{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "ATEX",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/atex/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "ATEX",
    "name": "Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)",
    "shortName": "Direttiva ATEX",
    "reference": "Direttiva 2014/34/UE",
    "celex": "32014L0034",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "CE / Product Safety",
    "inForce": "2014-04-18",
    "appliesFrom": "2016-04-20",
    "changing": false,
    "video": "regulation-atex"
  },
  "answer": "La direttiva ATEX impone ad apparecchi, sistemi di protezione e componenti per atmosfere potenzialmente esplosive di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute e di recare la marcatura CE e quella Ex, vincolando fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 30 maggio 2026 anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749.",
  "description": "Guida ATEX: la direttiva sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, i gruppi di apparecchi I e II e le categorie M1, M2, 1, 2 e 3, la procedura di valutazione della conformità per categoria, la marcatura Ex, le date principali e come conformarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (l’articolo 34 della direttiva cita ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva in base al decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (in vigore dal 30 maggio 2026, in sostituzione del n. 811 del 3 giugno 2022), adottato ai sensi della legge danese sui prodotti, il cui § 2 elenca la direttiva e il cui § 9 designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine a non conformità formali come l’assenza della marcatura CE o Ex, della dichiarazione o dell’attestato di conformità, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; in Danimarca multe e, in presenza di circostanze aggravanti, la reclusione fino a due anni.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2014-02-26",
      "label": "Direttiva 2014/34/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 94/9/CE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · titolo e formula di firma dopo l’art. 45"
    },
    {
      "date": "2014-04-18",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 44, primo comma"
    },
    {
      "date": "2016-04-19",
      "label": "Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento dell’art. 1, dell’art. 2, punti 2 e da 8 a 26, dell’art. 3, degli artt. da 5 a 41 e degli allegati da III a X",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 42, par. 1"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "label": "Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l’art. 2, punti 1 e da 3 a 7, l’art. 4 e gli allegati I, II, XI e XII; la direttiva 94/9/CE è abrogata; i prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 41, art. 42, par. 1, art. 43 e art. 44, secondo comma"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "label": "Entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno inserite come capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies); recepimento entro il 29 maggio 2026",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 7, art. 11 e art. 12"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 11, par. 2"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "label": "Danimarca: entra in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, che abroga il n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce la direttiva (UE) 2024/2749",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · §§ 40-49 e § 53"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2024/2749",
      "celex": "32024L2749",
      "date": "2024-11-28",
      "summary": "La direttiva sull’emergenza del mercato interno del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, ha aggiunto all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e ha inserito il capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies) sulla valutazione della conformità prioritaria da parte degli organismi notificati, su una via di autorizzazione nazionale che sostituisce le procedure degli organismi notificati per i prodotti elencati, sulla presunzione di conformità basata su norme e specifiche comuni e sulla vigilanza del mercato prioritaria per i prodotti designati come beni rilevanti per le crisi mentre è attiva una modalità di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026. Una rettifica pubblicata il 17 settembre 2025 ha corretto il testo dell’art. 38 quinquies, par. 5.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 7, art. 11 e art. 12; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530 · art. 2, punti 27 e 28, e artt. da 38 bis a 38 sexies"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: macchine, materiali, dispositivi fissi o mobili, organi di comando, strumentazione e sistemi di rilevazione o prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia o alla trasformazione di materiale e che possono causare un’esplosione a causa delle proprie potenziali fonti di innesco",
      "Sistemi di protezione: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, destinati a bloccare sul nascere le esplosioni o a limitare la zona colpita da un’esplosione e messi a disposizione separatamente come sistemi autonomi",
      "Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione in relazione ai rischi di esplosione",
      "Componenti destinati a essere incorporati in tali apparecchi e sistemi di protezione, ossia elementi essenziali per il loro funzionamento sicuro ma privi di funzione autonoma",
      "Sia il gruppo di apparecchi I (parti sotterranee delle miniere e impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou o polveri combustibili, categorie M1 e M2) sia il gruppo di apparecchi II (tutti gli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o polveri, categorie 1, 2 e 3)",
      "Prodotti messi a disposizione o messi in servizio sul mercato dell’Unione, compresi quelli che un fabbricante utilizza per proprio uso, e gli operatori economici della catena: fabbricanti, mandatari, importatori e distributori"
    ],
    "derived": [
      "I mezzi di trasporto sono esclusi, ma i veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dalla direttiva (art. 1, par. 2, lett. f))",
      "L’esclusione dei dispositivi di protezione individuale cita la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018; il riferimento va letto come riferimento a tale regolamento (art. 1, par. 2, lett. d); regolamento (UE) 2016/425, art. 46)",
      "I prodotti conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II coperti da tali norme (art. 12, par. 1)",
      "I componenti seguono le stesse procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, ma non recano la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE; il fabbricante rilascia invece un attestato scritto di conformità (art. 13, par. 3)",
