La OND in parole semplici
La direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto (OND, dall’inglese Outdoor Noise Directive), formalmente direttiva 2000/14/CE, è la normativa dell’UE su quanto rumore possano produrre le macchine all’aperto e su come tale rumore debba essere dichiarato. Armonizza le disposizioni sull’emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la raccolta dei dati per le attrezzature destinate a funzionare all’aperto, allo scopo di far funzionare il mercato interno tutelando la salute e il benessere delle persone (art. 1). Si applica ai 57 tipi di attrezzature elencati negli articoli 12 e 13 e definiti nell’allegato I, ma solo quando l’attrezzatura è immessa sul mercato o messa in servizio come unità completa idonea all’uso previsto (art. 2, par. 1). Per attrezzature destinate a funzionare all’aperto si intendono le macchine, come definite dalla normativa sulle macchine, semoventi o trasportabili e destinate, per tipo, a funzionare all’aperto e che contribuiscono all’esposizione al rumore ambientale, oltre alle attrezzature non motorizzate per applicazioni industriali o ambientali destinate all’uso all’aperto; l’uso sotto tende, tettoie antipioggia o nel rustico di edifici vale come uso all’aperto (art. 3, lett. a)).
La direttiva fa due cose diverse. Per 22 tipi elencati nell’articolo 12 fissa un livello di potenza sonora ammesso che il livello garantito non può superare (art. 12). Per 41 tipi elencati nell’articolo 13 richiede la sola marcatura acustica (art. 13). In entrambi i casi nessuna attrezzatura può essere immessa sul mercato o messa in servizio finché il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, non ha garantito che soddisfi i requisiti acustici, che la valutazione della conformità sia stata completata e che rechi la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito e sia accompagnata da una dichiarazione CE di conformità (art. 4, par. 1). Se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, gli obblighi ricadono su chi immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio nella Comunità (art. 4, par. 2).
La direttiva è stata adottata l’8 maggio 2000, è entrata in vigore con la pubblicazione il 3 luglio 2000, doveva essere recepita entro il 3 luglio 2001 e si applica dal 3 gennaio 2002, data in cui ha abrogato nove precedenti direttive sul rumore specifiche per singole attrezzature; i limiti più severi della fase II si applicano dal 3 gennaio 2006 (art. 21, art. 22 e art. 23). È stata modificata sei volte: dalla direttiva 2005/88/CE (la tabella dell’articolo 12), dal regolamento (CE) n. 219/2009 e dal regolamento (UE) 2019/1243 (il potere della Commissione di aggiornare l’allegato III), dal regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione (il nuovo allegato III dal 22 maggio 2025), dalla direttiva (UE) 2024/2839 (articolo 16 soppresso dal 29 novembre 2025) e dalla direttiva (UE) 2024/2749 (procedure di emergenza dal 30 maggio 2026). Due rettifiche sono confluite nel testo consolidato inglese, una alla direttiva 2005/88/CE e una al regolamento delegato; le due rettifiche registrate rispetto all’atto del 2000 riguardano le versioni tedesca, finlandese e italiana.
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02000L0014-20260530) e l’atto originale (CELEX 32000L0014); la pagina di informazioni sul documento elenca gli atti modificativi, le rettifiche e le direttive abrogate.
