{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "PED",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ped/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ped.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ped/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-13",
  "regulation": {
    "code": "PED",
    "name": "Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)",
    "shortName": "Direttiva sulle attrezzature a pressione",
    "reference": "Direttiva 2014/68/UE",
    "celex": "32014L0068",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068",
    "actType": "Directive",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2014-07-17",
    "appliesFrom": "2016-07-19",
    "changing": false,
    "video": "regulation-ped"
  },
  "answer": "La direttiva sulle attrezzature a pressione stabilisce requisiti di sicurezza, categorie da I a IV, valutazione della conformità e marcatura CE per attrezzature e insiemi oltre 0,5 bar, per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 19 luglio 2016 al posto della direttiva 97/23/CE; le procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.",
  "description": "Guida alla PED: la direttiva sulle attrezzature a pressione, la soglia di 0,5 bar e le esclusioni dell’articolo 1, i gruppi di fluidi e le categorie da I a IV, la corretta prassi costruttiva, i moduli di valutazione della conformità con gli organismi notificati, la marcatura CE e la marcatura dell’allegato I, le procedure di emergenza della direttiva 2024/2749, l’assetto danese dei controlli, le date chiave e come garantire la conformità.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 39 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere dal 16 luglio 2021 come regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 57 e il cui articolo 4 prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 190 del 19 febbraio 2015 sulla costruzione delle attrezzature a pressione (bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr), che la riproduce come proprio allegato 1, richiede in danese la dichiarazione di conformità UE, la marcatura dell’allegato I e le istruzioni e consente all’autorità di designare gli organismi notificati danesi e le organizzazioni terze riconosciute sulla base dell’accreditamento DANAK; la legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca la direttiva al § 2 come punto 5 e indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen, compito svolto dal 1° dicembre 2018 da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione. Il decreto modificativo n. 493 del 28 maggio 2026, in vigore dal 30 maggio 2026, ha collocato il decreto sotto la legge sui prodotti, ha sostituito ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati, e ha aggiunto le procedure di emergenza. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine commisurato al rischio, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come l’assenza della marcatura CE, del numero dell’organismo notificato, della marcatura dell’allegato I, della dichiarazione, della documentazione tecnica o dell’identificazione, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1999-11-29",
      "label": "Si applica la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, dopo un termine di recepimento al 29 maggio 1999; è l’atto che la direttiva 2014/68/UE rifonde e abroga",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex V, Part B, and recital 1"
    },
    {
      "date": "2002-05-29",
      "label": "Fine del regime transitorio della direttiva 97/23/CE: gli Stati membri non possono ostacolare la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi che erano conformi alle disposizioni nazionali in vigore all’inizio dell’applicazione di tale direttiva e sono stati immessi sul mercato fino a questa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 48(1)"
    },
    {
      "date": "2014-05-15",
      "label": "Direttiva 2014/68/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068 · title and signature block after Art. 52"
    },
    {
      "date": "2014-07-17",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 189 del 27 giugno 2014",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068 · Art. 51 and OJ reference"
    },
    {
      "date": "2015-02-28",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 13 sulla classificazione delle attrezzature a pressione e sui gruppi di fluidi",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 49(1)"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento dell’articolo 13; è soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE; il potere della Commissione di adottare atti delegati che riclassificano le attrezzature a pressione vale per cinque anni da questa data, con proroga tacita; in Danimarca l’articolo 13 dell’allegato 1 del decreto n. 190/2015 si applica dalla stessa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 46(2), Art. 49(1) and Art. 50; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 10, stk. 2"
    },
    {
      "date": "2015-06-23",
      "label": "Rettifica pubblicata nella GU L 157 che corregge l’articolo 14, paragrafo 7, sulla deroga per la sperimentazione e l’articolo 48, paragrafo 2, sulla disposizione transitoria nella versione inglese e nelle altre versioni linguistiche",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · C1 marks at Art. 14(7) and Art. 48(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068"
    },
    {
      "date": "2016-07-18",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento dell’articolo 2, punti da 15 a 32, degli articoli da 6 a 12, 14, 17 e 18, dell’articolo 19, paragrafi da 3 a 5, degli articoli da 20 a 43, 47 e 48 e degli allegati da I a IV",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 49(2)"
    },
    {
      "date": "2016-07-19",
      "label": "Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l’articolo 1, i punti da 1 a 14 dell’articolo 2, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46; è abrogata la direttiva 97/23/CE; le attrezzature conformi a tale direttiva e immesse sul mercato prima di questa data possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati e decisioni restano validi; è in vigore il decreto danese n. 190/2015, il cui allegato 1 è sostituito dal decreto n. 480 del 25 maggio 2016 dal 1° luglio 2016",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 48(2) and (3), Art. 49(2), Art. 50 and Art. 51; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 10, stk. 1 and stk. 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480 · § 1 and § 2"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen assume in Danimarca il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione; Arbejdstilsynet mantiene le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e quelle per uso offshore",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 39, elenca la direttiva al punto 57 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 44 and Annex I point 57"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "label": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell’8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 10 and Art. 12"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle attrezzature a pressione",
      "source": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 5, and § 9"
    },
    {
      "date": "2026-05-29",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(1)"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, per cui le procedure di emergenza degli articoli da 43 bis a 43 sexies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 493 del 28 maggio 2026, che colloca il decreto sulle attrezzature a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce le procedure di emergenza come § 6 a - § 6 c e ripubblica la direttiva, come modificata, quale allegato 1",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1 and § 2"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2024/2749",
      "celex": "32024L2749",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "Aggiunge all’articolo 2 i punti 33) beni rilevanti in caso di crisi e 34) modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 43 bis a 43 sexies: quando la Commissione ha attivato le procedure di emergenza per le attrezzature a pressione designate come beni rilevanti in caso di crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno, gli organismi notificati danno priorità alle loro valutazioni della conformità, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature senza le procedure dell’organismo notificato, tali attrezzature non recano la marcatura CE, la Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità e la vigilanza del mercato è prioritaria. In vigore dal 28 novembre 2024, recepimento entro il 29 maggio 2026, misure nazionali applicabili dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 10, Art. 11 and Art. 12"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "La progettazione, la fabbricazione e la valutazione della conformità di attrezzature a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, compresi gli elementi fissati a parti pressurizzate come flange, bocchelli, raccordi, supporti e punti di sollevamento, e gli insiemi di più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale",
      "Le attrezzature oltre le soglie dell’articolo 4, paragrafo 1, che devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: recipienti per gas, gas liquefatti, gas disciolti, vapori e liquidi con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica, con un volume superiore a 1 L e PS per V superiore a 25 bar·L (gruppo 1) o 50 bar·L (gruppo 2), oppure PS superiore a 200 bar o 1.000 bar, oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori; recipienti per altri liquidi con un volume superiore a 1 L e PS per V superiore a 200 bar·L o PS superiore a 500 bar (gruppo 1), oppure PS superiore a 10 bar e PS per V superiore a 10.000 bar·L o PS superiore a 1.000 bar (gruppo 2); attrezzature a fuoco o altrimenti riscaldate con rischio di surriscaldamento per vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con un volume superiore a 2 L e tutte le pentole a pressione; tubazioni per gas con DN superiore a 25 (gruppo 1) o DN superiore a 32 e PS per DN superiore a 1.000 bar (gruppo 2) e per altri liquidi con DN superiore a 25 e PS per DN superiore a 2.000 bar (gruppo 1) oppure PS superiore a 10 bar, DN superiore a 200 e PS per DN superiore a 5.000 bar (gruppo 2); e gli accessori di sicurezza e a pressione destinati a tali attrezzature",
      "Gli insiemi che comprendono almeno un’attrezzatura di questo tipo: quelli per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o altrimenti riscaldate che presentano un rischio di surriscaldamento e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C con PS per V superiore a 50 bar·L devono soddisfare solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I",
      "Le attrezzature e gli insiemi pari o inferiori a tali soglie, che devono essere progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva",
      "Gli operatori economici della catena: fabbricanti, compresa la persona che fa fabbricare un’attrezzatura e la utilizza per scopi propri, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori"
    ],
    "derived": [
      "Per pressione si intende la pressione manometrica rispetto alla pressione atmosferica, per cui il vuoto è un valore negativo; PS è la pressione massima che il fabbricante specifica per l’attrezzatura in un punto da lui indicato e V è il volume interno di una camera, compresi i bocchelli fino al primo raccordo o alla prima saldatura e escluse le parti interne permanenti (art. 2, punti 7), 8) e 10))",
