Il REACH in parole semplici
Il regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH dalle iniziali delle sue quattro procedure (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è la legge quadro dell’UE sulle sostanze chimiche. Il suo scopo è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, compresa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze, insieme alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e al rafforzamento della competitività e dell’innovazione (art. 1, par. 1). Pone la responsabilità in capo all’industria: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle devono garantire che le sostanze da essi fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate non abbiano effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente (art. 1, par. 3).
Il regolamento va ben oltre l’industria chimica. Ogni prodotto è una sostanza, una miscela o un articolo, e gli articoli hanno obblighi propri: registrazione delle sostanze destinate a essere rilasciate, notifica e comunicazione delle sostanze estremamente preoccupanti dell’elenco delle sostanze candidate e restrizioni dell’allegato XVII, che riguardano sostanze presenti in gioielli, giocattoli, tessili, pelle, mobili, elettronica, imballaggi e cosmetici. Dalla scadenza finale di registrazione del 1° giugno 2018 il principio «nessun dato, nessun mercato» dell’articolo 5 si applica a ogni sostanza fabbricata o importata a partire da 1 tonnellata l’anno, e l’allegato XVII è modificato più volte l’anno, da ultimo con i regolamenti (UE) 2026/859 e 2026/1168.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 1907/2006 (CELEX 32006R1907), oppure il testo consolidato del 22 giugno 2026, che comprende ogni modifica dell’allegato XVII.
Ambito di applicazione
Il REACH si applica alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze, da sole, in miscele o in articoli, e all’immissione sul mercato di miscele (art. 1, par. 2). Una sostanza è un elemento chimico e i suoi composti, una miscela è una soluzione composta di due o più sostanze, e un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che determinano la sua funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (art. 3, punti da 1 a 3). Gli attori sono il fabbricante (art. 3, punto 9), l’importatore (art. 3, punto 11), il produttore di un articolo (art. 3, punto 4), l’utilizzatore a valle (art. 3, punto 13), il distributore (art. 3, punto 14) e, per i fabbricanti extra UE, il rappresentante esclusivo dell’articolo 8.
L’articolo 2 traccia i confini esterni. Le sostanze radioattive, le sostanze sotto controllo doganale in transito, gli intermedi non isolati, il trasporto di merci pericolose e i rifiuti sono fuori dal regolamento, e gli Stati membri possono esentare sostanze per la difesa (art. 2, parr. da 1 a 3). Medicinali, alimenti e mangimi sono esenti da registrazione, obblighi degli utilizzatori a valle, valutazione e autorizzazione, e i cosmetici dalle norme sulla scheda di dati di sicurezza e dall’autorizzazione delle sostanze CMR (art. 2, parr. 5 e 6, e art. 56, par. 5); i polimeri sono esenti da registrazione, ma non i loro monomeri (art. 2, par. 9, e art. 6, par. 3). Le restrizioni dell’allegato XVII riguardano ogni settore, con un’unica eccezione: non si applicano ai cosmetici per quanto riguarda i rischi per la salute umana, che sono disciplinati dal regolamento sui prodotti cosmetici (art. 67, par. 2).
Il tonnellaggio si calcola per persona giuridica e per anno civile, per cui ogni società importatrice di un gruppo ha bisogno di una propria registrazione o deve essere coperta da un rappresentante esclusivo. Per gli articoli, la Corte di giustizia ha chiarito nella causa C-106/14 (10 settembre 2015) che la soglia dello 0,1 % per le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate si calcola per ciascun articolo così com’è prodotto o importato, compreso ogni articolo assemblato in un prodotto complesso, e mai rispetto al peso del prodotto finito.
Registrazione: nessun dato, nessun mercato
Una sostanza non può essere fabbricata né immessa sul mercato nell’UE se non è stata registrata quando la registrazione è richiesta (art. 5). L’obbligo incombe a ciascun fabbricante e importatore a partire da 1 tonnellata l’anno (art. 6, par. 1); la registrazione contiene il fascicolo tecnico dell’articolo 10 con le informazioni degli allegati da VI a XI per la fascia di tonnellaggio (art. 12) e, da 10 tonnellate, una valutazione della sicurezza chimica documentata in una relazione sulla sicurezza chimica (art. 14). I dichiaranti della stessa sostanza condividono i dati e presentano la registrazione congiuntamente tramite un dichiarante capofila (art. 11 e artt. da 27 a 30). Le scadenze transitorie dell’articolo 23 (1° dicembre 2010, 1° giugno 2013 e 1° giugno 2018) sono ormai trascorse, per cui una sostanza nuova o un nuovo importatore ha bisogno di una registrazione prima della prima tonnellata.
Le registrazioni devono essere mantenute aggiornate senza indebito ritardo quando cambiano la fascia di tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o le conoscenze sui pericoli (art. 22), entro i termini fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435. L’ECHA verifica la conformità dei fascicoli, con l’obiettivo del 20 % delle registrazioni in ogni fascia di tonnellaggio entro il 31 dicembre 2027 (art. 41, par. 5), e gli Stati membri valutano le sostanze che destano preoccupazione nell’ambito del piano d’azione a rotazione a livello di Comunità (artt. da 44 a 48). Una registrazione può andare perduta: un fascicolo incompleto è respinto (art. 20) e la fabbricazione o l’importazione devono cessare.
