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DetR Chemicals & Substances 10 min

DetR: Regolamento sui detergenti (Regolamento (CE) n. 648/2004), spiegato

Il regolamento sui detergenti armonizza le norme per detergenti e tensioattivi nel mercato dell’UE: tensioattivi biodegradabili, etichettatura di ingredienti e dosaggio, limiti al fosforo, con la responsabilità del fabbricante, cioè di chi immette il prodotto sul mercato. Si applica dall’8 ottobre 2005 e sarà abrogato dal 23 settembre 2029 dal regolamento (UE) 2026/405.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma e per uso domestico, collettivo o industriale, oltre alle miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, agli ammorbidenti per tessuti, alle miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e ad altre miscele per la pulizia e il lavaggio
  • Tensioattivi per detergenti, venduti da soli o come ingredienti
  • Detergenti per bucato per consumatori e detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, che sono soggetti anche ai limiti al fosforo e all’etichettatura del dosaggio
  • Detergenti industriali e per collettività usati al di fuori dell’ambito domestico da personale specializzato, con un’etichettatura più leggera e una via di deroga per i tensioattivi che non superano la biodegradabilità finale
  • Il fabbricante, cioè la persona responsabile dell’immissione del detergente o del tensioattivo sul mercato dell’Unione, compresi produttori, importatori, confezionatori per conto proprio e chiunque modifichi le caratteristiche o l’etichettatura

Prodotti derivati e a valle

  • L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è immissione sul mercato: l’importatore è quindi il fabbricante ai sensi del regolamento e deve essere stabilito nella Comunità (art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2)
  • Un distributore che non modifica le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio non è un fabbricante, ma lo è chi riconfeziona, rietichetta o agisce come importatore (art. 2, par. 10)
  • I tensioattivi che sono sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII sulla biodegradabilità alle condizioni dell’articolo 3, par. 1, e il detergente che li contiene è allora etichettato come contenente un disinfettante, mentre l’etichettatura dell’allegato VII A e gli altri obblighi del regolamento restano applicabili; l’articolo 3, par. 1, cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 dal regolamento (UE) n. 528/2012, il cui articolo 96 dispone che i riferimenti a essa si intendono fatti a detto regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII; l’esenzione si applica quindi oggi ai sensi del regolamento sui biocidi, come la formula anche il regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2
  • Il regolamento si applica fatti salvi il regolamento REACH e le norme di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP, compresa la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP (art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1)
  • Il regolamento (UE) 2026/405 abroga il regolamento con effetto dal 23 settembre 2029 e aggiunge i detergenti con microrganismi, l’etichettatura digitale, la fornitura con ricarica, un passaporto digitale del prodotto e obblighi espliciti per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori (regolamento (UE) 2026/405, art. 2, par. 1, artt. da 8 a 12, art. 21, art. 35 e art. 37)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori)

La persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detergenti; in particolare, si considera fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto o chiunque modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detergenti, oppure ne crei o modifichi l’etichettatura. I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità e rispondono della conformità dei propri prodotti.

Fonte · art. 2, par. 10, art. 3, par. 2 e art. 3, par. 3
Importatore

L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato e l’importatore è considerato fabbricante; l’importatore assume quindi tutti gli obblighi del fabbricante previsti dal regolamento per i detergenti e i tensioattivi che introduce nell’Unione.

Fonte · art. 2, par. 9 e art. 2, par. 10
Distributore (grossista o dettagliante)

Il distributore che non modifica le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio di un detergente, o di un tensioattivo per detergenti, non è considerato fabbricante, salvo che agisca come importatore; i distributori devono rispettare i requisiti linguistici nazionali per l’etichettatura del contenuto e del dosaggio.

