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ELR Energy & Ecodesign 12 min

ELR: Regolamento quadro sull’etichettatura energetica (Regolamento (UE) 2017/1369), spiegato

Il regolamento quadro sull’etichettatura energetica disciplina l’etichetta energetica da A a G, la scheda informativa del prodotto e la banca dati EPREL per i prodotti connessi all’energia, con obblighi per fornitori (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori) e rivenditori. Si applica dal 1° agosto 2017, la registrazione in EPREL dal 1° gennaio 2019.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Prodotti connessi all’energia, cioè beni o sistemi con un impatto sul consumo di energia durante l’uso, comprese le parti destinate a essere incorporate in prodotti, immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione
  • In pratica, i gruppi di prodotti disciplinati da un atto delegato: apparecchi di refrigerazione, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrici, display elettronici compresi televisori e monitor, sorgenti luminose, smartphone e tablet, apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, scaldacqua e serbatoi di accumulo, caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e armadi frigoriferi professionali per la conservazione
  • Fornitori: il fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione
  • Rivenditori: i dettaglianti e ogni altra persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, offre in vendita, noleggio o locazione con opzione di acquisto, o espone prodotti a clienti o installatori, compresa la vendita a distanza online
  • Pubblicità visive e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, che devono indicare la classe energetica e la gamma delle classi

Prodotti derivati e a valle

  • I prodotti usati sono esclusi dal regolamento, a meno che siano importati da un paese terzo; i mezzi di trasporto di persone o di merci ne sono sempre esclusi (art. 1, par. 2)
  • Un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta cambiano è un nuovo modello e richiede una propria registrazione in EPREL; un prodotto senza atto delegato non riporta etichetta, ma non può riportare un’etichetta che imiti quella dell’UE (art. 4, par. 4 e art. 6, lett. d))
  • Gli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE restano in vigore, con gli obblighi del presente regolamento, fino a quando un atto delegato ai sensi dell’articolo 16 non li sostituisca (art. 20, par. 4)
  • I pneumatici sono etichettati ai sensi del regolamento (UE) 2020/740 ma registrati nella stessa banca dati dei prodotti (art. 12, par. 2, lett. a), come modificato)
  • I pacchetti di apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido assemblati dal rivenditore sono etichettati dal solo rivenditore e l’obbligo di registrazione nella banca dati del fornitore non si applica a essi (art. 4, par. 5)

Ruoli previsti dall’atto

Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; il fabbricante stabilito nell’Unione che immette un prodotto sul mercato dell’Unione è un fornitore e assume gli obblighi del fornitore.

Fonte · art. 2, punti 10) e 14)
Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE

Una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione è il fornitore quando immette il prodotto sul mercato dell’Unione.

Fonte · art. 2, punti 11) e 14)
Fornitore: importatore

Una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; l’importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione è un fornitore e assume gli obblighi del fornitore.

Fonte · art. 2, punti 12) e 14)
Rivenditore (dettagliante, negozio online, grossista che espone prodotti a installatori)

Un dettagliante o altra persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, offre in vendita, noleggio o locazione con opzione di acquisto, o espone prodotti a clienti o installatori, a titolo oneroso o meno.

Fonte · art. 2, punto 13)

