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OND: Direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto (Direttiva 2000/14/CE), spiegato

La direttiva sull’emissione acustica armonizza le regole sul rumore di 57 tipi di macchine all’aperto, limita la potenza sonora di 22 e impone a fabbricanti e rappresentanti autorizzati marcatura acustica, marcatura CE e dichiarazione di conformità. Si applica dal 3 gennaio 2002, con un nuovo allegato di misurazione dal 22 maggio 2025 e procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

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Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Attrezzature destinate a funzionare all’aperto elencate negli articoli 12 e 13 e definite nell’allegato I: 57 tipi di macchine semoventi o trasportabili e destinate, per tipo, a funzionare all’aperto e che contribuiscono all’esposizione al rumore ambientale, oltre alle attrezzature non motorizzate per applicazioni industriali o ambientali destinate all’uso all’aperto, come i contenitori per il riciclaggio del vetro e i contenitori mobili per rifiuti
  • Solo le attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità complete idonee all’uso previsto; le attrezzature intercambiabili non motorizzate immesse separatamente sul mercato sono escluse, salvo i martelli demolitori e picconatori a mano e i martelli idraulici
  • I 22 tipi soggetti a limiti acustici dell’articolo 12: montacarichi da cantiere per materiali con motore a combustione, macchine per il costipamento, ma solo rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e costipatori vibranti (i costipatori a esplosione sono attrezzature con sola marcatura ai sensi dell’articolo 13), compressori sotto 350 kW, martelli demolitori e picconatori a mano, argani da cantiere con motore a combustione, apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche di tipo pala caricatrice sotto 500 kW, gruppi idraulici, tosaerba (esclusi i macchinari agricoli e forestali e i dispositivi polivalenti oltre 20 kW), tagliaerba e tagliabordi ad alimentazione elettrica, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione (esclusi gli altri carrelli controbilanciati con portata nominale non superiore a 10 tonnellate), gru mobili, motozappe sotto 3 kW, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi elettrogeni sotto 400 kW, gru a torre e generatori di saldatura
  • I 41 tipi soggetti alla sola marcatura acustica dell’articolo 13: tra questi piattaforme di lavoro elevabili, decespugliatori e trimmer per erba con motore a combustione, montacarichi e argani da cantiere elettrici, seghe a nastro da cantiere e seghe circolari da banco, motoseghe portatili, costipatori a esplosione, betoniere e mescolatori per malta, macchine per il trasporto e la spruzzatura e nastri trasportatori, gruppi di refrigerazione su veicoli, perforatrici, attrezzature per il carico di silos e cisterne, contenitori per il riciclaggio del vetro, tagliasiepi, idropulitrici ad alta pressione e macchine a getto d’acqua, martelli idraulici, tagliagiunti, soffiatori e aspiratori di foglie, altri carrelli elevatori controbilanciati fino a 10 tonnellate, contenitori mobili per rifiuti, finitrici con piastra ad alta compattazione, attrezzature per palificazione, posatubi, battipista, gruppi elettrogeni da 400 kW in su, spazzatrici, veicoli per la raccolta dei rifiuti, fresatrici stradali, scarificatori, trituratori e cippatrici, macchine sgombraneve semoventi, veicoli aspiranti, scavafossi, autobetoniere e gruppi di pompaggio dell’acqua non destinati all’uso sommerso
  • Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi è stabilito, chiunque immetta l’attrezzatura sul mercato o la metta in servizio nella Comunità

Prodotti derivati e a valle

  • Sono escluse le attrezzature destinate principalmente al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via aerea o per vie navigabili e le attrezzature progettate e costruite appositamente per scopi militari e di polizia e per i servizi di emergenza (art. 2, par. 2)
  • L’uso in un ambiente in cui la trasmissione del suono non è influenzata o non lo è in modo significativo, ad esempio sotto tende, sotto tettoie di protezione dalla pioggia o nel rustico di edifici, vale come uso all’aperto (art. 3, lett. a))
  • La definizione di macchina dell’articolo 3, lettera a), cita l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, abrogata dalla direttiva 2006/42/CE, il cui articolo 25 interpreta i riferimenti alla vecchia direttiva come riferimenti a sé stessa; la direttiva 2006/42/CE è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 con effetto dal 20 gennaio 2027 (direttiva 2006/42/CE, art. 25; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, come rettificato)
  • Le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE sono definite con riferimento alla decisione 93/465/CEE, che la decisione n. 768/2008/CE ha abrogato disponendo che i riferimenti siano interpretati come riferimenti a sé stessa (art. 3, lett. b) e c); decisione n. 768/2008/CE, art. 8)
  • Le attrezzature che recano la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità si presumono conformi e circolano liberamente; le attrezzature non conformi possono essere esposte a fiere, esposizioni e dimostrazioni sotto un segno visibile che ne indichi la non conformità (art. 6 e art. 7)
  • Gli Stati membri conservano il diritto di regolamentare l’uso delle attrezzature nelle zone sensibili, comprese le limitazioni dell’orario di lavoro, e di tutelare le persone che le utilizzano, purché l’attrezzatura non sia modificata (art. 17)
  • In Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 (maskinstøjsbekendtgørelsen) riprende il campo di applicazione, definisce le attrezzature nel bilag 1 contrassegnando con (G) i 22 tipi soggetti a limiti, elencati nel bilag 2, e richiede la dichiarazione di conformità in danese quando la macchina è commercializzata in Danimarca (decreto n. 506/2025, § 1, § 7, stk. 2, bilag 1 e bilag 2)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari del marchio)

La persona che, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dell’attrezzatura, garantisce che essa soddisfi i requisiti di emissione acustica, che le procedure di valutazione della conformità siano state completate e che rechi la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e sia accompagnata da una dichiarazione CE di conformità; la direttiva considera responsabili il fabbricante e il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, e il regolamento (UE) 2019/1020 definisce fabbricante chiunque fabbrichi un prodotto, o lo faccia progettare o fabbricare, e lo commercializzi con il proprio nome o marchio.

Fonte · Art. 4(1) and Art. 3(f)Fonte · Art. 3, point (8)
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

Il rappresentante del fabbricante stabilito nella Comunità che può svolgere i compiti del fabbricante previsti dalla direttiva: confermare il livello di potenza sonora garantito, eseguire la valutazione della conformità, redigere e conservare la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica e apporre le marcature; il regolamento (UE) 2019/1020 lo definisce come una persona stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per determinati compiti.

Fonte · Art. 3(f), Art. 4(1), Art. 8 and Art. 14Fonte · Art. 3, point (12)
Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell’Unione

Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, gli obblighi della direttiva si applicano a chiunque immetta l’attrezzatura sul mercato o la metta in servizio nella Comunità; il regolamento (UE) 2019/1020 definisce l’importatore come una persona stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo e lo rende operatore economico responsabile quando il fabbricante si trova fuori dall’Unione.

Fonte · Art. 4(2)Fonte · Art. 3, point (9), and Art. 4(2)(b)
Distributore (rivenditore, società di noleggio o dettagliante che fornisce attrezzature nuove)

Qualsiasi persona nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un’attrezzatura a disposizione sul mercato; la direttiva si rivolge soltanto al fabbricante, al rappresentante autorizzato e al primo soggetto che immette il prodotto sul mercato, ma gli Stati membri devono garantire che sul mercato arrivino solo attrezzature conformi e marcate e in Danimarca chiunque altro commercializzi una macchina nuova può farlo solo se reca la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito, è accompagnata dalla dichiarazione di conformità e, per le macchine soggette a limiti, non supera il limite.

Fonte · Art. 3, point (10)Fonte · Art. 5(1)Fonte · § 9
Fornitore di servizi di logistica

Una persona che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi di immagazzinamento, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione senza essere proprietaria dei prodotti, esclusi i servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci; per le attrezzature rientranti nella direttiva diventa l’operatore economico responsabile ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 quando nell’Unione non sono stabiliti né un fabbricante, né un importatore, né un rappresentante autorizzato.

Fonte · Art. 3, point (11), Art. 4(2)(d) and Art. 4(5)
Utilizzatore che mette in servizio l’attrezzatura (impresa appaltatrice, comune, giardiniere paesaggista)

Un’impresa che mette in servizio un’attrezzatura nella Comunità assume gli obblighi della direttiva quando né il fabbricante né un rappresentante autorizzato vi sono stabiliti, ad esempio quando importa una macchina per uso proprio, e resta soggetta alle disposizioni dello Stato membro sull’uso delle attrezzature nelle zone sensibili e sull’orario di lavoro; in Danimarca Miljøstyrelsen può vietare il successivo utilizzo di una macchina soggetta a limiti messa in servizio senza essere stata commercializzata, se supera i limiti.

