L’EUDR in sintesi
L’EUDR, formalmente regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, stabilisce un’unica regola: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i prodotti elencati nel suo allegato I, non possono essere immessi sul mercato dell’UE, messi a disposizione o esportati a meno che siano a deforestazione zero, siano stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del paese di produzione e siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (art. 3). L’espressione «a deforestazione zero» si misura rispetto a una data fissa: il terreno non deve essere stato soggetto a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e il legno deve essere stato raccolto senza indurre degrado forestale dopo tale data (art. 2(13)).
Il regolamento sostituisce il regolamento UE sul legname ed estende la sua logica dal legname a sei materie prime agricole (art. 37). È concepito per essere ricco di dati: l’impresa che per prima immette un prodotto sul mercato deve conoscere la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno in cui la materia prima è stata coltivata, raccolta o allevata (art. 9(1)(d)). È entrato in vigore il 29 giugno 2023 (art. 38(1)) e, dopo due regolamenti modificativi, il regolamento (UE) 2024/3234 e il regolamento (UE) 2025/2650, i suoi obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026, con una data successiva, il 30 giugno 2027, per i micro e piccoli operatori stabiliti entro il 31 dicembre 2024 (art. 38(2) e (3)).
Se si producono o si vendono mobili, articoli per lo stile di vita o imballaggi, questo regolamento La riguarda quasi certamente. Il legno è una delle sette materie prime e l’allegato I scende molto a valle nella catena: legno segato, compensato e pannelli di fibre, pallet e casse di legno, falegnameria, stoviglie di legno, cornici, pasta di legno, carta e cartone, sedili e mobili di legno ed edifici prefabbricati di legno. Nello stesso allegato figurano anche il cuoio di bovini, i pneumatici e il cioccolato. Un marchio che si considera un’«azienda di mobili» anziché un «importatore di legname» rientra comunque nell’ambito di applicazione, e gli obblighi gravano sulla prima impresa che immette il prodotto sul mercato dell’UE (art. 2(15) e art. 7).
Testo ufficiale Il testo del regolamento è disponibile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 (CELEX 32023R1115); il testo consolidato del 26 dicembre 2025 comprende entrambe le modifiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai «prodotti pertinenti»: i beni elencati nell’allegato I, individuati mediante i codici della nomenclatura combinata, che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando una delle sette «materie prime pertinenti» (art. 1(1) e art. 2(1) e (2)). La domanda decisiva non è come si definisce l’impresa, ma se il codice NC del prodotto compare nell’allegato. Due esclusioni contano per le imprese dello stile di vita e dell’imballaggio: il regolamento non si applica ai beni prodotti interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto, e le righe dell’allegato relative agli imballaggi escludono i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato (allegato I). I prodotti fabbricati prima dell’entrata in vigore del regolamento ne sono esclusi, con un regime transitorio per il legname ai sensi del regolamento UE sul legname (art. 1(2) e art. 37).
Dopo il regolamento (UE) 2025/2650 il regolamento distingue quattro ruoli anziché due:
- Un operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato prodotti pertinenti, ossia la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione, o li esporta (art. 2(15) e (16)). Quando il prodotto è immesso da un’impresa non UE, la prima impresa stabilita nell’UE che lo mette a disposizione è considerata l’operatore (art. 7). Gli operatori sostengono l’intero onere della dovuta diligenza.
- Un operatore a valle immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata e ha soltanto obblighi di informazione (art. 2(15 ter) e art. 5).
- Un commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti, con gli stessi obblighi di informazione dell’operatore a valle (art. 2(17) e art. 5).
- Un operatore primario micro o piccolo è un operatore che è una persona fisica o una micro o piccola impresa stabilita in un paese classificato a basso rischio e che immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese; presenta una dichiarazione semplificata una tantum anziché dichiarazioni di dovuta diligenza (art. 2(15 bis) e art. 4 bis).
La dimensione dell’impresa conta in due punti. Gli operatori non PMI hanno ulteriori obblighi di governance e di rendicontazione, e gli operatori a valle e i commercianti non PMI devono registrarsi nel sistema di informazione dell’UE e verificare la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata (art. 5(2) e (6), art. 11(2) e art. 12(3)). I micro e piccoli operatori stabiliti entro il 31 dicembre 2024 beneficiano della data di applicazione successiva del 30 giugno 2027, salvo che i loro prodotti fossero già contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname (art. 38(3)). Le PMI sono definite con riferimento all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE (art. 2(30)).
