ELR in breve
Il regolamento quadro sull’etichettatura energetica (ELR), formalmente regolamento (UE) 2017/1369, è la legge dell’UE alla base dell’etichetta energetica da A a G. Stabilisce un quadro per i prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio, prevedendone l’etichettatura e informazioni standard sull’efficienza energetica, sul consumo di energia e di altre risorse durante l’uso e su caratteristiche supplementari, affinché i clienti possano scegliere prodotti più efficienti (art. 1, par. 1). Il quadro stesso fissa i ruoli, il concetto di etichetta, la banca dati dei prodotti e il meccanismo di applicazione; i gruppi di prodotti, i disegni delle etichette, i metodi di misurazione e le norme di esposizione sono stabiliti in un regolamento delegato distinto per ciascun gruppo (art. 16).
Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro. È entrato in vigore il 1° agosto 2017, il quarto giorno successivo alla pubblicazione, e si applica da tale data, quando ha abrogato la direttiva 2010/30/UE; gli obblighi dei fornitori relativi alla banca dati dei prodotti si applicano dal 1° gennaio 2019 (art. 20, par. 1 e art. 21). Gli atti delegati adottati ai sensi della vecchia direttiva restano in vigore, con gli obblighi del nuovo regolamento, fino a quando un atto delegato ai sensi dell’articolo 16 non li sostituisca (art. 20, par. 4).
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2017/1369 (CELEX 32017R1369), oppure il testo consolidato del 1° maggio 2021, che comprende la modifica dell’articolo 12, par. 2, relativa ai pneumatici.
Ambito di applicazione
Un prodotto connesso all’energia è un bene o un sistema con un impatto sul consumo di energia durante l’uso che è immesso sul mercato o messo in servizio, comprese le parti con tale impatto immesse sul mercato per i clienti e destinate a essere incorporate in prodotti (art. 2, punto 1). Il regolamento non si applica ai prodotti usati, a meno che siano importati da un paese terzo, né ai mezzi di trasporto di persone o di merci (art. 1, par. 2).
Gli obblighi relativi a etichetta, scheda e banca dati si applicano solo quando un atto delegato copre il gruppo di prodotti. I gruppi con un atto sull’etichettatura energetica oggi sono gli apparecchi di refrigerazione, le lavatrici e lavasciuga, le lavastoviglie, le asciugatrici, i display elettronici compresi televisori, monitor e segnaletica digitale, le sorgenti luminose, gli smartphone e i tablet, gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo di acqua calda, le caldaie a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, i condizionatori d’aria, i forni domestici e le cappe da cucina, le unità di ventilazione residenziali, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e gli armadi frigoriferi professionali per la conservazione (elenco dei prodotti della Commissione; regolamenti delegati (UE) da 2019/2013 a 2019/2018, 2023/1669, 2023/2534, n. 811/2013, n. 812/2013, 2015/1186, 2015/1187, n. 626/2011, n. 65/2014, n. 1254/2014 e 2015/1094, ciascuno art. 1). I pneumatici sono etichettati ai sensi del regolamento (UE) 2020/740 ma registrati nella stessa banca dati dei prodotti (art. 12, par. 2, lett. a), come modificato). Per un gruppo di prodotti senza atto delegato non esiste etichetta, ma non può essere fornita né esposta alcuna etichetta che imiti quella dell’UE (art. 6, lett. d)); la Commissione sceglie i nuovi gruppi in base al loro potenziale di risparmio e li elenca nel proprio piano di lavoro (art. 15 e art. 16, par. 2).
Due ruoli sono soggetti agli obblighi. Il fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione (art. 2, punto 14). Il rivenditore è un dettagliante o altra persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, offre in vendita, noleggio o locazione con opzione di acquisto, o espone prodotti a clienti o installatori, a titolo oneroso o meno (art. 2, punto 13). La vendita a distanza comprende la vendita per corrispondenza, per catalogo, via internet, per telemarketing o con qualsiasi altro metodo in cui non si può presumere che il potenziale cliente veda il prodotto esposto (art. 2, punto 15).
