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EUDR Environment & Waste 10 min Novità nei prossimi 12 mesi

EUDR: Regolamento UE sulla deforestazione (Regolamento (UE) 2023/1115), spiegato

Il regolamento UE sulla deforestazione vieta di immettere sul mercato dell’Unione o di esportare bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno e i prodotti dell’allegato I, salvo che siano a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Dopo due rinvii si applica dal 30 dicembre 2026, o dal 30 giugno 2027 per micro e piccoli operatori.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 30 dicembre 2026 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Bovini
  • Cacao
  • Caffè
  • Palma da olio
  • Gomma
  • Soia
  • Legno

Prodotti derivati e a valle

  • Bovini vivi, carne bovina e frattaglie commestibili di bovini
  • Pelli grezze e conciate di bovini e cuoio di bovini
  • Fave, pasta, burro e polvere di cacao, cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
  • Caffè, torrefatto o meno, e succedanei del caffè contenenti caffè
  • Noci e mandorle di palma, olio di palma e olio di palmisto, glicerolo, acido palmitico e stearico, acidi grassi industriali e alcoli grassi
  • Gomma naturale, gomma composta e vulcanizzata, pneumatici, camere d’aria, nastri trasportatori e altri articoli di gomma
  • Semi di soia, farina di soia, olio di soia e panelli
  • Legna da ardere, carbone di legna, legno grezzo, legno segato e fogli da impiallacciatura
  • Compensato, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre e legno densificato
  • Casse, gabbie, pallet e botti di legno, salvo i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto
  • Falegnameria per l’edilizia, utensili e manici di legno, stoviglie e articoli da cucina, cornici e altri articoli di legno
  • Pasta di legno, carta e cartone dei capitoli 47 e 48, salvo i prodotti a base di bambù e i prodotti recuperati (cascami e avanzi)
  • Sedili di legno, mobili di legno e loro parti, e edifici prefabbricati di legno

Ruoli previsti dall’atto

Operatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato prodotti pertinenti (la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione) o li esporta, esclusi gli operatori a valle.

Fonte · art. 2(15) e art. 2(16)
Importatore (prima impresa stabilita nell’UE)

Quando una persona stabilita al di fuori dell’Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li mette a disposizione sul mercato è considerata l’operatore.

Fonte · art. 7
Operatore a valle

Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti, tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.

Fonte · art. 2(15 ter)
Commerciante

Qualsiasi persona della catena di approvvigionamento diversa dall’operatore o dall’operatore a valle che, nell’ambito di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti.

Fonte · art. 2(17)
Operatore primario micro o piccolo

Un operatore che è una persona fisica o una micro o piccola impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla sua forma giuridica, stabilito in un paese classificato a basso rischio in conformità dell’articolo 29, e che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti che egli stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato su appezzamenti di terreno pertinenti o, per i bovini, in stabilimenti situati in tale paese. Vi rientrano gli operatori che superano i limiti di almeno due dei tre criteri dimensionali della direttiva ma possono dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio relative alle materie prime pertinenti e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due di tali tre criteri.

Fonte · art. 2(15 bis)

