La direttiva ELV in sintesi
La direttiva ELV, formalmente direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, mira anzitutto a prevenire la produzione di rifiuti dai veicoli e poi al reimpiego, al riciclaggio e al recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, nonché a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori economici del ciclo di vita del veicolo, in particolare degli operatori del trattamento (art. 1). Opera attraverso quattro meccanismi: il divieto di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, fatte salve le deroghe dell’allegato II (art. 4(2)); il ritiro gratuito dei veicoli fuori uso, con il certificato di rottamazione come condizione per la cancellazione dal registro (art. 5); autorizzazioni, bonifica e norme di stoccaggio per gli impianti di trattamento (art. 6 e allegato I); e gli obiettivi del 95 % di reimpiego e recupero e dell’85 % di reimpiego e riciclaggio in peso medio per veicolo dal 1° gennaio 2015 (art. 7(2)).
In quanto direttiva, è rivolta agli Stati membri, che dovevano recepirla entro il 21 aprile 2002 (art. 10 e art. 13). È entrata in vigore il giorno della pubblicazione, il 21 ottobre 2000 (art. 12(1)). Il testo consolidato del 30 marzo 2023 incorpora sedici atti modificativi, tutti tranne tre revisioni dell’allegato II. Il 13 agosto 2026 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso; esso abroga la direttiva dal 1° settembre 2028 con periodi transitori che mantengono in vita il divieto delle sostanze e l’allegato II fino al 31 agosto 2032 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 57 e art. 59).
Testo ufficiale Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex: direttiva 2000/53/CE (CELEX 32000L0053), il testo consolidato del 30 marzo 2023 con l’allegato II vigente e il regolamento (UE) 2026/1738 che la abroga.
Ambito di applicazione
Per veicolo si intende qualsiasi veicolo classificato nella categoria M1 (autovetture) o N1 (veicoli commerciali leggeri) nel quadro dell’omologazione, in origine l’allegato II A della direttiva 70/156/CEE e oggi il regolamento (UE) 2018/858, nonché il veicolo a motore a tre ruote quale definito nella direttiva 92/61/CEE, esclusi i tricicli a motore (art. 2(1)). Il veicolo fuori uso è un veicolo che costituisce rifiuto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (art. 2(2)). La direttiva riguarda i veicoli e i veicoli fuori uso, compresi i relativi componenti e materiali, indipendentemente da come il veicolo sia stato sottoposto a manutenzione o riparazione e dal fatto che monti ricambi originali o di altro tipo (art. 3(1)), e si applica fatta salva la normativa in materia di sicurezza, emissioni, rumore, suolo e acque (art. 3(2)).
Tre esclusioni restringono gli obblighi piuttosto che l’ambito di applicazione. Gli Stati membri possono esentare dall’articolo 7(4), dall’articolo 8 e dall’articolo 9 un produttore che fabbrica o importa soltanto veicoli di piccola serie esentati dall’omologazione (art. 3(3)). I veicoli per usi speciali sono esclusi dall’articolo 7 sul reimpiego e sul recupero (art. 3(4)). Per i veicoli a motore a tre ruote si applicano soltanto l’articolo 5(1), 5(2) e l’articolo 6 (art. 3(5)). Autobus, autocarri, rimorchi e motocicli sono del tutto al di fuori della direttiva; il regolamento (UE) 2026/1738 estende il proprio ambito di applicazione alle categorie M2, M3, N2, N3, O e L dal 1° settembre 2031 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 2(1)).
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: produttori, distributori, raccoglitori, compagnie di assicurazione di veicoli a motore, demolitori, frantumatori, recuperatori, riciclatori e altri operatori del trattamento (art. 2(10)). Il produttore è il costruttore del veicolo o l’importatore professionale di un veicolo in uno Stato membro (art. 2(3)); i fabbricanti di materiali e attrezzature e i fabbricanti di componenti condividono gli obblighi di progettazione, codifica e informazione (art. 4(1), art. 8(1) e art. 8(4)).
Il divieto dei metalli pesanti e l’allegato II
Gli Stati membri devono provvedere affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo nei casi elencati nell’allegato II alle condizioni ivi specificate (art. 4(2)(a)). L’allegato II tollera fino allo 0,1 % in peso nel materiale omogeneo per piombo, cromo esavalente e mercurio e fino allo 0,01 % per il cadmio, ed esenta i ricambi immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per veicoli immessi sul mercato prima di tale data, a eccezione dei contrappesi per l’equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbone per motori elettrici e delle guarnizioni dei freni (allegato II, primo e secondo comma). La Commissione adegua l’allegato al progresso tecnico e scientifico mediante atti delegati, uno per ciascuna sostanza, materiale o componente, e può fissare le concentrazioni tollerate, aggiungere o sopprimere deroghe e designare i componenti che devono essere etichettati o resi identificabili in modo da poter essere rimossi prima del trattamento (art. 4(2)(b), come modificato dalla direttiva (UE) 2018/849).
