Vendiamo da anni senza documentazione tecnica
Dal 13 dicembre 2024 il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti richiede un’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato. I prodotti immessi prima di tale data possono ancora essere venduti, ma ogni nuova unità richiede il fascicolo. Si faccia l’inventario della gamma e si ricostruiscano i fascicoli in base al rischio.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Per molti prodotti di consumo l’obbligo di tenere un fascicolo tecnico è recente. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica dal 13 dicembre 2024 (articolo 52) e dalla stessa data ha abrogato la direttiva 2001/95/CE (articolo 50). Prima di immettere i prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano ora un’analisi interna dei rischi ed elaborano la documentazione tecnica, che contiene almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali rilevanti per valutarne la sicurezza (articolo 9, paragrafo 2). I prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 in conformità alla vecchia direttiva possono continuare a essere messi a disposizione (articolo 51), ma tale regola copre le unità già immesse, non la spedizione successiva, perché l’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di ciascun prodotto (articolo 3, punto 7).[1]
Il contenuto richiesto è proporzionato al rischio. Se del caso, in funzione dei possibili rischi, il fascicolo GPSR contiene un’analisi dei rischi e le soluzioni adottate per eliminarli o attenuarli, compresi i risultati dei rapporti di prova, e l’elenco delle norme europee o degli altri elementi applicati per soddisfare il requisito generale di sicurezza; se una norma è stata applicata solo in parte, si indicano le parti applicate (articolo 9, paragrafo 2). Il fabbricante mantiene il fascicolo aggiornato, lo conserva per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e lo mette a disposizione delle autorità su richiesta (articolo 9, paragrafo 3). Per i prodotti con marcatura CE, la Guida blu della Commissione calcola i 10 anni dall’ultima unità del modello immessa sul mercato (nota 115), e la stessa lettura è la via più prudente anche per un fascicolo GPSR.[1]
I prodotti con marcatura CE avevano già l’obbligo del fascicolo. Per i prodotti rientranti in un atto di armonizzazione specifico (come le direttive CE), gli obblighi degli operatori economici del capo III, sezione 1, del GPSR non si applicano (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)); è l’atto stesso a richiedere il fascicolo. Ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, per esempio, il fabbricante elabora la documentazione tecnica di cui all’allegato III prima di redigere la dichiarazione e di apporre la marcatura CE e la conserva per 10 anni (articolo 6, paragrafi 2 e 3). L’allegato III elenca la descrizione generale, i disegni, le spiegazioni, le norme applicate, i calcoli di progetto, gli esami e i rapporti di prova, insieme a un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.[1][2]
Gli importatori avvertono per primi la lacuna. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore garantisce che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica e, se ha motivo di ritenere che manchi, non immette il prodotto sul mercato finché la lacuna non è colmata (GPSR, articolo 11, paragrafi 1 e 2). L’importatore conserva poi una copia della documentazione per 10 anni (articolo 11, paragrafo 6).[1]
Un fascicolo mancante è sanzionabile anche quando il prodotto in sé è sicuro. Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere documenti in qualsiasi forma (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 14, paragrafo 4, lettera a)), imporre all’operatore di porre rimedio alla non conformità formale e, se non accade nulla, provvedere al ritiro o al richiamo del prodotto (articolo 16, paragrafi 3 e 5).[3]
Come risolverlo
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Fare l’inventario della gamma ancora immessa sul mercato
Si elenchi ogni modello ancora prodotto, importato o riordinato, con i canali di vendita e i Paesi. Si indichi quali rientrano in un atto di armonizzazione, come la direttiva Bassa tensione, e quali soltanto nel GPSR. I modelli non più immessi sul mercato vanno in fondo all’elenco.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Ordinare le lacune per rischio ed esposizione
Si inizi dai prodotti usati da bambini o da altri consumatori vulnerabili, dai prodotti con reclami noti e da quelli venduti in grandi volumi o tramite marketplace che richiedono documenti. Un breve elenco di fascicoli fatti bene vale più di molti fascicoli superficiali.
