Il nostro prodotto ha una batteria: lo vendiamo come sempre
Il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 vale anche per le batterie incorporate nei prodotti. Verifichi marcatura CE, etichette e simbolo di raccolta; stabilisca se è produttore e, se sì, si registri in ogni Stato membro in cui la mette a disposizione per la prima volta e informi gli utilizzatori finali sui rifiuti; si prepari alle batterie portatili rimovibili dal 18 febbraio 2027.
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Perché accade
Il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 ha sostituito la direttiva 2006/66/CE e va oltre quanto molte imprese di prodotto si aspettano. Si applica a tutte le categorie di batterie, ossia portatili, SLI, LMT, per veicoli elettrici e industriali, indipendentemente da forma, volume, peso, progettazione, composizione chimica o finalità, e si applica alle batterie incorporate in prodotti o aggiunte a essi (art. 1, par. 3). Uno spazzolino da denti, un utensile elettrico o un rilevatore di fumo con una batteria all’interno portano quindi con sé il regolamento. Il regolamento si applica dal 18 febbraio 2024, con date successive per singole disposizioni (art. 96, par. 2).[1]
La batteria stessa deve essere conforme. Il suo fabbricante, ossia chi la fabbrica o la fa progettare o fabbricare e la commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 33), garantisce che soddisfi i requisiti di sostanza, prestazione e sicurezza e che sia etichettata ai sensi dell’articolo 13, redige la documentazione tecnica, esegue la valutazione della conformità, rilascia la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 38, parr. da 1 a 3). Gli importatori verificano tutto ciò prima di immettere una batteria sul mercato (art. 41, par. 2), e i fornitori di celle e moduli di batteria forniscono ai fabbricanti, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie (art. 39).[1]
Le regole sulla restituzione fanno capo al produttore, un concetto più ampio. È produttore qualsiasi fabbricante, importatore, distributore o altra persona che, tra l’altro, è stabilito in uno Stato membro e vi fornisce per la prima volta a titolo professionale batterie provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, comprese le batterie incorporate in apparecchi, oppure le vende mediante contratto a distanza direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non è stabilito (art. 3, punto 47, lett. c) e d)). I produttori hanno la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione batterie per la prima volta (art. 56, par. 1), devono registrarvisi prima di mettere a disposizione le batterie (art. 55, par. 2) e devono informare utilizzatori finali e distributori sulla prevenzione e sulla raccolta dei rifiuti di batterie (art. 74, par. 1). Il capo VIII, che contiene questi obblighi, si applica dal 18 agosto 2025 (art. 96, par. 2, lett. c)).[1]
La prossima novità riguarda la progettazione dei prodotti. Dal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili deve assicurare che tali batterie possano essere rimosse e sostituite agevolmente dall’utilizzatore finale in qualsiasi momento della vita del prodotto, con istruzioni e informazioni di sicurezza rese disponibili online in modo permanente (art. 11, par. 1, e art. 96, par. 2, lett. a)). Il regolamento sulle batterie è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 (punto 21): le autorità nazionali di vigilanza del mercato esercitano quindi sulle batterie i poteri previsti da quel regolamento, tra cui il campionamento dei prodotti e le misure correttive (artt. 14 e 16 dello stesso regolamento).[1][2]
Come risolverlo
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Individuare la batteria e la sua categoria
Accerti quale batteria si trova in ciascun prodotto, chi l’ha fabbricata e con quale nome è commercializzata. La classifichi: portatile (sigillata, di peso pari o inferiore a 5 kg, non destinata a uso industriale), LMT, SLI, per veicoli elettrici o industriale. La categoria determina quali obblighi si applicano e, se una batteria rientra in più categorie, per il capo II (artt. da 6 a 12) si applica quella con i requisiti più severi.
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Ottenere dal fornitore le prove di conformità della batteria
Il fabbricante della batteria redige la documentazione tecnica, esegue la valutazione della conformità, rilascia la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE. Richieda la dichiarazione e verifichi la marcatura e le etichette. I fornitori di celle e moduli di batteria devono fornire ai fabbricanti, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Verificare se in ciascun paese Lei è il produttore
Ai sensi del regolamento è produttore, tra l’altro, chi è stabilito in uno Stato membro e vi fornisce per la prima volta a titolo professionale batterie provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, comprese le batterie incorporate in apparecchi (art. 3, punto 47, lett. c)), oppure le vende mediante contratto a distanza direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non è stabilito (art. 3, punto 47, lett. d)). I produttori si registrano in ciascuno Stato membro prima di mettervi a disposizione le batterie.
