17 luglio 2013 ha sostituito la voce relativa al bario nell’allegato II, parte III, punto 13, con 1.500, 375 e 18.750 mg/kg per le tre categorie di materiale; è entrato in vigore il 20 luglio 2013 e si applica direttamente.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681 · Art. 1, Art. 2 and Annex"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2014/79/UE della Commissione",
      "celex": "32014L0079",
      "date": "2014-07-11",
      "summary": "La direttiva del 20 giugno 2014 ha sostituito l’appendice C dell’allegato II con limiti di contenuto di 5 mg/kg per i ritardanti di fiamma TCEP, TCPP e TDCP nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca; applicata dal 21 dicembre 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2014/81/UE della Commissione",
      "celex": "32014L0081",
      "date": "2014-07-14",
      "summary": "La direttiva del 23 giugno 2014 ha sostituito l’appendice C aggiungendo il bisfenolo A con un limite di migrazione di 0,1 mg/l misurato secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005; applicata dal 21 dicembre 2015 e successivamente inasprita dalla direttiva (UE) 2017/898.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2014/84/UE della Commissione",
      "celex": "32014L0084",
      "date": "2014-07-21",
      "summary": "La direttiva del 30 giugno 2014 ha sostituito l’appendice A dell’allegato II in modo che il nichel, classificato CMR 2, possa essere utilizzato nei giocattoli e nei componenti di giocattoli di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica; applicata dal 1° luglio 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione",
      "celex": "32015L2115",
      "date": "2015-12-14",
      "summary": "La direttiva del 23 novembre 2015 ha aggiunto la formammide all’appendice C: un limite di emissione di 20 μg/m3 dopo al massimo 28 giorni di prove di emissione per i materiali espansi dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg; applicata dal 24 maggio 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione",
      "celex": "32015L2116",
      "date": "2015-12-14",
      "summary": "La direttiva del 23 novembre 2015 ha aggiunto l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one all’appendice C con un limite di contenuto di 5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005; applicata dal 24 maggio 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione",
      "celex": "32015L2117",
      "date": "2015-12-14",
      "summary": "La direttiva del 23 novembre 2015 ha aggiunto tre voci all’appendice C per i materiali acquosi dei giocattoli: la miscela di reazione 3:1 di cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone a 1 mg/kg, il CMI a 0,75 mg/kg e l’MI a 0,25 mg/kg; applicata dal 24 novembre 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio",
      "celex": "32017L0738",
      "date": "2017-05-17",
      "summary": "La direttiva del Consiglio del 27 marzo 2017 ha sostituito la voce relativa al piombo nell’allegato II, parte III, punto 13, con 2,0 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, 0,5 mg/kg in quello liquido e 23 mg/kg in quello raschiato; applicata dal 28 ottobre 2018.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione",
      "celex": "32017L0774",
      "date": "2017-05-24",
      "summary": "La direttiva del 3 maggio 2017 ha aggiunto il fenolo all’appendice C: 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e 10 mg/kg di contenuto come conservante, entrambi secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005; applicata dal 4 novembre 2018.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione",
      "celex": "32017L0898",
      "date": "2017-06-14",
      "summary": "La direttiva del 24 maggio 2017 ha sostituito la voce relativa al bisfenolo A nell’appendice C con un limite di migrazione di 0,04 mg/l secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005; applicata dal 26 novembre 2018.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione",
      "celex": "32018L0725",
      "date": "2018-06-06",
      "summary": "La direttiva del 16 maggio 2018 ha sostituito la voce relativa al cromo (VI) nell’allegato II, parte III, punto 13, con 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg per il materiale dei giocattoli secco, liquido e raschiato; applicata dal 18 novembre 2019.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione",
      "celex": "32019L1922",
      "date": "2019-12-09",
      "summary": "La direttiva del 18 novembre 2019 ha sostituito la voce relativa all’alluminio nell’allegato II, parte III, punto 13, con 2.250, 560 e 28.130 mg/kg per il materiale dei giocattoli secco, liquido e raschiato; applicata dal 20 maggio 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione",
      "celex": "32019L1929",
      "date": "2019-12-10",
      "summary": "La direttiva del 19 novembre 2019 ha aggiunto la formaldeide all’appendice C: 1,5 mg/l di migrazione dal materiale polimerico dei giocattoli, 0,1 ml/m3 di emissione dal legno legato con resina, 30 mg/kg di contenuto nel materiale tessile, in pelle e in carta dei giocattoli e 10 mg/kg nel materiale a base d’acqua; applicata dal 21 maggio 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione",
      "celex": "32020L2088",
      "date": "2021-01-04",
      "summary": "La direttiva dell’11 dicembre 2020 ha modificato l’elenco delle fragranze da indicare in etichetta nell’allegato II, parte III, punto 11: la voce del citronellolo ha ottenuto i numeri CAS dei suoi isomeri e 61 fragranze (voci da 12 a 72) sono state aggiunte a quelle che devono essere indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando presenti oltre 100 mg/kg; applicata dal 5 luglio 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088 · Art. 1, Art. 2(1) and Annex"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione",
      "celex": "32020L2089",
      "date": "2021-01-04",
      "summary": "La direttiva dell’11 dicembre 2020 ha aggiunto atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato come voci da 56 a 58 delle fragranze vietate nell’allegato II, parte III, punto 11, e ha soppresso il metil eptin carbonato dall’elenco di quelle da indicare in etichetta; applicata dal 5 luglio 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089 · Art. 1, Art. 2(1) and Annex"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione",
      "celex": "32021L0903",
      "date": "2021-06-24",
      "summary": "La direttiva del 3 giugno 2021 ha aggiunto l’anilina all’appendice C: 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli, 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita e 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita; applicata dal 5 dicembre 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione",
      "celex": "32026L0192",
      "date": "2026-02-18",
      "summary": "La direttiva del 28 gennaio 2026, pubblicata il 29 gennaio 2026, ha aggiunto il cobalto (CMR 1B) all’appendice A con tre usi consentiti: come impurità nel nichel dei giocattoli e dei componenti di acciaio inossidabile, nei componenti destinati a condurre corrente elettrica e nei magneti a base di neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; gli Stati membri recepiscono entro il 29 luglio 2026 e applicano dal 29 agosto 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Prodotti progettati o destinati, in via esclusiva o non, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, compresi i giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele",
      "Giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, che sono soggetti ai requisiti meccanici, chimici e igienici più rigorosi",
      "Giocattoli chimici, giochi da tavolo olfattivi, kit cosmetici, giochi gustativi, giocattoli per attività, giocattoli acquatici, giocattoli funzionali, giocattoli elettrici e giocattoli contenuti in alimenti o ad essi associati",
      "Giocattoli immessi sul mercato o messi a disposizione nell’Unione, forniti a pagamento o a titolo gratuito e venduti nei negozi o online",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori"
    ],
    "derived": [
      "I 19 prodotti dell’allegato I, come i prodotti per collezionisti contrassegnati per età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i puzzle con più di 500 pezzi, i succhiotti per neonati e gli accessori di moda non destinati al gioco, non sono giocattoli ai sensi della direttiva (art. 2, paragrafo 1, e allegato I)",
      "Le attrezzature per parchi giochi pubblici, i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi sono giocattoli cui la direttiva non si applica (art. 2, paragrafo 2)",
      "Un importatore o un distributore che immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante (art. 8)",
      "I giocattoli con funzione radio sono anche apparecchiature radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE; i giocattoli che sono kit cosmetici o contengono sostanze devono inoltre rispettare le norme sui cosmetici e sulla classificazione richiamate nell’allegato II, parte III (allegato II, parte III, punti 2 e 10)",
      "Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai giocattoli per quanto la direttiva non disciplina, e la responsabilità per danno da prodotti difettosi non è toccata (art. 52; l’articolo cita la direttiva 2001/95/CE, abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 dal 13 dicembre 2024, e la direttiva 85/374/CEE, sostituita dalla direttiva (UE) 2024/2853 per i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026)",
