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Sustainability and green claims Manufacturer 6 min di lettura

Il rapporto di sostenibilità richiede dati sui prodotti

Dagli esercizi dal 1° gennaio 2027, secondo il diritto nazionale, le imprese con oltre 450 milioni di euro di fatturato netto e 1.000 dipendenti rendicontano anche prodotti e catena del valore (direttiva (UE) 2026/470). I dati sui prodotti alimentano il rapporto e leggi come l’ESPR permettono di inserirvi le proprie informative. Si associ ogni informativa a una fonte.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dalla direttiva contabile, la direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e, nel febbraio 2026, dalla direttiva (UE) 2026/470. La direttiva è rivolta agli Stati membri e si applica attraverso il diritto nazionale. Nel testo consolidato del 18 marzo 2026, l’articolo 19 bis, paragrafo 1, impone alle imprese che superano un fatturato netto di 450 milioni di euro e una media di 1.000 dipendenti di includere nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie per comprendere i propri impatti sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui queste ultime incidono su di esse. Gli Stati membri devono recepire le modifiche del 2026 entro il 19 marzo 2027 (direttiva (UE) 2026/470, articolo 5, paragrafo 1) e applicare le nuove soglie agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente (direttiva (UE) 2022/2464, articolo 5, paragrafo 2, come modificato).[1][2]

L’elenco dei contenuti dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, riguarda anche i prodotti. Comprende il modello aziendale e la strategia, gli obiettivi con scadenze precise, le politiche, il processo di dovuta diligenza, i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, connessi alle attività proprie dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, e i relativi indicatori. L’articolo 19 bis, paragrafo 3, aggiunge che le informazioni riguardano la catena del valore, ove applicabile.[1]

La modifica del 2026 ha introdotto anche un limite per la catena del valore. Un’impresa protetta, con un massimo di 1.000 dipendenti e inserita nella catena del valore di un’impresa tenuta alla rendicontazione, può rifiutare di fornire informazioni che eccedono gli standard volontari; l’impresa che rendiconta può fare affidamento sulla sua autodichiarazione e deve indicarle quali richieste vadano oltre gli standard (articolo 19 bis, paragrafo 3). Gli standard sono stati stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, il cui articolo 3 sul limite si applica agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente.[1][5]

Le leggi sui prodotti aggiungono informative proprie che possono essere inserite nel rapporto. Ai sensi del regolamento sull’ecoprogettazione di prodotti sostenibili, gli operatori economici che smaltiscono prodotti di consumo invenduti comunicano ogni anno il numero e il peso per categoria, i motivi, la quota destinata a riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento e le misure di prevenzione, e quelli soggetti alla rendicontazione di sostenibilità possono includere tali informazioni nel rapporto (regolamento (UE) 2024/1781, articolo 24, paragrafo 1). Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere gli articoli di abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature invenduti elencati nell’allegato VII (articolo 25, paragrafo 1), salvo le deroghe previste dal regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione.[3][6]

Ai sensi del regolamento UE sulla deforestazione, gli operatori che non sono PMI riferiscono pubblicamente ogni anno sul proprio sistema di dovuta diligenza e possono farlo nell’ambito della rendicontazione prevista da altri atti dell’Unione sulla dovuta diligenza nella catena del valore (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 12, paragrafo 3).[4]

Come risolverlo

  1. Verificare se e da quando l’azienda rendiconta

    Le soglie dell’articolo 19 bis della direttiva contabile sono state innalzate dalla direttiva (UE) 2026/470, che gli Stati membri devono recepire entro il 19 marzo 2027. Le nuove soglie si applicano agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente; per il 2024-2026 si applica l’ambito precedente e gli Stati membri possono esentare le imprese al di sotto delle nuove soglie per il 2025 e il 2026. Si chieda all’amministrazione quale esercizio si applichi secondo il diritto nazionale e se la rendicontazione sia effettuata dalla capogruppo per il gruppo.

  2. Elencare le informative che riguardano i prodotti

    Il rapporto comprende il modello aziendale, gli obiettivi, le politiche, la dovuta diligenza, i principali impatti negativi nella catena del valore, compresi prodotti e servizi, e i relativi indicatori. Si segnalino i punti in cui i dati sui prodotti costituiscono la prova: materiali e sostanze, fornitori, incidenti e azioni correttive, fine vita.

  3. Mappare i dati sui prodotti già disponibili

    Gran parte delle informazioni esiste già nei fascicoli di conformità dei prodotti: dichiarazioni di conformità, rapporti di prova, dati su sostanze e materiali, dati sugli imballaggi, dovuta diligenza sulla deforestazione e documenti dei fornitori. Si mantenga una sola fonte per ciascun dato, in modo che il rapporto e i fascicoli di prodotto non possano divergere.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  4. Riutilizzare le informative già richieste dalle leggi sui prodotti

    Le grandi imprese che smaltiscono prodotti di consumo invenduti devono comunicare ogni anno numeri, pesi, motivi e destinazioni e possono inserire tale informativa nel rapporto di sostenibilità. Gli operatori EUDR che non sono PMI riferiscono pubblicamente sul proprio sistema di dovuta diligenza e possono farlo nell’ambito della rendicontazione prevista da altri atti sulla dovuta diligenza nella catena del valore.