Che cosa deve fare
L’etichetta e la scheda informativa del prodotto
L’etichetta è un diagramma grafico, stampato o elettronico, con una scala chiusa che utilizza solo le lettere da A a G, ciascuna lettera corrispondente a una classe, in sette colori dal verde scuro al rosso (art. 2, punto 19). Il fornitore assicura che ogni unità immessa sul mercato sia accompagnata, gratuitamente, da un’etichetta stampata accurata e da una scheda informativa del prodotto come prescrive l’atto delegato; l’atto delegato può consentire che i parametri della scheda siano inseriti nella banca dati dei prodotti, nel qual caso il fornitore stampa la scheda per il rivenditore su richiesta, e può consentire che l’etichetta sia stampata sull’imballaggio (art. 3, par. 1). I rivenditori che non dispongono di un’etichetta o di una scheda le richiedono al fornitore, che le consegna entro cinque giorni lavorativi, e possono scaricare la scheda dalla banca dati ove tale funzione esista (art. 3, par. 2, art. 5, par. 2 e art. 5, par. 3).
Il fornitore deve assicurare l’accuratezza delle etichette e delle schede e predisporre una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare tale accuratezza, compresi rapporti di prova o analoghe prove tecniche (art. 3, par. 3 e art. 2, punto 23). I prodotti non possono essere progettati in modo che le loro prestazioni siano modificate automaticamente in condizioni di prova per raggiungere un valore più favorevole e, una volta che un’unità è in servizio, il fornitore ha bisogno del consenso esplicito del cliente per qualsiasi aggiornamento che peggiorerebbe un parametro dell’etichetta, deve spiegare la modifica e deve consentire al cliente di rifiutarla senza perdite di funzionalità evitabili (art. 3, par. 4 e art. 3, par. 5). Le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti di misurazione e di calcolo dell’atto delegato (art. 13).
EPREL, la banca dati dei prodotti
La Commissione istituisce e mantiene una banca dati dei prodotti con una parte pubblica, una parte di conformità e un portale online; la banca dati non sostituisce le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato (art. 12, par. 1). Dal 1° gennaio 2019 il fornitore deve inserire, prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello, le informazioni dell’allegato I: nella parte pubblica il proprio nome o marchio, l’indirizzo e i recapiti, l’identificativo del modello, l’etichetta in formato elettronico, la classe energetica e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa del prodotto; nella parte di conformità gli identificativi di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato e le parti specifiche della documentazione tecnica elencate all’articolo 12, par. 5, cioè una descrizione generale del modello, le norme applicate, le precauzioni per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati, i calcoli effettuati con essi e le condizioni di prova (art. 4, par. 1, art. 12, par. 4, art. 12, par. 5 e allegato I). I modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019 dovevano essere registrati entro il 30 giugno 2019 (art. 4, par. 2).
Un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta cambiano è un nuovo modello; il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato unità di un modello, conserva i dati di conformità per 15 anni dopo l’ultima unità, salvo che l’atto delegato fissi un periodo più breve, e i dati pubblici non sono mai cancellati (art. 4, par. 4 e art. 4, par. 6). La parte di conformità è accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione (art. 12, par. 4) e il fornitore mantiene i diritti di accesso e di modifica delle proprie voci, con una registrazione delle modifiche (art. 12, par. 10). I pacchetti di apparecchi di riscaldamento ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, n. 812/2013 e 2015/1187, la cui etichetta è di esclusiva responsabilità del rivenditore, sono esentati dall’obbligo di registrazione (art. 4, par. 5). Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 fissa i dettagli operativi della banca dati per i prodotti connessi all’energia e per i pneumatici (suo art. 1).
Esposizione e pubblicità
Il rivenditore espone in modo visibile l’etichetta del fornitore, anche nella vendita a distanza online, per ogni unità di un modello disciplinato, e rende disponibile ai clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma cartacea nel punto vendita su richiesta (art. 5, par. 1). Sia il fornitore sia il rivenditore devono richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi riportate sull’etichetta nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, come prescrive l’atto delegato (art. 6, lett. a)); gli atti delegati fissano inoltre dove l’etichetta è mostrata, come è fornita nella vendita a distanza e come la classe compare nella pubblicità (art. 16, par. 3, lett. e), g) e j)). Nessuno dei due può fornire o esporre altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei clienti circa il consumo di energia o di risorse, né imitare etichette su prodotti senza atto delegato o su prodotti non connessi all’energia (art. 6, lett. da c) a e)).