      "I fluidi sono suddivisi nel gruppo 1, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo le classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008 elencate nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), diciassette classi che vanno dagli esplosivi instabili e dai gas infiammabili alla tossicità acuta e alla tossicità specifica per organi bersaglio, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità, e nel gruppo 2, tutto il resto; un recipiente a più camere assume la categoria più alta delle sue camere e una camera con più fluidi il fluido che richiede la categoria più alta (art. 13)",
      "Gli accessori di sicurezza sono classificati nella categoria IV, salvo che gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella categoria dell’attrezzatura che proteggono; gli accessori a pressione sono classificati in base a PS, a V o DN a seconda dei casi e al gruppo di fluidi usando le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, assumendo la categoria più alta quando sono appropriati sia V sia DN (allegato II, punti 2 e 3)",
      "Ventuno gruppi di attrezzature sono esclusi dall’articolo 1, paragrafo 2, tra cui condotte a valle dell’ultimo dispositivo di isolamento di un impianto, reti di approvvigionamento idrico e condotte forzate, recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE, generatori di aerosol ai sensi della direttiva 75/324/CEE, attrezzature per il funzionamento dei veicoli, attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalle direttive su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX, attrezzature militari, elementi progettati per uso nucleare il cui guasto può provocare emissioni radioattive, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione, altiforni e recipienti metallurgici, involucri di apparecchiature di manovra ad alta tensione, tubi di contenimento dei cavi, navi, razzi, aeromobili e unità mobili offshore, involucri flessibili come pneumatici e natanti gonfiabili, silenziatori, bottiglie e lattine per bevande gassate, recipienti per bevande fino a 500 bar·L e 7 bar, attrezzature a pressione trasportabili e per merci pericolose ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, del codice IMDG e della convenzione di Chicago, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar (art. 1, paragrafo 2, lettere da a) a u))",
      "Dove l’articolo 1, paragrafo 2, cita la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione dei veicoli, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici e la direttiva 2009/142/CE sugli apparecchi a gas, tali atti sono stati nel frattempo abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2017/745 e dal regolamento (UE) 2016/426, e la direttiva 2006/42/CE sulle macchine è sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 dal 20 gennaio 2027; le esclusioni vanno lette alla luce degli atti successivi",
      "Gli Stati membri possono autorizzare ispettorati degli utilizzatori che valutano le attrezzature per il gruppo industriale cui appartengono con i moduli A2, C2, F e G; tali attrezzature non recano la marcatura CE e possono essere usate solo negli stabilimenti di quel gruppo (art. 16)",
      "Le autorità competenti possono, se giustificato, consentire che singole attrezzature e singoli insiemi siano messi a disposizione e messi in servizio nel loro territorio senza le procedure di valutazione della conformità quando l’uso è nell’interesse della sperimentazione (art. 14, par. 7)",
      "L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10)",
      "Le attrezzature conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e i materiali conformi alle approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza che esse coprono; la Commissione pubblica l’elenco delle norme con decisione di esecuzione, attualmente la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione del 30 gennaio 2025, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione del 12 gennaio 2026 (art. 12 e art. 15; Commissione europea, pagina sulle norme armonizzate per le attrezzature a pressione)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "pressure-vessels",
        "label": "Recipienti per gas, gas liquefatti, vapori o liquidi oltre 0,5 bar, come serbatoi d’aria, serbatoi di refrigerante, accumulatori, scambiatori di calore, autoclavi e serbatoi di stoccaggio di gas"
      },
      {
        "id": "steam-boilers-and-pressure-cookers",
        "label": "Attrezzature a fuoco o altrimenti riscaldate per vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con un volume superiore a 2 L e pentole a pressione"
      },
      {
        "id": "piping",
        "label": "Tubazioni industriali, sistemi di tubi, tubi, raccordi, giunti di dilatazione e tubi flessibili per fluidi in pressione"
      },
      {
        "id": "safety-accessories",
        "label": "Valvole di sicurezza, dischi di rottura, aste di instabilità, sistemi di sfogo della pressione a sicurezza comandati, pressostati, termostati o interruttori di livello e dispositivi di misura, comando e regolazione con funzione di sicurezza"
      },
      {
        "id": "pressure-accessories",
        "label": "Valvole, regolatori, filtri, spie di livello e altri dispositivi con una funzione operativa e un involucro resistente alla pressione"
      },
      {
        "id": "assemblies",
        "label": "Insiemi di più attrezzature a pressione assemblate dal fabbricante in un tutto integrato e funzionale, come impianti con caldaie, gruppi frigoriferi o gruppi compressori"
      },
      {
        "id": "portable-extinguishers-breathing-bottles",
        "label": "Estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori"
      },
      {
        "id": "below-threshold-equipment",
        "label": "Attrezzatura a pressione o insieme oltre 0,5 bar ma pari o inferiore alle soglie dell’articolo 4 per pressione, volume o dimensione nominale"
      },
      {
        "id": "low-pressure-equipment",
        "label": "Attrezzature con una pressione massima ammissibile pari o inferiore a 0,5 bar, oppure recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar"
      },
      {
        "id": "simple-pressure-vessels",
        "label": "Recipienti semplici saldati per aria o azoto contemplati dalla direttiva 2014/29/UE"
      },
      {
        "id": "transportable-pressure-equipment",
        "label": "Bombole per gas, cisterne e altre attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE"
      },
      {
        "id": "aerosol-dispensers",
        "label": "Generatori di aerosol contemplati dalla direttiva 75/324/CEE"
      },
      {
        "id": "category-i-equipment-under-other-directives",
        "label": "Attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX"
      },
      {
        "id": "vehicle-ship-aircraft-equipment",
        "label": "Attrezzature per il funzionamento di veicoli stradali, trattori o motocicli, oppure destinate specificamente a navi, razzi, aeromobili o unità mobili offshore"
      },
      {
        "id": "pipelines-water-networks",
        "label": "Condotte verso o da impianti, reti di approvvigionamento e distribuzione idrica, condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione"
      },
      {
        "id": "other-excluded-equipment",
        "label": "Altre esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2: elementi nucleari, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe, altiforni, involucri ad alta tensione, tubi per cavi, pneumatici e prodotti gonfiabili, silenziatori, bottiglie per bevande gassate, recipienti per bevande fino a 500 bar·L e 7 bar, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda"
      },
      {
        "id": "pre-2016-equipment",
        "label": "Attrezzature conformi alla direttiva 97/23/CE e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016"
      },
      {
        "id": "user-inspectorate-equipment",
        "label": "Attrezzature valutate da un ispettorato degli utilizzatori per l’uso all’interno del proprio gruppo industriale"
      },
      {
        "id": "crisis-relevant-goods",
        "label": "Attrezzature a pressione designate come beni rilevanti in caso di crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari del marchio e i fabbricanti per uso proprio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’attrezzatura a pressione o un insieme, oppure li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio o li utilizza per scopi propri; l’importatore o il distributore che immette un’attrezzatura sul mercato con il proprio nome o marchio o la modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, point (18), and Art. 10"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, point (19), and Art. 7(1)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione o insiemi provenienti da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, point (20)"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista, dettagliante o rivenditore che fornisce attrezzature a pressione)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, point (21)"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "low-pressure-equipment",
          "simple-pressure-vessels",
          "transportable-pressure-equipment",
          "aerosol-dispensers",
          "category-i-equipment-under-other-directives",
          "vehicle-ship-aircraft-equipment",
          "pipelines-water-networks",
          "other-excluded-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva si applica solo alle attrezzature e agli insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e l’articolo 1, paragrafo 2, esclude ventuno gruppi alle lettere da a) a u): condotte e reti idriche, recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE, generatori di aerosol ai sensi della direttiva 75/324/CEE, attrezzature dei veicoli, attrezzature non superiori alla categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX, attrezzature militari, elementi nucleari, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione, altiforni e recipienti metallurgici, involucri ad alta tensione, tubi per cavi, navi, razzi, aeromobili e unità mobili offshore, involucri flessibili, silenziatori, bottiglie per bevande gassate, recipienti per bevande fino a 500 bar·L e 7 bar, attrezzature trasportabili e per merci pericolose ai sensi delle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e recipienti per liquidi con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar. Tali attrezzature seguono la propria normativa; le normali attrezzature a pressione presenti nelle stazioni di riduzione della pressione o di compressione di una condotta non sono escluse.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 1(1) and Art. 1(2)(a) to (u)"
      },
      {
        "categories": [
          "pressure-vessels",
          "steam-boilers-and-pressure-cookers",
          "piping",
          "safety-accessories",
          "pressure-accessories",
          "assemblies",
          "portable-extinguishers-breathing-bottles"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le attrezzature oltre le soglie dell’articolo 4, paragrafo 1, le pentole a pressione, gli estintori portatili, le bombole per apparecchi respiratori, i relativi accessori di sicurezza e a pressione e gli insiemi dell’articolo 4, paragrafo 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, essere classificati nella categoria I, II, III o IV ai sensi dell’articolo 13 e dell’allegato II, seguire i moduli di valutazione della conformità dell’articolo 14 per quella categoria, con un organismo notificato dalla categoria II in su, recare la marcatura CE, il numero dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione e la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I, essere accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni del punto 3.4 dell’allegato I ed essere rintracciabili mediante l’identificazione e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore; gli obblighi gravano su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore e non prevedono soglie dimensionali dell’impresa. In Danimarca il decreto n. 190/2015 rende la direttiva legge danese e richiede in danese la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 3, Art. 4(1) and (2), Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 19 and Annex I, points 3.3 and 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 1, § 4 and § 5"