Articoli: rilascio intenzionale, notifica dell’elenco delle sostanze candidate e articolo 33
I produttori e gli importatori di articoli hanno tre obblighi. Una sostanza destinata a essere rilasciata dagli articoli in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, un profumo in una gomma da cancellare o l’inchiostro in una cartuccia, deve essere registrata quando il totale supera 1 tonnellata l’anno, salvo che sia già registrata per quell’uso (art. 7, parr. 1 e 6). Una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate presente oltre lo 0,1 % in peso negli articoli e per un totale superiore a 1 tonnellata l’anno deve essere notificata all’ECHA entro sei mesi dal suo inserimento nell’elenco, salvo che il produttore o l’importatore possa escludere l’esposizione durante l’uso e lo smaltimento (art. 7, parr. 2, 3 e 7).
Il terzo obbligo riguarda ogni fornitore di un articolo, compresi distributori e rivenditori (art. 3, punto 33). Quando una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate è presente oltre lo 0,1 %, il fornitore deve dare al destinatario professionale, a ogni consegna, informazioni sufficienti per un uso sicuro, almeno il nome della sostanza, e deve rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore (art. 33). Dal 5 gennaio 2021 gli stessi articoli devono essere notificati alla banca dati SCIP dell’ECHA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti. L’ECHA aggiorna l’elenco delle sostanze candidate due volte l’anno, per cui la verifica delle distinte base è un’attività ricorrente e non un esercizio una tantum.
Autorizzazione ed elenco delle sostanze candidate
Le sostanze estremamente preoccupanti sono quelle che rispondono ai criteri dell’articolo 57: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, sostanze PBT e vPvB ai sensi dell’allegato XIII e sostanze che destano un livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti delle vie respiratorie. L’ECHA le individua con la procedura dell’articolo 59 e le inserisce nell’elenco delle sostanze candidate, il che fa scattare subito gli obblighi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 33 e, per la sostanza stessa, l’obbligo di scheda di dati di sicurezza dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c).
Dall’elenco delle sostanze candidate la Commissione trasferisce le sostanze prioritarie nell’allegato XIV (art. 58). Dopo la data di scadenza una sostanza dell’allegato XIV può essere immessa sul mercato o usata solo per uno scopo coperto da un’autorizzazione che la Commissione ha concesso a un richiedente per adeguato controllo o per motivi socioeconomici (artt. 56, 60 e 62). Il numero di autorizzazione va riportato sull’etichetta (art. 65), e un utilizzatore a valle che si avvale di un’autorizzazione concessa a monte nella catena di fornitura deve notificarlo all’ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura (art. 66). Si applicano esenzioni per gli usi già disciplinati da altre normative dell’Unione, come i cosmetici per i rischi per la salute umana, i medicinali e gli alimenti (art. 56, parr. 4 e 5).
Restrizioni dell’allegato XVII
Una sostanza elencata nell’allegato XVII non può essere fabbricata, immessa sul mercato né usata se non rispetta le condizioni della sua voce (art. 67, par. 1). Le restrizioni sono adottate dalla Commissione sulla base di un fascicolo preparato dall’ECHA o da uno Stato membro, dopo i pareri dei comitati per la valutazione dei rischi e per l’analisi socioeconomica e una consultazione pubblica (artt. da 68 a 73). Le voci più rilevanti per le imprese di prodotto sono quelle sulle sostanze presenti negli articoli: nichel nei gioielli e negli oggetti a contatto prolungato con la pelle (voce 27), le voci CMR da 28 a 30 che vietano la fornitura al pubblico, cadmio in materie plastiche, gioielli e brasatura (voce 23), piombo nei gioielli e negli articoli di consumo (voce 63), ftalati nei giocattoli, negli articoli per l’infanzia e negli articoli di consumo (voci 51 e 52), coloranti azoici in tessili e pelle (voce 43), cromo VI nella pelle (voce 47), IPA in parti di gomma e di plastica (voce 50), PFOA e sostanze correlate (voce 68), D4, D5 e D6 (voce 70) e le voci più recenti su formaldeide (77), microplastiche (78), PFHxA (79), DMAC e NEP (80 e 81), PFAS nelle schiume antincendio (82) e 2,4-dinitrotoluene (83).
Il calendario attuale è fitto: la voce 70 si applica a D4, D5 e D6 come sostanze e in miscele dal 6 giugno 2026, la voce 77 alle emissioni di formaldeide degli articoli dal 6 agosto 2026 e dei veicoli stradali dal 6 agosto 2027, la voce 79 al PFHxA in indumenti di consumo, calzature, tessili, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo dal 10 ottobre 2026, e la voce 83 al 2,4-dinitrotoluene negli articoli dal 10 maggio 2027. La voce 78 sulle microplastiche mantiene i periodi transitori specifici per prodotto fino al 2035, con le deroghe per i medicinali nelle sperimentazioni cliniche e per la ricerca e sviluppo corrette retroattivamente dal regolamento (UE) 2026/1168 e con la deroga per la matrice solida ristretta dal 22 giugno 2028.