Che cosa è necessario fare
Dovuta diligenza prima dell’immissione sul mercato
Un operatore deve esercitare la dovuta diligenza per ogni prodotto pertinente prima di immetterlo sul mercato o di esportarlo (art. 4(1) e art. 8(1)). La dovuta diligenza si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, dei documenti e dei dati richiesti dall’articolo 9, valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 10 e, se il rischio non è trascurabile, sua attenuazione ai sensi dell’articolo 11 (art. 8(2)). I prodotti possono circolare solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile di non conformità (art. 10(1)).
Le informazioni da raccogliere
Per ogni prodotto l’operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni: una descrizione che comprenda la denominazione commerciale, il tipo di prodotto e, per il legno, i nomi comuni e i nomi scientifici completi delle specie; la quantità in chilogrammi di massa netta quando il prodotto entra nel mercato o ne esce; il paese di produzione; la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui la materia prima è stata prodotta e la data o l’intervallo di tempo di produzione, oppure, per i bovini, la geolocalizzazione di tutti gli stabilimenti in cui gli animali sono stati tenuti; il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail di ogni fornitore e di ogni cliente; e informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente (art. 9(1)). Per geolocalizzazione si intendono latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali e poligoni per gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini (art. 2(28)). Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude automaticamente tutto ciò che vi è stato prodotto (art. 9(1)(d)).
Valutazione e attenuazione del rischio
La valutazione del rischio tiene conto della classificazione del paese di produzione da parte della Commissione come a basso rischio, a rischio standard o ad alto rischio (art. 29), della presenza di foreste e di popolazioni indigene, della prevalenza della deforestazione, dell’affidabilità delle informazioni, di elementi di preoccupazione quali corruzione, falsificazione di documenti o conflitti armati, della complessità della catena di approvvigionamento, del rischio di elusione o di miscelazione con prodotti di origine sconosciuta, delle preoccupazioni motivate e delle informazioni provenienti da sistemi di certificazione, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 9 (art. 10(2)). Le valutazioni sono documentate e riesaminate almeno una volta l’anno (art. 10(4)). Se il rischio non è trascurabile, l’operatore adotta misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di documenti aggiuntivi o lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, e può sostenere i fornitori, in particolare i piccoli agricoltori, mediante lo sviluppo di capacità (art. 11(1)). Ogni operatore deve disporre di politiche, controlli e procedure adeguati; gli operatori non PMI devono inoltre nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e disporre di una funzione di audit indipendente (art. 11(2)). Se tutte le materie prime provengono da paesi classificati a basso rischio, la dovuta diligenza semplificata consente all’operatore di omettere le fasi di valutazione e di attenuazione dopo aver verificato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione, con la documentazione disponibile su richiesta (art. 13).
La dichiarazione di dovuta diligenza
Prima di immettere un prodotto sul mercato o di esportarlo, l’operatore mette a disposizione delle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza tramite il sistema di informazione dell’UE (art. 4(2) e art. 33). La dichiarazione contiene le informazioni dell’allegato II, il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero EORI dell’operatore, il codice SA, la descrizione e la quantità, il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti, nonché la dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile (allegato II). Con la presentazione l’operatore si assume la responsabilità della conformità e conserva una registrazione della dichiarazione per cinque anni (art. 4(3)). Il numero di riferimento è trasmesso agli operatori a valle e ai commercianti (art. 4(7)), che lo conservano insieme ai documenti dei fornitori (art. 5(3)). Un rappresentante autorizzato può presentare la dichiarazione, ma la responsabilità resta all’operatore (art. 6).
Sistema di dovuta diligenza, registrazioni e rendicontazione
Gli operatori istituiscono e mantengono aggiornato un sistema di dovuta diligenza, lo riesaminano almeno una volta l’anno, lo aggiornano quando emergono novità e conservano tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni (art. 12(1), (2) e (5)). Gli operatori che non sono PMI né persone fisiche riferiscono pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul proprio sistema e sulle misure adottate, con una sintesi di prodotti, quantità e paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione; le imprese che già rendicontano ai sensi di altri atti dell’UE sulla dovuta diligenza nella catena del valore possono rendicontare in quella sede (art. 12(3) e (4)).
