La PVD in parole semplici
La direttiva sulle pitture e vernici, detta talvolta direttiva COV o direttiva Decopaint, formalmente direttiva 2004/42/CE, è l’atto dell’UE che limita la quantità di solvente che un rivestimento decorativo o un prodotto per la rifinitura di veicoli può contenere. Il suo scopo è limitare il tenore totale di composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, per prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto al contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico, e farlo ravvicinando le specifiche tecniche di tali prodotti (art. 1, paragrafi 1 e 2). Un COV è qualsiasi composto organico con un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato alla pressione standard di 101,3 kPa, e il tenore di COV è la massa di composti organici volatili, in grammi per litro, nella formulazione del prodotto nello stato pronto all’uso; i COV che reagiscono chimicamente durante l’essiccazione e diventano parte del rivestimento non rientrano nel calcolo (art. 2, punti 5 e 6).
La direttiva funziona come un controllo all’immissione sul mercato e non come un’autorizzazione alle emissioni. Gli Stati membri devono garantire che i prodotti elencati nell’allegato I siano immessi sul loro mercato solo se il tenore di COV non supera il valore limite dell’allegato II per la sottocategoria del prodotto e se il prodotto rispetta l’articolo sull’etichettatura; immettere sul mercato significa mettere a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato (art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1). Un prodotto conforme nel suo stato pronto all’uso circola liberamente: gli Stati membri non possono, per i motivi disciplinati dalla direttiva, vietarne, limitarne o impedirne l’immissione sul mercato (art. 8). La direttiva integra inoltre, e non sostituisce, la normativa sulle sostanze chimiche, perché non pregiudica né modifica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro (art. 1, paragrafo 4).
Il testo del 2004 è stato concepito come complemento, specifico per fonte, dei limiti nazionali di emissione di COV fissati allora dalla direttiva 2001/81/CE, poiché il tenore di COV di pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli dà luogo a emissioni significative che contribuiscono alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici (considerando da 1 a 7). È entrata in vigore il giorno della pubblicazione, il 30 aprile 2004, gli Stati membri dovevano designare un’autorità competente entro il 30 aprile 2005 e recepire la direttiva entro il 30 ottobre 2005, e i valori limite si sono applicati dalle date indicate nell’allegato II (art. 5, art. 14, paragrafo 1, e art. 15). La direttiva 2001/81/CE è stata a sua volta abrogata dal 1° luglio 2018 dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, per cui i limiti che la direttiva sostiene sono ora gli impegni nazionali di riduzione di tale atto.
Ambito di applicazione
L’allegato I definisce l’ambito di applicazione in due parti. Per pitture e vernici si intendono i prodotti delle dodici sottocategorie da a) a l) del punto 1.1, con esclusione degli aerosol: rivestimenti applicati a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate per scopi decorativi, funzionali e protettivi. Le dodici sono: rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni con un grado di brillantezza pari o inferiore a 25 a 60 gradi; rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni con brillantezza superiore; rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, cioè muratura, mattoni o intonaco; pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno, metallo o plastica che formano una pellicola opaca, compresi sottofondi e intermedi; vernici e impregnanti per finiture interne ed esterne che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, compresi gli impregnanti opachi quali definiti nella norma EN 927-1 nella categoria semistabile; impregnanti a basso spessore con spessore medio inferiore a 5 micrometri, provati secondo ISO 2808:1997, metodo 5A; fondi con proprietà isolanti o bloccanti per legno, pareti e soffitti; fondi consolidanti che stabilizzano le particelle sciolte del supporto, conferiscono proprietà idrofobe o proteggono il legno dall’azzurramento; rivestimenti speciali monocomponenti per applicazioni che richiedono prestazioni particolari, come rivestimenti per pavimenti, finiture anticorrosione, resistenza ai graffiti, ignifugazione e requisiti igienici nei settori alimentare, delle bevande o sanitario; rivestimenti speciali bicomponenti con lo stesso uso ma con un secondo componente aggiunto prima dell’applicazione; rivestimenti multicolore che danno un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione; e rivestimenti decorativi ad effetto che danno effetti estetici speciali su supporti preparati già verniciati o su fondi di base.
