{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "EUDR",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/eudr/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/eudr.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/eudr/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-09",
  "regulation": {
    "code": "EUDR",
    "name": "Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010",
    "shortName": "Regolamento UE sulla deforestazione",
    "reference": "Regolamento (UE) 2023/1115",
    "celex": "32023R1115",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "Environment & Waste",
    "inForce": "2023-06-29",
    "appliesFrom": "2026-12-30",
    "changing": true,
    "video": "regulation-eudr"
  },
  "answer": "Il regolamento UE sulla deforestazione vieta di immettere sul mercato dell’Unione o di esportare bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno e i prodotti dell’allegato I, salvo che siano a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Dopo due rinvii si applica dal 30 dicembre 2026, o dal 30 giugno 2027 per micro e piccoli operatori.",
  "description": "Guida all’EUDR: il regolamento UE sulla deforestazione, a chi si applica, le date chiave dopo i rinvii del 2024 e del 2025 e come garantire la conformità.",
  "enforcedBy": "Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro fanno rispettare il regolamento con sanzioni che devono comprendere ammende il cui massimo per le persone giuridiche deve essere pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione, la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti, l’esclusione dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici per un periodo fino a 12 mesi e divieti temporanei di immissione sul mercato o di esportazione dei prodotti.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2020-12-31",
      "label": "Data limite: le materie prime devono provenire da terreni non soggetti a deforestazione dopo tale data e il legno deve essere stato raccolto senza degrado forestale dopo tale data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(13)"
    },
    {
      "date": "2023-06-09",
      "label": "Il regolamento (UE) 2023/1115 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU L 150, pag. 206)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115"
    },
    {
      "date": "2023-06-29",
      "label": "Entrata in vigore (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione); a tutti i paesi è assegnato un livello di rischio standard",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(1) e art. 29(2)"
    },
    {
      "date": "2024-12-04",
      "label": "La Commissione avvia il sistema di informazione dell’UE per le dichiarazioni di dovuta diligenza (articolo 33)",
      "source": "https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en"
    },
    {
      "date": "2024-12-26",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/3234: primo rinvio delle date di applicazione di 12 mesi (al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2025-06-30",
      "label": "Termine entro cui la Commissione deve pubblicare, mediante atto di esecuzione, l’elenco dei paesi a basso rischio e ad alto rischio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 29(2)"
    },
    {
      "date": "2025-12-26",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio di 12 mesi, nuovo ruolo dell’operatore a valle e regime semplificato per gli operatori primari micro o piccoli",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-04-30",
      "label": "Termine per il riesame di semplificazione e per la relazione della Commissione, se del caso con una proposta legislativa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 34(1 bis)"
    },
    {
      "date": "2026-12-30",
      "label": "Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti; il regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) è abrogato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(2) e art. 37(1)"
    },
    {
      "date": "2027-06-30",
      "label": "Applicazione per gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(3)"
    },
    {
      "date": "2029-12-31",
      "label": "Fine del periodo transitorio in cui il regolamento UE sul legname continua ad applicarsi al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2026",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 37(2)"
    },
    {
      "date": "2030-06-30",
      "label": "Primo riesame generale del regolamento da parte della Commissione, poi almeno ogni cinque anni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 34(2)"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2024/3234",
      "celex": "32024R3234",
      "date": "2024-12-19",
      "summary": "Ha rinviato la data di applicazione di 12 mesi, al 30 dicembre 2025 per operatori e commercianti e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese; ha sostituito l’articolo 37 in modo che l’abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) fosse anticipata al 30 dicembre 2025, con applicazione di tale regolamento fino al 31 dicembre 2028 al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2025; e ha spostato al 30 giugno 2025 il termine per la classificazione del rischio dei paesi. Pubblicato il 23 dicembre 2024, in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2025/2650",
      "celex": "32025R2650",
      "date": "2025-12-19",
      "summary": "Ha rinviato l’applicazione di ulteriori 12 mesi, al 30 dicembre 2026 e al 30 giugno 2027, e ha spostato l’abrogazione del regolamento UE sul legname al 30 dicembre 2026; ha modificato le definizioni dell’articolo 2 (l’operatore esclude ora gli operatori a valle, il commerciante è ridefinito, sono introdotte le nuove definizioni di operatore primario micro o piccolo e di operatore a valle e sono riviste le definizioni di attività commerciale, rappresentante autorizzato e PMI); ha introdotto il ruolo dell’operatore a valle con obblighi di informazione anziché la dovuta diligenza completa, una dichiarazione semplificata una tantum per gli operatori primari micro o piccoli nei paesi a basso rischio (nuovo articolo 4 bis e allegato III), la registrazione nel sistema di informazione degli operatori a valle e dei commercianti non PMI e un riesame di semplificazione entro il 30 aprile 2026; ha soppresso dall’allegato I la riga relativa al capitolo 49 (libri stampati, giornali, quadri e altri prodotti dell’industria grafica, manoscritti, dattiloscritti e planimetrie, di carta) e il punto 4 dell’allegato II. Pubblicato il 23 dicembre 2025, in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj · art. 1 e art. 2"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Bovini",
      "Cacao",
      "Caffè",
      "Palma da olio",
      "Gomma",
      "Soia",
      "Legno"
    ],
    "derived": [
      "Bovini vivi, carne bovina e frattaglie commestibili di bovini",
      "Pelli grezze e conciate di bovini e cuoio di bovini",
      "Fave, pasta, burro e polvere di cacao, cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao",
      "Caffè, torrefatto o meno, e succedanei del caffè contenenti caffè",
      "Noci e mandorle di palma, olio di palma e olio di palmisto, glicerolo, acido palmitico e stearico, acidi grassi industriali e alcoli grassi",
      "Gomma naturale, gomma composta e vulcanizzata, pneumatici, camere d’aria, nastri trasportatori e altri articoli di gomma",
      "Semi di soia, farina di soia, olio di soia e panelli",
      "Legna da ardere, carbone di legna, legno grezzo, legno segato e fogli da impiallacciatura",
      "Compensato, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre e legno densificato",
      "Casse, gabbie, pallet e botti di legno, salvo i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto",
      "Falegnameria per l’edilizia, utensili e manici di legno, stoviglie e articoli da cucina, cornici e altri articoli di legno",
      "Pasta di legno, carta e cartone dei capitoli 47 e 48, salvo i prodotti a base di bambù e i prodotti recuperati (cascami e avanzi)",
      "Sedili di legno, mobili di legno e loro parti, e edifici prefabbricati di legno"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "cattle",
        "label": "Bovini: animali vivi, carne bovina, frattaglie, pelli e cuoio"
      },
      {
        "id": "cocoa",
        "label": "Cacao: fave, pasta, burro, polvere e cioccolato"