Fonte · Art. 4(2) and Art. 17Fonte · § 11, stk. 3, and § 12

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OND si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Veicolo, aeromobile, natante o veicolo ferroviario destinato principalmente al trasporto di merci o persone, Attrezzature progettate e costruite appositamente per uso militare, di polizia o dei servizi di emergenza · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le attrezzature destinate principalmente al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via aerea o per vie navigabili e le attrezzature progettate e costruite appositamente per scopi militari e di polizia e per i servizi di emergenza sono escluse dalla direttiva. Fonte · Art. 2(2)
  2. Macchina utilizzata solo al chiuso oppure tipo di macchina per uso all’aperto non elencato nell’articolo 12 o nell’articolo 13, come i macchinari agricoli e forestali o una piattaforma di lavoro elevabile o un decespugliatore con alimentazione elettrica · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva si applica solo alle attrezzature elencate negli articoli 12 e 13, definite nell’allegato I e destinate, per tipo, a funzionare all’aperto; un tipo che non figura in nessuno dei due elenchi, come i macchinari agricoli e forestali o una macchina destinata all’uso al chiuso, è al di fuori della direttiva, anche se la normativa sulle macchine e altri atti dell’Unione possono comunque applicarsi. Quando l’elenco indica una fonte di energia, una macchina con un’altra fonte di energia non è elencata: una piattaforma di lavoro elevabile o un decespugliatore con alimentazione elettrica è fuori dalla direttiva (allegato I, punti 1 e 2). L’uso sotto tende, tettoie antipioggia o nel rustico di un edificio vale comunque come uso all’aperto. Fonte · Art. 2(1), Art. 3(a), Art. 12 and Art. 13
  3. Apripista, pale caricatrici, escavatori, escavatori-caricatori, dumper, livellatrici o compattatori per discariche di tipo pala caricatrice sotto 500 kW, rulli, piastre o costipatori per il costipamento, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi idraulici, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, gru mobili o a torre, montacarichi o argani da cantiere con motore a combustione, martelli demolitori e picconatori a mano, Compressori sotto 350 kW, gruppi elettrogeni sotto 400 kW o generatori di saldatura, Tosaerba, tagliaerba e tagliabordi ad alimentazione elettrica o motozappe sotto 3 kW · Fabbricante (compresi i titolari del marchio), Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell’Unione · qualsiasi Rientra nell’ambito I 22 tipi dell’articolo 12 possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se il livello di potenza sonora garantito non supera il livello ammesso dalla tabella dell’articolo 12, se il tipo ha superato una delle tre procedure che coinvolgono un organismo notificato (controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, verifica per unità o garanzia di qualità totale) e se ogni esemplare reca la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito ed è accompagnato da una dichiarazione CE di conformità; gli obblighi gravano sul fabbricante, sul suo rappresentante autorizzato o, in assenza di entrambi nell’Unione, sul primo soggetto che immette il prodotto sul mercato, e non prevedono soglie dimensionali dell’impresa. In Danimarca le stesse macchine sono elencate nel bilag 2 del decreto n. 506/2025 e l’organismo notificato deve essere coinvolto. Fonte · Art. 4, Art. 8, Art. 11, Art. 12 and Art. 14(1)Fonte · § 3, § 6 and bilag 2
  4. Piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, perforatrici, attrezzature per palificazione, posatubi, scavafossi, fresatrici stradali, tagliagiunti, betoniere o mescolatori per malta, autobetoniere, macchine per il trasporto e la spruzzatura, nastri trasportatori, martelli idraulici, costipatori a esplosione, seghe da cantiere, montacarichi o argani elettrici, finitrici con piastra ad alta compattazione, Decespugliatori e trimmer per erba con motore a combustione, tagliasiepi, motoseghe portatili, soffiatori di foglie, aspiratori di foglie, scarificatori, trituratori o cippatrici, Veicoli per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici, veicoli aspiranti, idropulitrici ad alta pressione, macchine a getto d’acqua ad alta pressione, macchine sgombraneve, battipista, gruppi di refrigerazione su veicoli, attrezzature per il carico di silos e cisterne, contenitori per il riciclaggio del vetro, contenitori mobili per rifiuti, gruppi di pompaggio dell’acqua, altri carrelli elevatori controbilanciati fino a 10 tonnellate, gruppi elettrogeni da 400 kW in su · Fabbricante (compresi i titolari del marchio), Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell’Unione · qualsiasi Rientra nell’ambito I 41 tipi dell’articolo 13 non hanno un valore limite, ma prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve eseguire la procedura di controllo interno della produzione dell’allegato V, misurare il livello di potenza sonora con il metodo dell’allegato III, redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità e apporre su ogni esemplare la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito; il primo soggetto che immette il prodotto sul mercato subentra in questi obblighi quando nessuno dei due è stabilito nell’Unione. Fonte · Art. 4, Art. 8, Art. 11, Art. 13, Art. 14(2) and Annex V
  5. Apripista, pale caricatrici, escavatori, escavatori-caricatori, dumper, livellatrici o compattatori per discariche di tipo pala caricatrice sotto 500 kW, rulli, piastre o costipatori per il costipamento, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi idraulici, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, gru mobili o a torre, montacarichi o argani da cantiere con motore a combustione, martelli demolitori e picconatori a mano, Compressori sotto 350 kW, gruppi elettrogeni sotto 400 kW o generatori di saldatura, Tosaerba, tagliaerba e tagliabordi ad alimentazione elettrica o motozappe sotto 3 kW, Piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, perforatrici, attrezzature per palificazione, posatubi, scavafossi, fresatrici stradali, tagliagiunti, betoniere o mescolatori per malta, autobetoniere, macchine per il trasporto e la spruzzatura, nastri trasportatori, martelli idraulici, costipatori a esplosione, seghe da cantiere, montacarichi o argani elettrici, finitrici con piastra ad alta compattazione, Decespugliatori e trimmer per erba con motore a combustione, tagliasiepi, motoseghe portatili, soffiatori di foglie, aspiratori di foglie, scarificatori, trituratori o cippatrici, Veicoli per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici, veicoli aspiranti, idropulitrici ad alta pressione, macchine a getto d’acqua ad alta pressione, macchine sgombraneve, battipista, gruppi di refrigerazione su veicoli, attrezzature per il carico di silos e cisterne, contenitori per il riciclaggio del vetro, contenitori mobili per rifiuti, gruppi di pompaggio dell’acqua, altri carrelli elevatori controbilanciati fino a 10 tonnellate, gruppi elettrogeni da 400 kW in su · Distributore (rivenditore, società di noleggio o dettagliante che fornisce attrezzature nuove), Fornitore di servizi di logistica, Utilizzatore che mette in servizio l’attrezzatura (impresa appaltatrice, comune, giardiniere paesaggista) · qualsiasi Dipende La direttiva si rivolge al fabbricante, al rappresentante autorizzato e al primo soggetto che immette il prodotto sul mercato, per cui un distributore, un fornitore di servizi di logistica o un utilizzatore è vincolato solo indirettamente: gli Stati membri devono tenere fuori dal mercato le attrezzature non marcate o non conformi; in Danimarca chiunque commercializzi una macchina nuova deve accertarsi che rechi la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito, sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità e, per le macchine del bilag 2, non superi il limite; un fornitore di servizi di logistica diventa l’operatore economico responsabile ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 quando nell’Unione non sono stabiliti né un fabbricante, né un importatore, né un rappresentante autorizzato; e un utilizzatore che importa una macchina per uso proprio subentra negli obblighi del fabbricante. Fonte · Art. 4(2) and Art. 5(1)Fonte · § 4, § 9 and § 11, stk. 3Fonte · Art. 4(2)(d)
  6. Apripista, pale caricatrici, escavatori, escavatori-caricatori, dumper, livellatrici o compattatori per discariche di tipo pala caricatrice da 500 kW in su, compressori da 350 kW in su o motozappe da 3 kW in su · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 12 elenca apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche di tipo pala caricatrice soltanto sotto 500 kW, i compressori soltanto sotto 350 kW e le motozappe soltanto sotto 3 kW, e l’articolo 13 non li elenca al di sopra o al livello di tali soglie; poiché la direttiva si applica solo alle attrezzature elencate negli articoli 12 e 13, queste macchine ne sono escluse, anche se la normativa sulle macchine e altri atti dell’Unione possono comunque applicarsi. I gruppi elettrogeni sono diversi: quelli da 400 kW in su sono attrezzature con sola marcatura ai sensi dell’articolo 13. Fonte · Art. 2(1), Art. 12, Art. 13 and Annex I
  7. Attrezzatura intercambiabile non motorizzata, come una benna o una lama, immessa sul mercato separatamente dalla macchina portante · qualsiasi · qualsiasi Dipende Le attrezzature intercambiabili non motorizzate immesse sul mercato o messe in servizio separatamente sono escluse, salvo i martelli demolitori e picconatori a mano e i martelli idraulici, che sono coperti anche quando forniti separatamente; un’attrezzatura intercambiabile venduta con la macchina portante è valutata come parte dell’unità completa. Fonte · Art. 2(1)
  8. Attrezzatura non conforme esposta a una fiera, a un’esposizione o a una dimostrazione · qualsiasi · qualsiasi Dipende Le attrezzature non conformi possono essere esposte a fiere, esposizioni, dimostrazioni e manifestazioni analoghe purché un segno visibile indichi chiaramente che non sono conformi e che non saranno immesse sul mercato né messe in servizio finché non saranno rese conformi, con adeguate misure di sicurezza durante le dimostrazioni; in Danimarca vale la stessa regola, con un segno che rimanda alla direttiva. Fonte · Art. 6(2)Fonte · § 3, stk. 2
  9. Attrezzature dell’articolo 12 designate come beni rilevanti in caso di crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno · Fabbricante (compresi i titolari del marchio), Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell’Unione · qualsiasi Dipende Le procedure di emergenza si applicano solo durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747 e solo per le attrezzature elencate in un atto di esecuzione della Commissione: gli organismi notificati valutano in via prioritaria le attrezzature dell’articolo 12, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato di determinate attrezzature dell’articolo 12 senza la procedura dell’organismo notificato quando la conformità ai requisiti acustici è dimostrata in altro modo, le attrezzature così autorizzate non recano affatto la marcatura CE e, quando la Commissione estende l’autorizzazione a tutta l’Unione, devono riportare anche l’informazione che sono immesse sul mercato come «bene rilevante in caso di crisi»; l’autorizzazione termina al più tardi con la fine della modalità di emergenza. Fonte · Art. 17a, Art. 17b and Art. 17c
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il tipo di macchina sia elencato nell’articolo 12 o nell’articolo 13 e definito nell’allegato I, che sia immessa sul mercato o messa in servizio come unità completa per uso all’aperto, che rientri sotto una soglia di potenza o di capacità e dal ruolo ricoperto dall’operatore. Fonte · Art. 2, Art. 4, Art. 12 and Art. 13

