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REACH Chemicals & Substances 13 min Novità nei prossimi 12 mesi

REACH: Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), spiegato

Il REACH riguarda ogni sostanza fabbricata o importata nell’UE, da sola, in una miscela o in un articolo: registrazione all’ECHA da una tonnellata l’anno, autorizzazione per le sostanze estremamente preoccupanti e restrizioni dell’allegato XVII. Si applica dal 1° giugno 2008; l’allegato XVII cambia più volte l’anno, da ultimo con il regolamento (UE) 2026/1168 del 22 giugno 2026.

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Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 22 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Sostanze chimiche da sole, in miscele e in articoli, fabbricate, importate o immesse sul mercato nell’UE e nello SEE, in qualsiasi settore, salvo che si applichi un’esenzione dell’articolo 2
  • Fabbricanti e importatori di sostanze e miscele, che devono registrare le sostanze a partire da 1 tonnellata l’anno prima della fabbricazione o dell’importazione (nessun dato, nessun mercato)
  • Produttori e importatori di articoli, che devono registrare le sostanze destinate a essere rilasciate, notificare le sostanze estremamente preoccupanti oltre lo 0,1 % e 1 tonnellata l’anno e trasmettere le informazioni dell’articolo 33
  • Utilizzatori a valle, dai formulatori agli utilizzatori industriali e professionali, e distributori e rivenditori in quanto fornitori di sostanze, miscele e articoli
  • Le sostanze estremamente preoccupanti dell’elenco delle sostanze candidate e dell’allegato XIV, nonché le sostanze, i gruppi e gli usi limitati dall’allegato XVII

Prodotti derivati e a valle

  • Le sostanze radioattive, le sostanze sotto controllo doganale in transito, gli intermedi non isolati e i rifiuti sono del tutto fuori dal regolamento, e gli Stati membri possono esentare sostanze specifiche per la difesa (art. 2, parr. da 1 a 3)
  • Medicinali, alimenti e mangimi sono esenti da registrazione, obblighi degli utilizzatori a valle, valutazione e autorizzazione, e i cosmetici sono esenti dalle norme sulla scheda di dati di sicurezza e dall’autorizzazione delle sostanze CMR, ma le restrizioni dell’allegato XVII li riguardano comunque, salvo che i cosmetici restano fuori dalle voci che riguardano i rischi per la salute umana (art. 2, parr. 5 e 6, art. 56, par. 5, e art. 67, par. 2)
  • I polimeri non richiedono registrazione, ma i monomeri e le altre sostanze in essi legate devono essere registrati dal fabbricante o dall’importatore del polimero a partire da 1 tonnellata l’anno (art. 2, par. 9, e art. 6, par. 3)
  • Un articolo resta un articolo: la soglia dello 0,1 % per le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate si calcola per ciascun articolo così com’è prodotto o importato, compreso ogni articolo assemblato in un prodotto complesso (Corte di giustizia, causa C-106/14, 10 settembre 2015)
  • Un fabbricante extra UE può designare un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione, che assume gli obblighi di registrazione degli importatori (art. 8)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante di una sostanza

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza nella Comunità.

Fonte · art. 3, punto 9
Importatore (di sostanze, miscele o articoli)

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è responsabile dell’importazione, ossia dell’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità.

Fonte · art. 3, punti 10 e 11
Produttore di un articolo

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo nella Comunità; un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che determinano la sua funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Fonte · art. 3, punti 3 e 4
Utilizzatore a valle (formulatore, utilizzatore industriale o professionale) o rappresentante esclusivo

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che utilizza una sostanza, allo stato puro o in un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali; un distributore o un consumatore non è un utilizzatore a valle. Il rappresentante esclusivo è la persona stabilita nell’Unione designata da un fabbricante extracomunitario per adempiere gli obblighi degli importatori.

Fonte · art. 3, punto 13, e art. 8
Distributore (grossista o rivenditore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore, che si limita a immagazzinare e immettere sul mercato una sostanza, da sola o in un preparato, per conto di terzi; in quanto fornitore di una sostanza, miscela o articolo il distributore è soggetto agli obblighi di informazione del titolo IV.