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Ricostruire ogni fascicolo intorno al contenuto minimo richiesto
Per un prodotto GPSR si scrivano una descrizione generale e le caratteristiche rilevanti per la sicurezza, poi l’analisi dei rischi con le soluzioni adottate, i rapporti di prova e le norme applicate. Per un prodotto con marcatura CE si segua l’elenco dell’atto, come gli elementi del modulo A nell’allegato III della direttiva Bassa tensione.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console -
Eseguire prove dove mancano le evidenze
I vecchi rapporti di prova possono riferirsi a un altro modello, a una norma ritirata o a un campione del fornitore. Se le evidenze non corrispondono al prodotto venduto oggi, lo si sottoponga di nuovo a prova prima di farvi affidamento e si annoti quali parti di una norma sono state applicate.
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Impostare la routine che mantiene aggiornati i fascicoli
Si colleghi ogni fascicolo alla produzione in serie: una modifica di progetto, componenti, norme o fornitori avvia una revisione. Si mantenga la documentazione aggiornata e disponibile per 10 anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un inventario della gamma con l’atto e lo stato del fascicolo per modello | Il fabbricante o l’importatore | |
| Documentazione tecnica per modello, con l’analisi interna dei rischi | Il fabbricante | GPSR, articolo 9, paragrafo 2; direttiva 2014/35/UE, articolo 6, paragrafo 2, e allegato III |
| Rapporti di prova aggiornati, riferiti al modello e alla versione della norma | Un laboratorio, incaricato dal fabbricante | GPSR, articolo 9, paragrafo 2, lettera a); direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 2, lettera f) |
Se non si fa nulla
Gli importatori devono fermarsi finché il fascicolo non esiste
Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori garantiscono che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica; l’importatore che ha motivo di ritenere che ciò non sia avvenuto non immette il prodotto sul mercato finché non è stato reso conforme (GPSR, articolo 11, paragrafi 1 e 2).[1]
L’autorità chiede e non c’è nulla da inviare
I fabbricanti mettono la documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta (GPSR, articolo 9, paragrafo 3); le autorità possono esigere documenti in qualsiasi forma e farne copia (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 14, paragrafo 4, lettera a)).[1]
La non conformità formale porta a un’azione correttiva
Le autorità impongono agli operatori di porre rimedio alla non conformità formale e, se l’operatore non agisce, provvedono al ritiro, al richiamo o al divieto (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5).[3]
Domande su questo problema
Il GPSR si applica ai prodotti già venduti prima di dicembre 2024?
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (GPSR, articolo 51). Il regolamento si applica dal 13 dicembre 2024 (articolo 52): i prodotti immessi sul mercato da tale data richiedono l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica.
I nostri prodotti recano la marcatura CE. Serve anche un fascicolo GPSR?
Per i prodotti rientranti in un atto di armonizzazione specifico (come le direttive CE), il capo III, sezione 1, del GPSR sugli obblighi degli operatori economici non si applica (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)); si applica il fascicolo tecnico previsto dall’atto, e i requisiti di sicurezza del GPSR coprono soltanto i rischi che l’atto non copre (lettera a)).
Quanto dettagliato deve essere un fascicolo GPSR?
Almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali rilevanti per la sicurezza. Se del caso, in funzione dei rischi, contiene anche l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate, i risultati dei rapporti di prova e le norme o gli altri elementi applicati (GPSR, articolo 9, paragrafo 2).
Possiamo redigere ora il fascicolo di un prodotto fabbricato anni fa?
La documentazione descrive il prodotto così come è immesso sul mercato adesso e deve essere mantenuta aggiornata (GPSR, articolo 9, paragrafo 3). Un fascicolo redatto oggi è valido se è esatto per le unità che si immettono sul mercato; non può sanare unità già non conformi.
Siamo solo importatori. Il fascicolo spetta a noi?
Lo redige il fabbricante (GPSR, articolo 9, paragrafo 2). L’importatore verifica che esista prima di immettere il prodotto sul mercato e ne conserva una copia per 10 anni (articolo 11, paragrafi 1 e 6).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo da anni senza documentazione tecnica. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/no-technical-documentation/
Conphora (2026) Vendiamo da anni senza documentazione tecnica. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/no-technical-documentation/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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