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EUDR si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Altro prodotto non elencato nell’allegato I · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento si applica soltanto ai prodotti elencati nell’allegato I che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno. Prima di concludere, verificare la riga dell’allegato corrispondente al proprio codice NC; sono esclusi anche i beni fabbricati interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita come rifiuto. Fonte · art. 1(1) e allegato I
  2. qualsiasi · Operatore primario micro o piccolo · Grande Dipende Un produttore che supera i limiti di almeno due dei tre criteri dimensionali per le micro e piccole imprese dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE è comunque un operatore primario micro o piccolo se è stabilito in un paese classificato a basso rischio, ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese e può dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due di tali criteri. In caso contrario è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa e a una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. Fonte · art. 2(15 bis), art. 4 e art. 4 bis
  3. qualsiasi · Operatore primario micro o piccolo · Piccola o media (PMI) Dipende Una micro o piccola impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, stabilita in un paese classificato a basso rischio, che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato essa stessa le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese è un operatore primario micro o piccolo e presenta una dichiarazione semplificata una tantum anziché dichiarazioni di dovuta diligenza. Una media impresa rientra in tale categoria solo se può dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due dei tre criteri delle micro o piccole imprese. Un produttore stabilito in un paese a rischio standard o ad alto rischio è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa. Fonte · art. 2(15 bis) e art. 4 bis
  4. qualsiasi · Operatore primario micro o piccolo · Micro Dipende Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, stabilito in un paese classificato a basso rischio, che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese è un operatore primario micro o piccolo: presenta una dichiarazione semplificata una tantum con le informazioni dell’allegato III e può indicare indirizzi postali anziché la geolocalizzazione. Se è stabilito in un paese a rischio standard o ad alto rischio, è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa. Fonte · art. 2(15 bis) e art. 4 bis
  5. qualsiasi · Operatore, Importatore (prima impresa stabilita nell’UE) · Grande Rientra nell’ambito Dovuta diligenza completa prima di ogni immissione sul mercato o esportazione, una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione dell’UE e, per i non PMI, una relazione pubblica annuale, un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente. Si applica dal 30 dicembre 2026. Fonte · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(2)
  6. Legno: legname, pannelli, imballaggi, falegnameria e mobili, Pasta di legno, carta e cartone · Operatore, Importatore (prima impresa stabilita nell’UE) · Piccola o media (PMI) Rientra nell’ambito Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. La data successiva del 30 giugno 2027 non si applica ai prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), che elenca legna da ardere, legno grezzo, traversine ferroviarie, legno segato, fogli da impiallacciatura, legno profilato in continuo, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre, compensato, legno densificato, cornici di legno, casse, pallet e botti, falegnameria per l’edilizia, pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48, mobili di legno della voce 9403 ed edifici prefabbricati di legno; per tali prodotti gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 indipendentemente dalle dimensioni. Verificare se il proprio codice NC figura in tale allegato. Fonte · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)Fonte · allegato
  7. Legno: legname, pannelli, imballaggi, falegnameria e mobili, Pasta di legno, carta e cartone · Operatore, Importatore (prima impresa stabilita nell’UE) · Micro Rientra nell’ambito Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. La data successiva del 30 giugno 2027 non si applica ai prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), che elenca legna da ardere, legno grezzo, traversine ferroviarie, legno segato, fogli da impiallacciatura, legno profilato in continuo, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre, compensato, legno densificato, cornici di legno, casse, pallet e botti, falegnameria per l’edilizia, pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48, mobili di legno della voce 9403 ed edifici prefabbricati di legno; per tali prodotti gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 indipendentemente dalle dimensioni. Verificare se il proprio codice NC figura in tale allegato. Fonte · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)Fonte · allegato
  8. qualsiasi · Operatore, Importatore (prima impresa stabilita nell’UE) · Piccola o media (PMI) Rientra nell’ambito Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. Gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026. Per gli operatori che sono piccole imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, si applicano dal 30 giugno 2027, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname; una media impresa non beneficia della data successiva. Fonte · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)
  9. qualsiasi · Operatore, Importatore (prima impresa stabilita nell’UE) · Micro Rientra nell’ambito Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. Per gli operatori che sono persone fisiche o microimprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, gli obblighi si applicano dal 30 giugno 2027, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname; in caso contrario si applicano dal 30 dicembre 2026. Fonte · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)
  10. qualsiasi · Operatore a valle, Commerciante · Grande Rientra nell’ambito Gli operatori a valle e i commercianti non PMI si registrano nel sistema di informazione dell’UE, conservano per almeno cinque anni i dati di fornitori e clienti con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, verificano la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata e informano le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che sanno non conforme. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3). Fonte · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)
  11. qualsiasi · Operatore a valle, Commerciante · Piccola o media (PMI) Rientra nell’ambito Gli operatori a valle e i commercianti PMI conservano per almeno cinque anni nomi, indirizzi e indirizzi e-mail dei propri fornitori e clienti, con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e informano immediatamente le autorità delle nuove informazioni sul rischio. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3). Fonte · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)
  12. qualsiasi · Operatore a valle, Commerciante · Micro Rientra nell’ambito Gli operatori a valle e i commercianti micro conservano per almeno cinque anni nomi, indirizzi e indirizzi e-mail dei propri fornitori e clienti, con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e informano immediatamente le autorità delle nuove informazioni sul rischio. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3). Fonte · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)
  13. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende Il prodotto è un prodotto pertinente. Stabilire se si è i primi a immetterlo sul mercato dell’Unione o a esportarlo (operatore), se ogni prodotto pertinente utilizzato è già coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (operatore a valle) oppure se lo si mette a disposizione soltanto più a valle nella catena (commerciante). Fonte · art. 2(15), art. 2(15 ter) e art. 2(17)