      },
      {
        "categories": [
          "below-threshold-equipment"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Le attrezzature e gli insiemi oltre 0,5 bar ma pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 2, rientrano nella direttiva ma non sono soggetti ai requisiti essenziali di sicurezza, alla valutazione della conformità né alla marcatura CE, che ai sensi della direttiva non devono recare; devono essere progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro, essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso e recare l’identificazione e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore, che importatori e distributori devono verificare. Confrontare PS, V o DN dell’attrezzatura e il gruppo di fluidi con i limiti dell’articolo 4; se anche un solo limite è superato si applica il regime completo e la Commissione può, con atto delegato, assoggettare ai requisiti completi un elemento o una famiglia di tali attrezzature.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(3), Art. 6(1) and (7), Art. 8(2) and (4), Art. 9(2) and Art. 45(1)"
      },
      {
        "categories": [
          "pre-2016-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Le attrezzature a pressione e gli insiemi contemplati dalla direttiva 97/23/CE, conformi a essa e immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio e i certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità ai sensi di tale direttiva restano validi nell’ambito di quella vigente; in Danimarca le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi alle attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio prima del 19 luglio 2016. Un’attrezzatura modificata in modo tale da poterne condizionare la conformità richiede una nuova valutazione ai sensi della direttiva 2014/68/UE e la nuova produzione deve soddisfare la direttiva vigente.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 10 and Art. 48(2) and (3); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 10, stk. 5"
      },
      {
        "categories": [
          "user-inspectorate-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Quando uno Stato membro ha autorizzato un ispettorato degli utilizzatori, le attrezzature di cui tale ispettorato ha valutato la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza con i moduli A2, C2, F o G possono essere immesse sul mercato e messe in servizio dagli utilizzatori, ma non recano la marcatura CE e possono essere usate solo negli stabilimenti gestiti dal gruppo cui l’ispettorato appartiene, che deve applicare una politica di sicurezza comune. Uno Stato membro che ha esso stesso designato un ispettorato degli utilizzatori non può, per rischi legati alla pressione, ostacolare le attrezzature valutate da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro; gli Stati membri privi di un ispettorato degli utilizzatori non hanno tale obbligo. I requisiti essenziali di sicurezza si applicano comunque integralmente.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 5(2) and Art. 16"
      },
      {
        "categories": [
          "crisis-relevant-goods"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Solo quando la Commissione ha attivato le procedure di emergenza per le attrezzature a pressione designate come beni rilevanti in caso di crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno: gli organismi notificati devono trattare le domande in via prioritaria, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature senza le procedure dell’organismo notificato quando la conformità all’allegato I è stata dimostrata secondo quanto indicato nell’autorizzazione, tali attrezzature non recano la marcatura CE e devono riportare l’informazione sul bene rilevante in caso di crisi quando la Commissione estende l’autorizzazione a tutta l’Unione, e le norme o le specifiche comuni elencate dalla Commissione conferiscono una presunzione di conformità per la durata della modalità di emergenza. Al di fuori di una modalità di emergenza attivata si applicano le procedure ordinarie. In Danimarca Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni e l’informazione deve essere in danese o in inglese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 43a to Art. 43d; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 5 (§ 6 a)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regime completo dipende dalla pressione massima ammissibile, dal volume o dalla dimensione nominale, dallo stato e dal gruppo del fluido, dal fatto che l’attrezzatura rientri tra le esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, dal momento in cui è stata immessa sul mercato e dal ruolo ricoperto dall’operatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 13 and Art. 48"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Classificare ogni elemento: stabilire il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13, se il fluido è un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica oppure un altro liquido, e ricavare la categoria I, II, III o IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II usando PS e V per i recipienti, PS per le attrezzature a fuoco e PS e DN per le tubazioni; gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, gli accessori a pressione seguono le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, i recipienti e le tubazioni per gas instabili nelle categorie I o II passano alla categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 passano alla categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede almeno un modulo di categoria III. Le attrezzature pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4 seguono invece la corretta prassi costruttiva.",
        "id": "ped-mfr-classify-item-decide",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(1) and (3), Art. 13 and Annex II"
      },
      {
        "text": "Progettare e fabbricare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: analizzare i pericoli dovuti alla pressione e progettare in base all’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui; progettare per una resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi di calcolo, sperimentali o combinati del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, prevedere una movimentazione, un esame, uno svuotamento, uno sfiato e un riempimento sicuri, proteggere dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio e soddisfare le regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco del punto 5 e per le tubazioni del punto 6; fabbricare con personale e procedure qualificati, con procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, mantenere la rintracciabilità dei materiali ed eseguire la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.",
        "id": "ped-mfr-design-manufacture-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and points 1 to 7"
      },
      {
        "text": "Analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione che interessano l’attrezzatura, progettarla e costruirla tenendo conto dell’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui.",
        "id": "ped-mfr-analyse-pressure-hazards",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and point 1"
      },
      {
        "text": "Progettare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, movimentazione, esame, svuotamento, sfiato e riempimento sicuri, protezione dal superamento dei limiti ammissibili e regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco e le tubazioni.",
        "id": "ped-mfr-design-to-annex-i",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(1) and Annex I, points 2, 5, 6 and 7"
      },
      {
        "text": "Fabbricare con personale e procedure qualificati: far approvare le procedure di giunzione permanente e il personale da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, il personale addetto alle prove non distruttive da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV e mantenere la rintracciabilità dei materiali.",
        "id": "ped-mfr-approve-joining-ndt-personnel",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex I, point 3.1"
      },
      {
        "text": "Eseguire la valutazione finale dell’attrezzatura: un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.",
        "id": "ped-mfr-carry-out-final-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex I, point 3.2"
      },
      {
        "text": "Utilizzare materiali idonei: definire i valori di progetto e le caratteristiche essenziali, documentare la conformità mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, e ottenere la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali, sotto forma di certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione delle attrezzature di categoria II, III e IV; i materiali conformi a norme armonizzate o ad approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi.",
        "id": "ped-mfr-use-suitable-materials",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 12, Art. 15 and Annex I, point 4"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la categoria I; modulo A2, D1 o E1 per la categoria II; moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2 o modulo H per la categoria III; e moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G o H1 per la categoria IV, oppure una procedura di una categoria superiore. Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità. Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente e munito di marcatura CE in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. In Danimarca l’organismo notificato o l’organizzazione terza riconosciuta è designato da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, sulla base dell’accreditamento DANAK, oppure da un altro Stato membro.",
        "id": "ped-mfr-draw-annex-iii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: l’analisi e la valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova.",
        "id": "ped-mfr-draw-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(2) and Annex III"
      },
      {
        "text": "Eseguire, o far eseguire, la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la I; A2, D1 o E1 per la II; B + D, F, E o C2, oppure H, per la III; B + D o F, G o H1 per la IV. In Danimarca l’organismo notificato è designato da Erhvervsstyrelsen o da un altro Stato membro.",
        "id": "ped-mfr-carry-out-conformity-assessment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4"
      },
      {
        "text": "Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti.",
        "id": "ped-mfr-assess-assembly-globally",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 14(6)"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, indicando che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, con gli elementi dei moduli utilizzati, i riferimenti all’organismo notificato e al certificato, se del caso, e, per gli insiemi, le attrezzature componenti e le procedure, aggiornata in modo continuo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li copre tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. In Danimarca la dichiarazione deve essere in danese.",