Fonte · art. 3, punti 14, 32 e 33

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REACH si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Sostanze radioattive, rifiuti, intermedi non isolati, sostanze in transito doganale e sostanze esentate per la difesa · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 2, parr. da 1 a 3, esclude dal regolamento le sostanze radioattive, le sostanze sotto controllo doganale, gli intermedi non isolati, il trasporto di merci pericolose e i rifiuti, e consente agli Stati membri di esentare sostanze per la difesa. Fonte · art. 2, parr. 1, 2 e 3
  2. Medicinali, alimenti, mangimi, dispositivi medici e cosmetici soggetti alle rispettive norme di settore · qualsiasi · qualsiasi Dipende Medicinali, alimenti e mangimi sono esenti da registrazione, obblighi degli utilizzatori a valle, valutazione e autorizzazione; i cosmetici sono esenti dalle schede di dati di sicurezza e dall’autorizzazione delle sostanze CMR; i dispositivi medici sono esenti dalle norme sulla scheda di dati di sicurezza se invasivi o a contatto con il corpo. Le restrizioni dell’allegato XVII si applicano comunque, salvo che i cosmetici restano fuori dalle voci che riguardano i rischi per la salute umana, e per il resto valgono le norme del settore. Fonte · art. 2, parr. 5 e 6, art. 56, par. 5, e art. 67, par. 2
  3. Polimeri e articoli fatti di polimeri · Fabbricante di una sostanza, Importatore (di sostanze, miscele o articoli) · qualsiasi Dipende I polimeri sono esenti da registrazione e valutazione, ma il fabbricante o l’importatore deve registrare i monomeri e le altre sostanze che costituiscono il 2 % o più del polimero a partire da 1 tonnellata l’anno, a meno che un fornitore a monte li abbia già registrati; le restrizioni e gli obblighi relativi all’elenco delle sostanze candidate valgono per gli articoli di polimero come per ogni altro articolo. Fonte · art. 2, par. 9, art. 6, par. 3, e art. 7
  4. Sostanze da sole o in miscele, fabbricate o importate a partire da 1 tonnellata l’anno (prodotti chimici, vernici, inchiostri, adesivi, prodotti per la pulizia, ingredienti cosmetici) · Fabbricante di una sostanza, Importatore (di sostanze, miscele o articoli) · qualsiasi Rientra nell’ambito Una sostanza fabbricata o importata a partire da 1 tonnellata l’anno, da sola o in una miscela, deve essere registrata prima di essere fabbricata o immessa sul mercato; da 10 tonnellate è richiesta una valutazione della sicurezza chimica e la registrazione deve essere aggiornata senza indebito ritardo quando emergono nuove informazioni. Fonte · art. 5, art. 6, par. 1, art. 14, par. 1, e art. 22
  5. Sostanze da sole o in miscele, fabbricate o importate al di sotto di 1 tonnellata l’anno · Fabbricante di una sostanza, Importatore (di sostanze, miscele o articoli) · qualsiasi Rientra nell’ambito Al di sotto di 1 tonnellata l’anno per fabbricante o importatore una sostanza non richiede registrazione, ma resta nell’ambito del REACH: il fornitore deve fornire una scheda di dati di sicurezza quando la sostanza o la miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, è PBT o vPvB oppure figura nell’elenco delle sostanze candidate, e su richiesta per alcune miscele non classificate, e in ogni altro caso trasmette le informazioni dell’articolo 32; le restrizioni dell’allegato XVII e l’obbligo di autorizzazione per le sostanze dell’allegato XIV si applicano a prescindere dal tonnellaggio. Fonte · art. 6, par. 1, art. 31, par. 1, art. 31, par. 3, art. 32, par. 1, art. 56, par. 1, e art. 67, par. 1
  6. Sostanze da sole o in miscele, fabbricate o importate a partire da 1 tonnellata l’anno (prodotti chimici, vernici, inchiostri, adesivi, prodotti per la pulizia, ingredienti cosmetici), Sostanze da sole o in miscele, fabbricate o importate al di sotto di 1 tonnellata l’anno · Utilizzatore a valle (formulatore, utilizzatore industriale o professionale) o rappresentante esclusivo, Distributore (grossista o rivenditore) · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli utilizzatori a valle devono usare le sostanze entro le condizioni degli scenari di esposizione che ricevono oppure predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica, e ogni fornitore della catena trasmette a valle le schede di dati di sicurezza e le informazioni dell’articolo 32 e a monte le nuove informazioni sui pericoli. Fonte · artt. 31, 32, 34 e 37
  7. Articoli che contengono una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso (elettronica, tessili, mobili, giocattoli, imballaggi, componenti), Articoli con rilascio intenzionale di una sostanza (prodotti profumati, cartucce d’inchiostro, salviette per la pulizia, gomme da cancellare profumate) · Produttore di un articolo, Importatore (di sostanze, miscele o articoli) · qualsiasi Rientra nell’ambito Le sostanze destinate a essere rilasciate dagli articoli devono essere registrate a partire da 1 tonnellata l’anno; le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate presenti oltre lo 0,1 % in peso negli articoli e per un totale superiore a 1 tonnellata l’anno devono essere notificate all’ECHA entro sei mesi dall’inserimento nell’elenco, salvo che si possa escludere l’esposizione o la sostanza sia già registrata per quell’uso. Fonte · art. 7, parr. 1, 2, 3, 6 e 7
  8. Articoli che contengono una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso (elettronica, tessili, mobili, giocattoli, imballaggi, componenti) · Produttore di un articolo, Importatore (di sostanze, miscele o articoli), Distributore (grossista o rivenditore) · qualsiasi Rientra nell’ambito Ogni fornitore di un articolo che contiene una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % deve fornire al destinatario almeno il nome della sostanza e informazioni sufficienti per un uso sicuro, e deve rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore, sia o no dovuta una notifica. Fonte · art. 33, parr. 1 e 2
  9. Articoli rientranti in una voce dell’allegato XVII (nichel nei gioielli, cadmio e piombo nelle materie plastiche e nei gioielli, ftalati nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia, coloranti azoici e cromo VI in tessili e pelle, formaldeide nei mobili, PFHxA negli indumenti, microplastiche) · qualsiasi · qualsiasi Rientra nell’ambito Una sostanza soggetta a una restrizione dell’allegato XVII non può essere fabbricata, immessa sul mercato né usata se non sono rispettate le condizioni della voce; le voci fissano limiti per articolo o per materiale omogeneo, indicano i prodotti esentati e riportano le date da cui si applica ciascun divieto. Fonte · art. 67, par. 1, e allegato XVII
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del REACH dipende dal fatto che il prodotto sia una sostanza, una miscela o un articolo, dall’eventuale esenzione dell’articolo 2, dal tonnellaggio per fabbricante o importatore, dalla presenza di una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % e dal fatto che una voce dell’allegato XVII indichi la sostanza e l’uso. Fonte · artt. 2, 3, 6, 7, 33 e 67

Date principali

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (CE) n. 1907/2006; pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 e ripubblicato con rettifiche nella GU L 136 del 29 maggio 2007 Fonte · titolo, date e rettifica 32006R1907R(01)
  2. Entrata in vigore; viene istituita l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e iniziano le norme transitorie per le sostanze notificate della direttiva 67/548/CEE Fonte · art. 75 e art. 141, par. 1
  3. Si applicano la registrazione (titolo II), la condivisione dei dati (titolo III), gli utilizzatori a valle (titolo V), la valutazione (titolo VI), l’autorizzazione (titolo VII), l’inventario della classificazione e dell’etichettatura (titolo XI) e le norme sulle informazioni (titolo XII); si apre la preregistrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio Fonte · art. 28, par. 2, e art. 141, par. 2
  4. Si chiude il periodo di preregistrazione; solo le sostanze soggette a un regime transitorio preregistrate conservano le scadenze di registrazione scaglionate dell’articolo 23 Fonte · art. 23 e art. 28, par. 2
  5. Si applicano le restrizioni (titolo VIII e allegato XVII) e viene abrogata la direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso Fonte · art. 67, art. 139 e art. 141, par. 4
  6. Prima scadenza di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 1.000 tonnellate l’anno, sostanze CMR di categoria 1 e 2 a partire da 1 tonnellata e sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici a partire da 100 tonnellate Fonte · art. 23, par. 1
  7. Seconda scadenza di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 100 tonnellate l’anno Fonte · art. 23, par. 2
  8. Scadenza finale di registrazione: sostanze soggette a un regime transitorio a partire da 1 tonnellata l’anno; da allora ogni sostanza richiede una registrazione prima della fabbricazione o dell’importazione Fonte · art. 5, art. 6 e art. 23, par. 3
  9. Si applica il regolamento (UE) 2020/878: formato riveduto dell’allegato II per le schede di dati di sicurezza, con le schede nel vecchio formato accettate fino al 31 dicembre 2022 Fonte · art. 2 e allegato
  10. Entra in vigore il regolamento (UE) 2023/2055: la voce 78 dell’allegato XVII limita le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), con periodi transitori di 4-12 anni a seconda del prodotto Fonte · art. 2 e allegato
  11. Obiettivo dell’ECHA per i controlli di conformità: fascicoli verificati per almeno il 20 % delle registrazioni nella fascia di 100 tonnellate o più Fonte · art. 41, par. 5
  12. Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2462: voce 79 dell’allegato XVII su PFHxA, suoi sali e sostanze correlate, con i primi divieti sui prodotti dal 10 aprile 2026 e dal 10 ottobre 2026 Fonte · art. 2 e allegato
  13. Si applica il regolamento (UE) 2025/1731: le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di nuova classificazione sono aggiunte alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII, estendendo loro le voci da 28 a 30 Fonte · art. 2 e date
  14. Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/1988: la voce 82 dell’allegato XVII limita le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio Fonte · art. 2 e date
  15. Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/859: voce 83 dell’allegato XVII sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli, che ne vieta la presenza oltre lo 0,1 % negli articoli per utilizzatori professionali e per il pubblico dopo il 10 maggio 2027 Fonte · art. 2 e allegato, voce 83, paragrafo 1
  16. Diventa efficace la voce 70 dell’allegato XVII sostituita dal regolamento (UE) 2024/1328: D4, D5 e D6 allo 0,1 % o più non possono più essere immessi sul mercato come sostanze, come costituenti o in miscele, né essere usati per il lavaggio a secco, fatte salve le deroghe previste dalla voce Fonte · allegato, voce 70, paragrafi da 1 a 4
  17. Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/1168: le deroghe sulle microplastiche della voce 78 sono corrette per i medicinali nelle sperimentazioni cliniche e per la ricerca e sviluppo orientati al prodotto e al processo, con efficacia retroattiva dal 17 ottobre 2023; la deroga più restrittiva per la matrice solida si applica dal 22 giugno 2028 Fonte · art. 2 e allegato
  18. Si applica la voce 77 dell’allegato XVII: gli articoli non possono essere immessi sul mercato se rilasciano più di 0,062 mg/m3 di formaldeide (mobili e articoli a base di legno) o 0,080 mg/m3 (altri articoli) secondo la prova dell’appendice 14 Fonte · allegato, voce 77, paragrafo 1
  19. La voce 79 dell’allegato XVII si applica a indumenti di consumo e relativi accessori, calzature, tessili, pelle, pellicce e pelli per il pubblico, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo: 25 ppb per PFHxA e suoi sali, 1.000 ppb per le sostanze correlate al PFHxA Fonte · allegato, voce 79, paragrafo 1
  20. Si applica la voce 83 dell’allegato XVII: il 2,4-dinitrotoluene allo 0,1 % o più non può più essere immesso sul mercato negli articoli per utilizzatori professionali o per il pubblico, con esenzioni per esplosivi, articoli militari, munizioni della polizia, giocattoli, dispositivi medici e articoli a contatto con gli alimenti Fonte · allegato, voce 83, paragrafi 1 e 3
  21. La voce 77 dell’allegato XVII si applica ai veicoli stradali: l’abitacolo non può rilasciare più di 0,062 mg/m3 di formaldeide Fonte · allegato, voce 77, paragrafo 2
  22. Obiettivo dell’ECHA per i controlli di conformità: verificare almeno il 20 % delle registrazioni in ogni fascia di tonnellaggio Fonte · art. 41, par. 5