Date principali

  1. Data limite: le materie prime devono provenire da terreni non soggetti a deforestazione dopo tale data e il legno deve essere stato raccolto senza degrado forestale dopo tale data Fonte · art. 2(13)
  2. Il regolamento (UE) 2023/1115 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU L 150, pag. 206) Fonte
  3. Entrata in vigore (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione); a tutti i paesi è assegnato un livello di rischio standard Fonte · art. 38(1) e art. 29(2)
  4. La Commissione avvia il sistema di informazione dell’UE per le dichiarazioni di dovuta diligenza (articolo 33) Fonte
  5. Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/3234: primo rinvio delle date di applicazione di 12 mesi (al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026) Fonte · art. 1 e art. 2
  6. Termine entro cui la Commissione deve pubblicare, mediante atto di esecuzione, l’elenco dei paesi a basso rischio e ad alto rischio Fonte · art. 29(2)
  7. Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio di 12 mesi, nuovo ruolo dell’operatore a valle e regime semplificato per gli operatori primari micro o piccoli Fonte · art. 1 e art. 2
  8. Termine per il riesame di semplificazione e per la relazione della Commissione, se del caso con una proposta legislativa Fonte · art. 34(1 bis)
  9. Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti; il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) è abrogato Fonte · art. 38(2) e art. 37(1)
  10. Applicazione per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname Fonte · art. 38(3)
  11. Fine del periodo transitorio in cui il regolamento UE sul legname continua ad applicarsi al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2026 Fonte · art. 37(2)
  12. Primo riesame generale del regolamento da parte della Commissione, poi almeno ogni cinque anni Fonte · art. 34(2)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Operatore17
  • Esercitare la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti prima di immetterli sul mercato o di esportarli: raccogliere le informazioni richieste dall’articolo 9, valutare il rischio ai sensi dell’articolo 10 e attenuarlo ai sensi dell’articolo 11. art. 4(1) e art. 8
  • Non immettere sul mercato né esportare un prodotto pertinente senza aver prima messo a disposizione delle autorità competenti, tramite il sistema di informazione dell’UE, una dichiarazione di dovuta diligenza contenente le informazioni dell’allegato II e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile. art. 4(2) e allegato II
  • Mettendo a disposizione delle autorità competenti la dichiarazione di dovuta diligenza ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all’articolo 3. art. 4(3)
  • Conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla sua presentazione. art. 4(3)
  • Raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni, con le relative prove: una descrizione del prodotto che comprenda, per il legno, i nomi comuni e scientifici delle specie, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno (o degli stabilimenti di bovini) con la data o l’intervallo di tempo di produzione, i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail di fornitori e clienti, nonché informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente. art. 9(1)
  • Fornire la geolocalizzazione come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali; gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini devono essere descritti mediante poligoni. Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude tutte le materie prime e i prodotti da esso provenienti. art. 2(28) e art. 9(1)(d)
  • Effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell’articolo 10(2), tra cui la classificazione del rischio del paese, la presenza di foreste e di popolazioni indigene, la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione; immettere il prodotto sul mercato solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile; documentare e riesaminare la valutazione almeno una volta l’anno. art. 10
  • Se la valutazione del rischio rivela un rischio non trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit, documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l’anno. art. 11(1) e art. 11(3)
  • Mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire il rischio di non conformità e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente. art. 11(2)
  • Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza e riesaminarlo almeno una volta l’anno. art. 12(1) e art. 12(2)
  • Conservare una registrazione degli aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. art. 12(2) e art. 12(5)
  • Come operatore che non è una PMI né una persona fisica, riferire pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul sistema di dovuta diligenza e sulle misure adottate per adempiere gli obblighi di dovuta diligenza, compresi una sintesi dei prodotti e dei paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione. art. 12(3) e 12(4)