      "L’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10)",
      "Se un prodotto è soggetto anche ad altri atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, si redige un’unica dichiarazione che li comprende tutti (art. 14, par. 3)",
      "Dal 16 luglio 2021 un prodotto rientrante nella direttiva può essere immesso sul mercato solo se un fabbricante, un importatore, un mandatario o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti di conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, parr. 1, 2 e 5, e allegato I, punto 53)",
      "La direttiva 1999/92/CE, separata e relativa ai luoghi di lavoro, integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro, e la direttiva ATEX lascia gli Stati membri liberi di stabilire requisiti per la protezione dei lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati (art. 3, par. 2; pagina ATEX della Commissione europea)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "group-ii-equipment",
        "label": "Apparecchi per luoghi diversi dalle miniere con atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri (gruppo di apparecchi II, categorie 1, 2 o 3: motori, pompe, ventilatori, illuminazione, apparecchiature di manovra, sensori, strumentazione, sistemi di rilevazione)"
      },
      {
        "id": "group-i-mining-equipment",
        "label": "Apparecchi per le parti sotterranee delle miniere e gli impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou o polveri combustibili (gruppo di apparecchi I, categorie M1 o M2)"
      },
      {
        "id": "protective-systems",
        "label": "Sistemi di protezione messi a disposizione separatamente come sistemi autonomi per bloccare sul nascere le esplosioni o limitarne la zona colpita"
      },
      {
        "id": "safety-control-devices",
        "label": "Dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione utilizzati al di fuori dell’atmosfera esplosiva ma necessari per il funzionamento sicuro di apparecchi o sistemi di protezione ATEX"
      },
      {
        "id": "components",
        "label": "Componenti privi di funzione autonoma destinati a essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione ATEX"
      },
      {
        "id": "non-atex-equipment",
        "label": "Apparecchi non destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (ordinari apparecchi elettrici o meccanici)"
      },
      {
        "id": "medical-devices",
        "label": "Dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico"
      },
      {
        "id": "explosive-substances-equipment",
        "label": "Apparecchi o sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili"
      },
      {
        "id": "domestic-fuel-gas-equipment",
        "label": "Apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente, unicamente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile"
      },
      {
        "id": "personal-protective-equipment",
        "label": "Dispositivi di protezione individuale"
      },
      {
        "id": "ships-offshore-units",
        "label": "Navi marittime e unità mobili off-shore, con le apparecchiature di bordo"
      },
      {
        "id": "means-of-transport",
        "label": "Veicoli, rimorchi e altri mezzi di trasporto di persone o merci per via aerea, stradale, ferroviaria o acquatica, diversi dai veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva"
      },
      {
        "id": "military-equipment",
        "label": "Apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio oppure lo utilizza per uso proprio; l’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punto 12, e art. 10"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Mandatario",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il mandato non può comprendere l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punto 13, e art. 7, par. 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punto 14"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o rivenditore)",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punto 15"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "non-atex-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva riguarda soltanto gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione al di fuori di tali atmosfere necessari per il loro funzionamento sicuro e i relativi componenti; l’uso previsto è quello che il fabbricante prescrive assegnando un gruppo di apparecchi e una categoria. Gli apparecchi ordinari ne restano fuori, anche se può applicarsi altra normativa dell’Unione, come la direttiva bassa tensione 2014/35/UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1, par. 1, e art. 2, punti 1 e 9"
      },
      {
        "categories": [
          "medical-devices",
          "explosive-substances-equipment",
          "domestic-fuel-gas-equipment",
          "personal-protective-equipment",
          "ships-offshore-units",
          "means-of-transport",
          "military-equipment"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico, gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili, gli apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile, i dispositivi di protezione individuale (l’articolo cita la direttiva 89/686/CEE, da leggersi come regolamento (UE) 2016/425 dal 21 aprile 2018), le navi marittime e le unità mobili off-shore con le apparecchiature di bordo, i mezzi di trasporto diversi dai veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e gli apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46"
      },
      {
        "categories": [
          "group-ii-equipment",
          "group-i-mining-equipment",
          "protective-systems",
          "safety-control-devices"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, sono conformi alla direttiva; gli obblighi ricadono su fabbricante, mandatario, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale per l’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1, par. 1, art. 3, par. 1, art. 2, punto 16, e artt. da 6 a 9"
      },
      {
        "categories": [
