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Placing a product on the market Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Non sappiamo se il nostro prodotto sia un giocattolo

Un prodotto progettato o destinato, anche non esclusivamente, al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE, salvo esclusione dall’art. 2, par. 2, o dall’allegato I. Richiede valutazione della sicurezza, avvertenze e marcatura CE; dal 1° agosto 2030 il regolamento (UE) 2025/2509 sostituisce la direttiva.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Le regole sui giocattoli ruotano attorno a una sola definizione. La direttiva 2009/48/CE si applica ai prodotti progettati o destinati, anche non esclusivamente, a essere utilizzati per il gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2, par. 1). Le parole «anche non esclusivamente» contano: un prodotto con un’altra finalità può comunque essere un giocattolo se il gioco dei bambini rientra in ciò per cui è progettato o destinato. La direttiva esclude poi due gruppi. L’allegato I elenca i prodotti che non sono considerati giocattoli, e l’art. 2, par. 2, elenca i giocattoli ai quali la direttiva non si applica: le attrezzature per parchi giochi e le macchine da gioco automatiche destinate all’uso pubblico, i veicoli giocattolo con motori a combustione, le macchine a vapore giocattolo, e le fionde e le catapulte.[1]

L’allegato I è specifico. Nomina, tra gli altri, gli oggetti decorativi per le feste, i prodotti per collezionisti riportanti l’indicazione dai 14 anni in su, le attrezzature sportive per bambini di peso superiore a 20 kg, le biciclette con altezza della sella superiore a 435 mm, i puzzle con più di 500 pezzi, i prodotti didattici funzionali a tensione superiore a 24 volt venduti per l’insegnamento, i computer e le console a meno che non siano progettati specificamente per i bambini con un valore ludico proprio, i succhietti per neonati, gli apparecchi di illuminazione che attirano i bambini e gli accessori moda per bambini non destinati al gioco.[1]

Se il prodotto è un giocattolo, si applica il percorso della direttiva. Il fabbricante analizza i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e l’esposizione potenziale prima di immettere il giocattolo sul mercato (art. 18). Il controllo interno della produzione è disponibile solo se sono state applicate norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza; il giocattolo è sottoposto all’esame CE del tipo se tali norme non esistono, se non sono state applicate o lo sono state solo in parte, se una norma è stata pubblicata con restrizioni, oppure se il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano la verifica di una terza parte (art. 19, parr. 2 e 3). Le avvertenze seguono l’art. 11 e l’allegato V, e quelle che orientano l’acquisto devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online (art. 11, par. 2).[1]

La direttiva sta per essere sostituita. Il regolamento (UE) 2025/2509 mantiene il test dei 14 anni e aggiunge che un prodotto è destinato al gioco se un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche (art. 2, par. 1); la Commissione può stabilire con un atto di esecuzione se determinati prodotti sono giocattoli (art. 2, par. 3). La parte I dell’allegato I mantiene quattro dei cinque giocattoli esclusi dalla direttiva, ma non le fionde e le catapulte, per cui dal 1° agosto 2030 le fionde e le catapulte sono giocattoli se rispondono alla definizione (art. 2, parr. 1 e 2, e allegato I). La parte II mantiene l’elenco dei prodotti che non sono giocattoli, limita gli oggetti decorativi a quelli privi di valore ludico e gli apparecchi di illuminazione a quelli collegati in modo permanente alla rete, e aggiunge le attrezzature per il paintball e i libri di lettura e didattici per bambini di età superiore ai 36 mesi privi di valore ludico. Si applica dal 1° agosto 2030, con alcuni articoli dal 1° gennaio 2026 (art. 59); i giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono ancora essere messi a disposizione (art. 57, par. 1). Da tale data la parte III del suo allegato II vieta inoltre altre sostanze nei giocattoli, tra cui i PFAS usati intenzionalmente, i bisfenoli della sua appendice e gli interferenti endocrini per la salute umana, e un passaporto digitale del prodotto sostituisce la dichiarazione di conformità UE (art. 19).[2]

Un prodotto che non è un giocattolo non è privo di regole. Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica quando nessuna disposizione specifica dell’Unione con lo stesso obiettivo ne disciplina la sicurezza (art. 2, par. 1). Per i prodotti di consumo, la sua valutazione della sicurezza tiene conto dei consumatori vulnerabili, come i bambini (art. 6, par. 1, lett. e)), e dei prodotti che, pur non essendo destinati ai bambini, possono essere da loro utilizzati o somigliano a qualcosa che li attira (art. 6, par. 1, lett. f), punto ii)).[3]

Come risolverlo

  1. Descriva il prodotto come lo vedrebbe un genitore

    Annoti le sue funzioni, dimensioni, forma, colori, imballaggio, marketing e l’età a cui pensa. Il test del giocattolo verifica se è progettato o destinato al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni, e il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli aggiunge se un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche.

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  2. Consulti l’elenco dell’allegato I dei prodotti che non sono giocattoli

    L’allegato I della direttiva elenca i prodotti che non sono giocattoli, tra cui oggetti decorativi per le feste, articoli da collezione riportanti l’indicazione dai 14 anni in su, attrezzature sportive per bambini di peso superiore a 20 kg, puzzle con più di 500 pezzi, succhietti per neonati e apparecchi di illuminazione che attirano i bambini. L’art. 2, par. 2, esclude inoltre cinque tipi di giocattolo, come le attrezzature per parchi giochi per uso pubblico.

