DetR in breve
Il regolamento sui detergenti (DetR), formalmente regolamento (CE) n. 648/2004, è la legge dell’UE dedicata all’immissione sul mercato di detergenti e di tensioattivi per detergenti. Armonizza cinque aspetti: la biodegradabilità dei tensioattivi, le restrizioni o i divieti applicati ai tensioattivi per motivi di biodegradabilità, l’etichettatura supplementare dei detergenti, comprese le sostanze profumate allergizzanti, le informazioni che i fabbricanti devono tenere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico e i limiti ai fosfati e agli altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori (art. 1). Essendo un regolamento, è entrato in vigore ed è stato direttamente applicabile in ogni Stato membro l’8 ottobre 2005, giorno in cui ha abrogato le cinque direttive sui detergenti degli anni dal 1973 al 1986 e la raccomandazione 89/542/CEE (art. 17 e art. 19).
Il regolamento si colloca al di sopra delle norme generali sulle sostanze chimiche senza sostituirle: i suoi obblighi di informazione e di etichettatura si applicano fatti salvi il regolamento REACH, le norme di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP (art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1). I suoi giorni sono ormai contati: il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi è entrato in vigore il 22 marzo 2026 e lo abroga con effetto dal 23 settembre 2029 (regolamento (UE) 2026/405, art. 35 e art. 37).
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 648/2004 (CELEX 32004R0648), oppure il testo consolidato del 1° giugno 2015, che comprende l’etichettatura delle sostanze profumate allergizzanti, l’allineamento al CLP e i limiti al fosforo. Il regolamento successivo è il regolamento (UE) 2026/405 (CELEX 32026R0405).
Ambito di applicazione
Un detergente è qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma, liquida, in polvere, in pasta, in barra, in panetto o in pezzi sagomati, e commercializzata per uso domestico, collettivo o industriale. Il regolamento aggiunge quattro gruppi che sono detergenti a pieno titolo: le miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, gli ammorbidenti per tessuti, le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio (art. 2, par. 1). Per lavaggio si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure (art. 2, par. 2): il sapone e il gel doccia per il corpo sono quindi prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. Un tensioattivo è una sostanza o una miscela organica con proprietà tensioattive, dotata di gruppi idrofili e idrofobi e in grado di ridurre la tensione superficiale dell’acqua, di formare monostrati, emulsioni o micelle e di adsorbirsi alle interfacce acqua-solido (art. 2, par. 6).
Il regolamento (UE) n. 259/2012 ha aggiunto le due categorie per consumatori che comportano obblighi ulteriori: un detergente per bucato per consumatori è un detergente per bucato immesso sul mercato per essere usato da non professionisti, anche nelle lavanderie pubbliche, e un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori è un detergente immesso sul mercato per essere usato in lavastoviglie automatiche da non professionisti (art. 2, par. 1 bis e par. 1 ter). Un detergente industriale e per collettività è un detergente per il lavaggio e la pulizia al di fuori dell’ambito domestico, eseguiti da personale specializzato con prodotti specifici (art. 2, par. 12).
Gli obblighi ricadono sul fabbricante, definito come la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo: il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto o chiunque modifichi le caratteristiche del prodotto o ne crei o modifichi l’etichettatura. Un distributore che non modifica nulla non è un fabbricante, salvo che agisca come importatore (art. 2, par. 10). L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato (art. 2, par. 9). I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità e sono responsabili della conformità (art. 3, parr. 2 e 3).
I tensioattivi che sono sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII sulla biodegradabilità quando sono elencati o autorizzati ai sensi delle norme sui biocidi, e il detergente che li contiene è etichettato come contenente un disinfettante (art. 3, par. 1). L’articolo cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 e i riferimenti a essa si intendono fatti al regolamento sui biocidi e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII (regolamento (UE) n. 528/2012, art. 96). Nella pratica, oggi l’esenzione va quindi verificata rispetto al regolamento (UE) n. 528/2012, e il regolamento (UE) 2026/405 formula la stessa esenzione nei suoi termini, comprendendo l’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate e l’allegato I di tale regolamento, il programma di riesame ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione e i costituenti di disinfettanti ammessi ai sensi del suo articolo 55 (regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2).
Che cosa deve fare
Biodegradabilità dei tensioattivi
I tensioattivi, e i detergenti che li contengono, possono essere immessi sul mercato senza ulteriori limiti di biodegradabilità quando soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale (art. 4, par. 1). L’allegato III fissa una soglia di superamento di almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una di sei prove, con la norma EN ISO 14593:1999, la prova in spazio di testa con CO2, come metodo di riferimento, e ammette due metodi DOC die-away con una soglia del 70 % quando le caratteristiche fisiche del tensioattivo lo giustificano (allegato III, punti A e B). Le prove devono essere eseguite secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio (art. 7).