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante di una sostanza11
  • Registrare all’ECHA ogni sostanza fabbricata a partire da 1 tonnellata l’anno prima della fabbricazione, presentando congiuntamente agli altri dichiaranti della stessa sostanza le informazioni degli allegati da VI a XI per la fascia di tonnellaggio e pagando la tassa di registrazione. artt. 5, 6, 10, 11 e 12
  • A partire da 10 tonnellate l’anno effettuare una valutazione della sicurezza chimica, documentarla in una relazione sulla sicurezza chimica e allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per gli usi identificati. art. 14 e art. 31, par. 7
  • Aggiornare la registrazione senza indebito ritardo quando cambiano la fascia di tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o le conoscenze sui pericoli, entro i termini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435. art. 22artt. da 1 a 3
  • Presentare entro il termine fissato le informazioni richieste dalle decisioni dell’ECHA di valutazione del fascicolo o della sostanza. artt. 41 e 46
  • Fornire una scheda di dati di sicurezza nel formato dell’allegato II, in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura, per le sostanze e le miscele pericolose, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate. art. 31, parr. da 1 a 5, e allegato II
  • Per le sostanze e le miscele che non richiedono una scheda di dati di sicurezza, fornire ai destinatari le informazioni dell’articolo 32: numero di registrazione, stato di autorizzazione o restrizione e informazioni necessarie per le misure di gestione dei rischi. art. 32
  • Aggiornare senza ritardo la scheda di dati di sicurezza quando arrivano nuove informazioni su pericoli, autorizzazioni o restrizioni, e inviarla gratuitamente a ogni destinatario fornito nei 12 mesi precedenti. art. 31, par. 9
  • Non immettere sul mercato né usare una sostanza dell’allegato XIV dopo la sua data di scadenza senza un’autorizzazione per quell’uso. art. 56
  • Riportare il numero di autorizzazione sull’etichetta di una sostanza autorizzata, o di una miscela che la contiene, prima di immetterla sul mercato. art. 65
  • Non fabbricare, immettere sul mercato né usare una sostanza, da sola, in una miscela o in un articolo, in violazione di una restrizione dell’allegato XVII. art. 67 e allegato XVII
  • Conservare tutte le informazioni necessarie per gli obblighi del REACH per almeno 10 anni dopo l’ultima fabbricazione o fornitura della sostanza e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36
Importatore (di sostanze, miscele o articoli)6
  • Registrare prima dell’importazione ogni sostanza importata a partire da 1 tonnellata l’anno, da sola o in una miscela, salvo che l’abbia registrata un rappresentante esclusivo designato dal fabbricante extra UE, che riconosce all’importatore la qualità di utilizzatore a valle. artt. 5, 6, 8 e 12
  • Per gli articoli importati, registrare le sostanze destinate a essere rilasciate a partire da 1 tonnellata l’anno, salvo che la sostanza sia già registrata per quell’uso. art. 7, parr. 1 e 6
  • Notificare all’ECHA le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate presenti negli articoli importati oltre lo 0,1 % in peso e 1 tonnellata l’anno entro sei mesi dall’inserimento nell’elenco, salvo che si possa escludere l’esposizione o la sostanza sia già registrata per quell’uso. art. 7, parr. 2, 3 e 7
  • Assumere gli obblighi di un fabbricante in materia di valutazione della sicurezza chimica, scheda di dati di sicurezza, autorizzazione e restrizione per le sostanze e le miscele importate, nella lingua dello Stato membro di fornitura. artt. 14, 31, 32, 56 e 67
  • Verificare ogni articolo importato, prima di ciascuna spedizione, rispetto alle voci dell’allegato XVII che lo riguardano, compresi i limiti di concentrazione, i metodi di prova e le date di applicazione, e rispetto all’elenco delle sostanze candidate. art. 33, art. 59, par. 10, e allegato XVII
  • Conservare le informazioni su registrazione, notifica e catena di fornitura per 10 anni dopo l’ultima importazione e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36
Produttore di un articolo8
  • Registrare le sostanze destinate a essere rilasciate dai propri articoli quando il totale supera 1 tonnellata l’anno, salvo che la sostanza sia già registrata per quell’uso. art. 7, parr. 1 e 6
  • Verificare le proprie distinte base rispetto all’elenco delle sostanze candidate dopo ogni aggiornamento, notificare all’ECHA entro sei mesi le sostanze oltre lo 0,1 % in peso e 1 tonnellata l’anno e registrare il calcolo per singolo articolo (causa C-106/14) per i prodotti complessi. art. 7, parr. 2, 3 e 7, e art. 59, par. 10
  • Fornire a ogni destinatario professionale di un articolo che contiene una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso il nome della sostanza e le informazioni necessarie per un uso sicuro. art. 33, par. 1
  • Rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore su una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in un articolo. art. 33, par. 2
  • Notificare alla banca dati SCIP dell’ECHA gli articoli che contengono una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso prima di immetterli sul mercato. art. 9, par. 1, lett. i), e art. 9, par. 2
  • Progettare e approvvigionarsi in modo che i propri articoli rispettino le voci dell’allegato XVII che li riguardano, seguendo le voci con date di applicazione future come la formaldeide (6 agosto 2026), il PFHxA (10 ottobre 2026) e il 2,4-dinitrotoluene (10 maggio 2027). art. 67 e allegato XVII
  • Usare una sostanza dell’allegato XIV nella produzione dei propri articoli solo in base a un’autorizzazione concessa al produttore stesso o a un attore a monte nella catena di fornitura, entro le sue condizioni. art. 56, par. 2
  • Conservare dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova, notifiche e comunicazioni dell’articolo 33 per 10 anni dopo l’ultima fornitura. art. 36
Utilizzatore a valle (formulatore, utilizzatore industriale o professionale) o rappresentante esclusivo6
  • Trasmettere le nuove informazioni sulle proprietà pericolose e sull’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi indicate nella scheda di dati di sicurezza all’attore o al distributore immediatamente a monte nella catena di fornitura. art. 34
  • Trasmettere a valle ai propri clienti le schede di dati di sicurezza e le informazioni dell’articolo 32 quando si forniscono sostanze o miscele. artt. 31 e 32
  • Usare una sostanza dell’allegato XIV solo in base a un’autorizzazione concessa all’utilizzatore stesso o a un attore a monte nella catena di fornitura, entro le sue condizioni. art. 56, par. 2
  • Notificare all’ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura di una sostanza dell’allegato XIV usata in base a un’autorizzazione concessa a un attore a monte nella catena di fornitura. art. 66
  • Il rappresentante esclusivo designato da un fabbricante extra UE assume gli obblighi di registrazione e di catena di fornitura degli importatori per le sostanze interessate. art. 8, par. 2
  • Tenere aggiornate le informazioni sui quantitativi importati, sui clienti riforniti e sull’ultima scheda di dati di sicurezza e conservarle per 10 anni. art. 8, par. 2, e art. 36
Distributore (grossista o rivenditore)5
  • Trasmettere ai propri clienti la scheda di dati di sicurezza o le informazioni dell’articolo 32 ricevute, nella lingua dello Stato membro di fornitura, e inoltrare le schede aggiornate quando il fornitore le invia. art. 3, punto 32, e artt. 31, 32 e 34
  • In qualità di fornitore di articoli, fornire ai clienti professionali le informazioni sull’elenco delle sostanze candidate ricevute ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1. art. 3, punto 33, e art. 33, par. 1
  • Rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore su una sostanza estremamente preoccupante presente in un articolo fornito. art. 33, par. 2
  • Non immettere sul mercato sostanze, miscele o articoli che violano una restrizione dell’allegato XVII e verificare che i prodotti di consumo della propria gamma rispettino le voci che li riguardano, compresi i divieti di fornitura al pubblico delle voci da 28 a 30. art. 67 e allegato XVII
  • Conservare le informazioni ricevute e trasmesse per 10 anni dopo l’ultima fornitura e metterle a disposizione delle autorità su richiesta. art. 36