      },
      {
        "id": "coffee",
        "label": "Caffè, torrefatto o meno"
      },
      {
        "id": "oil-palm",
        "label": "Palma da olio: olio di palma, olio di palmisto, glicerolo e acidi grassi"
      },
      {
        "id": "rubber",
        "label": "Gomma: gomma naturale, pneumatici, camere d’aria e articoli di gomma"
      },
      {
        "id": "soya",
        "label": "Soia: semi, farina, olio e panelli"
      },
      {
        "id": "wood",
        "label": "Legno: legname, pannelli, imballaggi, falegnameria e mobili"
      },
      {
        "id": "pulp-paper",
        "label": "Pasta di legno, carta e cartone"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Altro prodotto non elencato nell’allegato I"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "operator",
        "label": "Operatore",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato prodotti pertinenti (la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione) o li esporta, esclusi gli operatori a valle.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15) e art. 2(16)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore (prima impresa stabilita nell’UE)",
        "definition": "Quando una persona stabilita al di fuori dell’Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li mette a disposizione sul mercato è considerata l’operatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 7"
      },
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Operatore a valle",
        "definition": "Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti, tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15 ter)"
      },
      {
        "id": "trader",
        "label": "Commerciante",
        "definition": "Qualsiasi persona della catena di approvvigionamento diversa dall’operatore o dall’operatore a valle che, nell’ambito di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(17)"
      },
      {
        "id": "producer",
        "label": "Operatore primario micro o piccolo",
        "definition": "Un operatore che è una persona fisica o una micro o piccola impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla sua forma giuridica, stabilito in un paese classificato a basso rischio in conformità dell’articolo 29, e che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti che egli stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato su appezzamenti di terreno pertinenti o, per i bovini, in stabilimenti situati in tale paese. Vi rientrano gli operatori che superano i limiti di almeno due dei tre criteri dimensionali della direttiva ma possono dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio relative alle materie prime pertinenti e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due di tali tre criteri.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15 bis)"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "other"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Il regolamento si applica soltanto ai prodotti elencati nell’allegato I che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno. Prima di concludere, verificare la riga dell’allegato corrispondente al proprio codice NC; sono esclusi anche i beni fabbricati interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita come rifiuto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 1(1) e allegato I"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "producer"
        ],
        "size": "large",
        "result": "depends",
        "note": "Un produttore che supera i limiti di almeno due dei tre criteri dimensionali per le micro e piccole imprese dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE è comunque un operatore primario micro o piccolo se è stabilito in un paese classificato a basso rischio, ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese e può dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due di tali criteri. In caso contrario è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa e a una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15 bis), art. 4 e art. 4 bis"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "producer"
        ],
        "size": "sme",
        "result": "depends",
        "note": "Una micro o piccola impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, stabilita in un paese classificato a basso rischio, che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato essa stessa le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese è un operatore primario micro o piccolo e presenta una dichiarazione semplificata una tantum anziché dichiarazioni di dovuta diligenza. Una media impresa rientra in tale categoria solo se può dimostrare che le quote del totale dello stato patrimoniale, del fatturato netto e del numero medio di dipendenti relative alle materie prime e ai prodotti pertinenti non superano i limiti di almeno due dei tre criteri delle micro o piccole imprese. Un produttore stabilito in un paese a rischio standard o ad alto rischio è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15 bis) e art. 4 bis"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "producer"
        ],
        "size": "micro",
        "result": "depends",
        "note": "Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, stabilito in un paese classificato a basso rischio, che ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato esso stesso le materie prime su appezzamenti di terreno o in stabilimenti di bovini situati in tale paese è un operatore primario micro o piccolo: presenta una dichiarazione semplificata una tantum con le informazioni dell’allegato III e può indicare indirizzi postali anziché la geolocalizzazione. Se è stabilito in un paese a rischio standard o ad alto rischio, è un operatore soggetto alla dovuta diligenza completa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15 bis) e art. 4 bis"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "operator",
          "importer"
        ],
        "size": "large",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dovuta diligenza completa prima di ogni immissione sul mercato o esportazione, una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione dell’UE e, per i non PMI, una relazione pubblica annuale, un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente. Si applica dal 30 dicembre 2026.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "wood",
          "pulp-paper"
        ],
        "roles": [
          "operator",
          "importer"
        ],
        "size": "sme",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. La data successiva del 30 giugno 2027 non si applica ai prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), che elenca legna da ardere, legno grezzo, traversine ferroviarie, legno segato, fogli da impiallacciatura, legno profilato in continuo, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre, compensato, legno densificato, cornici di legno, casse, pallet e botti, falegnameria per l’edilizia, pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48, mobili di legno della voce 9403 ed edifici prefabbricati di legno; per tali prodotti gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 indipendentemente dalle dimensioni. Verificare se il proprio codice NC figura in tale allegato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0995 · allegato"
      },
      {
        "categories": [
          "wood",
          "pulp-paper"
        ],
        "roles": [
          "operator",
          "importer"
        ],
        "size": "micro",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. La data successiva del 30 giugno 2027 non si applica ai prodotti contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), che elenca legna da ardere, legno grezzo, traversine ferroviarie, legno segato, fogli da impiallacciatura, legno profilato in continuo, pannelli di particelle, OSB, pannelli di fibre, compensato, legno densificato, cornici di legno, casse, pallet e botti, falegnameria per l’edilizia, pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48, mobili di legno della voce 9403 ed edifici prefabbricati di legno; per tali prodotti gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 indipendentemente dalle dimensioni. Verificare se il proprio codice NC figura in tale allegato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0995 · allegato"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "operator",