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Organizzare la restituzione e l’informazione degli utilizzatori finali
I produttori hanno la responsabilità estesa del produttore per le batterie che mettono a disposizione per la prima volta in uno Stato membro, individualmente o tramite un’organizzazione per la responsabilità del produttore. Informano inoltre utilizzatori finali e distributori su prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata, punti di restituzione, manipolazione sicura e significato delle etichette.
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Pianificare la progettazione del prodotto per il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 chiunque immetta sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili deve assicurare che l’utilizzatore finale possa rimuoverle e sostituirle agevolmente, salvo che si applichi una delle deroghe previste. Riprogettare un prodotto richiede tempo: parta dai prodotti che venderà ancora dopo tale data.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità UE per la batteria | Il fabbricante della batteria | Regolamento sulle batterie, artt. 18 e 38, par. 3 |
| Documentazione tecnica della batteria | Il fabbricante della batteria; gli importatori la mettono a disposizione su richiesta | Regolamento sulle batterie, artt. 38, par. 2, e 41, par. 7, e allegato VIII |
| Registrazione del produttore in ciascuno Stato membro | Lei, oppure il Suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore | Regolamento sulle batterie, art. 55, par. 2 |
| Istruzioni e informazioni di sicurezza sulla rimozione e sulla sostituzione | Chi immette il prodotto sul mercato (dal 18 febbraio 2027) | Regolamento sulle batterie, art. 11, par. 1 |
Se non si fa nulla
Nessuna vendita senza registrazione
I produttori possono mettere a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, solo se essi o il loro rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore vi sono registrati (regolamento sulle batterie, art. 55, par. 2).[1]
I distributori controllano registrazione e marcatura prima di vendere
Prima di mettere a disposizione una batteria, i distributori verificano che il produttore sia registrato e che la batteria rechi la marcatura CE e sia etichettata ai sensi dell’articolo 13 (regolamento sulle batterie, art. 42, par. 2).[1]
La non conformità formale porta al ritiro
La mancanza della marcatura CE, la mancanza o l’errore della dichiarazione di conformità UE o una documentazione tecnica incompleta devono cessare su richiesta; se persistono, lo Stato membro limita o vieta la batteria oppure ne dispone il ritiro o il richiamo (regolamento sulle batterie, art. 83).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (regolamento sulle batterie, art. 93).[1]
Domande su questo problema
Il regolamento sulle batterie si applica se la batteria è incorporata nel nostro prodotto?
Sì. Si applica a tutte le categorie di batterie, comprese quelle incorporate in prodotti o aggiunte a essi, o specificamente progettate per esserlo (regolamento sulle batterie, art. 1, par. 3).
Non abbiamo fabbricato noi la batteria. Dobbiamo apporvi la marcatura CE?
Il fabbricante della batteria è chi la fabbrica, o la fa progettare o fabbricare, e la commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, punto 33). È lui a redigere la dichiarazione e ad apporre la marcatura CE (art. 38, par. 3). Verifichi con quale nome è commercializzata la batteria: se è il Suo, gli obblighi sono Suoi. L’importatore o il distributore che immette sul mercato una batteria con il proprio nome o marchio, o la modifica in modo tale da poterne compromettere la conformità, è considerato fabbricante (art. 44).
Da quando si applicano le regole sulla restituzione?
Il capo VIII sulla responsabilità estesa del produttore si applica dal 18 agosto 2025 (regolamento sulle batterie, art. 96, par. 2, lett. c)). La direttiva 2006/66/CE è abrogata dalla stessa data, con alcune disposizioni che restano in vigore per un periodo transitorio (art. 95).
La regola sulla rimovibilità si applica ai prodotti che vendiamo già?
L’articolo 11 si applica dal 18 febbraio 2027 e riguarda i prodotti che incorporano batterie portatili immessi sul mercato da tale data. Fino ad allora continua ad applicarsi l’articolo 11 della direttiva 2006/66/CE abrogata (regolamento sulle batterie, artt. 95, lett. a), e 96, par. 2, lett. a)).
Vendiamo da fuori dell’UE direttamente ai consumatori. Siamo produttori?
Sì, se vende batterie, comprese quelle incorporate, mediante contratto a distanza direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non è stabilito (art. 3, punto 47, lett. d)). In tal caso deve designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende (art. 56, par. 3).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (testo consolidato del 13 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il nostro prodotto ha una batteria: lo vendiamo come sempre. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/battery-in-product/
Conphora (2026) Il nostro prodotto ha una batteria: lo vendiamo come sempre. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/battery-in-product/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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