          "components"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I componenti destinati a essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione ATEX rientrano nella direttiva e seguono le stesse procedure di valutazione della conformità, salvo che non recano la marcatura CE né la dichiarazione di conformità UE; il fabbricante rilascia un attestato scritto di conformità che indica le loro caratteristiche e le modalità di incorporazione, e agli stessi si applicano gli obblighi degli operatori relativi a documenti, marcature e azioni correttive.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1, par. 1, lett. c), art. 6, par. 2, e art. 13, par. 3"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il prodotto sia destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva o sia necessario per il funzionamento sicuro di un tale prodotto, dal fatto che si applichi un’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dal ruolo che l’operatore riveste.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1 e art. 2, punto 9"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che lo riguardano, tenendo conto della sua destinazione d’uso: sicurezza integrata contro le esplosioni (prevenire le atmosfere esplosive, prevenire l’innesco da ogni fonte elettrica e non elettrica, bloccare o limitare un’esplosione che si verifichi), analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto prevedibile, scelta dei materiali, potenziali fonti di innesco, effetti esterni e requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria. L’obbligo vale allo stesso modo per i prodotti utilizzati per uso proprio.",
        "id": "atex-mfr-design-manufacture-product",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 4, art. 6, par. 1, e allegato II, punti da 1.0.1 a 1.0.4 e 2"
      },
      {
        "text": "Assegnare il prodotto al suo gruppo di apparecchi e alla sua categoria secondo l’allegato I e seguire per esso la procedura dell’articolo 13: per le categorie M1 e 1, esame UE del tipo (allegato III) più conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o sulla verifica del prodotto (allegato V); per le categorie M2 e 2, esame UE del tipo più controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, e controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato per gli altri apparecchi; per il gruppo II, categoria 3, controllo interno della produzione (allegato VIII); la verifica dell’unità (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo; i sistemi di protezione seguono le vie previste per le categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità.",
        "id": "atex-mfr-assign-product-equipment-group",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punti 8 e 9, art. 13, parr. 1 e 2, e allegato I"
      },
      {
        "text": "Redigere la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX prima di immettere il prodotto sul mercato, comprensiva di un’analisi e di una valutazione adeguate dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni e degli schemi di progettazione e fabbricazione, delle spiegazioni necessarie per comprenderli, delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e degli esami e dei rapporti di prova; i documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca in danese o in inglese.",
        "id": "atex-mfr-draw-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 2, art. 13, par. 6, e allegato VIII, punto 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · § 31"
      },
      {
        "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato X per ogni prodotto diverso da un componente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, costantemente aggiornata e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprende tutti; per un componente redigere un attestato scritto di conformità che ne indichi le caratteristiche e le modalità di incorporazione. Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore.",
        "id": "atex-mfr-draw-declaration-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 2, art. 13, par. 3, e art. 14"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.",
        "id": "atex-mfr-keep-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, parr. 3 e 4"
      },
      {
        "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "atex-mfr-keep-documentation-10-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 3"
      },
      {
        "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie del prodotto, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità.",
        "id": "atex-mfr-keep-series-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 4"
      },
      {
        "text": "Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.",
        "id": "atex-mfr-sample-test-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 4"
      },
      {
        "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto e, sui prodotti diversi dai componenti, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G per le atmosfere di gas, vapori o nebbie e/o D per le atmosfere di polveri, la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.",
        "id": "atex-mfr-mark-product-type",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, parr. da 5 a 7, art. 16 e allegato II, punto 1.0.5"
      },
      {
        "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.",
        "id": "atex-mfr-mark-type-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, parr. 5 e 7"
      },
      {
        "text": "Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione.",
        "id": "atex-mfr-affix-ce-marking",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 16"
      },
      {
        "text": "Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.",
        "id": "atex-mfr-mark-explosion-protection",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 6, e allegato II, punto 1.0.5"
      },
      {
        "text": "Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro, che contengano almeno le informazioni riportate nella marcatura (tranne il numero di lotto o di serie), le istruzioni per la messa in servizio, l’uso, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione, l’installazione e la regolazione in sicurezza, i dati che consentono di stabilire senza alcun dubbio se il prodotto può essere utilizzato in sicurezza nell’area prevista, i parametri elettrici e di pressione, le temperature superficiali massime e altri valori limite, le eventuali condizioni particolari di utilizzo e i disegni e gli schemi necessari.",
        "id": "atex-mfr-supply-clear-understandable",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 8, e allegato II, punto 1.0.6"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e i propri clienti per 10 anni.",
        "id": "atex-mfr-immediately-bring-conformity",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 9, art. 6, par. 10, e art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
        "id": "atex-mfr-correct-withdraw-recall",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 9"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.",
        "id": "atex-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 10"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
        "id": "atex-mfr-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 11"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato.",
        "id": "atex-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 7, par. 2"
      },
      {
        "text": "Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti.",
        "id": "atex-oth-hold-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 7, par. 1, e art. 7, par. 2"