Quando un tensioattivo non supera l’allegato III, i fabbricanti di detergenti industriali o per collettività, o dei relativi tensioattivi, possono chiedere una deroga all’autorità competente dello Stato membro e alla Commissione, con un fascicolo tecnico contenente i risultati di biodegradabilità primaria dell’allegato II, che devono raggiungere almeno l’80 %, e la valutazione complementare del rischio dell’allegato IV (art. 4, par. 2, art. 4, par. 3 e art. 5). La Commissione concede deroghe per usi industriali o per collettività specifici e a bassa dispersione, in cui il rischio ambientale è ridotto rispetto al beneficio socioeconomico, e le elenca nell’allegato V; i tensioattivi per i quali la deroga è rifiutata sono inseriti nell’allegato VI (art. 6). L’allegato V ha contenuto una sola voce, un etossilato di alcol Guerbet per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli, fino al 27 giugno 2019; l’allegato VI è vuoto (allegato V e allegato VI, come sostituiti dal regolamento (CE) n. 551/2009).
Limiti al fosforo
Dal 30 giugno 2013 un detergente per bucato per consumatori non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella quantità raccomandata per il ciclo principale di un carico standard di lavatrice in acqua dura, e dal 1° gennaio 2017 un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard (art. 4 bis e allegato VI bis). Il limite per le lavastoviglie è rimasto in vigore perché Parlamento e Consiglio non hanno deciso diversamente sulla base del riesame della Commissione entro il 31 dicembre 2016 (art. 16). Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per i detergenti non coperti dall’allegato, come i detersivi per piatti a mano o i prodotti industriali (art. 14, par. 2). Il regolamento (UE) 2026/405 riprende entrambi i limiti nel suo allegato III e chiede alla Commissione di valutare ulteriori riduzioni e nuove categorie di prodotti entro il 23 marzo 2028 (regolamento (UE) 2026/405, art. 6, art. 34, par. 2 e allegato III).
Informazioni per le autorità e per il personale medico
I fabbricanti devono tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III e, per i tensioattivi oggetto di una richiesta di deroga, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV, e devono disporre di documentazione che dimostri che le prove sono state eseguite correttamente e che possono avvalersi dei risultati (art. 9, parr. 1 e 2). Per ogni miscela disciplinata dal regolamento devono tenere una scheda degli ingredienti secondo l’allegato VII C, che elenchi tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e consegnarla senza indugio e gratuitamente a qualsiasi personale medico che ne faccia richiesta, o a un organismo pubblico designato dallo Stato membro; i destinatari la mantengono riservata e la usano solo per fini medici (art. 9, par. 3 e allegato VII C).
Etichettatura
L’imballaggio destinato ai consumatori deve riportare, in modo leggibile, visibile e indelebile, il nome e la denominazione commerciale del prodotto, il nome o il marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, nonché l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; le stesse informazioni figurano sui documenti che accompagnano il trasporto alla rinfusa (art. 11, par. 2). Il contenuto è dichiarato secondo l’allegato VII A: diciotto classi di componenti, dai fosfati, dai fosfonati e dai tensioattivi anionici, cationici, anfoteri e non ionici ai candeggianti, all’EDTA, all’NTA, ai fenoli, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai policarbossilati, indicati nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la loro nomenclatura comune; e sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome, con la nomenclatura dei cosmetici (art. 11, par. 3 e allegato VII A). L’imballaggio riporta inoltre le istruzioni per l’uso, le precauzioni particolari e l’indirizzo del sito web dove è consultabile l’elenco degli ingredienti.
I detergenti per bucato per consumatori aggiungono le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B: quantità raccomandate in millilitri o grammi per un carico standard con acqua dolce, media e dura, numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, 4,5 kg di tessuto asciutto per i detergenti per uso intensivo e 2,5 kg per quelli per capi delicati, nonché capacità e graduazioni di un eventuale misurino; i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori indicano il dosaggio standard per il ciclo principale in una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti (art. 11, par. 4 e allegato VII B). Quando uno Stato membro richiede l’etichettatura nella propria lingua nazionale, fabbricanti e distributori devono rispettarla per le informazioni sul contenuto e sul dosaggio (art. 11, par. 5). I detergenti destinati al settore industriale e per collettività e non messi a disposizione del grande pubblico possono sostituire l’etichettatura dell’allegato VII A con schede tecniche, schede di dati di sicurezza o un mezzo appropriato analogo, purché siano fornite le informazioni equivalenti (allegato VII A).
L’elenco pubblico degli ingredienti
I fabbricanti devono pubblicare la scheda degli ingredienti su un sito web, senza le fasce di peso e i numeri CAS, usando i nomi INCI o, in mancanza, la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti e le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome. L’accesso non può essere limitato, il contenuto deve essere mantenuto aggiornato e il sito deve rinviare a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS. I detergenti industriali o per collettività e i loro tensioattivi sono esentati quando è disponibile una scheda tecnica o di sicurezza (allegato VII D).
