Un marketplace chiede dati sulle batterie nell’offerta
I marketplace devono ottenere dai produttori che offrono ai consumatori dell’UE batterie, o prodotti con batterie incorporate, il numero di registrazione nel registro nazionale dei produttori e un’autocertificazione sulla responsabilità estesa del produttore (regolamento (UE) 2023/1542, art. 62, par. 6). Si registri in ogni paese di vendita e verifichi marcatura ed etichette.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
I campi sulle batterie in un modulo di offerta derivano dal capo sui rifiuti del regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Ai fini delle norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali del regolamento sui servizi digitali, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione di tali norme (ne sono escluse le piattaforme che sono micro o piccole imprese, a meno che non siano designate come piattaforme di dimensioni molto grandi) e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori devono ottenere due elementi dai produttori che offrono batterie ai consumatori nell’Unione: i dati del registro dei produttori e il numero o i numeri di registrazione del produttore, nonché un’autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire soltanto batterie per le quali sono soddisfatti i requisiti della responsabilità estesa del produttore (art. 62, par. 6). La norma si estende espressamente alle batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli.[1]
La definizione di produttore è ampia. È il fabbricante, l’importatore, il distributore o altro soggetto che, indipendentemente dalla tecnica di vendita, fabbrica batterie o le fa fabbricare e le fornisce per la prima volta con il proprio nome in uno Stato membro, le rivende lì con il proprio marchio, vi fornisce per la prima volta a titolo professionale batterie provenienti da un altro paese oppure le vende mediante contratti a distanza direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro pur essendo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo. I produttori si registrano in ogni Stato membro in cui mettono a disposizione una batteria per la prima volta e possono metterne a disposizione lì soltanto se registrati (art. 55, par. 2).[1]
Il venditore su un marketplace è anche distributore o importatore della batteria in quanto prodotto. Il distributore verifica, prima di mettere a disposizione una batteria, che il produttore sia registrato, che la batteria rechi la marcatura CE e sia marcata ed etichettata conformemente all’articolo 13, che sia accompagnata dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali e che il fabbricante e l’importatore vi abbiano apposto i propri dati (art. 42, par. 2). L’importatore verifica inoltre che siano state redatte la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica (art. 41, par. 2). Le marcature diventano obbligatorie per tappe: il simbolo della raccolta differenziata dal 18 agosto 2025, l’etichetta con le informazioni generali dal 18 agosto 2026 oppure dopo 18 mesi dall’atto di esecuzione, se successivo, e il codice QR dal 18 febbraio 2027 (art. 13, parr. 1, 4 e 6). L’atto di esecuzione sulle specifiche dell’etichetta avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 agosto 2025 (art. 13, par. 10); poiché i 18 mesi decorrono dalla sua entrata in vigore, si verifichi se sia stato pubblicato prima di considerare dovuta l’etichetta generale.[1]
Gli obblighi di informazione riguardano anche l’offerta. I produttori mettono a disposizione degli utilizzatori finali le informazioni sulla prevenzione dei rifiuti, sui punti di raccolta, sulle istruzioni di sicurezza e sul significato delle etichette, come minimo nel punto vendita e tramite le piattaforme online (art. 74, par. 1), e i distributori le forniscono anche quando vendono tramite piattaforme online (art. 74, par. 4). Nelle vendite con consegna, l’utilizzatore finale è informato al momento dell’ordine sulle modalità di restituzione (art. 62, par. 5). Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, ogni offerta online indica il fabbricante, la persona responsabile se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’identificazione del prodotto e le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza (art. 19). Il regolamento sulle batterie è uno degli atti per i quali il regolamento (UE) 2019/1020 richiede un simile operatore economico responsabile nell’Unione (art. 4, par. 5).[1][2][3]
Come risolverlo
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Stabilire se si è produttori, paese per paese
È produttore chi fornisce per la prima volta la batteria in uno Stato membro, la vende lì con il proprio marchio oppure la vende da un altro paese direttamente agli utilizzatori finali mediante contratto a distanza. Rientra anche una batteria integrata in un apparecchio, in una bicicletta elettrica o in un giocattolo. Si elenchino i paesi di spedizione e la propria posizione in ciascuno.
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Registrarsi e ottenere il numero
Si presenti domanda al registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione batterie per la prima volta. Se si vende direttamente agli utilizzatori finali in un paese in cui non si è stabiliti, occorre nominare in quel paese, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. Si conservino i numeri di registrazione per paese e per categoria di batteria.
