Vendiamo una macchina o un utensile elettrico
Macchine e utensili elettrici rientrano nella direttiva 2006/42/CE fino al 20 gennaio 2027, quando si applica il regolamento (UE) 2023/1230. Sono esclusi gli apparecchi coperti dalla direttiva Bassa tensione. Verifichi ambito, categorie, rischi, fascicolo tecnico, dichiarazione e marcatura CE e pianifichi il passaggio.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
In questo momento contano due atti sulle macchine. La direttiva 2006/42/CE si applica alle macchine, alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, alle catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e alle quasi-macchine (art. 1, par. 1). Il regolamento (UE) 2023/1230 copre gli stessi prodotti (art. 2, par. 1), si applica dal 20 gennaio 2027 e da tale data abroga la direttiva (artt. 51, par. 2, e 54; il testo pubblicato indicava il 14 gennaio 2027, finché una rettifica del 4 luglio 2023 ha corretto le date). Fino ad allora la direttiva è l’atto rispetto al quale si dichiara la conformità. Il registro non ha un codice per nessuno dei due atti, perciò questa pagina riporta le direttive Bassa tensione ed EMC, che si trovano ai loro margini.[1][2]
Il confine con la direttiva Bassa tensione decide molti casi. La direttiva esclude gli elettrodomestici destinati all’uso domestico, le apparecchiature audio e video, le apparecchiature informatiche, le normali macchine per ufficio, gli apparecchi di manovra e di comando a bassa tensione e i motori elettrici, nella misura in cui sono coperti dalle regole sulla bassa tensione (direttiva 2006/42/CE, art. 1, par. 2, lett. k)). Il regolamento ripete tale elenco per i prodotti rientranti nella direttiva Bassa tensione o nella direttiva sulle apparecchiature radio, ma mantiene nelle regole sulle macchine i mobili a funzionamento elettrico e le macchine per la stampa additiva di prodotti tridimensionali (regolamento (UE) 2023/1230, art. 2, par. 2, lett. p)). La direttiva Bassa tensione stessa copre le apparecchiature con tensione nominale tra 50 e 1.000 V in corrente alternata o tra 75 e 1.500 V in corrente continua (direttiva 2014/35/UE, art. 1).[1][2][3]
Ai sensi della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario garantisce, prima di immettere una macchina sul mercato, che essa rispetti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I, che il fascicolo tecnico sia disponibile, che siano fornite le informazioni necessarie, come le istruzioni, che sia eseguita la valutazione della conformità dell’art. 12, che la dichiarazione CE di conformità accompagni la macchina e che sia apposta la marcatura CE (art. 5, par. 1). Le macchine non elencate nell’allegato IV usano controlli interni sulla fabbricazione (art. 12, par. 2). Se si applicano anche altre direttive che prevedono la marcatura CE, questa indica la conformità anche a tali direttive (art. 5, par. 4).[1]
Il regolamento cambia la struttura. Le categorie dell’allegato I, parte A, passano sempre per un organismo notificato, quelle della parte B possono usare il controllo interno della produzione soltanto con norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti, e tutto il resto usa il controllo interno della produzione (art. 25, parr. da 2 a 4). I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione per almeno 10 anni e, su richiesta motivata, mettono a disposizione il codice sorgente o la logica di programmazione ove necessario per verificare la conformità (art. 10, par. 3). La dichiarazione segue il modello dell’allegato V, è tradotta nelle lingue richieste ed è unica quando si applicano più atti (art. 21).[2]
Il passaggio ha una scadenza netta. Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione dei prodotti immessi sul mercato in conformità alla direttiva prima del 20 gennaio 2027, e i certificati CE di esame del tipo rilasciati ai sensi della direttiva restano validi fino alla scadenza (regolamento (UE) 2023/1230, art. 52). I riferimenti alla direttiva in altri atti si intendono fatti al regolamento da tale data (art. 51, par. 2). Le sanzioni previste dal regolamento possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; tale articolo si applica dal 20 ottobre 2026 (artt. 50, par. 1, e 54).[2]
Come risolverlo
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Stabilire se si tratta di una macchina o di un apparecchio elettrico
Una macchina è un insieme dotato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta e di almeno un elemento mobile, assemblato per un’applicazione specifica. Gli elettrodomestici per uso domestico, le apparecchiature audio, video e informatiche, le normali macchine per ufficio e i motori elettrici coperti dalla direttiva Bassa tensione sono al di fuori delle disposizioni sulle macchine e seguono quella direttiva.