      },
      {
        "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
        "id": "atex-oth-keep-documentation-10-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 7, par. 2, lett. a)"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.",
        "id": "atex-oth-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 7, par. 2, lett. b) e c)"
      },
      {
        "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se, nell’ambito dei moduli di valutazione della conformità, il mandato può comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione o dell’attestato per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità.",
        "id": "atex-oth-take-manufacturers-duty",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 7, par. 1, e allegato VIII, punto 5"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito prodotti e quelli ai quali sono stati forniti.",
        "id": "atex-oth-able-identify-economic",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 11"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato solo prodotti conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE ove applicabile, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e i documenti richiesti e abbia apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio.",
        "id": "atex-imp-place-compliant-products",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, parr. 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul prodotto o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.",
        "id": "atex-imp-indicate-name-registered",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 3"
      },
      {
        "text": "Accertarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.",
        "id": "atex-imp-ensure-product-accompanied",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 4"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti dell’allegato II e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.",
        "id": "atex-imp-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, parr. 5 e 6"
      },
      {
        "text": "Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
        "id": "atex-imp-keep-storage-conditions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 5"
      },
      {
        "text": "Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.",
        "id": "atex-imp-sample-test-complaints",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 6"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
        "id": "atex-imp-immediately-take-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 7"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "atex-imp-keep-copy-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, parr. 8 e 9, e art. 11"
      },
      {
        "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
        "id": "atex-imp-keep-declaration-copy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 8"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.",
        "id": "atex-imp-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 8, par. 9"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
        "id": "atex-imp-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.",
        "id": "atex-imp-modify-product-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 10"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un prodotto a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non metterlo a disposizione e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio.",
        "id": "atex-dist-act-due-care",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 9, parr. 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II.",
        "id": "atex-dist-keep-storage-transport",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 9, par. 3"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
        "id": "atex-dist-make-sure-corrective",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 9, par. 4"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
        "id": "atex-dist-provide-information-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 9, par. 5, e art. 11"
      },
      {
        "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione.",
        "id": "atex-dist-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 9, par. 5"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
        "id": "atex-dist-identify-supply-chain",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 11"
      },
      {
        "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
        "id": "atex-dist-take-manufacturers-obligations",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 10"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "atex-mfr-design-manufacture-product",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Progettare e fabbricare il prodotto in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II che lo riguardano, tenendo conto della sua destinazione d’uso: sicurezza integrata contro le esplosioni (prevenire le atmosfere esplosive, prevenire l’innesco da ogni fonte elettrica e non elettrica, bloccare o limitare un’esplosione che si verifichi), analisi dei possibili guasti di funzionamento e dell’uso scorretto prevedibile, scelta dei materiali, potenziali fonti di innesco, effetti esterni e requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria. L’obbligo vale allo stesso modo per i prodotti utilizzati per uso proprio.",
      "article": "Art. 4, Art. 6(1) and Annex II, points 1.0.1 to 1.0.4 and 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-assign-product-equipment-group",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assegnare il prodotto al suo gruppo di apparecchi e alla sua categoria secondo l’allegato I e seguire per esso la procedura dell’articolo 13: per le categorie M1 e 1, esame UE del tipo (allegato III) più conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o sulla verifica del prodotto (allegato V); per le categorie M2 e 2, esame UE del tipo più controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, e controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato per gli altri apparecchi; per il gruppo II, categoria 3, controllo interno della produzione (allegato VIII); la verifica dell’unità (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo; i sistemi di protezione seguono le vie previste per le categorie M1 e 1 oppure la verifica dell’unità.",
