Un rivenditore vuole il nostro prodotto con il suo marchio
Se il rivenditore immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, la legge lo considera fabbricante (GPSR, art. 13, par. 1; direttiva Bassa tensione, art. 10): servono documentazione tecnica, dichiarazione di conformità a suo nome e i suoi dati sul prodotto. Si concordi per iscritto quali documenti consegnare, chi controlla modifiche e reclami e che cosa accade in un richiamo.
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Perché accade
Nel diritto dell’Unione sui prodotti il fabbricante è definito dal nome che compare sul prodotto. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) definisce fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto, o lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 8), e considera fabbricante, con gli obblighi dell’articolo 9, chiunque immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio (articolo 13, paragrafo 1). Per i prodotti soggetti a un atto con marcatura CE tale parte del GPSR non si applica (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)) e lo stabilisce anche l’atto di settore: ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, l’importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante (articolo 10).[1][2]
La Guida blu della Commissione chiarisce che cosa ciò comporti in un accordo di marchio del distributore. L’operatore che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio diventa automaticamente fabbricante e si assume l’intera responsabilità della valutazione della conformità, della progettazione e della produzione, anche se le ha svolte effettivamente qualcun altro. Deve essere in possesso di tutta la documentazione e di tutti i certificati necessari a dimostrare la conformità, che però non devono necessariamente essere a suo nome; deve essere chiaro che dimostrano la conformità del prodotto specifico (sezione 3.1). La Guida blu aggiunge che il fabbricante che ricorre al subappalto deve conservare il controllo complessivo del prodotto e non può in nessun caso sottrarsi alle proprie responsabilità.[3]
Per Lei, in quanto fabbricante effettivo, cambiano tre cose. Il rivenditore ha bisogno del Suo fascicolo: senza la documentazione tecnica e le risultanze di prova non può redigere una dichiarazione né rispondere a un’autorità. Il rivenditore deve essere informato delle modifiche, perché il fabbricante deve disporre di procedure che mantengano conforme la produzione in serie e tenere conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche (GPSR, articolo 9, paragrafo 4; direttiva Bassa tensione, articolo 6, paragrafo 4). E Lei resta rintracciabile: su richiesta, un operatore economico indica da chi ha ricevuto il prodotto (GPSR, articolo 15, paragrafo 3, lettera a); direttiva Bassa tensione, articolo 11).[1][2]
La responsabilità per i danni è un livello distinto. Ai sensi della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026 (articolo 2, paragrafo 1, come rettificato nel 2026), è fabbricante sia chi sviluppa, fabbrica o produce un prodotto sia chi si presenta come fabbricante apponendovi il proprio nome o marchio (articolo 4, punto 10). Entrambi possono rispondere in solido (articoli 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1) e tale responsabilità non può essere esclusa per contratto nei confronti del danneggiato (articolo 15). La stessa logica vale per l’imballaggio: ai sensi del regolamento (UE) 2025/40, l’impresa con il cui nome o marchio è realizzato un prodotto imballato è il fabbricante dell’imballaggio (articolo 3, paragrafo 1, punto 13).[4][5]
Come risolverlo
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Stabilire con il nome di chi sarà commercializzato il prodotto
Si chiedano i progetti grafici previsti per il prodotto, l’imballaggio e le istruzioni. Se il rivenditore immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, per quella versione il rivenditore è il fabbricante ai sensi di legge. Si tratti la versione a marchio del distributore come un prodotto a sé, con un proprio identificativo, fin dal primo ordine.
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Concordare il pacchetto di documenti
Si elenchi ciò che il rivenditore riceve: la documentazione tecnica o le parti che gli servono, i rapporti di prova, l’analisi dei rischi, i disegni, la distinta base. I documenti non devono essere riemessi a nome del rivenditore, ma devono dimostrare con chiarezza il prodotto specifico che questi vende. Si concordi come proteggere le parti riservate.
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Trasferire al rivenditore la dichiarazione e l’etichetta
Per un prodotto con marcatura CE, il rivenditore redige a proprio nome la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE in qualità di fabbricante. Il suo nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e il suo indirizzo figurano sul prodotto, insieme a un numero di tipo, di lotto o di serie che consenta a entrambi di rintracciare ogni unità.
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Fissare nel contratto il controllo delle modifiche
Si concordi che nessun componente, materiale, fornitore o sito produttivo cambi senza preavviso scritto e senza l’approvazione del rivenditore, e che in tal caso si forniscano risultanze di prova aggiornate. Il rivenditore deve mantenere conforme la produzione in serie e non può farlo senza esserne informato.