        "id": "ped-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(2), Art. 17, Art. 18, Art. 19 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e, per gli insiemi, le attrezzature componenti, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca il danese) e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica.",
        "id": "ped-mfr-draw-eu-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(2), Art. 17 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione.",
        "id": "ped-mfr-affix-ce-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 18 and Art. 19"
      },
      {
        "text": "Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: per tutte le attrezzature l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali; se pertinente il volume V in L, la dimensione nominale DN, la pressione di prova PT in bar e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi; e le avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile; aggiungere un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale, sull’imballaggio o in un documento quando l’attrezzatura non lo consente, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.",
        "id": "ped-mfr-apply-annex-point",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(5), Art. 6(6) and Annex I, point 3.3"
      },
      {
        "text": "Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: l’anno di fabbricazione, l’identificazione di tipo, serie o lotto e di numero di serie, i limiti ammissibili e, se pertinente, V, DN, PT, pressione di taratura, potenza, tensione, uso previsto, dati di riempimento, gruppo di fluidi e avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile.",
        "id": "ped-mfr-apply-dataplate-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex I, point 3.3"
      },
      {
        "text": "Riportare un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale sull’attrezzatura oppure, quando questa non lo consente, sull’imballaggio o in un documento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.",
        "id": "ped-mfr-mark-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(5) and Art. 6(6)"
      },
      {
        "text": "Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, insieme alle informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie fornire adeguate istruzioni per l’uso e applicare la corretta prassi costruttiva. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall’immissione sul mercato, mantenere la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
        "id": "ped-mfr-supply-equipment-annex",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(3), Art. 6(1), Art. 6(3), Art. 6(4), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I per il montaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, con le informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; al di sotto delle soglie, fornire adeguate istruzioni per l’uso.",
        "id": "ped-mfr-supply-operating-instructions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(3), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.",
        "id": "ped-mfr-keep-documentation-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(3)"
      },
      {
        "text": "Mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento.",
        "id": "ped-mfr-maintain-series-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
        "id": "ped-mfr-sample-test-register",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione quando presenta un rischio, fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; durante una modalità di emergenza attivata, l’attrezzatura immessa sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater non reca la marcatura CE e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfa tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e si completano le procedure prescritte dall’autorizzazione.",
        "id": "ped-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(8), Art. 6(9), Art. 11 and Art. 43c(5) to (7)"
      },
      {
        "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione.",
        "id": "ped-mfr-take-corrective-measures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
        "id": "ped-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 6(9)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-mfr-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Durante una modalità di emergenza attivata, per le attrezzature immesse sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater, non apporre la marcatura CE, dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfano tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e completare le procedure prescritte dall’autorizzazione.",
        "id": "ped-mfr-declare-emergency-authorisation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 43c(5) to (7)"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione del rischio per le attrezzature oggetto del mandato.",
        "id": "ped-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 7(2)"
      },
      {
        "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto.",
        "id": "ped-oth-hold-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 7(1) and Art. 7(2)"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.",
        "id": "ped-oth-keep-documentation-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 7(2)(a)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi delle attrezzature oggetto del mandato.",
        "id": "ped-oth-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
        "id": "ped-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 7(1)"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni per conto del fabbricante e, quando l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-oth-lodge-application-eu-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 11, Art. 19(4) and Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10"
      },
      {
        "text": "Se il mandato lo prevede, presentare per conto del fabbricante la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato.",
        "id": "ped-oth-lodge-type-examination",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10"
      },
      {
        "text": "Conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la relativa documentazione.",
        "id": "ped-oth-keep-certificate-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10"
      },
      {
        "text": "Quando l’organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.",
        "id": "ped-oth-affix-notified-body-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 19(4)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-oth-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Quando il fabbricante si trova fuori dall’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 prescrive per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive.",
        "id": "ped-oth-economic-operator-established",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(1) to Art. 4(5)"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo attrezzature e insiemi conformi e, prima di immettere sul mercato un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 14, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I e abbia applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie verificare la documentazione tecnica, le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non immettere sul mercato un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
        "id": "ped-imp-place-compliant-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(1) and Art. 8(2)"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un recapito postale sull’attrezzatura o sull’insieme oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.",
        "id": "ped-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(3)"
      },
      {
        "text": "Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.",
        "id": "ped-imp-ensure-equipment-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(4) and Art. 8(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese.",
        "id": "ped-imp-ensure-instructions-accompany",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I.",
        "id": "ped-imp-ensure-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(5)"
      },
      {
        "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
        "id": "ped-imp-sample-test-marketed-equipment",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(6)"
      },
      {
        "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive.",
        "id": "ped-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(7)"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "ped-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
        "id": "ped-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(8)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
        "id": "ped-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 8(9)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-imp-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si immette sul mercato un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
        "id": "ped-imp-modify-equipment-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 10"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I in una lingua comprensibile agli utilizzatori dello Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature sotto soglia verificare le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non mettere a disposizione un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
        "id": "ped-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(1) and Art. 9(2)"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.",
        "id": "ped-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(3)"
      },
      {
        "text": "Se un’attrezzatura che si è messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "ped-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(4)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(5) and Art. 11"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
        "id": "ped-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(5)"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
        "id": "ped-dist-identify-suppliers-customers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita devono essere in danese.",
        "id": "ped-dist-take-manufacturers-obligations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 10; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      },
      {
        "text": "Se si mette a disposizione un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure la si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
        "id": "ped-dist-own-name-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 10"
      },
      {
        "text": "In Danimarca, assicurarsi che la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita siano in danese.",
        "id": "ped-dist-check-danish-documents",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 9(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "ped-mfr-classify-item-decide",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Classificare ogni elemento: stabilire il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13, se il fluido è un gas, un gas liquefatto, un gas disciolto, un vapore o un liquido con una pressione di vapore superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica oppure un altro liquido, e ricavare la categoria I, II, III o IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II usando PS e V per i recipienti, PS per le attrezzature a fuoco e PS e DN per le tubazioni; gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, gli accessori a pressione seguono le tabelle dei recipienti o delle tubazioni, i recipienti e le tubazioni per gas instabili nelle categorie I o II passano alla categoria III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 passano alla categoria III e la progettazione delle pentole a pressione richiede almeno un modulo di categoria III. Le attrezzature pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4 seguono invece la corretta prassi costruttiva.",