  • Se tutte le materie prime e i prodotti pertinenti provengono da paesi classificati a basso rischio, è possibile ricorrere alla dovuta diligenza semplificata e omettere le fasi di valutazione e di attenuazione del rischio, dopo aver valutato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione o di miscelazione; conservare la documentazione che dimostra che il rischio è trascurabile e tornare alla dovuta diligenza completa non appena emergano informazioni sul rischio. art. 13
  • Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità. art. 4(5)
  • Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 4(6)
  • Comunicare i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, agli operatori a valle e ai commercianti successivi nella catena di approvvigionamento. art. 4(7)
  • È possibile conferire a un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione il mandato di presentare la dichiarazione per proprio conto, ma resta a proprio carico la responsabilità della conformità del prodotto. art. 6(1)
Importatore (prima impresa stabilita nell’UE)2
  • Quando una persona stabilita al di fuori dell’Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li mette a disposizione è considerata l’operatore e assume tutti gli obblighi dell’operatore, compresi la dovuta diligenza e la dichiarazione di dovuta diligenza. art. 7 e art. 4
  • Per i prodotti immessi in libera pratica o esportati, indicare il proprio numero EORI nella registrazione nel sistema di informazione e nella dichiarazione di dovuta diligenza; i prodotti sono soggetti ai controlli doganali del capo 4. art. 33(2)(a), allegato II(1) e art. 26
Operatore a valle7
  • Immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni di cui all’articolo 5(3); lo status di operatore a valle dipende dal fatto che ogni prodotto pertinente utilizzato sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, in caso contrario si è un operatore. art. 5(1) e art. 2(15 ter)
  • Come operatore a valle non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. art. 5(2)
  • Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti. art. 5(3)
  • Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta. art. 5(4)
  • Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità. art. 5(5)
  • Come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile. art. 5(6)
  • Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 5(7)
Commerciante7
  • Mettere a disposizione sul mercato prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni su fornitori e clienti di cui all’articolo 5(3). art. 5(1)
  • Come commerciante non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. art. 5(2)
  • Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti. art. 5(3)
  • Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta. art. 5(4)
  • Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che il prodotto presenta un rischio di non conformità. art. 5(5)
  • Come commerciante non PMI, se si viene a sapere prima dell’immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell’esportazione che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti interessate; in presenza di preoccupazioni motivate, verificare che la dovuta diligenza non abbia rivelato alcun rischio o solo un rischio trascurabile, altrimenti non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto. art. 5(6)
  • Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni. art. 5(7)
Operatore primario micro o piccolo6
  • Presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato o esportare prodotti pertinenti; si riceve un identificativo della dichiarazione ed è possibile aggiornare la dichiarazione dopo modifiche rilevanti. art. 4 bis(2) e 4 bis(3)
  • Fornire le informazioni dell’allegato III: nome, indirizzo e, se del caso, numero EORI, il codice SA e la descrizione dei prodotti, la quantità annua stimata, il paese di produzione e la geolocalizzazione o l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o stabilimenti di bovini, nonché la dichiarazione che sarà esercitata la dovuta diligenza. art. 4 bis(3) e allegato III
  • Si è esentati dalla dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto, dalla registrazione quinquennale delle dichiarazioni e dall’articolo 4(4)(c); il divieto dell’articolo 3 e l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4(1) continuano ad applicarsi. art. 4 bis(1) e art. 4(1)
  • È possibile sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o dello stabilimento in cui le materie prime sono state prodotte. art. 4 bis(5)
  • Se tutte le informazioni dell’allegato III esistono già in un sistema o in una banca dati dell’Unione o di uno Stato membro, non è richiesta alcuna dichiarazione semplificata; lo Stato membro rende disponibili le informazioni nel sistema di informazione dell’UE e i prodotti possono essere immessi sul mercato solo dopo l’assegnazione di un identificativo della dichiarazione. art. 4 bis(4)
  • Se si è una persona fisica o una microimpresa, è possibile conferire all’operatore a valle o al commerciante successivo che non sia una persona fisica né una microimpresa il mandato di presentare la dichiarazione semplificata per proprio conto, mantenendo la responsabilità della conformità. art. 6(3)