          "importer"
        ],
        "size": "sme",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. Gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026. Per gli operatori che sono piccole imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, si applicano dal 30 giugno 2027, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname; una media impresa non beneficia della data successiva.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "operator",
          "importer"
        ],
        "size": "micro",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dovuta diligenza completa e una dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto. Per gli operatori che sono persone fisiche o microimprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, indipendentemente dalla loro forma giuridica, costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, gli obblighi si applicano dal 30 giugno 2027, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname; in caso contrario si applicano dal 30 dicembre 2026.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4, da art. 8 a art. 12 e art. 38(3)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "trader"
        ],
        "size": "large",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli operatori a valle e i commercianti non PMI si registrano nel sistema di informazione dell’UE, conservano per almeno cinque anni i dati di fornitori e clienti con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, verificano la dovuta diligenza quando sorge una preoccupazione motivata e informano le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che sanno non conforme. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3).",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "trader"
        ],
        "size": "sme",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli operatori a valle e i commercianti PMI conservano per almeno cinque anni nomi, indirizzi e indirizzi e-mail dei propri fornitori e clienti, con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e informano immediatamente le autorità delle nuove informazioni sul rischio. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3).",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "trader"
        ],
        "size": "micro",
        "result": "in-scope",
        "note": "Gli operatori a valle e i commercianti micro conservano per almeno cinque anni nomi, indirizzi e indirizzi e-mail dei propri fornitori e clienti, con i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni quando il fornitore è un operatore, e informano immediatamente le autorità delle nuove informazioni sul rischio. Si applica dal 30 dicembre 2026. Si è operatore a valle soltanto se i prodotti pertinenti utilizzati sono tutti coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata; chi immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti non tutti coperti è un operatore, e il commerciante è qualsiasi altra persona della catena di approvvigionamento che mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare prodotti pertinenti soltanto se dispongono delle informazioni di cui all’articolo 5(3).",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15), 2(15 ter) e 2(17), art. 5 e art. 38(2)"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Il prodotto è un prodotto pertinente. Stabilire se si è i primi a immetterlo sul mercato dell’Unione o a esportarlo (operatore), se ogni prodotto pertinente utilizzato è già coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata (operatore a valle) oppure se lo si mette a disposizione soltanto più a valle nella catena (commerciante).",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15), art. 2(15 ter) e art. 2(17)"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "operator": [
      {
        "text": "Esercitare la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti prima di immetterli sul mercato o di esportarli: raccogliere le informazioni richieste dall’articolo 9, valutare il rischio ai sensi dell’articolo 10 e attenuarlo ai sensi dell’articolo 11.",
        "id": "eudr-op-exercise-due-diligence",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(1) e art. 8"
      },
      {
        "text": "Non immettere sul mercato né esportare un prodotto pertinente senza aver prima messo a disposizione delle autorità competenti, tramite il sistema di informazione dell’UE, una dichiarazione di dovuta diligenza contenente le informazioni dell’allegato II e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
        "id": "eudr-op-place-relevant-product",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(2) e allegato II"
      },
      {
        "text": "Mettendo a disposizione la dichiarazione ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all’articolo 3; conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla presentazione.",
        "id": "eudr-op-making-statement-available",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(3)"
      },
      {
        "text": "Mettendo a disposizione delle autorità competenti la dichiarazione di dovuta diligenza ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all’articolo 3.",
        "id": "eudr-op-assume-responsibility-statement",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(3)"
      },
      {
        "text": "Conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla sua presentazione.",
        "id": "eudr-op-keep-statements-five-years",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(3)"
      },
      {
        "text": "Raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni, con le relative prove: una descrizione del prodotto che comprenda, per il legno, i nomi comuni e scientifici delle specie, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno (o degli stabilimenti di bovini) con la data o l’intervallo di tempo di produzione, i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail di fornitori e clienti, nonché informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente.",
        "id": "eudr-op-collect-organise-keep",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 9(1)"
      },
      {
        "text": "Fornire la geolocalizzazione come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali; gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini devono essere descritti mediante poligoni. Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude tutte le materie prime e i prodotti da esso provenienti.",
        "id": "eudr-op-provide-geolocation-latitude",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(28) e art. 9(1)(d)"
      },
      {
        "text": "Effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell’articolo 10(2), tra cui la classificazione del rischio del paese, la presenza di foreste e di popolazioni indigene, la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione; immettere il prodotto sul mercato solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile; documentare e riesaminare la valutazione almeno una volta l’anno.",
        "id": "eudr-op-carry-out-risk",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 10"
      },
      {
        "text": "Se il rischio non è trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit; mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente; documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l’anno.",
        "id": "eudr-op-adopt-mitigation-measures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 11"
      },
      {
        "text": "Se la valutazione del rischio rivela un rischio non trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit, documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l’anno.",
        "id": "eudr-op-adopt-risk-mitigation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 11(1) e art. 11(3)"
      },
      {
        "text": "Mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire il rischio di non conformità e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente.",
        "id": "eudr-op-keep-mitigation-policies",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 11(2)"
      },
      {
        "text": "Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza, riesaminarlo almeno una volta l’anno, conservare una registrazione degli aggiornamenti e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "eudr-op-establish-keep-date",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 12(1), 12(2) e 12(5)"
