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Chemicals and materials Importer 6 min di lettura

Il fornitore non dice di che cosa è fatto il prodotto

L’importatore non può immettere apparecchiature sul mercato senza accertarsi che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e deve trattenere quelle che ritiene non conformi (RoHS, articolo 9; GPSR, articolo 11). Non serve la ricetta, servono i dati sulle sostanze per materiale: si chiedano dichiarazioni per parte, si provi dove mancano e si metta l’obbligo nel contratto.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

L’importatore si trova tra un fornitore che non può controllare e un mercato che lo ritiene responsabile. Ai sensi della direttiva RoHS 2011/65/UE, gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo apparecchiature conformi (articolo 9, lettera a)). Prima di immetterle, si accertano che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e identificato il prodotto e sé stesso (articolo 9, lettera b)). Conservano una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni e si accertano che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta (articolo 9, lettera g)).[1]

I dati sui materiali sono ciò che rende possibili queste verifiche. I limiti della RoHS si applicano per materiale omogeneo (articolo 4, paragrafo 2), perciò una dichiarazione a livello di prodotto senza dati a supporto è una prova debole. Le prove e le misurazioni eseguite secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati conferiscono una presunzione di conformità per materiali, componenti e apparecchiature (articolo 16, paragrafo 2). Se un importatore ha motivo di credere che un’apparecchiatura non sia conforme all’articolo 4, non la immette sul mercato finché non è stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato (articolo 9, lettera c)).[1]

Gli obblighi di informazione sulle sostanze chimiche seguono le merci nell’UE. Ai sensi del REACH, è fornitore di un articolo qualsiasi produttore, importatore, distributore o altro attore che immette un articolo sul mercato (articolo 3, punto 33). L’importatore ha quindi l’obbligo, previsto dall’articolo 33, di informare i propri clienti sulla presenza nell’articolo di sostanze dell’elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, indicando almeno il nome della sostanza. A differenza della notifica all’ECHA di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che scatta a partire da una tonnellata all’anno, l’obbligo dell’articolo 33 non prevede alcuna soglia di tonnellaggio. Riguarda le informazioni di cui il fornitore dispone (articolo 33, paragrafo 1), il che è un motivo per accertarsi che tali informazioni siano richieste al fabbricante.[2]

Per i prodotti che non rientrano negli atti di armonizzazione specifici di prodotto, il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) prevede lo stesso schema; il suo capo III, sezione 1, non si applica ai prodotti soggetti a un atto di questo tipo, come le apparecchiature RoHS (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)), ma le restrizioni del REACH non sottraggono un articolo al GPSR, perciò per tali articoli la restrizione e gli obblighi del GPSR si applicano congiuntamente. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore si accerta che esso rispetti il requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica con un’analisi interna dei rischi (articoli 11, paragrafo 1, e 9, paragrafo 2). Se ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme, lo trattiene e, se il prodotto è pericoloso, ne informa il fabbricante e provvede a che le autorità siano informate tramite il Safety Business Gateway (articolo 11, paragrafo 2).[3]

Come risolverlo

  1. Chiedere ciò che serve alla legge, non la ricetta

    Molti fornitori rifiutano perché temono per la propria formulazione. Questa non serve. Si richieda una dichiarazione per parte o per materiale omogeneo sulle sostanze soggette a restrizione o da comunicare, con i relativi limiti, e si offra una clausola di riservatezza. Una domanda precisa riceve più spesso una risposta precisa.

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  2. Chiedere la dichiarazione e l’accesso al fascicolo

    Per i prodotti elettrici occorre accertarsi che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi la marcatura CE e i documenti prescritti. Si richiedano la dichiarazione di conformità UE e l’impegno a mettere il fascicolo a disposizione delle autorità su richiesta.

  3. Colmare le lacune con prove proprie

    Se il fornitore non fornisce nulla, si facciano sottoporre a prova le parti rispetto ai limiti applicabili. Gli atti non indicano quali parti analizzare: si parta da dove incide ciascuna restrizione, come le parti plastificate per gli ftalati, le saldature per il piombo e le parti metalliche a contatto prolungato con la pelle per il nichel. Si registri che cosa è stato sottoposto a prova, quale campione e perché.