      "Dal 1° agosto 2030 la direttiva è sostituita dal regolamento (UE) 2025/2509; i giocattoli immessi sul mercato prima di tale data ai sensi della direttiva possono ancora essere messi a disposizione e i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56, art. 57 e art. 59)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "toy-general",
        "label": "Giocattolo progettato o destinato al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni (peluche, bambole, set di costruzioni, giochi da tavolo, giocattoli cavalcabili, giocattoli per esterni)"
      },
      {
        "id": "toy-under-36-months",
        "label": "Giocattolo destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinato a essere messo in bocca (sonagli, anelli per la dentizione, giocattoli da bagno, giocattoli morbidi per neonati)"
      },
      {
        "id": "chemical-toy",
        "label": "Giocattolo chimico, set di chimica, gioco da tavolo olfattivo, kit cosmetico o gioco gustativo"
      },
      {
        "id": "activity-aquatic-toy",
        "label": "Giocattolo per attività ad uso domestico (struttura per arrampicarsi, altalena, scivolo, trampolino da casa) o giocattolo acquatico per acque poco profonde"
      },
      {
        "id": "electric-toy",
        "label": "Giocattolo elettrico o elettronico, compresi i giocattoli con luci, suoni, motori o funzioni radio"
      },
      {
        "id": "toy-in-food",
        "label": "Giocattolo contenuto in un prodotto alimentare, mescolato ad esso o ad esso associato"
      },
      {
        "id": "collector-decorative-product",
        "label": "Prodotto per collezionisti chiaramente contrassegnato per età pari o superiore a 14 anni, oggetto decorativo per festività o accessorio di moda non destinato al gioco"
      },
      {
        "id": "sports-transport-equipment",
        "label": "Attrezzatura sportiva, bicicletta con altezza massima della sella superiore a 435 mm, monopattino o veicolo elettrico per la circolazione stradale, attrezzatura acquatica per acque profonde o ausilio al nuoto, puzzle con più di 500 pezzi"
      },
      {
        "id": "educational-electronic-equipment",
        "label": "Prodotto didattico funzionale oltre 24 V venduto per l’insegnamento, attrezzatura scientifica scolastica, computer o console di gioco con periferiche o software interattivo"
      },
      {
        "id": "excluded-toy",
        "label": "Attrezzatura per parchi giochi pubblici, distributore automatico a gettone di uso pubblico, veicolo giocattolo con motore a combustione, macchina a vapore giocattolo, fionda o lanciasassi"
      },
      {
        "id": "other-non-toy",
        "label": "Succhiotto per neonati, apparecchio di illuminazione attraente per i bambini, trasformatore per giocattoli, fuochi d’artificio, pistola ad aria compressa, arco di lunghezza superiore a 120 cm o freccette con punta metallica"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un giocattolo in modo tale da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 3(3) and Art. 8"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Mandatario",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare conformemente ai requisiti né quello di redigere la documentazione tecnica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 3(4) and Art. 5(2)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 3(5)"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o dettagliante)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 3(6)"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "excluded-toy"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Le attrezzature per parchi giochi destinate all’uso pubblico, i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo dotati di motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi sono giocattoli cui la direttiva non si applica; li disciplinano invece altre norme sulla sicurezza dei prodotti, in Danimarca le norme generali sulla sicurezza dei prodotti fatte rispettare dall’Erhvervsstyrelsen.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 2(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "collector-decorative-product",
          "sports-transport-equipment",
          "other-non-toy"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’allegato I elenca 19 prodotti che non sono considerati giocattoli, tra cui i prodotti per collezionisti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechi un’indicazione visibile e leggibile che è destinato a collezionisti di età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive come pattini e skateboard per bambini di peso superiore a 20 kg, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i monopattini e i veicoli elettrici per la circolazione stradale, le attrezzature acquatiche per acque profonde e gli ausili al nuoto, i puzzle con più di 500 pezzi, le pistole ad aria compressa e gli archi di lunghezza superiore a 120 cm, i fuochi d’artificio, le freccette con punta metallica, i succhiotti per neonati, gli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini, i trasformatori per giocattoli e gli accessori di moda non destinati al gioco.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 2(1), second subparagraph, and Annex I"
      },
      {
        "categories": [
          "educational-electronic-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "I prodotti didattici funzionali oltre 24 V venduti esclusivamente per l’insegnamento sotto la sorveglianza di un adulto, le attrezzature scientifiche scolastiche usate sotto la guida di un istruttore adulto e i computer, le console di gioco, le periferiche e il software interattivo non sono giocattoli, a meno che l’apparecchiatura elettronica o la periferica sia progettata specificamente per i bambini e a essi destinata e abbia un valore ludico proprio, come tastiere, joystick o volanti appositamente progettati, che sono giocattoli.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Annex I, points 12 to 15"
      },
      {
        "categories": [
          "toy-under-36-months"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi e le loro parti staccabili devono essere troppo grandi per essere ingeriti o inalati, devono poter essere puliti (i giocattoli tessili lavabili), non devono rilasciare nitrosammine pari o superiori a 0,05 mg/kg né sostanze nitrosabili pari o superiori a 1 mg/kg, devono rispettare i limiti dell’appendice C per TCEP, TCPP, TDCP, bisfenolo A, formammide, isotiazolinoni, fenolo, formaldeide e anilina, e gli altri giocattoli devono recare l’avvertenza dell’allegato V che non sono adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi quando potrebbero essere pericolosi per quella fascia di età.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Annex II, Part I, point 4(d), Part III, point 8, Part V, point 2, Appendix C and Annex V, Part B, point 1"
      },
      {
        "categories": [
          "chemical-toy"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I giocattoli chimici non devono contenere sostanze o miscele che possano esplodere se mescolate o che formino vapori infiammabili, le loro istruzioni devono avvertire della natura pericolosa delle sostanze, delle precauzioni da adottare e del primo soccorso, e il loro imballaggio deve recare l’avvertenza «Non adatto a bambini di età inferiore a (età) anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto»; i giochi da tavolo olfattivi, i kit cosmetici e i giochi gustativi possono usare determinate fragranze elencate soltanto se recano l’avvertenza sull’allergia e non devono essere usati da bambini di età inferiore a 36 mesi.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 3(22) to (25), Annex II, Part II, points 2 and 4, Part III, point 12 and Annex V, Part B, points 4 and 10"
      },
      {
        "categories": [
          "activity-aquatic-toy"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I giocattoli per attività devono ridurre per quanto possibile il rischio di schiacciamento, intrappolamento, cadute, urti e annegamento, recare l’avvertenza «Esclusivamente per uso domestico» ed essere corredati di istruzioni di montaggio, controllo e manutenzione; i giocattoli acquatici devono limitare la perdita di galleggiabilità e di sostegno e recare l’avvertenza «Da usare soltanto in acque in cui il bambino tocca il fondo e sotto la sorveglianza di un adulto».",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 3(19) and (21), Annex II, Part I, points 5 and 11 and Annex V, Part B, points 2 and 6"
      },
      {
        "categories": [
          "electric-toy"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I giocattoli elettrici non possono essere alimentati con una tensione nominale superiore a 24 V in corrente continua o l’equivalente in corrente alternata; le tensioni accessibili e interne sono limitate a 24 V, a meno che non sia possibile alcuna scossa nociva nemmeno quando il giocattolo è rotto; il trasformatore non può essere parte integrante del giocattolo; il giocattolo deve proteggere da scosse, ustioni, incendio, campi elettromagnetici e radiazioni di laser o LED e restare sicuro in caso di guasto del sistema elettronico di controllo; un giocattolo con funzione radio è inoltre un’apparecchiatura radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Annex II, Part IV, points 1 to 9 and Annex I, point 18"
      },
      {
        "categories": [