L’EUDR in sintesi

L’EUDR, formalmente regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, stabilisce un’unica regola: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i prodotti elencati nel suo allegato I, non possono essere immessi sul mercato dell’UE, messi a disposizione o esportati a meno che siano a deforestazione zero, siano stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del paese di produzione e siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (art. 3). L’espressione «a deforestazione zero» si misura rispetto a una data fissa: il terreno non deve essere stato soggetto a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e il legno deve essere stato raccolto senza indurre degrado forestale dopo tale data (art. 2(13)).

Il regolamento sostituisce il regolamento UE sul legname ed estende la sua logica dal legname a sei materie prime agricole (art. 37). È concepito per essere ricco di dati: l’impresa che per prima immette un prodotto sul mercato deve conoscere la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno in cui la materia prima è stata coltivata, raccolta o allevata (art. 9(1)(d)). È entrato in vigore il 29 giugno 2023 (art. 38(1)) e, dopo due regolamenti modificativi, il regolamento (UE) 2024/3234 e il regolamento (UE) 2025/2650, i suoi obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026, con una data successiva, il 30 giugno 2027, per i micro e piccoli operatori stabiliti entro il 31 dicembre 2024 (art. 38(2) e (3)).

Se si producono o si vendono mobili, articoli per lo stile di vita o imballaggi, questo regolamento La riguarda quasi certamente. Il legno è una delle sette materie prime e l’allegato I scende molto a valle nella catena: legno segato, compensato e pannelli di fibre, pallet e casse di legno, falegnameria, stoviglie di legno, cornici, pasta di legno, carta e cartone, sedili e mobili di legno ed edifici prefabbricati di legno. Nello stesso allegato figurano anche il cuoio di bovini, i pneumatici e il cioccolato. Un marchio che si considera un’«azienda di mobili» anziché un «importatore di legname» rientra comunque nell’ambito di applicazione, e gli obblighi gravano sulla prima impresa che immette il prodotto sul mercato dell’UE (art. 2(15) e art. 7).

Testo ufficiale Il testo del regolamento è disponibile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 (CELEX 32023R1115); il testo consolidato del 26 dicembre 2025 comprende entrambe le modifiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai «prodotti pertinenti»: i beni elencati nell’allegato I, individuati mediante i codici della nomenclatura combinata, che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando una delle sette «materie prime pertinenti» (art. 1(1) e art. 2(1) e (2)). La domanda decisiva non è come si definisce l’impresa, ma se il codice NC del prodotto compare nell’allegato. Due esclusioni contano per le imprese dello stile di vita e dell’imballaggio: il regolamento non si applica ai beni prodotti interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto, e le righe dell’allegato relative agli imballaggi escludono i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato (allegato I). I prodotti fabbricati prima dell’entrata in vigore del regolamento ne sono esclusi, con un regime transitorio per il legname ai sensi del regolamento UE sul legname (art. 1(2) e art. 37).

Dopo il regolamento (UE) 2025/2650 il regolamento distingue quattro ruoli anziché due:

  • Un operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato prodotti pertinenti, ossia la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione, o li esporta (art. 2(15) e (16)). Quando il prodotto è immesso da un’impresa non UE, la prima impresa stabilita nell’UE che lo mette a disposizione è considerata l’operatore (art. 7). Gli operatori sostengono l’intero onere della dovuta diligenza.
  • Un operatore a valle immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata e ha soltanto obblighi di informazione (art. 2(15 ter) e art. 5).
  • Un commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti, con gli stessi obblighi di informazione dell’operatore a valle (art. 2(17) e art. 5).
  • Un operatore primario micro o piccolo è un operatore che è una persona fisica o una micro o piccola impresa stabilita in un paese classificato a basso rischio e che immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese; presenta una dichiarazione semplificata una tantum anziché dichiarazioni di dovuta diligenza (art. 2(15 bis) e art. 4 bis).

La dimensione dell’impresa conta in due punti. Gli operatori non PMI hanno ulteriori obblighi di governance e di rendicontazione, e gli operatori a valle e i commercianti non PMI devono registrarsi nel sistema di informazione dell’UE e verificare la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata (art. 5(2) e (6), art. 11(2) e art. 12(3)). I micro e piccoli operatori stabiliti entro il 31 dicembre 2024 beneficiano della data di applicazione successiva del 30 giugno 2027, salvo che i loro prodotti fossero già contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname (art. 38(3)). Le PMI sono definite con riferimento all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE (art. 2(30)).

Che cosa è necessario fare

Dovuta diligenza prima dell’immissione sul mercato

Un operatore deve esercitare la dovuta diligenza per ogni prodotto pertinente prima di immetterlo sul mercato o di esportarlo (art. 4(1) e art. 8(1)). La dovuta diligenza si articola in tre fasi: raccolta delle informazioni, dei documenti e dei dati richiesti dall’articolo 9, valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 10 e, se il rischio non è trascurabile, sua attenuazione ai sensi dell’articolo 11 (art. 8(2)). I prodotti possono circolare solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile di non conformità (art. 10(1)).

Le informazioni da raccogliere

Per ogni prodotto l’operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni: una descrizione che comprenda la denominazione commerciale, il tipo di prodotto e, per il legno, i nomi comuni e i nomi scientifici completi delle specie; la quantità in chilogrammi di massa netta quando il prodotto entra nel mercato o ne esce; il paese di produzione; la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui la materia prima è stata prodotta e la data o l’intervallo di tempo di produzione, oppure, per i bovini, la geolocalizzazione di tutti gli stabilimenti in cui gli animali sono stati tenuti; il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail di ogni fornitore e di ogni cliente; e informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente (art. 9(1)). Per geolocalizzazione si intendono latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali e poligoni per gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini (art. 2(28)). Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude automaticamente tutto ciò che vi è stato prodotto (art. 9(1)(d)).