  3. Se è un giocattolo, pianifichi il percorso dei giocattoli

    Prima di immetterlo sul mercato, analizzi i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività. Ricorra al controllo interno della produzione solo se sono state applicate integralmente norme armonizzate che coprono tutti i requisiti pertinenti. Se tali norme non esistono, non sono state applicate o lo sono state solo in parte, ne è stata pubblicata una con restrizioni, oppure ritiene necessaria la verifica da parte di terzi, il giocattolo è sottoposto all’esame CE del tipo. Apponga le avvertenze richieste dall’allegato V.

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  4. Se non è un giocattolo, lo valuti pensando ai bambini

    Un prodotto che non rientra nelle regole sui giocattoli resta soggetto al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. La sua valutazione della sicurezza deve considerare i consumatori vulnerabili, come i bambini, e i prodotti che per design, imballaggio o caratteristiche somigliano a qualcosa che attira i bambini o è destinato a loro.

  5. Si prepari al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli

    Il regolamento (UE) 2025/2509 si applica dal 1° agosto 2030 e da tale data abroga la direttiva. I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031, salvo scadenza anteriore. Le fionde e le catapulte, escluse dalla direttiva, non sono escluse dal regolamento.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Una nota di ambito per prodotto: il test del giocattolo, la verifica dell’allegato I e la conclusioneIl fabbricante, conservata con la documentazione tecnicaDirettiva 2009/48/CE, art. 2 e allegato I; regolamento (UE) 2025/2509, art. 2 e allegato I
Per un giocattolo: la valutazione della sicurezza e la registrazione della procedura di valutazione della conformitàIl fabbricanteDirettiva 2009/48/CE, artt. 18 e 19
Per un non giocattolo: l’analisi dei rischi del GPSR, che comprenda l’uso da parte dei bambini ove prevedibileIl fabbricanteGPSR, art. 6, par. 1, lett. e) e f), e art. 9, par. 2

Se non si fa nulla

Un giocattolo senza la procedura per i giocattoli non può essere immesso sul mercato

Gli Stati membri provvedono affinché i giocattoli non siano immessi sul mercato se non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza (direttiva 2009/48/CE, art. 10, par. 1); il fabbricante deve dimostrarlo con le procedure di valutazione della conformità dell’art. 19 prima di immettere il giocattolo sul mercato.[1]

Le avvertenze devono essere visibili prima dell’acquisto, anche online

Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come l’età minima e massima, devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere comunque chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche quando questo avviene online (direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2).[1]

L’attrattiva per i bambini pesa anche su un non giocattolo

Ai sensi del GPSR possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri (art. 5), e la valutazione tiene conto dei prodotti che possono essere utilizzati dai bambini o che somigliano a qualcosa che attira i bambini per design, imballaggio o caratteristiche (art. 6, par. 1, lett. f), punto ii)).[3]

Domande su questo problema

Il nostro prodotto è destinato agli adulti ma ha un aspetto giocoso. È un giocattolo?

La direttiva copre i prodotti progettati o destinati, anche non esclusivamente, al gioco di bambini di età inferiore a 14 anni (direttiva 2009/48/CE, art. 2, par. 1). Dal 1° agosto 2030 il regolamento aggiunge che un prodotto si considera destinato ai bambini se un genitore o un sorvegliante può ragionevolmente presumerlo dalle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche (regolamento (UE) 2025/2509, art. 2, par. 1).

Vendiamo modellini in scala dettagliati. Sono giocattoli?

I prodotti per collezionisti non sono giocattoli, a condizione che il prodotto o il suo imballaggio rechi un’indicazione visibile e leggibile che è destinato a collezionisti di 14 anni e oltre; i modellini in scala dettagliati sono uno degli esempi (direttiva 2009/48/CE, allegato I, punto 2).

Una luce notturna per bambini è un giocattolo?

Gli apparecchi di illuminazione che attirano i bambini sono elencati nell’allegato I della direttiva tra i prodotti che non sono giocattoli (punto 17). Il nuovo regolamento restringe la formulazione agli apparecchi di illuminazione che attirano i bambini e sono collegati in modo permanente alla rete (regolamento (UE) 2025/2509, allegato I, parte II, punto 17).

Quando si applica il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli?

Si applica dal 1° agosto 2030, con gli artt. da 28 a 44 e da 49 a 55 applicabili dal 1° gennaio 2026 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 59). La direttiva è abrogata con effetto dal 1° agosto 2030 (art. 56).

Se non è un giocattolo, non ci sono regole?

No. Per i prodotti di consumo si applica il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, se il diritto dell’Unione non contiene disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo che ne disciplinino la sicurezza (art. 2, par. 1), e il fabbricante effettua un’analisi interna dei rischi e redige la documentazione tecnica (art. 9, par. 2).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli che abroga la direttiva 2009/48/CE EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non sappiamo se il nostro prodotto sia un giocattolo. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/toy-or-not/
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