Campo di applicazione
La direttiva riguarda solo le attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità completa idonea all’uso previsto. Le attrezzature intercambiabili non motorizzate immesse sul mercato o messe in servizio separatamente sono escluse, salvo i martelli demolitori e picconatori a mano e i martelli idraulici (art. 2, par. 1). Sono escluse del tutto le attrezzature destinate principalmente al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via aerea o per vie navigabili e le attrezzature progettate e costruite appositamente per scopi militari e di polizia e per i servizi di emergenza (art. 2, par. 2). Un tipo di macchina che non figura né nell’articolo 12 né nell’articolo 13 è fuori dalla direttiva e le soglie contano: apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche sono elencati solo sotto 500 kW, i compressori solo sotto 350 kW e le motozappe solo sotto 3 kW, mentre i gruppi elettrogeni sotto 400 kW hanno un limite e quelli da 400 kW in su sono attrezzature con sola marcatura (art. 12 e art. 13). Decide anche la fonte di energia: sono elencate soltanto le piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, i decespugliatori e i trimmer per erba sono per definizione unità con motore a combustione, mentre i tagliaerba e i tagliabordi sono ad alimentazione elettrica con elementi di taglio di energia non superiore a 10 J ciascuno; una piattaforma di lavoro elevabile o un decespugliatore elettrico è pertanto fuori dalla direttiva e un trimmer elettrico a filo entro il limite di 10 J è un tagliaerba soggetto a limite (art. 12, art. 13 e allegato I, punti 1, 2, 24 e 33).
I 22 tipi soggetti a limiti acustici sono montacarichi da cantiere per materiali con motore a combustione, macchine per il costipamento, ma solo rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e costipatori vibranti (i costipatori a esplosione sono attrezzature con sola marcatura ai sensi dell’articolo 13), compressori sotto 350 kW, martelli demolitori e picconatori a mano, argani da cantiere con motore a combustione, apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, gruppi idraulici, compattatori per discariche di tipo pala caricatrice, tosaerba diversi dai macchinari agricoli e forestali e dai dispositivi polivalenti oltre 20 kW, tagliaerba e tagliabordi ad alimentazione elettrica, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione diversi dai carrelli controbilanciati più piccoli fino a 10 tonnellate, pale caricatrici, gru mobili, motozappe sotto 3 kW, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi elettrogeni sotto 400 kW, gru a torre e generatori di saldatura (art. 12). I 41 tipi con sola marcatura vanno dalle piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, dai decespugliatori con motore a combustione, dalle motoseghe portatili, dai tagliasiepi, dai trimmer per erba con motore a combustione, dai soffiatori e aspiratori di foglie, dagli scarificatori e dai trituratori alle perforatrici, alle attrezzature per palificazione, ai posatubi, agli scavafossi, alle fresatrici stradali, ai tagliagiunti, alle betoniere e alle autobetoniere, ai veicoli per la raccolta dei rifiuti, alle spazzatrici, ai veicoli aspiranti, alle idropulitrici e alle macchine a getto d’acqua ad alta pressione, alle macchine sgombraneve, ai battipista, ai gruppi di refrigerazione su veicoli, ai contenitori per il riciclaggio del vetro, ai contenitori mobili per rifiuti e ai gruppi di pompaggio dell’acqua non destinati all’uso sommerso (art. 13). Ogni tipo è definito nell’allegato I e la definizione decide i casi dubbi.
La definizione di macchina dell’articolo 3, lettera a), cita ancora l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/42/CE, il cui articolo 25 interpreta i riferimenti a essa come riferimenti alla nuova direttiva, e la direttiva 2006/42/CE è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 con effetto dal 20 gennaio 2027 (direttiva 2006/42/CE, art. 25; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, come rettificato). Analogamente, le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE sono definite con riferimento alla decisione 93/465/CEE, che la decisione n. 768/2008/CE ha abrogato disponendo che i riferimenti siano interpretati come riferimenti a sé stessa (art. 3, lett. b) e c); decisione n. 768/2008/CE, art. 8). La definizione del livello di potenza sonora cita le norme EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995 (art. 3, lett. d)), mentre l’allegato di misurazione prescrive ora la norma EN ISO 3744:2010 (allegato III, parte A).
