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Batteries and electronics Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Ci chiedono del dovere di diligenza sulle batterie

Dal 18 agosto 2027 il dovere di diligenza sulle batterie (artt. da 47 a 52 del regolamento (UE) 2023/1542) vale per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato, salvo quelli sotto i 40 milioni di EUR di fatturato netto, gruppo incluso. Serve una politica verificata su cobalto, grafite naturale, litio e nichel, con le informazioni pertinenti trasmesse ai clienti diretti.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il capo VII del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 impone obblighi di dovere di diligenza agli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio (art. 1, par. 2). L’ambito è limitato in base alle dimensioni: il capo non si applica agli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e che non fanno parte di un gruppo che, su base consolidata, supera tale soglia (art. 47). Non si applica nemmeno alle batterie immesse nuovamente sul mercato dopo la preparazione per il riutilizzo, il cambio di destinazione d’uso o la rigenerazione, e si applica fatte salve le norme dell’Unione sui minerali e sui metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.[1]

La data di avvio è cambiata. Il regolamento (UE) 2025/1561 ha sostituito con il 18 agosto 2027 la data prevista dall’articolo 48, paragrafo 1, ossia il 18 agosto 2025, e ha spostato al 26 luglio 2026 il termine per gli orientamenti della Commissione di cui all’articolo 48, paragrafo 5. I suoi considerando ne spiegano il motivo: la designazione degli organismi notificati per la verifica da parte di terzi richiedeva più tempo del previsto e i sistemi di dovere di diligenza per le materie prime dovevano ancora essere sviluppati e riconosciuti.[2]

Dal 18 agosto 2027 gli operatori che rientrano nell’ambito devono istituire e attuare politiche di dovere di diligenza sulle batterie e farle verificare da un organismo notificato e sottoporre ad audit periodici (art. 48, parr. 1 e 2). La politica riguarda le materie prime di cui all’allegato X, punto 1, ossia cobalto, grafite naturale, litio, nichel e i composti chimici basati su di essi necessari per i materiali attivi, e le categorie di rischi sociali e ambientali del punto 2, dall’aria, dall’acqua, dal suolo e dalla biodiversità fino alla salute e sicurezza sul lavoro, al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla discriminazione, alla libertà sindacale e alla vita delle comunità. L’articolo 49 richiede un sistema di gestione con la responsabilità dell’alta direzione, un sistema di catena di custodia o di tracciabilità, contratti con i fornitori e un meccanismo di reclamo; l’articolo 50 richiede l’individuazione dei rischi, un piano di gestione dei rischi e la verifica da parte di terzi della catena di dovere di diligenza dell’operatore stesso.[1]

Il capo è pensato per estendersi lungo tutta la catena di fornitura. Gli operatori che rientrano nell’ambito mettono a disposizione dei clienti diretti a valle tutte le informazioni pertinenti ottenute in applicazione della propria politica, nel rispetto della riservatezza commerciale (art. 52, par. 2); pubblicano una relazione annuale sulla propria politica, comprensiva di una sintesi delle verifiche di terzi (art. 52, par. 3); e forniscono alle autorità, su richiesta, la relazione di verifica, la decisione di approvazione e le relazioni di audit (art. 52, par. 1). Conservano la documentazione per 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima batteria fabbricata nell’ambito della politica (art. 48, par. 3).[1]

Come risolverlo

  1. Verificare se il capo si applica a Lei

    Il capo sul dovere di diligenza non si applica agli operatori economici con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio, a meno che facciano parte di un gruppo che supera tale soglia su base consolidata. Non si applica nemmeno alle batterie riutilizzate, destinate a un altro uso o rigenerate già immesse sul mercato in precedenza.

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  2. Annotare la data e informare il cliente

    Gli obblighi si applicano dal 18 agosto 2027. Il regolamento (UE) 2025/1561 ha spostato l’avvio dal 18 agosto 2025; i suoi considerando indicano come motivi che la designazione degli organismi notificati richiedeva più tempo del previsto e che i sistemi di dovere di diligenza dovevano ancora essere sviluppati e riconosciuti (considerando 3 e 4). Risponda al questionario con l’esito della verifica dell’ambito di applicazione e con il Suo piano, non con una politica che ancora non ha.