      },
      {
        "text": "Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza e riesaminarlo almeno una volta l’anno.",
        "id": "eudr-op-keep-due-diligence-system",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 12(1) e art. 12(2)"
      },
      {
        "text": "Conservare una registrazione degli aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "eudr-op-keep-due-diligence-records",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 12(2) e art. 12(5)"
      },
      {
        "text": "Come operatore che non è una PMI né una persona fisica, riferire pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul sistema di dovuta diligenza e sulle misure adottate per adempiere gli obblighi di dovuta diligenza, compresi una sintesi dei prodotti e dei paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione.",
        "id": "eudr-op-operator-sme-natural",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 12(3) e 12(4)"
      },
      {
        "text": "Se tutte le materie prime e i prodotti pertinenti provengono da paesi classificati a basso rischio, è possibile ricorrere alla dovuta diligenza semplificata e omettere le fasi di valutazione e di attenuazione del rischio, dopo aver valutato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione o di miscelazione; conservare la documentazione che dimostra che il rischio è trascurabile e tornare alla dovuta diligenza completa non appena emergano informazioni sul rischio.",
        "id": "eudr-op-use-simplified-due",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 13"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità; prestare alle autorità tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, ai documenti e alle registrazioni.",
        "id": "eudr-op-immediately-inform-competent",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(5) e 4(6)"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità.",
        "id": "eudr-op-inform-risk-non-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(5)"
      },
      {
        "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
        "id": "eudr-op-offer-necessary-assistance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(6)"
      },
      {
        "text": "Comunicare i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, agli operatori a valle e ai commercianti successivi nella catena di approvvigionamento.",
        "id": "eudr-op-communicate-reference-numbers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(7)"
      },
      {
        "text": "È possibile conferire a un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione il mandato di presentare la dichiarazione per proprio conto, ma resta a proprio carico la responsabilità della conformità del prodotto.",
        "id": "eudr-op-mandate-authorised-representative",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 6(1)"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Quando una persona stabilita al di fuori dell’Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li mette a disposizione è considerata l’operatore e assume tutti gli obblighi dell’operatore, compresi la dovuta diligenza e la dichiarazione di dovuta diligenza.",
        "id": "eudr-imp-first-natural-legal",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 7 e art. 4"
      },
      {
        "text": "Per i prodotti immessi in libera pratica o esportati, indicare il proprio numero EORI nella registrazione nel sistema di informazione e nella dichiarazione di dovuta diligenza; i prodotti sono soggetti ai controlli doganali del capo 4.",
        "id": "eudr-imp-include-eori-number",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 33(2)(a), allegato II(1) e art. 26"
      }
    ],
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni di cui all’articolo 5(3); lo status di operatore a valle dipende dal fatto che ogni prodotto pertinente utilizzato sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, in caso contrario si è un operatore.",
        "id": "eudr-mfr-place-market-make",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(1) e art. 2(15 ter)"
      },
      {
        "text": "Come operatore a valle non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti.",
        "id": "eudr-mfr-non-sme-downstream-operator",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(2)"
      },
      {
        "text": "Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti.",
        "id": "eudr-mfr-collect-keep-name",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(3)"
      },
      {
        "text": "Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "eudr-mfr-keep-information-least",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(4)"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità; come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
        "id": "eudr-mfr-immediately-inform-competent",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(5) e 5(6)"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità.",
        "id": "eudr-mfr-inform-risk-non-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(5)"
      },
      {
        "text": "Come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
        "id": "eudr-mfr-verify-substantiated-concerns",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(6)"
      },
      {
        "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
        "id": "eudr-mfr-offer-necessary-assistance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(7)"
      }
    ],
    "trader": [
      {
        "text": "Mettere a disposizione sul mercato prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni su fornitori e clienti di cui all’articolo 5(3).",
        "id": "eudr-trd-make-relevant-products",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(1)"
      },
      {
        "text": "Come commerciante non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti.",
        "id": "eudr-trd-non-sme-trader-register",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(2)"
      },
      {
        "text": "Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti.",
        "id": "eudr-trd-collect-keep-name",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(3)"
      },
      {
        "text": "Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "eudr-trd-keep-information-least",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(4)"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità. Come commerciante non PMI, se prima dell’immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell’esportazione si ottengono o si è informati di informazioni pertinenti che indicano che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui si intende immetterlo sul mercato o metterlo a disposizione o da cui si intende esportarlo; in caso di preoccupazioni motivate, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che non sia stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile e non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
        "id": "eudr-trd-immediately-inform-competent",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(5) e 5(6)"
      },
      {
        "text": "Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che il prodotto presenta un rischio di non conformità.",
        "id": "eudr-trd-inform-risk-non-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(5)"
      },
      {
        "text": "Come commerciante non PMI, se si viene a sapere prima dell’immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell’esportazione che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti interessate; in presenza di preoccupazioni motivate, verificare che la dovuta diligenza non abbia rivelato alcun rischio o solo un rischio trascurabile, altrimenti non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto.",
        "id": "eudr-trd-verify-substantiated-concerns",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(6)"
      },
      {
        "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
        "id": "eudr-trd-offer-necessary-assistance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 5(7)"
      }
    ],
    "producer": [
      {