  5. Rispettare il limite alle richieste ai fornitori

    I fornitori con un massimo di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di rendicontazione di sostenibilità che vadano oltre lo standard volontario e Lei deve indicare loro quali domande lo superano. Si pianifichino i dati sulla catena del valore in base a ciò che si possiede e a ciò che lo standard volontario copre.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Una mappa che collega ogni informativa relativa ai prodotti alla sua fonte di datiSostenibilità e conformità dei prodottiDirettiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafi 2 e 3
L’informativa annuale sui prodotti di consumo invenduti smaltitiLogistica e venditeRegolamento (UE) 2024/1781, articolo 24, paragrafo 1
Il rapporto pubblico annuale sul sistema di dovuta diligenza EUDR, per gli operatori che non sono PMIConformitàRegolamento (UE) 2023/1115, articolo 12, paragrafi 3 e 4
Autodichiarazioni dei fornitori che sono imprese protetteI fornitoriDirettiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3
Registrazioni relative a ciascun prodotto invenduto distrutto in deroga, conservate per cinque anniLogistica e qualitàRegolamento delegato (UE) 2026/296, articolo 3

Se non si fa nulla

Le informazioni sulla catena del valore sono attese, con un breve periodo transitorio

Il rapporto riguarda le attività proprie dell’impresa e la sua catena del valore, compresi prodotti e servizi. Per i primi tre anni, se mancano informazioni sulla catena del valore, l’impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenerle e i motivi per cui non è stato possibile (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3).[1]

Le clausole eccessive verso i fornitori non sono vincolanti

Le clausole contrattuali che impongono alle imprese protette di fornire, ai fini della rendicontazione di sostenibilità, più di quanto prevede lo standard volontario non sono vincolanti, mentre il resto del contratto resta valido (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3).[1]

Le regole sull’invenduto si applicano autonomamente

Gli operatori economici di grandi dimensioni che smaltiscono prodotti di consumo invenduti devono comunicarlo ogni anno sul proprio sito web e, dal 19 luglio 2026, le grandi imprese non possono distruggere gli articoli di abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature invenduti elencati nell’allegato VII (regolamento (UE) 2024/1781, articoli 24, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1).[3]

Domande su questo problema

Siamo al di sotto delle soglie. Ci riguarda?

Come fornitore, sì. Se Lei ha fino a 1.000 dipendenti e rientra nella catena del valore di un’impresa tenuta alla rendicontazione, è un’impresa protetta e può rifiutare le richieste che vanno oltre lo standard volontario (direttiva 2013/34/UE, articolo 19 bis, paragrafo 3). Può anche rendicontare su base volontaria ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/1560.

L’informativa sull’invenduto rientra nel rapporto di sostenibilità?

Può rientrarvi. Gli operatori economici che smaltiscono prodotti di consumo invenduti pubblicano le informazioni in una pagina facilmente accessibile del proprio sito web e quelli soggetti alla rendicontazione di sostenibilità possono includerle anche in tale rapporto (regolamento (UE) 2024/1781, articolo 24, paragrafo 1). Le microimprese e le piccole imprese sono esentate; le medie imprese vi sono tenute dal 19 luglio 2030.

La nostra relazione EUDR può confluire nel rapporto di sostenibilità?

Forse. Gli operatori che rientrano anche in altri atti dell’Unione che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore possono adempiere l’obbligo di rendicontazione pubblica dell’EUDR includendo le informazioni richieste in tale altra rendicontazione (regolamento (UE) 2023/1115, articolo 12, paragrafo 3). Se una dichiarazione di sostenibilità ai sensi della direttiva contabile conti come tale rendicontazione è una questione di interpretazione: la si verifichi prima di farvi affidamento.

Esistono eccezioni al divieto di distruzione?

Sì, dieci, stabilite dal regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’ESPR e applicabili dal 19 luglio 2026. Comprendono i prodotti pericolosi o non conformi, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i danni non riparabili in modo economicamente vantaggioso e i prodotti che gli enti dell’economia sociale non hanno accettato in donazione dopo un’offerta di almeno otto settimane (articolo 2). La documentazione si conserva per cinque anni (articolo 3).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (testo consolidato del 18 marzo 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva (UE) 2026/470 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda determinati obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2024/1781 che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (testo consolidato del 18 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  5. Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione che stabilisce gli standard di rendicontazione di sostenibilità per uso volontario EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  6. Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione che stabilisce le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  7. Direttiva (UE) 2022/2464 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (testo consolidato del 18 marzo 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Il rapporto di sostenibilità richiede dati sui prodotti. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/sustainability-report-products/
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