{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "PyroD",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pyrod/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pyrod.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pyrod/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-13",
  "regulation": {
    "code": "PyroD",
    "name": "Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)",
    "shortName": "Direttiva sugli articoli pirotecnici",
    "reference": "Direttiva 2013/29/UE",
    "celex": "32013L0029",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2013-06-29",
    "appliesFrom": "2015-07-01",
    "changing": false,
    "video": "regulation-pyrod"
  },
  "answer": "La direttiva sugli articoli pirotecnici fissa i requisiti di sicurezza di fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici: il fabbricante li classifica, li fa valutare da un organismo notificato e li marchia CE; importatori e distributori verificano. Ha sostituito la direttiva 2007/23/CE il 1° luglio 2015; per F1-F3 la presunzione di conformità delle norme armonizzate è cessata il 24 marzo 2025.",
  "description": "Guida alla PyroD: la direttiva sugli articoli pirotecnici, le otto categorie da F1 a F4, T1, T2, P1 e P2, i limiti di età, i moduli degli organismi notificati, il numero di registrazione e il registro di tracciabilità, le regole di etichettatura, le ordinanze danesi sui fuochi d’artificio, le date chiave e come garantire la conformità.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 38, paragrafo 2, richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da intendersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 45 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato. In Danimarca la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità sono recepite dall’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1799 del 9 settembre 2021 sui requisiti dei fuochi d’artificio e di altri articoli pirotecnici, modificata dall’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024, con le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso nell’ordinanza n. 1798 del 9 settembre 2021, modificata dall’ordinanza n. 730 del 12 giugno 2024; entrambe sono emanate in base alla legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning), che al § 2 elenca la direttiva come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi, mentre la legge sui fuochi d’artificio (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, consolidata come LBK n. 23 dell’8 gennaio 2026) richiede una licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, per fabbricare, assemblare o importare, e un’autorizzazione del consiglio comunale per depositare, cedere, acquisire o usare. Gli strumenti sono la misura correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, gli ordini di porre fine a non conformità formali come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, l’assenza del numero dell’organismo notificato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o la mancata identificazione dell’operatore, e sanzioni nazionali che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2013-06-12",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2013/29/UE, rifusione della direttiva 2007/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · titolo e formula di firma dopo l’art. 50"
    },
    {
      "date": "2013-06-29",
      "label": "Entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 178 del 28 giugno 2013",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 49, primo comma"
    },
    {
      "date": "2013-07-04",
      "label": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento del punto 4 dell’allegato I, la regola sugli esplosivi detonanti, e il punto 4 dell’allegato I della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dalla stessa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 47, paragrafo 2, e art. 48, secondo comma"
    },
    {
      "date": "2013-10-03",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento del punto 4 dell’allegato I",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 47, paragrafo 2"
    },
    {
      "date": "2014-05-07",
      "label": "Entra in vigore la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione sul sistema di tracciabilità, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 115 del 17 aprile 2014; fissa il formato uniforme del numero di registrazione e il registro pubblico degli organismi notificati",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1, art. 2 e art. 5"
    },
    {
      "date": "2015-04-30",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 4, paragrafo 1, primo comma"
    },
    {
      "date": "2015-06-30",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi di recepimento del corpo principale della direttiva, cioè l’articolo 3, punti 7, 12, 13 e da 15 a 22, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 9, l’articolo 9, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, gli articoli da 12 a 16, da 18 a 29, da 31 a 35, l’articolo 37, l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 39 a 42, l’articolo 45, l’articolo 46 e gli allegati I, II e III",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 47, paragrafo 1, primo comma"
    },
    {
      "date": "2015-07-01",
      "label": "Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l’articolo 1, l’articolo 2, la maggior parte dell’articolo 3, l’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, gli articoli 6 e 7, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17, 30 e 36, l’articolo 38, paragrafo 3, gli articoli 43 e 44 e gli allegati IV e V; la direttiva 2007/23/CE è abrogata e gli articoli conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 46, paragrafo 1, art. 47, paragrafo 1, art. 48 e art. 49, secondo comma"
    },
    {
      "date": "2016-10-17",
      "label": "Gli Stati membri applicano le disposizioni sulla tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE: il numero di registrazione XXXX-YY-ZZZZ, il registro pubblico degli organismi notificati e le registrazioni di 10 anni tenute da fabbricanti e importatori",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4, paragrafo 1, secondo comma"
    },
    {
      "date": "2017-07-04",
      "label": "Ultima data fino alla quale restano valide le autorizzazioni nazionali concesse prima del 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e prima del 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, i fuochi d’artificio di categoria F4 e gli articoli pirotecnici teatrali, salvo che siano scadute prima; le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli, compresi i pezzi di ricambio, concesse prima del 4 luglio 2013 continuano fino alla loro scadenza",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 46, paragrafi 2, 3 e 4"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamati dall’articolo 38, paragrafo 2, elenca la direttiva al punto 45 del suo allegato I e, in base all’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 5, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 45"
    },
    {
      "date": "2021-10-01",
      "label": "Entrano in vigore le ordinanze danesi n. 1799 e n. 1798 del 9 settembre 2021: la n. 1799 recepisce la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità e abroga l’ordinanza n. 1423 del 16 dicembre 2009, la n. 1798 contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 60; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798 · § 1"
    },
    {
      "date": "2024-07-01",
      "label": "Entra in vigore l’inasprimento danese: il periodo legale in cui i fuochi d’artificio di consumo possono essere usati si riduce dal 27 dicembre–1° gennaio al solo 31 dicembre e 1° gennaio, gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati possono usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre solo per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita; nello stesso momento l’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024 modifica l’ordinanza n. 1799/2021, estendendo la disposizione sulle sanzioni pecuniarie alle violazioni del suo § 17 e allineando la regola di vendita al nuovo § 28 a",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637 · § 1, nr. 1 e § 10, stk. 1; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730 · § 1, nr. 2, 4 e 5, e § 2"
    },
    {
      "date": "2025-02-24",
      "label": "Entra in vigore, il giorno della pubblicazione, la decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, che sostituisce l’elenco delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici e abroga la comunicazione 2017/C 149/01",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337 · art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2025-03-24",
      "label": "I riferimenti elencati nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/337 cessano di conferire presunzione di conformità: sono ritirate la serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e le norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012, e non resta alcuna norma armonizzata citata per i fuochi d’artificio di consumo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337 · art. 2, secondo comma, allegato I e allegato II"
    },
    {
      "date": "2025-09-19",
      "label": "La Commissione pubblica la valutazione della direttiva: nel complesso efficace, efficiente e pertinente, ma con problemi legati ai fuochi d’artificio pericolosi sul mercato, alle vendite per corrispondenza, alla tracciabilità e al trasferimento e al benessere degli animali; non è decisa alcuna revisione",
      "source": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en"
    },
    {
      "date": "2025-10-01",
      "label": "Termina il periodo transitorio danese: i fuochi d’artificio di categoria F3 che secondo l’ordinanza del 2009 erano di consumo non possono più essere messi a disposizione dei consumatori in Danimarca",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 61"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo degli articoli pirotecnici e la designazione degli organismi notificati",
      "source": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 9"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Tutti gli articoli pirotecnici, cioè qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre calore, luce, suono, gas o fumo, o una combinazione di tali effetti, mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute",
      "I fuochi d’artificio delle categorie F1, F2, F3 e F4, dagli articoli da festa per interni e dai fuochi da giardino ai proiettili professionali per spettacoli",
      "Gli articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 per uso scenico all’interno o all’aperto, comprese le produzioni cinematografiche e televisive",
      "Gli altri articoli pirotecnici delle categorie P1 e P2, compresi i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce",
      "Gli articoli pirotecnici per veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzate per attivare tali dispositivi o altri, come i generatori di gas di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, i microgeneratori di gas, gli inneschi e gli attuatori",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, importatori e distributori e, in base al regolamento (UE) 2019/1020, l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione"
    ],
    "derived": [
      "La direttiva indica soltanto tre operatori economici, il fabbricante, l’importatore e il distributore, e non ha un rappresentante autorizzato proprio; l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione, che può essere un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, deriva dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel suo articolo 4, paragrafo 5 (art. 3, punto 12; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, paragrafi 1 e 5)",
      "La valutazione della conformità coinvolge sempre un organismo notificato, che conferma anche la categorizzazione del fabbricante e assegna il numero di registrazione che identifica l’articolo e il suo fabbricante (art. 6, paragrafo 1, art. 9, paragrafo 1, art. 17 e art. 33, paragrafo 3)",