Informazioni nella catena di fornitura
Il titolo IV fa circolare le informazioni in entrambe le direzioni. I fornitori di sostanze e miscele forniscono una scheda di dati di sicurezza nel formato dell’allegato II, in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura e gratuitamente, per le sostanze e le miscele pericolose, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate, su richiesta per alcune miscele al di sotto dei limiti di classificazione e con gli scenari di esposizione allegati quando era richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (art. 31). Per le altre sostanze circolano invece le informazioni dell’articolo 32 su numero di registrazione, autorizzazione, restrizione e gestione dei rischi. Le schede aggiornate vanno a ogni destinatario degli ultimi 12 mesi quando arrivano nuove informazioni sui pericoli, un’autorizzazione o una restrizione (art. 31, par. 9).
Gli utilizzatori a valle, dai formulatori agli utilizzatori industriali e professionali, usano le sostanze entro le condizioni degli scenari di esposizione che ricevono oppure predispongono una propria relazione sulla sicurezza chimica e comunicano l’uso all’ECHA (artt. da 37 a 39), e ogni attore trasmette a monte nella catena le nuove informazioni sui pericoli e i dubbi sulle misure di gestione dei rischi (art. 34). I lavoratori hanno accesso alle informazioni sulle sostanze che maneggiano (art. 35), e ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore conserva le informazioni necessarie per i propri obblighi REACH per almeno 10 anni dopo l’ultima fabbricazione, importazione, fornitura o utilizzo (art. 36).
Come il REACH si rapporta a CLP, RoHS, POP e banca dati SCIP
Il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 stabilisce come una sostanza o una miscela è classificata, etichettata e imballata, e tali classificazioni fanno scattare obblighi REACH: la scheda di dati di sicurezza, le voci CMR da 28 a 30 dell’allegato XVII (aggiornate per le sostanze di nuova classificazione dal regolamento (UE) 2025/1731) e i criteri dell’articolo 57 per le sostanze estremamente preoccupanti. La direttiva RoHS limita in parallelo dieci sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con proprie esenzioni e un proprio percorso di marcatura CE, e il regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP) vieta gli inquinanti organici persistenti della convenzione di Stoccolma indipendentemente dall’allegato XVII. La banca dati SCIP della direttiva quadro sui rifiuti riceve le informazioni sull’elenco delle sostanze candidate che l’articolo 33 impone ai fornitori di articoli di trasmettere, per cui la stessa verifica delle distinte base serve a entrambi gli obblighi.
Controlli e conseguenze
Gli Stati membri designano le autorità competenti e gli organismi di controllo, mantengono un sistema di controlli ufficiali e stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (artt. 121, 125 e 126). Il Forum dell’ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina progetti di ispezione a livello di Unione su registrazione, schede di dati di sicurezza, comunicazione sull’elenco delle sostanze candidate e sostanze soggette a restrizione nei prodotti di consumo (art. 76, par. 1, lett. f), e art. 77, par. 4). Per i prodotti, i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il REACH nel suo allegato I, consentono alle autorità di ordinare il ritiro, il richiamo e la distruzione e di bloccare alla frontiera gli articoli non conformi. In Italia l’autorità competente per il REACH è il Ministero della Salute, che opera insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Come Conphora La aiuta
Conphora monitora il regolamento REACH, ogni modifica dell’allegato XVII e ogni aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate, mette a confronto i Suoi prodotti e le relative distinte base con le voci e con la soglia dello 0,1 %, e segnala le date di applicazione che cadono nel Suo calendario, da D4, D5 e D6 nel giugno 2026 al 2,4-dinitrotoluene nel maggio 2027. La piattaforma La aiuta a tenere in ordine dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova, schede di dati di sicurezza e comunicazioni dell’articolo 33, prepara in parallelo la notifica SCIP e La avvisa quando una nuova restrizione, autorizzazione o voce dell’elenco delle sostanze candidate cambia ciò che deve fare.
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Fonti
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), testo consolidato del 22 giugno 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 nel testo pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32006R1907 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione che modifica l’allegato II sulle schede di dati di sicurezza (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione sui termini per l’aggiornamento delle registrazioni (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sulla formaldeide e sulle sostanze che la rilasciano (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione sulle microparticelle di polimeri sintetici (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione su D4, D5 e D6 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione su PFHxA, suoi sali e sostanze correlate al PFHxA (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione sugli IPA nei piattelli d’argilla (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione su DMAC e NEP (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione sulle sostanze CMR soggette a restrizioni (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione sui PFAS nelle schiume antincendio (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione che modifica la voce sulle microplastiche (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, testo consolidato, articolo 9 sulla banca dati SCIP (EUR-Lex)
- Sentenza della Corte del 10 settembre 2015, causa C-106/14, FCD e FMB (EUR-Lex)
- Comprendere il REACH (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- Sostanze soggette a restrizione ai sensi del REACH, allegato XVII (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- Regolamento REACH (Commissione europea, DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.