Fonte · art. 2, par. 10 e art. 11, par. 5

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DetR si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Sapone, gel doccia o altro prodotto per la pulizia del corpo umano · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Per lavaggio ai sensi del regolamento si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure; un prodotto destinato a essere messo a contatto con le parti esterne del corpo umano esclusivamente o principalmente per pulirle è un prodotto cosmetico ai sensi dell’articolo 2, par. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 e segue invece le norme sui cosmetici. Fonte · art. 2, par. 1 e art. 2, par. 2Fonte · art. 2, par. 1, lett. a)
  2. Detergente il cui tensioattivo è una sostanza attiva biocida usata come disinfettante · qualsiasi · qualsiasi Dipende I tensioattivi che sono anche sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII (le prove di biodegradabilità) se sono elencati o autorizzati ai sensi delle norme sui biocidi e sono allora trattati come disinfettanti in etichetta; il detergente richiede comunque l’etichettatura dell’allegato VII A e gli altri obblighi del regolamento. L’articolo 3, par. 1, cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 dal regolamento (UE) n. 528/2012, il cui articolo 96 dispone che i riferimenti a essa si intendono fatti a detto regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII; il regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2, formula la stessa esenzione nei termini del regolamento (UE) n. 528/2012, comprendendo le sostanze attive incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate o nell’allegato I di tale regolamento, le sostanze attive del programma di riesame ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione e i costituenti di disinfettanti che possono essere messi a disposizione o utilizzati ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento. Fonte · art. 3, par. 1Fonte · art. 4, par. 2Fonte · art. 96
  3. Prodotto per la pulizia di superfici senza sapone né tensioattivi, come un detergente a base di solventi o abrasivo · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’articolo 2, par. 1, annovera tra i detergenti le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio, e la Commissione ha chiarito nel regolamento (CE) n. 907/2006 che le norme sull’etichettatura si applicano a tutti i detergenti, contengano o meno tensioattivi; i limiti di biodegradabilità degli articoli da 3 a 7 riguardano solo i tensioattivi, quindi un detergente privo di tensioattivi è soggetto agli obblighi di etichettatura e di scheda, ma non alle prove di biodegradabilità. Fonte · art. 2, par. 1, art. 4 e art. 13, par. 2Fonte · considerando 6
  4. Detergente per bucato per uso non professionale, anche nelle lavanderie pubbliche · Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito Un detergente per bucato per consumatori è soggetto a tutti gli obblighi del regolamento e, inoltre, dal 30 giugno 2013 non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella dose raccomandata per un carico standard di lavatrice in acqua dura; il suo imballaggio deve riportare le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B per acqua dolce, media e dura e il numero di carichi standard per confezione. Fonte · art. 2, par. 1 bis, art. 4 bis, art. 11, par. 4, allegato VI bis, punto 1 e allegato VII B
  5. Detergente per lavastoviglie automatiche per uso non professionale · Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito Un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori è soggetto a tutti gli obblighi del regolamento e, inoltre, dal 1° gennaio 2017 non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard; il suo imballaggio deve indicare il dosaggio standard in grammi, millilitri o pastiglie per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti. Fonte · art. 2, par. 1 ter, art. 4 bis, art. 11, par. 4, allegato VI bis, punto 2 e allegato VII B
  6. Altro detergente per consumatori con sapone o tensioattivi: detersivo per piatti a mano, prodotto multiuso, per la cucina, per il bagno o per superfici, Prodotto ausiliario per il lavaggio: ammollo, brillantante, candeggina per bucato o ammorbidente · Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito I detergenti, le miscele ausiliarie per il lavaggio, gli ammorbidenti per tessuti e le miscele per la pulizia venduti al grande pubblico devono usare tensioattivi con biodegradabilità finale, riportare l’etichettatura dell’articolo 11 con la dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A e le sostanze profumate allergizzanti, indicare un sito web per l’elenco degli ingredienti e disporre di una scheda degli ingredienti a disposizione del personale medico; a essi non si applica alcun limite unionale al fosforo, ma gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per tali detergenti. Fonte · art. 2, par. 1, art. 3, art. 4, art. 9, art. 11, art. 14, par. 2 e allegato VII A
  7. Detergente industriale o per collettività usato al di fuori dell’ambito domestico da personale specializzato · Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito I detergenti industriali e per collettività devono rispettare gli stessi limiti di biodegradabilità, ma i loro fabbricanti possono chiedere una deroga per i tensioattivi che non superano l’allegato III ma superano la biodegradabilità primaria dell’allegato II; inoltre, quando il detergente è destinato al settore industriale e per collettività e non è messo a disposizione del grande pubblico, l’etichettatura del contenuto dell’allegato VII A e l’elenco dei siti web dell’allegato VII D possono essere sostituiti da schede tecniche, schede di dati di sicurezza o un mezzo appropriato analogo; le norme sul dosaggio dell’allegato VII B si applicano solo ai detergenti venduti al grande pubblico. Fonte · art. 2, par. 12, art. 4, par. 2, art. 4, par. 3, art. 5, art. 6 e allegato VII A, B e D
  8. Tensioattivo venduto come ingrediente per detergenti · Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori), Importatore, Distributore (grossista o dettagliante) · qualsiasi Rientra nell’ambito I tensioattivi per detergenti devono rispettare, al momento dell’immissione sul mercato, i criteri di biodegradabilità finale dell’allegato III, e il loro fabbricante deve conservare i risultati delle prove dell’allegato III e, in caso di richiesta di deroga, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV; l’etichettatura dell’imballaggio dell’articolo 11 è scritta per i detergenti posti in vendita al consumatore. Fonte · art. 1, par. 2, art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, art. 9, par. 1 e art. 11, par. 2
  9. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto sia un detergente o un tensioattivo per detergenti ai sensi dell’articolo 2, che sia venduto al grande pubblico o al settore industriale e per collettività e che Lei sia il soggetto responsabile della sua immissione sul mercato; il regolamento non prevede alcuna soglia dimensionale per le imprese. Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3

Date principali

  1. Adozione del regolamento (CE) n. 648/2004 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 19
  2. Pubblicazione nella GU L 104 dell’8 aprile 2004, pag. 1 Fonte · riferimento alla Gazzetta ufficiale
  3. Entrata in vigore e applicazione diretta in tutti gli Stati membri; nello stesso giorno sono abrogate le direttive 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la raccomandazione 89/542/CEE Fonte · art. 17 e art. 19
  4. Entra in vigore il regolamento (CE) n. 907/2006: l’allegato III è sostituito e ISO 10708:1997 è aggiunto come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale Fonte · art. 1, par. 1, art. 2 e allegato I
  5. Si applica il nuovo allegato VII: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l’imballaggio riporta l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti e l’elenco pubblico usa i nomi INCI Fonte · art. 1, par. 2, art. 2, considerando da 3 a 5 e allegato II
  6. Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1336/2008: in tutto il testo il termine «preparato» è sostituito da «miscela» per allinearsi al regolamento CLP Fonte · art. 1, par. 1 e art. 2
  7. Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009: l’articolo 12 sulla procedura di comitato è sostituito (M3 nel testo consolidato) Fonte · art. 12 (M3)Fonte
  8. Entra in vigore il regolamento (CE) n. 551/2009: l’allegato V elenca il primo tensioattivo in deroga, alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO), per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019; l’allegato VI (tensioattivi vietati) resta vuoto Fonte · art. 1, art. 2 e allegati I e II
  9. Entra in vigore il regolamento (UE) n. 259/2012: articolo 4 bis e allegato VI bis sui limiti al fosforo, definizioni di detergente per bucato per consumatori e di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori, etichettatura del dosaggio all’articolo 11, par. 4, e nell’allegato VII B, atti delegati agli articoli 13 e 13 bis, nonché i nuovi articoli 14, 16 e 18 Fonte · art. 1 e art. 2
  10. I detergenti per bucato per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura non possono più essere immessi sul mercato Fonte · art. 4 bis e allegato VI bis, punto 1
  11. Si applicano i punti 2 e 3 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1336/2008: l’articolo 9, par. 1, e l’articolo 11, par. 1, rinviano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in luogo delle vecchie direttive sulla classificazione Fonte · art. 1, par. 2, art. 1, par. 3 e art. 2
  12. I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard non possono più essere immessi sul mercato Fonte · art. 4 bis, art. 16, par. 2 e allegato VI bis, punto 2
  13. Termine della deroga dell’allegato V per gli alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO) nelle applicazioni industriali Fonte · allegato V
  14. Il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, firmato l’11 febbraio 2026, è pubblicato nella GU L 2026/405 Fonte · titolo e intestazione della Gazzetta ufficialeFonte
  15. Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/405; da questa data si applicano l’articolo 4, parr. 3 e 4, che fissano scadenze di biodegradabilità al 23 marzo 2032 per le pellicole e al 23 marzo 2034 per le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % Fonte · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 31, par. 2 e art. 37
  16. Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato; il regolamento (UE) 2026/405 si applica integralmente; detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima di questa data in conformità al vecchio regolamento possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo Fonte · art. 35, art. 36, par. 1 e art. 37
  17. Termine del periodo transitorio: detergenti e tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino a questa data Fonte · art. 36, par. 2