      "Gli Stati membri possono ancora vietare o limitare il possesso, l’uso o la vendita al pubblico dei fuochi d’artificio delle categorie F2 e F3, degli articoli pirotecnici teatrali e degli altri articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute e sicurezza o tutela dell’ambiente, e possono innalzare i limiti di età; la Danimarca ha utilizzato entrambe le possibilità (art. 4, paragrafo 2, e art. 7, paragrafo 2; ordinanza n. 1799/2021, § 3 e § 5; ordinanza n. 1798/2021, § 25)",
      "I riferimenti alla serie EN 15947:2015 si sono applicati solo fino al 24 marzo 2025, per cui dal 25 marzo 2025 nessuna norma armonizzata conferisce presunzione di conformità ai fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3: la serie EN 15947:2015 è stata ritirata e la serie EN 15947:2022 non è stata citata, per cui la conformità all’allegato I deve essere dimostrata direttamente all’organismo notificato (decisione di esecuzione (UE) 2025/337, art. 1 e art. 2 con allegati I e II)",
      "Un importatore o distributore che immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante (art. 14)",
      "Gli articoli non conformi possono essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni dietro un cartello visibile, e possono circolare ed essere usati liberamente per ricerca, sviluppo e prove sotto un cartello visibile, ma non possono essere venduti finché non sono resi conformi (art. 4, paragrafi 3 e 4)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "consumer-fireworks-f1-f2",
        "label": "Fuochi d’artificio delle categorie F1 e F2, come articoli da festa per interni, stelline, fontane e fuochi da giardino per aree esterne ristrette"
      },
      {
        "id": "fireworks-f3",
        "label": "Fuochi d’artificio di categoria F3, a pericolosità media, destinati all’uso all’aperto in grandi spazi aperti"
      },
      {
        "id": "professional-fireworks-f4",
        "label": "Fuochi d’artificio di categoria F4, ad alta pericolosità, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche"
      },
      {
        "id": "theatrical-t1-t2",
        "label": "Articoli pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2 per uso scenico, cinematografico e televisivo all’interno o all’aperto"
      },
      {
        "id": "other-pyrotechnic-p1-p2",
        "label": "Altri articoli pirotecnici delle categorie P1 e P2, compresi i dispositivi di accensione, gli inneschi elettrici e le micce"
      },
      {
        "id": "vehicle-pyrotechnics",
        "label": "Articoli pirotecnici per veicoli, come i generatori di gas di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza, i microgeneratori di gas, gli inneschi e gli attuatori"
      },
      {
        "id": "trade-fair-and-research-articles",
        "label": "Articoli non conformi presentati o usati a una fiera, mostra o dimostrazione, o fabbricati per ricerca, sviluppo e prove"
      },
      {
        "id": "pre-2015-articles",
        "label": "Articolo conforme alla direttiva 2007/23/CE e immesso sul mercato prima del 1° luglio 2015"
      },
      {
        "id": "military-police-fire-articles",
        "label": "Articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco"
      },
      {
        "id": "marine-equipment-articles",
        "label": "Attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sull’equipaggiamento marittimo delle navi"
      },
      {
        "id": "aerospace-pyrotechnics",
        "label": "Articoli pirotecnici destinati all’uso nell’industria aerospaziale"
      },
      {
        "id": "toy-percussion-caps",
        "label": "Capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli"
      },
      {
        "id": "civil-explosives",
        "label": "Esplosivi per uso civile, come gli esplosivi da mina e i detonatori"
      },
      {
        "id": "ammunition",
        "label": "Munizioni: proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria"
      },
      {
        "id": "own-use-fireworks",
        "label": "Fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso solo sul territorio dello Stato membro in cui è stabilito e che vi rimangono"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari del marchio)",
        "definition": "Una persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o distributore che immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 9, e art. 14"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un articolo pirotecnico proveniente da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 10"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un articolo pirotecnico.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 11"
      },
      {
        "id": "fulfilment-provider",
        "label": "Fornitore di servizi di logistica che agisce come operatore responsabile",
        "definition": "Un prestatore di servizi di magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione che diventa l’operatore economico stabilito nell’Unione responsabile di un articolo pirotecnico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 quando non vi è alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione; la direttiva stessa non indica questo ruolo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 3, punto 11, art. 4, paragrafo 1, e art. 4, paragrafo 5"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020",
        "definition": "Una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per svolgere per suo conto i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020; la direttiva stessa indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore e non attribuisce alcun ruolo a un rappresentante autorizzato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 2, lettera c), e art. 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 12"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "military-police-fire-articles",
          "aerospace-pyrotechnics",
          "toy-percussion-caps",
          "ammunition"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, esclude gli articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco conformemente alla legislazione nazionale, gli articoli destinati all’uso nell’industria aerospaziale, le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE e le munizioni, definite come proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria. L’esclusione riguarda l’intera direttiva e non singoli requisiti; restano applicabili altre normative dell’Unione o nazionali, come la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per il giocattolo stesso o la normativa sulle armi per le munizioni.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), e art. 3, punto 5"
      },
      {
        "categories": [
          "marine-equipment-articles"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), esclude le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE, applicabile dal 18 settembre 2016, per cui l’esclusione si intende riferita alle attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE; tali attrezzature portano il marchio del timone e non la marcatura CE. In Danimarca la stessa esclusione è formulata come attrezzature disciplinate dai requisiti di sicurezza per le dotazioni delle navi ai sensi della lov om sikkerhed til søs.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 2, lettera b); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090 · art. 1 e art. 45; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 1, stk. 2, nr. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "civil-explosives"
        ],
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          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), esclude gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE, applicabile dal 20 aprile 2016, per cui l’esclusione si intende riferita agli esplosivi per uso civile che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/28/UE, che ha un proprio regime di valutazione della conformità, di identificazione unica, di licenze e di trasferimento. A sua volta la direttiva 2014/28/UE esclude gli articoli pirotecnici coperti dalla presente direttiva, per cui i due regimi non si sovrappongono.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 2, lettera e); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028 · art. 1, art. 2 e art. 51"
      },
      {
        "categories": [
          "own-use-fireworks"
        ],
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          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), esclude i fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso esclusivamente sul suo territorio dallo Stato membro in cui il fabbricante è stabilito e che rimangono sul territorio di tale Stato membro. Le tre condizioni devono sussistere contemporaneamente; non appena tali fuochi d’artificio sono forniti a un terzo o attraversano una frontiera sono messi a disposizione sul mercato e la direttiva si applica per intero.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 2, lettera g), e art. 3, punti 7 e 8"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-fireworks-f1-f2",
          "fireworks-f3",
          "professional-fireworks-f4",
          "theatrical-t1-t2",
          "other-pyrotechnic-p1-p2"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici rientrano nell’ambito di applicazione senza alcuna soglia dimensionale per le imprese. Il fabbricante classifica l’articolo in base al tipo di uso, alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, lo progetta e lo fabbrica secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, fa eseguire a un organismo notificato il modulo B più il modulo C2, D o E, oppure il modulo G, oppure il modulo H per i fuochi d’artificio di categoria F4, etichetta l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo, redige la dichiarazione di conformità UE, appone la marcatura CE e applica l’etichettatura dell’articolo 10; importatori e distributori verificano che ciò sia stato fatto. Nessuno può mettere a disposizione fuochi d’artificio F1 a chi ha meno di 12 anni, F2 a chi ha meno di 16, F3 a chi ha meno di 18, né T1 e P1 a chi ha meno di 18, e F4, T2 e P2 soltanto a persone con conoscenze specialistiche. In Danimarca solo F1 e F2 sono fuochi d’artificio di consumo, i limiti di età sono 18 anni e 15 anni per F1, gli altri articoli P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e F3, F4, T1 e T2 possono essere usati solo da fest- o scenefyrværkere autorizzati.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 17, art. 18 e art. 20; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 3, § 4 e § 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798 · § 25 e § 28 a"
      },
      {
        "categories": [
          "vehicle-pyrotechnics"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli articoli pirotecnici per veicoli sono componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzate per attivare tali dispositivi o altri. Seguono gli stessi requisiti essenziali, la stessa valutazione della conformità e le stesse regole su numero di registrazione e marcatura CE, ma la loro etichettatura è l’elenco più breve dell’articolo 11, cioè le informazioni sul fabbricante, il nome e il tipo, il numero di registrazione con il numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, riportate sull’imballaggio se sull’articolo manca lo spazio; agli utilizzatori professionali va fornita, nella lingua da essi richiesta, una scheda di dati di sicurezza REACH redatta per loro. Gli articoli di categoria P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, non possono essere messi a disposizione del grande pubblico se non sono stati incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 4, art. 7, paragrafo 4, art. 9 e art. 11"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-fireworks-f1-f2",
          "fireworks-f3",
          "professional-fireworks-f4",
          "theatrical-t1-t2",
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          "vehicle-pyrotechnics"
        ],
        "roles": [
          "fulfilment-provider",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "La direttiva non attribuisce obblighi a un fornitore di servizi di logistica né a un rappresentante autorizzato; riconosce soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore. Gli obblighi derivano dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, e richiede che un articolo pirotecnico sia immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. È il fabbricante o l’importatore se ve ne è uno stabilito nell’Unione; solo se non vi è né l’uno né l’altro un rappresentante autorizzato munito di mandato scritto e, dopo di esso, un fornitore di servizi di logistica assumono i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e art. 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 12"