Gli obblighi ricadono sul fabbricante, sul suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi è stabilito, su chiunque immetta l’attrezzatura sul mercato o la metta in servizio nella Comunità (art. 4). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione, cioè un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni attrezzatura immessa sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4 e allegato I). In Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto riprende il campo di applicazione, contrassegna con (G) i tipi soggetti a limiti nel bilag 1 e li elenca nel bilag 2, fa subentrare negli obblighi del fabbricante il primo soggetto che commercializza una macchina o la mette in uso nella Comunità e vincola chiunque altro commercializzi una macchina nuova alle regole su marcatura, dichiarazione e limiti (decreto n. 506/2025, § 1, § 4, § 9, bilag 1 e bilag 2).
Che cosa occorre fare
Limiti acustici
Per i 22 tipi dell’articolo 12 il livello di potenza sonora garantito non può superare il livello ammesso dalla tabella, che dipende dalla potenza netta installata P in kW, dalla potenza elettrica Pel in kW, dalla massa m in kg o dalla larghezza di taglio L in cm. Nella fase II i valori sono i seguenti: macchine per il costipamento 105 dB fino a 8 kW, 106 dB da 8 a 70 kW e 86 + 11 lg P oltre; apripista, pale caricatrici ed escavatori-caricatori cingolati 103 dB fino a 55 kW e 84 + 11 lg P oltre; apripista, pale caricatrici ed escavatori-caricatori gommati, dumper, livellatrici, compattatori per discariche di tipo pala caricatrice, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, gru mobili, rulli non vibranti, finitrici e gruppi idraulici 101 dB fino a 55 kW e 82 + 11 lg P oltre; escavatori, montacarichi da cantiere, argani da cantiere e motozappe 93 dB fino a 15 kW e 80 + 11 lg P oltre; martelli demolitori e picconatori a mano 105 dB fino a 15 kg, 92 + 11 lg m da 15 a 30 kg e 94 + 11 lg m da 30 kg; gru a torre 96 + lg P; generatori di saldatura e di potenza 95 + lg Pel fino a 2 kW, 96 + lg Pel da 2 a 10 kW e 95 + lg Pel oltre 10 kW; compressori 97 dB fino a 15 kW e 95 + 2 lg P oltre; tosaerba e tagliaerba 94 dB fino a 50 cm, 98 dB da 50 a 120 cm e 103 dB oltre 120 cm. Il risultato è arrotondato al numero intero più vicino (art. 12, tabella).
I valori della fase II sono solo indicativi per nove gruppi: rulli vibranti guidati a mano, piastre vibranti oltre 3 kW, costipatori vibranti, apripista cingolati in acciaio, pale caricatrici cingolate in acciaio oltre 55 kW, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, finitrici con piastra compattatrice, martelli demolitori e picconatori a mano con motore a combustione tra 15 e 30 kg e tosaerba, tagliaerba e tagliabordi. Per questi gruppi continuano ad applicarsi i valori della fase I fino alla modifica della direttiva, che non è avvenuta, ma solo nelle fasce che riportano la nota: ad esempio 108 dB, 109 dB e 89 + 11 lg P per le macchine vibranti per il costipamento, 106 dB e 87 + 11 lg P per gli apripista cingolati in acciaio e 87 + 11 lg P per le pale caricatrici cingolate in acciaio oltre 55 kW, 104 dB e 85 + 11 lg P per i carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione e 94 + 11 lg m per i martelli demolitori a mano tra 15 e 30 kg, le cui fasce più leggere e più pesanti mantengono i valori della fase II di 105 dB e 94 + 11 lg m; per i tosaerba e i tagliaerba continuano ad applicarsi i valori della fase I di 96 dB, 100 dB e 105 dB fino a 50 cm, da 70 a 120 cm e oltre 120 cm, mentre la fascia da 50 a 70 cm segue il valore della fase II di 98 dB (art. 12, tabella e nota 2). Le gru mobili a motore unico hanno mantenuto i valori della fase I fino al 3 gennaio 2008 (art. 12, tabella, nota 3).