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori)12
  • Essere stabiliti nella Comunità e assumere la responsabilità della conformità dei propri detergenti e tensioattivi al regolamento e ai suoi allegati e, ove pertinente, alle norme sui biocidi e alle altre norme comunitarie. art. 3, par. 1, art. 3, par. 2 e art. 3, par. 3
  • Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato. art. 4 e allegato III
  • Per un detergente industriale o per collettività con un tensioattivo che non supera l’allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell’80 % dell’allegato II, chiedere all’autorità competente e alla Commissione una deroga prima di utilizzarlo. art. 5, art. 6 e allegato II
  • Far eseguire le prove secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio. art. 7 e allegato I
  • Tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove. art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2
  • Tenere una scheda degli ingredienti secondo l’allegato VII C, che indichi il detergente e il fabbricante ed elenchi ogni ingrediente in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda. art. 9, par. 3 e allegato VII C
  • Etichettare l’imballaggio destinato ai consumatori in modo leggibile, visibile e indelebile con il nome del prodotto e la denominazione commerciale, il nome o il marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, nonché l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; riportare le stesse informazioni sui documenti che accompagnano le spedizioni alla rinfusa. art. 11, par. 2
  • Dichiarare il contenuto secondo l’allegato VII A: le diciotto classi di componenti elencate, dai fosfati e dalle quattro classi di tensioattivi ai candeggianti, all’EDTA, all’NTA, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai policarbossilati, nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la nomenclatura comune; sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome; oltre all’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, alle istruzioni per l’uso e alle precauzioni particolari. art. 11, par. 3 e allegato VII A
  • Per i detergenti per bucato per consumatori, indicare le quantità o il dosaggio raccomandati in millilitri o grammi per carico standard con acqua dolce, media e dura, il numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, nonché la capacità e le graduazioni di un eventuale misurino; per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, indicare il dosaggio standard per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti, con le varianti per durezza dell’acqua ove pertinente. art. 11, par. 4 e allegato VII B
  • Pubblicare l’elenco degli ingredienti su un sito web secondo l’allegato VII D, con i nomi INCI o la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti, le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome, senza fasce percentuali né numeri CAS, liberamente accessibile, aggiornato e collegato a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS; sono esentati i detergenti industriali e per collettività che dispongono di una scheda tecnica o di sicurezza. allegato VII D
  • Mantenere il tenore totale di fosforo al di sotto di 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura nei detergenti per bucato per consumatori e al di sotto di 0,3 g per dosaggio standard nei detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori; i prodotti pari o superiori a tali limiti non possono essere immessi sul mercato. art. 4 bis e allegato VI bis
  • Rispettare i requisiti linguistici nazionali per l’etichettatura del contenuto e del dosaggio e ricordare che l’etichettatura del regolamento si applica fatti salvi gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP. art. 9, par. 1, art. 11, par. 1 e art. 11, par. 5
Importatore7
  • Considerare l’importazione nel territorio doganale dell’Unione come immissione sul mercato: in quanto importatore Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi degli articoli 3, 4, 4 bis, 9 e 11 per i detergenti e i tensioattivi che introduce, ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede. art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2
  • Ottenere dal fabbricante di un Paese terzo, e tenere a disposizione delle autorità competenti, i risultati di biodegradabilità finale dell’allegato III per ogni tensioattivo, la documentazione su come sono state eseguite le prove e la prova che Lei può fare affidamento sui risultati delle prove. art. 7, art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2
  • Compilare la scheda degli ingredienti dell’allegato VII C con la composizione completa, i numeri CAS e le fasce di peso ed essere in grado di consegnarla al personale medico senza indugio e gratuitamente. art. 9, par. 3 e allegato VII C
  • Apporre sull’imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, insieme all’indirizzo, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono da cui ottenere la scheda. art. 11, par. 2
  • Riportare sull’imballaggio destinato ai consumatori la dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A, comprese le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % e l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, nella lingua richiesta dallo Stato membro. art. 11, par. 3, art. 11, par. 5 e allegato VII A
  • Per i detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori, riportare sull’imballaggio le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro. art. 11, par. 4, art. 11, par. 5 e allegato VII B
  • Verificare il tenore di fosforo prima dell’importazione: i detergenti per bucato per consumatori pari o superiori a 0,5 g per dose e i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori pari o superiori a 0,3 g per dosaggio standard non possono essere immessi sul mercato. art. 4 bis e allegato VI bis
Distributore (grossista o dettagliante)4
  • Se vende un detergente senza modificarne le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio, non è il fabbricante; se riconfeziona, rietichetta, crea una propria etichetta a marchio del distributore, modifica il prodotto o agisce come importatore, diventa fabbricante con tutti i relativi obblighi. art. 2, par. 10
  • Quando lo Stato membro richiede l’etichettatura nella propria lingua nazionale, rispettare tale requisito per la dichiarazione del contenuto e le informazioni sul dosaggio. art. 11, par. 5
  • Mettere a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al regolamento: i prodotti conformi circolano liberamente, mentre le autorità competenti possono impedire la messa a disposizione di quelli non conformi e porre in stato di fermo le partite. art. 3, par. 1, art. 14, par. 1 e art. 18
  • Verificare che l’imballaggio destinato ai consumatori che Lei vende riporti nome, indirizzo e numero di telefono del soggetto responsabile, il recapito per la scheda, la dichiarazione del contenuto con le sostanze profumate allergizzanti, l’indirizzo del sito web e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, le informazioni sul dosaggio, in modo che un prodotto con etichettatura incompleta non finisca sui suoi scaffali. art. 11, par. 2, art. 11, par. 3 e art. 11, par. 4