      },
      {
        "categories": [
          "trade-fair-and-research-articles"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Gli articoli non conformi possono comunque essere presentati e usati a fiere, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, purché un cartello visibile indichi il nome e la data dell’evento, la non conformità e la non disponibilità per la vendita finché non siano resi conformi, e siano adottate misure di sicurezza adeguate conformemente alle prescrizioni dell’autorità competente. Gli articoli non conformi fabbricati per ricerca, sviluppo e prove possono circolare ed essere usati liberamente sotto un cartello visibile che indichi la loro non conformità e la non disponibilità per altri scopi. Nessuna delle due deroghe consente la vendita; in Danimarca l’uso a tali eventi deve rispettare l’ordinanza nazionale su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 4, paragrafi 3 e 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 9"
      },
      {
        "categories": [
          "pre-2015-articles"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Gli Stati membri non possono impedire la messa a disposizione di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2015, e i certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva restano validi ai sensi della presente. Le autorizzazioni nazionali che accompagnavano tali articoli sono scadute, salvo quelle per gli articoli per veicoli: le autorizzazioni per le categorie F1, F2 e F3 concesse prima del 4 luglio 2010 e per gli altri articoli, la categoria F4 e gli articoli teatrali concesse prima del 4 luglio 2013 sono decadute alla data di scadenza o al più tardi il 4 luglio 2017, mentre le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli concesse prima del 4 luglio 2013 durano fino alla loro scadenza. La nuova produzione, e qualsiasi articolo modificato in modo da poterne compromettere la conformità, deve rispettare la direttiva 2013/29/UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 14 e art. 46, paragrafi da 1 a 5"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’articolo contenga sostanze esplosive o una miscela esplosiva destinata a produrre calore, luce, suono, gas o fumo mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute, che rientri in una delle sette esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dal momento in cui è stato immesso sul mercato e dal ruolo che si ricopre nella catena di fornitura.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, art. 3 e art. 46"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli, e progettarlo e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: le caratteristiche prestazionali specificate all’organismo notificato, lo smaltimento sicuro con un impatto ambientale minimo, il corretto funzionamento provato in condizioni realistiche secondo le dieci voci di informazioni e proprietà del punto 3, il divieto di esplosivi detonanti diversi dalla polvere nera e dalla composizione per lampo con la ristretta eccezione per P1, P2, T2 e F4, e le regole specifiche di gruppo, comprese distanze di sicurezza di almeno 1 m per F1, 8 m per F2 e 15 m per F3, che l’allegato I consente di ridurre ove opportuno, un livello massimo di rumore di 120 dB (A, imp), o un livello equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza, nessun petardo né petardo con lampo in F1 e non più di 2,5 mg di fulminato d’argento nei petardi da lancio F1.",
        "id": "pyrod-mfr-categorise-article-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 6, paragrafo 1, art. 8, paragrafo 1, e allegato I, punti da 1 a 5"
      },
      {
        "text": "Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli.",
        "id": "pyrod-mfr-categorise-article-category",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 6, paragrafo 1"
      },
      {
        "text": "Progettare e fabbricare ogni articolo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I per la sua categoria, compresi prestazioni, smaltimento sicuro, corretto funzionamento, divieto di esplosivi detonanti, distanze minime di sicurezza e limite di rumore di 120 dB (A, imp).",
        "id": "pyrod-mfr-design-essential-safety-requirements",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 1, e allegato I"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato II, che deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova, e far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell’articolo 17: esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E), oppure conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G), oppure conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H) solo per i fuochi d’artificio di categoria F4.",
        "id": "pyrod-mfr-draw-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, art. 17 e allegato II, moduli B, C2, D, E, G e H"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate o le altre soluzioni applicate, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova.",
        "id": "pyrod-mfr-draw-annex-ii-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, e allegato II"
      },
      {
        "text": "Includere nella documentazione tecnica un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi presentati dall’articolo.",
        "id": "pyrod-mfr-analyse-assess-risks",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, e allegato II"
      },
      {
        "text": "Far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell’articolo 17: modulo B seguito da C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4.",
        "id": "pyrod-mfr-carry-out-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, art. 17 e allegato II"
      },
      {
        "text": "Etichettare l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, strutturato come il numero di identificazione di quattro cifre di tale organismo, la categoria in maiuscolo come F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2 e il numero di trattamento dell’organismo, scritto XXXX-YY-ZZZZ, e tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato; consegnare il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e fornirlo su richiesta motivata.",
        "id": "pyrod-mfr-label-article-registration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 9, paragrafi 1 e 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1 e art. 3"
      },
      {
        "text": "Etichettare l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, scritto XXXX-YY-ZZZZ (numero dell’organismo, categoria, numero di trattamento).",
        "id": "pyrod-mfr-label-registration-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 9, paragrafo 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1"
      },
      {
        "text": "Tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione, con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato; consegnarlo alle autorità su richiesta motivata o in caso di cessazione dell’attività.",
        "id": "pyrod-mfr-keep-registration-records",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 9, paragrafo 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 3"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell’allegato III con gli elementi dei moduli utilizzati, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’articolo è immesso o messo a disposizione sul mercato e redigere un’unica dichiarazione quando più atti dell’Unione ne richiedono una, quindi apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile o non sia giustificato, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione.",
        "id": "pyrod-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, art. 18, art. 19 e art. 20"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato III, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione o di messa a disposizione e redigere un’unica dichiarazione quando si applicano più atti dell’Unione.",
        "id": "pyrod-mfr-draw-eu-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, e art. 18"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione.",
        "id": "pyrod-mfr-affix-ce-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 2, art. 19 e art. 20"
      },
      {
        "text": "Etichettare gli articoli diversi da quelli per veicoli in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione del consumatore, con almeno il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale di contatto e, se non si è stabiliti nell’Unione, anche quelli dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi di età, la categoria, le istruzioni per l’uso, il contenuto esplosivo netto, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio F3 e F4 e, se del caso, una distanza minima di sicurezza, oltre alla dicitura richiesta per ciascuna categoria, da «solo per uso all’aperto» su F2 e F3 a «solo per persone con conoscenze specialistiche» su F4 e T2; se lo spazio non basta, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio.",
        "id": "pyrod-mfr-label-articles-other",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 10, paragrafi da 1 a 5"
      },
      {
        "text": "Per gli articoli pirotecnici per veicoli, applicare invece l’etichettatura dell’articolo 11, cioè le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, spostando le informazioni sull’imballaggio se manca lo spazio, e fornire agli utilizzatori professionali una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta e su carta o in formato elettronico.",
        "id": "pyrod-mfr-apply-article-labelling",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 11, paragrafi 1, 2 e 3"
      },
      {
        "text": "Etichettare gli articoli pirotecnici per veicoli ai sensi dell’articolo 11: le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione, il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, sull’imballaggio se manca lo spazio.",
        "id": "pyrod-mfr-label-vehicle-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 11, paragrafi 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Fornire agli utilizzatori professionali di articoli per veicoli una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato elettronico.",
        "id": "pyrod-mfr-supply-safety-data-sheet",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 11, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento e, quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
        "id": "pyrod-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafi 3 e 4"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato.",
        "id": "pyrod-mfr-keep-documentation-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento.",
        "id": "pyrod-mfr-keep-series-production-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 4"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
        "id": "pyrod-mfr-sample-test-register-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 4"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull’articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato, garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione quando presenta un rischio, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
        "id": "pyrod-mfr-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 5, fino all’art. 8, paragrafo 9, e art. 15"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull’articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "pyrod-mfr-indicate-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 6"
      },
      {
        "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato.",
        "id": "pyrod-mfr-supply-instructions-safety-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 7"
      },
      {
        "text": "Rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione.",
        "id": "pyrod-mfr-correct-withdraw-recall",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 8"
      },
      {
        "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con le autorità competenti alle misure di eliminazione dei rischi presentati dai propri articoli.",
