Esc

La ricerca nel sito arriverà con il catalogo della piattaforma. Nel frattempo, parta da uno di questi:

Placing a product on the market Manufacturer · Importer · Online seller 6 min di lettura

Non sappiamo quali regolamenti valgono per il prodotto

Parta dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, che copre i prodotti di consumo salvo esclusioni o regole di sicurezza specifiche. Poi confronti il prodotto con gli atti di armonizzazione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, aggiunga gli atti su informazione ed etichettatura e annoti quali rischi il GPSR copre ancora. Registri la mappa per ogni prodotto.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti è il punto di partenza perché è la rete più ampia. Riguarda qualsiasi articolo fornito o messo a disposizione che sia destinato ai consumatori o che questi possano usare, in condizioni ragionevolmente prevedibili, anche se non è destinato a loro (art. 3, punto 1), nuovo, usato, riparato o ricondizionato (art. 2, par. 3). Esclude un elenco tassativo, tra cui medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti fitosanitari e oggetti d’antiquariato (art. 2, par. 2). Si applica dal 13 dicembre 2024 (art. 52).[1]

Il GPSR fa poi un passo indietro dove esistono regole dell’Unione più specifiche. Si applica nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati; dove esistono requisiti di sicurezza specifici, copre soltanto gli aspetti e i rischi che essi non coprono (art. 2, par. 1). Per i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, il suo capo sulla sicurezza (capo II) non si applica ai rischi che tale normativa copre (art. 2, par. 1, lett. a)), mentre il capo II bis, il capo III sezione 1 (gli obblighi degli operatori economici di cui agli artt. da 9 a 18) e i capi V, VII e da IX a XI non si applicano affatto (art. 2, par. 1, lett. b), come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748). Gli obblighi di vendita online dell’art. 19 stanno nella sezione 2 e non rientrano in tale elenco. Anche il REACH e gli atti di etichettatura come le regole su calzature e tessili sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, cui rinvia la definizione di normativa di armonizzazione dell’Unione del GPSR (art. 3, punto 27). La Commissione ritiene tuttavia che il GPSR si applichi per intero ai beni d’uso quotidiano, come i mobili e gli articoli per la prima infanzia, che anche il REACH limita (comunicazione della Commissione C/2025/6233, punto 2.2), e Conphora segue questa lettura: un atto di armonizzazione specifico per prodotto disattiva gli artt. da 9 a 18, mentre il REACH, le regole sugli inquinanti organici persistenti e gli atti di sola etichettatura si applicano insieme a essi.[1]

La normativa di armonizzazione dell’Unione ha un significato preciso: gli atti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e ogni altra normativa dell’Unione che armonizzi le condizioni per la commercializzazione dei prodotti cui tale regolamento si applica (GPSR, art. 3, punto 27). L’allegato I è una pratica lista di controllo. Vi figurano, tra gli altri, le direttive Bassa tensione, sulla compatibilità elettromagnetica e sulle apparecchiature radio, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, i regolamenti sulle batterie e sugli imballaggi, il quadro per l’etichettatura energetica, il regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili, la direttiva sull’etichettatura delle calzature, il regolamento sui prodotti cosmetici e la direttiva sulle unità di misura. L’articolo sull’ambito di ogni atto decide se esso si applica: la direttiva Bassa tensione, per esempio, riguarda il materiale elettrico con tensione nominale da 50 a 1.000 V in corrente alternata o da 75 a 1.500 V in corrente continua (direttiva 2014/35/UE, art. 1).[1][2][4]

Non ogni atto riguarda la sicurezza. Il quadro per l’etichettatura energetica si applica ai prodotti connessi all’energia e i suoi obblighi di etichettatura scattano quando un atto delegato copre il gruppo di prodotti (regolamento (UE) 2017/1369, artt. 1, 3, 4 e 16); aggiunge etichette, una scheda informativa sul prodotto e l’inserimento in una banca dati. Gli atti di etichettatura di questo tipo sfuggono facilmente perché non modificano la progettazione del prodotto, eppure un prodotto privo di un’etichetta richiesta non è conforme alla normativa di armonizzazione applicabile e le autorità intervengono di conseguenza (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 1, lett. b)).[2][3]

Il risultato va messo per iscritto. Il fabbricante di un prodotto soggetto al GPSR redige la documentazione tecnica prima di immetterlo sul mercato e la mantiene aggiornata (art. 9, par. 2 e 3); il testo non richiede un registro separato degli atti applicabili, ma tenerlo insieme a tale documentazione è una scelta pratica. Per i prodotti soggetti agli atti di armonizzazione elencati all’art. 4, par. 5, del regolamento (UE) 2019/1020, un operatore economico nell’UE verifica che esistano la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica richieste da tali atti (art. 4, par. 1 e 3).[1][2]

Come risolverlo

  1. Verificare che sia un prodotto di consumo e non escluso

    Il GPSR si applica a qualsiasi articolo destinato ai consumatori o che questi possano usare in condizioni ragionevolmente prevedibili, nuovo, usato, riparato o ricondizionato. Esclude, tra l’altro, medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti fitosanitari e oggetti d’antiquariato. Un prodotto escluso segue la propria disciplina.