DetR in breve

Il regolamento sui detergenti (DetR), formalmente regolamento (CE) n. 648/2004, è la legge dell’UE dedicata all’immissione sul mercato di detergenti e di tensioattivi per detergenti. Armonizza cinque aspetti: la biodegradabilità dei tensioattivi, le restrizioni o i divieti applicati ai tensioattivi per motivi di biodegradabilità, l’etichettatura supplementare dei detergenti, comprese le sostanze profumate allergizzanti, le informazioni che i fabbricanti devono tenere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico e i limiti ai fosfati e agli altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori (art. 1). Essendo un regolamento, è entrato in vigore ed è stato direttamente applicabile in ogni Stato membro l’8 ottobre 2005, giorno in cui ha abrogato le cinque direttive sui detergenti degli anni dal 1973 al 1986 e la raccomandazione 89/542/CEE (art. 17 e art. 19).

Il regolamento si colloca al di sopra delle norme generali sulle sostanze chimiche senza sostituirle: i suoi obblighi di informazione e di etichettatura si applicano fatti salvi il regolamento REACH, le norme di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP (art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1). I suoi giorni sono ormai contati: il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi è entrato in vigore il 22 marzo 2026 e lo abroga con effetto dal 23 settembre 2029 (regolamento (UE) 2026/405, art. 35 e art. 37).

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 648/2004 (CELEX 32004R0648), oppure il testo consolidato del 1° giugno 2015, che comprende l’etichettatura delle sostanze profumate allergizzanti, l’allineamento al CLP e i limiti al fosforo. Il regolamento successivo è il regolamento (UE) 2026/405 (CELEX 32026R0405).

Ambito di applicazione

Un detergente è qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma, liquida, in polvere, in pasta, in barra, in panetto o in pezzi sagomati, e commercializzata per uso domestico, collettivo o industriale. Il regolamento aggiunge quattro gruppi che sono detergenti a pieno titolo: le miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, gli ammorbidenti per tessuti, le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio (art. 2, par. 1). Per lavaggio si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure (art. 2, par. 2): il sapone e il gel doccia per il corpo sono quindi prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. Un tensioattivo è una sostanza o una miscela organica con proprietà tensioattive, dotata di gruppi idrofili e idrofobi e in grado di ridurre la tensione superficiale dell’acqua, di formare monostrati, emulsioni o micelle e di adsorbirsi alle interfacce acqua-solido (art. 2, par. 6).

Il regolamento (UE) n. 259/2012 ha aggiunto le due categorie per consumatori che comportano obblighi ulteriori: un detergente per bucato per consumatori è un detergente per bucato immesso sul mercato per essere usato da non professionisti, anche nelle lavanderie pubbliche, e un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori è un detergente immesso sul mercato per essere usato in lavastoviglie automatiche da non professionisti (art. 2, par. 1 bis e par. 1 ter). Un detergente industriale e per collettività è un detergente per il lavaggio e la pulizia al di fuori dell’ambito domestico, eseguiti da personale specializzato con prodotti specifici (art. 2, par. 12).

Gli obblighi ricadono sul fabbricante, definito come la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo: il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto o chiunque modifichi le caratteristiche del prodotto o ne crei o modifichi l’etichettatura. Un distributore che non modifica nulla non è un fabbricante, salvo che agisca come importatore (art. 2, par. 10). L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato (art. 2, par. 9). I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità e sono responsabili della conformità (art. 3, parr. 2 e 3).

I tensioattivi che sono sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII sulla biodegradabilità quando sono elencati o autorizzati ai sensi delle norme sui biocidi, e il detergente che li contiene è etichettato come contenente un disinfettante (art. 3, par. 1). L’articolo cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 e i riferimenti a essa si intendono fatti al regolamento sui biocidi e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII (regolamento (UE) n. 528/2012, art. 96). Nella pratica, oggi l’esenzione va quindi verificata rispetto al regolamento (UE) n. 528/2012, e il regolamento (UE) 2026/405 formula la stessa esenzione nei suoi termini, comprendendo l’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate e l’allegato I di tale regolamento, il programma di riesame ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione e i costituenti di disinfettanti ammessi ai sensi del suo articolo 55 (regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2).

Che cosa deve fare

Biodegradabilità dei tensioattivi

I tensioattivi, e i detergenti che li contengono, possono essere immessi sul mercato senza ulteriori limiti di biodegradabilità quando soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale (art. 4, par. 1). L’allegato III fissa una soglia di superamento di almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una di sei prove, con la norma EN ISO 14593:1999, la prova in spazio di testa con CO2, come metodo di riferimento, e ammette due metodi DOC die-away con una soglia del 70 % quando le caratteristiche fisiche del tensioattivo lo giustificano (allegato III, punti A e B). Le prove devono essere eseguite secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio (art. 7).

Quando un tensioattivo non supera l’allegato III, i fabbricanti di detergenti industriali o per collettività, o dei relativi tensioattivi, possono chiedere una deroga all’autorità competente dello Stato membro e alla Commissione, con un fascicolo tecnico contenente i risultati di biodegradabilità primaria dell’allegato II, che devono raggiungere almeno l’80 %, e la valutazione complementare del rischio dell’allegato IV (art. 4, par. 2, art. 4, par. 3 e art. 5). La Commissione concede deroghe per usi industriali o per collettività specifici e a bassa dispersione, in cui il rischio ambientale è ridotto rispetto al beneficio socioeconomico, e le elenca nell’allegato V; i tensioattivi per i quali la deroga è rifiutata sono inseriti nell’allegato VI (art. 6). L’allegato V ha contenuto una sola voce, un etossilato di alcol Guerbet per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli, fino al 27 giugno 2019; l’allegato VI è vuoto (allegato V e allegato VI, come sostituiti dal regolamento (CE) n. 551/2009).