Per prodotti per la rifinitura di veicoli si intendono i prodotti delle cinque sottocategorie da a) a e) del punto 2.1, utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di loro parti, nell’ambito di riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori degli impianti di fabbricazione. Sono prodotti preparatori e di pulizia, compresi i prodotti per il lavaggio delle pistole, gli sverniciatori, gli sgrassanti, i rimuovitori di silicone e i prodotti di pulizia preliminare; stucchi, i composti ad alta consistenza che riempiono le imperfezioni profonde della superficie; fondi, con i sottotipi fondo di riempimento, fondo generico per metalli e wash primer contenente almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico; finiture, comprese le basi e le finiture trasparenti; e finiture speciali come gli effetti metallizzati o perlati, le finiture trasparenti antigraffio e fluorurate, le basi riflettenti, le finiture a texture, i rivestimenti antiscivolo, i sigillanti per sottoscocca, i rivestimenti antischeggiatura, le finiture per interni e gli aerosol. Il riferimento, al punto 2, ai veicoli stradali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE si legge alla luce del regolamento (UE) 2018/858, perché la direttiva 70/156/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2007/46/CE dal 29 aprile 2009 e tale direttiva dal regolamento (UE) 2018/858 dal 1° settembre 2020, con riferimenti intesi come fatti all’atto successivo.
Due confini sono facili da fraintendere. Gli aerosol sono esclusi dalla famiglia delle pitture e vernici dalle parole introduttive dell’allegato I, punto 1, ma sono espressamente citati nella sottocategoria e) della rifinitura di veicoli, per cui una finitura speciale in aerosol per lavori di carrozzeria rientra nell’ambito di applicazione con un limite di 840 g/l, mentre una vernice decorativa spray in aerosol per una parete ne è esclusa. E i rivestimenti applicati al di fuori delle due famiglie, in particolare il rivestimento originale dei veicoli sulla linea di fabbricazione e i rivestimenti industriali generali, non sono affatto coperti qui; le emissioni di solventi di tali impianti sono disciplinate dal capo V e dall’allegato VII della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
La direttiva non indica ruoli di operatore economico e non fissa soglie dimensionali per le imprese. Il divieto riguarda l’immissione sul mercato, per cui colpisce allo stesso modo il fabbricante, l’importatore, il grossista e il dettagliante, che è il modo in cui la Commissione descrive gli attori dell’attuazione nella sua relazione di attuazione.
Che cosa occorre fare
Classificare il prodotto in una sottocategoria
Ogni prodotto rientrante nell’ambito di applicazione appartiene a una sola delle diciassette sottocategorie, e la sottocategoria determina sia il valore limite sia il testo dell’etichetta (allegato I, punti 1.1 e 2.1). Per pitture e vernici occorre inoltre registrare se il rivestimento sia a base d’acqua, con viscosità regolata mediante acqua, o a base di solvente, con viscosità regolata mediante solvente organico, perché undici delle dodici sottocategorie prevedono limiti diversi per i due tipi (art. 2, punti 10 e 11). La relazione della Commissione ha rilevato che la maggior parte dei prodotti che nel 2010 violavano sia i limiti di COV sia le prescrizioni di etichettatura rientrava nella sottocategoria d), pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni, e che altre tre sottocategorie sono state segnalate come non conformi su entrambi i fronti: a) rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni, e) vernici e impregnanti per finiture e i) rivestimenti speciali monocomponenti. La relazione non le ordina tra loro, ma insieme alla d) segnano i punti in cui più spesso sbagliano la classificazione e la formulazione.
Rispettare il valore limite
L’allegato II, sezione A, stabilisce le due fasi per pitture e vernici in grammi per litro di prodotto pronto all’uso. I valori della fase I si sono applicati dal 1° gennaio 2007, i valori più severi della fase II dal 1° gennaio 2010. Nella fase II i rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni sono limitati a 30 g/l sia a base d’acqua sia a base di solvente; i rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni a 100 g/l in entrambi i casi; i rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale a 40 g/l a base d’acqua e 430 g/l a base di solvente; le pitture per finiture e rivestimenti a 130 e 300 g/l; le vernici e gli impregnanti per finiture a 130 e 400 g/l; gli impregnanti a basso spessore a 130 e 700 g/l; i fondi a 30 e 350 g/l; i fondi consolidanti a 30 e 750 g/l; i rivestimenti speciali monocomponenti a 140 e 500 g/l; i rivestimenti speciali bicomponenti reattivi per usi finali specifici come i pavimenti a 140 e 500 g/l; i rivestimenti multicolore a 100 g/l in entrambi i casi; e i rivestimenti decorativi ad effetto a 200 g/l in entrambi i casi. L’allegato II, sezione B, stabilisce un unico insieme di valori per i prodotti per la rifinitura di veicoli, applicato dal 1° gennaio 2007 e mai modificato: 850 g/l per i prodotti preparatori e 200 g/l per i prodotti di pulizia preliminare, 250 g/l per gli stucchi di ogni tipo, 540 g/l per i fondi di riempimento e i fondi generici per metalli e 780 g/l per il wash primer, 420 g/l per le finiture di ogni tipo e 840 g/l per le finiture speciali di ogni tipo. Salvo che nella sottocategoria dei prodotti preparatori e di pulizia, l’eventuale contenuto d’acqua del prodotto per la rifinitura di veicoli pronto all’uso è escluso dal calcolo.