      "article": "Art. 2, points (8) and (9), Art. 13(1) and (2) and Annex I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-draw-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Redigere la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX prima di immettere il prodotto sul mercato, comprensiva di un’analisi e di una valutazione adeguate dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni e degli schemi di progettazione e fabbricazione, delle spiegazioni necessarie per comprenderli, delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e degli esami e dei rapporti di prova; i documenti e la corrispondenza relativi alle procedure sono redatti nella lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca in danese o in inglese.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 13(6) and Annex VIII, point 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · § 31",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-draw-declaration-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato X per ogni prodotto diverso da un componente, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, costantemente aggiornata e, se si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica che li comprende tutti; per un componente redigere un attestato scritto di conformità che ne indichi le caratteristiche e le modalità di incorporazione. Una copia della dichiarazione o dell’attestato accompagna ogni prodotto, oppure una sola copia per lotto o per partita consegnati a un unico utilizzatore.",
      "article": "Art. 6(2), Art. 13(3) and Art. 14",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-keep-technical-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, mantenere la conformità della produzione in serie tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche tecniche di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.",
      "article": "Art. 6(3) and Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-keep-documentation-10-years",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-keep-series-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere la conformità della produzione in serie del prodotto, tenendo conto delle modifiche della sua progettazione o delle sue caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-sample-test-complaints",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-mark-product-type",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto e, sui prodotti diversi dai componenti, la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se questo interviene nella fase di controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G per le atmosfere di gas, vapori o nebbie e/o D per le atmosfere di polveri, la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.",
      "article": "Art. 6(5) to Art. 6(7), Art. 16 and Annex II, point 1.0.5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-mark-type-name-address",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Apporre sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.",
      "article": "Art. 6(5) and Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-affix-ce-marking",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura CE, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione.",
      "article": "Art. 16",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-mark-explosion-protection",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Sui prodotti diversi dai componenti, apporre la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo di apparecchi e della categoria, per il gruppo II la lettera G (gas, vapori o nebbie) e/o D (polveri), la designazione della serie o del tipo, l’anno di costruzione e ogni altra informazione essenziale per un uso sicuro; i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente.",
      "article": "Art. 6(6) and Annex II, point 1.0.5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-supply-clear-understandable",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro, che contengano almeno le informazioni riportate nella marcatura (tranne il numero di lotto o di serie), le istruzioni per la messa in servizio, l’uso, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione, l’installazione e la regolazione in sicurezza, i dati che consentono di stabilire senza alcun dubbio se il prodotto può essere utilizzato in sicurezza nell’area prevista, i parametri elettrici e di pressione, le temperature superficiali massime e altri valori limite, le eventuali condizioni particolari di utilizzo e i disegni e gli schemi necessari.",
      "article": "Art. 6(8) and Annex II, point 1.0.6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-immediately-bring-conformity",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e i propri clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 6(9), Art. 6(10) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-correct-withdraw-recall",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate.",
      "article": "Art. 6(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 6(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-mfr-identify-supply-chain",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi dei prodotti oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-hold-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-keep-documentation-10-years",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato.",
      "article": "Art. 7(2)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-provide-information-request",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del mandato.",
      "article": "Art. 7(2)(b) and (c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-take-manufacturers-duty",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se, nell’ambito dei moduli di valutazione della conformità, il mandato può comprendere l’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione o dell’attestato per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità.",
      "article": "Art. 7(1) and Annex VIII, point 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-oth-able-identify-economic",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito prodotti e quelli ai quali sono stati forniti.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-place-compliant-products",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato solo prodotti conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE ove applicabile, abbia fornito la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità e i documenti richiesti e abbia apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio.",
      "article": "Art. 8(1) and Art. 8(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-indicate-name-registered",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sul prodotto o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità.",
      "article": "Art. 8(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-ensure-product-accompanied",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Accertarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 8(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-keep-storage-transport",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti dell’allegato II e, se i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, informandone i distributori.",
