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Sustainability and green claims Importer · Manufacturer 6 min di lettura

Un cliente ci chiede l’origine di legno, cacao o gomma

Dal 30 dicembre 2026 il regolamento (UE) 2023/1115 ammette sul mercato prodotti come mobili in legno, carta, cioccolato o pneumatici solo se a deforestazione zero, legalmente prodotti e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Il cliente ne chiederà il riferimento. Si verifichino i prodotti rispetto all’allegato I, si stabilisca il proprio ruolo e si raccolgano i dati di origine.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento dell’UE sulla deforestazione, il regolamento (UE) 2023/1115, disciplina l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione, dei prodotti elencati nell’allegato I che contengono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno, sono stati nutriti con tali materie prime o sono stati fabbricati utilizzandole (articolo 1, paragrafo 1). L’allegato I elenca i prodotti per codice doganale: tra questi mobili in legno, articoli di carta e cartone, pneumatici nuovi, guanti di gomma, cioccolato, caffè e prodotti a base di soia. Il regolamento (UE) 2025/2650 ha soppresso i prodotti stampati del capitolo 49. Il regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, in vigore dal 18 settembre 2026, ha aggiunto prodotti come le lingue di bovino congelate, il caffè solubile e i derivati dell’olio di palma, tra cui il sapone; ha eliminato il cuoio, i nastri trasportatori e gli altri articoli di gomma vulcanizzata delle voci 4010 e 4016, le semenze di soia e i sedili per aeromobili e veicoli; ha inoltre escluso i campioni, il materiale promozionale di accompagnamento e il materiale da imballaggio usato con un altro prodotto; alcune delle voci aggiunte si applicano soltanto dal 30 dicembre 2027.[1][2][3]

La regola centrale è all’articolo 3. Un prodotto contemplato può essere immesso o messo a disposizione sul mercato, oppure esportato, solo se è a deforestazione zero, è stato prodotto conformemente alla legislazione del paese di produzione ed è coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata. Per «a deforestazione zero» si intende prodotto su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, per il legno, raccolto senza indurre degrado forestale dopo tale data (articolo 2, punto 13).[1]

Il regolamento è stato modificato dai regolamenti (UE) 2024/3234 e (UE) 2025/2650. La modifica del 2025 ha introdotto l’operatore a valle, che immette sul mercato prodotti realizzati a partire da prodotti già coperti da una dichiarazione (articolo 2, punto 15 ter), e ha ridefinito gli obblighi dei commercianti (articolo 2, punto 17). Gli operatori devono trasmettere i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, agli operatori a valle e ai commercianti che riforniscono (articolo 4, paragrafo 7). Gli operatori a valle e i commercianti devono conservare i nomi e gli indirizzi dei propri fornitori e clienti, nonché i numeri di riferimento quando il fornitore è un operatore, e conservarli per almeno cinque anni (articolo 5, paragrafi 3 e 4).[1]

Sono queste le informazioni che un cliente commerciale chiede più spesso. La geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno è raccolta dall’operatore e trasmessa alle autorità nella dichiarazione (articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e allegato II); l’operatore deve trasmettere i numeri di riferimento o gli identificativi delle dichiarazioni (articolo 4, paragrafo 7), mentre gli operatori a valle e i commercianti raccolgono i dati di fornitori e clienti (articolo 5, paragrafo 3). Il testo non impone che i dati degli appezzamenti viaggino lungo la catena.[1]

Gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 e dal 30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche o microimprese e piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, tranne che per i prodotti coperti dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (articolo 38, paragrafi 2 e 3). La revisione di semplificazione prevista dall’articolo 34, paragrafo 1 bis, è stata pubblicata il 4 maggio 2026: la Commissione non ha ritenuto opportuno proporre altre modifiche al testo e ha fatto affidamento su orientamenti, sul sistema di informazione e sull’atto delegato relativo all’allegato I (COM(2026) 191). EUR-Lex riporta inoltre una proposta del 10 settembre 2026, COM(2026) 661, che escluderebbe la Guyana francese dall’ambito di applicazione territoriale del regolamento.[1][2][4]

Come risolverlo

  1. Verificare ogni prodotto rispetto all’allegato I

    Si confronti il codice doganale (NC) di ciascun prodotto con l’elenco dell’allegato I. Si tengano presenti le esclusioni previste dall’elenco, come i prodotti usati e di seconda mano, gli imballaggi che servono solo a sostenere o proteggere un altro prodotto, i campioni, il bambù e il rattan, e le voci che si applicano soltanto dal 30 dicembre 2027.