      "article": "Art. 4(1) and (3), Art. 13 and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-design-manufacture-equipment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Progettare e fabbricare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: analizzare i pericoli dovuti alla pressione e progettare in base all’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui; progettare per una resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi di calcolo, sperimentali o combinati del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, prevedere una movimentazione, un esame, uno svuotamento, uno sfiato e un riempimento sicuri, proteggere dal superamento dei limiti ammissibili con accessori di sicurezza o dispositivi di monitoraggio e soddisfare le regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco del punto 5 e per le tubazioni del punto 6; fabbricare con personale e procedure qualificati, con procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, mantenere la rintracciabilità dei materiali ed eseguire la valutazione finale con un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.",
      "article": "Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and points 1 to 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-analyse-pressure-hazards",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Analizzare i pericoli e i rischi dovuti alla pressione che interessano l’attrezzatura, progettarla e costruirla tenendo conto dell’analisi, eliminare o ridurre i pericoli, proteggere dai pericoli residui e informare gli utilizzatori dei rischi residui.",
      "article": "Art. 6(1) and Annex I, preliminary observations and point 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-design-to-annex-i",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare le attrezzature oltre le soglie secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I: resistenza adeguata a tutti i carichi prevedibili con i metodi del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, movimentazione, esame, svuotamento, sfiato e riempimento sicuri, protezione dal superamento dei limiti ammissibili e regole aggiuntive per le attrezzature a fuoco e le tubazioni.",
      "article": "Art. 6(1) and Annex I, points 2, 5, 6 and 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-approve-joining-ndt-personnel",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fabbricare con personale e procedure qualificati: far approvare le procedure di giunzione permanente e il personale da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, il personale addetto alle prove non distruttive da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV e mantenere la rintracciabilità dei materiali.",
      "article": "Annex I, point 3.1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-carry-out-final-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire la valutazione finale dell’attrezzatura: un’ispezione finale, una prova di resistenza, normalmente una prova idrostatica alla pressione del punto 7.4 e, per gli insiemi, una verifica dei dispositivi di sicurezza.",
      "article": "Annex I, point 3.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-use-suitable-materials",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Utilizzare materiali idonei: definire i valori di progetto e le caratteristiche essenziali, documentare la conformità mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali, che l’organismo notificato valuta specificamente per le categorie III e IV, e ottenere la documentazione del fabbricante dei materiali per tutti i materiali, sotto forma di certificato di controllo specifico del prodotto per le principali parti resistenti alla pressione delle attrezzature di categoria II, III e IV; i materiali conformi a norme armonizzate o ad approvazioni europee di materiali pubblicate si presumono conformi.",
      "article": "Art. 12, Art. 15 and Annex I, point 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-draw-annex-iii",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III, con un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova, ed eseguire o far eseguire la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la categoria I; modulo A2, D1 o E1 per la categoria II; moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2 o modulo H per la categoria III; e moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G o H1 per la categoria IV, oppure una procedura di una categoria superiore. Con i moduli di garanzia della qualità per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno, e con il modulo H per le attrezzature a fuoco di categoria III costruite in un solo esemplare esegue la valutazione finale di ciascuna unità. Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente e munito di marcatura CE in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti. In Danimarca l’organismo notificato o l’organizzazione terza riconosciuta è designato da Erhvervsstyrelsen, prima del 30 maggio 2026 dal direttore di Arbejdstilsynet, sulla base dell’accreditamento DANAK, oppure da un altro Stato membro.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-draw-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica dell’allegato III: l’analisi e la valutazione dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli e gli esami di progettazione e i rapporti di prova.",
      "article": "Art. 6(2) and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-carry-out-conformity-assessment",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Eseguire, o far eseguire, la valutazione della conformità per la categoria: modulo A per la I; A2, D1 o E1 per la II; B + D, F, E o C2, oppure H, per la III; B + D o F, G o H1 per la IV. In Danimarca l’organismo notificato è designato da Erhvervsstyrelsen o da un altro Stato membro.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 14 and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-assess-assembly-globally",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per gli insiemi, eseguire la valutazione globale: ciascun elemento non ancora valutato separatamente in base alla propria categoria, l’integrazione in base alla categoria più alta degli elementi diversi dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio in base alla categoria più alta degli elementi protetti.",
      "article": "Art. 14(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV, indicando che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, con gli elementi dei moduli utilizzati, i riferimenti all’organismo notificato e al certificato, se del caso, e, per gli insiemi, le attrezzature componenti e le procedure, aggiornata in modo continuo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l’attrezzatura è immessa o messa a disposizione sul mercato e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li copre tutti; apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. In Danimarca la dichiarazione deve essere in danese.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 17, Art. 18, Art. 19 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-draw-eu-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e, per gli insiemi, le attrezzature componenti, tenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca il danese) e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 17 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-affix-ce-marking",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni attrezzatura o insieme o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio e sui documenti quando ciò è impossibile, prima dell’immissione sul mercato, seguita dal numero dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione.",
      "article": "Art. 18 and Art. 19",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-apply-annex-point",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: per tutte le attrezzature l’anno di fabbricazione, l’identificazione per tipo, serie o lotto e numero di serie e i limiti massimi e minimi ammissibili essenziali; se pertinente il volume V in L, la dimensione nominale DN, la pressione di prova PT in bar e la sua data, la pressione di taratura del dispositivo di sicurezza, la potenza in kW, la tensione di alimentazione, l’uso previsto, il grado di riempimento, la massa massima di riempimento, la tara e il gruppo di fluidi; e le avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile; aggiungere un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale, sull’imballaggio o in un documento quando l’attrezzatura non lo consente, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.",
      "article": "Art. 6(5), Art. 6(6) and Annex I, point 3.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-apply-dataplate-marking",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Applicare la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I sull’attrezzatura o su una targhetta fissata saldamente: l’anno di fabbricazione, l’identificazione di tipo, serie o lotto e di numero di serie, i limiti ammissibili e, se pertinente, V, DN, PT, pressione di taratura, potenza, tensione, uso previsto, dati di riempimento, gruppo di fluidi e avvertenze contro l’uso scorretto prevedibile.",
      "article": "Annex I, point 3.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-mark-name-address",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Riportare un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico recapito postale sull’attrezzatura oppure, quando questa non lo consente, sull’imballaggio o in un documento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità.",
      "article": "Art. 6(5) and Art. 6(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-supply-equipment-annex",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I che riguardano il montaggio e l’assemblaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, compresi i controlli dell’utilizzatore, insieme alle informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie fornire adeguate istruzioni per l’uso e applicare la corretta prassi costruttiva. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni dall’immissione sul mercato, mantenere la produzione in serie conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 4(3), Art. 6(1), Art. 6(3), Art. 6(4), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-supply-operating-instructions",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire l’attrezzatura con le istruzioni di funzionamento del punto 3.4 dell’allegato I per il montaggio, la messa in servizio, l’uso e la manutenzione, con le informazioni del punto 3.3, nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese; al di sotto delle soglie, fornire adeguate istruzioni per l’uso.",
      "article": "Art. 4(3), Art. 6(7) and Annex I, point 3.4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-keep-documentation-years",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-maintain-series-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-sample-test-register",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione quando presenta un rischio, fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni; durante una modalità di emergenza attivata, l’attrezzatura immessa sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater non reca la marcatura CE e si dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfa tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e si completano le procedure prescritte dall’autorizzazione.",