          "toy-in-food"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I giocattoli contenuti in alimenti o mescolati ad essi devono avere un proprio imballaggio, troppo grande per essere ingerito o inalato e, se di forma sferica, ovoidale o cilindrica con estremità arrotondate, non in grado di ostruire le vie respiratorie; sono vietati i giocattoli saldamente fissati a un prodotto alimentare in modo che l’alimento debba essere consumato per raggiungere il giocattolo; l’imballaggio deve recare l’avvertenza «Giocattolo all’interno. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto».",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Annex II, Part I, points 4(f) to (h) and Annex V, Part B, point 7"
      },
      {
        "categories": [
          "toy-general"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un giocattolo può essere immesso sul mercato soltanto se soddisfa il requisito generale di sicurezza e i requisiti particolari di sicurezza dell’allegato II; gli obblighi ricadono sul fabbricante, sul mandatario, sull’importatore e sul distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale d’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 2(1), Art. 3(7), Art. 4, Art. 6, Art. 7 and Art. 10(1)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che un genitore o un sorvegliante possa ragionevolmente presumere, dalle funzioni, dalle dimensioni e dalle caratteristiche del prodotto, che sia destinato al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, dal fatto che si tratti di un prodotto dell’allegato I o di un’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dal ruolo rivestito dall’operatore; i documenti di orientamento della Commissione sui prodotti della zona grigia aiutano a decidere i casi dubbi.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 2 and Art. 3(29); https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Progettare e fabbricare i giocattoli conformemente al requisito generale di sicurezza, in modo che non compromettano la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e ai requisiti particolari dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività, per tutto il periodo di utilizzo prevedibile e normale.",
        "id": "tsd-mfr-design-manufacture-toys",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 4(1), Art. 10 and Annex II"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere un giocattolo sul mercato, analizzare i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che può presentare e valutare la potenziale esposizione ad essi; conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica.",
        "id": "tsd-mfr-analyse-chemical-physical",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 18 and Annex IV, point (b)"
      },
      {
        "text": "Eseguire la valutazione della conformità: il controllo interno della produzione (modulo A della decisione n. 768/2008/CE) quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate; in caso contrario l’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B) seguito dalla conformità al tipo (modulo C), anche quando le norme sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione o la natura del giocattolo richiede la verifica di una terza parte.",
        "id": "tsd-mfr-run-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(2), Art. 13, Art. 19 and Art. 20"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, elenco dei componenti e dei materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, la dichiarazione, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova ed eventuali documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione, e la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; conservare entrambe per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
        "id": "tsd-mfr-draw-annex-technical",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(2), Art. 4(3), Art. 15, Art. 21, Annex III and Annex IV"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, componenti e materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova e i documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione.",
        "id": "tsd-mfr-draw-annex-iv-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(2), Art. 21 and Annex IV"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita.",
        "id": "tsd-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(2), Art. 15 and Annex III"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
        "id": "tsd-mfr-keep-documentation-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(3)"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima di immetterlo sul mercato, su un’etichetta o su un foglio illustrativo per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti e almeno sull’imballaggio quando non è visibile dall’esterno; può essere seguita da un pittogramma che indica un rischio o un uso particolare.",
        "id": "tsd-mfr-affix-marking-visibly",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(2), Art. 16 and Art. 17"
      },
      {
        "text": "Apporre le avvertenze richieste dall’articolo 11 e dall’allegato V, precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», in modo chiaramente visibile, leggibile, comprensibile e corretto sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, con la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, punti da 2 a 10; le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online; non utilizzare un’avvertenza della parte B in contrasto con l’uso previsto del giocattolo.",
        "id": "tsd-mfr-mark-warnings-article",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 11 and Annex V"
      },
      {
        "text": "Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.",
        "id": "tsd-mfr-give-toy-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(5), Art. 4(6) and Art. 4(7)"
      },
      {
        "text": "Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "tsd-mfr-mark-identifier-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(5) and Art. 4(6)"
      },
      {
        "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.",
        "id": "tsd-mfr-supply-instructions-language",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(7)"
      },
      {
        "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate; quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
        "id": "tsd-mfr-keep-series-production",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(4)"
      },
      {
        "text": "Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate.",
        "id": "tsd-mfr-keep-series-production-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(4)"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
        "id": "tsd-mfr-sample-test-register-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(4)"
      },
      {
        "text": "Se ritiene o ha motivo di ritenere che un giocattolo da Lei immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
        "id": "tsd-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave e immediato giustifichi un termine più breve, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
        "id": "tsd-mfr-provide-authority-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(9), Art. 9 and Art. 21(3)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave ne giustifichi uno più breve, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "tsd-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(9) and Art. 21(3)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
        "id": "tsd-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 9"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per i giocattoli oggetto del mandato.",
        "id": "tsd-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 5(1) and Art. 5(3)"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di garantire la progettazione e la fabbricazione conformemente ai requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
        "id": "tsd-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 5(2)"
      },
      {
        "text": "Identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni dalla fornitura.",
        "id": "tsd-oth-identify-request-economic",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 9"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "tsd-imp-place-compliant-toys",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(1) and Art. 6(2)"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, e assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.",
        "id": "tsd-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(3) and Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "tsd-imp-indicate-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(3)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.",
        "id": "tsd-imp-ensure-instructions-language",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.",
        "id": "tsd-imp-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(5)"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori sull’attività di monitoraggio.",
        "id": "tsd-imp-sample-test-marketed-toys",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(6)"
      },
      {
        "text": "Se un giocattolo da Lei immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
        "id": "tsd-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(7)"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.",
        "id": "tsd-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 9"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "tsd-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "tsd-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6(9)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
        "id": "tsd-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 9"
      },
      {