Riscalatura: dall’A+++ di nuovo alla scala da A a G
La Commissione doveva riscalare le etichette in vigore al 1° agosto 2017, in modo da ripristinare una scala omogenea da A a G (art. 11, par. 1 e art. 11, par. 4). Quando un’etichetta è introdotta o riscalata, non ci si attende che alcun prodotto ricada nella classe A in quel momento e il periodo entro il quale la maggioranza dei modelli raggiunge tale classe deve essere di almeno 10 anni, oppure le classi A e B restano vuote quando la tecnologia evolve più rapidamente (art. 11, par. 8 e art. 11, par. 9). Le etichette riscalate per lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, lavasciuga, televisori e lampade dovevano essere adottate entro il 2 novembre 2018 ed esposte 12 mesi dopo l’entrata in vigore (art. 11, par. 5, lett. b)); i sei regolamenti delegati dell’11 marzo 2019 si applicano dal 1° marzo 2021, le sorgenti luminose dal 1° settembre 2021 (regolamenti delegati (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2016, 2019/2017 e 2019/2018, ciascuno art. 11 o art. 9; 2019/2015, art. 10). Gli altri gruppi etichettati ai sensi della direttiva dovevano essere riscalati entro il 2 agosto 2023 con esposizione 18 mesi dopo l’entrata in vigore (art. 11, par. 4); smartphone e tablet hanno ricevuto un’etichetta dal 20 giugno 2025 e le asciugatrici dal 1° luglio 2025 (regolamento delegato (UE) 2023/1669, art. 8; 2023/2534, art. 10). Apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido dovevano essere riesaminati entro il 2 agosto 2025, con etichette riscalate adottate, ove opportuno, entro il 2 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 2 agosto 2030 (art. 11, par. 5, lett. a)). Né il termine del 2023 né quelli per gli apparecchi di riscaldamento sono stati rispettati: nella sua relazione di attuazione del 24 giugno 2026 la Commissione indica come ancora in preparazione i riesami di condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi professionali per la conservazione, apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, scaldacqua e caldaie a combustibile solido, quindi tali gruppi mantengono le etichette esistenti fino all’applicazione di un atto delegato di riscalatura (COM(2026) 319, sezione 2). Un’etichetta è riesaminata di nuovo quando la Commissione stima che il 30 % delle unità vendute ricada nella classe A, o il 50 % nelle classi A e B, e sia prevedibile un ulteriore sviluppo tecnologico (art. 11, par. 6). Quando una misura di progettazione ecocompatibile vieta le classi E, F o G, tali classi sono mostrate in grigio (art. 11, par. 10).
Durante una riscalatura il fornitore fornisce sia l’etichetta e la scheda esistenti sia quelle riscalate con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione fissata nell’atto delegato e consegna, su richiesta, etichette riscalate per i prodotti precedenti a partire dall’inizio di tale periodo; il rivenditore sostituisce le etichette sui prodotti esposti, nei negozi e online, entro 14 giorni lavorativi dopo la data di esposizione e non mostra mai l’etichetta riscalata prima di tale data (art. 11, par. 13, lett. da a) a c)). Un rivenditore che non può ottenere un’etichetta riscalata perché il fornitore ha cessato l’attività può vendere tali scorte con la vecchia etichetta per un massimo di nove mesi dopo la data di esposizione e, quando le due etichette richiedono prove diverse, il fornitore può omettere l’etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato prima del periodo di quattro mesi se non ne seguono altre di quel modello, sempre con uno smaltimento di nove mesi (art. 11, par. 13, lett. b), punti i) e ii)).
Obblighi per ruolo
I fornitori, siano essi fabbricanti UE, rappresentanti autorizzati o importatori, sono tenuti agli obblighi relativi a etichetta, scheda, accuratezza, documentazione, banca dati, consenso per gli aggiornamenti, anti-elusione e pubblicità (art. 3, art. 4 e art. 6). I rivenditori espongono l’etichetta e la scheda, richiedono quelle mancanti, sostituiscono le etichette in occasione della riscalatura, etichettano i pacchetti di apparecchi di riscaldamento che assemblano e rispettano le norme sulla pubblicità (art. 4, par. 5, art. 5, art. 6 e art. 11, par. 13). Entrambi cooperano con le autorità e pongono rimedio immediatamente alle non conformità, di propria iniziativa o su richiesta (art. 6, lett. b)).