L’allegato vigente, stabilito dalla direttiva delegata (UE) 2023/544, comprende 16 voci numerate su 42 righe. Prevale il piombo: come elemento di lega in acciaio (1(a) senza scadenza, 1(b) per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016), alluminio (2(c)(i) per leghe da lavorazione meccanica fino allo 0,4 % per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028, 2(c)(ii) per leghe di alluminio riciclato, riesaminata nel 2024) e leghe di rame fino al 4 % (voce 3, riesaminata nel 2025); bronzine; ammortizzatori di vibrazioni; agenti per elastomeri; le voci su saldature e finiture da 8(a) a 8(k), delle quali 8(e) saldature ad alta temperatura di fusione e 8(g)(ii) saldature flip-chip non hanno scadenza, mentre 8(f)(ii) e 8(k) riguardano soltanto i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024; componenti in vetro e ceramica da 10(a) a 10(d); sedi delle valvole; inneschi pirotecnici; e materiali termoelettrici. Il cromo esavalente sopravvive nei rivestimenti anticorrosione come ricambio e nel sistema di raffreddamento dei frigoriferi ad assorbimento (14(a) omologazione prima del 1° gennaio 2020, 14(b) prima del 1° gennaio 2026, 14(c) riscaldatori non elettrici senza scadenza); il mercurio nei proiettori a scarica e nei tubi dei quadri strumenti per veicoli omologati prima del 1° luglio 2012; il cadmio nelle batterie per veicoli elettrici come ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 (allegato II). Le voci contrassegnate nella terza colonna devono essere etichettate o rese identificabili, e saldature e componenti in vetro o ceramica devono essere smontati quando si supera la soglia di 60 g per veicolo (allegato II, note 5 e 6).
Dal 13 agosto 2026 le voci sulle batterie 5(a), 5(b)(i), 5(b)(ii) e 16 non si applicano più: il regolamento (UE) 2026/1738 ha trasferito i limiti per cadmio e piombo nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie di avviamento, illuminazione e accensione (SLI) e nelle batterie portatili dei veicoli M1 e N1 nell’allegato I del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 (regolamento (UE) 2026/1738, art. 53, art. 57(1)(a) e allegato XII). Il resto dell’articolo 4(2) e dell’allegato II continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2032; per i tipi di veicolo omologati dal 1° settembre 2032 il divieto prosegue ai sensi dell’articolo 5(4) del regolamento, con un proprio allegato IV di deroghe (regolamento (UE) 2026/1738, art. 5(4) e (5)).
Che cosa è necessario fare
I produttori (costruttori di veicoli e importatori professionali) devono attendersi misure nazionali che li incoraggino, in collaborazione con i fabbricanti di materiali e attrezzature, a limitare le sostanze pericolose sin dalla concezione del veicolo, a progettare e produrre nuovi veicoli in modo che possano essere smontati, reimpiegati e recuperati e a integrare una quantità crescente di materiale riciclato: l’articolo 4(1) obbliga gli Stati membri a incoraggiare tali misure anziché vincolare direttamente i produttori, e gli obblighi corrispondenti diventano direttamente vincolanti ai sensi degli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2026/1738. I produttori devono rispettare il divieto dei metalli pesanti (art. 4(2)(a)); sostenere tutto il costo del ritiro gratuito, o una parte significativa di esso, oppure ritirare direttamente i veicoli fuori uso (art. 5(4)); utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali (art. 8(1)); fornire le informazioni per lo smontaggio per ciascun nuovo tipo di veicolo entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, identificando componenti, materiali e ubicazione delle sostanze pericolose (art. 8(3)); e pubblicare le informazioni sulla progettazione ai fini del recupero, sul trattamento rispettoso dell’ambiente e sui progressi conseguiti, renderle accessibili ai potenziali acquirenti e includerle nella documentazione promozionale (art. 9(2)). La direttiva 2005/64/CE aggiunge un controllo in sede di omologazione: i nuovi tipi M1 e N1 devono essere riutilizzabili e/o riciclabili almeno all’85 % e riutilizzabili e/o recuperabili almeno al 95 % in massa ai sensi del punto 1 del suo allegato I, e l’autorità di omologazione verifica, nella valutazione preliminare del costruttore, che i materiali siano conformi all’articolo 4(2)(a) della presente direttiva; essa non si applica ai veicoli per usi speciali, ai veicoli N1 completati in più fasi il cui veicolo di base è conforme né ai veicoli prodotti in piccola serie (direttiva 2005/64/CE, art. 1, art. 3, art. 5(1), art. 6(2) e allegato I, punto 1).