        "text": "Se immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4.",
        "id": "tsd-imp-modify-toy-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 8"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un giocattolo, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di vendita, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "tsd-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 7(1) and Art. 7(2)"
      },
      {
        "text": "Mostrare al consumatore, prima dell’acquisto, le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, anche nelle vendite online.",
        "id": "tsd-dist-show-warnings-determine",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 11(2), third subparagraph"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.",
        "id": "tsd-dist-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 7(3)"
      },
      {
        "text": "Se un giocattolo da Lei messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione.",
        "id": "tsd-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 7(4)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.",
        "id": "tsd-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 7(5) and Art. 9"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "tsd-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 7(5)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
        "id": "tsd-dist-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 9"
      },
      {
        "text": "Se vende un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante.",
        "id": "tsd-dist-modify-way-affect",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 8"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "tsd-mfr-design-manufacture-toys",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare i giocattoli conformemente al requisito generale di sicurezza, in modo che non compromettano la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e ai requisiti particolari dell’allegato II in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività, per tutto il periodo di utilizzo prevedibile e normale.",
      "article": "Art. 4(1), Art. 10 and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-analyse-chemical-physical",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Prima di immettere un giocattolo sul mercato, analizzare i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che può presentare e valutare la potenziale esposizione ad essi; conservare tale valutazione della sicurezza nella documentazione tecnica.",
      "article": "Art. 18 and Annex IV, point (b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-run-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire la valutazione della conformità: il controllo interno della produzione (modulo A della decisione n. 768/2008/CE) quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e sono state applicate; in caso contrario l’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato (modulo B) seguito dalla conformità al tipo (modulo C), anche quando le norme sono state applicate solo in parte, sono state pubblicate con una restrizione o la natura del giocattolo richiede la verifica di una terza parte.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 13, Art. 19 and Art. 20",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-draw-annex-technical",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, elenco dei componenti e dei materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, la dichiarazione, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova ed eventuali documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione, e la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita; conservare entrambe per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 4(3), Art. 15, Art. 21, Annex III and Annex IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-draw-annex-iv-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato IV (descrizione della progettazione e della fabbricazione, componenti e materiali con le schede di dati di sicurezza, la valutazione della sicurezza, la procedura di conformità, i luoghi di fabbricazione e di stoccaggio, i rapporti di prova e i documenti dell’organismo notificato) in una lingua ufficiale dell’Unione.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 21 and Annex IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 15 and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-keep-documentation-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
      "article": "Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-affix-marking-visibly",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio prima di immetterlo sul mercato, su un’etichetta o su un foglio illustrativo per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti e almeno sull’imballaggio quando non è visibile dall’esterno; può essere seguita da un pittogramma che indica un rischio o un uso particolare.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 16 and Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-mark-warnings-article",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Apporre le avvertenze richieste dall’articolo 11 e dall’allegato V, precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze», in modo chiaramente visibile, leggibile, comprensibile e corretto sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, ove opportuno, nelle istruzioni, con la formulazione esatta dell’allegato V, parte B, punti da 2 a 10; le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online; non utilizzare un’avvertenza della parte B in contrasto con l’uso previsto del giocattolo.",
      "article": "Art. 11 and Annex V",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-give-toy-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 4(5), Art. 4(6) and Art. 4(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-mark-identifier-name-address",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Assegnare a ogni giocattolo un numero di tipo, lotto, serie o modello o un altro identificativo e indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 4(5) and Art. 4(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-supply-instructions-language",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.",
      "article": "Art. 4(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-keep-series-production",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate; quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-keep-series-production-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle modifiche delle norme armonizzate.",
      "article": "Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-sample-test-register-complaints",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se ritiene o ha motivo di ritenere che un giocattolo da Lei immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
      "article": "Art. 4(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-provide-authority-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave e immediato giustifichi un termine più breve, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato.",
      "article": "Art. 4(9), Art. 9 and Art. 21(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile, tradurre le parti pertinenti della documentazione tecnica entro 30 giorni, salvo che un rischio grave ne giustifichi uno più breve, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 4(9) and Art. 21(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
      "article": "Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per i giocattoli oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di garantire la progettazione e la fabbricazione conformemente ai requisiti dell’articolo 10 e dell’allegato II né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-oth-identify-request-economic",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni dalla fornitura.",
      "article": "Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-place-compliant-toys",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato soltanto giocattoli conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 6(1) and Art. 6(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, e assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 6(3) and Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-indicate-name-address",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sul giocattolo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-ensure-instructions-language",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-ensure-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.",
      "article": "Art. 6(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-sample-test-marketed-toys",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i giocattoli commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori sull’attività di monitoraggio.",
      "article": "Art. 6(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un giocattolo da Lei immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
      "article": "Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all’autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.",
      "article": "Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 6(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 6(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
      "article": "Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-imp-modify-toy-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se immette un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4.",