        "id": "pyrod-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 9"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
        "id": "pyrod-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 15"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo articoli pirotecnici conformi e, prima dell’immissione, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 17, abbia redatto la documentazione tecnica, che l’articolo rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l’etichettatura dell’articolo 10 o dell’articolo 11 e l’identificazione e l’indirizzo dell’articolo 8, paragrafo 6; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "pyrod-imp-place-compliant-pyrotechnic",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafi 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale si può essere contattati sull’articolo oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "pyrod-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese, e garantire che, mentre l’articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
        "id": "pyrod-imp-ensure-article-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafi 4 e 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 20 e § 21"
      },
      {
        "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese.",
        "id": "pyrod-imp-ensure-instructions-safety-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 20 e § 21"
      },
      {
        "text": "Garantire che, mentre l’articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
        "id": "pyrod-imp-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 5"
      },
      {
        "text": "Tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli importati insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta motivata e trasferire il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività.",
        "id": "pyrod-imp-keep-record-registration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 9, paragrafo 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 3"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi presentati da un articolo lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori; quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive.",
        "id": "pyrod-imp-sample-test-articles-made",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafi 6 e 7"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
        "id": "pyrod-imp-sample-test-register-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 6"
      },
      {
        "text": "Quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.",
        "id": "pyrod-imp-correct-withdraw-recall",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 7"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
        "id": "pyrod-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafi 8 e 9, e art. 15"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
        "id": "pyrod-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 8"
      },
      {
        "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "pyrod-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 12, paragrafo 9"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
        "id": "pyrod-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Rispettare i limiti di età e la restrizione sulle conoscenze specialistiche: non mettere a disposizione fuochi d’artificio F1 a persone di meno di 12 anni, F2 di meno di 16, F3 di meno di 18, né articoli teatrali T1 e altri articoli P1 a persone di meno di 18 anni, mettere a disposizione fuochi d’artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non mettere a disposizione del grande pubblico articoli P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo.",
        "id": "pyrod-imp-observe-age-limits",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 7, paragrafi 1, 3 e 4"
      },
      {
        "text": "Se si immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità alla direttiva, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8.",
        "id": "pyrod-imp-modify-article-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 14"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva e, prima di mettere un articolo a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che fabbricante e importatore abbiano applicato la propria etichettatura e la propria identificazione e il proprio indirizzo; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "pyrod-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 13, paragrafi 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Garantire che, mentre un articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
        "id": "pyrod-dist-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 13, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive; su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "pyrod-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 13, paragrafi 4 e 5"
      },
      {
        "text": "Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive, il ritiro o il richiamo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.",
        "id": "pyrod-dist-correct-withdraw-recall",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 13, paragrafo 4"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
        "id": "pyrod-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 13, paragrafo 5"
      },
      {
        "text": "Rispettare i limiti minimi di età di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3 e 18 anni per T1 e P1, fornire F4, T2 e P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non fornire al grande pubblico articoli P1 per veicoli se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo; gli Stati membri possono innalzare tali limiti e possono ridurli per le persone che seguono o hanno concluso una formazione professionale.",
        "id": "pyrod-dist-observe-minimum-age",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 7, paragrafi da 1 a 4"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, vendere fuochi d’artificio di consumo, che sono solo le categorie F1 e F2, a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, esporre una segnaletica chiara di tali limiti di età, vendere altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più, mantenere gli assortimenti di fuochi d’artificio di consumo entro 5 kg di contenuto esplosivo netto per vendita, evitare il libero servizio salvo che per i piccoli articoli F1 elencati e tenere i fuochi d’artificio nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, con le scorte nell’imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio; gli articoli delle categorie F3, F4, T1 e T2 sono professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l’uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati.",
        "id": "pyrod-dist-sell-consumer-fireworks",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798 · § 20, stk. da 2 a 5, § 24, § 25, § 26 e § 28 a; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 3, § 4 e § 5"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un articolo pirotecnico e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno, per 10 anni dalla fornitura ricevuta e per 10 anni dalla fornitura effettuata.",
        "id": "pyrod-dist-able-identify-market",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 15"
      },
      {
        "text": "Se si mette a disposizione un articolo con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8.",
        "id": "pyrod-dist-modify-article-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 14"
      }
    ],
    "fulfilment-provider": [
      {
        "text": "Quando nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione è responsabile di un articolo pirotecnico, si diventa l’operatore economico stabilito nell’Unione senza il quale l’articolo non può essere immesso sul mercato, perché la direttiva è uno degli atti elencati nell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 45 del suo allegato I.",
        "id": "pyrod-ffp-importer-authorised-representative",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 1, art. 4, paragrafo 2, lettera d), art. 4, paragrafo 5, e allegato I, punto 45"
      },
      {
        "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo richiesto dalla direttiva, cioè 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità su richiesta.",
        "id": "pyrod-ffp-verify-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.",
        "id": "pyrod-ffp-verify-declaration-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a)"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "pyrod-ffp-keep-declaration-10-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’articolo in una lingua che essa comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare con esse, anche garantendo che sia adottata immediatamente l’azione correttiva necessaria per porre rimedio alla non conformità o, se ciò non è possibile, che i rischi siano attenuati.",
        "id": "pyrod-ffp-provide-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d)"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di identificazione propri del fabbricante e dell’importatore ai sensi della direttiva.",
        "id": "pyrod-ffp-have-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 4"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di svolgere i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 per gli articoli pirotecnici interessati, e fornire una copia di tale mandato all’autorità di vigilanza del mercato su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità.",
        "id": "pyrod-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 2, lettera c), art. 5, paragrafo 1, e art. 5, paragrafo 2"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta e verificare che entrambe siano state redatte.",
        "id": "pyrod-oth-keep-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.",
        "id": "pyrod-oth-verify-declaration-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a)"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "pyrod-oth-keep-declaration-10-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettera a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3"
      },
      {
        "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi; il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, devono figurare sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "pyrod-oth-provide-conformity-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettere da b) a d), e art. 4, paragrafo 4"
      },
      {
        "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi.",
        "id": "pyrod-oth-provide-information-cooperate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 3, lettere da b) a d)"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
        "id": "pyrod-oth-indicate-name-contact",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 4"
      },
      {
        "text": "Non considerare il mandato come un trasferimento degli obblighi propri del fabbricante: la direttiva pone a carico del fabbricante la progettazione e la fabbricazione secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, la documentazione tecnica, la valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE, il numero di registrazione e l’etichettatura, e indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore.",
        "id": "pyrod-oth-treat-mandate-transferring",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 3, punto 12, art. 8, art. 9 e art. 10"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "pyrod-mfr-categorise-article-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli, e progettarlo e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: le caratteristiche prestazionali specificate all’organismo notificato, lo smaltimento sicuro con un impatto ambientale minimo, il corretto funzionamento provato in condizioni realistiche secondo le dieci voci di informazioni e proprietà del punto 3, il divieto di esplosivi detonanti diversi dalla polvere nera e dalla composizione per lampo con la ristretta eccezione per P1, P2, T2 e F4, e le regole specifiche di gruppo, comprese distanze di sicurezza di almeno 1 m per F1, 8 m per F2 e 15 m per F3, che l’allegato I consente di ridurre ove opportuno, un livello massimo di rumore di 120 dB (A, imp), o un livello equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza, nessun petardo né petardo con lampo in F1 e non più di 2,5 mg di fulminato d’argento nei petardi da lancio F1.",