Valutazione e attenuazione del rischio

La valutazione del rischio tiene conto della classificazione del paese di produzione da parte della Commissione come a basso rischio, a rischio standard o ad alto rischio (art. 29), della presenza di foreste e di popolazioni indigene, della prevalenza della deforestazione, dell’affidabilità delle informazioni, di elementi di preoccupazione quali corruzione, falsificazione di documenti o conflitti armati, della complessità della catena di approvvigionamento, del rischio di elusione o di miscelazione con prodotti di origine sconosciuta, delle preoccupazioni motivate e delle informazioni provenienti da sistemi di certificazione, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 9 (art. 10(2)). Le valutazioni sono documentate e riesaminate almeno una volta l’anno (art. 10(4)). Se il rischio non è trascurabile, l’operatore adotta misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di documenti aggiuntivi o lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, e può sostenere i fornitori, in particolare i piccoli agricoltori, mediante lo sviluppo di capacità (art. 11(1)). Ogni operatore deve disporre di politiche, controlli e procedure adeguati; gli operatori non PMI devono inoltre nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e disporre di una funzione di audit indipendente (art. 11(2)). Se tutte le materie prime provengono da paesi classificati a basso rischio, la dovuta diligenza semplificata consente all’operatore di omettere le fasi di valutazione e di attenuazione dopo aver verificato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione, con la documentazione disponibile su richiesta (art. 13).

La dichiarazione di dovuta diligenza

Prima di immettere un prodotto sul mercato o di esportarlo, l’operatore mette a disposizione delle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza tramite il sistema di informazione dell’UE (art. 4(2) e art. 33). La dichiarazione contiene le informazioni dell’allegato II, il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero EORI dell’operatore, il codice SA, la descrizione e la quantità, il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti, nonché la dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile (allegato II). Con la presentazione l’operatore si assume la responsabilità della conformità e conserva una registrazione della dichiarazione per cinque anni (art. 4(3)). Il numero di riferimento è trasmesso agli operatori a valle e ai commercianti (art. 4(7)), che lo conservano insieme ai documenti dei fornitori (art. 5(3)). Un rappresentante autorizzato può presentare la dichiarazione, ma la responsabilità resta all’operatore (art. 6).

Sistema di dovuta diligenza, registrazioni e rendicontazione

Gli operatori istituiscono e mantengono aggiornato un sistema di dovuta diligenza, lo riesaminano almeno una volta l’anno, lo aggiornano quando emergono novità e conservano tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni (art. 12(1), (2) e (5)). Gli operatori che non sono PMI né persone fisiche riferiscono pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul proprio sistema e sulle misure adottate, con una sintesi di prodotti, quantità e paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione; le imprese che già rendicontano ai sensi di altri atti dell’UE sulla dovuta diligenza nella catena del valore possono rendicontare in quella sede (art. 12(3) e (4)).

Operatori a valle e commercianti

Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni richieste: l’identità, l’indirizzo e l’indirizzo e-mail dei propri fornitori insieme ai numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o agli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e l’identità degli operatori a valle o dei commercianti che forniscono (art. 5(1) e (3)). Conservano tali informazioni per almeno cinque anni e le forniscono su richiesta (art. 5(4)). Gli operatori a valle e i commercianti non PMI si registrano inoltre nel sistema di informazione prima di operare, informano le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che sanno non conforme e verificano che sia stata esercitata la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata (art. 5(2) e (6)). Tutti i soggetti della catena devono informare immediatamente le autorità competenti e i propri clienti quando nuove informazioni indicano un rischio e prestare assistenza alle autorità durante i controlli (art. 4(5) e (6), art. 5(5) e (7)).

Operatori primari micro o piccoli

Un operatore primario micro o piccolo presenta nel sistema di informazione una dichiarazione semplificata una tantum con le informazioni dell’allegato III prima di immettere i prodotti sul mercato o di esportarli, riceve un identificativo della dichiarazione e può sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale dei propri appezzamenti o del proprio stabilimento (art. 4 bis(2), (3) e (5)). Se tutte tali informazioni esistono già in una banca dati dell’Unione o nazionale, lo Stato membro le rende disponibili nel sistema di informazione e non è necessaria una dichiarazione separata, anche se i prodotti possono circolare solo dopo l’assegnazione di un identificativo (art. 4 bis(4)). L’esenzione riguarda la dichiarazione per prodotto, la registrazione delle dichiarazioni e l’articolo 4(4)(c); restano fermi il divieto dell’articolo 3 e l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza (art. 4 bis(1)).