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ELR si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Prodotto senza impatto sul consumo di energia durante l’uso · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il quadro si applica solo ai prodotti connessi all’energia, cioè a beni o sistemi con un impatto sul consumo di energia durante l’uso; l’unica norma che raggiunge altri prodotti è il divieto di fornire o esporre etichette che imitino l’etichetta energetica dell’UE. Fonte · art. 1, par. 1, art. 2, punto 1) e art. 6, lett. e)
  2. Mezzo di trasporto di persone o di merci · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento non si applica ai mezzi di trasporto di persone o di merci. Fonte · art. 1, par. 2, lett. b)
  3. Prodotto usato già presente sul mercato dell’Unione · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito I prodotti usati sono esclusi, a meno che siano importati da un paese terzo; un prodotto usato già presente sul mercato dell’Unione non richiede etichetta quando viene rivenduto. Fonte · art. 1, par. 2, lett. a)
  4. Prodotto usato importato da un paese terzo · qualsiasi · qualsiasi Dipende Un prodotto usato importato da un paese terzo non è escluso; se il suo gruppo di prodotti è disciplinato da un atto delegato, l’importatore che lo immette sul mercato dell’Unione è il fornitore e deve etichettarlo, fornire la scheda informativa del prodotto e registrare il modello in EPREL, e un rivenditore deve esporre l’etichetta. Fonte · art. 1, par. 2, lett. a), art. 2, punti 12) e 14), art. 3, art. 4 e art. 5
  5. Pneumatico di classe C1, C2 o C3 · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito I pneumatici delle classi C1, C2 e C3 sono etichettati ai sensi del regolamento (UE) 2020/740 e non del presente regolamento; sono comunque registrati nella stessa banca dati dei prodotti (EPREL), che dal 1° maggio 2021 sostiene anche la vigilanza sulle etichette dei pneumatici. Fonte · art. 2 e art. 16Fonte · art. 1, par. 1, lett. b)
  6. Prodotto connesso all’energia appartenente a un gruppo senza atto delegato sull’etichettatura energetica · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli obblighi relativi a etichetta, scheda informativa del prodotto ed EPREL si applicano solo ai gruppi di prodotti disciplinati da un atto delegato, compresi i più vecchi atti adottati ai sensi della direttiva 2010/30/UE che restano in vigore; per gli altri prodotti connessi all’energia non può essere fornita né esposta alcuna etichetta che imiti quella dell’UE e il piano di lavoro della Commissione elenca i gruppi che seguiranno. Fonte · art. 6, lett. d), art. 15, art. 16, par. 2 e art. 20, par. 4
  7. Pacchetto di apparecchio di riscaldamento con dispositivo di regolazione della temperatura o dispositivo solare assemblato e offerto dal rivenditore · Rivenditore (dettagliante, negozio online, grossista che espone prodotti a installatori) · qualsiasi Rientra nell’ambito Per i pacchetti di apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, n. 812/2013 e 2015/1187, la fornitura dell’etichetta del pacchetto è di esclusiva responsabilità del rivenditore e l’obbligo di registrazione nella banca dati del fornitore non si applica a tali pacchetti. Fonte · art. 4, par. 5
  8. Apparecchio di refrigerazione, lavatrice o lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrice, forno o cappa da cucina, oppure condizionatore d’aria, Display elettronico, smartphone o tablet, oppure sorgente luminosa, Apparecchio di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua, serbatoio di accumulo di acqua calda, caldaia a combustibile solido, apparecchio di riscaldamento d’ambiente locale o unità di ventilazione residenziale, Apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o armadio frigorifero professionale per la conservazione, Prodotto etichettato offerto online, per catalogo o con altra vendita a distanza · Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione, Fornitore: importatore, Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE · qualsiasi Rientra nell’ambito Il fornitore di un prodotto appartenente a un gruppo etichettato deve fornire con ogni unità etichette stampate e schede informative del prodotto accurate, consegnarle ai rivenditori su richiesta, conservare la documentazione tecnica, registrare ogni nuovo modello in EPREL prima di immetterlo sul mercato e richiamare la classe energetica nella pubblicità; gli obblighi non prevedono alcuna soglia dimensionale per le imprese. Fonte · art. 3, art. 4 e art. 6
  9. Apparecchio di refrigerazione, lavatrice o lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrice, forno o cappa da cucina, oppure condizionatore d’aria, Display elettronico, smartphone o tablet, oppure sorgente luminosa, Apparecchio di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua, serbatoio di accumulo di acqua calda, caldaia a combustibile solido, apparecchio di riscaldamento d’ambiente locale o unità di ventilazione residenziale, Apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o armadio frigorifero professionale per la conservazione, Prodotto etichettato offerto online, per catalogo o con altra vendita a distanza · Rivenditore (dettagliante, negozio online, grossista che espone prodotti a installatori) · qualsiasi Rientra nell’ambito Il rivenditore deve esporre in modo visibile l’etichetta del fornitore, anche nella vendita a distanza online, rendere disponibile la scheda informativa del prodotto, richiedere al fornitore le etichette mancanti, indicare la classe energetica nella pubblicità e sostituire le etichette con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi dalla data fissata nell’atto delegato. Fonte · art. 5, art. 6 e art. 11, par. 13, lett. c)
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto sia connesso all’energia, che si applichi un’esclusione dell’articolo 1, par. 2, che un atto delegato copra il gruppo di prodotti e che Lei agisca come fornitore o come rivenditore. Fonte · art. 1, art. 2 e art. 16