Misurare e garantire il livello di potenza sonora
Il livello di potenza sonora LWA è la potenza sonora ponderata A in dB rispetto a 1 pW (art. 3, lett. d)). Il livello misurato è determinato con il metodo dell’allegato III, su una sola macchina rappresentativa o sulla media di più macchine (art. 3, lett. e)); il livello garantito è determinato ai sensi dell’allegato III, comprende le incertezze dovute alla variabilità di produzione e alle procedure di misurazione ed è il valore che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conferma non essere superato (art. 3, lett. f)). Dal 22 maggio 2025 l’allegato III, come sostituito dal regolamento delegato (UE) 2024/1208, richiede la norma di base sull’emissione acustica EN ISO 3744:2010 con i supplementi generali della parte A e il codice di prova acustica specifico per attrezzatura della parte B, che stabilisce l’ambiente di prova, la correzione ambientale K2A, la superficie di misurazione, le posizioni dei microfoni, il montaggio e il calcolo quando si provano più condizioni di funzionamento; la parte B prevale sulla parte A e, se nessun codice della parte B è adatto a un modello, il livello garantito è determinato con la sola parte A (allegato III, introduzione). Il livello di pressione sonora di superficie è misurato almeno tre volte finché due valori non differiscono di oltre 1 dB e il livello di potenza sonora riportato è arrotondato al numero intero più vicino; la correzione ambientale può essere trascurata fino a 0,5 dB e l’ambiente di prova non è idoneo oltre 4 dB (allegato III, parte A, punti da 2 a 4).
Poiché i limiti dell’articolo 12 sono stati fissati con i metodi del 2000, una macchina soggetta a limiti la cui conformità differirebbe tra il vecchio e il nuovo metodo è misurata, dal fabbricante, dall’organismo notificato e dall’autorità di vigilanza allo stesso modo, con la versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 fino alla modifica dei limiti, e il rapporto di prova registra allora entrambe le misurazioni (allegato III, introduzione e parte A, punto 3; regolamento delegato (UE) 2024/1208, considerando 4). Autorità e organismi notificati devono accettare i rapporti di prova del vecchio metodo per i modelli il cui primo esemplare è stato immesso sul mercato o messo in servizio prima del 22 maggio 2025 fino al 22 maggio 2028 (allegato III, parte A, punto 3). La Commissione ha adottato l’atto delegato ai sensi dell’articolo 18 bis, che le consente di adattare l’allegato III al progresso tecnico senza incidere direttamente sul livello misurato delle attrezzature dell’articolo 12 (art. 18 bis).
Valutazione della conformità e organismi notificati
Per le attrezzature dell’articolo 12 il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sottopone ciascun tipo, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, a una di tre procedure: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici (allegato VI), verifica per unità (allegato VII) o garanzia di qualità totale (allegato VIII); per le attrezzature dell’articolo 13 si applica il controllo interno della produzione dell’allegato V (art. 14, parr. 1 e 2). Ai sensi dell’allegato VI un organismo notificato scelto dal fabbricante riceve la documentazione tecnica prima che il primo esemplare sia immesso sul mercato, attesta che soddisfa la direttiva e poi effettua controlli periodici della marcatura, della dichiarazione e della valutazione dell’incertezza, con prove acustiche solo se i controlli non sono soddisfacenti, oppure effettua controlli casuali sul prodotto con prove acustiche su un campione; l’organismo stabilisce la frequenza ma controlla almeno una volta ogni tre anni e segnala le attrezzature non conformi allo Stato membro che lo ha notificato (allegato VI, punti 5 e 6). Ai sensi dell’allegato VII l’organismo esamina l’attrezzatura rispetto alla documentazione, concorda il luogo di prova, esegue le prove acustiche e rilascia un certificato di conformità, di cui si conservano copie per 10 anni dall’immissione sul mercato (allegato VII). Ai sensi dell’allegato VIII l’organismo valuta e verifica periodicamente un sistema di garanzia della qualità per la progettazione, la fabbricazione e il controllo finale, presumendo la conformità dei sistemi che applicano la norma EN ISO 9001, e può effettuare visite senza preavviso (allegato VIII, punti 3 e 4).
