I nostri documenti di conformità sono sparsi ovunque
La normativa UE impone al fabbricante di tenere aggiornata la documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni, e all’operatore stabilito nell’UE di produrla su richiesta. Le autorità possono chiederla ovunque sia conservata. Riunisca tutto in una scheda per modello, indichi un responsabile, segni la versione corrente e provi a produrre un fascicolo completo in pochi giorni.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
I file sparsi non sono una categoria giuridica, ma gli obblighi che mettono a rischio lo sono. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), il fabbricante effettua un’analisi interna dei rischi e redige la documentazione tecnica prima di immettere un prodotto sul mercato (art. 9, par. 2). Deve assicurarsi che la documentazione sia aggiornata, tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato e metterla a disposizione su richiesta (art. 9, par. 3). Gli importatori ne conservano una copia per 10 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato (art. 11, par. 6). Ai sensi dell’art. 2, par. 1, terzo comma, lett. b), il capo III, sezione 1, che contiene tali articoli, non si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione; per tali prodotti valgono le regole sul fascicolo dettate dall’atto stesso.[1]
Le direttive sulla marcatura CE seguono lo stesso schema. Ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III e la conserva insieme alla dichiarazione di conformità UE per 10 anni (art. 6, parr. 2 e 3). L’allegato III, punto 4.2, richiede che la dichiarazione sia redatta per un modello di prodotto e conservata insieme alla documentazione tecnica. Su richiesta motivata il fabbricante fornisce, su carta o in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità (art. 6, par. 9). L’importatore conserva una copia della dichiarazione e garantisce che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione (art. 8, par. 8).[2]
Chi risponde all’autorità spesso non è chi detiene i file. Per i prodotti rientranti negli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, un prodotto può essere immesso sul mercato soltanto se un operatore economico stabilito nell’UE è responsabile di verificare che la dichiarazione e la documentazione tecnica siano state redatte, di tenere a disposizione la dichiarazione e di garantire che il fascicolo possa essere messo a disposizione su richiesta (art. 4, parr. 1 e 3, lett. a)). Tale operatore fornisce inoltre la documentazione in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità (art. 4, par. 3, lett. b)). Per i prodotti GPSR il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’operatore economico responsabile verifica inoltre periodicamente, se opportuno in funzione dei rischi, che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica e, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, fornisce prove documentate dei controlli effettuati (GPSR, art. 16, par. 2).[3][1]
Le autorità non devono attendere che Lei ritrovi i file. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce loro il potere di imporre la produzione di documenti e dati sulla conformità in qualsiasi forma o formato, a prescindere dal supporto di archiviazione o dal luogo in cui sono conservati, e di farne copia. Se le prove non possono essere prodotte, l’autorità può imporre un’azione correttiva, inclusa la regolarizzazione della non conformità formale, e disporre il ritiro, il richiamo o il divieto quando l’operatore non interviene (art. 16, parr. 3 e 5).[3]
Come risolverlo
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Creare una scheda per ogni modello di prodotto
Avvii un registro organizzato per modello o numero di tipo, quello che compare sul prodotto. Ogni scheda raccoglie gli atti applicabili, la dichiarazione, i rapporti di prova, l’analisi dei rischi, le istruzioni e le etichette, i certificati dei fornitori. Un documento che non si può ricondurre a un numero di modello non è ancora una prova.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Setacciare i luoghi in cui i file si nascondono
Cerchi nelle caselle di posta del personale acquisti e qualità, nei dischi condivisi, nei portali dei fornitori e negli account dei laboratori di prova. Sposti o colleghi ogni file nella scheda del modello. Conservi la data dell’e-mail originale o del download, perché mostra quando ha ricevuto la prova.