        "text": "Presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato o esportare prodotti pertinenti; si riceve un identificativo della dichiarazione ed è possibile aggiornare la dichiarazione dopo modifiche rilevanti.",
        "id": "eudr-prod-submit-one-time-simplified",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4 bis(2) e 4 bis(3)"
      },
      {
        "text": "Fornire le informazioni dell’allegato III: nome, indirizzo e, se del caso, numero EORI, il codice SA e la descrizione dei prodotti, la quantità annua stimata, il paese di produzione e la geolocalizzazione o l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o stabilimenti di bovini, nonché la dichiarazione che sarà esercitata la dovuta diligenza.",
        "id": "eudr-prod-provide-annex-iii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4 bis(3) e allegato III"
      },
      {
        "text": "Si è esentati dalla dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto, dalla registrazione quinquennale delle dichiarazioni e dall’articolo 4(4)(c); il divieto dell’articolo 3 e l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4(1) continuano ad applicarsi.",
        "id": "eudr-prod-exempt-per-product-due",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4 bis(1) e art. 4(1)"
      },
      {
        "text": "È possibile sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o dello stabilimento in cui le materie prime sono state prodotte.",
        "id": "eudr-prod-replace-geolocation-plots",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4 bis(5)"
      },
      {
        "text": "Se tutte le informazioni dell’allegato III esistono già in un sistema o in una banca dati dell’Unione o di uno Stato membro, non è richiesta alcuna dichiarazione semplificata; lo Stato membro rende disponibili le informazioni nel sistema di informazione dell’UE e i prodotti possono essere immessi sul mercato solo dopo l’assegnazione di un identificativo della dichiarazione.",
        "id": "eudr-prod-simplified-declaration-required",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4 bis(4)"
      },
      {
        "text": "Se si è una persona fisica o una microimpresa, è possibile conferire all’operatore a valle o al commerciante successivo che non sia una persona fisica né una microimpresa il mandato di presentare la dichiarazione semplificata per proprio conto, mantenendo la responsabilità della conformità.",
        "id": "eudr-prod-mandate-next-downstream",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 6(3)"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "eudr-op-exercise-due-diligence",
      "role": "operator",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Esercitare la dovuta diligenza per tutti i prodotti pertinenti prima di immetterli sul mercato o di esportarli: raccogliere le informazioni richieste dall’articolo 9, valutare il rischio ai sensi dell’articolo 10 e attenuarlo ai sensi dell’articolo 11.",
      "article": "Art. 4(1) and Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-place-relevant-product",
      "role": "operator",
      "kind": "submission",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Non immettere sul mercato né esportare un prodotto pertinente senza aver prima messo a disposizione delle autorità competenti, tramite il sistema di informazione dell’UE, una dichiarazione di dovuta diligenza contenente le informazioni dell’allegato II e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
      "article": "Art. 4(2) and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-making-statement-available",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mettendo a disposizione la dichiarazione ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all’articolo 3; conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla presentazione.",
      "article": "Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-assume-responsibility-statement",
      "role": "operator",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mettendo a disposizione delle autorità competenti la dichiarazione di dovuta diligenza ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto all’articolo 3.",
      "article": "Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-keep-statements-five-years",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare una registrazione di ogni dichiarazione di dovuta diligenza per cinque anni dalla sua presentazione.",
      "article": "Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-collect-organise-keep",
      "role": "operator",
      "kind": "data",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Raccogliere, organizzare e conservare per cinque anni, con le relative prove: una descrizione del prodotto che comprenda, per il legno, i nomi comuni e scientifici delle specie, la quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno (o degli stabilimenti di bovini) con la data o l’intervallo di tempo di produzione, i nomi e gli indirizzi postali ed e-mail di fornitori e clienti, nonché informazioni adeguatamente concludenti e verificabili che il prodotto è a deforestazione zero ed è stato prodotto legalmente.",
      "article": "Art. 9(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-provide-geolocation-latitude",
      "role": "operator",
      "kind": "data",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Fornire la geolocalizzazione come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali; gli appezzamenti di oltre quattro ettari utilizzati per materie prime diverse dai bovini devono essere descritti mediante poligoni. Qualsiasi deforestazione o degrado forestale su un appezzamento esclude tutte le materie prime e i prodotti da esso provenienti.",
      "article": "Art. 2(28) and Art. 9(1)(d)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-carry-out-risk",
      "role": "operator",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell’articolo 10(2), tra cui la classificazione del rischio del paese, la presenza di foreste e di popolazioni indigene, la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione; immettere il prodotto sul mercato solo se la valutazione non rivela alcun rischio o solo un rischio trascurabile; documentare e riesaminare la valutazione almeno una volta l’anno.",
      "article": "Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-adopt-mitigation-measures",
      "role": "operator",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se il rischio non è trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit; mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente; documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l’anno.",
      "article": "Art. 11",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-adopt-risk-mitigation",
      "role": "operator",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se la valutazione del rischio rivela un rischio non trascurabile, adottare misure di attenuazione prima di immettere il prodotto sul mercato, quali la richiesta di informazioni aggiuntive, indagini indipendenti o audit, documentare le decisioni di attenuazione e riesaminarle almeno una volta l’anno.",
      "article": "Art. 11(1) and Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-keep-mitigation-policies",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire il rischio di non conformità e, come operatore non PMI, nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e una funzione di audit indipendente.",
      "article": "Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-establish-keep-date",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza, riesaminarlo almeno una volta l’anno, conservare una registrazione degli aggiornamenti e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 12(1), 12(2) and 12(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-keep-due-diligence-system",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Istituire e mantenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza e riesaminarlo almeno una volta l’anno.",
      "article": "Art. 12(1) and Art. 12(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-keep-due-diligence-records",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare una registrazione degli aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza e di tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 12(2) and Art. 12(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-operator-sme-natural",