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Verificare la batteria e i suoi documenti
Prima di pubblicare l’offerta, si verifichino la marcatura CE, il simbolo della raccolta differenziata, le etichette dovute alla data di vendita, i dati del fabbricante e dell’importatore, nonché le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza nella lingua dell’acquirente. Come importatore, si verifichi inoltre che esistano la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Inserire le informazioni sulla batteria nell’offerta
Si indichino le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza che figurano sulla batteria o sul suo imballaggio, il fabbricante e, se è stabilito fuori dall’UE, la persona responsabile. Si comunichi all’acquirente, al momento dell’ordine, come restituire gratuitamente una batteria esausta.
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Fornire al marketplace il numero e l’autocertificazione
Si inserisca il numero di registrazione per ciascun paese in cui la piattaforma offre il prodotto e si confermi di offrire soltanto batterie per le quali sono soddisfatti i requisiti di responsabilità del produttore. Si aggiornino entrambi quando si aggiunge un paese o una categoria di batteria.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Numero di registrazione del produttore per ciascuno Stato membro di vendita | Il registro nazionale dei produttori | Regolamento sulle batterie, artt. 55, par. 2, e 62, par. 6, lett. a) |
| Autocertificazione sulla responsabilità estesa del produttore | Lei, in qualità di produttore | Regolamento sulle batterie, art. 62, par. 6, lett. b) |
| Dichiarazione di conformità UE della batteria | Il fabbricante della batteria | Regolamento sulle batterie, artt. 18 e 41, par. 2, lett. a) |
| Foto o grafiche che mostrano la marcatura CE, il simbolo della raccolta e le etichette | La batteria e il suo imballaggio | Regolamento sulle batterie, artt. 13 e 42, par. 2, lett. b) |
| Informazioni agli utilizzatori finali sulle batterie esauste e sulla restituzione | Il produttore o la sua organizzazione per la responsabilità del produttore | Regolamento sulle batterie, artt. 62, par. 5, e 74, parr. 1 e 4 |
Se non si fa nulla
Senza registrazione non si vende in quel paese
I produttori possono mettere a disposizione batterie sul mercato di uno Stato membro, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, soltanto se essi o il loro rappresentante autorizzato vi sono registrati (art. 55, par. 2).[1]
Il distributore deve trattenere una batteria non conforme
Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che una batteria non sia conforme ai requisiti di etichettatura e agli altri requisiti di prodotto non la mette a disposizione finché non è stata resa conforme (art. 42, par. 3).[1]
Anche l’offerta stessa è oggetto di controllo
Un’offerta online deve riportare le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza richieste dalla normativa di armonizzazione applicabile (GPSR, art. 19, lett. d)). Le autorità possono imporre agli operatori di porre fine a una non conformità e possono limitare la messa a disposizione di un prodotto (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. g) e h)).[3]
Domande su questo problema
Vendiamo un gadget con batteria integrata, non batterie. Si applica anche a noi?
Sì. L’obbligo della piattaforma riguarda i produttori che offrono batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli (art. 62, par. 6), e la definizione di produttore comprende gli stessi casi.
Serve una registrazione in ogni paese in cui spediamo?
Il produttore presenta domanda di registrazione in ogni Stato membro in cui mette a disposizione per la prima volta una batteria sul mercato (art. 55, par. 2). Un venditore stabilito in un paese che vende direttamente a utilizzatori finali in un altro è produttore in quest’ultimo e vi deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (art. 56, par. 3).
Acquistiamo da un grossista dell’UE. Chi è il produttore?
Per le vendite nello stesso Stato membro, di norma chi vi ha fornito per primo la batteria, e può essere il grossista. Non appena si vende mediante contratto a distanza direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro, si è produttori in quest’ultimo.
Il codice QR sulla batteria è già obbligatorio?
Non ancora. Tutte le batterie devono recare un codice QR a decorrere dal 18 febbraio 2027 (art. 13, par. 6). Il simbolo della raccolta differenziata è obbligatorio dal 18 agosto 2025 (art. 13, par. 4).
Un prodotto con batteria richiede una persona responsabile nell’UE?
Sì. Il regolamento sulle batterie rientra tra gli atti per i quali un prodotto può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile, con nome e recapiti indicati sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, parr. 1, 4 e 5).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (testo consolidato del 13 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un marketplace chiede dati sulle batterie nell’offerta. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/marketplace-battery-info/
Conphora (2026) Un marketplace chiede dati sulle batterie nell’offerta. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/marketplace-battery-info/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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