Applicazione e sanzioni
L’articolo 8 applica ai prodotti disciplinati gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021 e si leggono come riferimenti a tale regolamento, che elenca il regolamento (UE) 2017/1369 nel suo allegato I (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 68). Le autorità di vigilanza del mercato possono recuperare dal fornitore i costi della verifica documentale e delle prove fisiche quando un prodotto non è conforme (art. 8, par. 5). Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dal regolamento, lo valuta, impone al fornitore o al rivenditore di adottare azioni correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietarne o limitarne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, le cui obiezioni sono risolte mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 9 e art. 10). Le misure si estendono a tutte le unità del modello non conforme e dei modelli equivalenti, salvo che il fornitore dimostri che sono conformi (art. 10, par. 5).
Le sanzioni sono nazionali: gli Stati membri stabiliscono sanzioni e meccanismi di applicazione effettivi, proporzionati e dissuasivi (art. 7, par. 4). In Danimarca la produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022) integra il regolamento e il regolamento (UE) 2019/1020, designa come autorità di controllo l’Erhvervsministeren o l’autorità da esso delegata e le consente di imporre ai fornitori di sottoporre a prova i prodotti a proprie spese quando non li superano, di accedere ai locali commerciali senza ordine del giudice, di emanare påbud per rendere il prodotto conforme, far cessare il marketing ingannevole, ritirarlo o richiamarlo, forbud contro la sua immissione sul mercato, ordini ai titolari di interfacce online di modificare o rimuovere contenuti e, con ordine del giudice, il blocco, nonché di pubblicare i risultati; l’inosservanza degli obblighi del fornitore degli articoli 3, 4 e 12, par. 5, degli obblighi del rivenditore dell’articolo 5 o degli obblighi pubblicitari dell’articolo 6 è punita con una multa (§ 2, § 3, § 4, § 5, § 5 b, § 5 c, § 8 e § 12). Il decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 indica Sikkerhedsstyrelsen come autorità di controllo (§ 2); Sikkerhedsstyrelsen svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen, ispeziona negozi e negozi online, verifica la documentazione dei fornitori e sottopone i prodotti a prova presso laboratori accreditati, e da gennaio 2026 fa parte di Erhvervsstyrelsen, mentre Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell’interpretazione delle norme ed è l’autorità danese responsabile della banca dati EPREL. Le decisioni dell’autorità di controllo possono essere impugnate davanti all’Energiklagenævnet entro quattro settimane (§ 11 della legge; § 7 del decreto).
Come La aiuta Conphora
Conphora monitora l’ELR e ogni regolamento delegato adottato in base a esso e mette a confronto i Suoi prodotti con i requisiti di etichetta, scheda informativa del prodotto, documentazione tecnica ed EPREL del loro gruppo, segnalando le lacune prima che un’ispezione in negozio o un controllo documentale le rilevi. La piattaforma conserva insieme, per ciascun modello, i dati registrati e la documentazione e La avvisa quando viene adottato un atto delegato, si avvicina una data di esposizione di una riscalatura o il piano di lavoro della Commissione raggiunge il Suo gruppo di prodotti.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l’etichettatura energetica, testo consolidato del 1° maggio 2021 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/1369 come pubblicato nella GU L 198 del 28 luglio 2017 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione sui dettagli operativi di EPREL (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione sui display elettronici (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione su lavatrici e lavasciuga (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sulle sorgenti luminose (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione sulle lavastoviglie (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione sugli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione su smartphone e tablet (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione sulle asciugatrici per uso domestico (EUR-Lex)
- Relazione della Commissione sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/1369, COM(2026) 319 (EUR-Lex)
- Capire l’etichetta energetica (Commissione europea)
- Elenco dei prodotti ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del regolamento (UE) 2017/1369 (Commissione europea)
- EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea)
- Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sådan foregår kontrol med energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Produktenergimærkningsloven, lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 9. juni 2021 om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.