Date principali

  1. Direttiva 2000/14/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio: sostituisce nove direttive sul rumore specifiche per singole attrezzature con un unico quadro per le attrezzature destinate a funzionare all’aperto Fonte · title and Art. 21(1)
  2. Entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 162 del 3 luglio 2000 Fonte · Art. 23 and OJ reference in the header
  3. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le leggi di recepimento; da questa data fabbricanti e rappresentanti autorizzati possono già avvalersi della direttiva Fonte · Art. 22(1) and Art. 22(2)
  4. Si applicano le misure nazionali, hanno effetto i valori limite della fase I dell’articolo 12 e sono abrogate le direttive 79/113/CEE, da 84/532/CEE a 84/538/CEE e 86/662/CEE; i certificati di esame del tipo e le misurazioni effettuati ai sensi delle direttive precedenti possono ancora essere utilizzati nella documentazione tecnica Fonte · Art. 12, Art. 21 and Art. 22(2)
  5. La direttiva 2005/88/CE entra in vigore il giorno della sua pubblicazione: sostituisce la tabella dell’articolo 12 in modo che i valori della fase II siano solo indicativi per nove gruppi di attrezzature, sposta al 3 gennaio 2007 il termine per la relazione della Commissione e sopprime l’articolo 20, paragrafo 3 Fonte · Art. 1 and Art. 3
  6. Si applicano i livelli di potenza sonora ammessi della fase II e gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2005/88/CE; per i rulli vibranti guidati a mano, le piastre vibranti oltre 3 kW, i costipatori vibranti, gli apripista cingolati in acciaio, le pale caricatrici cingolate in acciaio oltre 55 kW, i carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, le finitrici con piastra compattatrice, i martelli demolitori e picconatori a mano con motore a combustione tra 15 e 30 kg, i tosaerba e i tagliaerba continuano ad applicarsi i valori della fase I fino alla modifica della direttiva Fonte · Art. 12, table footnote 2, and Art. 22(3)Fonte · Art. 2(1)
  7. I valori della fase II si applicano alle gru mobili a motore unico, che fino a questa data hanno mantenuto i valori della fase I Fonte · Art. 12, table footnote 3
  8. Il regolamento (CE) n. 219/2009 entra in vigore e conferisce alla Commissione il potere di adattare l’allegato III al progresso tecnico secondo la procedura di regolamentazione con controllo (art. 18 bis) Fonte · Annex, point 2.3, and final article on entry into force
  9. Il regolamento (UE) 2019/1243 entra in vigore: l’articolo 18 bis abilita ora la Commissione ad adottare atti delegati che modificano l’allegato III, l’articolo 18 ter fissa la delega di cinque anni a decorrere da questa data e sono soppressi l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 19, lettera b) Fonte · Annex, Section VII, point 2Fonte · Art. 18a and Art. 18b(2)
  10. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato: elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I, la cita all’articolo 4, paragrafo 5, e prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura immessa sul mercato Fonte · Art. 4(1), Art. 4(5), Art. 44 and Annex I point 12
  11. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, venti giorni dopo la pubblicazione del 2 maggio 2024; sostituisce l’allegato III con i metodi aggiornati di misurazione del rumore aereo Fonte · Art. 1 and Art. 2
  12. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839, venti giorni dopo la pubblicazione del 7 novembre 2024; sopprime l’articolo 16 sulla raccolta dei dati acustici e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) Fonte · Art. 2 and Art. 6
  13. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, venti giorni dopo la pubblicazione dell’8 novembre 2024; aggiunge le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, inserisce gli articoli da 17 bis a 17 quinquies sulle procedure di emergenza e sostituisce l’articolo 18 sulla procedura del comitato Fonte · Art. 1 and Art. 12
  14. Si applica il nuovo allegato III: la norma EN ISO 3744:2010 diventa la norma di base sull’emissione acustica, con la regola che le attrezzature dell’articolo 12 la cui conformità differirebbe tra il vecchio e il nuovo metodo sono misurate con il metodo precedente al 2025 fino alla modifica dei limiti; in Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 entra in vigore lo stesso giorno e abroga il decreto n. 1590 del 30 giugno 2021 Fonte · Art. 2Fonte · Annex III, introduction and Part AFonte · § 18, stk. 1 and stk. 3
  15. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della soppressione dell’articolo 16: fabbricanti e rappresentanti autorizzati non inviano più una copia di ciascuna dichiarazione CE di conformità all’autorità nazionale e alla Commissione; lo stesso giorno è abrogato l’obbligo danese del § 7, stk. 6 Fonte · Art. 2(1) and Art. 5(1)Fonte · § 7, stk. 6, and § 18, stk. 2
  16. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento delle procedure di emergenza degli articoli da 17 bis a 17 quinquies, adottate entro il 29 maggio 2026: valutazione prioritaria da parte degli organismi notificati, autorizzazioni nazionali senza organismo notificato per le attrezzature dell’articolo 12 designate come beni rilevanti in caso di crisi e vigilanza del mercato prioritaria durante una modalità di emergenza del mercato interno Fonte · Art. 11Fonte · Art. 17a to Art. 17d
  17. Il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine abroga la direttiva 2006/42/CE, che aveva sostituito la direttiva 98/37/CE citata all’articolo 3, lettera a), per la definizione di macchina; il riferimento va letto come riferimento all’atto in vigore sulle macchine Fonte · Art. 51(2) and Art. 54 as corrected by the corrigendum of 4 July 2023 (CELEX 32023R1230R(01))Fonte · Art. 25
  18. Fine del periodo in cui autorità e organismi notificati devono accettare, per i modelli il cui primo esemplare è stato immesso sul mercato o messo in servizio prima del 22 maggio 2025, i rapporti di prova acustica redatti secondo l’allegato III precedente al 2025 ai fini della valutazione della conformità e della documentazione tecnica Fonte · Annex III, Part A, point 3

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari del marchio)9
  • Prima di immettere l’attrezzatura sul mercato o di metterla in servizio, garantire che soddisfi i requisiti di emissione acustica; le attrezzature elencate nell’articolo 12 non possono superare il livello di potenza sonora ammesso dalla tabella, calcolato in base alla potenza netta installata, alla potenza elettrica, alla massa o alla larghezza di taglio e arrotondato al numero intero più vicino. Art. 4(1) and Art. 12
  • Determinare il livello di potenza sonora misurato con il metodo dell’allegato III, la norma EN ISO 3744:2010 con i supplementi della parte A e il codice di prova acustica specifico per attrezzatura della parte B, su una macchina rappresentativa o sulla media di più macchine, e fissare il livello di potenza sonora garantito in modo che comprenda le incertezze dovute alla variabilità di produzione e alla misurazione e che non sia superato; per le attrezzature dell’articolo 12 la cui conformità differirebbe tra il metodo precedente al 2025 e quello attuale, usare il metodo precedente al 2025 e registrare entrambe le misurazioni nel rapporto di prova fino alla modifica dei limiti. Art. 3(e), Art. 3(f) and Annex III, introduction and Part A
  • Per i 22 tipi soggetti a limiti acustici, sottoporre ciascun tipo al controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici da parte di un organismo notificato (allegato VI), alla verifica per unità (allegato VII) o alla garanzia di qualità totale (allegato VIII); per i 41 tipi con sola marcatura, applicare la procedura di controllo interno della produzione dell’allegato V. In Danimarca l’organismo deve essere designato da Miljøstyrelsen o da un altro Stato membro e la valutazione è a proprie spese. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annexes V to VIII§ 6 and § 8
  • Redigere la documentazione tecnica con almeno il proprio nome e indirizzo, una descrizione dell’attrezzatura, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri, i dati tecnici utili a identificare l’attrezzatura e a valutarne l’emissione acustica, con disegni ove opportuno, il riferimento alla direttiva, il rapporto tecnico delle misurazioni acustiche, gli strumenti tecnici applicati e la valutazione delle incertezze dovute alla variabilità di produzione e del loro rapporto con il livello garantito, e mantenere il processo di fabbricazione costantemente conforme a essa. Annex V, points 3 and 4, and Annex VI, points 3 and 4
  • Redigere una dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di attrezzatura con i dati dell’allegato II: il proprio nome e indirizzo, il nome e l’indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica, una descrizione dell’attrezzatura, la procedura seguita e, se del caso, l’organismo notificato, il livello di potenza sonora misurato di una macchina rappresentativa, il livello di potenza sonora garantito, il riferimento alla direttiva, la dichiarazione di conformità, le altre direttive comunitarie applicate, il luogo e la data e il firmatario; tradurla quando lo Stato membro lo richiede, in Danimarca in danese. Art. 8(1), Art. 8(2) and Annex II§ 7, stk. 2 and stk. 3
  • Apporre su ogni attrezzatura, in modo visibile, leggibile e indelebile, la marcatura CE, alta almeno 5 mm, non apporre marcature che possano indurre in errore sul suo significato e, quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, fare in modo che indichi anche la conformità a tali direttive. Art. 11 and Annex IV
  • Apporre su ogni attrezzatura, in modo visibile, leggibile e indelebile, l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, cioè il valore unico in dB con il simbolo LWA e il pittogramma dell’allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm. Art. 11 and Annex IV
  • Conservare un esemplare della dichiarazione CE di conformità insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata fabbricata per l’ultima volta, a disposizione delle autorità nazionali; con la verifica per unità conservare con la documentazione, per 10 anni dall’immissione sul mercato, copie del certificato dell’organismo notificato e, con la garanzia di qualità totale, conservare per 10 anni dall’ultima attrezzatura fabbricata la documentazione del sistema di qualità e le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato. Art. 8(3), Annex V, point 2, Annex VII, point 5, and Annex VIII, point 5
  • Su richiesta motivata, mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri, tramite il proprio Stato membro, tutte le informazioni utilizzate durante la valutazione della conformità, in particolare la documentazione tecnica; in Danimarca consegnare le informazioni a Miljøstyrelsen su richiesta. L’obbligo precedente di inviare una copia di ogni dichiarazione all’autorità nazionale e alla Commissione è cessato il 29 novembre 2025. Art. 14(3)Art. 2(1) and Art. 5(1)§ 6, stk. 2, and § 18, stk. 2
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità9
  • Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità, confermare per suo conto che il livello di potenza sonora garantito non è superato in base agli strumenti tecnici indicati nella documentazione tecnica e garantire, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, che l’attrezzatura soddisfi i requisiti acustici, abbia superato la valutazione della conformità e rechi le marcature con la dichiarazione. Art. 3(f) and Art. 4(1)
  • Sottoporre ciascun tipo di attrezzatura alla procedura applicabile: allegato VI, VII o VIII con un organismo notificato a propria scelta per le attrezzature dell’articolo 12, allegato V per le attrezzature dell’articolo 13, presentando la documentazione tecnica all’organismo notificato prima che il primo esemplare sia immesso sul mercato quando si applica l’allegato VI. Art. 14(1), Art. 14(2) and Annex VI, point 5
  • Redigere per conto del fabbricante la dichiarazione CE di conformità con i dati dell’allegato II, indicando qualsiasi altra persona incaricata di conservare la documentazione tecnica. Art. 8(1) and Annex II
  • Apporre la marcatura CE su ogni attrezzatura in modo visibile, leggibile e indelebile. Art. 11 and Annex V, point 1
  • Apporre su ogni attrezzatura l’indicazione del livello di potenza sonora garantito con il pittogramma dell’allegato IV. Art. 11 and Annex IV
  • Conservare un esemplare della dichiarazione CE di conformità con la documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata fabbricata per l’ultima volta, a disposizione delle autorità nazionali. Art. 8(3) and Annex V, point 2
  • Quando il proprio mandato scritto la rende l’operatore economico prescritto dal regolamento (UE) 2019/1020, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica esistano, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza e assicurarsi che la documentazione possa essere prodotta su richiesta. Art. 4(2)(c) and Art. 4(3)(a)
  • Fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che l’attrezzatura presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Far indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull’attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)
Importatore o altro primo soggetto che immette il prodotto nell’Unione5
  • Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, si assumono tutti gli obblighi della direttiva quando si immette l’attrezzatura sul mercato o la si mette in servizio: requisiti acustici, valutazione della conformità, marcature e dichiarazione; in Danimarca il primo soggetto che commercializza la macchina o la mette in uso nella Comunità subentra negli obblighi del fabbricante. Art. 4(2)§ 4
  • Verificare prima della vendita che ogni esemplare rechi la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito nella forma dell’allegato IV e sia accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità, che le attrezzature soggette a limiti non superino il valore dell’articolo 12 e che la dichiarazione sia redatta nella lingua richiesta dallo Stato membro, in Danimarca il danese. Art. 5(1), Art. 8(2), Art. 11 and Art. 12§ 7, stk. 2, and § 9
  • In qualità di operatore economico stabilito nell’Unione per un fabbricante di un paese terzo, verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo previsto dalla direttiva e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere prodotta su richiesta. Art. 4(2)(b) and Art. 4(3)(a)
  • Fornire all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende, informarla quando si ha motivo di ritenere che l’attrezzatura presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull’attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)
Distributore (rivenditore, società di noleggio o dettagliante che fornisce attrezzature nuove)4
  • Mettere a disposizione sul mercato attrezzature nuove solo se recano la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità; in Danimarca si tratta di un obbligo esplicito per chiunque commercializzi una macchina nuova diverso dal fabbricante o dal primo soggetto che la immette sul mercato. Art. 5(1) and Art. 11§ 9
  • Per i 22 tipi soggetti a limiti, assicurarsi che il livello di potenza sonora garantito riportato sulla macchina non superi il livello ammesso per la sua fascia di potenza, massa o larghezza di taglio; in Danimarca le macchine del bilag 2 possono essere commercializzate solo nel rispetto del limite e Miljøstyrelsen può vietarne la commercializzazione. Art. 12§ 9 and § 11, stk. 1
  • Mantenere la marcatura visibile e leggibile: non aggiungere marcature o iscrizioni che possano indurre in errore sulla marcatura CE o sul livello di potenza sonora garantito e collocare ogni altra marcatura in modo che la loro visibilità e leggibilità non siano ridotte. Art. 11(4)
  • Consegnare documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla conformità, informazioni sulla catena di fornitura e sulla rete di distribuzione, quantità presenti sul mercato e modelli con le stesse caratteristiche tecniche quando l’autorità di vigilanza lo chiede, consentire l’acquisto di campioni di prodotto, anche sotto identità di copertura, e rimuovere o modificare i contenuti online riferiti ad attrezzature non conformi quando viene ordinato; in Danimarca l’inadempimento è punito con un’ammenda. § 13, § 14, § 15 and § 17, stk. 1, nr. 4 to 7Art. 14
Fornitore di servizi di logistica4
  • Se per le attrezzature che si gestiscono non sono stabiliti nell’Unione né un fabbricante, né un importatore, né un rappresentante autorizzato, si è l’operatore economico responsabile ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e l’attrezzatura può essere immessa sul mercato solo se esiste un tale operatore. Art. 4(1), Art. 4(2)(d) and Art. 4(5)
  • Verificare che la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per i 10 anni previsti dalla direttiva e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 4(3)(a)Art. 8(3)
  • Fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l’autorità comprende, informare le autorità di vigilanza del mercato quando si ha motivo di ritenere che l’attrezzatura presenti un rischio e cooperare all’azione correttiva immediata o alla mitigazione del rischio. Art. 4(3)(b) to (d)
  • Far indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso un indirizzo postale, sull’attrezzatura, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)
Utilizzatore che mette in servizio l’attrezzatura (impresa appaltatrice, comune, giardiniere paesaggista)1
  • Se si importa un’attrezzatura per uso proprio e né il fabbricante né un rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, la messa in servizio rende responsabili dei requisiti acustici, della valutazione della conformità, della marcatura CE con il livello di potenza sonora garantito e della dichiarazione CE di conformità. Art. 4(2)§ 4