Limiti al fosforo

Dal 30 giugno 2013 un detergente per bucato per consumatori non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella quantità raccomandata per il ciclo principale di un carico standard di lavatrice in acqua dura, e dal 1° gennaio 2017 un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard (art. 4 bis e allegato VI bis). Il limite per le lavastoviglie è rimasto in vigore perché Parlamento e Consiglio non hanno deciso diversamente sulla base del riesame della Commissione entro il 31 dicembre 2016 (art. 16). Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per i detergenti non coperti dall’allegato, come i detersivi per piatti a mano o i prodotti industriali (art. 14, par. 2). Il regolamento (UE) 2026/405 riprende entrambi i limiti nel suo allegato III e chiede alla Commissione di valutare ulteriori riduzioni e nuove categorie di prodotti entro il 23 marzo 2028 (regolamento (UE) 2026/405, art. 6, art. 34, par. 2 e allegato III).

Informazioni per le autorità e per il personale medico

I fabbricanti devono tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III e, per i tensioattivi oggetto di una richiesta di deroga, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV, e devono disporre di documentazione che dimostri che le prove sono state eseguite correttamente e che possono avvalersi dei risultati (art. 9, parr. 1 e 2). Per ogni miscela disciplinata dal regolamento devono tenere una scheda degli ingredienti secondo l’allegato VII C, che elenchi tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e consegnarla senza indugio e gratuitamente a qualsiasi personale medico che ne faccia richiesta, o a un organismo pubblico designato dallo Stato membro; i destinatari la mantengono riservata e la usano solo per fini medici (art. 9, par. 3 e allegato VII C).

Etichettatura

L’imballaggio destinato ai consumatori deve riportare, in modo leggibile, visibile e indelebile, il nome e la denominazione commerciale del prodotto, il nome o il marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, nonché l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; le stesse informazioni figurano sui documenti che accompagnano il trasporto alla rinfusa (art. 11, par. 2). Il contenuto è dichiarato secondo l’allegato VII A: diciotto classi di componenti, dai fosfati, dai fosfonati e dai tensioattivi anionici, cationici, anfoteri e non ionici ai candeggianti, all’EDTA, all’NTA, ai fenoli, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai policarbossilati, indicati nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la loro nomenclatura comune; e sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome, con la nomenclatura dei cosmetici (art. 11, par. 3 e allegato VII A). L’imballaggio riporta inoltre le istruzioni per l’uso, le precauzioni particolari e l’indirizzo del sito web dove è consultabile l’elenco degli ingredienti.

I detergenti per bucato per consumatori aggiungono le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B: quantità raccomandate in millilitri o grammi per un carico standard con acqua dolce, media e dura, numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, 4,5 kg di tessuto asciutto per i detergenti per uso intensivo e 2,5 kg per quelli per capi delicati, nonché capacità e graduazioni di un eventuale misurino; i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori indicano il dosaggio standard per il ciclo principale in una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti (art. 11, par. 4 e allegato VII B). Quando uno Stato membro richiede l’etichettatura nella propria lingua nazionale, fabbricanti e distributori devono rispettarla per le informazioni sul contenuto e sul dosaggio (art. 11, par. 5). I detergenti destinati al settore industriale e per collettività e non messi a disposizione del grande pubblico possono sostituire l’etichettatura dell’allegato VII A con schede tecniche, schede di dati di sicurezza o un mezzo appropriato analogo, purché siano fornite le informazioni equivalenti (allegato VII A).

L’elenco pubblico degli ingredienti

I fabbricanti devono pubblicare la scheda degli ingredienti su un sito web, senza le fasce di peso e i numeri CAS, usando i nomi INCI o, in mancanza, la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti e le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome. L’accesso non può essere limitato, il contenuto deve essere mantenuto aggiornato e il sito deve rinviare a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS. I detergenti industriali o per collettività e i loro tensioattivi sono esentati quando è disponibile una scheda tecnica o di sicurezza (allegato VII D).

Obblighi per ruolo

Il fabbricante, chiunque immetta il prodotto sul mercato, è tenuto agli obblighi di biodegradabilità, prova, documentazione, scheda, etichettatura, dosaggio, sito web e fosforo (art. 3, art. 4, art. 4 bis, art. 9 e art. 11). L’importatore è considerato fabbricante ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede (art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2). Un distributore che vende il prodotto senza modificarlo non è un fabbricante, ma chi riconfeziona, rietichetta, vende a marchio proprio o importa assume l’intero ruolo di fabbricante, e ogni distributore deve rispettare i requisiti linguistici nazionali (art. 2, par. 10 e art. 11, par. 5).

Il regolamento successivo dal 23 settembre 2029

Il regolamento (UE) 2026/405 è stato firmato l’11 febbraio 2026, pubblicato il 2 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2026. Si applica dal 23 settembre 2029, quando abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano immediatamente e richiedono che le pellicole e i polimeri contenuti nelle pellicole soddisfino criteri di biodegradabilità entro il 23 marzo 2032 e le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % entro il 23 marzo 2034 (regolamento (UE) 2026/405, art. 4, art. 35 e art. 37). Il nuovo atto amplia la definizione di detergente a sostanze, miscele o microrganismi destinati a pulire, ammollare, risciacquare, sbiancare, ammorbidire o profumare tessuti, stoviglie o superfici, stabilisce requisiti per i detergenti contenenti microrganismi, limita le sperimentazioni sugli animali, mantiene i limiti al fosforo e aggiunge gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, la fornitura con ricarica, l’etichettatura generale e digitale, le norme sulle vendite a distanza, un passaporto digitale del prodotto con controlli doganali e le procedure di vigilanza del mercato del nuovo quadro legislativo (regolamento (UE) 2026/405, art. 2, par. 1, art. 5, art. 7, artt. da 8 a 29). I prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo; i prodotti immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030 (regolamento (UE) 2026/405, art. 36).

