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Placing a product on the market Manufacturer 6 min di lettura

Lanciamo il nostro primo prodotto fisico nell’UE

Il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti ammette sul mercato solo prodotti sicuri. Prima del lancio: analisi interna dei rischi, documentazione tecnica, numero di tipo o di lotto, nome e indirizzi sul prodotto, istruzioni nella lingua locale, canale per i reclami. Verifichi prima se si applica un atto specifico, come la direttiva Bassa tensione: i suoi obblighi sostituiscono questi.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Un primo lancio dipende soprattutto dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), che si applica dal 13 dicembre 2024 (art. 52) ai prodotti di consumo nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche dell’Unione con lo stesso obiettivo che ne disciplinino la sicurezza (art. 2, par. 1). La sua regola di fondo è breve: gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri (art. 5). Un prodotto sicuro non presenta alcun rischio, o presenta soltanto i rischi minimi compatibili con il suo uso e accettabili nell’ottica di un elevato livello di protezione, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 3, punto 2).[1]

Si verifichi dapprima il campo di applicazione. Se il prodotto rientra in un atto di armonizzazione specifico, gli obblighi del GPSR per fabbricanti, importatori e distributori di cui al capo III, sezione 1 (artt. da 9 a 18) non si applicano; li fissa invece l’atto settoriale, spesso con una valutazione della conformità e la marcatura CE (art. 2, par. 1, lett. b)). Le restrizioni e le norme di etichettatura del regolamento REACH non sostituiscono questi obblighi. Il capo del GPSR sulla sicurezza copre comunque i rischi che l’atto settoriale non disciplina (art. 2, par. 1, lett. a)) e resta applicabile anche l’art. 19 sulle offerte online, nella sezione 2. Il seguito di questa pagina descrive il percorso per un prodotto che rientra soltanto nel GPSR.[1]

Prima del lancio il fabbricante esegue un’analisi interna dei rischi ed elabora la documentazione tecnica, con almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza; se i rischi lo richiedono, la documentazione contiene anche l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate, i rapporti di prova e le norme europee o gli altri elementi applicati (art. 9, par. 2). Gli aspetti da considerare nella valutazione sono elencati all’art. 6, par. 1: le caratteristiche del prodotto e il suo imballaggio, l’interazione con altri prodotti, la presentazione, l’etichettatura e le avvertenze, le categorie di consumatori che lo utilizzano, l’aspetto e, ove pertinente, la cibersicurezza e le funzioni evolutive. La documentazione è tenuta aggiornata e a disposizione delle autorità per 10 anni (art. 9, par. 3).[1]

La rintracciabilità è affidata al prodotto stesso. Esso reca un numero di tipo, di lotto o di serie visibile ai consumatori (art. 9, par. 5) e il nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio e il suo indirizzo postale ed elettronico, sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 9, par. 6). È corredato di istruzioni e informazioni di sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori, determinata dallo Stato membro in cui viene venduto, a meno che possa essere utilizzato in modo sicuro anche senza di esse (art. 9, par. 7). Apposite procedure mantengono conforme la produzione in serie (art. 9, par. 4).[1]

Dopo il lancio il fabbricante ascolta e agisce. Mette a disposizione canali pubblici per i reclami e le segnalazioni di incidenti (art. 9, par. 11), li esamina e tiene un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive (art. 9, par. 12). Se ha motivo di ritenere che un prodotto sia pericoloso, interviene immediatamente e lo notifica alle autorità tramite il Safety Business Gateway (art. 9, par. 8). Le offerte online riportano i dati del fabbricante, l’identificazione del prodotto e le avvertenze nella lingua locale (art. 19), e un prodotto può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile (art. 16, par. 1); il nome e l’indirizzo postale ed elettronico di tale operatore figurano sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (art. 16, par. 3; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).[1][2]

Come risolverlo

  1. Stabilisca quale disciplina si applica al prodotto

    Verifichi se il prodotto rientra in un atto di armonizzazione dell’Unione, come la direttiva Bassa tensione o la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. In tal caso è quell’atto a fissare i Suoi obblighi e gli obblighi del fabbricante previsti dal GPSR agli articoli da 9 a 18 non si applicano; restano però valide le sue regole sulle offerte online e quelle sulla sicurezza per i rischi che l’atto non copre. In caso contrario gli obblighi sono quelli del GPSR, descritti di seguito.