      "role": "operator",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Come operatore che non è una PMI né una persona fisica, riferire pubblicamente ogni anno, anche su internet, sul sistema di dovuta diligenza e sulle misure adottate per adempiere gli obblighi di dovuta diligenza, compresi una sintesi dei prodotti e dei paesi, le conclusioni della valutazione del rischio e le misure di attenuazione.",
      "article": "Art. 12(3) and 12(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-use-simplified-due",
      "role": "operator",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se tutte le materie prime e i prodotti pertinenti provengono da paesi classificati a basso rischio, è possibile ricorrere alla dovuta diligenza semplificata e omettere le fasi di valutazione e di attenuazione del rischio, dopo aver valutato la complessità della catena di approvvigionamento e il rischio di elusione o di miscelazione; conservare la documentazione che dimostra che il rischio è trascurabile e tornare alla dovuta diligenza completa non appena emergano informazioni sul rischio.",
      "article": "Art. 13",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-immediately-inform-competent",
      "role": "operator",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità; prestare alle autorità tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, ai documenti e alle registrazioni.",
      "article": "Art. 4(5) and 4(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-inform-risk-non-compliance",
      "role": "operator",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e gli operatori a valle e i commercianti forniti quando nuove informazioni, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato presenta un rischio di non conformità.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-offer-necessary-assistance",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
      "article": "Art. 4(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-communicate-reference-numbers",
      "role": "operator",
      "kind": "data",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Comunicare i numeri di riferimento delle proprie dichiarazioni di dovuta diligenza, o gli identificativi delle dichiarazioni, agli operatori a valle e ai commercianti successivi nella catena di approvvigionamento.",
      "article": "Art. 4(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-op-mandate-authorised-representative",
      "role": "operator",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "È possibile conferire a un rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione il mandato di presentare la dichiarazione per proprio conto, ma resta a proprio carico la responsabilità della conformità del prodotto.",
      "article": "Art. 6(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-imp-first-natural-legal",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando una persona stabilita al di fuori dell’Unione immette sul mercato prodotti pertinenti, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che li mette a disposizione è considerata l’operatore e assume tutti gli obblighi dell’operatore, compresi la dovuta diligenza e la dichiarazione di dovuta diligenza.",
      "article": "Art. 7 and Art. 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-imp-include-eori-number",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Per i prodotti immessi in libera pratica o esportati, indicare il proprio numero EORI nella registrazione nel sistema di informazione e nella dichiarazione di dovuta diligenza; i prodotti sono soggetti ai controlli doganali del capo 4.",
      "article": "Art. 33(2)(a), Annex II(1) and Art. 26",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-place-market-make",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni di cui all’articolo 5(3); lo status di operatore a valle dipende dal fatto che ogni prodotto pertinente utilizzato sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata, in caso contrario si è un operatore.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 2(15b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-non-sme-downstream-operator",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Come operatore a valle non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-collect-keep-name",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti.",
      "article": "Art. 5(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-keep-information-least",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 5(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-immediately-inform-competent",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità; come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
      "article": "Art. 5(5) and 5(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-inform-risk-non-compliance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti forniti quando nuove informazioni indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità.",
      "article": "Art. 5(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-verify-substantiated-concerns",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Come non PMI, informare le autorità prima di immettere sul mercato un prodotto che si sa non conforme, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza in presenza di una preoccupazione motivata e non immettere il prodotto sul mercato salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
      "article": "Art. 5(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-mfr-offer-necessary-assistance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
      "article": "Art. 5(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-make-relevant-products",
      "role": "trader",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mettere a disposizione sul mercato prodotti pertinenti soltanto quando si dispone delle informazioni su fornitori e clienti di cui all’articolo 5(3).",
      "article": "Art. 5(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-non-sme-trader-register",
      "role": "trader",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Come commerciante non PMI, registrarsi nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-collect-keep-name",
      "role": "trader",
      "kind": "data",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Raccogliere e conservare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, l’indirizzo web dei propri fornitori e, se il fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, nonché gli stessi dati degli operatori a valle o dei commercianti a cui si forniscono i prodotti.",
      "article": "Art. 5(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-keep-information-least",
      "role": "trader",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare tali informazioni per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato, dalla messa a disposizione o dall’esportazione e fornirle alle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 5(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-immediately-inform-competent",
      "role": "trader",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che un prodotto immesso sul mercato o messo a disposizione presenta un rischio di non conformità. Come commerciante non PMI, se prima dell’immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell’esportazione si ottengono o si è informati di informazioni pertinenti che indicano che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui si intende immetterlo sul mercato o metterlo a disposizione o da cui si intende esportarlo; in caso di preoccupazioni motivate, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che non sia stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile e non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto salvo che la verifica non riveli alcun rischio o solo un rischio trascurabile.",
      "article": "Art. 5(5) and 5(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-inform-risk-non-compliance",
      "role": "trader",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo a disposizione, nonché gli operatori a valle e i commercianti forniti, quando nuove informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni motivate, indicano che il prodotto presenta un rischio di non conformità.",
      "article": "Art. 5(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-verify-substantiated-concerns",