      "article": "Art. 6(8), Art. 6(9), Art. 11 and Art. 43c(5) to (7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-take-corrective-measures",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, renderla immediatamente conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione.",
      "article": "Art. 6(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
      "article": "Art. 6(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-identify-suppliers-customers",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-mfr-declare-emergency-authorisation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Durante una modalità di emergenza attivata, per le attrezzature immesse sul mercato in base a un’autorizzazione dell’articolo 43 quater, non apporre la marcatura CE, dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità che soddisfano tutti i requisiti applicabili dell’allegato I e completare le procedure prescritte dall’autorizzazione.",
      "article": "Art. 43c(5) to (7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione del rischio per le attrezzature oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-hold-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-keep-documentation-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’attrezzatura o dell’insieme.",
      "article": "Art. 7(2)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-provide-information-request",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi delle attrezzature oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali di sicurezza o la corretta prassi costruttiva, né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.",
      "article": "Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-lodge-application-eu-type",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato e conservare il certificato e la documentazione per 10 anni per conto del fabbricante e, quando l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE; essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 11, Art. 19(4) and Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-lodge-type-examination",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se il mandato lo prevede, presentare per conto del fabbricante la domanda di esame UE del tipo all’organismo notificato.",
      "article": "Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-keep-certificate-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare per 10 anni, per conto del fabbricante, il certificato di esame UE del tipo e la relativa documentazione.",
      "article": "Annex III, point 3.1, item 10, and point 3.2, item 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-affix-notified-body-number",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando l’organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE.",
      "article": "Art. 19(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-identify-suppliers-customers",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-oth-economic-operator-established",
      "role": "other",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando il fabbricante si trova fuori dall’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 prescrive per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando alle azioni correttive.",
      "article": "Art. 4(1) to Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "ped-imp-place-compliant-equipment",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo attrezzature e insiemi conformi e, prima di immettere sul mercato un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 14, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito le istruzioni e le informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I e abbia applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature pari o inferiori alle soglie verificare la documentazione tecnica, le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non immettere sul mercato un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
      "article": "Art. 8(1) and Art. 8(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un recapito postale sull’attrezzatura o sull’insieme oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-ensure-equipment-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese, e fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.",
      "article": "Art. 8(4) and Art. 8(5); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-ensure-instructions-accompany",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Garantire che l’attrezzatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I, o per le attrezzature sotto soglia da istruzioni e informazioni di sicurezza, in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca il danese.",
      "article": "Art. 8(4); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-ensure-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I.",
      "article": "Art. 8(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-sample-test-marketed-equipment",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le attrezzature commercializzate, esaminare e tenere un registro dei reclami, delle attrezzature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori.",
      "article": "Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un’attrezzatura che si è immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive.",
      "article": "Art. 8(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 8(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
      "article": "Art. 8(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-identify-suppliers-customers",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-imp-modify-equipment-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette sul mercato un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un’attrezzatura già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un’attrezzatura oltre le soglie, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza dei punti 3.3 e 3.4 dell’allegato I in una lingua comprensibile agli utilizzatori dello Stato membro e che fabbricante e importatore abbiano applicato le marcature di identificazione e di indirizzo; per le attrezzature sotto soglia verificare le adeguate istruzioni per l’uso e l’identificazione e l’indirizzo; non mettere a disposizione un’attrezzatura che si ritiene non soddisfi l’allegato I e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio.",
      "article": "Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I finché l’attrezzatura oltre le soglie è sotto la propria responsabilità.",
      "article": "Art. 9(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un’attrezzatura che si è messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 9(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione del rischio e identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 9(5) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi posti dall’attrezzatura.",
      "article": "Art. 9(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-identify-suppliers-customers",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare, per 10 anni da ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito all’impresa e quelli ai quali l’impresa ha fornito.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-take-manufacturers-obligations",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un’attrezzatura in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; in Danimarca la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita devono essere in danese.",
      "article": "Art. 10; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-own-name-manufacturer",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si mette a disposizione un’attrezzatura con il proprio nome o marchio, oppure la si modifica in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "id": "ped-dist-check-danish-documents",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca, assicurarsi che la dichiarazione, la marcatura e le istruzioni dell’attrezzatura fornita siano in danese.",
      "article": "Art. 9(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    }
  ],
  "requirementsHash": "974ded61ae4aef36",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili alle violazioni da parte degli operatori economici delle proprie leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, richiedono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l’attrezzatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le attrezzature conformi che continuano a presentare un rischio possono essere trattate allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in modo errato o non apposta, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta, l’identificazione del fabbricante o dell’importatore mancante o qualsiasi altro requisito amministrativo degli articoli 6 e 8 non soddisfatto, deve cessare e in caso contrario comporta limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature. In Danimarca il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 punisce con un’ammenda, salvo che sia dovuta una pena più severa ai sensi della legge sulla costruzione di determinati prodotti (lov nr. 155 del 20 febbraio 2013) o di altra legislazione — una clausola di sussidiarietà che il decreto modificativo del 2026 ha lasciato intatta, benché il decreto stesso poggi ora sulla legge sui prodotti — le violazioni dei suoi § 4 e § 5 e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, dal 30 maggio 2026 anche del requisito della lingua danese o inglese per l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi, e l’inosservanza di ordini o divieti, con responsabilità delle imprese ai sensi del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 5 e attribuisce all’autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori, di porre fine alla commercializzazione ingannevole, di rimediare, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini di cessare le vendite e di rimuovere una marcatura CE apposta in modo errato, e ammende che in circostanze aggravanti, come pericolo per la sicurezza o la salute, incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro, possono arrivare fino alla reclusione per un massimo di 2 anni, per le violazioni della legge, dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell’autorità. L’autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti di Sikkerhedsstyrelsen; Arbejdstilsynet resta competente per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate per le attività petrolifere e del gas offshore.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 43 and Art. 47; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 57; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3 and nr. 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 5, § 9, § 14, § 15 and § 37; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
  },
  "checklist": [
    "Confermare che l’attrezzatura abbia una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e non rientri tra le ventuno esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, come recipienti semplici a pressione, attrezzature a pressione trasportabili, generatori di aerosol, attrezzature dei veicoli o attrezzature di categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX (articolo 1).",