Il REACH in parole semplici

Il regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH dalle iniziali delle sue quattro procedure (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è la legge quadro dell’UE sulle sostanze chimiche. Il suo scopo è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, compresa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze, insieme alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e al rafforzamento della competitività e dell’innovazione (art. 1, par. 1). Pone la responsabilità in capo all’industria: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle devono garantire che le sostanze da essi fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate non abbiano effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente (art. 1, par. 3).

Il regolamento va ben oltre l’industria chimica. Ogni prodotto è una sostanza, una miscela o un articolo, e gli articoli hanno obblighi propri: registrazione delle sostanze destinate a essere rilasciate, notifica e comunicazione delle sostanze estremamente preoccupanti dell’elenco delle sostanze candidate e restrizioni dell’allegato XVII, che riguardano sostanze presenti in gioielli, giocattoli, tessili, pelle, mobili, elettronica, imballaggi e cosmetici. Dalla scadenza finale di registrazione del 1° giugno 2018 il principio «nessun dato, nessun mercato» dell’articolo 5 si applica a ogni sostanza fabbricata o importata a partire da 1 tonnellata l’anno, e l’allegato XVII è modificato più volte l’anno, da ultimo con i regolamenti (UE) 2026/859 e 2026/1168.

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 1907/2006 (CELEX 32006R1907), oppure il testo consolidato del 22 giugno 2026, che comprende ogni modifica dell’allegato XVII.

Ambito di applicazione

Il REACH si applica alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze, da sole, in miscele o in articoli, e all’immissione sul mercato di miscele (art. 1, par. 2). Una sostanza è un elemento chimico e i suoi composti, una miscela è una soluzione composta di due o più sostanze, e un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che determinano la sua funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (art. 3, punti da 1 a 3). Gli attori sono il fabbricante (art. 3, punto 9), l’importatore (art. 3, punto 11), il produttore di un articolo (art. 3, punto 4), l’utilizzatore a valle (art. 3, punto 13), il distributore (art. 3, punto 14) e, per i fabbricanti extra UE, il rappresentante esclusivo dell’articolo 8.

L’articolo 2 traccia i confini esterni. Le sostanze radioattive, le sostanze sotto controllo doganale in transito, gli intermedi non isolati, il trasporto di merci pericolose e i rifiuti sono fuori dal regolamento, e gli Stati membri possono esentare sostanze per la difesa (art. 2, parr. da 1 a 3). Medicinali, alimenti e mangimi sono esenti da registrazione, obblighi degli utilizzatori a valle, valutazione e autorizzazione, e i cosmetici dalle norme sulla scheda di dati di sicurezza e dall’autorizzazione delle sostanze CMR (art. 2, parr. 5 e 6, e art. 56, par. 5); i polimeri sono esenti da registrazione, ma non i loro monomeri (art. 2, par. 9, e art. 6, par. 3). Le restrizioni dell’allegato XVII riguardano ogni settore, con un’unica eccezione: non si applicano ai cosmetici per quanto riguarda i rischi per la salute umana, che sono disciplinati dal regolamento sui prodotti cosmetici (art. 67, par. 2).

Il tonnellaggio si calcola per persona giuridica e per anno civile, per cui ogni società importatrice di un gruppo ha bisogno di una propria registrazione o deve essere coperta da un rappresentante esclusivo. Per gli articoli, la Corte di giustizia ha chiarito nella causa C-106/14 (10 settembre 2015) che la soglia dello 0,1 % per le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate si calcola per ciascun articolo così com’è prodotto o importato, compreso ogni articolo assemblato in un prodotto complesso, e mai rispetto al peso del prodotto finito.

Registrazione: nessun dato, nessun mercato

Una sostanza non può essere fabbricata né immessa sul mercato nell’UE se non è stata registrata quando la registrazione è richiesta (art. 5). L’obbligo incombe a ciascun fabbricante e importatore a partire da 1 tonnellata l’anno (art. 6, par. 1); la registrazione contiene il fascicolo tecnico dell’articolo 10 con le informazioni degli allegati da VI a XI per la fascia di tonnellaggio (art. 12) e, da 10 tonnellate, una valutazione della sicurezza chimica documentata in una relazione sulla sicurezza chimica (art. 14). I dichiaranti della stessa sostanza condividono i dati e presentano la registrazione congiuntamente tramite un dichiarante capofila (art. 11 e artt. da 27 a 30). Le scadenze transitorie dell’articolo 23 (1° dicembre 2010, 1° giugno 2013 e 1° giugno 2018) sono ormai trascorse, per cui una sostanza nuova o un nuovo importatore ha bisogno di una registrazione prima della prima tonnellata.

Le registrazioni devono essere mantenute aggiornate senza indebito ritardo quando cambiano la fascia di tonnellaggio, la composizione, gli usi, la classificazione o le conoscenze sui pericoli (art. 22), entro i termini fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435. L’ECHA verifica la conformità dei fascicoli, con l’obiettivo del 20 % delle registrazioni in ogni fascia di tonnellaggio entro il 31 dicembre 2027 (art. 41, par. 5), e gli Stati membri valutano le sostanze che destano preoccupazione nell’ambito del piano d’azione a rotazione a livello di Comunità (artt. da 44 a 48). Una registrazione può andare perduta: un fascicolo incompleto è respinto (art. 20) e la fabbricazione o l’importazione devono cessare.