      "article": "Art. 8(5) and Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-keep-storage-conditions",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Finché un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali.",
      "article": "Art. 8(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-sample-test-complaints",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Se i rischi presentati da un prodotto lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori di tale monitoraggio.",
      "article": "Art. 8(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-immediately-take-corrective",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate.",
      "article": "Art. 8(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-keep-copy-declaration",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l’autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-keep-declaration-copy",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE o dell’attestato di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta.",
      "article": "Art. 8(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-provide-information-request",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 8(9)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-identify-supply-chain",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-imp-modify-product-already",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-act-due-care",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un prodotto a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE ove applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto le marcature di identificazione, di protezione contro le esplosioni e di indirizzo; se si ritiene che un prodotto non soddisfi i requisiti dell’allegato II, non metterlo a disposizione e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità se presenta un rischio.",
      "article": "Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-keep-storage-transport",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II.",
      "article": "Art. 9(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-make-sure-corrective",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati.",
      "article": "Art. 9(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-provide-information-documentation",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.",
      "article": "Art. 9(5) and Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-provide-information-request",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti messi a disposizione.",
      "article": "Art. 9(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-identify-supply-chain",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-10y",
      "text": "Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto e ogni operatore economico al quale ne è stato fornito uno.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "id": "atex-dist-take-manufacturers-obligations",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un prodotto in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    }
  ],
  "requirementsHash": "e88d9c68c43d0f70",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni, richiedono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; lo stesso vale per i prodotti conformi che presentano comunque un rischio. La non conformità formale, come l’assenza o l’apposizione errata della marcatura CE, l’assenza o l’apposizione errata della marcatura di protezione contro le esplosioni, dei simboli del gruppo e della categoria o del numero dell’organismo notificato, l’assenza o l’errore della dichiarazione o dell’attestato di conformità UE, una documentazione tecnica incompleta o la mancanza di informazioni di identificazione e di indirizzo, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, in vigore dal 30 maggio 2026, che ha abrogato il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce anche le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 (§§ da 40 a 49). Esso è adottato ai sensi della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che elenca la direttiva nel § 2, comma 1, n. 3 e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9; la Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, controlla dal 1° dicembre 2018 tutti i prodotti rientranti nella direttiva. Ai sensi del § 38 del decreto Erhvervsstyrelsen può ordinare di porre fine a una non conformità formale entro un termine, e ai sensi del § 52 le violazioni sono punite con una multa, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la violazione ripetuta o sistematica a scopo di lucro o per eludere il controllo, con un termine di prescrizione di cinque anni e la responsabilità delle imprese. Gli organismi notificati per la direttiva sono designati da Erhvervsstyrelsen sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39).",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530 · art. 40, art. 35, art. 37 e art. 38; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · § 38, § 39, § 52 e § 53; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, § 9 e § 37; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/atex/kontrol-atex-produkter"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che il prodotto sia destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, sia un sistema di protezione, un dispositivo di sicurezza, di controllo o di regolazione necessario per il funzionamento sicuro di un tale prodotto oppure un componente per esso, e che non si applichi alcuna esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2 (articolo 1).",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio, modificare il prodotto o utilizzarlo per uso proprio rende fabbricante (articoli 2, punto 12, e 10).",
    "Assegnare il gruppo di apparecchi (I per le miniere, II per gli altri luoghi) e la categoria (M1, M2, 1, 2 o 3) in base ai criteri dell’allegato I e registrare l’atmosfera di gas (G) e/o di polveri (D) per cui il prodotto è progettato (articolo 2, punti da 6 a 9, e allegato I).",
    "Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il prodotto e applicare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’allegato II, compresi i requisiti supplementari per il suo gruppo e la sua categoria (articolo 12 e allegato II).",
    "Scegliere la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13 per il gruppo e la categoria e rivolgersi a un organismo notificato per l’esame UE del tipo, la sorveglianza della produzione o il deposito della documentazione tecnica, se la procedura lo prevede (articolo 13 e allegati da III a IX).",
    "Raccogliere la documentazione tecnica con l’analisi e la valutazione dei rischi, i disegni, le norme applicate, i calcoli, i rapporti di prova ed eventuali certificati degli organismi notificati e conservarla per 10 anni (articolo 6, parr. 2 e 3).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità UE dell’allegato X per ciascun modello di prodotto, oppure l’attestato scritto di conformità per un componente, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell’Unione, e allegarne una copia a ogni prodotto o lotto (articoli 6, par. 2, 13, par. 3, e 14).",