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Stabilire chi fa che cosa quando qualcosa va storto
Si decida chi riceve i reclami dei consumatori, chi li esamina, chi tiene il registro, chi notifica un incidente o un prodotto pericoloso e chi sostiene i costi di un ritiro o di un richiamo. Nei confronti delle autorità e dei consumatori gli obblighi sono del rivenditore; la parte che spetta a Lei è definita dall’accordo.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica, compresi i rapporti di prova che identificano il prodotto a marchio del distributore | Lei, in quanto fabbricante effettivo, consegnata al rivenditore | GPSR, articolo 9, paragrafo 2; direttiva Bassa tensione, articolo 6, paragrafo 2; Guida blu, sezione 3.1 |
| Dichiarazione di conformità UE a nome del rivenditore, per i prodotti con marcatura CE | Il rivenditore in qualità di fabbricante | Direttiva Bassa tensione, articoli 6, paragrafo 2, e 10 |
| Progetto grafico dell’etichetta con nome e indirizzo del rivenditore e identificativo del prodotto | Il rivenditore, stampata da Lei | GPSR, articolo 9, paragrafi 5 e 6; direttiva Bassa tensione, articolo 6, paragrafi 5 e 6 |
| Contratto di fornitura con notifica delle modifiche, gestione dei reclami e condizioni per i richiami | Entrambe le parti | Stabilito per accordo; a supporto di GPSR, articolo 9, paragrafo 4, e direttiva Bassa tensione, articolo 6, paragrafo 4 |
| Registri di ciò che ha fornito al rivenditore e di chi ha fornito a Lei | I Suoi sistemi di vendita e di acquisto | GPSR, articolo 15, paragrafo 3; direttiva Bassa tensione, articolo 11 |
Se non si fa nulla
Il rivenditore si assume gli obblighi del fabbricante
Chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante (GPSR, articolo 13, paragrafo 1). Un rivenditore che non lo sa vende un prodotto che nessuno ha dichiarato.[1]
Lei resta responsabile di un difetto
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026, la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi considera fabbricanti sia chi fabbrica un prodotto sia chi si presenta come fabbricante apponendovi il proprio nome o marchio (articolo 4, punto 10), e gli operatori responsabili dello stesso danno possono essere chiamati a rispondere in solido (articolo 12, paragrafo 1).[4]
Anche il ruolo relativo all’imballaggio si sposta
Se un imballaggio o un prodotto imballato è fabbricato con il nome o il marchio di un’impresa, tale impresa è il fabbricante dell’imballaggio, a prescindere da altri marchi visibili su di esso, a meno che non sia una microimpresa rifornita dallo stesso Stato membro (regolamento (UE) 2025/40, articolo 3, paragrafo 1, punto 13).[5]
Domande su questo problema
Siamo ancora il fabbricante ai sensi di legge?
Non ai sensi degli atti sulla sicurezza dei prodotti per la versione a marchio del distributore: in quel contesto il fabbricante è chi commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio. Lei è un fornitore che il rivenditore deve essere in grado di indicare alle autorità. Ai sensi della normativa sulla responsabilità per danno da prodotti, è fabbricante anche l’impresa che ha effettivamente prodotto un prodotto difettoso.
I rapporti di prova devono essere riemessi a nome del rivenditore?
No. La Guida blu della Commissione afferma che il fabbricante a marchio proprio deve possedere la documentazione e i certificati che dimostrano la conformità, ma non è necessario che siano a suo nome. Deve essere chiaro che riguardano il prodotto specifico immesso sul mercato.
Il contratto può riportare tutta la responsabilità su di noi?
Tra le due imprese, costi e rivalsa sono definiti per accordo. Nei confronti delle autorità, la Guida blu afferma che un fabbricante non può in nessun caso sottrarsi alle proprie responsabilità rivolgendosi a un subappaltatore. Nei confronti del danneggiato, la responsabilità non può essere limitata o esclusa per contratto (direttiva (UE) 2024/2853, articolo 15).
Il rivenditore vuole cambiare il colore e l’imballaggio. Ha importanza?
Può averne. Una modifica del progetto o delle caratteristiche deve essere tenuta in considerazione nel lavoro di conformità (direttiva Bassa tensione, articolo 6, paragrafo 4). Si verifichi ogni modifica richiesta rispetto all’analisi dei rischi e ai rapporti di prova prima di accettarla e si documenti l’esito.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un rivenditore vuole il nostro prodotto con il suo marchio. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/private-label-retailer/
Conphora (2026) Un rivenditore vuole il nostro prodotto con il suo marchio. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/private-label-retailer/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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