Per i prodotti ai quali prima dell’uso devono essere aggiunti solventi o altri componenti contenenti solventi, il limite si applica al tenore di COV nello stato pronto all’uso (art. 3, paragrafo 1, terzo comma). È la regola che coglie i sistemi bicomponenti, la diluizione in cantiere e la diluizione nella pistola a spruzzo: il concentrato nella confezione non è il valore rispetto al quale l’autorità misura.
Determinare il tenore di COV
Il rispetto dei limiti dell’allegato II si accerta con i metodi dell’allegato III e con nessun altro (art. 3, paragrafo 1). Da quando la direttiva 2010/79/UE della Commissione ha sostituito tale allegato, si applicano tre blocchi di metodi. Per i prodotti con tenore di COV inferiore al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi, il metodo ammesso è ISO 11890-2 del 2006. Per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi si può usare ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006, essendo stato aggiunto nel 2010 il metodo ISO 11890-1, più semplice e meno costoso, proprio per ridurre i costi delle prove. In presenza di diluenti reattivi il metodo è ASTM D 2369 del 2003. Dal 26 luglio 2019 la Commissione può modificare l’allegato III con atto delegato a norma degli articoli 11 e 11 bis, per cui l’elenco dei metodi può cambiare senza una nuova direttiva.
Etichettare il prodotto
Ogni prodotto dell’allegato I deve recare un’etichetta al momento dell’immissione sul mercato, e l’etichetta deve indicare la sottocategoria del prodotto e i relativi valori limite di COV in g/l di cui all’allegato II, nonché il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso (art. 4). Entrambi gli elementi sono richiesti: il limite UE per la sottocategoria e il tenore massimo proprio del prodotto, in modo che un ispettore, un utilizzatore a valle o un acquirente possano leggere sulla confezione la sottocategoria, il limite applicabile e il tenore effettivo e confrontare l’uno con l’altro. La Miljøstyrelsen consiglia ai fornitori danesi di collocare le informazioni in modo chiaro e ben visibile in etichetta, preferibilmente accanto al riquadro con le informazioni di pericolo ma al di fuori di esso. L’etichettatura è il punto in cui i controlli trovano la maggior parte dei problemi: nel 2010 sono state controllate circa 121.000 etichette nell’Unione e il 94,2 % era conforme, un miglioramento rispetto al tasso di violazione di circa il 20 % del 2007, ma ancora la metà più debole del regime.
Esenzioni e licenze
Esistono tre deroghe, e ciascuna è ristretta. In primo luogo, gli Stati membri devono esentare dai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 1, i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività disciplinata dalla direttiva 1999/13/CE e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di tale direttiva (art. 3, paragrafo 2). La direttiva 1999/13/CE è stata abrogata con effetto dal 7 gennaio 2014 dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e i riferimenti a essa si intendono fatti a tale direttiva, per cui l’esenzione rinvia ora alle attività con solventi del capo V e dell’allegato VII; tuttavia il punto 13 della parte 1, rifinitura di veicoli, riguarda solo il rivestimento originale di veicoli stradali o loro parti al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, oltre 0,5 tonnellate di solvente l’anno secondo la voce 6 della parte 2, e non la rifinitura di riparazione svolta da una carrozzeria, che l’articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici ha tolto dal regime dei solventi nel 2004; l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva richiede un’autorizzazione ma consente agli Stati membri di istituire una procedura di registrazione per gli impianti soggetti solo al capo V. L’esenzione dipende dalla parola «esclusivo»: lo stesso prodotto venduto al commercio generale non è esentato. In secondo luogo, per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca designati dalle autorità competenti come di particolare valore storico e culturale, gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali per la vendita e l’acquisto, in quantità strettamente limitate, di prodotti che non rispettano i limiti dell’allegato II (art. 3, paragrafo 3). In terzo luogo, i prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima dell’entrata in vigore di un valore limite potevano essere immessi sul mercato per 12 mesi dopo tale data (art. 3, paragrafo 4); tale transizione è scaduta il 31 dicembre 2007 per la fase I e il 31 dicembre 2010 per la fase II ed è ormai esaurita.
