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Incidents, recalls and authorities Manufacturer · Importer 5 min di lettura

Non teniamo alcun registro dei reclami

Il regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) impone ai fabbricanti un registro interno di reclami sulla sicurezza, richiami e misure correttive; gli importatori vi registrano i reclami esaminati o li registrano nel proprio. Attivi un canale pubblico per i reclami, definisca cosa registrare e conservi i dati personali solo per il tempo necessario, mai oltre cinque anni.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024, ha trasformato la gestione dei reclami da buona prassi in obbligo scritto. L’art. 9, par. 11, impone ai fabbricanti di mettere a disposizione del pubblico canali di comunicazione, come un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, attraverso i quali i consumatori possano presentare reclami e segnalare incidenti o problemi di sicurezza. L’art. 9, par. 12, impone poi di esaminare i reclami e le informazioni sugli incidenti che riguardano la sicurezza dei loro prodotti e che il reclamante sostiene essere pericolosi, e di tenere un registro interno di tali reclami, nonché dei richiami di prodotti e delle eventuali misure correttive adottate.[1]

Gli importatori hanno un obbligo parallelo. Verificano se i canali di comunicazione del fabbricante sono a disposizione dei consumatori e, in caso contrario, ne forniscono uno proprio (art. 11, par. 9). Esaminano i reclami sulla sicurezza e le informazioni sugli incidenti che ricevono e li registrano, insieme a richiami e misure correttive, nel registro del fabbricante o nel proprio (art. 11, par. 10). Informano inoltre tempestivamente il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’esame e dei suoi risultati.[1]

Il registro è limitato dalla protezione dei dati. Può contenere solo i dati personali necessari per esaminare il reclamo, conservati solo per il tempo che l’esame richiede e comunque non oltre cinque anni dal loro inserimento (art. 9, par. 13, e art. 11, par. 11). I fatti sul prodotto e l’esito dell’esame sono un’altra questione: su richiesta, ogni operatore economico deve fornire all’autorità di vigilanza del mercato una descrizione completa del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti noti, nonché di ogni misura correttiva adottata, ed essere in grado di presentare tali informazioni per 10 anni dopo che gli è stato fornito il prodotto o che lo ha fornito (art. 15, par. 2 e par. 4).[1]

Un registro è ciò che consente di rispondere a tale richiesta. Le autorità di vigilanza del mercato seguono un approccio basato sul rischio che tiene conto, tra l’altro, dei precedenti dell’operatore economico in materia di non conformità e dei reclami dei consumatori e di altre informazioni ricevute da altre fonti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 3, applicato ai prodotti rientranti nel GPSR dall’art. 23, par. 1). Un operatore che registra ed esamina già i reclami può dimostrare che cosa sapeva e che cosa ha fatto.[2]

Come risolverlo

  1. Apra un canale che i consumatori possano davvero usare

    Pubblichi un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del Suo sito web in cui i consumatori possano presentare reclami e segnalare incidenti o problemi di sicurezza, tenendo conto delle esigenze di accessibilità. Se importa, verifichi che il canale del fabbricante esista; in caso contrario, ne metta a disposizione uno proprio.

  2. Stabilisca che cosa deve contenere il registro

    Il registro comprende i reclami e le informazioni sugli incidenti che riguardano la sicurezza dei Suoi prodotti e che il reclamante sostiene essere pericolosi, oltre ai richiami di prodotti e a ogni misura correttiva adottata per rendere conforme un prodotto (GPSR, art. 9, par. 12, e art. 11, par. 10). Gli articoli non fissano i campi; in pratica, per ogni voce indichi il tipo di prodotto, il numero di lotto o di serie, la data, la descrizione del problema, l’esame svolto e l’esito.

  3. Esamini ogni voce e registri il risultato

    Non basta annotare: occorre esaminare. Registri che cosa ha verificato, che cosa ha concluso sul rischio e che cosa ha deciso. Una voce senza esito non Le sarà utile quando un’autorità chiederà una descrizione dei reclami e degli incidenti noti.