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  4. Trattenere ciò che non si può chiarire

    Se i dati o le prove danno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme, non lo si immetta sul mercato finché non è stato reso conforme, e si informino il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato come previsto dall’atto.

  5. Farne una clausola contrattuale per il prossimo ordine

    Si preveda nel contratto di fornitura che il fornitore consegni dichiarazioni sui materiali per ciascuna parte, comunichi prima della spedizione le modifiche ai materiali o ai subfornitori e accetti prove su campioni di produzione. Si conservino le dichiarazioni insieme a ciascun lotto per il periodo di conservazione applicabile.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Dichiarazione di conformità UE e conferma che la documentazione tecnica è disponibileIl fabbricanteDirettiva 2011/65/UE, articolo 9, lettere b) e g)
Dichiarazioni sui materiali per parte o per materiale omogeneoIl fornitoreDirettiva 2011/65/UE, articolo 4, paragrafo 2; regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33
Rapporti di prova propri per le parti prive di dati del fornitoreUn laboratorioDirettiva 2011/65/UE, articolo 16, paragrafo 2

Se non si fa nulla

Gli importatori devono bloccare le apparecchiature non conformi

Se un importatore ritiene o ha motivo di credere che un’apparecchiatura non sia conforme all’articolo 4, non la immette sul mercato finché non è stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato (direttiva 2011/65/UE, articolo 9, lettera c)).[1]

Le autorità possono rivolgersi direttamente all’importatore

A seguito di una richiesta motivata, l’importatore fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità (direttiva 2011/65/UE, articolo 9, lettera h)).[1]

Una verifica analoga ai sensi del GPSR

Per gli articoli che non rientrano negli atti di armonizzazione specifici di prodotto, come gli articoli non elettrici soggetti alle restrizioni del REACH, l’importatore si accerta, prima di immettere un prodotto sul mercato, che esso rispetti il requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia effettuato l’analisi interna dei rischi e redatto la documentazione tecnica (GPSR, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2). Per le apparecchiature rientranti nella direttiva RoHS, un atto CE, si applicano invece gli obblighi dell’importatore previsti da tale direttiva (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)).[3]

Domande su questo problema

Il regolamento REACH obbliga il nostro fornitore extra UE a informarci?

Gli obblighi del REACH gravano sugli attori che immettono articoli sul mercato dell’UE. È fornitore di un articolo qualsiasi produttore, importatore, distributore o altro attore che immette un articolo sul mercato (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 3, punto 33). Quando importa, l’obbligo dell’articolo 33 nei confronti dei Suoi clienti è Suo.

Possiamo rispondere a un cliente sulle SVHC senza i dati del fornitore?

L’articolo 33 si riferisce alle informazioni di cui il fornitore dispone (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33, paragrafo 1). La Corte di giustizia ha stabilito che l’importatore di un prodotto composto da più articoli deve verificare, per ciascun articolo, se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate supera lo 0,1 % ai fini dell’obbligo di notifica, e che l’obbligo dell’articolo 33 si applica a ciascun articolo costitutivo (causa C-106/14). Senza dati per parte non si può dare una risposta affidabile.

Il rapporto di prova del fornitore su un campione copre tutte le consegne?

Solo se la produzione resta invariata. Il fabbricante deve disporre di procedure per mantenere la conformità della produzione in serie e tenere conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche (direttiva 2011/65/UE, articolo 7, lettera e)). Si chieda come il fornitore controlla i propri subfornitori.

Chi risponde se il fornitore ha mentito?

Nei confronti delle autorità l’importatore conserva i propri obblighi, come non immettere sul mercato apparecchiature che ha motivo di ritenere non conformi e adottare misure correttive (direttiva 2011/65/UE, articolo 9, lettere c) e f)). Il recupero dei costi dal fornitore dipende dal contratto.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (testo consolidato del 1° luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (testo consolidato del 22 giugno 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Sentenza della Corte del 10 settembre 2015, FCD e FMB, causa C-106/14 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Il fornitore non dice di che cosa è fatto il prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/supplier-material-data/
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