      "article": "Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un giocattolo, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di vendita, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato il numero di identificazione, il nome e l’indirizzo di contatto; se ritiene che un giocattolo non sia conforme, trattenerlo finché non lo sia e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-show-warnings-determine",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Mostrare al consumatore, prima dell’acquisto, le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come i limiti di età, anche nelle vendite online.",
      "article": "Art. 11(2), third subparagraph",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-ensure-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Assicurarsi che, finché il giocattolo è sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità all’articolo 10 e all’allegato II.",
      "article": "Art. 7(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un giocattolo da Lei messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione.",
      "article": "Art. 7(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dalla fornitura del giocattolo.",
      "article": "Art. 7(5) and Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità del giocattolo in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 7(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-identify-suppliers-customers",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, su richiesta, qualsiasi operatore economico che Le ha fornito un giocattolo o al quale Lei ne ha fornito uno, per 10 anni.",
      "article": "Art. 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "id": "tsd-dist-modify-way-affect",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se vende un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei assume gli obblighi del fabbricante.",
      "article": "Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048"
    }
  ],
  "requirementsHash": "3aba58d70b6bcdac",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili agli operatori economici che violano le leggi nazionali di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aumentate in caso di recidiva. La vigilanza del mercato segue il regolamento (CE) n. 765/2008 come citato dall’articolo 40, letto come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021: quando un giocattolo presenta un rischio o non è conforme, l’autorità lo valuta rispetto a tutti i requisiti, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio e, se l’operatore non agisce, adotta provvedimenti provvisori per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare il giocattolo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La non conformità formale, ossia la marcatura CE apposta in violazione degli articoli 16 o 17 oppure non apposta, una dichiarazione CE di conformità non redatta o redatta in modo errato, o una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, deve cessare e altrimenti comporta restrizione, divieto, ritiro o richiamo; l’autorità può ordinare a un organismo notificato di ritirare o riesaminare un certificato di esame CE del tipo e può disporre una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante quando la documentazione tecnica o la sua traduzione non sono fornite. In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di controllo ai sensi del § 9 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (testo consolidato n. 22 dell’8 gennaio 2026); l’ex Sikkerhedsstyrelsen fa parte dell’Erhvervsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026 e controlla i giocattoli sul mercato danese, la Miljøstyrelsen controlla le proprietà chimiche dei giocattoli (§ 57 del decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli) e il § 58 di tale decreto punisce con una sanzione pecuniaria, ad esempio, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di un giocattolo che non soddisfa i requisiti di sicurezza, la mancata redazione della documentazione tecnica o il mancato svolgimento della valutazione della conformità, l’assenza di avvertenze, istruzioni o identificazione e la mancata adozione di misure correttive o la mancata informazione dell’autorità, con la reclusione fino a 2 anni per l’immissione sul mercato di giocattoli non conformi in presenza di circostanze aggravanti come pericolo per la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazione sistematica a scopo di lucro.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 51, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 45 and Art. 21(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/legetoej/love-og-regler/love-og-regler-om-legetoej-og-udstyr-boern-og-babyer"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che il prodotto sia un giocattolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1: progettato o destinato, in via esclusiva o non, al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, e controllare che non sia uno dei 19 prodotti dell’allegato I né una delle cinque esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2; usare gli orientamenti della Commissione sulla zona grigia e sui singoli prodotti per i casi dubbi.",
    "Stabilire il proprio ruolo per ogni giocattolo, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare un giocattolo rende fabbricanti (articolo 8) e che un mandatario necessita di un mandato scritto (articolo 5).",
    "Eseguire e documentare la valutazione della sicurezza dell’articolo 18 che comprende i rischi chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività e la potenziale esposizione, e stabilire la fascia di età prevista (articolo 10, paragrafo 2).",
    "Individuare le norme armonizzate applicabili pubblicate nella Gazzetta ufficiale (la serie EN 71 e la EN IEC 62115 per i giocattoli elettrici) e scegliere il percorso di valutazione della conformità: controllo interno della produzione (modulo A) quando coprono tutti i requisiti pertinenti, altrimenti esame CE del tipo da parte di un organismo notificato più conformità al tipo (articoli 13 e 19).",
    "Verificare le norme chimiche applicabili: il divieto delle sostanze CMR con le deroghe delle appendici A e B, i limiti di migrazione per 19 elementi dell’allegato II, parte III, punto 13, i limiti per le nitrosammine e i limiti dell’appendice C per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca, e le 58 fragranze allergizzanti vietate e le 71 da indicare in etichetta (allegato II, parte III).",
    "Compilare la documentazione tecnica dell’allegato IV con le schede di dati di sicurezza, i rapporti di prova e, se utilizzato, il certificato di esame CE del tipo, e redigere la dichiarazione CE di conformità secondo il modello dell’allegato III; conservare entrambe per 10 anni (articoli 4, paragrafo 3, 15 e 21).",
    "Apporre la marcatura CE sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio e aggiungere il numero di tipo, lotto o serie e il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante e dell’importatore (articoli 4, paragrafi 5 e 6, 6, paragrafo 3, e 17).",
    "Applicare le avvertenze dell’allegato V con la formulazione esatta, precedute da «Avvertenza», e riportare i limiti di età e le altre avvertenze rilevanti per l’acquisto sull’imballaggio destinato al consumatore e sulla pagina del prodotto nelle vendite online, nelle lingue richieste dallo Stato membro di vendita (articolo 11).",
    "Predisporre il controllo della produzione, i registri dei reclami e dei richiami, la procedura di azione correttiva e di notifica e la tracciabilità decennale di fornitori e clienti (articoli 4, paragrafi 4 e 8, 6, paragrafo 6, 7, paragrafo 4, e 9).",
    "Pianificare il passaggio di consegne al regolamento (UE) 2025/2509: i giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere venduti, i certificati di esame CE del tipo scadono entro il 1° febbraio 2031 e dal 1° agosto 2030 ogni nuovo giocattolo richiede un passaporto digitale del prodotto al posto della dichiarazione di conformità (regolamento (UE) 2025/2509, articoli 19, 56, 57 e 59)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli?",
      "a": "La direttiva 2009/48/CE è entrata in vigore il 20 luglio 2009, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 30 giugno 2009. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 20 gennaio 2011 e applicare le relative misure dal 20 luglio 2011, quando la direttiva 88/378/CEE è stata in gran parte abrogata. I requisiti chimici dell’allegato II, parte III si sono applicati dal 20 luglio 2013; fino ad allora i giocattoli conformi alla nuova direttiva e alle vecchie norme chimiche potevano ancora essere immessi sul mercato, e i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011 possono continuare a essere messi a disposizione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 53, Art. 54, Art. 55 and Art. 56"
    },
    {
      "q": "Quali prodotti sono giocattoli?",
      "a": "Qualsiasi prodotto progettato o destinato, in via esclusiva o non, a essere utilizzato per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni; un prodotto è destinato a una determinata fascia di età quando un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche. L’allegato I elenca 19 prodotti che non sono giocattoli, tra cui i prodotti per collezionisti contrassegnati per età pari o superiore a 14 anni, le attrezzature sportive, le biciclette con altezza massima della sella superiore a 435 mm, i monopattini e i veicoli elettrici per la circolazione stradale, gli ausili al nuoto, i puzzle con più di 500 pezzi, le pistole ad aria compressa, i fuochi d’artificio, le freccette con punta metallica, i prodotti didattici funzionali oltre 24 V, le attrezzature scientifiche scolastiche, i computer e le console di gioco e il relativo software, i succhiotti per neonati, gli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini, i trasformatori per giocattoli e gli accessori di moda non destinati al gioco. Le attrezzature per parchi giochi pubblici, i distributori automatici a gettone di uso pubblico, i veicoli giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo e le fionde e i lanciasassi sono giocattoli cui la direttiva non si applica.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 2, Art. 3(29) and Annex I"