Vigilanza e sanzioni

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per fare rispettare il regolamento (art. 14(1)). I loro controlli seguono un piano basato sul rischio con quote annue minime: almeno il 9 % degli operatori, degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI che si approvvigionano in paesi ad alto rischio e il 9 % della quantità di tali prodotti; almeno il 3 % di quelli che si approvvigionano in paesi a rischio standard; e almeno l’1 % di quelli che si approvvigionano in paesi a basso rischio, calcolati per materia prima (art. 16). I controlli sugli operatori riguardano il sistema di dovuta diligenza, le dichiarazioni e le prove sottostanti, e le autorità possono adottare misure provvisorie e ordinare azioni correttive (art. 18, art. 23 e art. 24). I prodotti immessi in libera pratica o esportati sono inoltre soggetti ai controlli doganali e il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, o l’identificativo della dichiarazione per gli operatori primari micro o piccoli, deve essere messo a disposizione della dogana prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione (art. 26(4)). Chiunque può presentare una preoccupazione motivata a un’autorità competente (art. 31).

Le sanzioni sono fissate a livello nazionale, ma devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e il regolamento ne prescrive gli strumenti: ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti, calcolate in modo da privare i responsabili del beneficio economico e crescenti in caso di violazioni ripetute, con un massimo per le persone giuridiche pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione nell’esercizio precedente; la confisca dei prodotti e dei proventi ottenuti; l’esclusione per un periodo fino a 12 mesi dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici; un divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti in caso di violazioni gravi o ripetute; e un divieto di ricorrere alla dovuta diligenza semplificata (art. 25(2)). Le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sono notificate alla Commissione entro 30 giorni e pubblicate sul suo sito web con il nome dell’impresa, la data, una sintesi della violazione e la sanzione (art. 25(3)).

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono comprendere: ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti, calcolate in modo da privare i responsabili del beneficio economico e crescenti in caso di violazioni ripetute, con un massimo per le persone giuridiche pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione nell’esercizio precedente; la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti; l’esclusione per un periodo fino a 12 mesi dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici; un divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti in caso di violazioni gravi o ripetute; e un divieto di ricorrere alla dovuta diligenza semplificata, parimenti in caso di violazioni gravi o ripetute. Le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sono notificate alla Commissione entro 30 giorni e pubblicate sul suo sito web con il nome dell’impresa, la data, una sintesi della violazione e la sanzione.

Fonte · art. 25

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per EUDR, dalla più recente.

  1. Si applica

    Applicazione per i micro e piccoli operatori

    Gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024 devono conformarsi a decorrere da questa data, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname.

    Fonte · art. 38(3)
  2. Si applica

    Gli obblighi si applicano; il regolamento UE sul legname è abrogato

    Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato.

    Fonte · art. 38(2) e art. 37(1)
  3. Modifica

    Regolamento (UE) 2025/2650 in vigore

    Secondo rinvio di 12 mesi al 30 dicembre 2026 e al 30 giugno 2027, con l’abrogazione del regolamento UE sul legname spostata al 30 dicembre 2026; modificate le definizioni dell’articolo 2 (operatore, commerciante, attività commerciale, rappresentante autorizzato, PMI) e aggiunte le definizioni di operatore primario micro o piccolo e di operatore a valle; nuovo ruolo dell’operatore a valle con obblighi di informazione; dichiarazione semplificata una tantum per gli operatori primari micro o piccoli nei paesi a basso rischio (articolo 4 bis e allegato III); registrazione degli operatori a valle e dei commercianti non PMI; riesame di semplificazione entro il 30 aprile 2026; soppressa dall’allegato I la riga del capitolo 49 (libri stampati, giornali e altri prodotti dell’industria grafica, di carta) e soppresso il punto 4 dell’allegato II.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  4. Modifica

    Regolamento (UE) 2024/3234 in vigore

    Primo rinvio di 12 mesi delle date di applicazione al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026; sostituito l’articolo 37 in modo che l’abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) fosse anticipata al 30 dicembre 2025, con applicazione di tale regolamento fino al 31 dicembre 2028 al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2025; termine per la classificazione del rischio dei paesi spostato al 30 giugno 2025.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  5. Orientamenti

    Sistema di informazione dell’UE avviato

    La Commissione ha avviato il sistema di informazione dell’articolo 33 in cui sono presentate le dichiarazioni di dovuta diligenza; la registrazione degli utenti è stata aperta a novembre 2024.