    "Determinare PS, TS, V o DN, lo stato del fluido e il gruppo di fluidi ai sensi dell’articolo 13 e verificare l’attrezzatura rispetto ai limiti dell’articolo 4, paragrafo 1; le attrezzature pari o inferiori ai limiti seguono la corretta prassi costruttiva con istruzioni e senza marcatura CE (articoli 4 e 13).",
    "Ricavare la categoria da I a IV dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II e applicare le eccezioni: gas instabili, estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, tubazioni oltre 350 °C, pentole a pressione, accessori di sicurezza in categoria IV (allegato II).",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio, modificare un’attrezzatura o fabbricare per uso proprio rende fabbricanti (articolo 2, punto 18, e articolo 10).",
    "Progettare secondo l’allegato I con un’analisi dei pericoli documentata, i metodi di progettazione del punto 2.2 e i coefficienti di sicurezza del punto 7, la protezione dal superamento dei limiti ammissibili e materiali documentati mediante norme armonizzate, un’approvazione europea di materiali o una valutazione particolare dei materiali con certificati di controllo specifico del prodotto per le categorie da II a IV (allegato I, punti 1, 2, 4 e 7).",
    "Qualificare la fabbricazione: procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie da II a IV, personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta per le categorie III e IV, rintracciabilità dei materiali e valutazione finale con la prova di resistenza (allegato I, punto 3).",
    "Scegliere il percorso dei moduli per la categoria, A per la categoria I, A2, D1 o E1 per la categoria II, B + D, B + F, B + E, B + C2 o H per la categoria III, B + D, B + F, G o H1 per la categoria IV, e incaricare un organismo notificato presente nell’elenco della Commissione; per gli insiemi eseguire la valutazione globale (articolo 14 e allegato III).",
    "Compilare la documentazione tecnica dell’allegato III con la valutazione dei rischi, i disegni, l’elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova e conservarla con la dichiarazione per 10 anni (articolo 6, paragrafo 3, e allegato III).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato IV, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell’Unione, e apporre la marcatura CE e il numero dell’organismo notificato prima dell’immissione sul mercato, insieme alla marcatura del punto 3.3 dell’allegato I e alle istruzioni del punto 3.4 nella lingua richiesta, in Danimarca il danese (articoli da 17 a 19, allegato I, punti 3.3 e 3.4, e decreto n. 190/2015, § 5).",
    "Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami, e verificare se una modalità di emergenza del mercato interno abbia attivato per le proprie attrezzature le procedure del capo 5 bis (articoli 6, paragrafo 4, 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 6, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, 11 e 43 bis)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE?",
      "a": "La direttiva rifusa è stata adottata il 15 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 27 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 17 luglio 2014. La sua applicazione è stata scaglionata: gli Stati membri dovevano recepire l’articolo 13 su classificazione e gruppi di fluidi entro il 28 febbraio 2015 e applicarlo dal 1° giugno 2015, quando è stato soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE; il resto doveva essere recepito entro il 18 luglio 2016 e si applica dal 19 luglio 2016, quando hanno avuto effetto anche l’articolo 1, le prime quattordici definizioni, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 44 a 46 ed è stata abrogata la direttiva 97/23/CE. Le attrezzature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati restano validi. La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto procedure di emergenza, recepite entro il 29 maggio 2026 e applicate dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 48, Art. 49, Art. 50 and Art. 51; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11 and Art. 12"
    },
    {
      "q": "La mia attrezzatura rientra nella PED?",
      "a": "La direttiva riguarda la progettazione, la fabbricazione e la valutazione della conformità di recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione e insiemi con una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, a meno che l’attrezzatura non sia una delle ventuno esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, tra cui condotte e reti idriche, recipienti semplici a pressione ai sensi della direttiva 2014/29/UE, generatori di aerosol, attrezzature dei veicoli, attrezzature di categoria I contemplate dalla normativa su macchine, ascensori, bassa tensione, dispositivi medici, apparecchi a gas o ATEX, elementi nucleari, attrezzature di controllo dei pozzi, motori, turbine, compressori e pompe nei quali la pressione non è un fattore significativo di progettazione, attrezzature di navi e aeromobili, pneumatici e prodotti gonfiabili, silenziatori, bottiglie per bevande gassate, attrezzature a pressione trasportabili, radiatori e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e recipienti con una pressione del gas sopra il liquido non superiore a 0,5 bar. Le attrezzature che rientrano nella direttiva ma sono pari o inferiori ai limiti dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, per pressione, volume o dimensione nominale sono fabbricate secondo la corretta prassi costruttiva con istruzioni e non devono recare la marcatura CE; oltre i limiti si applica il regime completo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 1, Art. 2, point (1), and Art. 4"
    },
    {
      "q": "Come si classificano le attrezzature a pressione nelle categorie da I a IV?",
      "a": "L’articolo 13 suddivide i fluidi nel gruppo 1, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo diciassette classi di pericolo fisico o per la salute del regolamento (CE) n. 1272/2008, dagli esplosivi instabili, i gas e i liquidi infiammabili, le sostanze ossidanti e piroforiche e i perossidi organici alla tossicità acuta e alla tossicità specifica per organi bersaglio, oltre a qualsiasi fluido la cui temperatura massima ammissibile supera il punto di infiammabilità, e nel gruppo 2, tutto il resto. La categoria deriva poi dalle tabelle da 1 a 9 dell’allegato II, una tabella per ciascun caso dell’articolo 4, paragrafo 1, in ordine crescente di pericolo: tabelle da 1 a 4 per i recipienti in base a PS e V, tabella 5 per le attrezzature a fuoco o riscaldate, tabelle da 6 a 9 per le tubazioni in base a PS e DN. Gli accessori di sicurezza sono di categoria IV salvo che siano fabbricati per attrezzature specifiche, i recipienti e le tubazioni per gas instabili passano dalle categorie I e II alla III, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono almeno di categoria III, le tubazioni oltre 350 °C in categoria II secondo la tabella 7 diventano di categoria III e le pentole a pressione richiedono per la progettazione almeno una procedura di categoria III. Un recipiente a più camere assume la categoria più alta delle camere e una camera con più fluidi il fluido più gravoso.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(1), Art. 13 and Annex II"
    },
    {
      "q": "Ai sensi della PED serve un organismo notificato?",
      "a": "Le attrezzature di categoria I seguono il modulo A, controllo interno della produzione, senza organismo notificato. La categoria II segue il modulo A2, controllo interno della produzione con controlli sorvegliati a intervalli casuali, D1 o E1; la categoria III segue l’esame UE del tipo (tipo di progetto) con il modulo D o F, l’esame UE del tipo (tipo di produzione) con il modulo E o C2, oppure la garanzia della qualità totale con il modulo H; la categoria IV segue l’esame UE del tipo (tipo di produzione) con il modulo D o F, la verifica per unità con il modulo G o il modulo H1, tutti con un organismo notificato. Il fabbricante può scegliere una procedura di una categoria superiore e, per i recipienti di categoria III e IV per gas e vapori, i recipienti per liquidi del gruppo 1 e le attrezzature a fuoco con i moduli di garanzia della qualità, l’organismo notificato preleva campioni di attrezzature durante visite senza preavviso, almeno due nel primo anno. L’allegato I richiede inoltre procedure di giunzione permanente e personale approvati da un organismo notificato o da un’organizzazione terza riconosciuta dalla categoria II e personale addetto alle prove non distruttive approvato da un’organizzazione terza riconosciuta dalla categoria III. In Danimarca gli organismi sono designati sulla base dell’accreditamento DANAK, dal 30 maggio 2026 da Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 14, Art. 20, Annex I, points 3.1.2 and 3.1.3, and Annex III; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 6; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 3"
    },
    {
      "q": "Che cos’è la corretta prassi costruttiva e porta la marcatura CE?",
      "a": "Le attrezzature a pressione e gli insiemi oltre 0,5 bar che sono pari o inferiori ai limiti fissati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e nell’articolo 4, paragrafo 2, devono essere progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro per garantirne un uso sicuro ed essere accompagnati da adeguate istruzioni per l’uso. Non devono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva, anche se altra normativa dell’Unione può richiederla; il fabbricante applica comunque un numero di tipo, lotto o serie e il proprio nome e indirizzo, e importatori e distributori verificano la documentazione, le istruzioni e l’identificazione. Gli Stati membri non possono ostacolare tali attrezzature per rischi legati alla pressione e la Commissione può, con atto delegato, assoggettare ai requisiti completi un elemento o una famiglia di esse per motivi di sicurezza molto gravi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 4(3), Art. 5(1), Art. 6(1), (5), (6) and (7), Art. 8(2), Art. 9(2) and Art. 45(1)"
    },
    {
      "q": "Come vengono valutati gli insiemi?",
      "a": "Un insieme è costituito da più attrezzature a pressione assemblate da un fabbricante in un tutto integrato e funzionale. Gli insiemi per la produzione di vapore o acqua surriscaldata oltre 110 °C con attrezzature a fuoco o riscaldate che presentano un rischio di surriscaldamento e qualsiasi altro insieme che il fabbricante intende immettere sul mercato e mettere in servizio come insieme sono sottoposti a una valutazione globale della conformità: ciascuna attrezzatura a pressione non valutata in precedenza e munita di marcatura CE è valutata in base alla propria categoria, l’integrazione dei componenti ai sensi dei punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell’allegato I in base alla categoria più alta delle attrezzature diverse dagli accessori di sicurezza e la protezione dal superamento dei limiti di esercizio ammissibili ai sensi dei punti 2.10 e 3.2.3 in base alla categoria più alta degli elementi protetti. La marcatura CE non deve essere apposta su ogni elemento di un insieme e gli elementi già muniti di marcatura CE la mantengono; gli insiemi ad acqua calda a combustibile solido con alimentazione manuale fino a 110 °C oltre 50 bar·L soddisfano solo i punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettera a), e 5, lettera d), dell’allegato I e seguono l’esame UE del tipo (tipo di progetto) o il modulo H.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, point (6), Art. 4(2), Art. 14(6), Art. 19(2) and Annex II, note to table 4"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare la PED in Danimarca e che cosa deve essere in danese?",