Obblighi per ruolo
Il fabbricante, chiunque immetta il prodotto sul mercato, è tenuto agli obblighi di biodegradabilità, prova, documentazione, scheda, etichettatura, dosaggio, sito web e fosforo (art. 3, art. 4, art. 4 bis, art. 9 e art. 11). L’importatore è considerato fabbricante ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede (art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2). Un distributore che vende il prodotto senza modificarlo non è un fabbricante, ma chi riconfeziona, rietichetta, vende a marchio proprio o importa assume l’intero ruolo di fabbricante, e ogni distributore deve rispettare i requisiti linguistici nazionali (art. 2, par. 10 e art. 11, par. 5).
Il regolamento successivo dal 23 settembre 2029
Il regolamento (UE) 2026/405 è stato firmato l’11 febbraio 2026, pubblicato il 2 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2026. Si applica dal 23 settembre 2029, quando abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano immediatamente e richiedono che le pellicole e i polimeri contenuti nelle pellicole soddisfino criteri di biodegradabilità entro il 23 marzo 2032 e le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % entro il 23 marzo 2034 (regolamento (UE) 2026/405, art. 4, art. 35 e art. 37). Il nuovo atto amplia la definizione di detergente a sostanze, miscele o microrganismi destinati a pulire, ammollare, risciacquare, sbiancare, ammorbidire o profumare tessuti, stoviglie o superfici, stabilisce requisiti per i detergenti contenenti microrganismi, limita le sperimentazioni sugli animali, mantiene i limiti al fosforo e aggiunge gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, la fornitura con ricarica, l’etichettatura generale e digitale, le norme sulle vendite a distanza, un passaporto digitale del prodotto con controlli doganali e le procedure di vigilanza del mercato del nuovo quadro legislativo (regolamento (UE) 2026/405, art. 2, par. 1, art. 5, art. 7, artt. da 8 a 29). I prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo; i prodotti immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030 (regolamento (UE) 2026/405, art. 36).
Applicazione e sanzioni
Ogni Stato membro designa le autorità competenti e notifica alla Commissione i propri laboratori approvati (art. 8). Le autorità possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti presenti sul mercato, utilizzando i metodi di riferimento dell’allegato VIII, senza obbligare i fabbricanti a ripetere o a pagare prove già superate presso un laboratorio approvato (art. 10). Uno Stato membro che ritenga che un detergente conforme presenti comunque un rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente può ritirarlo, richiamarlo o limitarlo provvisoriamente e deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione, che decide entro novanta giorni (art. 15). Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, possono conferire alle autorità il potere di impedire la messa a disposizione di detergenti e tensioattivi non conformi e devono consentire il fermo delle partite non conformi (art. 18). La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento nel suo allegato I.
In Danimarca il regolamento si applica direttamente ed è vigilato dall’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen, Kemikalieinspektionen, in base alla legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025). L’autorità di vigilanza deve far cessare una situazione illecita e può ordinare al soggetto responsabile di sospendere la vendita, avvisare gli utilizzatori, rimuovere la causa, richiamare o distruggere il prodotto (§ 48). La violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge è punita con una multa, salvo che sia dovuta una sanzione più grave in base ad altra normativa (§ 59, comma 1, n. 1), e la pena sale fino a due anni di reclusione quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici, ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico, anche sotto forma di risparmio (§ 59, comma 2). L’autorità di vigilanza, o la polizia per suo conto, può sequestrare sostanze, miscele e articoli illeciti secondo le norme del capitolo 74 della legge sull’amministrazione della giustizia (§ 48 b), le imprese possono rispondere penalmente (§ 60) e il termine di prescrizione di tale responsabilità è di cinque anni (§ 61).
Come La aiuta Conphora
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Fonti
- Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, testo consolidato del 1° giugno 2015 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 648/2004 come pubblicato nella GU L 104 dell’8 aprile 2004 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R0648 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che adegua gli allegati III e VII (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1336/2008 che adegua il regolamento (CE) n. 648/2004 al regolamento CLP (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 che adegua atti alla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione che adegua gli allegati V e VI (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 259/2012 sui fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per consumatori (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (EUR-Lex)
- Procedura 2023/0124(COD), detergenti e tensioattivi (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (EUR-Lex)
- Normativa sulle sostanze chimiche, sezione sui detergenti (Commissione europea, DG GROW)
- La Commissione accoglie con favore l’accordo politico sulla sicurezza dei prodotti per i detergenti, 11 giugno 2025 (Commissione europea)
- Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)
- Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, kommende regler (Miljøstyrelsen)
- Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.