    Fonte
  6. In vigore

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/1115

    Venti giorni dopo la pubblicazione nella GU L 150 del 9 giugno 2023; a tutti i paesi è assegnato lo stesso giorno un livello di rischio standard.

    Fonte · art. 38(1) e art. 29(2)

Strumenti e formazione

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Le domande più frequenti su EUDR

Quando si applica l’EUDR?

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma i suoi obblighi sono stati rinviati due volte. Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano ora dal 30 dicembre 2026. Gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024 hanno tempo fino al 30 giugno 2027, salvo per i prodotti già contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname.

Fonte · art. 38
Quali prodotti sono contemplati?

I prodotti elencati nell’allegato I che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno: dai bovini vivi, al cuoio, al cioccolato, al caffè e all’olio di palma fino a pneumatici, farina di soia, legno segato, pannelli, pallet, carta, mobili di legno ed edifici prefabbricati di legno. Sono esclusi i beni prodotti interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita come rifiuto, come pure i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.

Fonte · art. 1(1) e allegato I
Che cosa significa «a deforestazione zero»?

Le materie prime devono essere state prodotte su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e il legno deve essere stato raccolto dalla foresta senza indurre degrado forestale dopo tale data. Per deforestazione si intende la conversione della foresta in uso agricolo, di origine antropica o meno, e per foresta un terreno che si estende per più di 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura arborea superiore al 10 %, o con alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ, esclusi i terreni destinati prevalentemente a uso agricolo o urbano.

Fonte · art. 2(3), 2(4) e 2(13)
Sono un operatore, un operatore a valle o un commerciante?

Si è operatore se si è i primi a immettere un prodotto pertinente sul mercato dell’Unione o se lo si esporta; quando il prodotto è immesso da un’impresa non UE, la prima impresa stabilita nell’UE che lo mette a disposizione è considerata l’operatore. Si è operatore a valle se si immettono sul mercato o si esportano prodotti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata. Chiunque altro metta a disposizione i prodotti più a valle nella catena è un commerciante.

Fonte · art. 2(15), 2(15 ter), 2(17) e art. 7
Che cos’è una dichiarazione di dovuta diligenza e dove si presenta?

È la dichiarazione elettronica che un operatore mette a disposizione delle autorità competenti tramite il sistema di informazione dell’UE prima di immettere un prodotto sul mercato o di esportarlo, contenente le informazioni dell’allegato II (operatore, codice SA, quantità, paese di produzione e geolocalizzazione) e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile. La Commissione doveva istituire il sistema di informazione entro il 30 dicembre 2024 e lo ha avviato il 4 dicembre 2024.

Fonte · art. 4(2), art. 33(1) e allegato IIFonte
Servono davvero le coordinate di ogni appezzamento di terreno?

Sì per gli operatori: la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte, come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali, e poligoni per gli appezzamenti di oltre quattro ettari diversi da quelli per i bovini; per i bovini la geolocalizzazione si riferisce agli stabilimenti in cui gli animali sono stati tenuti. Solo gli operatori primari micro o piccoli nei paesi a basso rischio possono sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.

Fonte · art. 2(28), art. 9(1)(d) e art. 4 bis(5)
Quali sono le sanzioni in caso di non conformità?

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni, che devono comprendere ammende con un massimo pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo dell’impresa a livello di Unione, la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti, l’esclusione dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici per un periodo fino a 12 mesi e divieti temporanei di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. Le sentenze definitive nei confronti delle imprese sono pubblicate sul sito web della Commissione.

Fonte · art. 25
Che cosa accade al regolamento UE sul legname?

Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto dal 30 dicembre 2026. Continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legname e ai prodotti del legno prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2026; dal 31 dicembre 2029 tale legname deve essere conforme all’articolo 3 dell’EUDR.

Fonte · art. 37

Segua EUDR: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato del 26 dicembre 2025 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
  2. EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 come pubblicato (CELEX 32023R1115) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115
  3. EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/3234 che modifica la data di applicazione https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj
  4. EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/2650 che modifica determinati obblighi di operatori e commercianti https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj
  5. EUR-Lex: regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), allegato dei prodotti del legno contemplati https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
  6. Commissione europea: regolamento sui prodotti a deforestazione zero https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
30 dicembre 2026
Cita questa pagina
Conphora (2026). EUDR: Regolamento UE sulla deforestazione (Regolamento (UE) 2023/1115), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/eudr/
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