Gli Stati membri designano gli organismi in base ai criteri minimi dell’allegato IX (indipendenza dal progettista, dal costruttore, dal fornitore e dall’installatore, integrità professionale, personale competente, imparzialità garantita, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale), li notificano alla Commissione con i loro compiti e numeri di identificazione e ritirano la notifica quando i criteri non sono più soddisfatti; la Commissione pubblica l’elenco (art. 15 e allegato IX). In Danimarca Miljøstyrelsen designa gli organismi su domanda e revoca le designazioni che non soddisfano più i criteri o le procedure (decreto n. 506/2025, § 8). La banca dati NANDO della Commissione elenca gli organismi notificati per la direttiva (Commissione europea, pagina sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto).
Dichiarazione, documentazione tecnica e marcatura
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato redige una dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di attrezzatura con almeno i dati dell’allegato II: nome e indirizzo, nome e indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica, una descrizione dell’attrezzatura, la procedura seguita e, se del caso, l’organismo notificato, il livello di potenza sonora misurato di una macchina rappresentativa, il livello di potenza sonora garantito, un riferimento alla direttiva, la dichiarazione di conformità, le altre direttive comunitarie applicate, il luogo e la data e il firmatario (art. 8, par. 1, e allegato II). Uno Stato membro può richiedere la dichiarazione nella propria lingua ufficiale; in Danimarca deve essere in danese quando la macchina è commercializzata in quel paese (art. 8, par. 2; decreto n. 506/2025, § 7, stk. 2). Un esemplare della dichiarazione è conservato insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata fabbricata per l’ultima volta (art. 8, par. 3). La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità e contenere almeno il nome e l’indirizzo, una descrizione dell’attrezzatura, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri, i dati tecnici utili a identificare l’attrezzatura e a valutarne l’emissione acustica, il riferimento alla direttiva, il rapporto tecnico delle misurazioni acustiche e gli strumenti tecnici applicati con la valutazione delle incertezze dovute alla variabilità di produzione e del loro rapporto con il livello garantito (allegato V, punto 3). Gli Stati membri devono consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di ottenere, su richiesta motivata, tutte le informazioni utilizzate durante la valutazione della conformità (art. 14, par. 3).
Le attrezzature conformi recano la marcatura CE, i cui elementi sono alti almeno 5 mm, accompagnata dall’indicazione del livello di potenza sonora garantito: il valore unico in dB, il simbolo LWA e il pittogramma dell’allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm, entrambi apposti in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni esemplare (art. 11, parr. da 1 a 3, e allegato IV). Sono vietate le marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE o sull’indicazione, le altre marcature non possono ridurne la visibilità o la leggibilità e, quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, la marcatura CE unica indica la conformità a tali direttive, con i dati di queste ultime riportati nei documenti di accompagnamento (art. 11, parr. 4 e 5). Le attrezzature così marcate e accompagnate dalla dichiarazione si presumono conformi e non possono essere vietate, limitate o ostacolate; le attrezzature non conformi possono essere esposte a fiere, esposizioni e dimostrazioni sotto un segno visibile che ne indichi la non conformità (art. 6 e art. 7).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti garantiscono la conformità prima dell’immissione sul mercato, misurano e garantiscono il livello di potenza sonora, eseguono la procedura corretta, redigono la dichiarazione e la documentazione tecnica, appongono le marcature e conservano i documenti per 10 anni (art. 4, par. 1, art. 8, art. 11 e art. 14). I rappresentanti autorizzati stabiliti nella Comunità possono svolgere tutti questi compiti in nome del fabbricante (art. 3, lett. f), art. 4, par. 1, e art. 8). Se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, la persona che immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio si assume ogni obbligo (art. 4, par. 2); in Danimarca il primo soggetto che commercializza una macchina o la mette in uso nella Comunità subentra negli obblighi del fabbricante e chiunque altro commercializzi una macchina nuova può farlo solo con le marcature, la dichiarazione e, per le macchine del bilag 2, entro i limiti (decreto n. 506/2025, § 4 e § 9). Il regolamento (UE) 2019/1020 aggiunge l’operatore economico stabilito nell’Unione, cioè un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, che verifica la dichiarazione e la documentazione, tiene a disposizione la dichiarazione, informa le autorità dei rischi, coopera alle azioni correttive ed è indicato sull’attrezzatura o nei suoi documenti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4). Gli utilizzatori sono vincolati dalle disposizioni degli Stati membri sull’uso delle attrezzature nelle zone sensibili e sull’orario di lavoro, che la direttiva lascia impregiudicate (art. 17).
