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Sustainability and green claims Importer · Distributor 5 min di lettura

Non sappiamo se siamo operatori o commercianti EUDR

Nel regolamento sulla deforestazione modificato nel 2025, l’operatore immette per primo un prodotto sul mercato dell’UE, o lo esporta, ed effettua la dovuta diligenza. L’operatore a valle fabbrica da prodotti già coperti da una dichiarazione; il commerciante rivende soltanto. Il ruolo decide gli obblighi: presentare una dichiarazione o conservare per cinque anni i riferimenti dei fornitori.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento sulla deforestazione, il regolamento (UE) 2023/1115, assegna gli obblighi in base al ruolo, e il regolamento (UE) 2025/2650 ha riscritto i ruoli nel dicembre 2025. L’operatore è qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti, esclusi gli operatori a valle (articolo 2, punto 15). L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di una materia prima o di un prodotto pertinente sul mercato dell’Unione (articolo 2, punto 16). Quando a immettere i prodotti è una persona stabilita fuori dall’Unione, il primo soggetto stabilito nell’Unione che li mette a disposizione è considerato l’operatore (articolo 7).[1]

La modifica ha introdotto l’operatore a valle: la persona che immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti, tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (articolo 2, punto 15 ter). Il commerciante è qualsiasi persona della catena di fornitura, diversa dall’operatore o dall’operatore a valle, che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti (articolo 2, punto 17).[1]

Gli operatori hanno gli obblighi più gravosi. Esercitano la dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 8, presentano una dichiarazione di dovuta diligenza prima di immettere i prodotti sul mercato, in tal modo si assumono la responsabilità della conformità e trasmettono i numeri di riferimento agli operatori a valle e ai commercianti che riforniscono (articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 7).[1]

Gli operatori a valle e i commercianti non presentano dichiarazioni. Possono immettere o mettere a disposizione prodotti pertinenti soltanto se dispongono del nome, dell’indirizzo e dell’e-mail dei propri fornitori e clienti e, quando il fornitore è un operatore, dei numeri di riferimento delle dichiarazioni (articolo 5, paragrafi 1 e 3). Conservano tali informazioni per almeno cinque anni e le forniscono alle autorità su richiesta (articolo 5, paragrafo 4) e informano immediatamente le autorità delle preoccupazioni fondate (articolo 5, paragrafo 5). Quelli che non sono PMI si registrano anche nel sistema di informazione e verificano la dovuta diligenza quando sorgono preoccupazioni (articolo 5, paragrafi 2 e 6).[1]

Gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 e dal 30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (articolo 38, paragrafi 2 e 3). Tale data successiva vale soltanto per gli operatori.[1][2]

Come risolverlo

  1. Stabilire chi immette per primo il prodotto sul mercato dell’UE

    L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione. Se Lei importa le merci e le immette in libera pratica, di norma è Lei. Se a immetterle è un venditore stabilito fuori dall’UE, il primo soggetto stabilito nell’UE che le mette a disposizione è considerato l’operatore.

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  2. Verificare se si fabbricano nuovi prodotti da prodotti già coperti

    Se Lei fabbrica un prodotto pertinente, per esempio mobili da legname segato, e ogni prodotto utilizzato è già coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, Lei è un operatore a valle. Se anche solo uno dei prodotti utilizzati non è ancora coperto, Lei è l’operatore per il nuovo prodotto.

  3. Se si rivende soltanto, si è commercianti

    Il commerciante è chiunque, nella catena di fornitura, diverso dall’operatore o dall’operatore a valle, mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti nell’ambito di un’attività commerciale. Di norma vi rientrano il grossista, il dettagliante o il negozio online che acquista da fornitori dell’UE e non trasforma le merci.

  4. Verificare le dimensioni dell’impresa prima di pianificare il lavoro

    Gli operatori a valle e i commercianti che non sono PMI devono registrarsi nel sistema di informazione dell’UE e verificare la dovuta diligenza quando ricevono preoccupazioni fondate. Gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024 hanno una data di applicazione successiva; il testo non prevede una data successiva per gli operatori a valle né per i commercianti. Gli operatori primari micro o piccoli dei paesi a basso rischio presentano una dichiarazione semplificata.

  5. Mettere per iscritto il ruolo per ogni flusso di prodotto

    Registrare, per ogni famiglia di prodotti e ogni via di approvvigionamento, quale ruolo si ricopre, perché e che cosa esso richiede. Aggiornare la registrazione quando si cambia fornitore, si inizia a importare direttamente o a trasformare le merci in proprio.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Una valutazione del ruolo per ogni flusso di prodottoLa funzione di conformità, con acquisti e logisticaRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 2, punti 15, 15 ter, 16 e 17, e articolo 7
La registrazione nel sistema di informazione dell’UE, se Lei è un operatore a valle o un commerciante che non è PMIIl sistema di informazione gestito dalla CommissioneRegolamento (UE) 2023/1115, articoli 5, paragrafo 2, e 33
I dati dei fornitori e dei clienti, con i numeri di riferimento delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatoreI Suoi registri di acquisto e di venditaRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 5, paragrafi 3 e 4

Se non si fa nulla

Un operatore senza dovuta diligenza non può immettere il prodotto

Gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato prodotti pertinenti e non possono immetterli se non sono in grado di adempiere tali obblighi (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera c)).[1]

Gli operatori a valle e i commercianti devono prima disporre delle informazioni

Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni sui fornitori e sui clienti richieste dall’articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 5, paragrafo 1).[1]

Le sanzioni valgono per ogni ruolo

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni commesse da operatori, operatori a valle e commercianti, comprese ammende il cui massimo sia pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo a livello di Unione per le persone giuridiche e la confisca dei prodotti (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 25).[1]

Domande su questo problema

Importiamo da un fornitore di un paese terzo. Siamo noi l’operatore?

Se è l’impresa a immettere le merci sul mercato dell’UE, sì. Quando i prodotti sono immessi sul mercato da una persona stabilita fuori dall’Unione, il primo soggetto stabilito nell’Unione che li mette a disposizione è considerato l’operatore (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 7).

Un operatore a valle presenta una dichiarazione di dovuta diligenza?

No. La definizione di operatore esclude gli operatori a valle (articolo 2, punto 15). L’operatore a valle raccoglie e conserva i dati dei fornitori e i numeri di riferimento delle dichiarazioni (articolo 5, paragrafo 3). Un operatore a valle che non è PMI e riceve preoccupazioni fondate deve verificare, prima di vendere, che la dovuta diligenza sia stata svolta (articolo 5, paragrafo 6).

Può presentare la dichiarazione qualcun altro per noi?

L’operatore può conferire a un rappresentante autorizzato il mandato di presentare la dichiarazione, ma resta responsabile della conformità (articolo 6, paragrafo 1). Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può conferire il mandato al successivo operatore a valle o commerciante che non sia una persona fisica né una microimpresa; tale società non può poi vendere i prodotti senza presentare la dichiarazione per conto dell’operatore (articolo 6, paragrafo 3).

Che cosa cambia se siamo una PMI?

La registrazione nel sistema di informazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e l’obbligo di verifica dell’articolo 5, paragrafo 6, si applicano agli operatori a valle e ai commercianti che non sono PMI. Tutti gli operatori a valle e i commercianti devono comunque disporre delle informazioni dell’articolo 5, paragrafo 3, e conservarle per almeno cinque anni (articolo 5, paragrafo 4).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero (testo consolidato del 18 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2023/1115: informazioni sul documento, modifiche e date EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non sappiamo se siamo operatori o commercianti EUDR. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/eudr-operator-or-trader/
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