Un cliente chiede se il nostro prodotto contiene SVHC
Ai sensi dell’art. 33 del regolamento REACH, chi fornisce un articolo con una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso deve dare ai destinatari professionali almeno il nome della sostanza e rispondere ai consumatori entro 45 giorni, gratuitamente. Si verifichi l’elenco per ogni articolo componente, si risponda per iscritto e si valuti la notifica all’ECHA.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Il regolamento REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006, riconosce uno status speciale alle sostanze estremamente preoccupanti. L’articolo 57 ne stabilisce i criteri: le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, e le sostanze che suscitano un livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini, identificate caso per caso. Le sostanze che soddisfano i criteri sono identificate ai sensi dell’articolo 59 e inserite in un elenco di sostanze candidate, che l’ECHA pubblica e aggiorna sul proprio sito web senza indugio dopo ogni decisione (articolo 59, paragrafi 1 e 10).[1]
L’articolo 33 trasforma tale elenco in un obbligo di comunicazione per chiunque fornisca articoli. Per articolo si intende un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (articolo 3, punto 3). Per fornitore di un articolo si intende qualsiasi produttore o importatore, distributore o altro operatore della catena di fornitura che immette l’articolo sul mercato (articolo 3, punto 33). Quando un articolo contiene una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, il fornitore deve dare al destinatario informazioni sufficienti, di cui dispone, per consentire un uso sicuro, comprendenti almeno il nome della sostanza (articolo 33, paragrafo 1). A differenza della notifica all’ECHA, questo obbligo non ha alcuna soglia di tonnellaggio. I consumatori possono chiedere le stesse informazioni e devono riceverle gratuitamente entro 45 giorni (articolo 33, paragrafo 2).[1]
La soglia si calcola per ciascun articolo. Nella causa C-106/14 la Corte di giustizia ha affermato che, ai fini dell’obbligo di notifica dell’importatore di un prodotto composto da più articoli, lo 0,1 % va determinato per ciascun articolo (articolo 7, paragrafo 2), e che l’obbligo di cui all’articolo 33 si applica quando uno o più articoli componenti contengono la sostanza oltre tale livello. Un divano, una scarpa o un gruppo di cavi si verifica quindi parte per parte.[2]
I produttori e gli importatori possono avere anche un obbligo nei confronti dell’ECHA. Devono notificare una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate presente nei loro articoli oltre lo 0,1 % in peso e in quantità complessiva superiore a una tonnellata per produttore o importatore all’anno (articolo 7, paragrafo 2), salvo che l’esposizione dell’uomo o dell’ambiente possa essere esclusa durante il normale uso, compreso lo smaltimento (articolo 7, paragrafo 3). La notifica si applica sei mesi dopo l’identificazione della sostanza (articolo 7, paragrafo 7). Separatamente, la direttiva quadro sui rifiuti impone agli Stati membri di assicurare che, dal 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli trasmettano all’ECHA le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1 (direttiva 2008/98/CE, articolo 9, paragrafo 1, lettera i)), in una banca dati che l’ECHA gestisce e rende accessibile agli operatori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori (articolo 9, paragrafo 2).[1][3]
L’obbligo di comunicazione non sostituisce gli obblighi generali di sicurezza. I comuni articoli di consumo privi di una normativa di armonizzazione specifica restano soggetti al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, regolamento (UE) 2023/988, e il REACH si applica in parallelo. I fabbricanti e gli importatori rispettano entrambi: gli obblighi del REACH e quelli del GPSR in materia di analisi dei rischi, documentazione tecnica, identificazione e indirizzo (articoli 9 e 11).[4]
Come risolverlo
-
Verificare chi chiede e che cosa si fornisce
L’articolo 33 del regolamento REACH si applica agli articoli: oggetti la cui forma, superficie o disposizione determina la funzione in misura maggiore della composizione chimica. Un cliente professionale o un distributore è un destinatario e deve essere informato senza che lo chieda. Un consumatore non è un destinatario, ma ha il diritto di chiedere e di ricevere una risposta.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Prendere l’elenco delle sostanze candidate aggiornato
L’obbligo scatta per le sostanze identificate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, cioè l’elenco delle sostanze candidate, che l’ECHA pubblica e aggiorna sul proprio sito web dopo ogni decisione di inclusione. Si annoti la data dell’elenco consultato, perché l’elenco cresce e la risposta può cambiare.
-
Calcolare per ogni articolo componente
La soglia dello 0,1 % si applica a ciascun articolo, non all’intero prodotto. Per un prodotto composto da più articoli, come una borsa con cerniera e manico, si verifichi ogni articolo componente. Si chiedano ai fornitori le sostanze presenti oltre lo 0,1 % in ciascuna parte e si facciano eseguire prove in caso di dubbio.