Applicazione e sanzioni

Ogni Stato membro designa le autorità competenti e notifica alla Commissione i propri laboratori approvati (art. 8). Le autorità possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti presenti sul mercato, utilizzando i metodi di riferimento dell’allegato VIII, senza obbligare i fabbricanti a ripetere o a pagare prove già superate presso un laboratorio approvato (art. 10). Uno Stato membro che ritenga che un detergente conforme presenti comunque un rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente può ritirarlo, richiamarlo o limitarlo provvisoriamente e deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione, che decide entro novanta giorni (art. 15). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, possono conferire alle autorità il potere di impedire la messa a disposizione di detergenti e tensioattivi non conformi e devono consentire il fermo delle partite non conformi (art. 18). La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento nel suo allegato I.

In Danimarca il regolamento si applica direttamente ed è vigilato dall’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, in base alla legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025). L’autorità di vigilanza deve far cessare una situazione illecita e può ordinare al soggetto responsabile di sospendere la vendita, avvisare gli utilizzatori, rimuovere la causa, richiamare o distruggere il prodotto (§ 48). La violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge è punita con una multa, salvo che sia dovuta una sanzione più grave in base ad altra normativa (§ 59, comma 1, n. 1), e la pena sale fino a due anni di reclusione quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici, ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico, anche sotto forma di risparmio (§ 59, comma 2). L’autorità di vigilanza, o la polizia per suo conto, può sequestrare sostanze, miscele e articoli illeciti secondo le norme del capitolo 74 della legge sull’amministrazione della giustizia (§ 48 b), le imprese possono rispondere penalmente (§ 60) e il termine di prescrizione di tale responsabilità è di cinque anni (§ 61).

Come La aiuta Conphora

Conphora monitora il DetR e il suo successore e mette a confronto i Suoi detergenti con i requisiti, segnalando lacune nelle prove di biodegradabilità, nella dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A e nelle sostanze profumate allergizzanti, nella scheda degli ingredienti e nell’elenco sul sito web e nei limiti al fosforo prima che diventino problemi di applicazione delle norme. La piattaforma La aiuta a predisporre e a mantenere la documentazione che le autorità competenti possono richiedere e La avvisa quando un requisito inizia o cessa di applicarsi, come il passaggio al regolamento (UE) 2026/405 il 23 settembre 2029 e il passaporto digitale del prodotto che lo accompagna.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 fanno rispettare il regolamento con le misure di controllo dell’articolo 10, la clausola di salvaguardia dell’articolo 15 e i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento (CE) n. 648/2004 nel suo allegato I; in Danimarca l’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) vigila sui detergenti in base alla legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025). Gli strumenti sono ordini di porre fine alla situazione illecita, di sospendere la vendita, di avvisare gli utilizzatori, di rimuovere la causa, di richiamare o distruggere il prodotto (kemikalieloven § 48), il fermo delle partite non conformi e il ritiro, il richiamo o la limitazione provvisori di un detergente che presenta un rischio (articoli 15 e 18), nonché sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive: in Danimarca una multa per la violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge sulle sostanze chimiche (§ 59, comma 1, n. 1), che arriva alla reclusione fino a due anni quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici o l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico (§ 59, comma 2), con responsabilità penale delle imprese ai sensi del § 60 e un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi del § 61.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; ciò può comprendere misure che consentono alle autorità competenti di impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi non conformi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme devono comprendere misure che consentano alle autorità di porre in stato di fermo le partite non conformi. Le autorità competenti possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti sul mercato, utilizzando i metodi di riferimento dell’allegato VIII, senza obbligare i fabbricanti a ripetere o a pagare prove già superate presso un laboratorio approvato, e uno Stato membro può ritirare, richiamare o limitare provvisoriamente un detergente conforme che presenta un rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento nel suo allegato I. In Danimarca il regolamento è direttamente applicabile ed è vigilato dall’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) in base alla legge sulle sostanze chimiche, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025: l’autorità deve far cessare una situazione illecita e può ordinare al soggetto responsabile di sospendere la vendita, avvisare gli utilizzatori, rimuovere la causa, richiamare o distruggere il prodotto (§ 48); salvo che sia dovuta una sanzione più grave in base ad altra normativa, la violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge è punita con una multa (§ 59, comma 1, n. 1), e la pena sale fino a due anni di reclusione quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici, ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico, anche sotto forma di risparmio, al soggetto interessato o ad altri (§ 59, comma 2); ogni vantaggio economico ottenuto è confiscato anche quando non sia derivato alcun danno o pericolo (§ 59, comma 7), l’autorità di vigilanza, o la polizia per suo conto, può sequestrare sostanze, miscele e articoli illeciti (§ 48 b), le imprese possono rispondere penalmente (§ 60) e il termine di prescrizione di tale responsabilità è di cinque anni (§ 61).

Fonte · art. 10, art. 15 e art. 18Fonte · allegato IFonte · § 48, § 48 b, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, § 59, stk. 7, § 60 e § 61Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per DetR, dalla più recente.

  1. Si applica

    Si chiude il periodo transitorio del regolamento (UE) 2026/405

    Detergenti e tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 in conformità al regolamento (CE) n. 648/2004 nella versione vigente il 22 settembre 2029 possono essere messi a disposizione sul mercato solo fino a questa data.

    Fonte · art. 36, par. 2
  2. Modifica

    Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato; si applica il regolamento (UE) 2026/405

    Il nuovo regolamento su detergenti e tensioattivi si applica integralmente e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, con i riferimenti al vecchio atto letti secondo la tavola di concordanza del suo allegato VIII; i prodotti immessi sul mercato prima di questa data secondo le vecchie norme possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo.

    Fonte · art. 35, art. 36, par. 1 e art. 37
  3. Orientamenti

    Guida riscritta sulla base del testo consolidato e del regolamento (UE) 2026/405

    Il testo segue ora il testo consolidato del 1° giugno 2015 con date, limiti e riferimenti agli articoli esatti, la definizione di fabbricante dell’articolo 2, par. 10, che comprende importatori e confezionatori a marchio proprio, la base danese di applicazione nella legge sulle sostanze chimiche e l’abrogazione da parte del regolamento (UE) 2026/405 con la sua data di applicazione del 23 settembre 2029 e il periodo transitorio fino al 23 settembre 2030; il testo precedente parlava di una rifusione adottata senza indicare le date.