    },
    {
      "q": "Ho bisogno di un organismo notificato per un giocattolo?",
      "a": "Non quando le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale coprono tutti i requisiti di sicurezza pertinenti e Lei le ha applicate: in tal caso si utilizza il controllo interno della produzione, modulo A della decisione n. 768/2008/CE. L’esame CE del tipo da parte di un organismo notificato seguito dalla conformità al tipo è obbligatorio quando tali norme non esistono, quando non le ha applicate o le ha applicate solo in parte, quando una norma è stata pubblicata con una restrizione o quando ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda la verifica di una terza parte. Il certificato di esame CE del tipo è riesaminato ogni volta che cambiano il processo, le materie prime o i componenti e in ogni caso ogni cinque anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 13, Art. 19 and Art. 20(4)"
    },
    {
      "q": "Quali sono i limiti chimici per i giocattoli?",
      "a": "Le sostanze classificate CMR di categoria 1A, 1B o 2 non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti microstrutturalmente distinte, a meno che restino al di sotto delle concentrazioni di classificazione, siano inaccessibili ai bambini in qualsiasi forma, compresa l’inalazione, o siano consentite nell’appendice A, che elenca il nichel e, dal 29 agosto 2026, il cobalto; il nichel nell’acciaio inossidabile è esentato. Il punto 13 fissa limiti di migrazione per 19 elementi in tre categorie di materiale, ad esempio piombo a 2,0, 0,5 e 23 mg/kg e cromo (VI) a 0,02, 0,005 e 0,053 mg/kg per il materiale secco, liquido e raschiato, e tali limiti non si applicano alle parti che per loro natura escludono chiaramente di essere succhiate, leccate, ingerite o a contatto prolungato con la pelle. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca non devono rilasciare nitrosammine pari o superiori a 0,05 mg/kg né sostanze nitrosabili pari o superiori a 1 mg/kg e devono rispettare i limiti dell’appendice C per TCEP, TCPP, TDCP, bisfenolo A, formammide, isotiazolinoni, fenolo, formaldeide e anilina. 58 fragranze allergizzanti sono vietate oltre le tracce inevitabili di 100 mg/kg e altre 71 devono essere indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Annex II, Part III, points 3 to 8, 11 and 13, Appendix A and Appendix C"
    },
    {
      "q": "Quali avvertenze deve recare un giocattolo?",
      "a": "Ove opportuno per un uso sicuro, le avvertenze devono indicare le limitazioni per gli utilizzatori dell’allegato V, parte A: almeno l’età minima o massima e, se pertinente, le capacità, i limiti di peso e la necessità della sorveglianza di un adulto. L’allegato V, parte B, prescrive la formulazione per dieci categorie: giocattoli non adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi con una breve indicazione del pericolo, giocattoli per attività («Esclusivamente per uso domestico»), giocattoli funzionali («Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto»), giocattoli chimici, pattini, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo («Indossare attrezzature protettive. Non usare nel traffico stradale»), giocattoli acquatici, giocattoli in alimenti («Giocattolo all’interno. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto»), maschere e caschi protettivi imitati («Questo giocattolo non offre alcuna protezione»), giocattoli da culla con cordicelle e confezioni di fragranze nei giochi olfattivi, cosmetici e gustativi («Contiene fragranze che possono causare allergie»). Le avvertenze sono precedute dalla parola «Avvertenza», devono essere chiaramente visibili, leggibili, comprensibili e corrette sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, e le avvertenze che determinano la decisione di acquisto devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online, nelle lingue stabilite dallo Stato membro.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 11 and Annex V"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve verificare un importatore o un negozio prima di vendere un giocattolo?",
      "a": "L’importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità corretta, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato il numero di identificazione e il proprio nome e indirizzo di contatto, deve aggiungere il proprio nome e indirizzo, assicurare istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, conservare una copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni ed essere in grado di ottenere la documentazione tecnica. Il distributore deve agire con la dovuta attenzione e verificare la marcatura CE, i documenti di accompagnamento, le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua del paese di vendita e l’identificazione del fabbricante e dell’importatore. Entrambi devono trattenere un giocattolo che ritengono non conforme, informare le autorità quando presenta un rischio e adottare o garantire azioni correttive; se vendono con il proprio marchio o modificano il giocattolo diventano fabbricanti. In Danimarca il decreto n. 815 del 7 giugno 2022 prescrive che le istruzioni e le informazioni di sicurezza (§ 9, comma 2) e le avvertenze e le istruzioni di sicurezza (§ 28) siano in danese, impone al distributore di verificare che tale documentazione in danese accompagni il giocattolo (§ 20) e consente che la dichiarazione CE di conformità sia in danese o in inglese (§ 39).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 6, Art. 7 and Art. 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815 · § 9, § 20, § 28 and § 39"
    },
    {
      "q": "Che cosa cambia con il nuovo regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e quando?",
      "a": "Il regolamento (UE) 2025/2509 del 26 novembre 2025 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga la direttiva 2009/48/CE con effetto dal 1° agosto 2030, quando si applica integralmente; dal 1° gennaio 2026 si applicano soltanto le sue norme sugli organismi notificati (articoli da 28 a 44) e su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni (articoli da 49 a 55). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo che scadano prima. Dal 1° agosto 2030 il fabbricante deve creare un passaporto digitale del prodotto per ogni modello di giocattolo prima di immetterlo sul mercato, collegato tramite un supporto dati sul giocattolo, sull’etichetta o sull’imballaggio a un identificativo unico del prodotto, disponibile per 10 anni e in sostituzione della dichiarazione CE di conformità, e l’operatore che immette il giocattolo sul mercato deve caricare gli identificativi nel registro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781 affinché la dogana possa verificare l’identificativo unico di registrazione allo svincolo per l’immissione in libera pratica.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 19, Art. 22, Art. 23, Art. 56, Art. 57 and Art. 59"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato, i mandatari tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e garantiscono che la documentazione possa essere prodotta. Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito un giocattolo e a chi lo ha fornito, per 10 anni dall’immissione sul mercato nel caso del fabbricante e per 10 anni dalla fornitura per gli altri. Su richiesta motivata il fabbricante deve tradurre le parti pertinenti della documentazione entro 30 giorni, o prima in caso di rischio grave e immediato, in mancanza di che l’autorità può ordinare una prova da parte di un organismo notificato a spese del fabbricante.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 4(3), Art. 5(3), Art. 6(8), Art. 9 and Art. 21(3) and (4)"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2031-02-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Scadono i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi della direttiva",
      "summary": "I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente all’articolo 20 della direttiva 2009/48/CE restano validi fino a questa data, salvo che scadano prima; dopo di essa i giocattoli richiedono la valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2025/2509.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 57(3)"
    },
    {
      "date": "2030-08-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "La direttiva 2009/48/CE è abrogata; si applica il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli",
      "summary": "Il regolamento (UE) 2025/2509 abroga la direttiva con effetto da questa data e si applica integralmente, compreso il passaporto digitale del prodotto che sostituisce la dichiarazione CE di conformità; i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione, e il capo del regolamento sulla vigilanza del mercato si applica ad essi al posto degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 19, Art. 56, Art. 57 and Art. 59"
    },
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 29 agosto 2026",