L’ex articolo 16 imponeva di inviare una copia di ogni dichiarazione CE di conformità all’autorità nazionale competente e alla Commissione, che raccoglieva e pubblicava i dati acustici. La direttiva (UE) 2024/2839 lo ha soppresso, perché il livello garantito è già riportato sull’attrezzatura, con effetto attraverso le misure nazionali dal 29 novembre 2025; l’obbligo danese di inviare copie a Miljøstyrelsen e alla Commissione è cessato lo stesso giorno (direttiva (UE) 2024/2839, considerando 5, art. 2, par. 1, e art. 5, par. 1; decreto n. 506/2025, § 7, stk. 6, e § 18, stk. 2).
Procedure di emergenza
Dal 30 maggio 2026 si applicano gli articoli da 17 bis a 17 quinquies in una modalità di emergenza del mercato interno attivata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747, e solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi ed elencate in un atto di esecuzione della Commissione (art. 17 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per le attrezzature dell’articolo 12, senza costi sproporzionati, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova (art. 17 ter). Uno Stato membro può autorizzare, su richiesta motivata, l’immissione sul mercato di determinate attrezzature dell’articolo 12 per le quali non è stata eseguita la procedura dell’organismo notificato ma la cui conformità ai requisiti acustici è stata dimostrata in altro modo; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione e le attrezzature coperte da tale estensione devono riportare l’informazione che sono immesse sul mercato come «bene rilevante in caso di crisi» nella forma specificata dall’atto di esecuzione. In deroga agli articoli 6 e 11, le attrezzature autorizzate ai sensi dell’articolo 17 quater, paragrafo 1, non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica a esse. Il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità, l’autorizzazione termina al più tardi con la modalità di emergenza e le autorità di vigilanza mantengono tutti i poteri correttivi e restrittivi del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 17 quater). La vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria e le autorità si assistono a vicenda con esperti e capacità di prova (art. 17 quinquies). La direttiva (UE) 2024/2749 doveva essere recepita entro il 29 maggio 2026 e si applica dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 11).
Controlli e sanzioni
Gli Stati membri devono adottare misure adeguate affinché le attrezzature siano immesse sul mercato o messe in servizio solo se conformi, recano la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione, e le loro autorità si assistono a vicenda nella vigilanza del mercato (art. 5). Quando individua un’attrezzatura non conforme, lo Stato membro fa sì che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato la renda conforme; quando i limiti dell’articolo 12 sono superati o la non conformità persiste, ne limita o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio o ne dispone il ritiro e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, che la Commissione consulta e sui quali si pronuncia (art. 9). Ogni misura restrittiva deve indicare i motivi e i mezzi di ricorso e i termini disponibili (art. 10). Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e, dal 16 luglio 2021, fornisce i poteri delle autorità di vigilanza di richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare e sottoporre a prova campioni, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 e allegato I). La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni; le sanzioni derivano dal diritto nazionale.