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  2. Esegua l’analisi interna dei rischi

    Valuti il prodotto in base agli aspetti che il GPSR indica: le sue caratteristiche e il suo imballaggio, l’effetto su altri prodotti e da parte di altri prodotti, la presentazione, le etichette e le avvertenze, i consumatori che lo useranno, compresi i bambini e le persone anziane, l’aspetto e, ove pertinente, la cibersicurezza e le funzioni di apprendimento.

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  3. Rediga la documentazione tecnica

    Prima del lancio documenti almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche rilevanti per la sicurezza. Se i rischi lo richiedono, aggiunga l’analisi dei rischi e le soluzioni adottate, i rapporti di prova e le norme europee o gli altri riferimenti applicati, indicando quelli applicati solo in parte. La tenga aggiornata per 10 anni.

  4. Contrassegni il prodotto e scriva le istruzioni

    Assegni al prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie visibile ai consumatori. Riporti il Suo nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e il Suo indirizzo postale ed elettronico sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Aggiunga istruzioni e informazioni di sicurezza chiare, in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori di ciascun paese di destinazione.

  5. Predisponga il controllo della serie e un canale per i reclami

    Introduca procedure affinché ogni unità della serie resti sicura quanto quella che ha valutato. Pubblichi un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un modulo web a cui i consumatori possano segnalare reclami e incidenti, esamini le segnalazioni e tenga un registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttive.

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  6. Prepari i canali di vendita

    Le offerte online devono riportare il Suo nome e i Suoi indirizzi, un’immagine e gli identificativi del prodotto, nonché le avvertenze e le informazioni di sicurezza nella lingua locale. Se la Sua impresa ha sede fuori dall’UE, il prodotto richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’UE, il cui nome e i cui recapiti figurano sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
L’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnicaIl fabbricanteGPSR, art. 9, parr. 2 e 3
Le istruzioni e le informazioni di sicurezza nelle lingue dei paesi di destinazioneIl fabbricanteGPSR, art. 9, par. 7
Il registro interno dei reclami, dei richiami e delle misure correttiveIl fabbricanteGPSR, art. 9, par. 12

Se non si fa nulla

Un prodotto pericoloso deve essere richiamato

Se il fabbricante ha motivo di ritenere che il suo prodotto sia pericoloso, adotta immediatamente misure correttive, tra cui il ritiro o il richiamo, ne informa i consumatori e lo notifica alle autorità tramite il Safety Business Gateway (GPSR, art. 9, par. 8).[1]

Importatori e distributori rifiuteranno il prodotto

Gli importatori verificano che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi relativi alla documentazione tecnica, all’identificazione e all’indirizzo, e i distributori verificano anche le istruzioni; un prodotto che non supera la verifica non viene immesso sul mercato né messo a disposizione (GPSR, art. 11, parr. 1 e 2, e art. 12, parr. 1 e 3).[1]

Senza operatore nell’UE niente mercato

Un prodotto può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione è responsabile per esso dei compiti di cui all’art. 4, par. 3, del regolamento (UE) 2019/1020 (GPSR, art. 16, par. 1).[1]

Domande su questo problema

Ci serve un rapporto di prova?

Il GPSR non richiede una prova specifica. La documentazione tecnica comprende i rapporti di prova ove opportuni in relazione ai possibili rischi del prodotto, insieme alle norme o agli altri riferimenti applicati (GPSR, art. 9, par. 2, lett. a) e b)).

Il nostro prodotto non richiede istruzioni per essere usato in sicurezza. Dobbiamo comunque scriverle?

L’obbligo di fornire istruzioni e informazioni di sicurezza non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e conforme alla sua destinazione anche senza di esse (GPSR, art. 9, par. 7).

Per quanto tempo conserviamo la documentazione?

Per dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato; su richiesta va messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (GPSR, art. 9, par. 3).

Abbiamo un solo prodotto e una sola persona. Il registro dei reclami è davvero obbligatorio?

Sì. I fabbricanti esaminano i reclami in materia di sicurezza e le segnalazioni di incidenti e tengono un registro interno di tali reclami, dei richiami e delle misure correttive (GPSR, art. 9, par. 12). Il testo non prevede alcuna eccezione per i piccoli fabbricanti.

Da quando si applicano queste regole?

Il GPSR si applica dal 13 dicembre 2024 (GPSR, art. 52).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Lanciamo il nostro primo prodotto fisico nell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/first-product-launch/
Verificato
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