    "Apporre la marcatura CE, il numero dell’organismo notificato se interviene nel controllo della produzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni, i simboli del gruppo e della categoria, la lettera G e/o D, la designazione della serie o del tipo, il numero di serie, l’anno di costruzione e il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore (articoli 6, parr. da 5 a 7, 8, par. 3, 16 e allegato II, punto 1.0.5).",
    "Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta, con il contenuto dell’allegato II, punto 1.0.6, e predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, se i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6, parr. 4, 8 e 9, 8, parr. 4 e 7, 9, par. 4, e 11)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica la direttiva ATEX 2014/34/UE?",
      "a": "La direttiva di rifusione è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le proprie misure dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 94/9/CE è stata abrogata. I prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base alla direttiva 94/9/CE restano validi ai sensi della nuova direttiva.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 41, art. 42, art. 43 e art. 44"
    },
    {
      "q": "Qual è la differenza tra la direttiva ATEX 2014/34/UE e la direttiva 1999/92/CE?",
      "a": "La direttiva 2014/34/UE è la normativa di prodotto: stabilisce i requisiti che apparecchi, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza e componenti devono soddisfare prima di essere immessi sul mercato e gli obblighi degli operatori economici. La direttiva 1999/92/CE è la normativa sui luoghi di lavoro: integra le responsabilità dei fabbricanti ai sensi della direttiva 2014/34/UE definendo quelle dei datori di lavoro. La direttiva ATEX stessa lascia gli Stati membri liberi di stabilire requisiti per la protezione dei lavoratori che utilizzano i prodotti, purché questi non siano modificati in un modo non previsto dalla direttiva.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 3, par. 2; https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/atex_en"
    },
    {
      "q": "Quali sono i gruppi e le categorie di apparecchi ATEX?",
      "a": "Il gruppo di apparecchi I comprende gli apparecchi destinati alle parti sotterranee delle miniere e alle parti degli impianti di superficie delle miniere a rischio di grisou e/o di polveri combustibili; ha le categorie M1 (livello di protezione molto elevato, l’apparecchio deve restare in funzione in presenza di un’atmosfera esplosiva) e M2 (livello di protezione elevato, l’apparecchio è destinato a essere disattivato in presenza di un’atmosfera esplosiva). Il gruppo di apparecchi II comprende gli apparecchi destinati agli altri luoghi a rischio di atmosfere esplosive; la categoria 1 riguarda le aree in cui le atmosfere esplosive sono presenti in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente, la categoria 2 le aree in cui è probabile che si formino occasionalmente e la categoria 3 le aree in cui è improbabile che si formino o in cui si formano solo raramente e per brevi periodi. La categoria determina il livello di protezione e la procedura di valutazione della conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 2, punti da 6 a 8, e allegato I"
    },
    {
      "q": "Per ATEX serve un organismo notificato?",
      "a": "Per la maggior parte delle categorie sì. Le categorie M1 e 1 e i sistemi di protezione richiedono l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (allegato III) combinato con la garanzia della qualità del processo di produzione (allegato IV) o con la verifica del prodotto (allegato V). Le categorie M2 e 2 richiedono l’esame UE del tipo combinato con il controllo interno della produzione e prove del prodotto sotto controllo ufficiale (allegato VI) oppure con la garanzia della qualità del prodotto (allegato VII) per i motori a combustione interna e gli apparecchi elettrici, mentre gli altri apparecchi M2 e 2 seguono il controllo interno della produzione (allegato VIII) con comunicazione della documentazione tecnica a un organismo notificato, che ne accusa ricevuta e la conserva. Solo gli apparecchi del gruppo II, categoria 3, seguono il solo controllo interno della produzione. La verifica dell’unità da parte di un organismo notificato (allegato IX) può essere utilizzata per qualsiasi gruppo. I componenti seguono le stesse procedure.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 13, parr. da 1 a 3"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve contenere la marcatura ATEX?",
      "a": "Tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione devono recare in modo leggibile e indelebile il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante, la marcatura CE, la designazione della serie o del tipo, il numero di lotto o di serie, se presente, l’anno di costruzione, la marcatura specifica di protezione contro le esplosioni seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria e, per il gruppo II, la lettera G per le atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie e/o la lettera D per quelle dovute a polveri, oltre a ogni informazione essenziale per un uso sicuro. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se questo interviene nella fase di controllo della produzione, e i prodotti progettati per una particolare atmosfera esplosiva recano una marcatura corrispondente. I componenti non recano la marcatura CE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 6, art. 13, par. 3, art. 16 e allegato II, punto 1.0.5"
    },
    {
      "q": "Quali prodotti sono esclusi dalla direttiva ATEX?",
      "a": "L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i dispositivi medici destinati a essere utilizzati in ambiente medico, gli apparecchi e i sistemi di protezione in cui il pericolo di esplosione deriva esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili, gli apparecchi destinati ad ambienti domestici e non commerciali in cui un’atmosfera esplosiva può formarsi solo raramente a causa di una fuga accidentale di gas combustibile, i dispositivi di protezione individuale (il testo cita la direttiva 89/686/CEE, sostituita dal regolamento (UE) 2016/425 dal 21 aprile 2018), le navi marittime e le unità mobili off-shore con le apparecchiature di bordo, i mezzi di trasporto di persone o merci per via aerea, stradale, ferroviaria o acquatica e gli apparecchi contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE. I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono espressamente esclusi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 1, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46"