      "article": "Art. 6(1), Art. 8(1) and Annex I, points 1 to 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-categorise-article-category",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli.",
      "article": "Art. 6(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-design-essential-safety-requirements",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare ogni articolo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I per la sua categoria, compresi prestazioni, smaltimento sicuro, corretto funzionamento, divieto di esplosivi detonanti, distanze minime di sicurezza e limite di rumore di 120 dB (A, imp).",
      "article": "Art. 8(1) and Annex I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-draw-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato II, che deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova, e far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell’articolo 17: esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E), oppure conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G), oppure conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H) solo per i fuochi d’artificio di categoria F4.",
      "article": "Art. 8(2), Art. 17 and Annex II, modules B, C2, D, E, G and H",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-draw-annex-ii-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate o le altre soluzioni applicate, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova.",
      "article": "Art. 8(2) and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-analyse-assess-risks",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Includere nella documentazione tecnica un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi presentati dall’articolo.",
      "article": "Art. 8(2) and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-carry-out-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell’articolo 17: modulo B seguito da C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4.",
      "article": "Art. 8(2), Art. 17 and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-label-article-registration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Etichettare l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, strutturato come il numero di identificazione di quattro cifre di tale organismo, la categoria in maiuscolo come F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2 e il numero di trattamento dell’organismo, scritto XXXX-YY-ZZZZ, e tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato; consegnare il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e fornirlo su richiesta motivata.",
      "article": "Art. 9(1) and (2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · Art. 1 and Art. 3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-label-registration-number",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare l’articolo con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, scritto XXXX-YY-ZZZZ (numero dell’organismo, categoria, numero di trattamento).",
      "article": "Art. 9(1); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · Art. 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-keep-registration-records",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione, con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato; consegnarlo alle autorità su richiesta motivata o in caso di cessazione dell’attività.",
      "article": "Art. 9(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · Art. 3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell’allegato III con gli elementi dei moduli utilizzati, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’articolo è immesso o messo a disposizione sul mercato e redigere un’unica dichiarazione quando più atti dell’Unione ne richiedono una, quindi apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile o non sia giustificato, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione.",
      "article": "Art. 8(2), Art. 18, Art. 19 and Art. 20",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-draw-eu-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l’allegato III, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione o di messa a disposizione e redigere un’unica dichiarazione quando si applicano più atti dell’Unione.",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-affix-ce-marking",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull’articolo, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione.",
      "article": "Art. 8(2), Art. 19 and Art. 20",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-label-articles-other",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare gli articoli diversi da quelli per veicoli in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è messo a disposizione del consumatore, con almeno il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale di contatto e, se non si è stabiliti nell’Unione, anche quelli dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi di età, la categoria, le istruzioni per l’uso, il contenuto esplosivo netto, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio F3 e F4 e, se del caso, una distanza minima di sicurezza, oltre alla dicitura richiesta per ciascuna categoria, da «solo per uso all’aperto» su F2 e F3 a «solo per persone con conoscenze specialistiche» su F4 e T2; se lo spazio non basta, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio.",
      "article": "Art. 10(1) to (5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-apply-article-labelling",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Per gli articoli pirotecnici per veicoli, applicare invece l’etichettatura dell’articolo 11, cioè le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, spostando le informazioni sull’imballaggio se manca lo spazio, e fornire agli utilizzatori professionali una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta e su carta o in formato elettronico.",
      "article": "Art. 11(1), (2) and (3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-label-vehicle-articles",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare gli articoli pirotecnici per veicoli ai sensi dell’articolo 11: le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell’articolo, il suo numero di registrazione, il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, sull’imballaggio se manca lo spazio.",
      "article": "Art. 11(1) and (2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-supply-safety-data-sheet",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fornire agli utilizzatori professionali di articoli per veicoli una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato elettronico.",
      "article": "Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento e, quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
      "article": "Art. 8(3) and Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-keep-documentation-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-keep-series-production-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-sample-test-register-complaints",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-indicate-name-registered",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull’articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato, garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione quando presenta un rischio, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 8(5) to Art. 8(9) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-indicate-name-address",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull’articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-supply-instructions-safety-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato.",
      "article": "Art. 8(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-correct-withdraw-recall",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione.",
      "article": "Art. 8(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con le autorità competenti alle misure di eliminazione dei rischi presentati dai propri articoli.",
      "article": "Art. 8(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-place-compliant-pyrotechnic",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo articoli pirotecnici conformi e, prima dell’immissione, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 17, abbia redatto la documentazione tecnica, che l’articolo rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l’etichettatura dell’articolo 10 o dell’articolo 11 e l’identificazione e l’indirizzo dell’articolo 8, paragrafo 6; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 12(1) and Art. 12(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale si può essere contattati sull’articolo oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 12(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-ensure-article-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese, e garantire che, mentre l’articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
      "article": "Art. 12(4) and Art. 12(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 20 and § 21",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-ensure-instructions-safety-information",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Garantire che l’articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese.",
      "article": "Art. 12(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 20 and § 21",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-keep-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Garantire che, mentre l’articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
      "article": "Art. 12(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-keep-record-registration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli importati insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta motivata e trasferire il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività.",
      "article": "Art. 9(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · Art. 3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-sample-test-articles-made",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando i rischi presentati da un articolo lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori; quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive.",
      "article": "Art. 12(6) and Art. 12(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-sample-test-register-complaints",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 12(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-correct-withdraw-recall",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.",
      "article": "Art. 12(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 12(8), Art. 12(9) and Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 12(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 12(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l’articolo e a chi lo si è fornito.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-observe-age-limits",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product-market",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Rispettare i limiti di età e la restrizione sulle conoscenze specialistiche: non mettere a disposizione fuochi d’artificio F1 a persone di meno di 12 anni, F2 di meno di 16, F3 di meno di 18, né articoli teatrali T1 e altri articoli P1 a persone di meno di 18 anni, mettere a disposizione fuochi d’artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non mettere a disposizione del grande pubblico articoli P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo.",
      "article": "Art. 7(1), (3) and (4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-imp-modify-article-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità alla direttiva, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8.",
      "article": "Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva e, prima di mettere un articolo a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che fabbricante e importatore abbiano applicato la propria etichettatura e la propria identificazione e il proprio indirizzo; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 13(1) and Art. 13(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-ensure-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Garantire che, mentre un articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.",