I fabbricanti di componenti e materiali sono vincolati dagli stessi limiti di sostanze per ciò che immettono sul mercato, partecipano al lavoro di progettazione e codifica, etichettano i componenti dell’allegato II contrassegnati per la rimozione e forniscono, su richiesta, agli impianti di trattamento autorizzati le informazioni su smontaggio, stoccaggio e controllo dei componenti riutilizzabili (art. 4, art. 8(1) e art. 8(4)). I distributori partecipano ai sistemi di raccolta, consegnano i veicoli fuori uso agli impianti di trattamento autorizzati e, se lo Stato membro lo consente e sono registrati, possono rilasciare il certificato di rottamazione per conto di un impianto (art. 5(1)–(3)).
Gli impianti di trattamento necessitano di un’autorizzazione o di una registrazione (art. 6(2)), devono stoccare e trattare i veicoli nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti dell’allegato I su superfici impermeabili, raccolta degli sversamenti, trattamento delle acque e stoccaggio separato (art. 6(1) e allegato I), devono rimuovere i componenti etichettati, rimuovere e separare i materiali pericolosi ed effettuare la bonifica il prima possibile rimuovendo batterie, serbatoi di GPL, airbag, tutti i fluidi e i componenti contenenti mercurio (art. 6(3) e allegato I, punto 3), devono rimuovere catalizzatori e vetri prima della frantumazione e rimuovere i componenti metallici contenenti rame, alluminio o magnesio, gli pneumatici e i grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotti e contenitori di fluidi, a meno che il processo di frantumazione separi tali materiali in modo da poterli riciclare efficacemente come materiali, stoccando i componenti in modo che le parti riutilizzabili e i fluidi non siano danneggiati (allegato I, punti 4 e 5), e devono rilasciare il certificato di rottamazione di cui il detentore ha bisogno per cancellare il veicolo dal registro (art. 5(3)). Nel loro insieme, gli operatori economici devono raggiungere un reimpiego e recupero di almeno il 95 % e un reimpiego e riciclaggio di almeno l’85 % in peso medio per veicolo e per anno (art. 7(2)(b)), e gli Stati membri comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dall’anno di riferimento, con una relazione di controllo della qualità (art. 9(1 bis) e (1 ter)).
La transizione al regolamento (UE) 2026/1738
Il regolamento (UE) 2026/1738 è stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2026; si applica dal 1° settembre 2028, mentre le deleghe per gli atti delegati e di esecuzione si applicano dal 14 settembre 2026 (art. 59). Abroga la direttiva 2000/53/CE dal 1° settembre 2028 e la direttiva 2005/64/CE dal 31 agosto 2032, ma mantiene il divieto delle sostanze e l’allegato II della direttiva fino al 31 agosto 2032, le disposizioni su costo a carico del produttore, trattamento, allegato I, informazioni per lo smontaggio e comunicazione dei dati fino al 31 agosto 2029, il secondo comma dell’articolo 9(1 bis) fino al 31 agosto 2031 e gli obiettivi dell’articolo 7(2)(b) fino al 31 dicembre 2030 (art. 57(1) e (2)). Ai sensi del regolamento, la responsabilità estesa del produttore e le sanzioni nazionali decorrono dal 1° settembre 2029 (art. 16(1) e art. 49), gli obiettivi del 95 % e dell’85 %, calcolati escludendo le batterie, si applicano dal 1° gennaio 2030 con un obiettivo di riciclaggio del 30 % delle materie plastiche dal 1° gennaio 2032 (art. 33), la consegna resta gratuita per l’ultimo proprietario salvo che manchino parti essenziali o siano stati aggiunti rifiuti (art. 24), il certificato di rottamazione diventa elettronico ed è riconosciuto in ogni Stato membro (art. 25) e l’ambito di applicazione si estende ai veicoli pesanti, ai rimorchi e ai veicoli della categoria L dal 1° settembre 2031 (art. 2(1)).