  3. Se rientra nell’ambito, costruire il sistema di gestione

    Adotti una politica di dovere di diligenza sulle batterie per cobalto, grafite naturale, litio, nichel e i composti necessari per i materiali attivi, coerente con gli strumenti internazionali riconosciuti. Attribuisca la responsabilità all’alta direzione, istituisca la tracciabilità della catena di fornitura che individui gli attori a monte, inserisca la politica nei contratti con i fornitori e preveda un meccanismo di reclamo.

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  4. Individuare i rischi e rispondervi

    Individui e valuti nella Sua catena di fornitura i rischi sociali e ambientali elencati nell’allegato X, riferisca le risultanze all’alta direzione e attui un piano di gestione dei rischi, valutando anche la sospensione o l’interruzione del rapporto con un fornitore dopo tentativi di attenuazione falliti (art. 50, par. 1, lett. b)).

  5. Pianificare verifica, informativa e clienti a valle

    Un organismo notificato verifica la politica e la sottopone ad audit periodici. Gli operatori che rientrano nell’ambito pubblicano una relazione annuale sulla propria politica, mettono i documenti di verifica a disposizione delle autorità su richiesta e rendono disponibili le informazioni pertinenti ai clienti diretti a valle, nel rispetto della riservatezza commerciale.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
La politica aziendale di dovere di diligenza sulle batterieL’operatore economico che rientra nell’ambito, comunicata ai fornitori e al pubblicoRegolamento sulle batterie, art. 49, par. 1, lett. a)
La relazione di verifica, la decisione di approvazione e le relazioni di audit dell’organismo notificatoL’organismo notificatoRegolamento sulle batterie, artt. 48, par. 2, e 51, par. 2
La documentazione della catena di fornitura per ciascuna materia primaL’operatore economico che rientra nell’ambito e i suoi fornitoriRegolamento sulle batterie, art. 49, par. 2
La relazione pubblica annuale sulla politica di dovere di diligenzaL’operatore economico che rientra nell’ambitoRegolamento sulle batterie, art. 52, par. 3

Se non si fa nulla

L’autorità può bloccare le batterie

Se un operatore economico non adempie gli obblighi di dovere di diligenza, lo Stato membro gli impone di porre fine alla non conformità; se questa persiste e non vi sono altri mezzi efficaci, lo Stato membro limita o vieta le batterie e, se la non conformità è grave, ne dispone il ritiro o il richiamo (regolamento sulle batterie, art. 84).[1]

Documenti su richiesta

Gli operatori che rientrano nell’ambito devono mettere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato o delle autorità nazionali, su richiesta, la relazione di verifica, la decisione di approvazione e le relazioni di audit (regolamento sulle batterie, art. 52, par. 1).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (regolamento sulle batterie, art. 93).[1]

Domande su questo problema

Da quando si applicano gli obblighi di dovere di diligenza?

Dal 18 agosto 2027 (regolamento sulle batterie, art. 48, par. 1, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1561, che ha sostituito la data precedente del 18 agosto 2025).

Siamo sotto i 40 milioni di EUR. Possiamo ignorare le domande del cliente?

Il capo non si applica a Lei se è al di sotto di tale fatturato e non fa parte di un gruppo che lo supera (art. 47). Il Suo cliente può comunque rientrare nell’ambito e porre domande; che cosa condividere in tal caso è oggetto di accordo tra le parti.

Quali materie prime sono coperte?

Cobalto, grafite naturale, litio e nichel, nonché i composti chimici basati su di essi necessari per la fabbricazione dei materiali attivi delle batterie (regolamento sulle batterie, allegato X, punto 1).

Possiamo fare affidamento sulla verifica del nostro fornitore?

Può utilizzare le relazioni di verifica di terzi rilasciate da un organismo notificato sulle politiche dei Suoi fornitori e collaborare tramite sistemi di dovere di diligenza riconosciuti, ma la responsabilità individuale per la Sua politica resta Sua (regolamento sulle batterie, artt. 48, par. 4, e 50, par. 3).

Questo sostituisce la normativa sui minerali provenienti da zone di conflitto?

No. Il capo si applica fatto salvo il diritto dell’Unione sul dovere di diligenza per i minerali e i metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (regolamento sulle batterie, art. 47, terzo comma).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (testo consolidato del 13 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2025/1561 che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici relativi alle politiche di dovere di diligenza sulle batterie EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Ci chiedono del dovere di diligenza sulle batterie. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/battery-due-diligence/
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