Un bando chiede i documenti di conformità per ogni prodotto
Il committente pubblico può chiedere un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato (direttiva 2014/24/UE, art. 44). La normativa impone già al fabbricante la documentazione tecnica e, per i prodotti CE, la dichiarazione di conformità. Si prepari un fascicolo di prove per prodotto e si offra una prova equivalente dove manca il certificato.
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Perché accade
Un committente pubblico non inventa liberamente le proprie richieste documentali. Ai sensi della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, le specifiche tecniche contenute nei documenti di gara definiscono le caratteristiche richieste per una fornitura (art. 42, par. 1). Sono formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, oppure con riferimento a norme, e ogni riferimento a una norma è accompagnato dalle parole «o equivalente» (art. 42, par. 3). Le specifiche devono garantire pari accesso agli operatori economici e non creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza (art. 42, par. 2).[1]
La direttiva stabilisce anche come si dimostra la conformità. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere un rapporto di prova di un organismo di valutazione della conformità, o un certificato rilasciato da tale organismo, come prova della conformità alle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni di esecuzione dell’appalto. L’organismo deve essere accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e i certificati di organismi equivalenti devono essere accettati (art. 44, par. 1). Devono essere accettati anche altri mezzi di prova appropriati, come il fascicolo tecnico del fabbricante, se l’operatore non aveva accesso ai rapporti o non ha potuto ottenerli entro i termini, per motivi a lui non imputabili, e dimostra che i requisiti sono soddisfatti (art. 44, par. 2).[1]
I documenti richiesti da un bando esistono per lo più già, perché la normativa sui prodotti li impone. Per i prodotti di consumo senza atto con marcatura CE, il fabbricante svolge un’analisi interna dei rischi e redige la documentazione tecnica prima di immettere il prodotto sul mercato, e la conserva per 10 anni (regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, art. 9, parr. 2 e 3). Per i prodotti CE si applica invece l’atto di settore; ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, ad esempio, il fabbricante redige la documentazione tecnica, esegue la valutazione della conformità, redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 6, par. 2).[2][3]
Ne derivano due conseguenze. A un bando non si può rispondere con documenti che il prodotto non ha: un prodotto senza atto con marcatura CE non ha una dichiarazione di conformità UE, e la risposta onesta è dirlo e presentare invece la documentazione tecnica. E lo stesso fascicolo serve alle autorità, che possono esigere da qualsiasi operatore economico documenti e informazioni sulla conformità (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. a)). Ciò che si invia a un committente dovrebbe coincidere con ciò che si invierebbe a un’autorità.[4]
Come risolverlo
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Individuare dove si colloca ogni richiesta nel bando
Per ogni documento richiesto si segna se rientra nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dell’appalto, e a quale lotto e prodotto si riferisce. Si annota il termine per i quesiti al committente: le richieste poco chiare si chiariscono lì, non nell’offerta.
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Abbinare ogni richiesta a un documento già disponibile
Si scorre l’elenco prodotto per prodotto: la dichiarazione di conformità per i prodotti CE, la documentazione tecnica e l’analisi dei rischi per gli altri prodotti di consumo, i rapporti di prova, le istruzioni nella lingua richiesta. Si annota ciò che manca e chi può fornirlo.
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Verificare chi ha emesso ogni rapporto
Se il bando chiede un rapporto di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità, si controlla che l’organismo sia accreditato per quell’attività e che il rapporto indichi il modello offerto. Un rapporto su un modello simile dello stesso stabilimento non è una prova per questo.
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Offrire una prova equivalente dove manca quella indicata
Se il bando indica una norma, un marchio o un organismo specifico, si dimostra che la soluzione offerta soddisfa il requisito in modo equivalente e lo si dichiara nell’offerta. Se non è stato possibile ottenere un rapporto in tempo per motivi indipendenti dalla propria volontà, si presenta il fascicolo tecnico del fabbricante spiegandone il motivo.