      "role": "trader",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Come commerciante non PMI, se si viene a sapere prima dell’immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell’esportazione che un prodotto non è conforme, informare immediatamente le autorità competenti interessate; in presenza di preoccupazioni motivate, verificare che la dovuta diligenza non abbia rivelato alcun rischio o solo un rischio trascurabile, altrimenti non immettere sul mercato, non mettere a disposizione né esportare il prodotto.",
      "article": "Art. 5(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-trd-offer-necessary-assistance",
      "role": "trader",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Prestare alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per i controlli, compreso l’accesso ai locali, alla documentazione e alle registrazioni.",
      "article": "Art. 5(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-submit-one-time-simplified",
      "role": "producer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione dell’UE prima di immettere sul mercato o esportare prodotti pertinenti; si riceve un identificativo della dichiarazione ed è possibile aggiornare la dichiarazione dopo modifiche rilevanti.",
      "article": "Art. 4a(2) and 4a(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-provide-annex-iii",
      "role": "producer",
      "kind": "data",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fornire le informazioni dell’allegato III: nome, indirizzo e, se del caso, numero EORI, il codice SA e la descrizione dei prodotti, la quantità annua stimata, il paese di produzione e la geolocalizzazione o l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o stabilimenti di bovini, nonché la dichiarazione che sarà esercitata la dovuta diligenza.",
      "article": "Art. 4a(3) and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-exempt-per-product-due",
      "role": "producer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Si è esentati dalla dichiarazione di dovuta diligenza per prodotto, dalla registrazione quinquennale delle dichiarazioni e dall’articolo 4(4)(c); il divieto dell’articolo 3 e l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4(1) continuano ad applicarsi.",
      "article": "Art. 4a(1) and Art. 4(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-replace-geolocation-plots",
      "role": "producer",
      "kind": "data",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "È possibile sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l’indirizzo postale di tutti gli appezzamenti di terreno o dello stabilimento in cui le materie prime sono state prodotte.",
      "article": "Art. 4a(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-simplified-declaration-required",
      "role": "producer",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se tutte le informazioni dell’allegato III esistono già in un sistema o in una banca dati dell’Unione o di uno Stato membro, non è richiesta alcuna dichiarazione semplificata; lo Stato membro rende disponibili le informazioni nel sistema di informazione dell’UE e i prodotti possono essere immessi sul mercato solo dopo l’assegnazione di un identificativo della dichiarazione.",
      "article": "Art. 4a(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "id": "eudr-prod-mandate-next-downstream",
      "role": "producer",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si è una persona fisica o una microimpresa, è possibile conferire all’operatore a valle o al commerciante successivo che non sia una persona fisica né una microimpresa il mandato di presentare la dichiarazione semplificata per proprio conto, mantenendo la responsabilità della conformità.",
      "article": "Art. 6(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    }
  ],
  "requirementsHash": "7c7e3f6bd5718f7d",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono comprendere: ammende proporzionate al danno ambientale e al valore dei prodotti, calcolate in modo da privare i responsabili del beneficio economico e crescenti in caso di violazioni ripetute, con un massimo per le persone giuridiche pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo a livello di Unione nell’esercizio precedente; la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti; l’esclusione per un periodo fino a 12 mesi dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici; un divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti in caso di violazioni gravi o ripetute; e un divieto di ricorrere alla dovuta diligenza semplificata, parimenti in caso di violazioni gravi o ripetute. Le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche sono notificate alla Commissione entro 30 giorni e pubblicate sul suo sito web con il nome dell’impresa, la data, una sintesi della violazione e la sanzione.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 25"
  },
  "checklist": [
    "Associare ogni linea di prodotto all’allegato I tramite il codice NC e registrare quale materia prima contiene, con quale è stata nutrita o utilizzando quale è stata fabbricata.",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto: operatore (primo a immetterlo sul mercato dell’UE o a esportarlo), operatore a valle, commerciante oppure operatore primario micro o piccolo.",
    "Fissare la propria data di applicazione: 30 dicembre 2026, oppure 30 giugno 2027 se si è un operatore micro o piccolo stabilito entro il 31 dicembre 2024 e il prodotto non era contemplato dal regolamento UE sul legname.",
    "Registrarsi nel sistema di informazione dell’UE se si è un operatore, un operatore a valle non PMI o un commerciante non PMI.",
    "Raccogliere dai fornitori la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno (poligoni oltre i quattro ettari), le date di produzione, il paese di produzione e le prove della produzione legale.",
    "Consultare la classificazione del rischio dei paesi della Commissione ed effettuare una valutazione del rischio sulla base dei criteri dell’articolo 10; ricorrere alla dovuta diligenza semplificata solo se ogni materia prima proviene da un paese a basso rischio.",
    "Attenuare ogni rischio non trascurabile prima di immettere il prodotto sul mercato, documentare la decisione e riesaminarla almeno una volta l’anno.",
    "Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per ciascun prodotto prima di immetterlo sul mercato o di esportarlo e trasmettere il numero di riferimento ai propri clienti.",
    "Istituire un sistema di dovuta diligenza con conservazione dei documenti per cinque anni; come operatore non PMI nominare un responsabile della conformità, una funzione di audit indipendente e pubblicare una relazione annuale.",
    "Prepararsi a prestare assistenza alle autorità competenti durante i controlli e a informarle, insieme ai propri clienti, immediatamente quando emergono nuove informazioni sul rischio."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quando si applica l’EUDR?",
      "a": "Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma i suoi obblighi sono stati rinviati due volte. Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano ora dal 30 dicembre 2026. Gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024 hanno tempo fino al 30 giugno 2027, salvo per i prodotti già contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38"
    },
    {
      "q": "Quali prodotti sono contemplati?",
      "a": "I prodotti elencati nell’allegato I che contengono, sono stati nutriti con o sono stati fabbricati utilizzando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno: dai bovini vivi, al cuoio, al cioccolato, al caffè e all’olio di palma fino a pneumatici, farina di soia, legno segato, pannelli, pallet, carta, mobili di legno ed edifici prefabbricati di legno. Sono esclusi i beni prodotti interamente con materiale che ha completato il proprio ciclo di vita come rifiuto, come pure i materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 1(1) e allegato I"
    },
    {
      "q": "Che cosa significa «a deforestazione zero»?",