      "article": "Art. 13(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive; su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 13(4) and Art. 13(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-correct-withdraw-recall",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive, il ritiro o il richiamo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione.",
      "article": "Art. 13(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.",
      "article": "Art. 13(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-observe-minimum-age",
      "role": "distributor",
      "kind": "procedure",
      "level": "product-market",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Rispettare i limiti minimi di età di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3 e 18 anni per T1 e P1, fornire F4, T2 e P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non fornire al grande pubblico articoli P1 per veicoli se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo; gli Stati membri possono innalzare tali limiti e possono ridurli per le persone che seguono o hanno concluso una formazione professionale.",
      "article": "Art. 7(1) to (4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-sell-consumer-fireworks",
      "role": "distributor",
      "kind": "procedure",
      "level": "product-market",
      "timing": "ongoing",
      "text": "In Danimarca, vendere fuochi d’artificio di consumo, che sono solo le categorie F1 e F2, a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, esporre una segnaletica chiara di tali limiti di età, vendere altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più, mantenere gli assortimenti di fuochi d’artificio di consumo entro 5 kg di contenuto esplosivo netto per vendita, evitare il libero servizio salvo che per i piccoli articoli F1 elencati e tenere i fuochi d’artificio nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, con le scorte nell’imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio; gli articoli delle categorie F3, F4, T1 e T2 sono professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l’uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati.",
      "article": "§ 20, stk. 2 to 5, § 24, § 25, § 26 and § 28 a; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 3, § 4 and § 5",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-able-identify-market",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un articolo pirotecnico e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno, per 10 anni dalla fornitura ricevuta e per 10 anni dalla fornitura effettuata.",
      "article": "Art. 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-dist-modify-article-already",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si mette a disposizione un articolo con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8.",
      "article": "Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-importer-authorised-representative",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione è responsabile di un articolo pirotecnico, si diventa l’operatore economico stabilito nell’Unione senza il quale l’articolo non può essere immesso sul mercato, perché la direttiva è uno degli atti elencati nell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 45 del suo allegato I.",
      "article": "Art. 4(1), Art. 4(2)(d), Art. 4(5) and Annex I point 45",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-verify-declaration-conformity",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo richiesto dalla direttiva, cioè 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità su richiesta.",
      "article": "Art. 4(3)(a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-verify-declaration-documentation",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.",
      "article": "Art. 4(3)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-keep-declaration-10-years",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 4(3)(a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-provide-market-surveillance",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’articolo in una lingua che essa comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare con esse, anche garantendo che sia adottata immediatamente l’azione correttiva necessaria per porre rimedio alla non conformità o, se ciò non è possibile, che i rischi siano attenuati.",
      "article": "Art. 4(3)(b), (c) and (d)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-ffp-have-name-registered",
      "role": "fulfilment-provider",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di identificazione propri del fabbricante e dell’importatore ai sensi della direttiva.",
      "article": "Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di svolgere i compiti dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 per gli articoli pirotecnici interessati, e fornire una copia di tale mandato all’autorità di vigilanza del mercato su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità.",
      "article": "Art. 4(2)(c), Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-keep-declaration-conformity",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta e verificare che entrambe siano state redatte.",
      "article": "Art. 4(3)(a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-verify-declaration-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.",
      "article": "Art. 4(3)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-keep-declaration-10-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 4(3)(a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-provide-conformity-information",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi; il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, devono figurare sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 4(3)(b) to (d) and Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-provide-information-cooperate",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l’autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi.",
      "article": "Art. 4(3)(b) to (d)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-indicate-name-contact",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l’indirizzo postale, siano indicati sull’articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.",
      "article": "Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "pyrod-oth-treat-mandate-transferring",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non considerare il mandato come un trasferimento degli obblighi propri del fabbricante: la direttiva pone a carico del fabbricante la progettazione e la fabbricazione secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, la documentazione tecnica, la valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE, il numero di registrazione e l’etichettatura, e indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l’importatore e il distributore.",
      "article": "Art. 3, point 12, Art. 8, Art. 9 and Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    }
  ],
  "requirementsHash": "31735a5652e8b4a1",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto nazionale adottate in base alla direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivi sufficienti per ritenere che un articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri interessi pubblici tutelati dalla direttiva lo valutano, impongono all’operatore economico di adottare misure correttive, di ritirare l’articolo o di richiamarlo entro un termine commisurato alla natura del rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adottano misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare l’articolo e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; una misura alla quale nessuno Stato membro né la Commissione si oppone entro tre mesi è considerata giustificata, e la procedura di salvaguardia dell’Unione risolve le misure contestate. Gli articoli conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20, una marcatura CE mancante, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo dell’articolo 8 o dell’articolo 12 non rispettato, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e sottoporre a prova i prodotti, imporre misure correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli articoli. In Danimarca l’ordinanza n. 1799 del 9 settembre 2021 punisce con una sanzione pecuniaria l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di articoli non conformi, l’etichettatura mancante, la documentazione mancante, il registro dei numeri di registrazione mancante, la mancata consegna di tale registro alla Sikkerhedsstyrelsen, le notifiche mancanti, le istruzioni o informazioni sulla sicurezza in danese mancanti, la mancata adozione di misure correttive, il deposito o il trasporto che compromettono la conformità, la scheda di dati di sicurezza mancante per gli articoli per veicoli, l’uso di un organismo notificato non designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro e le violazioni delle regole di etichettatura per veicoli, con la reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva, la violazione sistematica a scopo di lucro o i tentativi di eludere il controllo, e con una sanzione pecuniaria separata per l’uso improprio, intenzionale o gravemente colposo, della marcatura CE; si applica la responsabilità penale delle società. La legge sui prodotti aggiunge ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di far cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti di immissione sul mercato e sanzioni pecuniarie che arrivano alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti, e la legge sui fuochi d’artificio (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, consolidata come LBK n. 23 dell’8 gennaio 2026) punisce la fabbricazione, l’assemblaggio o l’importazione senza licenza dell’Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, e il deposito, la cessione, l’acquisizione o l’uso senza autorizzazione del consiglio comunale, nonché la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti, con una sanzione pecuniaria o la reclusione fino a 2 anni. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 45; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 14, art. 16, art. 39 e allegato I, punto 45; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 59; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 10, § 9, § 14, § 16 e § 37; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23 · § 1, § 2 e § 7; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637 · § 1, nr. 4; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che l’articolo sia un articolo pirotecnico, cioè che contenga sostanze esplosive o una miscela esplosiva destinata a produrre calore, luce, suono, gas o fumo mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute, e che non si applichi nessuna delle sette esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, ricordando che i riferimenti alla direttiva 96/98/CE e alla direttiva 93/15/CEE si intendono riferiti alla direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE e alla direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE.",
    "Classificare l’articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, come F1, F2, F3 o F4, T1 o T2, oppure P1 o P2, e controllare la categoria rispetto alle regole di gruppo dell’allegato I su distanza di sicurezza, livello di rumore e costruzione (articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, punto 5).",
    "Stabilire il proprio ruolo per ogni articolo, ricordando che la direttiva conosce solo fabbricanti, importatori e distributori, che vendere con il proprio marchio o modificare un articolo rende fabbricanti e che l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede comunque un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione.",
    "Verificare quali norme armonizzate sono ancora citate nella Gazzetta ufficiale in base alla decisione di esecuzione (UE) 2025/337 e tenere conto del fatto che dal 25 marzo 2025 non vi è alcuna norma citata per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3, per cui la conformità all’allegato I deve essere dimostrata all’organismo notificato senza presunzione di conformità.",