Articoli: rilascio intenzionale, notifica dell’elenco delle sostanze candidate e articolo 33

I produttori e gli importatori di articoli hanno tre obblighi. Una sostanza destinata a essere rilasciata dagli articoli in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, un profumo in una gomma da cancellare o l’inchiostro in una cartuccia, deve essere registrata quando il totale supera 1 tonnellata l’anno, salvo che sia già registrata per quell’uso (art. 7, parr. 1 e 6). Una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate presente oltre lo 0,1 % in peso negli articoli e per un totale superiore a 1 tonnellata l’anno deve essere notificata all’ECHA entro sei mesi dal suo inserimento nell’elenco, salvo che il produttore o l’importatore possa escludere l’esposizione durante l’uso e lo smaltimento (art. 7, parr. 2, 3 e 7).

Il terzo obbligo riguarda ogni fornitore di un articolo, compresi distributori e rivenditori (art. 3, punto 33). Quando una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate è presente oltre lo 0,1 %, il fornitore deve dare al destinatario professionale, a ogni consegna, informazioni sufficienti per un uso sicuro, almeno il nome della sostanza, e deve rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta di un consumatore (art. 33). Dal 5 gennaio 2021 gli stessi articoli devono essere notificati alla banca dati SCIP dell’ECHA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti. L’ECHA aggiorna l’elenco delle sostanze candidate due volte l’anno, per cui la verifica delle distinte base è un’attività ricorrente e non un esercizio una tantum.

Autorizzazione ed elenco delle sostanze candidate

Le sostanze estremamente preoccupanti sono quelle che rispondono ai criteri dell’articolo 57: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, sostanze PBT e vPvB ai sensi dell’allegato XIII e sostanze che destano un livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti delle vie respiratorie. L’ECHA le individua con la procedura dell’articolo 59 e le inserisce nell’elenco delle sostanze candidate, il che fa scattare subito gli obblighi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 33 e, per la sostanza stessa, l’obbligo di scheda di dati di sicurezza dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c).

Dall’elenco delle sostanze candidate la Commissione trasferisce le sostanze prioritarie nell’allegato XIV (art. 58). Dopo la data di scadenza una sostanza dell’allegato XIV può essere immessa sul mercato o usata solo per uno scopo coperto da un’autorizzazione che la Commissione ha concesso a un richiedente per adeguato controllo o per motivi socioeconomici (artt. 56, 60 e 62). Il numero di autorizzazione va riportato sull’etichetta (art. 65), e un utilizzatore a valle che si avvale di un’autorizzazione concessa a monte nella catena di fornitura deve notificarlo all’ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura (art. 66). Si applicano esenzioni per gli usi già disciplinati da altre normative dell’Unione, come i cosmetici per i rischi per la salute umana, i medicinali e gli alimenti (art. 56, parr. 4 e 5).

Restrizioni dell’allegato XVII

Una sostanza elencata nell’allegato XVII non può essere fabbricata, immessa sul mercato né usata se non rispetta le condizioni della sua voce (art. 67, par. 1). Le restrizioni sono adottate dalla Commissione sulla base di un fascicolo preparato dall’ECHA o da uno Stato membro, dopo i pareri dei comitati per la valutazione dei rischi e per l’analisi socioeconomica e una consultazione pubblica (artt. da 68 a 73). Le voci più rilevanti per le imprese di prodotto sono quelle sulle sostanze presenti negli articoli: nichel nei gioielli e negli oggetti a contatto prolungato con la pelle (voce 27), le voci CMR da 28 a 30 che vietano la fornitura al pubblico, cadmio in materie plastiche, gioielli e brasatura (voce 23), piombo nei gioielli e negli articoli di consumo (voce 63), ftalati nei giocattoli, negli articoli per l’infanzia e negli articoli di consumo (voci 51 e 52), coloranti azoici in tessili e pelle (voce 43), cromo VI nella pelle (voce 47), IPA in parti di gomma e di plastica (voce 50), PFOA e sostanze correlate (voce 68), D4, D5 e D6 (voce 70) e le voci più recenti su formaldeide (77), microplastiche (78), PFHxA (79), DMAC e NEP (80 e 81), PFAS nelle schiume antincendio (82) e 2,4-dinitrotoluene (83).

Il calendario attuale è fitto: la voce 70 si applica a D4, D5 e D6 come sostanze e in miscele dal 6 giugno 2026, la voce 77 alle emissioni di formaldeide degli articoli dal 6 agosto 2026 e dei veicoli stradali dal 6 agosto 2027, la voce 79 al PFHxA in indumenti di consumo, calzature, tessili, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo dal 10 ottobre 2026, e la voce 83 al 2,4-dinitrotoluene negli articoli dal 10 maggio 2027. La voce 78 sulle microplastiche mantiene i periodi transitori specifici per prodotto fino al 2035, con le deroghe per i medicinali nelle sperimentazioni cliniche e per la ricerca e sviluppo corrette retroattivamente dal regolamento (UE) 2026/1168 e con la deroga per la matrice solida ristretta dal 22 giugno 2028.

Informazioni nella catena di fornitura

Il titolo IV fa circolare le informazioni in entrambe le direzioni. I fornitori di sostanze e miscele forniscono una scheda di dati di sicurezza nel formato dell’allegato II, in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura e gratuitamente, per le sostanze e le miscele pericolose, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate, su richiesta per alcune miscele al di sotto dei limiti di classificazione e con gli scenari di esposizione allegati quando era richiesta una relazione sulla sicurezza chimica (art. 31). Per le altre sostanze circolano invece le informazioni dell’articolo 32 su numero di registrazione, autorizzazione, restrizione e gestione dei rischi. Le schede aggiornate vanno a ogni destinatario degli ultimi 12 mesi quando arrivano nuove informazioni sui pericoli, un’autorizzazione o una restrizione (art. 31, par. 9).

Gli utilizzatori a valle, dai formulatori agli utilizzatori industriali e professionali, usano le sostanze entro le condizioni degli scenari di esposizione che ricevono oppure predispongono una propria relazione sulla sicurezza chimica e comunicano l’uso all’ECHA (artt. da 37 a 39), e ogni attore trasmette a monte nella catena le nuove informazioni sui pericoli e i dubbi sulle misure di gestione dei rischi (art. 34). I lavoratori hanno accesso alle informazioni sulle sostanze che maneggiano (art. 35), e ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore conserva le informazioni necessarie per i propri obblighi REACH per almeno 10 anni dopo l’ultima fabbricazione, importazione, fornitura o utilizzo (art. 36).

Come il REACH si rapporta a CLP, RoHS, POP e banca dati SCIP

Il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 stabilisce come una sostanza o una miscela è classificata, etichettata e imballata, e tali classificazioni fanno scattare obblighi REACH: la scheda di dati di sicurezza, le voci CMR da 28 a 30 dell’allegato XVII (aggiornate per le sostanze di nuova classificazione dal regolamento (UE) 2025/1731) e i criteri dell’articolo 57 per le sostanze estremamente preoccupanti. La direttiva RoHS limita in parallelo dieci sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con proprie esenzioni e un proprio percorso di marcatura CE, e il regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP) vieta gli inquinanti organici persistenti della convenzione di Stoccolma indipendentemente dall’allegato XVII. La banca dati SCIP della direttiva quadro sui rifiuti riceve le informazioni sull’elenco delle sostanze candidate che l’articolo 33 impone ai fornitori di articoli di trasmettere, per cui la stessa verifica delle distinte base serve a entrambi gli obblighi.