Obblighi per ruolo
Il fabbricante o titolare del marchio stabilisce la sottocategoria, formula il prodotto entro il limite per il prodotto pronto all’uso, fa determinare il tenore con un metodo dell’allegato III e redige l’etichetta. L’importatore ha gli stessi obblighi in proprio, perché l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato. Anche il grossista e il dettagliante immettono il prodotto sul mercato ogni volta che lo mettono a disposizione di un terzo, per cui devono fornire solo prodotti etichettati e nei limiti. L’utilizzatore professionale non è il destinatario del divieto, ma decide il rapporto di miscelazione che produce il prodotto pronto all’uso, decide se si applichi l’esenzione per uso esclusivo e, in Danimarca, non può usare un prodotto privo delle informazioni richieste su sottocategoria e COV.
Danimarca
La Danimarca recepisce la direttiva con l’ordinanza (bekendtgørelse) n. 1369 del 25 novembre 2015 sulla commercializzazione e sull’etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, emanata in base alla legge sulle sostanze chimiche e in vigore dal 31 dicembre 2015, quando ha sostituito l’ordinanza n. 1049 del 27 ottobre 2005. Il suo § 3 riprende il divieto di commercializzazione, i metodi dell’allegato III e la regola del prodotto pronto all’uso, e il suo § 3, stk. 4, riporta la deroga per gli impianti a solventi rinviando, per riferimento, all’ordinanza danese sugli impianti e sulle attività che utilizzano solventi organici e all’ordinanza sull’approvazione delle attività elencate. Il suo § 4 va oltre la direttiva: vieta l’importazione, la vendita e l’uso di un prodotto coperto che non rechi la sottocategoria con i relativi valori limite di COV in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all’uso, e tale divieto non è revocato dalla deroga del § 3, stk. 4. La Miljøstyrelsen può rilasciare licenze individuali per il restauro di beni storici ai sensi del § 5 e vigila sulla conformità e ne effettua il controllo ai sensi del § 6; i valori limite del bilag 2 dell’ordinanza riproducono esattamente l’allegato II della direttiva.
Applicazione e sanzioni
La direttiva lascia l’applicazione al diritto nazionale: gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 30 ottobre 2005, con notifica senza indugio di ogni modifica successiva (art. 10). Fino al 2021 la direttiva obbligava inoltre gli Stati membri a gestire un programma di monitoraggio e a comunicare alla Commissione i risultati e le quantità autorizzate a norma dell’articolo 3, paragrafo 3 (ex art. 6 ed ex art. 7). L’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso entrambi gli articoli, e la direttiva è invece il punto 17 dell’allegato I di tale regolamento, per cui dal 16 luglio 2021 si applica il regime di vigilanza del mercato del regolamento: le autorità possono chiedere documenti e informazioni, effettuare ispezioni e prelevare campioni, imporre misure correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto e ordinarne il ritiro, il richiamo o la distruzione. L’articolo 4 di tale regolamento, che per determinati prodotti richiede un operatore economico stabilito nell’Unione, non si applica qui, perché l’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, non comprende questa direttiva.
Come si presenti l’applicazione nella pratica è documentato. Nel 2010 gli Stati membri hanno effettuato circa 4.700 ispezioni di locali per il tenore di COV o l’etichettatura, hanno analizzato più di 19.000 campioni di pitture e vernici e hanno controllato circa 121.000 etichette. La conformità ai limiti della fase I era del 98,7 % e quella ai limiti della fase II del 97,46 %. Rispetto ai limiti della fase I le quote più alte di campioni non conformi si sono riscontrate presso i grossisti, il 2,5 %, e gli importatori, il 2,4 %; rispetto ai limiti più severi della fase II gli importatori erano i più alti, con il 6 %. La sanzione più comune per il superamento di un limite di COV è stata il ritiro del prodotto dal mercato; la violazione delle prescrizioni di etichettatura è stata più spesso affrontata con un ordine di correggere l’errore entro un termine, per evitare procedimenti o sanzioni pecuniarie.