    Fonte · art. 2, art. 4 bis, art. 9, art. 11 e art. 18Fonte · artt. da 35 a 37
  4. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi

    Firmato l’11 febbraio 2026 e pubblicato nella GU L 2026/405 il 2 marzo 2026, il regolamento successivo è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applica dal 23 settembre 2029, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano immediatamente e richiedono che le pellicole soddisfino criteri di biodegradabilità entro il 23 marzo 2032 e le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % entro il 23 marzo 2034; aggiunge i detergenti contenenti microrganismi, l’etichettatura digitale, un passaporto digitale del prodotto, la fornitura con ricarica, limiti alle sperimentazioni sugli animali e obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, e mantiene nel suo allegato III i limiti al fosforo di 0,5 g e 0,3 g.

    Fonte · art. 2, par. 1, art. 4, art. 5, artt. da 8 a 12, art. 21, art. 37 e allegato III
  5. Si applica

    Si applica il limite al fosforo per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori

    I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard non possono più essere immessi sul mercato; il riesame della Commissione ai sensi dell’articolo 16 non ha indotto Parlamento e Consiglio a modificare il limite entro il 31 dicembre 2016.

    Fonte · art. 4 bis, art. 16 e allegato VI bis, punto 2
  6. Si applica

    Si applicano i riferimenti al CLP degli articoli 9, par. 1, e 11, par. 1

    Si applicano i punti 2 e 3 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1336/2008: gli obblighi di informazione del fabbricante si applicano fatto salvo l’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le norme di etichettatura fatte salve le disposizioni CLP di classificazione, etichettatura e imballaggio.

    Fonte · art. 1, par. 2, art. 1, par. 3 e art. 2
  7. Si applica

    Si applica il limite al fosforo per i detergenti per bucato per consumatori

    I detergenti per bucato per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,5 g nella dose raccomandata per un carico standard di lavatrice in acqua dura non possono più essere immessi sul mercato.

    Fonte · art. 4 bis e allegato VI bis, punto 1
  8. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) n. 259/2012: fosfati, etichettatura del dosaggio e atti delegati

    Il regolamento modificativo del 14 marzo 2012, pubblicato nella GU L 94 del 30 marzo 2012, ha aggiunto l’articolo 4 bis e l’allegato VI bis con i limiti al fosforo, le definizioni di detergente per bucato per consumatori e di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori e di immissione e messa a disposizione sul mercato, l’etichettatura del dosaggio dell’articolo 11, par. 4, e dell’allegato VII B, i poteri di atti delegati degli articoli 13 e 13 bis, una clausola di libera circolazione che consente norme nazionali sui fosfati per gli altri detergenti e i nuovi articoli 15, par. 1, 16 e 18 su misure di salvaguardia, riesame della Commissione e sanzioni, compreso il fermo delle partite.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  9. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione: prima deroga per i tensioattivi nell’allegato V

    Gli allegati V e VI sono stati sostituiti: al tensioattivo etossilato di alcol Guerbet con numero CAS 147993-59-7 è stata concessa una deroga per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019, mentre l’elenco dei tensioattivi vietati o limitati dell’allegato VI è rimasto vuoto.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegati I e II
  10. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009: aggiornata la procedura di comitato

    Il regolamento «omnibus» sulla comitatologia ha sostituito l’articolo 12 sul comitato che assiste la Commissione; il regolamento (UE) n. 259/2012 ne ha poi soppresso il paragrafo 3 quando l’adeguamento degli allegati è passato agli atti delegati.

    Fonte · art. 12 (M3 e M5)Fonte
  11. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1336/2008: allineamento al regolamento CLP

    La parola «preparato» è stata sostituita da «miscela» in tutto il regolamento e i riferimenti al CLP negli articoli 9, par. 1, e 11, par. 1, sono stati adottati con applicazione dal 1° giugno 2015.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  12. Si applica

    Si applicano le nuove norme dell’allegato VII su etichettatura e ingredienti

    Si applica l’articolo 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 907/2006: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l’imballaggio deve riportare l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, l’elenco pubblico usa la nomenclatura INCI e i detergenti industriali e per collettività possono sostituire gli obblighi di etichettatura e di sito web con schede tecniche o di sicurezza.

    Fonte · art. 1, par. 2, art. 2, considerando da 3 a 6 e allegato II
  13. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione: metodi di prova dell’allegato III

    Il regolamento della Commissione del 20 giugno 2006, pubblicato nella GU L 168 del 21 giugno 2006, ha sostituito l’allegato III e ha aggiunto ISO 10708:1997 come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale per i tensioattivi poco solubili; il suo nuovo allegato VII si è applicato dal 12 gennaio 2007.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato I
  14. In vigore

    Entra in vigore il regolamento (CE) n. 648/2004

    Adottato il 31 marzo 2004 e pubblicato nella GU L 104 dell’8 aprile 2004, il regolamento è entrato in vigore l’8 ottobre 2005 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, abrogando nello stesso giorno le direttive 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la raccomandazione 89/542/CEE.

    Fonte · art. 17 e art. 19

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Le domande più frequenti su DetR

Quali prodotti sono considerati detergenti ai sensi del regolamento (CE) n. 648/2004?

Qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma, commercializzata per uso domestico, collettivo o industriale. Il regolamento considera detergenti anche le miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, gli ammorbidenti per tessuti, le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio. Per lavaggio si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure: i prodotti per la pulizia del corpo umano sono quindi cosmetici, non detergenti.

Fonte · art. 2, par. 1 e art. 2, par. 2Fonte · art. 2, par. 1, lett. a)
Chi è il fabbricante quando importo o commercializzo un detergente a marchio del distributore?