    "Scegliere il percorso di valutazione della conformità con un organismo notificato: modulo B più modulo C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4, e compilare la documentazione tecnica dell’allegato II con l’analisi dei rischi, i disegni, l’elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova (articolo 17 e allegato II).",
    "Ottenere il numero di registrazione dall’organismo notificato e verificare che sia costruito come il numero di identificazione di quattro cifre dell’organismo, la categoria in maiuscolo e il numero di trattamento dell’organismo, scritto XXXX-YY-ZZZZ (articolo 9, paragrafo 1, e direttiva di esecuzione 2014/58/UE, articolo 1).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato III, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, tenerla aggiornata e tradotta come richiedono gli Stati membri e apporre la marcatura CE seguita dal numero dell’organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione (articoli 18, 19 e 20).",
    "Applicare l’etichettatura completa dell’articolo 10 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di vendita, oppure l’etichettatura più breve dell’articolo 11 con la scheda di dati di sicurezza REACH per gli articoli per veicoli, e spostare le informazioni sul più piccolo imballaggio quando sull’articolo manca lo spazio.",
    "Predisporre in ogni punto vendita i controlli sui limiti di età e sulle conoscenze specialistiche e, in Danimarca, applicare l’inasprimento nazionale: i fuochi d’artificio di consumo sono solo F1 e F2, i limiti di età sono 18 anni e 15 anni per F1, gli articoli P1 vanno solo ad acquirenti di 18 anni o più, la vendita al dettaglio va dal 15 al 31 dicembre e l’uso di consumo solo il 31 dicembre e il 1° gennaio.",
    "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni, conservare per 10 anni il registro dei numeri di registrazione con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, conservare per 10 anni la tracciabilità di fornitori e clienti e predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica (articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 2, 12, paragrafo 8, e 15 e direttiva di esecuzione 2014/58/UE, articolo 3)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sugli articoli pirotecnici 2013/29/UE?",
      "a": "La direttiva di rifusione è stata adottata il 12 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 giugno 2013 ed è entrata in vigore il 29 giugno 2013, il giorno dopo la pubblicazione. Un primo recepimento, limitato, ha riguardato il punto 4 dell’allegato I, la regola sugli esplosivi detonanti, che gli Stati membri dovevano pubblicare entro il 3 ottobre 2013 e applicare dal 4 luglio 2013. Il corpo principale doveva essere recepito entro il 30 giugno 2015 e applicato dal 1° luglio 2015, quando la direttiva 2007/23/CE è stata abrogata e sono diventati efficaci gli articoli direttamente applicabili. Le regole di tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione dovevano essere recepite entro il 30 aprile 2015 e applicate dal 17 ottobre 2016. La direttiva non è mai stata modificata; le sue sei rettifiche riguardano altre versioni linguistiche e non il testo inglese.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 47, art. 48 e art. 49; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 4 e art. 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "q": "Che cosa sono le categorie F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 e P2 e quali sono i limiti di età?",
      "a": "Il fabbricante classifica ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, e l’organismo notificato conferma la classificazione nell’ambito della valutazione della conformità. I fuochi d’artificio sono di categoria F1, pericolosità molto bassa e rumorosità trascurabile, per l’uso in aree ristrette compresi gli edifici di abitazione; F2, pericolosità bassa e rumorosità bassa, per l’uso all’aperto in aree ristrette; F3, pericolosità media, per l’uso all’aperto in grandi spazi aperti con un livello di rumore non nocivo per la salute umana; e F4, pericolosità alta, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli articoli pirotecnici teatrali sono T1, pericolosità bassa per l’uso scenico, e T2, da usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Gli altri articoli pirotecnici sono P1, pericolosità bassa, e P2, da maneggiare o usare solo da persone con conoscenze specialistiche. Le età minime sono 12 anni per F1, 16 per F2, 18 per F3 e 18 per T1 e P1; F4, T2 e P2 vanno solo a persone con conoscenze specialistiche. Gli Stati membri possono innalzare i limiti per motivi di ordine pubblico, sicurezza o salute e sicurezza e possono ridurli per chi segue o ha concluso una formazione professionale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 6, paragrafo 1, art. 7, paragrafo 1, art. 7, paragrafo 2 e art. 7, paragrafo 3"
    },
    {
      "q": "Ai sensi della direttiva sugli articoli pirotecnici serve un organismo notificato?",
      "a": "Sì, per ogni articolo pirotecnico rientrante nell’ambito di applicazione. Il fabbricante sceglie tra l’esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E); la conformità basata sulla verifica dell’unità (modulo G); oppure la conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H), disponibile solo per i fuochi d’artificio di categoria F4. Ogni percorso coinvolge un organismo notificato, ed è l’organismo notificato che svolge la valutazione ad assegnare il numero di registrazione dell’articolo e a tenere il registro pubblico dei numeri che ha rilasciato. In Danimarca l’organismo deve essere designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, e usare un organismo non designato comporta una sanzione pecuniaria.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 17, art. 33, paragrafo 3, e allegato II; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 37, § 44 e § 59, nr. 16"
    },
    {
      "q": "Come è costruito il numero di registrazione su un articolo pirotecnico?",
      "a": "La direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione stabilisce il sistema uniforme di numerazione. Il numero di registrazione è il numero di identificazione di quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame del tipo ai sensi del modulo B, il certificato di conformità ai sensi del modulo G o l’approvazione del sistema di qualità ai sensi del modulo H; la categoria dell’articolo per il quale è certificata la conformità in forma abbreviata in maiuscolo, F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2; e il numero di trattamento usato dall’organismo notificato per l’articolo. È scritto nella forma XXXX-YY-ZZZZ. Gli organismi notificati tengono un registro dei numeri che assegnano nel formato dell’allegato di tale direttiva di esecuzione, conservano le informazioni per almeno 10 anni, le aggiornano regolarmente e le pubblicano su internet, e le trasferiscono a un altro organismo notificato o all’autorità competente se la loro notifica è ritirata. La direttiva di esecuzione è stata emanata ai sensi della direttiva 2007/23/CE e cita ancora il suo articolo 9; dall’abrogazione del 1° luglio 2015 tali riferimenti si intendono fatti all’articolo 17 della direttiva 2013/29/UE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1, art. 2 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 9, paragrafo 1, art. 43, lettera a), art. 48 e allegato V"
    },
    {
      "q": "Esiste ancora una norma armonizzata per i fuochi d’artificio di consumo?",
      "a": "Non per le categorie F1, F2 e F3. La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, ha sostituito l’elenco precedente pubblicato come comunicazione 2017/C 149/01 e, nel suo allegato II, ha ritirato i riferimenti alla serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 insieme alle norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012; tali riferimenti hanno continuato a conferire presunzione di conformità solo fino al 24 marzo 2025. Il CEN aveva adottato una serie EN 15947:2022, ma nel novembre 2023 la Commissione ha comunicato al CEN che non avrebbe citato le parti da 2 a 5 perché non attuano i requisiti essenziali di sicurezza. Le norme ancora citate nell’allegato I sono le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4. Per F1, F2 e F3 il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità all’allegato I direttamente all’organismo notificato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337 · considerando da 4 a 7, art. 1, art. 2, allegato I e allegato II"
    },
    {
      "q": "Quali articoli pirotecnici sono esclusi dalla direttiva?",
      "a": "L’articolo 2, paragrafo 2, elenca sette esclusioni: gli articoli pirotecnici destinati a uso non commerciale, conformemente alla legislazione nazionale, da parte delle forze armate, della polizia o dei vigili del fuoco; le attrezzature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE, intesa come direttiva sull’equipaggiamento marittimo 2014/90/UE dal 18 settembre 2016; gli articoli pirotecnici destinati all’uso nell’industria aerospaziale; le capsule a percussione destinate specificamente ai giocattoli rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE; gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE, intesa come direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE dal 20 aprile 2016; le munizioni, cioè proiettili, cariche propulsive e munizioni a salve usati in armi da fuoco portatili, altre armi e artiglieria; e i fuochi d’artificio costruiti da un fabbricante per proprio uso, approvati per l’uso esclusivamente sul suo territorio dallo Stato membro in cui il fabbricante è stabilito e che rimangono su tale territorio. Ciascuna esclusione sottrae l’articolo alla direttiva nel suo insieme, ma restano applicabili le altre normative dell’Unione e nazionali.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, paragrafo 2, e art. 3, punto 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090 · art. 45; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028 · art. 51"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare le regole sui fuochi d’artificio in Danimarca e che cosa si può vendere e usare, e quando?",
      "a": "La legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva al § 2 come punto 10 e indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi. L’ordinanza n. 1799 del 9 settembre 2021 recepisce la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità, e l’ordinanza n. 1798 della stessa data contiene le disposizioni nazionali. In Danimarca i fuochi d’artificio di consumo sono solo le categorie F1 e F2; F3, F4, T1 e T2 sono considerati professionali e possono essere usati solo da fest- o scenefyrværkere autorizzati. I fuochi d’artificio di consumo possono essere venduti a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, e gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più. I fuochi d’artificio possono trovarsi nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre e dal 1° luglio 2024 i consumatori possono usarli solo il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati possono usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita. Fabbricazione, assemblaggio e importazione richiedono una licenza dell’Erhvervsstyrelsen ai sensi del § 1 della legge sui fuochi d’artificio, e deposito, cessione, acquisizione e uso richiedono un’autorizzazione del consiglio comunale ai sensi del suo § 2; la legge fissa anche la stagione di vendita al dettaglio, dal 15 al 31 dicembre, e i giorni di uso di consumo, il 31 dicembre e il 1° gennaio, nel § 2, stk. 3 e 4.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 10, e § 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 3, § 4, § 5 e § 44; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798 · § 20, § 25, § 28 a, § 41 e § 41 a; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730 · § 1, nr. 2, 4 e 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23 · § 1 e § 2"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione e le registrazioni di tracciabilità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, e gli importatori tengono per lo stesso periodo una copia della dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato garantendo che la documentazione tecnica possa essere prodotta su richiesta. Fabbricanti e importatori tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli che fabbricano o importano, insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato, lo trasferiscono alle autorità competenti in caso di cessazione dell’attività e lo forniscono su richiesta motivata alle autorità competenti e di vigilanza del mercato di qualsiasi Stato membro. Ogni operatore economico deve essere in grado di identificare chi gli ha fornito l’articolo e a chi lo ha fornito per 10 anni dopo la fornitura. Gli organismi notificati conservano il proprio registro dei numeri di registrazione per almeno 10 anni dalla data di rilascio del certificato o dell’approvazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 8, paragrafo 3, art. 9, paragrafo 2, art. 12, paragrafo 8, e art. 15; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 2, paragrafo 1, e art. 3"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita sul modello SPEC-62 dal testo della direttiva",