In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto (maskinstøjsbekendtgørelsen), emanato ai sensi dei §§ 7, stk. 1, nr. 1, 7a, stk. 1, 2 e 5, 67, 79e, 80, stk. 2, e 110, stk. 3, della legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse), che il decreto cita nel testo consolidato allora in vigore, LBK nr. 1093 dell’11 ottobre 2024; la legge è stata poi nuovamente consolidata come LBK nr. 1742 del 22 dicembre 2025. Il decreto è in vigore dal 22 maggio 2025 e sostituisce il decreto n. 1590 del 30 giugno 2021 (decreto n. 506/2025, preambolo e § 18). La direttiva non figura tra gli atti elencati nella legge danese sui prodotti, per cui la vigilanza spetta a Miljøstyrelsen: essa vigila sulla conformità (§ 10), può vietare la commercializzazione di una macchina del bilag 2 che supera i limiti o la cui commercializzazione è stata vietata in un altro Stato membro e il successivo utilizzo di una tale macchina messa in servizio senza essere stata commercializzata (§ 11), può richiedere documenti, specifiche tecniche, dati sulla conformità e accesso al software integrato, informazioni sulla catena di fornitura e sulla distribuzione, quantità e modelli equivalenti e dati sulla titolarità del sito web (§ 13), può acquistare campioni sotto identità di copertura e sottoporli a ingegneria inversa (§ 14) e può ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online (§ 15). Le autorità ambientali possono inoltre limitare l’uso di una macchina o prescrivere quando e come utilizzarla (§ 12). Salvo che un’altra legislazione preveda una pena più severa, le violazioni delle regole su commercializzazione, marcatura, dichiarazione e limiti dei §§ da 3 a 7 e del § 9, la mancata comunicazione da parte di un organismo notificato di non soddisfare più i criteri, la violazione di un divieto e l’inosservanza degli ordini di informazione e sui contenuti online sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione per un massimo di 2 anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo l’ambiente o perseguono un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 17). Le decisioni di un organismo notificato possono essere impugnate dinanzi a Miljøstyrelsen; le decisioni di Miljøstyrelsen non possono essere impugnate dinanzi a un’altra autorità amministrativa (§ 16).
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora la direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto, il suo allegato di misurazione e la maskinstøjsbekendtgørelse danese e confronta le attrezzature all’aperto dell’azienda con gli articoli 12 e 13, segnalando se una macchina è soggetta a un limite o alla sola marcatura, quale fase della tabella si applica, se il livello di potenza sonora garantito, la marcatura LWA, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica sono coerenti e se è richiesto un organismo notificato. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare i registri per 10 anni, combina la dichiarazione acustica con le dichiarazioni sulle macchine, sulla compatibilità elettromagnetica e le altre di cui la stessa macchina ha bisogno e segnala le modifiche dei limiti, dei codici di prova, del decreto danese o dell’assetto dei controlli.
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Fonti
- Direttiva 2000/14/CE, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2000/14/CE come pubblicata nella GU L 162 del 3 luglio 2000 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, modifiche, rettifiche e atti abrogati per il CELEX 32000L0014 (EUR-Lex)
- Direttiva 2005/88/CE che modifica la tabella dell’articolo 12 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 219/2009, procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1243, poteri delegati per l’allegato III (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione che sostituisce l’allegato III (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2839 che sopprime l’articolo 16 (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, che sostituisce la direttiva 98/37/CE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex)
- Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che sostituisce la decisione 93/465/CEE (EUR-Lex)
- Emissione acustica delle attrezzature all’aperto, con gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE aggiornati a luglio 2025 (Commissione europea, DG GROW)
- Organismi notificati ai sensi della direttiva 2000/14/CE (NANDO, ora Single Market Compliance Space, Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 506 af 14. maj 2025 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjsbekendtgørelsen) (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1590 af 30. juni 2021 om støj fra maskiner til brug i det fri, abrogato il 22 maggio 2025 (Retsinformation)
- Regler, love og direktiver om støj (Miljøstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.