Controlli e conseguenze

Gli Stati membri designano le autorità competenti e gli organismi di controllo, mantengono un sistema di controlli ufficiali e stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (artt. 121, 125 e 126). Il Forum dell’ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina progetti di ispezione a livello di Unione su registrazione, schede di dati di sicurezza, comunicazione sull’elenco delle sostanze candidate e sostanze soggette a restrizione nei prodotti di consumo (art. 76, par. 1, lett. f), e art. 77, par. 4). Per i prodotti, i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il REACH nel suo allegato I, consentono alle autorità di ordinare il ritiro, il richiamo e la distruzione e di bloccare alla frontiera gli articoli non conformi. In Italia l’autorità competente per il REACH è il Ministero della Salute, che opera insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Come Conphora La aiuta

Conphora monitora il regolamento REACH, ogni modifica dell’allegato XVII e ogni aggiornamento dell’elenco delle sostanze candidate, mette a confronto i Suoi prodotti e le relative distinte base con le voci e con la soglia dello 0,1 %, e segnala le date di applicazione che cadono nel Suo calendario, da D4, D5 e D6 nel giugno 2026 al 2,4-dinitrotoluene nel maggio 2027. La piattaforma La aiuta a tenere in ordine dichiarazioni dei fornitori, rapporti di prova, schede di dati di sicurezza e comunicazioni dell’articolo 33, prepara in parallelo la notifica SCIP e La avvisa quando una nuova restrizione, autorizzazione o voce dell’elenco delle sostanze candidate cambia ciò che deve fare.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Ogni Stato membro designa le autorità competenti e gli organismi di controllo che svolgono i controlli ufficiali e stabilisce le sanzioni (artt. 121, 125 e 126); l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki gestisce la registrazione, la valutazione e le procedure di autorizzazione e restrizione, e il suo Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione coordina i progetti nazionali di ispezione (art. 76, par. 1, lett. f), e art. 77, par. 4). Le restrizioni sulle sostanze presenti nei prodotti sono fatte rispettare anche con i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il REACH nel suo allegato I. In Italia l’autorità competente per il REACH è il Ministero della Salute, che opera insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 1° dicembre 2008 (art. 126). Le autorità nazionali possono ordinare il ritiro o il richiamo dei prodotti non conformi e vietarne l’ulteriore fornitura con i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il REACH nel suo allegato I, e l’ECHA può revocare i numeri di registrazione e respingere i fascicoli incompleti, il che interrompe la fabbricazione o l’importazione (artt. 5 e 20).

Fonte · artt. 5, 20, 125 e 126Fonte · artt. 14 e 16 e allegato I

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per REACH, dalla più recente.

  1. Si applica

    Il limite di formaldeide si applica ai veicoli stradali

    Si applica la voce 77, paragrafo 2, dell’allegato XVII: i veicoli stradali non possono essere immessi sul mercato se la concentrazione di formaldeide nell’abitacolo supera 0,062 mg/m3 secondo la prova dell’appendice 14, con esenzioni per i veicoli destinati esclusivamente a uso industriale o professionale e per i veicoli di seconda mano.

    Fonte · allegato, voce 77, paragrafo 2
  2. Si applica

    2,4-dinitrotoluene vietato negli articoli

    Si applica la voce 83 dell’allegato XVII: il 2,4-dinitrotoluene non può essere immesso sul mercato né usato allo 0,1 % o più negli articoli per utilizzatori professionali o per il pubblico, tranne in esplosivi, articoli militari, munizioni della polizia, giocattoli, dispositivi medici e articoli a contatto con gli alimenti.

    Fonte · allegato, voce 83
  3. Si applica

    La restrizione sul PFHxA si applica a tessili di consumo, calzature, carta a contatto con gli alimenti e cosmetici

    Si applica la voce 79, paragrafo 1, dell’allegato XVII: 25 ppb per il PFHxA e i suoi sali e 1.000 ppb per le sostanze correlate al PFHxA in indumenti e relativi accessori, calzature, tessili, pelle, pellicce e pelli per il pubblico, carta e cartone a contatto con gli alimenti, miscele per il pubblico e cosmetici.

    Fonte · allegato, voce 79, paragrafo 1
  4. Orientamenti

    Verifica di applicabilità: categoria per sostanze e miscele al di sotto di 1 tonnellata l’anno

    Un fornitore di sostanze o miscele al di sotto di 1 tonnellata l’anno non aveva alcuna categoria nella verifica. Una nuova categoria ha come esito «rientra nell’ambito»: al di sotto di 1 tonnellata l’anno non è richiesta la registrazione, ma gli obblighi relativi alla scheda di dati di sicurezza, le informazioni dell’articolo 32, le restrizioni dell’allegato XVII e l’obbligo di autorizzazione si applicano a prescindere dal tonnellaggio, e gli obblighi degli utilizzatori a valle e dei distributori sono gli stessi che al di sopra di 1 tonnellata.

    Fonte · art. 6, par. 1, art. 31, art. 32, art. 56, par. 1, e art. 67, par. 1
  5. Si applica

    I limiti di emissione di formaldeide si applicano agli articoli

    Si applica la voce 77, paragrafo 1, dell’allegato XVII: gli articoli non possono essere immessi sul mercato se rilasciano più di 0,062 mg/m3 di formaldeide (mobili e articoli a base di legno) o 0,080 mg/m3 (altri articoli) nelle condizioni di prova dell’appendice 14, con esenzioni per la formaldeide presente in natura, gli articoli di seconda mano e gli articoli per uso esterno o industriale.

    Fonte · allegato, voce 77, paragrafo 1
  6. Modifica

    Il regolamento (UE) 2026/1168 corregge le deroghe sulle microplastiche

    È entrato in vigore il regolamento del 1° giugno 2026, pubblicato il 2 giugno 2026: la deroga della voce 78 per i medicinali comprende ora i prodotti usati nelle sperimentazioni cliniche e nelle prove preparatorie, una nuova deroga copre la ricerca e sviluppo orientati al prodotto e al processo fino a 1 tonnellata l’anno (entrambe dal 17 ottobre 2023) e la deroga per la matrice solida esclude gli usi finali di breve durata dal 22 giugno 2028.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  7. Si applica

    D4, D5 e D6 limitati come sostanze e nelle miscele

    Si applica la voce 70 dell’allegato XVII sostituita dal regolamento (UE) 2024/1328: i tre ciclosilossani allo 0,1 % o più non possono più essere immessi sul mercato come sostanze, come costituenti di altre sostanze o in miscele, né essere usati per il lavaggio a secco, con deroghe per i cosmetici senza risciacquo, i dispositivi medici, i medicinali, il D5 nel lavaggio a secco e determinati usi industriali.