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Mantenere aggiornato il fascicolo per tutta la durata del contratto
Un accordo quadro dura anni. Si collega ogni documento a una revisione del prodotto e a una data, lo si sostituisce quando cambiano il prodotto, la norma o il fornitore e lo si comunica al committente. Si condivide un unico stato verificato per prodotto, invece di inviare di nuovo i file.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità UE per ogni prodotto con marcatura CE | Il fabbricante | Direttiva Bassa tensione, art. 6, par. 2, come esempio di atto con marcatura CE |
| Documentazione tecnica con l’analisi dei rischi, per i prodotti di consumo senza atto con marcatura CE | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 2 |
| Rapporto di prova o certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato | L’organismo di prova o di certificazione | Direttiva 2014/24/UE, art. 44, par. 1 |
| Prova che il prodotto soddisfa una norma o un marchio equivalente | L’offerente, con il fascicolo tecnico del fabbricante | Direttiva 2014/24/UE, art. 42, par. 5, art. 43, par. 1 e art. 44, par. 2 |
Se non si fa nulla
L’onere della prova spetta all’offerente
Se il bando rinvia a una norma e si offre un’altra soluzione, si deve provare nell’offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che essa soddisfa i requisiti in modo equivalente (direttiva 2014/24/UE, art. 42, par. 5).[1]
Una dichiarazione impegna il fabbricante
Il fabbricante redige la dichiarazione di conformità solo dopo che la valutazione della conformità ha dimostrato il rispetto dei requisiti (direttiva Bassa tensione, art. 6, par. 2). Una dichiarazione scritta per un bando senza tale base è una dichiarazione falsa nei confronti del committente e delle autorità.[3]
Le autorità possono chiedere lo stesso fascicolo
Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere dagli operatori economici documenti, specifiche tecniche e informazioni sulla conformità, in qualsiasi forma (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. a)).[4]
Domande su questo problema
Il committente può imporre il certificato di un solo laboratorio indicato?
No. Se l’amministrazione aggiudicatrice richiede certificati di uno specifico organismo di valutazione della conformità, deve accettare anche certificati di organismi equivalenti (direttiva 2014/24/UE, art. 44, par. 1). L’organismo deve essere accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
Non abbiamo un rapporto di prova di terzi. Siamo esclusi?
Non necessariamente. Il committente deve accettare altri mezzi di prova appropriati, come il fascicolo tecnico del fabbricante, se non si aveva accesso al rapporto o non lo si è potuto ottenere in tempo per ragioni non imputabili all’operatore, purché il fascicolo dimostri il rispetto del requisito (art. 44, par. 2).
La marcatura CE basta come prova?
La marcatura CE è l’indicazione del fabbricante stesso che il prodotto è conforme. Il committente può chiedere i documenti che la sostengono, come la dichiarazione di conformità e i rapporti di prova, quali mezzi di prova delle proprie specifiche tecniche.
Le stesse regole valgono per il bando di un’impresa privata?
No. La direttiva 2014/24/UE vincola le amministrazioni aggiudicatrici: Stato, enti territoriali e organismi di diritto pubblico (art. 2, par. 1). Si applica agli appalti pari o superiori alle soglie UE; per gli appalti di forniture dal 1º gennaio 2026 sono 140.000 € per le amministrazioni centrali e 216.000 € per le altre amministrazioni aggiudicatrici (art. 4); sotto tali soglie valgono le norme nazionali sugli appalti. Un committente privato stabilisce da sé le proprie richieste documentali, di comune accordo. La normativa di prodotto che sta dietro ai documenti è la stessa nei due casi.
Il bando indica un marchio ecologico specifico. E se non lo abbiamo?
Un committente che richiede un marchio specifico deve accettare tutti i marchi che confermano requisiti equivalenti. Se si dimostra di non aver potuto ottenere il marchio in tempo per ragioni non imputabili all’operatore, deve accettare altri mezzi di prova appropriati, come un fascicolo tecnico (art. 43, par. 1).
Fonti
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (testo consolidato del 1º gennaio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un bando chiede i documenti di conformità per ogni prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/tender-compliance-docs/
Conphora (2026) Un bando chiede i documenti di conformità per ogni prodotto. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/tender-compliance-docs/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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