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Segnare la versione corrente e archiviare le altre
Per ogni tipo di documento segni una sola versione come corrente e conservi le precedenti in archivio, senza cancellarle. Il fascicolo deve restare aggiornato, ma occorre anche poter dimostrare che cosa valeva per le unità immesse sul mercato in precedenza.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console -
Indicare un responsabile e un canale di reperimento
Assegni un responsabile a ogni famiglia di prodotti. Faccia in modo che l’operatore stabilito nell’UE, per esempio l’importatore o il rappresentante autorizzato, possa accedere al fascicolo senza dover chiedere a una sola persona. Metta per iscritto chi invia che cosa a un’autorità e in quale lingua.
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Eseguire una prova di reperimento
Scelga un modello a caso e ne ricomponga il fascicolo completo come se lo avesse chiesto un’autorità. Misuri il tempo. Ogni lacuna individuata, come un rapporto di prova mancante o una dichiarazione non firmata, va in un elenco con la data entro cui colmarla.
Link di audit e condivisioneMotore di conformità Apri nella console
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un registro dei prodotti con una scheda per modello e lo stato dei documenti | I Suoi registri di conformità | GPSR, art. 9, parr. 2 e 3; direttiva 2014/35/UE, art. 6, parr. 2 e 3 |
| La documentazione tecnica e la dichiarazione correnti per ogni modello, con le versioni precedenti archiviate | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 3; direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 4.2 |
| Una nota su chi detiene il fascicolo per l’operatore stabilito nell’UE e su come viene fornito | Il fabbricante, l’importatore o il rappresentante autorizzato | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a) e b) |
Se non si fa nulla
Le autorità possono chiedere i documenti ovunque si trovino
Le autorità di vigilanza del mercato hanno il potere di imporre agli operatori economici di fornire documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni pertinenti sulla conformità in qualsiasi forma o formato e a prescindere dal supporto di archiviazione o dal luogo in cui sono conservati (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. a)).[3]
Un fascicolo non aggiornato viola l’obbligo stesso
I fabbricanti devono assicurarsi che la documentazione tecnica sia aggiornata e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato (GPSR, art. 9, par. 3). La direttiva Bassa tensione fissa gli stessi 10 anni per le apparecchiature elettriche con marcatura CE (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 3).[1]
I documenti mancanti diventano una non conformità formale
Le autorità impongono azioni correttive, che possono includere la regolarizzazione della non conformità formale, e dispongono il ritiro, il richiamo o il divieto quando l’operatore non interviene (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3, lett. a), e par. 5).[3]
Domande su questo problema
Possiamo conservare la documentazione tecnica solo in formato elettronico?
La direttiva Bassa tensione consente al fabbricante di fornire informazioni e documentazione a un’autorità su carta o in formato elettronico (direttiva 2014/35/UE, art. 6, par. 9). Le autorità possono richiedere i documenti in qualsiasi forma o formato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. a)).
Il portale di un fornitore basta come nostro archivio?
L’obbligo di conservare il fascicolo spetta al fabbricante e, per la propria copia, all’importatore (GPSR, artt. 9, par. 3, e 11, par. 6; direttiva 2014/35/UE, artt. 6, par. 3, e 8, par. 8). Se il fornitore chiude il portale, le Sue prove spariscono con esso: conservi una copia propria.
Chi deve essere in grado di produrre il fascicolo per un prodotto fabbricato fuori dall’UE?
Per i prodotti rientranti negli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, l’operatore stabilito nell’UE: l’importatore, un rappresentante autorizzato o, se nessun altro è stabilito nell’UE, un fornitore di servizi di logistica. Esso verifica che la dichiarazione e la documentazione tecnica esistano e garantisce che il fascicolo possa essere messo a disposizione su richiesta (art. 4, parr. 2 e 3).
In che cosa differisce dal non avere alcuna documentazione?
Qui i documenti esistono, ma non si trovano o non sono affidabili in tempi brevi. Il lavoro consiste nel raccoglierli, gestirne le versioni e assegnarne la responsabilità. Quando per un modello non esiste alcun fascicolo, la lacuna consiste nel ricostruirlo, e questa è un’attività distinta.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). I nostri documenti di conformità sono sparsi ovunque. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/documents-scattered/
Conphora (2026) I nostri documenti di conformità sono sparsi ovunque. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/documents-scattered/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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