    Fonte · allegato, voce 70, paragrafi da 1 a 4
  8. Modifica

    Il regolamento (UE) 2026/859 aggiunge la voce 83 sul 2,4-dinitrotoluene

    È entrato in vigore il regolamento del 20 aprile 2026, pubblicato il 21 aprile 2026, che ha aggiunto la voce 83 dell’allegato XVII e vieta il 2,4-dinitrotoluene allo 0,1 % o più negli articoli per utilizzatori professionali e per il pubblico dopo il 10 maggio 2027.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  9. Modifica

    Il regolamento (UE) 2025/1988 limita i PFAS nelle schiume antincendio

    È entrato in vigore il regolamento del 2 ottobre 2025, pubblicato il 3 ottobre 2025, che ha aggiunto la voce 82 dell’allegato XVII sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio, con periodi transitori specifici per uso e obblighi di gestione per le scorte esistenti.

    Fonte · artt. 1 e 2 e date
  10. Si applica

    Sostanze CMR di nuova classificazione coperte dalle voci da 28 a 30

    Si applica il regolamento (UE) 2025/1731 dell’8 agosto 2025, in vigore dal 31 agosto 2025: le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di nuova classificazione CLP sono elencate nelle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII e non possono quindi essere fornite al pubblico da sole o in miscele oltre i limiti di concentrazione delle voci da 28 a 30.

    Fonte · artt. 1 e 2 e date
  11. Modifica

    Il regolamento (UE) 2025/1090 aggiunge le voci 80 e 81 su DMAC e NEP

    È entrato in vigore il regolamento del 2 giugno 2025, pubblicato il 3 giugno 2025, che ha aggiunto all’allegato XVII livelli derivati senza effetto vincolanti per i lavoratori relativi a N,N-dimetilacetammide e 1-etilpirrolidin-2-one, da rispettare nelle valutazioni della sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza.

    Fonte · artt. 1 e 2 e date
  12. Modifica

    Il regolamento (UE) 2025/660 limita gli IPA nei piattelli d’argilla

    È entrato in vigore il regolamento del 1° aprile 2025, pubblicato il 2 aprile 2025, che ha aggiunto la voce 50a dell’allegato XVII sugli idrocarburi policiclici aromatici nei piattelli d’argilla per il tiro sportivo.

    Fonte · artt. 1 e 2 e date
  13. Modifica

    Il regolamento (UE) 2024/2462 aggiunge la voce 79 sul PFHxA

    È entrato in vigore il regolamento del 19 settembre 2024, pubblicato il 20 settembre 2024, che ha aggiunto la voce 79 dell’allegato XVII sull’acido undecafluoroesanoico, i suoi sali e le sostanze correlate, con divieti dal 10 aprile 2026 per le schiume di addestramento e prova e dal 10 ottobre 2026 per tessili di consumo, calzature, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  14. Modifica

    Il regolamento (UE) 2024/1328 amplia la voce 70 su D4, D5 e D6

    È entrato in vigore il regolamento del 16 maggio 2024, che ha sostituito la voce 70 dell’allegato XVII: i ciclosilossani D4, D5 e D6 sono limitati come sostanze, in miscele e nei cosmetici senza risciacquo, con date di applicazione dal 6 giugno 2026 e deroghe fino al 2031 e al 2034.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  15. Modifica

    Il regolamento (UE) 2023/2055 limita le microplastiche aggiunte intenzionalmente

    È entrato in vigore il regolamento del 25 settembre 2023, pubblicato il 27 settembre 2023, che ha aggiunto la voce 78 dell’allegato XVII: le microparticelle di polimeri sintetici non possono essere immesse sul mercato da sole o in miscele allo 0,01 % o più, con divieto immediato per il glitter sciolto e le microsfere e periodi transitori di 4-12 anni per gli altri prodotti, oltre a obblighi di informazione, etichettatura e comunicazione.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  16. Modifica

    Il regolamento (UE) 2023/1464 aggiunge la voce 77 sulla formaldeide

    È entrato in vigore il regolamento del 14 luglio 2023, pubblicato nella GU L 180 del 17 luglio 2023, che ha aggiunto la voce 77 e l’appendice 14 dell’allegato XVII su formaldeide e sostanze che la rilasciano in articoli e veicoli stradali, con applicazione dal 6 agosto 2026 e dal 6 agosto 2027.

    Fonte · artt. 1 e 2 e allegato
  17. Si applica

    Si applica il formato riveduto della scheda di dati di sicurezza

    Si applica il regolamento (UE) 2020/878: le schede di dati di sicurezza seguono l’allegato II riveduto, con l’identificatore unico di formula, le nanoforme, le proprietà di interferenza endocrina e i limiti di concentrazione specifici; le schede nel vecchio formato sono state accettate fino al 31 dicembre 2022.

    Fonte · art. 2 e allegato
  18. Si applica

    Scadenza finale di registrazione

    Le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate a partire da 1 tonnellata l’anno dovevano essere registrate; da questa data nessuna sostanza può essere fabbricata o immessa sul mercato a partire da 1 tonnellata l’anno senza registrazione.

    Fonte · artt. 5 e 6 e art. 23, par. 3
  19. Si applica

    Si applicano le restrizioni dell’allegato XVII

    Si applicano il titolo VIII e l’allegato XVII e viene abrogata la direttiva 76/769/CEE: le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso della vecchia direttiva proseguono come voci dell’allegato XVII e nuove voci sono adottate dalla Commissione con la procedura degli articoli da 68 a 73.

    Fonte · art. 67, art. 139 e art. 141, par. 4
  20. Si applica

    Si applicano gli obblighi di registrazione, valutazione, autorizzazione e catena di fornitura

    Si applicano i titoli II, III, V, VI, VII, XI e XII: si aprono registrazione e preregistrazione, iniziano gli obblighi di informazione degli utilizzatori a valle e della catena di fornitura e l’ECHA avvia la valutazione; la preregistrazione è durata fino al 1° dicembre 2008 e le scadenze di registrazione scaglionate sono seguite nel 2010, nel 2013 e nel 2018.

    Fonte · artt. 23 e 28 e art. 141, par. 2
  21. In vigore

    Il regolamento (CE) n. 1907/2006 entra in vigore

    È entrato in vigore il regolamento del 18 dicembre 2006, pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 e ripubblicato con rettifiche nella GU L 136 del 29 maggio 2007, che ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche a Helsinki.

    Fonte · art. 75, art. 141, par. 1, e date

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per REACH.

Partire dal problema

A retailer's supplier portal asks questions we cannot answer

Onboarding portals ask for safety, traceability and substance data per product. How to tell legal data from the retailer's own fields and answer them.

Convalida dei prodotti → Generatore di documentazione → Link di audit e condivisione

A business customer sends a compliance questionnaire

A customer that builds your part into its product asks about RoHS, REACH and traceability. What the law makes you supply and what is set by agreement.

Convalida dei prodotti → Link di audit e condivisione

We sell furniture and no specific EU act covers it

Furniture under the General Product Safety Regulation: which standards give a presumption of safety, what the risk analysis covers and what to document.

Guide ai regolamenti → Convalida dei prodotti

A customer asks for our RoHS declaration

What a RoHS declaration is: the ten restricted substances, limits per homogeneous material, exemptions, the EU declaration of conformity and 10-year file.

Generatore di documentazione → Convalida dei prodotti

A customer asks if our product contains SVHCs

How to answer an SVHC question under REACH Article 33: the Candidate List, the 0.1 % limit per article, the 45-day consumer deadline and ECHA duties.

Guide ai regolamenti → Conoscenze e approfondimenti

Our supplier will not say what the product is made of

What an importer can do when a supplier withholds material data: the RoHS and GPSR checks before placing, REACH Article 33, testing and contracts.