La OND in parole semplici

La direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto (OND, dall’inglese Outdoor Noise Directive), formalmente direttiva 2000/14/CE, è la normativa dell’UE su quanto rumore possano produrre le macchine all’aperto e su come tale rumore debba essere dichiarato. Armonizza le disposizioni sull’emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la raccolta dei dati per le attrezzature destinate a funzionare all’aperto, allo scopo di far funzionare il mercato interno tutelando la salute e il benessere delle persone (art. 1). Si applica ai 57 tipi di attrezzature elencati negli articoli 12 e 13 e definiti nell’allegato I, ma solo quando l’attrezzatura è immessa sul mercato o messa in servizio come unità completa idonea all’uso previsto (art. 2, par. 1). Per attrezzature destinate a funzionare all’aperto si intendono le macchine, come definite dalla normativa sulle macchine, semoventi o trasportabili e destinate, per tipo, a funzionare all’aperto e che contribuiscono all’esposizione al rumore ambientale, oltre alle attrezzature non motorizzate per applicazioni industriali o ambientali destinate all’uso all’aperto; l’uso sotto tende, tettoie antipioggia o nel rustico di edifici vale come uso all’aperto (art. 3, lett. a)).

La direttiva fa due cose diverse. Per 22 tipi elencati nell’articolo 12 fissa un livello di potenza sonora ammesso che il livello garantito non può superare (art. 12). Per 41 tipi elencati nell’articolo 13 richiede la sola marcatura acustica (art. 13). In entrambi i casi nessuna attrezzatura può essere immessa sul mercato o messa in servizio finché il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, non ha garantito che soddisfi i requisiti acustici, che la valutazione della conformità sia stata completata e che rechi la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito e sia accompagnata da una dichiarazione CE di conformità (art. 4, par. 1). Se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, gli obblighi ricadono su chi immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio nella Comunità (art. 4, par. 2).

La direttiva è stata adottata l’8 maggio 2000, è entrata in vigore con la pubblicazione il 3 luglio 2000, doveva essere recepita entro il 3 luglio 2001 e si applica dal 3 gennaio 2002, data in cui ha abrogato nove precedenti direttive sul rumore specifiche per singole attrezzature; i limiti più severi della fase II si applicano dal 3 gennaio 2006 (art. 21, art. 22 e art. 23). È stata modificata sei volte: dalla direttiva 2005/88/CE (la tabella dell’articolo 12), dal regolamento (CE) n. 219/2009 e dal regolamento (UE) 2019/1243 (il potere della Commissione di aggiornare l’allegato III), dal regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione (il nuovo allegato III dal 22 maggio 2025), dalla direttiva (UE) 2024/2839 (articolo 16 soppresso dal 29 novembre 2025) e dalla direttiva (UE) 2024/2749 (procedure di emergenza dal 30 maggio 2026). Due rettifiche sono confluite nel testo consolidato inglese, una alla direttiva 2005/88/CE e una al regolamento delegato; le due rettifiche registrate rispetto all’atto del 2000 riguardano le versioni tedesca, finlandese e italiana.

Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02000L0014-20260530) e l’atto originale (CELEX 32000L0014); la pagina di informazioni sul documento elenca gli atti modificativi, le rettifiche e le direttive abrogate.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda solo le attrezzature immesse sul mercato o messe in servizio come unità completa idonea all’uso previsto. Le attrezzature intercambiabili non motorizzate immesse sul mercato o messe in servizio separatamente sono escluse, salvo i martelli demolitori e picconatori a mano e i martelli idraulici (art. 2, par. 1). Sono escluse del tutto le attrezzature destinate principalmente al trasporto di merci o persone su strada, per ferrovia, per via aerea o per vie navigabili e le attrezzature progettate e costruite appositamente per scopi militari e di polizia e per i servizi di emergenza (art. 2, par. 2). Un tipo di macchina che non figura né nell’articolo 12 né nell’articolo 13 è fuori dalla direttiva e le soglie contano: apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche sono elencati solo sotto 500 kW, i compressori solo sotto 350 kW e le motozappe solo sotto 3 kW, mentre i gruppi elettrogeni sotto 400 kW hanno un limite e quelli da 400 kW in su sono attrezzature con sola marcatura (art. 12 e art. 13). Decide anche la fonte di energia: sono elencate soltanto le piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, i decespugliatori e i trimmer per erba sono per definizione unità con motore a combustione, mentre i tagliaerba e i tagliabordi sono ad alimentazione elettrica con elementi di taglio di energia non superiore a 10 J ciascuno; una piattaforma di lavoro elevabile o un decespugliatore elettrico è pertanto fuori dalla direttiva e un trimmer elettrico a filo entro il limite di 10 J è un tagliaerba soggetto a limite (art. 12, art. 13 e allegato I, punti 1, 2, 24 e 33).

I 22 tipi soggetti a limiti acustici sono montacarichi da cantiere per materiali con motore a combustione, macchine per il costipamento, ma solo rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e costipatori vibranti (i costipatori a esplosione sono attrezzature con sola marcatura ai sensi dell’articolo 13), compressori sotto 350 kW, martelli demolitori e picconatori a mano, argani da cantiere con motore a combustione, apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, gruppi idraulici, compattatori per discariche di tipo pala caricatrice, tosaerba diversi dai macchinari agricoli e forestali e dai dispositivi polivalenti oltre 20 kW, tagliaerba e tagliabordi ad alimentazione elettrica, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione diversi dai carrelli controbilanciati più piccoli fino a 10 tonnellate, pale caricatrici, gru mobili, motozappe sotto 3 kW, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi elettrogeni sotto 400 kW, gru a torre e generatori di saldatura (art. 12). I 41 tipi con sola marcatura vanno dalle piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, dai decespugliatori con motore a combustione, dalle motoseghe portatili, dai tagliasiepi, dai trimmer per erba con motore a combustione, dai soffiatori e aspiratori di foglie, dagli scarificatori e dai trituratori alle perforatrici, alle attrezzature per palificazione, ai posatubi, agli scavafossi, alle fresatrici stradali, ai tagliagiunti, alle betoniere e alle autobetoniere, ai veicoli per la raccolta dei rifiuti, alle spazzatrici, ai veicoli aspiranti, alle idropulitrici e alle macchine a getto d’acqua ad alta pressione, alle macchine sgombraneve, ai battipista, ai gruppi di refrigerazione su veicoli, ai contenitori per il riciclaggio del vetro, ai contenitori mobili per rifiuti e ai gruppi di pompaggio dell’acqua non destinati all’uso sommerso (art. 13). Ogni tipo è definito nell’allegato I e la definizione decide i casi dubbi.