      "a": "Le materie prime devono essere state prodotte su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e il legno deve essere stato raccolto dalla foresta senza indurre degrado forestale dopo tale data. Per deforestazione si intende la conversione della foresta in uso agricolo, di origine antropica o meno, e per foresta un terreno che si estende per più di 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura arborea superiore al 10 %, o con alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ, esclusi i terreni destinati prevalentemente a uso agricolo o urbano.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(3), 2(4) e 2(13)"
    },
    {
      "q": "Sono un operatore, un operatore a valle o un commerciante?",
      "a": "Si è operatore se si è i primi a immettere un prodotto pertinente sul mercato dell’Unione o se lo si esporta; quando il prodotto è immesso da un’impresa non UE, la prima impresa stabilita nell’UE che lo mette a disposizione è considerata l’operatore. Si è operatore a valle se si immettono sul mercato o si esportano prodotti fabbricati utilizzando prodotti pertinenti tutti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata. Chiunque altro metta a disposizione i prodotti più a valle nella catena è un commerciante.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(15), 2(15 ter), 2(17) e art. 7"
    },
    {
      "q": "Che cos’è una dichiarazione di dovuta diligenza e dove si presenta?",
      "a": "È la dichiarazione elettronica che un operatore mette a disposizione delle autorità competenti tramite il sistema di informazione dell’UE prima di immettere un prodotto sul mercato o di esportarlo, contenente le informazioni dell’allegato II (operatore, codice SA, quantità, paese di produzione e geolocalizzazione) e una dichiarazione attestante che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile. La Commissione doveva istituire il sistema di informazione entro il 30 dicembre 2024 e lo ha avviato il 4 dicembre 2024.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 4(2), art. 33(1) e allegato II; https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en"
    },
    {
      "q": "Servono davvero le coordinate di ogni appezzamento di terreno?",
      "a": "Sì per gli operatori: la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte, come latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali, e poligoni per gli appezzamenti di oltre quattro ettari diversi da quelli per i bovini; per i bovini la geolocalizzazione si riferisce agli stabilimenti in cui gli animali sono stati tenuti. Solo gli operatori primari micro o piccoli nei paesi a basso rischio possono sostituire la geolocalizzazione con l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 2(28), art. 9(1)(d) e art. 4 bis(5)"
    },
    {
      "q": "Quali sono le sanzioni in caso di non conformità?",
      "a": "Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni, che devono comprendere ammende con un massimo pari ad almeno il 4 % del fatturato totale annuo dell’impresa a livello di Unione, la confisca dei prodotti e dei proventi da essi ottenuti, l’esclusione dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici per un periodo fino a 12 mesi e divieti temporanei di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare prodotti pertinenti. Le sentenze definitive nei confronti delle imprese sono pubblicate sul sito web della Commissione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 25"
    },
    {
      "q": "Che cosa accade al regolamento UE sul legname?",
      "a": "Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto dal 30 dicembre 2026. Continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 al legname e ai prodotti del legno prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2026; dal 31 dicembre 2029 tale legname deve essere conforme all’articolo 3 dell’EUDR.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 37"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2027-06-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Applicazione per i micro e piccoli operatori",
      "summary": "Gli operatori che sono persone fisiche o micro o piccole imprese stabilite entro il 31 dicembre 2024 devono conformarsi a decorrere da questa data, salvo per i prodotti contemplati dall’allegato del regolamento UE sul legname.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(3)"
    },
    {
      "date": "2026-12-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Gli obblighi si applicano; il regolamento UE sul legname è abrogato",
      "summary": "Gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24, 26, 31 e 32 si applicano agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti e il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(2) e art. 37(1)"
    },
    {
      "date": "2025-12-26",
      "kind": "amendment",
      "title": "Regolamento (UE) 2025/2650 in vigore",
      "summary": "Secondo rinvio di 12 mesi al 30 dicembre 2026 e al 30 giugno 2027, con l’abrogazione del regolamento UE sul legname spostata al 30 dicembre 2026; modificate le definizioni dell’articolo 2 (operatore, commerciante, attività commerciale, rappresentante autorizzato, PMI) e aggiunte le definizioni di operatore primario micro o piccolo e di operatore a valle; nuovo ruolo dell’operatore a valle con obblighi di informazione; dichiarazione semplificata una tantum per gli operatori primari micro o piccoli nei paesi a basso rischio (articolo 4 bis e allegato III); registrazione degli operatori a valle e dei commercianti non PMI; riesame di semplificazione entro il 30 aprile 2026; soppressa dall’allegato I la riga del capitolo 49 (libri stampati, giornali e altri prodotti dell’industria grafica, di carta) e soppresso il punto 4 dell’allegato II.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-12-26",
      "kind": "amendment",
      "title": "Regolamento (UE) 2024/3234 in vigore",
      "summary": "Primo rinvio di 12 mesi delle date di applicazione al 30 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026; sostituito l’articolo 37 in modo che l’abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname) fosse anticipata al 30 dicembre 2025, con applicazione di tale regolamento fino al 31 dicembre 2028 al legname prodotto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato a decorrere dal 30 dicembre 2025; termine per la classificazione del rischio dei paesi spostato al 30 giugno 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-12-04",
      "kind": "guidance",
      "title": "Sistema di informazione dell’UE avviato",
      "summary": "La Commissione ha avviato il sistema di informazione dell’articolo 33 in cui sono presentate le dichiarazioni di dovuta diligenza; la registrazione degli utenti è stata aperta a novembre 2024.",
      "source": "https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en"
    },
    {
      "date": "2023-06-29",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/1115",
      "summary": "Venti giorni dopo la pubblicazione nella GU L 150 del 9 giugno 2023; a tutti i paesi è assegnato lo stesso giorno un livello di rischio standard.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226 · art. 38(1) e art. 29(2)"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115, testo consolidato del 26 dicembre 2025",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1115-20251226"
    },
    {
      "label": "EUR-Lex: regolamento (UE) 2023/1115 come pubblicato (CELEX 32023R1115)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1115"
    },
    {
      "label": "EUR-Lex: regolamento (UE) 2024/3234 che modifica la data di applicazione",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj"
    },
    {
      "label": "EUR-Lex: regolamento (UE) 2025/2650 che modifica determinati obblighi di operatori e commercianti",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj"
    },
    {
      "label": "EUR-Lex: regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento UE sul legname), allegato dei prodotti del legno contemplati",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0995"
    },
    {
      "label": "Commissione europea: regolamento sui prodotti a deforestazione zero",
      "url": "https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità normativa, Conphora"
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  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2026-12-30",
  "links": {
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    "related": {
      "en": "/regulations/eudr/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/eudr/"
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