Convalida dei prodotti → Conoscenze e approfondimenti

Tutti i problemi per REACH →

Le domande più frequenti su REACH

Il REACH si applica alla mia azienda se vendiamo solo prodotti finiti e non sostanze chimiche?

Sì. I produttori, gli importatori e ogni fornitore di articoli sono soggetti agli obblighi di registrazione e notifica dell’articolo 7 per le sostanze destinate a essere rilasciate e per le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 %, all’obbligo di informazione dell’articolo 33 nei confronti di clienti e consumatori e alle restrizioni dell’allegato XVII sulle sostanze presenti negli articoli, come nichel, cadmio, piombo, ftalati, coloranti azoici, formaldeide, PFHxA e microplastiche.

Fonte · artt. 7 e 33 e allegato XVII
Che cos’è l’elenco delle sostanze candidate e che cosa significa 0,1 %?

L’elenco delle sostanze candidate contiene le sostanze che l’ECHA ha individuato come sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell’articolo 59: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sostanze PBT e vPvB e sostanze che destano un livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini. Quando una sostanza inserita nell’elenco è presente oltre lo 0,1 % in peso in un articolo, calcolato per singolo articolo e non per prodotto finito (causa C-106/14), il fornitore deve informare i clienti ai sensi dell’articolo 33 e il produttore o l’importatore deve notificare all’ECHA ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, se la sostanza supera anche 1 tonnellata l’anno in totale.

Fonte · art. 7, par. 2, artt. 33, 57 e 59
Qual è la differenza tra autorizzazione e restrizione?

L’autorizzazione (titolo VII) riguarda le sostanze estremamente preoccupanti dell’allegato XIV: dopo la data di scadenza possono essere immesse sul mercato o usate solo per uno scopo coperto da un’autorizzazione che la Commissione ha concesso a un richiedente, e gli utilizzatori a valle lo notificano all’ECHA quando se ne avvalgono. La restrizione (titolo VIII) riguarda qualsiasi sostanza: l’allegato XVII fissa condizioni o divieti per sostanze e usi indicati che ogni operatore deve rispettare senza dover presentare alcuna domanda.

Fonte · artt. 56, 60, 66 e 67
Devo registrare se il mio fornitore o un fabbricante extra UE ha già registrato?

Ogni persona giuridica che fabbrica o importa una sostanza a partire da 1 tonnellata l’anno ha bisogno di una propria registrazione; può fare affidamento su quella di un altro solo se acquista da un fornitore dell’UE (e allora è un utilizzatore a valle) oppure se il fabbricante extra UE ha designato un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 8 che la indica come importatore coperto dalla propria registrazione. I dichiaranti della stessa sostanza condividono i dati e presentano la registrazione congiuntamente.

Fonte · artt. 6, 8, 11 e 27
Quali restrizioni del REACH hanno nuove date di applicazione nel 2026 e nel 2027?

La voce 70 sui ciclosilossani D4, D5 e D6 si applica a sostanze e miscele dal 6 giugno 2026, la voce 77 sulla formaldeide si applica agli articoli dal 6 agosto 2026 e ai veicoli stradali dal 6 agosto 2027, la voce 79 sul PFHxA si applica a indumenti di consumo, calzature, tessili, carta e cartone a contatto con gli alimenti, cosmetici e miscele di consumo dal 10 ottobre 2026, e la voce 83 sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli si applica dal 10 maggio 2027. La voce 78 sulle microplastiche mantiene le sue date scaglionate fino al 2035, con il testo delle deroghe corretto dal regolamento (UE) 2026/1168.

Fonte · allegatoFonte · allegatoFonte · allegatoFonte · allegatoFonte · allegato
Quando devo fornire una scheda di dati di sicurezza?

Un fornitore deve fornire una scheda di dati di sicurezza, gratuitamente e in una lingua ufficiale dello Stato membro di fornitura, per le sostanze e le miscele classificate come pericolose, per le sostanze PBT e vPvB e per le sostanze dell’elenco delle sostanze candidate, e su richiesta per le miscele al di sotto dei limiti di classificazione che contengono tali sostanze o hanno un limite di esposizione professionale dell’Unione. Per le altre sostanze e miscele si trasmettono invece le informazioni dell’articolo 32 su numero di registrazione, autorizzazione, restrizione e gestione dei rischi.

Fonte · art. 31, parr. da 1 a 5, e art. 32
Che rapporto c’è tra REACH, RoHS, POP, CLP e banca dati SCIP?

Il CLP stabilisce come sostanze e miscele sono classificate ed etichettate, e tali classificazioni fanno scattare obblighi REACH come la scheda di dati di sicurezza e le voci dell’allegato XVII sulle sostanze CMR. La RoHS limita in parallelo dieci sostanze nelle apparecchiature elettriche, il regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP) vieta gli inquinanti organici persistenti indipendentemente dal REACH, e la banca dati SCIP prevista dall’articolo 9 della direttiva quadro sui rifiuti riceve le stesse informazioni sull’elenco delle sostanze candidate che l’articolo 33 impone ai fornitori di articoli di trasmettere.

Fonte · art. 33Fonte · art. 9, par. 1, lett. i)
Per quanto tempo devo conservare la documentazione REACH?

Ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore deve raccogliere e conservare le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi del REACH per almeno 10 anni dopo l’ultima fabbricazione, importazione, fornitura o utilizzo della sostanza o della miscela, e deve metterle a disposizione dell’autorità competente o dell’ECHA su richiesta; la stessa regola vale per i fornitori di articoli quanto alle informazioni dell’articolo 33.

Fonte · art. 36

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Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), testo consolidato del 22 giugno 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20260622
  2. Regolamento (CE) n. 1907/2006 nel testo pubblicato nella GU L 396 del 30 dicembre 2006 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32006R1907 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
  4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
  5. Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione che modifica l’allegato II sulle schede di dati di sicurezza (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0878
  6. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione sui termini per l’aggiornamento delle registrazioni (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1435
  7. Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sulla formaldeide e sulle sostanze che la rilasciano (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1464
  8. Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione sulle microparticelle di polimeri sintetici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2055
  9. Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione su D4, D5 e D6 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1328
  10. Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione su PFHxA, suoi sali e sostanze correlate al PFHxA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2462
  11. Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione sugli IPA nei piattelli d’argilla (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0660
  12. Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione su DMAC e NEP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1090
  13. Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione sulle sostanze CMR soggette a restrizioni (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1731
  14. Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione sui PFAS nelle schiume antincendio (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1988
  15. Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione sul 2,4-dinitrotoluene negli articoli (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0859
  16. Regolamento (UE) 2026/1168 della Commissione che modifica la voce sulle microplastiche (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1168
  17. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  18. Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, testo consolidato, articolo 9 sulla banca dati SCIP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20251016
  19. Sentenza della Corte del 10 settembre 2015, causa C-106/14, FCD e FMB (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0106
  20. Comprendere il REACH (Agenzia europea per le sostanze chimiche) https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
  21. Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione (Agenzia europea per le sostanze chimiche) https://echa.europa.eu/candidate-list-table
  22. Sostanze soggette a restrizione ai sensi del REACH, allegato XVII (Agenzia europea per le sostanze chimiche) https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
  23. Regolamento REACH (Commissione europea, DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
5 ottobre 2026
Prossima revisione
22 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). REACH: Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/reach/
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