La definizione di macchina dell’articolo 3, lettera a), cita ancora l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/42/CE, il cui articolo 25 interpreta i riferimenti a essa come riferimenti alla nuova direttiva, e la direttiva 2006/42/CE è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 con effetto dal 20 gennaio 2027 (direttiva 2006/42/CE, art. 25; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, come rettificato). Analogamente, le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE sono definite con riferimento alla decisione 93/465/CEE, che la decisione n. 768/2008/CE ha abrogato disponendo che i riferimenti siano interpretati come riferimenti a sé stessa (art. 3, lett. b) e c); decisione n. 768/2008/CE, art. 8). La definizione del livello di potenza sonora cita le norme EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995 (art. 3, lett. d)), mentre l’allegato di misurazione prescrive ora la norma EN ISO 3744:2010 (allegato III, parte A).

Gli obblighi ricadono sul fabbricante, sul suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi è stabilito, su chiunque immetta l’attrezzatura sul mercato o la metta in servizio nella Comunità (art. 4). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione, cioè un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni attrezzatura immessa sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4 e allegato I). In Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto riprende il campo di applicazione, contrassegna con (G) i tipi soggetti a limiti nel bilag 1 e li elenca nel bilag 2, fa subentrare negli obblighi del fabbricante il primo soggetto che commercializza una macchina o la mette in uso nella Comunità e vincola chiunque altro commercializzi una macchina nuova alle regole su marcatura, dichiarazione e limiti (decreto n. 506/2025, § 1, § 4, § 9, bilag 1 e bilag 2).

Che cosa occorre fare

Limiti acustici

Per i 22 tipi dell’articolo 12 il livello di potenza sonora garantito non può superare il livello ammesso dalla tabella, che dipende dalla potenza netta installata P in kW, dalla potenza elettrica Pel in kW, dalla massa m in kg o dalla larghezza di taglio L in cm. Nella fase II i valori sono i seguenti: macchine per il costipamento 105 dB fino a 8 kW, 106 dB da 8 a 70 kW e 86 + 11 lg P oltre; apripista, pale caricatrici ed escavatori-caricatori cingolati 103 dB fino a 55 kW e 84 + 11 lg P oltre; apripista, pale caricatrici ed escavatori-caricatori gommati, dumper, livellatrici, compattatori per discariche di tipo pala caricatrice, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, gru mobili, rulli non vibranti, finitrici e gruppi idraulici 101 dB fino a 55 kW e 82 + 11 lg P oltre; escavatori, montacarichi da cantiere, argani da cantiere e motozappe 93 dB fino a 15 kW e 80 + 11 lg P oltre; martelli demolitori e picconatori a mano 105 dB fino a 15 kg, 92 + 11 lg m da 15 a 30 kg e 94 + 11 lg m da 30 kg; gru a torre 96 + lg P; generatori di saldatura e di potenza 95 + lg Pel fino a 2 kW, 96 + lg Pel da 2 a 10 kW e 95 + lg Pel oltre 10 kW; compressori 97 dB fino a 15 kW e 95 + 2 lg P oltre; tosaerba e tagliaerba 94 dB fino a 50 cm, 98 dB da 50 a 120 cm e 103 dB oltre 120 cm. Il risultato è arrotondato al numero intero più vicino (art. 12, tabella).

I valori della fase II sono solo indicativi per nove gruppi: rulli vibranti guidati a mano, piastre vibranti oltre 3 kW, costipatori vibranti, apripista cingolati in acciaio, pale caricatrici cingolate in acciaio oltre 55 kW, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, finitrici con piastra compattatrice, martelli demolitori e picconatori a mano con motore a combustione tra 15 e 30 kg e tosaerba, tagliaerba e tagliabordi. Per questi gruppi continuano ad applicarsi i valori della fase I fino alla modifica della direttiva, che non è avvenuta, ma solo nelle fasce che riportano la nota: ad esempio 108 dB, 109 dB e 89 + 11 lg P per le macchine vibranti per il costipamento, 106 dB e 87 + 11 lg P per gli apripista cingolati in acciaio e 87 + 11 lg P per le pale caricatrici cingolate in acciaio oltre 55 kW, 104 dB e 85 + 11 lg P per i carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione e 94 + 11 lg m per i martelli demolitori a mano tra 15 e 30 kg, le cui fasce più leggere e più pesanti mantengono i valori della fase II di 105 dB e 94 + 11 lg m; per i tosaerba e i tagliaerba continuano ad applicarsi i valori della fase I di 96 dB, 100 dB e 105 dB fino a 50 cm, da 70 a 120 cm e oltre 120 cm, mentre la fascia da 50 a 70 cm segue il valore della fase II di 98 dB (art. 12, tabella e nota 2). Le gru mobili a motore unico hanno mantenuto i valori della fase I fino al 3 gennaio 2008 (art. 12, tabella, nota 3).

Misurare e garantire il livello di potenza sonora

Il livello di potenza sonora LWA è la potenza sonora ponderata A in dB rispetto a 1 pW (art. 3, lett. d)). Il livello misurato è determinato con il metodo dell’allegato III, su una sola macchina rappresentativa o sulla media di più macchine (art. 3, lett. e)); il livello garantito è determinato ai sensi dell’allegato III, comprende le incertezze dovute alla variabilità di produzione e alle procedure di misurazione ed è il valore che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conferma non essere superato (art. 3, lett. f)). Dal 22 maggio 2025 l’allegato III, come sostituito dal regolamento delegato (UE) 2024/1208, richiede la norma di base sull’emissione acustica EN ISO 3744:2010 con i supplementi generali della parte A e il codice di prova acustica specifico per attrezzatura della parte B, che stabilisce l’ambiente di prova, la correzione ambientale K2A, la superficie di misurazione, le posizioni dei microfoni, il montaggio e il calcolo quando si provano più condizioni di funzionamento; la parte B prevale sulla parte A e, se nessun codice della parte B è adatto a un modello, il livello garantito è determinato con la sola parte A (allegato III, introduzione). Il livello di pressione sonora di superficie è misurato almeno tre volte finché due valori non differiscono di oltre 1 dB e il livello di potenza sonora riportato è arrotondato al numero intero più vicino; la correzione ambientale può essere trascurata fino a 0,5 dB e l’ambiente di prova non è idoneo oltre 4 dB (allegato III, parte A, punti da 2 a 4).

Poiché i limiti dell’articolo 12 sono stati fissati con i metodi del 2000, una macchina soggetta a limiti la cui conformità differirebbe tra il vecchio e il nuovo metodo è misurata, dal fabbricante, dall’organismo notificato e dall’autorità di vigilanza allo stesso modo, con la versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 fino alla modifica dei limiti, e il rapporto di prova registra allora entrambe le misurazioni (allegato III, introduzione e parte A, punto 3; regolamento delegato (UE) 2024/1208, considerando 4). Autorità e organismi notificati devono accettare i rapporti di prova del vecchio metodo per i modelli il cui primo esemplare è stato immesso sul mercato o messo in servizio prima del 22 maggio 2025 fino al 22 maggio 2028 (allegato III, parte A, punto 3). La Commissione ha adottato l’atto delegato ai sensi dell’articolo 18 bis, che le consente di adattare l’allegato III al progresso tecnico senza incidere direttamente sul livello misurato delle attrezzature dell’articolo 12 (art. 18 bis).

Valutazione della conformità e organismi notificati

Per le attrezzature dell’articolo 12 il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sottopone ciascun tipo, prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, a una di tre procedure: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici (allegato VI), verifica per unità (allegato VII) o garanzia di qualità totale (allegato VIII); per le attrezzature dell’articolo 13 si applica il controllo interno della produzione dell’allegato V (art. 14, parr. 1 e 2). Ai sensi dell’allegato VI un organismo notificato scelto dal fabbricante riceve la documentazione tecnica prima che il primo esemplare sia immesso sul mercato, attesta che soddisfa la direttiva e poi effettua controlli periodici della marcatura, della dichiarazione e della valutazione dell’incertezza, con prove acustiche solo se i controlli non sono soddisfacenti, oppure effettua controlli casuali sul prodotto con prove acustiche su un campione; l’organismo stabilisce la frequenza ma controlla almeno una volta ogni tre anni e segnala le attrezzature non conformi allo Stato membro che lo ha notificato (allegato VI, punti 5 e 6). Ai sensi dell’allegato VII l’organismo esamina l’attrezzatura rispetto alla documentazione, concorda il luogo di prova, esegue le prove acustiche e rilascia un certificato di conformità, di cui si conservano copie per 10 anni dall’immissione sul mercato (allegato VII). Ai sensi dell’allegato VIII l’organismo valuta e verifica periodicamente un sistema di garanzia della qualità per la progettazione, la fabbricazione e il controllo finale, presumendo la conformità dei sistemi che applicano la norma EN ISO 9001, e può effettuare visite senza preavviso (allegato VIII, punti 3 e 4).

Gli Stati membri designano gli organismi in base ai criteri minimi dell’allegato IX (indipendenza dal progettista, dal costruttore, dal fornitore e dall’installatore, integrità professionale, personale competente, imparzialità garantita, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale), li notificano alla Commissione con i loro compiti e numeri di identificazione e ritirano la notifica quando i criteri non sono più soddisfatti; la Commissione pubblica l’elenco (art. 15 e allegato IX). In Danimarca Miljøstyrelsen designa gli organismi su domanda e revoca le designazioni che non soddisfano più i criteri o le procedure (decreto n. 506/2025, § 8). La banca dati NANDO della Commissione elenca gli organismi notificati per la direttiva (Commissione europea, pagina sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto).

Dichiarazione, documentazione tecnica e marcatura

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato redige una dichiarazione CE di conformità per ciascun tipo di attrezzatura con almeno i dati dell’allegato II: nome e indirizzo, nome e indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica, una descrizione dell’attrezzatura, la procedura seguita e, se del caso, l’organismo notificato, il livello di potenza sonora misurato di una macchina rappresentativa, il livello di potenza sonora garantito, un riferimento alla direttiva, la dichiarazione di conformità, le altre direttive comunitarie applicate, il luogo e la data e il firmatario (art. 8, par. 1, e allegato II). Uno Stato membro può richiedere la dichiarazione nella propria lingua ufficiale; in Danimarca deve essere in danese quando la macchina è commercializzata in quel paese (art. 8, par. 2; decreto n. 506/2025, § 7, stk. 2). Un esemplare della dichiarazione è conservato insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui l’attrezzatura è stata fabbricata per l’ultima volta (art. 8, par. 3). La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità e contenere almeno il nome e l’indirizzo, una descrizione dell’attrezzatura, marca, denominazione commerciale, tipo, serie e numeri, i dati tecnici utili a identificare l’attrezzatura e a valutarne l’emissione acustica, il riferimento alla direttiva, il rapporto tecnico delle misurazioni acustiche e gli strumenti tecnici applicati con la valutazione delle incertezze dovute alla variabilità di produzione e del loro rapporto con il livello garantito (allegato V, punto 3). Gli Stati membri devono consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di ottenere, su richiesta motivata, tutte le informazioni utilizzate durante la valutazione della conformità (art. 14, par. 3).