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  2. Stabilire il proprio ruolo per ogni flusso di prodotti

    L’operatore immette per primo il prodotto sul mercato dell’UE o lo esporta ed esegue la dovuta diligenza. L’operatore a valle realizza nuovi prodotti contemplati a partire da prodotti già coperti da una dichiarazione. Il commerciante si limita a rivendere. Una stessa impresa può avere ruoli diversi per prodotti diversi.

  3. Chiedere ai fornitori i dati che il proprio ruolo richiede

    Come operatore, si raccolgano il paese di produzione, la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno, le date di produzione e la prova della produzione legale. Se si acquista da un operatore, si chieda per ogni fornitura il numero di riferimento della sua dichiarazione di dovuta diligenza, insieme al nome e ai recapiti.

  4. Rispondere al cliente con quanto il regolamento richiede

    Si forniscano al cliente i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, relativi ai prodotti forniti, insieme ai propri dati identificativi. L’eventuale condivisione di ulteriori informazioni, come i dati degli appezzamenti o le certificazioni, è oggetto di accordo tra le parti.

  5. Seguire le date e le modifiche del testo

    Il regolamento è stato modificato tre volte, da ultimo l’elenco dei prodotti con un atto delegato in vigore dal 18 settembre 2026. La revisione di semplificazione della Commissione del maggio 2026 non ha proposto altre modifiche al testo. Si seguano le date di applicazione, le ulteriori modifiche delegate dell’allegato I e le proposte in corso.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Classificazione di ogni prodotto nell’allegato I, con codice NCAcquisti o ufficio doganaleRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 1, paragrafo 1 e allegato I
Numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza per ogni fornituraL’operatore che ha immesso il prodotto sul mercatoRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 4, paragrafo 7 e articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
Nomi, indirizzi postali e di posta elettronica di fornitori e clientiI Suoi registri di fornitori e clientiRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 5, paragrafo 3

Se non si fa nulla

Senza dichiarazione non si vende

I prodotti contemplati non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato né esportati se non sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 3).[1]

La dogana richiede il numero di riferimento

Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l’identificativo della dichiarazione devono essere messi a disposizione della dogana prima dello svincolo per l’immissione in libera pratica o per l’esportazione (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 26, paragrafo 4).[1]

Sanzioni pecuniarie, confisca ed esclusione

Le sanzioni devono comprendere sanzioni pecuniarie con un massimo di almeno il 4 % del fatturato annuo complessivo nell’Unione per le persone giuridiche, la confisca dei prodotti e dei ricavi e l’esclusione temporanea dagli appalti pubblici fino a 12 mesi (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 25, paragrafo 2).[1]

Domande su questo problema

Quando si applica il regolamento?

Gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 13 si applicano dal 30 dicembre 2026. Per gli operatori che sono persone fisiche o microimprese e piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024 si applicano dal 30 giugno 2027, tranne che per i prodotti che rientravano nell’allegato del precedente regolamento sul legno (UE) n. 995/2010 (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 38, paragrafi 2 e 3).

Quali materie prime sono interessate?

Bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i prodotti dell’allegato I che li contengono, che ne sono stati nutriti o che sono stati fabbricati utilizzandoli (articolo 1, paragrafo 1 e articolo 2, paragrafo 1). La nota sulla gomma riguarda la Hevea brasiliensis, non la gomma sintetica, e la nota sul legno esclude il bambù e il rattan (allegato I, note 3 e 4).

Il materiale riciclato rientra nel campo di applicazione?

L’allegato I esclude i beni prodotti interamente con materiale che ha concluso il proprio ciclo di vita e che sarebbe altrimenti stato smaltito come rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE. I sottoprodotti di un processo di fabbricazione che ha utilizzato materiale non di scarto restano contemplati.

L’imballaggio del nostro prodotto rientra nel campo di applicazione?

Diverse voci dell’allegato I relative a legno e carta escludono i materiali e i contenitori da imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e presentati insieme a esso. L’imballaggio venduto come prodotto a sé stante resta incluso (regolamento delegato (UE) 2026/2102, considerando 16).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (testo consolidato del 18 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2023/1115: informazioni sul documento, modifiche e date EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Relazione della Commissione: revisione di semplificazione del regolamento (UE) 2023/1115, COM(2026) 191 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Un cliente ci chiede l’origine di legno, cacao o gomma. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/deforestation-origin/
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