Il fabbricante ai sensi del regolamento è la persona responsabile dell’immissione del detergente o del tensioattivo sul mercato. Si considera fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto e chiunque modifichi le caratteristiche del prodotto o ne crei o modifichi l’etichetta; l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è essa stessa immissione sul mercato. Un distributore che vende il prodotto senza modificarlo non è fabbricante, salvo che agisca come importatore. I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità.

Fonte · art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2
Quali sono i limiti ai fosfati e da quando si applicano?

I detergenti per bucato per consumatori non possono essere immessi sul mercato dal 30 giugno 2013 se il tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella quantità raccomandata per il ciclo principale di un carico standard di lavatrice in acqua dura, per tessuti normalmente sporchi con detergenti per uso intensivo e per tessuti poco sporchi con detergenti per capi delicati. I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori non possono essere immessi sul mercato dal 1° gennaio 2017 se il tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard. Entrambi i limiti sono stati aggiunti dal regolamento (UE) n. 259/2012 e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per i detergenti non coperti dall’allegato.

Fonte · art. 4 bis, art. 14, par. 2 e allegato VI bisFonte · art. 1
Quali sostanze profumate allergizzanti devono essere indicate sull’etichetta di un detergente?

Le sostanze profumate allergizzanti aggiunte in concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso devono essere elencate per nome sull’imballaggio dei detergenti venduti al grande pubblico, usando la nomenclatura delle norme sui cosmetici; l’elenco è quello della parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE, più le eventuali sostanze profumate allergizzanti aggiunte successivamente; la direttiva 76/768/CEE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 con effetto dall’11 luglio 2013, quindi i riferimenti si leggono come riferimenti a tale regolamento. Dal 12 gennaio 2007 l’obbligo si applica comunque sia aggiunto l’allergene, come sostanza pura o all’interno di un profumo o di un olio essenziale, e gli stessi allergeni compaiono nell’elenco online degli ingredienti. La Commissione può abbassare con atto delegato la soglia dello 0,01 % quando il comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori fissa limiti individuali basati sul rischio.

Fonte · art. 13, par. 3, allegato VII A e allegato VII DFonte · considerando 4 e art. 2Fonte · art. 38
Che cos’è la scheda degli ingredienti e chi può richiederla?

La scheda dell’allegato VII C indica il detergente e il fabbricante ed elenca tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso in quattro fasce, pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea; le impurezze non sono ingredienti e un profumo, un olio essenziale o un colorante conta come un unico ingrediente, salvo per le sue sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %. Il fabbricante deve metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda, o di un organismo pubblico designato a tal fine dallo Stato membro, e i destinatari devono mantenerla riservata e usarla solo per fini medici.

Fonte · art. 2, par. 11, art. 9, par. 3 e allegato VII C
Devo pubblicare online gli ingredienti del mio detergente?

Sì, per i detergenti venduti al grande pubblico. Il fabbricante deve rendere disponibile la scheda degli ingredienti su un sito web, senza le fasce di peso e i numeri CAS, usando i nomi INCI o, in mancanza, la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, con «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti e con le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome. L’accesso non può essere limitato, il contenuto deve essere mantenuto aggiornato, il sito deve rinviare a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS e l’indirizzo del sito web deve essere stampato sull’imballaggio. I detergenti industriali o per collettività e i loro tensioattivi sono esentati quando è disponibile una scheda tecnica o una scheda di dati di sicurezza.

Fonte · allegato VII A e allegato VII D
Il regolamento sui detergenti sta per essere sostituito?

Sì. Il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi è stato firmato l’11 febbraio 2026, pubblicato il 2 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2026. Si applica dal 23 settembre 2029, quando il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano già e fissano scadenze di biodegradabilità per le pellicole nel 2032 e per le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % nel 2034. Il nuovo regolamento riguarda i detergenti contenenti microrganismi, l’etichettatura digitale e un passaporto digitale del prodotto, la fornitura con ricarica, i limiti alle sperimentazioni sugli animali e obblighi distinti per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. I prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo, mentre quelli immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030.

Fonte · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 35, art. 36 e art. 37Fonte
REACH e CLP si applicano ancora a un detergente conforme al DetR?

Sì. Gli obblighi di informazione dell’articolo 9 si applicano fatto salvo l’articolo 45 del regolamento CLP sulla notifica ai centri antiveleni, e le norme di etichettatura dell’articolo 11 si applicano fatte salve le disposizioni di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008: un detergente pericoloso riporta quindi l’etichetta di pericolo CLP oltre alla dichiarazione del contenuto prevista per i detergenti. Il regolamento successivo afferma espressamente di non pregiudicare REACH, CLP né il regolamento sui biocidi.

Fonte · art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1Fonte · art. 1, par. 2

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Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, testo consolidato del 1° giugno 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601
  2. Regolamento (CE) n. 648/2004 come pubblicato nella GU L 104 dell’8 aprile 2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R0648 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R0648
  4. Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che adegua gli allegati III e VII, le sostanze profumate allergizzanti e il sito web degli ingredienti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907
  5. Regolamento (CE) n. 1336/2008 che adegua il regolamento (CE) n. 648/2004 al regolamento CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336
  6. Regolamento (CE) n. 219/2009 che adegua atti alla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219
  7. Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione che adegua gli allegati V e VI, deroga per i tensioattivi (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551
  8. Regolamento (UE) n. 259/2012 sui fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259
  9. Regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405
  10. Procedura 2023/0124(COD), detergenti e tensioattivi, dalla proposta alla pubblicazione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124
  11. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  12. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, definizione di prodotto cosmetico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
  13. Normativa sulle sostanze chimiche, sezione sui detergenti con le FAQ e gli orientamenti della Commissione (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_en
  14. La Commissione accoglie con favore l’accordo politico sulla sicurezza dei prodotti per i detergenti nel mercato unico, 11 giugno 2025 (Commissione europea) https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-product-safety-detergents-single-market-2025-06-11_en
  15. Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/vaske-og-rengoeringsmidler
  16. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler
  17. Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, kommende regler under forordning (EU) 2026/405 (Miljøstyrelsen) https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler-kommende-regler
  18. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redazione di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
11 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). DetR: Regolamento sui detergenti (Regolamento (CE) n. 648/2004), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/detr/
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