      "summary": "La guida è stata ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato 02009L0048-20260829, da tutti e diciotto gli atti modificativi, dal regolamento (UE) 2025/2509 e dai decreti danesi; sono state mantenute le affermazioni del testo precedente secondo cui il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica dal 1° agosto 2030, e sono state aggiunte le norme transitorie, la modifica sul cobalto e i limiti chimici esatti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829"
    },
    {
      "date": "2026-08-29",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano gli usi consentiti del cobalto",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2026/192: il cobalto, classificato CMR 1B, può essere presente come impurità nel nichel dei giocattoli e dei componenti di acciaio inossidabile, nei componenti destinati a condurre corrente elettrica e nei magneti a base di neodimio che non possono essere ingeriti o inalati; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto n. 574 del 24 giugno 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192 · Art. 1 and Art. 2(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/574"
    },
    {
      "date": "2026-02-18",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2026/192 in vigore: il cobalto è aggiunto all’appendice A",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 28 gennaio 2026, pubblicata il 29 gennaio 2026, aggiunge il cobalto all’elenco delle sostanze CMR con usi consentiti nell’appendice A dell’allegato II; gli Stati membri recepiscono entro il 29 luglio 2026 e applicano le norme dal 29 agosto 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0192 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli in vigore",
      "summary": "Il regolamento del 26 novembre 2025, pubblicato nella GU L 2025/2509 del 12 dicembre 2025, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; da questa data si applicano i suoi articoli da 28 a 44 sugli organismi notificati e da 49 a 55 su atti delegati, procedura di comitato, riservatezza e sanzioni, mentre il resto si applica dal 1° agosto 2030, quando la direttiva è abrogata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509 · Art. 56 and Art. 59"
    },
    {
      "date": "2022-12-05",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i limiti per l’anilina",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2021/903: anilina limitata a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nel materiale tessile e in pelle dei giocattoli e nei colori a dita e a 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca; in Danimarca è attuata dal decreto n. 59 del 23 gennaio 2023.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903 · Art. 1 and Art. 2(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/59"
    },
    {
      "date": "2022-07-05",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le norme sulle fragranze allergizzanti: 58 vietate, 71 da indicare in etichetta",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089: atranolo, cloroatranolo e metil eptin carbonato sono vietati nei giocattoli oltre le tracce inevitabili di 100 mg/kg e 61 ulteriori fragranze devono essere indicate sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio o nel foglio illustrativo quando aggiunte oltre 100 mg/kg; in Danimarca lo stesso giorno entra in vigore il decreto n. 815 del 7 giugno 2022 sui giocattoli.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088 · Art. 2(1) and Annex; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089 · Art. 2(1) and Annex; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/815"
    },
    {
      "date": "2021-06-24",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2021/903 in vigore: l’anilina è aggiunta all’appendice C",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 3 giugno 2021, pubblicata nella GU L 197 del 4 giugno 2021, aggiunge l’anilina all’appendice C dell’allegato II; gli Stati membri recepiscono entro il 4 dicembre 2022 e applicano i limiti dal 5 dicembre 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L0903 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2021-05-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i limiti per la formaldeide",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1929: formaldeide limitata a 1,5 mg/l di migrazione dal materiale polimerico dei giocattoli, 0,1 ml/m3 di emissione dal legno legato con resina, 30 mg/kg nel materiale tessile, in pelle e in carta dei giocattoli e 10 mg/kg nel materiale a base d’acqua, per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2021-05-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano limiti di migrazione più bassi per l’alluminio",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2019/1922: alluminio limitato a 2.250 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, friabile, pulverulento o flessibile, a 560 mg/kg in quello liquido o colloso e a 28.130 mg/kg in quello raschiato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2021-01-04",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttive (UE) 2020/2088 e 2020/2089 in vigore: fragranze allergizzanti",
      "summary": "Le due direttive della Commissione dell’11 dicembre 2020, pubblicate nella GU L 423 del 15 dicembre 2020, modificano gli elenchi delle fragranze nell’allegato II, parte III, punto 11; gli Stati membri recepiscono entro il 4 luglio 2022 e applicano le norme dal 5 luglio 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2088 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L2089 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2019-12-10",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2019/1929 in vigore: la formaldeide è aggiunta all’appendice C",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 19 novembre 2019, pubblicata nella GU L 299 del 20 novembre 2019, aggiunge all’appendice C limiti per la formaldeide per sei materiali dei giocattoli; gli Stati membri recepiscono entro il 20 maggio 2021 e li applicano dal 21 maggio 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1929 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2019-12-09",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2019/1922 in vigore: limiti per l’alluminio abbassati",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 18 novembre 2019, pubblicata nella GU L 298 del 19 novembre 2019, sostituisce la voce relativa all’alluminio nella tabella di migrazione dell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 19 maggio 2021 e la applicano dal 20 maggio 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1922 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2019-11-18",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano limiti di migrazione più bassi per il cromo (VI)",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/725: cromo (VI) limitato a 0,02 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, 0,005 mg/kg in quello liquido e 0,053 mg/kg in quello raschiato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-11-26",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il limite di migrazione del bisfenolo A di 0,04 mg/l",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/898, che ha inasprito il limite dell’appendice C per il bisfenolo A da 0,1 mg/l a 0,04 mg/l, misurato secondo le norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-11-04",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i limiti per il fenolo",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/774: fenolo limitato a 5 mg/l di migrazione dai materiali polimerici e a 10 mg/kg di contenuto come conservante nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-10-28",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano limiti di migrazione più bassi per il piombo",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio: piombo limitato a 2,0 mg/kg nel materiale dei giocattoli secco, 0,5 mg/kg in quello liquido e 23 mg/kg in quello raschiato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2018-06-06",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2018/725 in vigore: limiti per il cromo (VI) abbassati",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 16 maggio 2018, pubblicata nella GU L 122 del 17 maggio 2018, sostituisce la voce relativa al cromo (VI) nell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 17 novembre 2019 e la applicano dal 18 novembre 2019.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0725 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2017-11-24",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i limiti per gli isotiazolinoni",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2015/2117: la miscela di reazione 3:1 di cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone limitata a 1 mg/kg, il CMI a 0,75 mg/kg e l’MI a 0,25 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2017-06-14",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2017/898 in vigore: limite per il bisfenolo A inasprito",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 24 maggio 2017, pubblicata nella GU L 138 del 25 maggio 2017, sostituisce la voce relativa al bisfenolo A nell’appendice C con 0,04 mg/l; gli Stati membri recepiscono entro il 25 novembre 2018 e la applicano dal 26 novembre 2018.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0898 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2017-05-24",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2017/774 in vigore: il fenolo è aggiunto all’appendice C; si applicano i limiti per formammide e benzisotiazolinone",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 3 maggio 2017 sul fenolo, pubblicata nella GU L 115 del 4 maggio 2017, entra in vigore, da recepire entro il 4 novembre 2018; lo stesso giorno gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive (UE) 2015/2115 e 2015/2116: formammide limitata a 20 μg/m3 di emissione dai materiali espansi dei giocattoli con contenuto superiore a 200 mg/kg e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one a 5 mg/kg nei materiali acquosi dei giocattoli.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0774 · Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115 · Art. 1 and Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2017-05-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio in vigore: limiti per il piombo abbassati",