      "summary": "La guida è stata riscritta a partire dalla direttiva 2013/29/UE, dalla direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dalle ordinanze danesi n. 1799/2021, n. 1798/2021 e n. 730/2024, dalla legge sui fuochi d’artificio e dalla legge sui prodotti. Sono state apportate quattro correzioni al testo precedente: i percorsi di valutazione della conformità sono il modulo B più il modulo C2, D o E, oppure il modulo G, oppure il modulo H solo per i fuochi d’artificio di categoria F4, e non i moduli di un’altra direttiva; il numero di registrazione proviene dall’organismo notificato e il suo formato è fissato dalla direttiva di esecuzione 2014/58/UE come numero di quattro cifre dell’organismo, categoria e numero di trattamento, e sono gli organismi notificati, e non gli Stati membri, a tenere i registri; le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono sette e sono citate come sono, con i riferimenti alla direttiva 96/98/CE e alla direttiva 93/15/CEE intesi come direttiva 2014/90/UE e direttiva 2014/28/UE; e i limiti di età sono indicati per intero, con l’aggiunta dei 18 anni per T1 e P1 e l’inasprimento danese esposto separatamente. Il ritiro delle norme armonizzate per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3, i periodi danesi di vendita e uso e la collocazione della Sikkerhedsstyrelsen nell’Erhvervsstyrelsen sono novità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 2, art. 7, art. 9 e art. 17"
    },
    {
      "date": "2025-10-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Termina il periodo transitorio danese per i fuochi d’artificio di consumo di categoria F3",
      "summary": "I fuochi d’artificio di categoria F3 che erano coperti dalle regole sui fuochi d’artificio di consumo dell’ordinanza danese del 2009 potevano essere messi a disposizione dei consumatori fino al 1° ottobre 2025 ai sensi dell’ordinanza n. 1799/2021; da tale data tutti gli articoli F3 sono fuochi d’artificio professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l’uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 3, § 5 e § 61"
    },
    {
      "date": "2025-09-19",
      "kind": "guidance",
      "title": "La Commissione pubblica la valutazione della direttiva",
      "summary": "La valutazione della direttiva 2013/29/UE e della direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE da parte della Commissione ha concluso che entrambe sono nel complesso efficaci, efficienti e pertinenti, individuando come problemi principali la vasta disponibilità di fuochi d’artificio pericolosi, l’elusione delle regole attraverso le vendite per corrispondenza, l’assenza di un sistema efficace di tracciabilità e di trasferimento e una tutela insufficiente del benessere degli animali. La Commissione ha dichiarato che rifletterà sui risultati e deciderà se avviare una revisione; non è stata proposta alcuna revisione.",
      "source": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en"
    },
    {
      "date": "2025-03-24",
      "kind": "guidance",
      "title": "Le norme armonizzate per i fuochi d’artificio F1, F2 e F3 cessano di conferire presunzione di conformità",
      "summary": "I riferimenti elencati nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/337, la serie EN 15947:2015 per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 e le norme terminologiche EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012 e EN 16261-1:2012, hanno continuato ad applicarsi solo fino al 24 marzo 2025. Poiché la Commissione ha rifiutato di citare la serie EN 15947:2022, non esiste ora alcuna norma armonizzata che dia presunzione di conformità per i fuochi d’artificio di consumo, e la conformità all’allegato I deve essere dimostrata direttamente all’organismo notificato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337 · art. 2, secondo comma, e allegato II"
    },
    {
      "date": "2025-02-24",
      "kind": "guidance",
      "title": "La decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sostituisce l’elenco delle norme armonizzate",
      "summary": "La decisione pubblica un unico elenco completo di riferimenti a norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva, le parti da 2 a 10 della EN ISO 14451 per gli articoli per veicoli, le parti da 2 a 5 della EN 16256 per gli articoli teatrali e le parti da 2 a 4 della EN 16261 per i fuochi d’artificio di categoria F4, e abroga la comunicazione 2017/C 149/01 della Commissione. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337 · art. 1, art. 2, art. 3 e allegato I"
    },
    {
      "date": "2024-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "La Danimarca riduce il periodo di uso di consumo e innalza il limite di età per gli articoli di categoria P1",
      "summary": "La lov nr. 637 dell’11 giugno 2024 ha modificato il § 2, stk. 4, della legge sui fuochi d’artificio in modo che i fuochi d’artificio di consumo possano essere usati solo il 31 dicembre e il 1° gennaio invece che dal 27 dicembre al 1° gennaio, e ha aggiunto una sanzione per la vendita o l’uso di fuochi d’artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti. L’ordinanza n. 730 del 12 giugno 2024 ha portato la modifica nell’ordinanza n. 1798/2021, ha aggiunto una regola secondo cui gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più e ha consentito ai punti vendita al dettaglio e ai fest- o scenefyrværkere autorizzati di usare fuochi d’artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre per dimostrare gli articoli nell’ambito della vendita; nello stesso momento l’ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024 modifica l’ordinanza n. 1799/2021, estendendo la disposizione sulle sanzioni pecuniarie alle violazioni del suo § 17 e allineando la regola di vendita al nuovo § 28 a.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637 · § 1, nr. 1 e 4, e § 10; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730 · § 1, nr. 2, 4, 5 e 6, e § 2"
    },
    {
      "date": "2021-10-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Entrano in vigore le ordinanze danesi n. 1799 e n. 1798 del 9 settembre 2021",
      "summary": "L’ordinanza n. 1799 recepisce parti della direttiva 2013/29/UE e della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, riprende le categorie, gli obblighi degli operatori, i moduli, il numero di registrazione, la marcatura CE e le regole danesi di etichettatura, designa la Sikkerhedsstyrelsen come autorità che nomina gli organismi notificati e sostituisce l’ordinanza n. 1423 del 16 dicembre 2009; l’ordinanza n. 1798 contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso, compresi i limiti di età, il periodo di vendita al dettaglio e il periodo di uso.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799 · § 1, § 44 e § 60; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798 · § 20, § 25 e § 41"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008",
      "summary": "L’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, richiamati dall’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva, sono sostituiti, e la direttiva è elencata al punto 45 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020. L’articolo 4 di tale regolamento, che elenca la direttiva nell’articolo 4, paragrafo 5, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, paragrafo 5, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 45"
    },
    {
      "date": "2016-10-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il sistema di tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE",
      "summary": "Da questa data gli Stati membri applicano il sistema uniforme di numerazione, per cui ogni articolo pirotecnico è etichettato con un numero di registrazione nella forma XXXX-YY-ZZZZ, gli organismi notificati tengono e pubblicano per almeno 10 anni un registro dei numeri che assegnano, e fabbricanti e importatori tengono per almeno 10 anni dopo l’immissione dell’articolo sul mercato registrazioni dei numeri con la denominazione commerciale, il tipo generico e il sottotipo e il sito di fabbricazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058 · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4, paragrafo 1"
    },
    {
      "date": "2015-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva 2013/29/UE; la direttiva 2007/23/CE è abrogata",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 1° luglio 2015 e dalla stessa data si applicano gli articoli elencati nel secondo comma dell’articolo 49, compresi l’ambito di applicazione, le categorie, i limiti di età e le procedure di valutazione della conformità. La direttiva 2007/23/CE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2015; gli articoli conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, e i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 46, paragrafi 1 e 5, art. 47, paragrafo 1, art. 48 e art. 49"
    },
    {
      "date": "2013-06-29",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2013/29/UE",
      "summary": "Adottata il 12 giugno 2013 come rifusione della direttiva 2007/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013, la direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri dovevano pubblicare le misure di recepimento del punto 4 dell’allegato I entro il 3 ottobre 2013 e applicarle dal 4 luglio 2013, e recepire il corpo principale entro il 30 giugno 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029 · art. 47, art. 48 e art. 49"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, come pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0029 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0029"
    },
    {
      "label": "Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, abrogata dal 1° luglio 2015 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32007L0023"
    },
    {
      "label": "Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sulle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/28/UE relativa agli esplosivi per uso civile, che ha ripreso l’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, che ha ripreso l’esclusione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090"
    },
    {
      "label": "Norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/pyrotechnic-articles_en"
    },
    {
      "label": "La Commissione pubblica le valutazioni delle regole dell’UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 729 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1799 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/729"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1798 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730"
    },
    {
      "label": "Lov nr. 637 af 11. juni 2024, che ha ridotto il periodo danese di uso dei fuochi d’artificio di consumo (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, LBK nr. 23 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
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  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori per la conformità, Conphora"
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  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
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    "courses": [],
    "related": {
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      "dk": "/dk/eu-regulativer/pyrod/"
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