Le attrezzature conformi recano la marcatura CE, i cui elementi sono alti almeno 5 mm, accompagnata dall’indicazione del livello di potenza sonora garantito: il valore unico in dB, il simbolo LWA e il pittogramma dell’allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm, entrambi apposti in modo visibile, leggibile e indelebile su ogni esemplare (art. 11, parr. da 1 a 3, e allegato IV). Sono vietate le marcature che possano indurre in errore sulla marcatura CE o sull’indicazione, le altre marcature non possono ridurne la visibilità o la leggibilità e, quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, la marcatura CE unica indica la conformità a tali direttive, con i dati di queste ultime riportati nei documenti di accompagnamento (art. 11, parr. 4 e 5). Le attrezzature così marcate e accompagnate dalla dichiarazione si presumono conformi e non possono essere vietate, limitate o ostacolate; le attrezzature non conformi possono essere esposte a fiere, esposizioni e dimostrazioni sotto un segno visibile che ne indichi la non conformità (art. 6 e art. 7).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti garantiscono la conformità prima dell’immissione sul mercato, misurano e garantiscono il livello di potenza sonora, eseguono la procedura corretta, redigono la dichiarazione e la documentazione tecnica, appongono le marcature e conservano i documenti per 10 anni (art. 4, par. 1, art. 8, art. 11 e art. 14). I rappresentanti autorizzati stabiliti nella Comunità possono svolgere tutti questi compiti in nome del fabbricante (art. 3, lett. f), art. 4, par. 1, e art. 8). Se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, la persona che immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio si assume ogni obbligo (art. 4, par. 2); in Danimarca il primo soggetto che commercializza una macchina o la mette in uso nella Comunità subentra negli obblighi del fabbricante e chiunque altro commercializzi una macchina nuova può farlo solo con le marcature, la dichiarazione e, per le macchine del bilag 2, entro i limiti (decreto n. 506/2025, § 4 e § 9). Il regolamento (UE) 2019/1020 aggiunge l’operatore economico stabilito nell’Unione, cioè un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, che verifica la dichiarazione e la documentazione, tiene a disposizione la dichiarazione, informa le autorità dei rischi, coopera alle azioni correttive ed è indicato sull’attrezzatura o nei suoi documenti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4). Gli utilizzatori sono vincolati dalle disposizioni degli Stati membri sull’uso delle attrezzature nelle zone sensibili e sull’orario di lavoro, che la direttiva lascia impregiudicate (art. 17).

L’ex articolo 16 imponeva di inviare una copia di ogni dichiarazione CE di conformità all’autorità nazionale competente e alla Commissione, che raccoglieva e pubblicava i dati acustici. La direttiva (UE) 2024/2839 lo ha soppresso, perché il livello garantito è già riportato sull’attrezzatura, con effetto attraverso le misure nazionali dal 29 novembre 2025; l’obbligo danese di inviare copie a Miljøstyrelsen e alla Commissione è cessato lo stesso giorno (direttiva (UE) 2024/2839, considerando 5, art. 2, par. 1, e art. 5, par. 1; decreto n. 506/2025, § 7, stk. 6, e § 18, stk. 2).

Procedure di emergenza

Dal 30 maggio 2026 si applicano gli articoli da 17 bis a 17 quinquies in una modalità di emergenza del mercato interno attivata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747, e solo alle attrezzature designate come beni rilevanti in caso di crisi ed elencate in un atto di esecuzione della Commissione (art. 17 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande per le attrezzature dell’articolo 12, senza costi sproporzionati, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova (art. 17 ter). Uno Stato membro può autorizzare, su richiesta motivata, l’immissione sul mercato di determinate attrezzature dell’articolo 12 per le quali non è stata eseguita la procedura dell’organismo notificato ma la cui conformità ai requisiti acustici è stata dimostrata in altro modo; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione e le attrezzature coperte da tale estensione devono riportare l’informazione che sono immesse sul mercato come «bene rilevante in caso di crisi» nella forma specificata dall’atto di esecuzione. In deroga agli articoli 6 e 11, le attrezzature autorizzate ai sensi dell’articolo 17 quater, paragrafo 1, non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica a esse. Il fabbricante dichiara la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità, l’autorizzazione termina al più tardi con la modalità di emergenza e le autorità di vigilanza mantengono tutti i poteri correttivi e restrittivi del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 17 quater). La vigilanza del mercato sulle attrezzature elencate è prioritaria e le autorità si assistono a vicenda con esperti e capacità di prova (art. 17 quinquies). La direttiva (UE) 2024/2749 doveva essere recepita entro il 29 maggio 2026 e si applica dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 11).

Controlli e sanzioni

Gli Stati membri devono adottare misure adeguate affinché le attrezzature siano immesse sul mercato o messe in servizio solo se conformi, recano la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione, e le loro autorità si assistono a vicenda nella vigilanza del mercato (art. 5). Quando individua un’attrezzatura non conforme, lo Stato membro fa sì che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato la renda conforme; quando i limiti dell’articolo 12 sono superati o la non conformità persiste, ne limita o vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio o ne dispone il ritiro e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, che la Commissione consulta e sui quali si pronuncia (art. 9). Ogni misura restrittiva deve indicare i motivi e i mezzi di ricorso e i termini disponibili (art. 10). Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e, dal 16 luglio 2021, fornisce i poteri delle autorità di vigilanza di richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare e sottoporre a prova campioni, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, art. 16 e allegato I). La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni; le sanzioni derivano dal diritto nazionale.

In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto (maskinstøjsbekendtgørelsen), emanato ai sensi dei §§ 7, stk. 1, nr. 1, 7a, stk. 1, 2 e 5, 67, 79e, 80, stk. 2, e 110, stk. 3, della legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse), che il decreto cita nel testo consolidato allora in vigore, LBK nr. 1093 dell’11 ottobre 2024; la legge è stata poi nuovamente consolidata come LBK nr. 1742 del 22 dicembre 2025. Il decreto è in vigore dal 22 maggio 2025 e sostituisce il decreto n. 1590 del 30 giugno 2021 (decreto n. 506/2025, preambolo e § 18). La direttiva non figura tra gli atti elencati nella legge danese sui prodotti, per cui la vigilanza spetta a Miljøstyrelsen: essa vigila sulla conformità (§ 10), può vietare la commercializzazione di una macchina del bilag 2 che supera i limiti o la cui commercializzazione è stata vietata in un altro Stato membro e il successivo utilizzo di una tale macchina messa in servizio senza essere stata commercializzata (§ 11), può richiedere documenti, specifiche tecniche, dati sulla conformità e accesso al software integrato, informazioni sulla catena di fornitura e sulla distribuzione, quantità e modelli equivalenti e dati sulla titolarità del sito web (§ 13), può acquistare campioni sotto identità di copertura e sottoporli a ingegneria inversa (§ 14) e può ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online (§ 15). Le autorità ambientali possono inoltre limitare l’uso di una macchina o prescrivere quando e come utilizzarla (§ 12). Salvo che un’altra legislazione preveda una pena più severa, le violazioni delle regole su commercializzazione, marcatura, dichiarazione e limiti dei §§ da 3 a 7 e del § 9, la mancata comunicazione da parte di un organismo notificato di non soddisfare più i criteri, la violazione di un divieto e l’inosservanza degli ordini di informazione e sui contenuti online sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione per un massimo di 2 anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo l’ambiente o perseguono un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 17). Le decisioni di un organismo notificato possono essere impugnate dinanzi a Miljøstyrelsen; le decisioni di Miljøstyrelsen non possono essere impugnate dinanzi a un’altra autorità amministrativa (§ 16).

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto, il suo allegato di misurazione e la maskinstøjsbekendtgørelse danese e confronta le attrezzature all’aperto dell’azienda con gli articoli 12 e 13, segnalando se una macchina è soggetta a un limite o alla sola marcatura, quale fase della tabella si applica, se il livello di potenza sonora garantito, la marcatura LWA, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica sono coerenti e se è richiesto un organismo notificato. La piattaforma aiuta a costruire e a conservare i registri per 10 anni, combina la dichiarazione acustica con le dichiarazioni sulle macchine, sulla compatibilità elettromagnetica e le altre di cui la stessa macchina ha bisogno e segnala le modifiche dei limiti, dei codici di prova, del decreto danese o dell’assetto dei controlli.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; la direttiva stessa obbliga gli Stati membri ad ammettere sul mercato solo attrezzature conformi e marcate, a far correggere la non conformità al fabbricante e a limitare, vietare o ritirare le attrezzature che superano i limiti dell’articolo 12 o restano non conformi; il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e prescrive un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni attrezzatura immessa sul mercato. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto (maskinstøjsbekendtgørelsen), emanato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (lov om miljøbeskyttelse); la vigilanza spetta a Miljøstyrelsen (l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente), che designa gli organismi notificati danesi, può vietare la commercializzazione e il successivo utilizzo delle macchine soggette a limiti che li superano, può richiedere documenti, informazioni sulla catena di fornitura e campioni di prodotto e può ordinare la rimozione di contenuti online. Gli strumenti sono l’ordine di ripristinare la conformità, la limitazione o il divieto di immissione sul mercato o di messa in servizio, il ritiro dal mercato, la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, i poteri correttivi e restrittivi del regolamento (UE) 2019/1020 e le sanzioni nazionali, che in Danimarca vanno dall’ammenda fino alla reclusione per un massimo di 2 anni.

La direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che siano immesse sul mercato o messe in servizio solo attrezzature conformi, recanti la marcatura CE e il livello di potenza sonora garantito e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, a far rendere conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato le attrezzature non conformi e, quando i valori limite dell’articolo 12 sono superati o la non conformità persiste, a limitare o vietare l’immissione sul mercato o la messa in servizio o a garantire il ritiro dal mercato, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; ogni misura restrittiva deve indicare i motivi e i mezzi di ricorso. Durante un’emergenza del mercato interno le autorità di vigilanza possono adottare tutte le azioni correttive e restrittive previste dal regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 fornisce anche i poteri generali di richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare e sottoporre a prova campioni, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere le attrezzature. La direttiva non contiene un articolo proprio sulle sanzioni; le sanzioni sono stabilite dal diritto nazionale. In Danimarca il decreto n. 506 del 14 maggio 2025 consente a Miljøstyrelsen di vietare la commercializzazione di una macchina del bilag 2 che supera i limiti, di vietare la commercializzazione dopo una notifica di un altro Stato membro e di vietare il successivo utilizzo di una macchina del bilag 2 messa in servizio senza essere stata commercializzata; salvo che un’altra legislazione preveda una pena più severa, punisce con un’ammenda la commercializzazione o la messa in servizio di una macchina in violazione dei §§ da 3 a 7 o del § 9, la mancata comunicazione da parte di un organismo notificato di non soddisfare più i criteri, la violazione di un divieto e la mancata consegna di documenti, informazioni sulla catena di fornitura o dati sulla titolarità del sito web o la mancata modifica o rimozione di contenuti online, con una pena che arriva alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o ha perseguito un vantaggio economico; le imprese possono essere ritenute responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

Fonte · Art. 5, Art. 9, Art. 10 and Art. 17c(8)Fonte · Art. 14, Art. 16 and Annex I point 12Fonte · § 10, § 11, § 13, § 14, § 15 and § 17

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per OND, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Verifica di applicabilità: corrette la fonte di energia e le soglie di potenza

    Le categorie riportano ora i qualificatori della fonte di energia che decidono l’elenco: l’articolo 13 elenca soltanto le piattaforme di lavoro elevabili con motore a combustione, i decespugliatori e i trimmer per erba sono unità con motore a combustione e i tagliaerba e i tagliabordi sono ad alimentazione elettrica in base alle definizioni dell’allegato I, per cui le piattaforme di lavoro elevabili e i decespugliatori elettrici sono fuori dalla direttiva. Apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche da 500 kW in su, compressori da 350 kW in su e motozappe da 3 kW in su non figurano né nell’articolo 12 né nell’articolo 13; la verifica risponde ora che sono fuori dall’ambito di applicazione anziché «dipende».

    Fonte · art. 2(1), art. 12, art. 13 e allegato I, punti 1, 2, 24 e 33
  2. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato

    La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del 30 maggio 2026, dai sei atti modificativi, dal regolamento (UE) 2019/1020 e dal decreto danese n. 506/2025: i 22 tipi soggetti a limiti e i 41 con sola marcatura sono ora contati dagli articoli 12 e 13, sono esposti dalla tabella i valori limite delle fasi I e II e i nove gruppi con valori della fase II indicativi, sono aggiunti l’allegato di misurazione del 2025 e le sue disposizioni transitorie, la soppressione dell’articolo 16 e le procedure di emergenza del 2026, i riferimenti alle macchine e alla marcatura CE sono letti come gli atti in vigore e sono indicati con le fonti l’autorità, la base giuridica e le sanzioni danesi. La data del 2005 indicata dal testo precedente per i valori limite della fase II è corretta in 3 gennaio 2006, la collocazione dei due elenchi di attrezzature in un allegato è corretta in articoli 12 e 13, la descrizione dell’obbligo di raccolta dei dati acustici è sostituita dalla soppressione dell’articolo 16 e la descrizione della direttiva come successivamente allineata al nuovo quadro legislativo è eliminata perché non supportata dal testo; la base della vigilanza del mercato è indicata nel regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nell’allegato I, punto 12, e nell’articolo 4, paragrafo 5.

    Fonte · Art. 12, Art. 13, Art. 16 (deleted), Art. 17a to Art. 17d and Annex III
  3. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza degli articoli da 17 bis a 17 quinquies

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, adottate entro il 29 maggio 2026: durante una modalità di emergenza del mercato interno e per le attrezzature elencate in un atto di esecuzione della Commissione, gli organismi notificati danno priorità alle valutazioni, gli Stati membri possono autorizzare le attrezzature dell’articolo 12 senza la procedura dell’organismo notificato, tali attrezzature non recano la marcatura CE, le attrezzature la cui autorizzazione è estesa dalla Commissione a tutta l’Unione riportano anche l’informazione che sono immesse sul mercato come «bene rilevante in caso di crisi» e la vigilanza del mercato è prioritaria.

    Fonte · Art. 11Fonte · Art. 17a to Art. 17d
  4. Si applica

    Cessa l’obbligo di inviare le dichiarazioni di conformità alle autorità

    La soppressione dell’articolo 16 da parte della direttiva (UE) 2024/2839 si applica attraverso le misure nazionali: fabbricanti e rappresentanti autorizzati non inviano più una copia di ciascuna dichiarazione CE di conformità all’autorità nazionale e alla Commissione; lo stesso giorno è abrogato l’obbligo danese del § 7, stk. 6, del decreto n. 506/2025.

    Fonte · Art. 2(1) and Art. 5(1)Fonte · § 18, stk. 2
  5. Si applica

    Si applicano i nuovi metodi di misurazione dell’allegato III; in vigore il decreto danese n. 506/2025

    Si applica il regolamento delegato (UE) 2024/1208: la norma EN ISO 3744:2010 è la norma di base sull’emissione acustica, i codici di prova acustica specifici per attrezzatura sono aggiornati, le attrezzature soggette a limiti la cui conformità differisce tra il vecchio e il nuovo metodo restano sul metodo precedente al 2025 fino alla modifica dei limiti e i rapporti di prova del vecchio metodo sono accettati per i modelli precedenti al 2025 fino al 22 maggio 2028. Il decreto danese n. 506 del 14 maggio 2025 entra in vigore con il nuovo bilag 3 e abroga il decreto n. 1590/2021.

    Fonte · Art. 2Fonte · Annex III, introduction and Part A, point 3Fonte · § 18
  6. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749

    La direttiva aggiunge le definizioni di beni rilevanti in caso di crisi e di modalità di emergenza del mercato interno, inserisce gli articoli da 17 bis a 17 quinquies sulle procedure di emergenza e sostituisce l’articolo 18 con la procedura del comitato del regolamento (UE) n. 182/2011; gli Stati membri recepiscono entro il 29 maggio 2026 e applicano dal 30 maggio 2026.

    Fonte · Art. 1, Art. 11 and Art. 12
  7. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2839

    La direttiva sopprime l’articolo 16 sulla raccolta dei dati acustici e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), sul loro riesame; gli Stati membri recepiscono la soppressione dell’articolo 16 entro il 28 novembre 2025 e la applicano dal 29 novembre 2025.

    Fonte · Art. 2, Art. 5 and Art. 6
  8. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione

    Adottato ai sensi dell’articolo 18 bis, il regolamento sostituisce l’allegato III con metodi aggiornati di misurazione del rumore aereo, applicabili dal 22 maggio 2025, mantenendo il metodo precedente al 2025 per le attrezzature soggette a limiti la cui conformità cambierebbe altrimenti e un’accettazione triennale dei vecchi rapporti di prova per i modelli esistenti.

    Fonte · Art. 1 and Art. 2
  9. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica alle attrezzature all’aperto

    Il regolamento sulla vigilanza del mercato elenca la direttiva al punto 12 del suo allegato I e la cita all’articolo 4, paragrafo 5: ogni attrezzatura immessa sul mercato richiede un operatore economico stabilito nell’Unione e le autorità di vigilanza ottengono i poteri di indagine e di esecuzione del regolamento.

    Fonte · Art. 4, Art. 44 and Annex I point 12
  10. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2019/1243

    L’articolo 18 bis è sostituito in modo che la Commissione adotti atti delegati che modificano l’allegato III, l’articolo 18 ter disciplina la delega per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019 con proroga tacita e sono soppressi l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 19, lettera b).

    Fonte · Annex, Section VII, point 2
  11. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009

    L’articolo 18 è adeguato alla procedura di regolamentazione con controllo, è inserito l’articolo 18 bis affinché la Commissione possa adattare l’allegato III al progresso tecnico senza incidere direttamente sul livello di potenza sonora misurato delle attrezzature dell’articolo 12 ed è sostituito l’articolo 19, lettera b).

    Fonte · Annex, point 2.3
  12. Si applica

    Si applicano i valori limite della fase II

    Si applicano i livelli di potenza sonora ammessi ridotti della fase II ma, come modificato dalla direttiva 2005/88/CE, i valori della fase II sono solo indicativi per nove gruppi di attrezzature, per i quali continuano ad applicarsi i valori della fase I fino alla modifica della direttiva; le gru mobili a motore unico hanno mantenuto la fase I fino al 3 gennaio 2008.

    Fonte · Art. 12, table footnotes 2 and 3, and Art. 22(3)
  13. Modifica

    Entra in vigore la direttiva 2005/88/CE

    La tabella dell’articolo 12 è sostituita dopo che il gruppo di lavoro sulle attrezzature all’aperto ha ritenuto tecnicamente irrealizzabili diversi limiti della fase II, il termine per la relazione della Commissione slitta al 3 gennaio 2007 e l’articolo 20, paragrafo 3, è soppresso; gli Stati membri recepiscono entro il 31 dicembre 2005 e applicano dal 3 gennaio 2006.

    Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  14. Si applica

    Si applica la direttiva 2000/14/CE; abrogate nove direttive precedenti sul rumore

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento, hanno effetto i valori limite della fase I e sono abrogate le direttive 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE e 86/662/CEE; i certificati e le misurazioni effettuati ai sensi di tali direttive possono ancora essere utilizzati nella documentazione tecnica.

    Fonte · Art. 21 and Art. 22(2)
  15. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2000/14/CE

    Adottata l’8 maggio 2000 e pubblicata nella GU L 162 del 3 luglio 2000, la direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 3 luglio 2001 per recepirla e i fabbricanti potevano applicarla da quella data.

    Fonte · Art. 22(1), Art. 22(2) and Art. 23

Le domande più frequenti su OND

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva 2000/14/CE sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto e che cosa è cambiato da allora?