    Verifica di conformità gratuitaMotore di conformità Free Apri
  2. Esaminare gli atti di armonizzazione dell’allegato I del regolamento 2019/1020

    Il GPSR definisce la normativa di armonizzazione dell’Unione come gli atti dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e gli altri atti che armonizzano la commercializzazione dei prodotti. Scorra l’elenco per caratteristica del prodotto: alimentazione di rete, elettronica, radio, uso da parte di bambini, pressione, sostanze chimiche, batterie, imballaggi. Legga l’articolo sull’ambito di ogni atto che potrebbe rientrare.

  3. Aggiungere gli atti su informazione ed etichettatura

    Alcuni atti non riguardano la sicurezza, ma ciò che il prodotto o la sua etichetta devono riportare: etichettatura energetica per i gruppi di prodotti con atto delegato, denominazioni delle fibre tessili, materiali delle calzature, etichettatura dei cosmetici e unità di misura. Si applicano insieme alle regole di sicurezza e sfuggono facilmente.

  4. Stabilire che cosa il GPSR copre ancora

    Per un prodotto senza regole di sicurezza specifiche dell’Unione, il GPSR si applica per intero. Dove esistono regole di sicurezza specifiche, copre soltanto i rischi che queste non coprono. Per un prodotto soggetto a un atto di armonizzazione specifico, come un atto con marcatura CE, il capo sulla sicurezza si applica solo ai rischi non coperti e diversi capi, compresi gli obblighi degli operatori del capo III, sezione 1, non si applicano. Le restrizioni REACH, le regole sugli inquinanti organici persistenti e gli atti di sola etichettatura non disattivano tali obblighi.

  5. Registrare il risultato per ogni prodotto e tenerlo aggiornato

    Annoti nella documentazione tecnica gli atti applicabili, gli articoli che hanno deciso e la data della verifica. Ripeta la verifica quando cambiano il prodotto, gli utilizzatori previsti o la normativa, e per ogni variante con caratteristiche diverse.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Una mappa normativa per prodotto: atti esaminati, atti applicabili e motivi, data della verificaIl fabbricante, o l’importatore per i propri registriDocumento a supporto dell’art. 9, par. 2 e 3, del GPSR e dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il testo non richiede una mappa separata
Per ogni atto di armonizzazione applicabile, i documenti che esso prescriveIl fabbricanteL’articolo sulla documentazione dell’atto stesso; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a), per gli atti elencati all’art. 4, par. 5

Se non si fa nulla

Un atto trascurato rende il prodotto non conforme

Se un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione non è conforme, le autorità impongono una misura correttiva entro un termine stabilito e, in mancanza, dispongono il ritiro, il richiamo o il divieto di vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 1, 2 e 5).[2]

Distributori e importatori devono trattenere il prodotto

L’importatore che ha motivo di ritenere che un prodotto non soddisfi il requisito generale di sicurezza o gli obblighi di documentazione e identificazione non lo immette sul mercato; il distributore nella stessa situazione non lo mette a disposizione (GPSR, artt. 11, par. 2, e 12, par. 3).[1]

I prodotti pericolosi impongono un intervento immediato

Il fabbricante che ha motivo di ritenere pericoloso il proprio prodotto adotta immediatamente misure correttive, informa i consumatori e notifica le autorità tramite il Safety Business Gateway (GPSR, art. 9, par. 8).[1]

Domande su questo problema

Esiste un elenco ufficiale unico di tutti i regolamenti sui prodotti?

Non di tutti. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 elenca la normativa di armonizzazione dell’Unione cui tale regolamento si applica e il GPSR lo richiama nella propria definizione (GPSR, art. 3, punto 27). Si aggiungono le norme nazionali sugli aspetti non armonizzati.

Il nostro prodotto è solo per professionisti. Il GPSR si applica?

Il GPSR riguarda gli articoli destinati ai consumatori o che i consumatori possano usare, in condizioni ragionevolmente prevedibili, anche se non sono destinati a loro (GPSR, art. 3, punto 1). I prodotti solo professionali possono comunque rientrare in atti di armonizzazione come la direttiva Bassa tensione.

Il GPSR si applica ai beni di seconda mano?

Sì, ai prodotti immessi o messi a disposizione nuovi, usati, riparati o ricondizionati, ma non a quelli chiaramente indicati come bisognosi di riparazione o ricondizionamento prima dell’uso (GPSR, art. 2, par. 3).

Si applica un atto. Possiamo smettere di cercare?

No. Spesso si applicano insieme più atti, per esempio un atto di sicurezza e uno di etichettatura. Le regole di sicurezza specifiche sostituiscono il GPSR solo per i rischi che coprono (GPSR, art. 2, par. 1).

Da quando si applica il GPSR?

Dal 13 dicembre 2024 (GPSR, art. 52).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica (testo consolidato del 1° maggio 2021) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Non sappiamo quali regolamenti valgono per il prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/which-regulations-apply/
Verificato
Demo Company

See it working before you add a product

The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company