Vigilanza e sanzioni
La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni: gli Stati membri la recepiscono, designano le autorità che autorizzano o registrano gli impianti di trattamento e gestiscono il sistema di cancellazione dal registro, e scelgono le proprie sanzioni (art. 6(2), art. 5(3), art. 10 e art. 13). La direttiva figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, pertanto i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento si applicano a veicoli e componenti in quanto prodotti; in quanto punto 10 del suo allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, obbliga gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 41(1) di tale regolamento, a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva che impongono obblighi agli operatori economici (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41(1), allegato I, punto 13 e allegato II, punto 10). L’articolo 54 del regolamento (UE) 2026/1738 sopprime i punti 10 e 11 di tale allegato II, ossia sia la presente direttiva sia la direttiva 2005/64/CE. Entro il 1° settembre 2029 gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni fondamentali del regolamento (regolamento (UE) 2026/1738, art. 49).
In Danimarca la direttiva è attuata dalla bilskrotbekendtgørelsen (BEK nr. 1654 af 29. december 2022, in vigore dal 5 gennaio 2023, come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025), adottata ai sensi della miljøbeskyttelsesloven. La Miljøstyrelsen registra gli operatori del trattamento dei rifiuti, gestisce la responsabilità del produttore e il regime del premio di rottamazione e concede le deroghe; la Dansk Producentansvar tiene il registro dei produttori, gestisce il certificato di rottamazione digitale e decide sul premio di rottamazione di 2.770 kr. per le auto immatricolate dopo il 1° luglio 2000; i consigli comunali vigilano in generale sul rispetto del decreto, compresi i siti di trattamento, mentre la Miljøstyrelsen vigila sui §§ da 29 a 58 relativi alla responsabilità estesa del produttore, ai sistemi collettivi, al registro dei produttori e ai contributi (BEK 1654/2022, §§ 7, 8, 10, 25, 47, 51 e 62; Miljøstyrelsen, Biler og producentansvar). Un produttore al di fuori di un sistema collettivo che immette sul mercato più di 20 veicoli l’anno deve consentire ai proprietari di consegnare i veicoli fuori uso a qualsiasi concessionario che venda i suoi veicoli oppure a un sito entro 50 km, e può addebitare soltanto la mancanza di motore, cambio o catalizzatore, con un limite pari sia al valore materiale dei componenti mancanti al momento della consegna sia a 300 kr. per un motore mancante, 100 kr. per un cambio mancante e 100 kr. per un catalizzatore mancante (§§ 29 e 30). Le violazioni sono punite con ammende, e con la reclusione fino a due anni quando il reato è intenzionale o gravemente colposo e ha danneggiato l’ambiente o procurato un vantaggio economico; anche le imprese possono essere ritenute responsabili (§§ 64 e 66).
Come Conphora sostiene la conformità
Conphora monitora la direttiva ELV, ogni atto delegato che rinnova o chiude una deroga dell’allegato II e l’applicazione graduale del regolamento (UE) 2026/1738, mette in relazione veicoli, componenti e materiali con i limiti sui metalli pesanti e con le deroghe su cui si fa affidamento, con i relativi limiti di omologazione, e segnala per tempo le voci in scadenza ai fini della sostituzione. La piattaforma aiuta a conservare in un unico luogo le evidenze su informazioni per lo smontaggio, codifica, ritiro e registro dei produttori e avvisa quando le date di transizione per la responsabilità estesa del produttore, i nuovi obiettivi e le norme sulle sostanze dell’allegato IV modificano ciò che è necessario fare.
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Fonti
- Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, testo consolidato del 30 marzo 2023 (EUR-Lex)
- Direttiva 2000/53/CE come pubblicata nella GU L 269 del 21 ottobre 2000 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32000L0053 (EUR-Lex)
- Decisione 2002/525/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Decisione 2005/63/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Decisione 2005/438/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Decisione 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/33/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (EUR-Lex)
- Decisione 2008/689/CE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/112/CE che adegua la definizione di sostanza pericolosa al regolamento CLP (EUR-Lex)
- Decisione 2010/115/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva 2011/37/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva 2013/28/UE della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione che modifica l’allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione sul cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione sul piombo nelle saldature e nei connettori (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione sul piombo nelle leghe di alluminio, nelle leghe di rame e nelle batterie (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1738 sui requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e sulla gestione dei veicoli fuori uso (EUR-Lex)
- Procedura 2023/0284(COD) per il regolamento (UE) 2026/1738 (EUR-Lex)
- Direttiva 2005/64/CE sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)
- Regolamento sui veicoli fuori uso (Commissione europea, DG Ambiente)
- Biler og producentansvar (Miljøstyrelsen)
- Bilaffald (Miljøstyrelsen)
- Bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1654 af 29. december 2022 come modificata dalla BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse om ændring af bilskrotbekendtgørelsen, BEK nr. 1492 af 1. december 2025 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.