      "a": "Il decreto n. 190 del 19 febbraio 2015 rende la direttiva legge danese riproducendola come allegato 1 e richiede in danese la dichiarazione di conformità UE, la marcatura del punto 3.3 dell’allegato I e le istruzioni di funzionamento del punto 3.4. La legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 5 e indica come autorità di controllo Erhvervsstyrelsen; Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, mentre le indicazioni della stessa autorità di controllo precisano che Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione fabbricate su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività petrolifere e del gas offshore ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, stk. 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altra legislazione relativa a rischi specifici di determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; poiché il decreto modificativo n. 493/2026 ha sostituito ogni menzione di Arbejdstilsynet nel decreto sulle attrezzature a pressione, nessun decreto la indica più per le attrezzature a pressione. Dal 30 maggio 2026 il decreto modificativo n. 493/2026 colloca il decreto sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, anche per la designazione degli organismi notificati e delle organizzazioni terze riconosciute accreditate da DANAK, aggiunge le procedure di emergenza come § 6 a - § 6 c e richiede l’etichettatura relativa ai beni rilevanti in caso di crisi in danese o in inglese.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 1, § 5, § 6 and § 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1, nr. 2 to nr. 5, and § 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 5, and § 9; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "q": "Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/2749?",
      "a": "Ha aggiunto due definizioni, beni rilevanti in caso di crisi e modalità di emergenza del mercato interno, e un capo 5 bis con gli articoli da 43 bis a 43 sexies. Le misure si applicano solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione, solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi e solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e cercano di aumentare la capacità di prova; uno Stato membro può, su richiesta motivata, autorizzare l’immissione sul mercato o l’uso proprio di determinate attrezzature per le quali le procedure dell’organismo notificato non sono state eseguite ma la conformità all’allegato I è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione, la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione e le attrezzature coperte da tale estensione devono riportare l’informazione che sono immesse sul mercato o usate per gli scopi propri del fabbricante come «bene rilevante in caso di crisi»; nessuna attrezzatura autorizzata ai sensi dell’articolo 43 quater, paragrafo 1, reca la marcatura CE, che l’autorizzazione sia stata estesa o meno, e l’articolo 5 non si applica a essa, regola che continua ad applicarsi dopo la scadenza della modalità di emergenza. Il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità; la Commissione può elencare norme o adottare specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità fino al termine della modalità di emergenza; e la vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria, con assistenza reciproca tra le autorità. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 10 and Art. 11; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 2, points (33) and (34), and Art. 43a to Art. 43e"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato",
      "summary": "La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato della direttiva 2014/68/UE del 30 maggio 2026, dalla direttiva (UE) 2024/2749, dal regolamento (UE) 2019/1020, dai decreti danesi n. 190/2015, n. 480/2016 e n. 493/2026, dalla legge sui prodotti e dalle pagine di Sikkerhedsstyrelsen: le soglie dell’articolo 4, le ventuno esclusioni, i gruppi di fluidi, le eccezioni dell’allegato II, i percorsi esatti dei moduli per categoria, la marcatura e le istruzioni dell’allegato I e le procedure di emergenza del capo 5 bis sostituiscono il riepilogo precedente; le date di applicazione scaglionate del 1° giugno 2015 e del 19 luglio 2016 sono ora documentate con le fonti; l’affermazione precedente secondo cui Sikkerhedsstyrelsen è l’autorità competente è corretta con l’assetto attuale, Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo tramite il suo dipartimento Markedsovervågning con Arbejdstilsynet per le attrezzature fabbricate su ordinazione e offshore, ed è aggiunto il requisito della lingua danese; il riferimento alla vigilanza del mercato è letto come regolamento (UE) 2019/1020.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 1, Art. 4, Art. 13, Art. 14, Art. 39 and Annexes I to III"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza; in vigore il decreto danese n. 493/2026",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026 le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, per cui le procedure del capo 5 bis per le attrezzature a pressione rilevanti in caso di crisi possono essere attivate dalla Commissione durante una modalità di emergenza del mercato interno. In Danimarca il decreto n. 493 del 28 maggio 2026 colloca il decreto sulle attrezzature a pressione sotto la legge sui prodotti, sostituisce ovunque Arbejdstilsynet con Erhvervsstyrelsen, inserisce i § 6 a - § 6 c sulle procedure di emergenza con etichettatura in danese o in inglese, estende la disposizione sulle ammende e ripubblica la direttiva, come modificata, quale allegato 1.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 11(2); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493 · § 1 and § 2"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749",
      "summary": "La direttiva del 9 ottobre 2024, pubblicata nella GU L dell’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 43 bis a 43 sexies, sulla priorità della valutazione della conformità, sulle autorizzazioni nazionali senza le procedure dell’organismo notificato, sulla presunzione di conformità derivante da norme elencate o da specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato prioritaria durante una modalità di emergenza del mercato interno; recepimento entro il 29 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · Art. 10, Art. 11 and Art. 12"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008",
      "summary": "Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dall’articolo 39 della direttiva, è soppresso e la direttiva è elencata al punto 57 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il suo articolo 4 prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura a pressione o insieme immessi sul mercato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 44 and Annex I point 57"
    },
    {
      "date": "2018-12-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione in Danimarca",
      "summary": "Dal 1° dicembre 2018 Sikkerhedsstyrelsen è responsabile del controllo delle attrezzature a pressione e dei recipienti semplici a pressione; Arbejdstilsynet mantiene la responsabilità delle attrezzature e dei recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e delle attrezzature per uso offshore. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "date": "2016-07-19",
      "kind": "applies",
      "title": "La direttiva 2014/68/UE si applica integralmente; abrogata la direttiva 97/23/CE",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 19 luglio 2016, dalla stessa data si applicano l’articolo 1, le prime quattordici definizioni, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15 e 16, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 44 a 46 ed è abrogata la direttiva 97/23/CE; le attrezzature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016 possono ancora essere messe a disposizione e messe in servizio e i relativi certificati e decisioni restano validi. Il decreto danese n. 190/2015 entra in vigore lo stesso giorno, con l’allegato 1 sostituito dal decreto n. 480/2016 dal 1° luglio 2016.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 48, Art. 49(2), Art. 50 and Art. 51; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 10; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480 · § 2"
    },
    {
      "date": "2015-06-23",
      "kind": "amendment",
      "title": "Rettifica della direttiva 2014/68/UE pubblicata nella GU L 157",
      "summary": "La rettifica corregge l’articolo 14, paragrafo 7, la deroga che consente alle autorità competenti di permettere singole attrezzature e singoli insiemi per la sperimentazione senza le procedure di valutazione della conformità, e l’articolo 48, paragrafo 2, la disposizione transitoria per le attrezzature conformi alla direttiva 97/23/CE immesse sul mercato prima del 19 luglio 2016; è integrata nel testo consolidato come C1.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · C1 marks at Art. 14(7) and Art. 48(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica l’articolo 13 su classificazione e gruppi di fluidi",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 1° giugno 2015 le misure di recepimento dell’articolo 13, che allinea i gruppi di fluidi alle classi di pericolo del regolamento (CE) n. 1272/2008; dalla stessa data è soppresso l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE e il potere delegato della Commissione di riclassificare le attrezzature vale da questa data per cinque anni, con proroga tacita. In Danimarca l’articolo 13 dell’allegato 1 del decreto n. 190/2015 si applica dalla stessa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530 · Art. 46(2), Art. 49(1) and Art. 50; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190 · § 10, stk. 2"
    },
    {
      "date": "2014-07-17",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2014/68/UE",
      "summary": "Adottata il 15 maggio 2014 come rifusione della direttiva 97/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 28 febbraio 2015 per recepire l’articolo 13 e fino al 18 luglio 2016 per recepire il resto.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068 · Art. 49 and Art. 51"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20260530"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione come pubblicata nella GU L 189 del 27 giugno 2014 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0068 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0068"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749"
    },
    {
      "label": "Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, abrogata dal 19 luglio 2016 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997L0023"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Direttiva sulle attrezzature a pressione, con gli orientamenti PED del gruppo di lavoro Pressione (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en"
    },
    {
      "label": "Norme armonizzate per le attrezzature a pressione ai sensi della direttiva 2014/68/UE (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/190"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/480"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 493 af 28. maj 2026 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/493"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Regler for trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere"
    },
    {
      "label": "Kontrol med trykbærende udstyr og simple trykbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-trykbaerende-udstyr-og-simple-trykbeholdere"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori per la conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
  "links": {
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      "en": "/regulations/ped/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/ped/"
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