  4. Colleghi richiami e misure correttive allo stesso registro

    Quando un esame porta a un ritiro, a un richiamo o a un’altra misura correttiva, registri la misura insieme ai reclami che l’hanno determinata, in modo che la storia del prodotto si legga come un unico fascicolo.

    Gestione dei richiamiStrumenti Apri l’app
  5. Limiti e cancelli i dati personali

    Conservi solo i dati personali necessari per esaminare il reclamo, li tenga solo per il tempo che l’esame richiede e comunque non oltre cinque anni dall’inserimento. Mantenga i fatti sul prodotto e l’esito anche dopo la cancellazione dei dati personali.

  6. Tenga informata la catena sui risultati

    Gli importatori informano tempestivamente il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i mercati online dell’esame e dei suoi risultati. I fabbricanti informano gli altri operatori economici, le persone responsabili e i mercati online della catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza che individuino (GPSR, art. 9, par. 10, e art. 11, par. 10).

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Il registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttiveIl fabbricante; l’importatore registra i propri reclami in tale registro o nel proprioGPSR, art. 9, par. 12, e art. 11, par. 10
Il canale per i reclami pubblicatoIl fabbricante, oppure l’importatore se il fabbricante non ne ha unoGPSR, art. 9, par. 11, e art. 11, par. 9
Una descrizione del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti notiLei, su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercatoGPSR, art. 15, par. 2, lett. a)
Una descrizione delle misure correttive adottateLei, su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercatoGPSR, art. 15, par. 2, lett. b)

Se non si fa nulla

Impossibile rispondere alla richiesta dell’autorità

Su richiesta, ogni operatore economico deve fornire all’autorità di vigilanza del mercato una descrizione completa del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti noti, ed essere in grado di presentarla per 10 anni (GPSR, art. 15, par. 2 e par. 4). Senza un registro, tale descrizione va ricostruita a partire dalle caselle di posta.[1]

L’autorità impone azioni correttive

Se un prodotto risulta non conforme, l’autorità impone un’azione correttiva appropriata e proporzionata entro un termine da essa fissato e adotta essa stessa le misure se l’operatore non agisce (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 2 e par. 5, applicato dall’art. 23, par. 1, del GPSR).[2]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento da parte degli operatori economici (GPSR, art. 44).[1]

Domande su questo problema

I distributori devono tenere un registro dei reclami?

L’obbligo di registro nel GPSR è previsto per i fabbricanti (art. 9, par. 12) e per gli importatori (art. 11, par. 10). I distributori hanno propri obblighi di intervenire sui prodotti pericolosi e di informare il fabbricante o l’importatore (art. 12, par. 4) e, come ogni operatore economico, devono poter fornire all’autorità per 10 anni una descrizione del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti noti (art. 15, par. 2 e par. 4).

Ogni reclamo va nel registro?

Il regolamento menziona i reclami e le informazioni sugli incidenti che riguardano la sicurezza del prodotto e che il reclamante sostiene essere pericolosi (GPSR, art. 9, par. 12). I reclami sul colore o sui tempi di consegna non rientrano nell’oggetto dell’articolo.

Per quanto tempo possiamo conservare nome e indirizzo del reclamante?

Solo per il tempo che l’esame richiede e comunque non oltre cinque anni dall’inserimento dei dati (GPSR, art. 9, par. 13, e art. 11, par. 11).

Possiamo usare il registro del fabbricante al posto del nostro?

Sì, come importatore. L’art. 11, par. 10, consente di registrare reclami, richiami e misure correttive nel registro del fabbricante ai sensi dell’art. 9, par. 12, oppure nel proprio registro interno.

Il registro ha un formato prescritto?

Gli artt. 9 e 11 del GPSR non prescrivono alcun formato. Fissano il contenuto (reclami, richiami, misure correttive), l’obbligo di esaminare i reclami e i limiti ai dati personali.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non teniamo alcun registro dei reclami. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/complaints-register/
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