Operatori a valle e commercianti
Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni richieste: l’identità, l’indirizzo e l’indirizzo e-mail dei propri fornitori insieme ai numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o agli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e l’identità degli operatori a valle o dei commercianti che forniscono (art. 5(1) e (3)). Conservano tali informazioni per almeno cinque anni e le forniscono su richiesta (art. 5(4)). Gli operatori a valle e i commercianti non PMI si registrano inoltre nel sistema di informazione prima di operare, informano le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che sanno non conforme e verificano che sia stata esercitata la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata (art. 5(2) e (6)). Tutti i soggetti della catena devono informare immediatamente le autorità competenti e i propri clienti quando nuove informazioni indicano un rischio e prestare assistenza alle autorità durante i controlli (art. 4(5) e (6), art. 5(5) e (7)).
Operatori primari micro o piccoli
Un operatore primario micro o piccolo presenta nel sistema di informazione una dichiarazione semplificata una tantum con le informazioni dell’allegato III prima di immettere i prodotti sul mercato o di esportarli, riceve un identificativo della dichiarazione e può sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale dei propri appezzamenti o del proprio stabilimento (art. 4 bis(2), (3) e (5)). Se tutte tali informazioni esistono già in una banca dati dell’Unione o nazionale, lo Stato membro le rende disponibili nel sistema di informazione e non è necessaria una dichiarazione separata, anche se i prodotti possono circolare solo dopo l’assegnazione di un identificativo (art. 4 bis(4)). L’esenzione riguarda la dichiarazione per prodotto, la registrazione delle dichiarazioni e l’articolo 4(4)(c); restano fermi il divieto dell’articolo 3 e l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza (art. 4 bis(1)).
Vigilanza e sanzioni
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per fare rispettare il regolamento (art. 14(1)). I loro controlli seguono un piano basato sul rischio con quote annue minime: almeno il 9 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che si approvvigionano in paesi ad alto rischio e il 9 % della quantità di tali prodotti; almeno il 3 % di quelli che si approvvigionano in paesi a rischio standard; e almeno l’1 % di quelli che si approvvigionano in paesi a basso rischio, calcolati per materia prima (art. 16). I controlli sugli operatori riguardano il sistema di dovuta diligenza, le dichiarazioni e le prove sottostanti, e le autorità possono adottare misure provvisorie e ordinare azioni correttive (art. 18, art. 23 e art. 24). I prodotti immessi in libera pratica o esportati sono inoltre soggetti ai controlli doganali e il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, o l’identificativo della dichiarazione per gli operatori primari micro o piccoli, deve essere messo a disposizione della dogana prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione (art. 26(4)). Chiunque può presentare una preoccupazione motivata a un’autorità competente (art. 31).
Le sanzioni sono fissate a livello nazionale, ma devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e il regolamento ne prescrive gli strumenti: ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti, calcolate in modo da privare i responsabili del beneficio economico e crescenti in caso di violazioni ripetute, con un massimo per le persone giuridiche pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione nell’esercizio precedente; la confisca dei prodotti e dei proventi ottenuti; l’esclusione per un periodo fino a 12 mesi dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici; un divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti in caso di violazioni gravi o ripetute; e un divieto di ricorrere alla dovuta diligenza semplificata (art. 25(2)). Le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sono notificate alla Commissione entro 30 giorni e pubblicate sul suo sito web con il nome dell’impresa, la data, una sintesi della violazione e la sanzione (art. 25(3)).
Come Conphora sostiene la conformità
Conphora monitora automaticamente l’EUDR e confronta i Suoi prodotti con i requisiti pertinenti, comprese le scadenze successive al 2025. La piattaforma individua le lacune, aiuta a organizzare i dati di geolocalizzazione e di legalità da richiedere ai fornitori e La tiene aggiornato quando le norme cambiano.
Fonti
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato del 26 dicembre 2025
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 come pubblicato (CELEX 32023R1115)
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/3234 che modifica la data di applicazione
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/2650 che modifica determinati obblighi di operatori e commercianti
- EUR-Lex: regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), allegato dei prodotti del legno contemplati
- Commissione europea: regolamento sui prodotti a deforestazione zero
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.