In Danimarca, il § 7 dell’ordinanza n. 1369/2015 punisce con una sanzione pecuniaria chiunque violi il divieto di commercializzazione del § 3, stk. 1, o il divieto di importazione, vendita e uso del § 4, non applichi i metodi analitici di cui al § 3, stk. 2, o violi una condizione di una licenza ai sensi del § 5. La pena sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato o rischiato di causare danni alla vita o alla salute di persone o animali da allevamento, ha causato o rischiato di causare danni all’ambiente, oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico, anche attraverso risparmi, per l’autore o per altri; le società possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. Dietro l’ordinanza sta la legge sulle sostanze chimiche, consolidata come LBK n. 1200 del 25 settembre 2025: l’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita, salvo che sia di scarsa importanza, deve dire al responsabile di cessare la condotta illecita, vendita compresa, e può ordinargli, a sue spese e immediatamente o entro un termine, di dare informazioni successive sul pericolo e sul modo di prevenirlo, di rimuovere ciò che causa il pericolo, di richiamare il prodotto presso commercianti o utilizzatori e di distruggerlo in sicurezza; commercianti e utilizzatori devono restituire il prodotto. L’autorità può eseguire le misure ordinate a spese del responsabile, può distruggere o rendere inutilizzabile senza ordine preventivo un prodotto che presenta un rischio grave, può sequestrare merci illecite, ha accesso a locali e veicoli senza ordine del giudice e può prelevare campioni gratuitamente, può acquistare prodotti sotto identità riservata, può esigere che i venditori che usano un’interfaccia online inviino copie campione a proprie spese, può ordinare al proprietario di un’interfaccia online di modificare o rimuovere contenuti che si riferiscono a prodotti illeciti e può chiedere al giudice di bloccare un’interfaccia online, cosa che il giudice ordina solo per eliminare un rischio grave e solo quando un ordine ai sensi del § 50 non è stato rispettato o quando prodotti non conformi sono stati venduti o intermediati ripetutamente attraverso l’interfaccia, e può pubblicare ordini, divieti e ammonimenti con i nomi dei produttori, degli importatori o dei commercianti interessati.
Come aiuta Conphora
Conphora monitora la direttiva sulle pitture e vernici, l’ordinanza danese e gli atti che oggi stanno dietro di esse, il regolamento (UE) 2019/1020 per la vigilanza e la direttiva 2010/75/UE per gli impianti a solventi, e mappa i Suoi rivestimenti rispetto alle diciassette sottocategorie dell’allegato I, alla distinzione tra base d’acqua e base di solvente e ai limiti dell’allegato II per il prodotto pronto all’uso, segnalando dove un’assegnazione di sottocategoria, un valore di COV o un’etichetta non coincidono, prima che diventino un problema di applicazione. La piattaforma conserva insieme, per prodotto e per mercato, i rapporti di prova eseguiti con i metodi dell’allegato III, le decisioni sulla sottocategoria e la grafica delle etichette, combina l’etichetta COV con l’etichettatura CLP e con le altre che la confezione reca, e La avvisa quando cambiano un metodo di prova, un’ordinanza nazionale o l’assetto di applicazione.
Fonti
- Direttiva 2004/42/CE relativa alle emissioni di COV di talune pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli, testo consolidato del 16 luglio 2021 (EUR-Lex)
- Direttiva 2004/42/CE come pubblicata nella GU L 143 del 30 aprile 2004 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32004L0042 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1137/2008 che adegua atti alla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/112/CE che allinea la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 (EUR-Lex)
- Direttiva 2010/79/UE della Commissione che adegua l’allegato III al progresso tecnico (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1243 che sostituisce il conferimento di poteri di comitatologia con atti delegati (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, testo consolidato del 23 maggio 2024 (EUR-Lex)
- Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, testo consolidato del 4 agosto 2024 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore (EUR-Lex)
- COM(2013) 704, seconda relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva sulle pitture e vernici (EUR-Lex)
- Sintesi della direttiva: emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli (EUR-Lex)
- Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)
- Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og lak til brug i bygninger (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter til auto-reparationslakering (Miljøstyrelsen)
- Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling (Miljøstyrelsen)
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