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Verificare gli elenchi delle categorie
Ai sensi della direttiva, le macchine elencate nell’allegato IV sono soggette a procedure più rigorose. Ai sensi del regolamento, le categorie dell’allegato I, parte A, richiedono sempre un organismo notificato, mentre quelle della parte B possono usare il solo controllo interno della produzione soltanto se sono state applicate norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Valutare i rischi e compilare il fascicolo tecnico
Verifichi la macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, compili il fascicolo tecnico e rediga le istruzioni. Ai sensi del regolamento, il fascicolo può dover includere il codice sorgente o la logica di programmazione su richiesta motivata delle autorità.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Completare la procedura, la dichiarazione e la marcatura CE
Eseguire la valutazione della conformità, redigere la dichiarazione di conformità che accompagna la macchina e apporre la marcatura CE. Se si applicano anche altre direttive, come la direttiva EMC, un’unica marcatura CE indica la conformità a tutte; il regolamento richiede un’unica dichiarazione che nomini tutti gli atti.
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Pianificare il passaggio al regolamento Macchine
Dal 20 gennaio 2027 i nuovi prodotti seguono il regolamento (UE) 2023/1230: nuovi elenchi di categorie e una dichiarazione secondo il modello dell’allegato V, tradotta nelle lingue dello Stato membro. I prodotti immessi sul mercato in conformità alla direttiva prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, e i certificati CE di esame del tipo esistenti restano validi fino alla scadenza.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Il fascicolo tecnico e la valutazione dei rischi rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute | Il fabbricante | Direttiva 2006/42/CE, art. 5, par. 1, lett. a)-b); regolamento (UE) 2023/1230, art. 10, parr. 1-2 |
| La dichiarazione di conformità, che accompagna la macchina | Il fabbricante o il suo mandatario | Direttiva 2006/42/CE, art. 5, par. 1, lett. e); regolamento (UE) 2023/1230, art. 21 |
| Le istruzioni per l’uso | Il fabbricante | Direttiva 2006/42/CE, art. 5, par. 1, lett. c) |
Se non si fa nulla
Sanzioni nazionali, anche penali
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento Macchine, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (regolamento (UE) 2023/1230, art. 50, par. 1, applicabile dal 20 ottobre 2026 ai sensi dell’art. 54 come rettificato).[2]
L’autocertificazione non è sempre disponibile
Per le categorie dell’allegato I, parte B, il controllo interno della produzione richiede norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti; in caso contrario si applica una procedura con organismo notificato, che per le categorie della parte A è sempre necessaria (regolamento (UE) 2023/1230, art. 25, parr. 2 e 3).[2]
Scorte certificate secondo la direttiva dopo il 2027
Soltanto i prodotti immessi sul mercato in conformità alla direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 sono coperti dalla disposizione transitoria; da tale data la direttiva è abrogata e tutto ciò che viene immesso sul mercato deve rispettare il regolamento (regolamento (UE) 2023/1230, artt. 51, par. 2, 52, par. 1, e 54).[2]
Domande su questo problema
Un frullatore da cucina è una macchina?
Gli elettrodomestici destinati all’uso domestico sono esclusi dalla direttiva Macchine nella misura in cui sono coperti dalla direttiva Bassa tensione (direttiva 2006/42/CE, art. 1, par. 2, lett. k)). Il regolamento Macchine mantiene tale esclusione, tranne che per i mobili a funzionamento elettrico (regolamento (UE) 2023/1230, art. 2, par. 2, lett. p)).
Quando si applica il regolamento Macchine?
Dal 20 gennaio 2027, quando la direttiva 2006/42/CE è abrogata. Alcune disposizioni si applicano prima: le regole sugli organismi notificati dal 20 gennaio 2024 e quelle sulle sanzioni dal 20 ottobre 2026 (regolamento (UE) 2023/1230, artt. 51, par. 2, e 54). Il testo pubblicato indicava il 14 gennaio 2027; una rettifica del 4 luglio 2023 ha corretto le date.
Possiamo continuare a vendere scorte certificate secondo la direttiva dopo il 20 gennaio 2027?
Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione dei prodotti immessi sul mercato in conformità alla direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027, e i certificati CE di esame del tipo restano validi fino alla scadenza (regolamento (UE) 2023/1230, art. 52).
Il regolamento riguarda anche il software?
Sì. Un insieme a cui manca soltanto il software per la sua applicazione specifica è considerato una macchina (regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, par. 1, lett. f)), e una modifica sostanziale può avvenire per via fisica o digitale (art. 3, punto 16).
La direttiva EMC si applica anche al nostro elettroutensile?
La direttiva EMC si applica alle apparecchiature quali definite nel suo art. 3 e non pregiudica la normativa dell’Unione o nazionale sulla sicurezza delle apparecchiature (direttiva 2014/30/UE, art. 2, parr. 1 e 4). Se la macchina è soggetta ad altre direttive che prevedono la marcatura CE, questa indica la conformità anche a tali direttive (direttiva 2006/42/CE, art. 5, par. 4).
Fonti
- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (testo consolidato del 26 luglio 2019) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine (testo consolidato del 27 luglio 2026, compresa la rettifica del 4 luglio 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/30/UE concernente la compatibilità elettromagnetica (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo una macchina o un utensile elettrico. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/machinery-or-tool/
Conphora (2026) Vendiamo una macchina o un utensile elettrico. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/machinery-or-tool/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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