    },
    {
      "q": "I componenti ATEX richiedono la marcatura CE e una dichiarazione di conformità UE?",
      "a": "No. I componenti destinati a essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione seguono le stesse procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, ma non si appone la marcatura CE e non si redige alcuna dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante rilascia invece un attestato scritto di conformità in cui dichiara che il componente è conforme alle disposizioni applicabili, ne indica le caratteristiche e precisa le modalità di incorporazione affinché l’apparecchio o il sistema di protezione finito soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Una copia dell’attestato accompagna ogni componente ed è conservata con la documentazione tecnica per 10 anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 2, art. 13, par. 3, e allegato VIII, punto 4.3"
    },
    {
      "q": "Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica ATEX e i registri di tracciabilità?",
      "a": "I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE o l’attestato di conformità per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, i mandatari tengono entrambi a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano per 10 anni una copia della dichiarazione o dell’attestato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi li ha riforniti e chi hanno rifornito per 10 anni dalla fornitura.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 6, par. 3, art. 7, par. 2, art. 8, par. 8, e art. 11"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta sulla base del testo consolidato del 30 maggio 2026",
      "summary": "Il testo segue ora la versione consolidata: le procedure esatte di valutazione della conformità dell’articolo 13 per gruppo e categoria, le esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2, il contenuto della marcatura dell’allegato II, punto 1.0.5, i periodi di conservazione di 10 anni, la base di vigilanza dell’articolo 34 letta come regolamento (UE) 2019/1020, il decreto ministeriale danese n. 484 del 28 maggio 2026 e il passaggio della Sikkerhedsstyrelsen a Erhvervsstyrelsen; sono stati eliminati i precedenti riferimenti privi di fonte a Safety Gate e a specifiche famiglie di norme.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530 · art. 1, art. 13, art. 34 e allegato II, punto 1.0.5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Danimarca: in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026",
      "summary": "Entra in vigore il decreto ministeriale n. 484 del 28 maggio 2026 sui prodotti destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva, che abroga il decreto n. 811 del 3 giugno 2022 e recepisce le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 nei §§ da 40 a 49; Erhvervsstyrelsen ordina di porre fine alle non conformità formali (§ 38), designa gli organismi notificati sulla base dell’accreditamento DANAK (§ 39) e le violazioni sono punite ai sensi del § 52.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484 · § 38, § 39, §§ 40-49, § 52 e § 53"
    },
    {
      "date": "2026-05-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le procedure di emergenza per i prodotti ATEX rilevanti per le crisi",
      "summary": "Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749: gli artt. da 38 bis a 38 sexies consentono agli organismi notificati di dare priorità alle valutazioni della conformità, permettono a uno Stato membro di autorizzare l’immissione sul mercato di un prodotto elencato senza le procedure degli organismi notificati, consentono alla Commissione di elencare norme o stabilire specifiche comuni che danno una presunzione di conformità e impongono una vigilanza del mercato prioritaria e l’assistenza reciproca, per i prodotti designati come beni rilevanti per le crisi mentre è attiva una modalità di emergenza del mercato interno ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 7 e art. 11; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530 · artt. da 38 bis a 38 sexies"
    },
    {
      "date": "2024-11-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: procedure di emergenza del mercato interno",
      "summary": "La direttiva modificativa del 9 ottobre 2024, pubblicata l’8 novembre 2024, aggiunge le definizioni di beni rilevanti per le crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis (artt. da 38 bis a 38 sexies); gli Stati membri dovevano recepirla entro il 29 maggio 2026 e applicare le misure dal 30 maggio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749 · art. 7, art. 11 e art. 12"
    },
    {
      "date": "2016-04-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica la direttiva 2014/34/UE; la direttiva 94/9/CE è abrogata",
      "summary": "Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, dalla stessa data si applicano le definizioni direttamente applicabili, l’articolo 4 e gli allegati I, II, XI e XII e la direttiva 94/9/CE è abrogata; i prodotti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione o messi in servizio, e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 41, art. 42, art. 43 e art. 44"
    },
    {
      "date": "2014-04-18",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore la direttiva 2014/34/UE",
      "summary": "Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 94/9/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034 · art. 42, par. 1, e art. 44"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0034-20260530"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/34/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0034 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0034"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 4 e allegato I (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, articolo 46 che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "label": "Direttiva 1999/92/CE, direttiva sui luoghi di lavoro relativa alle atmosfere esplosive (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0092"
    },
    {
      "label": "Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), comprese le linee guida ATEX (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/atex_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 484 af 28. maj 2026 om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/484"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Kontrol med ATEX-produkter (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/atex/kontrol-atex-produkter"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)",
      "url": "https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-14",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/atex/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/atex/"
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