      "summary": "La direttiva del Consiglio del 27 marzo 2017, pubblicata nella GU L 110 del 27 aprile 2017, sostituisce la voce relativa al piombo nell’allegato II, parte III, punto 13; gli Stati membri recepiscono entro il 28 ottobre 2018 e la applicano dalla stessa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0738 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2015-12-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i limiti dell’appendice C per i ritardanti di fiamma e il bisfenolo A",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle direttive 2014/79/UE e 2014/81/UE: TCEP, TCPP e TDCP limitati a 5 mg/kg di contenuto e bisfenolo A a 0,1 mg/l di migrazione nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere messi in bocca.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079 · Art. 1 and Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2015-12-14",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttive (UE) 2015/2115, 2015/2116 e 2015/2117 in vigore: formammide, benzisotiazolinone e isotiazolinoni",
      "summary": "Le tre direttive della Commissione del 23 novembre 2015, pubblicate nella GU L 306 del 24 novembre 2015, aggiungono valori limite specifici all’appendice C; gli Stati membri applicano i limiti per formammide e benzisotiazolinone dal 24 maggio 2017 e quelli per gli isotiazolinoni dal 24 novembre 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2115 · Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2116 · Art. 2 and Art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2117 · Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2015-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano gli usi consentiti del nichel",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2014/84/UE: il nichel, classificato CMR 2, può essere utilizzato nei giocattoli e nei componenti di giocattoli di acciaio inossidabile e nei componenti destinati a condurre corrente elettrica.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084 · Art. 1 and Art. 2(1)"
    },
    {
      "date": "2014-07-21",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva 2014/84/UE in vigore: il nichel è aggiunto all’appendice A",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 30 giugno 2014, pubblicata nella GU L 192 del 1° luglio 2014, sostituisce l’appendice A dell’allegato II con la voce relativa al nichel; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 1° luglio 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0084 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2014-07-14",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva 2014/81/UE in vigore: il bisfenolo A è aggiunto all’appendice C",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 23 giugno 2014, pubblicata nella GU L 183 del 24 giugno 2014, sostituisce l’appendice C aggiungendo un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 21 dicembre 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0081 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2014-07-11",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva 2014/79/UE in vigore: TCEP, TCPP e TDCP nell’appendice C",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 20 giugno 2014, pubblicata nella GU L 182 del 21 giugno 2014, sostituisce l’appendice C dell’allegato II con limiti di contenuto di 5 mg/kg per i tre ritardanti di fiamma; gli Stati membri recepiscono e applicano entro il 21 dicembre 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0079 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2013-07-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i requisiti chimici; in vigore i limiti per cadmio e bario",
      "summary": "L’allegato II, parte III si applica a tutti i giocattoli immessi sul mercato da questa data e la direttiva 88/378/CEE è abrogata integralmente; si applicano i limiti per il cadmio della direttiva 2012/7/UE ed entra in vigore e si applica direttamente il regolamento (UE) n. 681/2013, che sostituisce i limiti per il bario con 1.500, 375 e 18.750 mg/kg.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 53(2) and Art. 55; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007 · Art. 2(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0681 · Art. 1 and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2012-03-23",
      "kind": "amendment",
      "title": "Direttiva 2012/7/UE in vigore: limiti per il cadmio abbassati",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 2 marzo 2012, pubblicata nella GU L 64 del 3 marzo 2012, sostituisce la voce relativa al cadmio nell’allegato II, parte III, punto 13, con 1,3, 0,3 e 17 mg/kg; gli Stati membri recepiscono entro il 20 gennaio 2013 e la applicano dal 20 luglio 2013.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0007 · Art. 1, Art. 2 and Art. 3"
    },
    {
      "date": "2011-07-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli; la direttiva 88/378/CEE è in gran parte abrogata",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento da questa data e la direttiva 88/378/CEE è abrogata, salvo l’articolo 2, paragrafo 1, e la sezione 3 della parte II dell’allegato II, che restano in vigore fino al 20 luglio 2013; i giocattoli conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011 possono continuare a essere messi a disposizione, e gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie norme sulle sanzioni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829 · Art. 51, Art. 53(1), Art. 54 and Art. 55"
    },
    {
      "date": "2009-07-20",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2009/48/CE",
      "summary": "Adottata il 18 giugno 2009 e pubblicata nella GU L 170 del 30 giugno 2009, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 20 gennaio 2011 per recepirla.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048 · Art. 54 and Art. 56"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, testo consolidato del 29 agosto 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20260829"
    },
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    {
      "label": "Informazioni documentali, date e relazioni per il CELEX 32009L0048 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0048"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva 2012/7/UE della Commissione, cadmio (EUR-Lex)",
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    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, bario (EUR-Lex)",
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    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/79/UE della Commissione, TCEP, TCPP e TDCP (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva 2014/81/UE della Commissione, bisfenolo A (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva 2014/84/UE della Commissione, nichel (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, formammide (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, benzisotiazolinone (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, cloro-metilisotiazolinone e metilisotiazolinone (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, piombo (EUR-Lex)",
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    {
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    {
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    {
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    {
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, formaldeide (EUR-Lex)",
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    {
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, anilina (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, cobalto (EUR-Lex)",
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    {
      "label": "Sicurezza dei giocattoli (Commissione europea, DG GROW)",
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    },
    {
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      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety/guidance_en"
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    {
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    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 815 af 7. juni 2022 om legetøj (Retsinformation)",
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    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 59 af 23. januar 2023 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, aniline (Retsinformation)",
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    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 574 af 24. juni 2026 om ændring af bekendtgørelse om legetøj, cobalt (Retsinformation)",
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    {
      "label": "Lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 af lov om produkter og markedsovervågning (Retsinformation)",
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