Conoscenze e approfondimentiKnow-how Free Apri -
Rispondere indicando il nome della sostanza e l’uso sicuro
Se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate è presente in un articolo oltre lo 0,1 %, si indichino il nome della sostanza e le informazioni di cui si dispone che consentono un uso sicuro. Le si fornisca ai destinatari professionali con la consegna e, gratuitamente, al consumatore che le richiede entro 45 giorni. Se nessuna sostanza supera la soglia, lo si dichiari indicando la data dell’elenco.
-
Verificare gli obblighi nei confronti dell’ECHA
I produttori e gli importatori devono notificare all’ECHA le sostanze presenti nei loro articoli oltre lo 0,1 % e in quantità complessiva superiore a una tonnellata all’anno, salvo che l’esposizione possa essere esclusa. Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri devono inoltre assicurare che i fornitori trasmettano all’ECHA le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, per la sua banca dati.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazione scritta sulle SVHC per ciascun prodotto, con la data dell’elenco delle sostanze candidate consultato | Il fornitore dell’articolo | Regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33, paragrafo 1, e articolo 59, paragrafo 10 |
| Dichiarazioni dei fornitori o risultati di prova per ciascun articolo componente | I Suoi fornitori o un laboratorio | Causa C-106/14; regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33 |
| Registro delle richieste dei consumatori e delle risposte, con le date | Il Suo servizio clienti | Regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33, paragrafo 2 |
Se non si fa nulla
L’obbligo verso i clienti professionali non attende una domanda
Il fornitore di un articolo che contiene una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire un uso sicuro dell’articolo, comprendenti almeno il nome della sostanza (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33, paragrafo 1).[1]
Un termine di 45 giorni per i consumatori
Su richiesta di un consumatore, le informazioni sono fornite gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 33, paragrafo 2).[1]
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del regolamento REACH, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 126).[1]
Domande su questo problema
Lo 0,1 % si applica all’intero prodotto o a ciascuna parte?
A ciascun articolo. La Corte di giustizia ha stabilito che l’importatore di un prodotto composto da più articoli deve determinare, per ciascun articolo, se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate supera lo 0,1 % in peso (articolo 7, paragrafo 2), e che l’obbligo di cui all’articolo 33 si applica quando uno o più articoli componenti superano tale soglia (causa C-106/14).
Il consumatore è un destinatario ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1?
No. Il destinatario di un articolo è un utilizzatore industriale o professionale oppure un distributore, non un consumatore (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 3, punto 35). I consumatori hanno un proprio diritto di richiesta ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2.
Dobbiamo notificare anche all’ECHA?
I produttori e gli importatori notificano all’ECHA quando la sostanza è presente oltre lo 0,1 % in peso e in quantità complessive superiori a una tonnellata all’anno, salvo che l’esposizione possa essere esclusa (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 7, paragrafi 2 e 3). L’obbligo si applica sei mesi dopo l’inclusione della sostanza nell’elenco (articolo 7, paragrafo 7).
Che cosa aggiunge la direttiva quadro sui rifiuti?
Dal 5 gennaio 2021 gli Stati membri devono assicurare che ogni fornitore di un articolo trasmetta all’ECHA le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1 (direttiva 2008/98/CE, articolo 9, paragrafo 1, lettera i)). L’ECHA consente l’accesso a tale banca dati agli operatori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori (articolo 9, paragrafo 2). La direttiva non le dà un nome; i documenti dell’ECHA e della Commissione, come la COM(2020) 667, la chiamano banca dati SCIP.
Quali sostanze possono entrare nell’elenco delle sostanze candidate?
Le sostanze che soddisfano i criteri dell’articolo 57, come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze che suscitano un livello di preoccupazione equivalente, come gli interferenti endocrini identificati caso per caso (regolamento (CE) n. 1907/2006, articolo 57).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (versione consolidata del 22 giugno 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte del 10 settembre 2015, FCD e FMB, causa C-106/14 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (versione consolidata del 16 ottobre 2025) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (versione consolidata del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un cliente chiede se il nostro prodotto contiene SVHC. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/reach-svhc-question/
Conphora (2026) Un cliente chiede se il nostro prodotto contiene SVHC. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/reach-svhc-question/ (consultato il 13 ottobre 2026).
@misc{conphora2026unclientechiedeseilnostr,
author = {Conphora},
title = {Un cliente chiede se il nostro prodotto contiene SVHC},
year = {2026},
url = {https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/reach-svhc-question/},
note = {Consultato il 13 ottobre 2026}
} See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company