La direttiva è stata adottata l’8 maggio 2000, è entrata in vigore con la pubblicazione il 3 luglio 2000 e doveva essere recepita entro il 3 luglio 2001; gli Stati membri la applicano dal 3 gennaio 2002, quando sono state abrogate le nove precedenti direttive sul rumore delle attrezzature, e i limiti della fase II dal 3 gennaio 2006. La direttiva 2005/88/CE ha reso indicativi i valori della fase II per nove gruppi di attrezzature, i regolamenti (CE) n. 219/2009 e (UE) 2019/1243 hanno attribuito alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato III, il regolamento delegato (UE) 2024/1208 ha sostituito l’allegato di misurazione con effetto dal 22 maggio 2025, la direttiva (UE) 2024/2839 ha eliminato dal 29 novembre 2025 l’obbligo di inviare ogni dichiarazione alle autorità e la direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto procedure di emergenza che gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026.

Fonte · Art. 21, Art. 22 and Art. 23Fonte · Art. 2Fonte · Art. 2Fonte · Art. 5Fonte · Art. 11
Quali attrezzature all’aperto hanno un limite acustico vincolante e quali richiedono solo la marcatura acustica?

L’articolo 12 elenca 22 tipi con limiti: montacarichi e argani da cantiere con motore a combustione, macchine per il costipamento, ma solo rulli vibranti e non vibranti, piastre vibranti e costipatori vibranti (i costipatori a esplosione sono attrezzature con sola marcatura ai sensi dell’articolo 13), compressori sotto 350 kW, martelli demolitori e picconatori a mano, apripista, dumper, escavatori, escavatori-caricatori, livellatrici, pale caricatrici e compattatori per discariche di tipo pala caricatrice sotto 500 kW, gruppi idraulici, tosaerba, tagliaerba e tagliabordi, carrelli elevatori controbilanciati con motore a combustione, esclusi gli altri carrelli controbilanciati fino a 10 tonnellate, gru mobili, motozappe sotto 3 kW, finitrici senza piastra ad alta compattazione, gruppi elettrogeni sotto 400 kW, gru a torre e generatori di saldatura. L’articolo 13 elenca 41 tipi soggetti alla sola marcatura, dai decespugliatori, le motoseghe, i tagliasiepi e i soffiatori di foglie alle perforatrici, alle attrezzature per palificazione, ai veicoli per la raccolta dei rifiuti, alle spazzatrici e ai gruppi elettrogeni da 400 kW in su. Entrambi i gruppi richiedono la marcatura CE, il livello di potenza sonora garantito e la dichiarazione CE di conformità.

Fonte · Art. 4(1), Art. 12 and Art. 13
Che cos’è il livello di potenza sonora garantito e come si marca?

Il livello di potenza sonora LWA è la potenza sonora ponderata A in dB rispetto a 1 pW. Il livello misurato deriva dalle prove dell’allegato III su una macchina rappresentativa o sulla media di più macchine; il livello garantito è determinato ai sensi dell’allegato III e comprende le incertezze dovute alla variabilità di produzione e alla misurazione, e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato conferma che non è superato. L’indicazione consiste nel valore unico della potenza sonora garantita in dB, nel simbolo LWA e nel pittogramma dell’allegato IV, se possibile alto almeno 40 mm, apposti in modo visibile, leggibile e indelebile accanto alla marcatura CE, i cui elementi sono alti almeno 5 mm. Per i tipi soggetti a limiti il livello garantito non può superare il valore dell’articolo 12, ad esempio 94 dB per un tosaerba con larghezza di taglio pari o inferiore a 50 cm nella fase II, dove continua ad applicarsi il valore di 96 dB della fase I perché il valore della fase II è indicativo.

Fonte · Art. 3(d) to (f), Art. 11, Art. 12 and Annex IV
Ai sensi della direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto serve un organismo notificato?

Sì per i 22 tipi soggetti a limiti acustici: il fabbricante sceglie tra il controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici da parte di un organismo notificato, che esamina la documentazione prima dell’immissione sul mercato del primo esemplare e poi effettua controlli periodici o controlli casuali sul prodotto almeno una volta ogni tre anni (allegato VI), la verifica per unità, in cui l’organismo sottopone a prova l’attrezzatura e rilascia un certificato (allegato VII), e la garanzia di qualità totale, in cui l’organismo approva e verifica un sistema di qualità che copre progettazione, fabbricazione e prove, con presunzione di adeguatezza per la norma EN ISO 9001 (allegato VIII). No per i 41 tipi con sola marcatura, che seguono il controllo interno della produzione dell’allegato V senza organismo notificato. Gli Stati membri designano gli organismi in base ai criteri dell’allegato IX e la Commissione li elenca; in Danimarca li designa Miljøstyrelsen e la banca dati NANDO della Commissione elenca gli organismi notificati per la direttiva.

Fonte · Art. 14, Art. 15 and Annexes V to IXFonte · § 8Fonte
Che cosa è cambiato con il nuovo allegato di misurazione del 2025?

Il regolamento delegato (UE) 2024/1208 ha sostituito l’allegato III dal 22 maggio 2025: la norma di base sull’emissione acustica è ora la EN ISO 3744:2010 con i supplementi della parte A e la parte B contiene codici di prova acustica aggiornati per ciascuno dei 57 tipi. Poiché i limiti dell’articolo 12 sono stati fissati con i metodi del 2000, una macchina soggetta a limiti la cui conformità differirebbe tra il vecchio e il nuovo metodo deve essere misurata con il metodo precedente al 2025 fino alla modifica dei limiti e organismi notificati e autorità di vigilanza usano allora lo stesso metodo; il rapporto di prova deve registrare entrambe le misurazioni. Autorità e organismi notificati devono accettare i rapporti di prova redatti secondo il vecchio allegato per i modelli il cui primo esemplare è stato immesso sul mercato o messo in servizio prima del 22 maggio 2025 fino al 22 maggio 2028. La Danimarca ha recepito l’allegato nel decreto n. 506/2025 dalla stessa data.

Fonte · recital 4, Art. 1 and Art. 2Fonte · Annex III, introduction and Part A, point 3Fonte · § 18 and bilag 3
Devo ancora inviare la dichiarazione di conformità alle autorità?

No. L’articolo 16 imponeva a fabbricanti e rappresentanti autorizzati di inviare una copia della dichiarazione CE di conformità di ciascun tipo all’autorità competente del proprio Stato membro e alla Commissione, che raccoglieva e pubblicava i dati acustici. La direttiva (UE) 2024/2839 ha soppresso tale articolo perché il livello garantito è già riportato sull’attrezzatura; gli Stati membri applicano la soppressione dal 29 novembre 2025 e lo stesso giorno è stato abrogato l’obbligo danese di inviare copie a Miljøstyrelsen e alla Commissione. Occorre comunque conservare per 10 anni un esemplare della dichiarazione con la documentazione tecnica e produrre su richiesta le informazioni sulla conformità.

Fonte · recital 5, Art. 2(1) and Art. 5(1)Fonte · Art. 8(3) and Art. 14(3)Fonte · § 7, stk. 6, and § 18, stk. 2
Chi fa rispettare la direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto in Danimarca e quali sono le sanzioni?

Miljøstyrelsen. La direttiva è attuata dal decreto n. 506 del 14 maggio 2025 sul rumore delle macchine per uso all’aperto, emanato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e in vigore dal 22 maggio 2025; Miljøstyrelsen vigila sulla conformità, designa gli organismi notificati danesi, può vietare la commercializzazione di una macchina soggetta a limiti che supera i limiti o la cui commercializzazione è stata vietata in un altro Stato membro, può vietare il successivo utilizzo di una tale macchina messa in servizio senza essere stata commercializzata e può richiedere documenti, informazioni sulla catena di fornitura e dati sulla titolarità del sito web, acquistare campioni sotto identità di copertura e ordinare la rimozione di contenuti online. Le violazioni delle regole su commercializzazione, marcatura, dichiarazione e limiti e di questi ordini sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione per un massimo di 2 anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano l’ambiente o perseguono un vantaggio economico. La direttiva non è elencata nella legge danese sui prodotti, per cui i poteri generali di vigilanza sui prodotti derivano da questo decreto.

Fonte · preamble, § 8, § 10, § 11, § 13, § 14, § 15, § 17 and § 18Fonte
La direttiva si applica anche alle macchine della direttiva Macchine e come si coordinano le due?

La direttiva definisce le attrezzature destinate a funzionare all’aperto mediante la definizione di macchina dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, che la direttiva 2006/42/CE ha sostituito disponendo che i riferimenti siano interpretati come riferimenti a sé stessa e che il regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce dal 20 gennaio 2027. Una macchina elencata per uso all’aperto rientra quindi di norma in entrambi gli atti: la normativa sulle macchine ne disciplina la sicurezza e la direttiva sull’emissione acustica prescrive il metodo obbligatorio di misurazione del rumore e la marcatura acustica. Quando si applicano altre direttive che prevedono la marcatura CE, la marcatura CE unica indica la conformità a tutte e la dichiarazione elenca le altre direttive applicate.

Fonte · Art. 3(a), Art. 11(5) and Annex IIFonte · Art. 25Fonte · Art. 51(2) as correctedFonte · recital 2

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Fonti

  1. Direttiva 2000/14/CE, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20260530
  2. Direttiva 2000/14/CE come pubblicata nella GU L 162 del 3 luglio 2000 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0014
  3. Informazioni sul documento, modifiche, rettifiche e atti abrogati per il CELEX 32000L0014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32000L0014
  4. Direttiva 2005/88/CE che modifica la tabella dell’articolo 12 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0088
  5. Regolamento (CE) n. 219/2009, procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219
  6. Regolamento (UE) 2019/1243, poteri delegati per l’allegato III (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243
  7. Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione che sostituisce l’allegato III (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1208
  8. Direttiva (UE) 2024/2839 che sopprime l’articolo 16 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2839
  9. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, che sostituisce la direttiva 98/37/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
  12. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230
  13. Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che sostituisce la decisione 93/465/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
  14. Emissione acustica delle attrezzature all’aperto, con gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE aggiornati a luglio 2025 (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/noise-emission-outdoor-equipment_en
  15. Organismi notificati ai sensi della direttiva 2000/14/CE (NANDO, ora Single Market Compliance Space, Commissione europea) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=25
  16. Bekendtgørelse nr. 506 af 14. maj 2025 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjsbekendtgørelsen) (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/506
  17. Bekendtgørelse nr. 1590 af 30. juni 2021 om støj fra maskiner til brug i det fri, abrogato il 22 maggio 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1590
  18. Regler, love og direktiver om støj (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori per la conformità normativa, Conphora
Rivista il
5 ottobre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
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Conphora (2026). OND: Direttiva sull’emissione acustica delle attrezzature all’aperto (Direttiva 2000/14/CE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ond/
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