Date principali

  1. Adozione del regolamento (UE) 2017/1369 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Strasburgo Fonte · titolo e formula di firma dopo l’art. 21
  2. Entrata in vigore, il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 198 del 28 luglio 2017, e applicazione; abrogata la direttiva 2010/30/UE; gli atti delegati esistenti adottati in base alla direttiva restano in vigore fino alla loro sostituzione Fonte · art. 20, par. 1, art. 20, par. 4 e art. 21
  3. Termine entro il quale la Commissione doveva adottare le etichette riscalate da A a G per lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, televisori, lampade e lavasciuga; i sei regolamenti delegati sono stati adottati l’11 marzo 2019 Fonte · art. 11, par. 5, lett. b)Fonte · titolo
  4. Si applica l’articolo 4: i fornitori devono registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità della banca dati dei prodotti (EPREL) prima di immettere sul mercato un’unità Fonte · art. 4, par. 1 e art. 21, terzo comma
  5. Termine per registrare in EPREL i modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019 Fonte · art. 4, par. 2
  6. Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 177 del 5 giugno 2020; modifica l’articolo 12, par. 2, lett. a), in modo che la banca dati dei prodotti sostenga anche la vigilanza sulle etichette dei pneumatici Fonte · art. 16 e art. 18
  7. Si applicano le prime etichette riscalate da A a G, nei negozi e online, per display elettronici, lavatrici e lavasciuga per uso domestico, apparecchi di refrigerazione per uso domestico, lavastoviglie per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta; sono abrogati gli atti delegati del 2010 su televisori, lavatrici, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9
  8. Si applica il regolamento (UE) 2020/740: i pneumatici riportano una propria etichetta ai sensi di tale regolamento e sono registrati nella banca dati dei prodotti; il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato Fonte · art. 2, art. 17 e art. 18Fonte · art. 12, par. 2, lett. a)
  9. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, che contiene gli articoli da 16 a 29 che l’articolo 8, par. 1, applica ai prodotti etichettati, è soppresso, i riferimenti a esso si leggono come riferimenti al nuovo regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 è elencato al punto 68 del suo allegato I Fonte · art. 39, art. 44 e allegato I, punto 68
  10. Si applica l’etichetta riscalata da A a G per le sorgenti luminose; è abrogato il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 su lampade e apparecchi di illuminazione Fonte · art. 9 e art. 10
  11. Termine entro il quale la Commissione doveva adottare le etichette riscalate da A a G per i restanti gruppi di prodotti etichettati ai sensi della direttiva 2010/30/UE, diversi dagli apparecchi di riscaldamento dell’articolo 11, par. 5, lett. a); il termine è trascorso senza tali atti delegati e nella sua relazione di attuazione del 24 giugno 2026 la Commissione indica ancora come in preparazione i riesami di condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi professionali per la conservazione e apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale Fonte · art. 11, par. 4Fonte · sezione 2, tabella «State of play on product-specific label reviews under the ELR»
  12. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 sui dettagli operativi della banca dati dei prodotti è in vigore e applicabile; i suoi articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano dal 22 ottobre 2024 Fonte · art. 1 e art. 20
  13. L’etichetta energetica si applica a smartphone e tablet ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1669 Fonte · art. 1 e art. 8
  14. L’etichetta riscalata si applica alle asciugatrici per uso domestico ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2534, che abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012; gli obblighi del fornitore relativi all’etichetta e alla scheda informativa dell’articolo 3, par. 1, lett. a) e b), si applicavano dal 1° marzo 2025 Fonte · art. 8 e art. 10
  15. Termine per la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento e per i suoi riesami delle etichette di apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido in vista della riscalatura; la relazione di attuazione è stata pubblicata il 24 giugno 2026 e registra che a tale data i riesami degli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, degli scaldacqua e delle caldaie a combustibile solido erano ancora in preparazione Fonte · art. 11, par. 5, lett. a) e art. 19Fonte
  16. Termine entro il quale la Commissione, ove opportuno, doveva adottare le etichette riscalate da A a G per apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido; il termine è trascorso senza tale atto delegato e in ogni caso le etichette riscalate degli apparecchi di riscaldamento devono essere adottate al più tardi entro il 2 agosto 2030 Fonte · art. 11, par. 5, lett. a)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione14
  • Assicurare che ogni unità immessa sul mercato sia accompagnata, gratuitamente, da un’etichetta stampata accurata e da una scheda informativa del prodotto nella forma fissata dall’atto delegato per il gruppo di prodotti; ove l’atto delegato lo consenta, l’inserimento dei parametri della scheda in EPREL sostituisce la scheda cartacea, che Lei stampa poi per il rivenditore su richiesta, e l’etichetta può essere stampata sull’imballaggio. art. 3, par. 1
  • Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate, comprese quelle riscalate, e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore. art. 3, par. 2 e art. 11, par. 13
  • Assicurare l’accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce. art. 3, par. 3
  • Predisporre una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l’accuratezza dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi rapporti di prova o analoghe prove tecniche. art. 3, par. 3 e art. 2, punto 23)
  • Registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità di EPREL prima di immettere sul mercato un’unità, inserendo le informazioni dell’allegato I: la propria identità e i propri recapiti, l’identificativo del modello, l’etichetta in formato elettronico, la classe energetica e i parametri dell’etichetta, i parametri della scheda informativa del prodotto, gli identificativi dei modelli equivalenti e le parti specifiche della documentazione tecnica elencate all’articolo 12, par. 5. art. 4, par. 1, art. 12, par. 5 e allegato I, punti 1 e 3
  • Trattare come nuovo modello un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta cambiano e registrarlo come tale in EPREL. art. 4, par. 4
  • Indicare in EPREL quando non immette più sul mercato unità di un modello. art. 4, par. 4
  • Conservare le informazioni del modello nella parte di conformità di EPREL per 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità, salvo che l’atto delegato fissi un periodo più breve; i dati pubblici non sono mai cancellati. art. 4, par. 6
  • Non immettere sul mercato prodotti progettati in modo che le loro prestazioni siano modificate automaticamente in condizioni di prova per raggiungere un valore più favorevole per un qualsiasi parametro dell’etichetta o della scheda informativa del prodotto. art. 3, par. 5
  • Una volta che un’unità è in servizio, chiedere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi aggiornamento che peggiorerebbe un parametro dell’etichetta, spiegando la modifica e offrendo la possibilità di rifiutarla senza perdite di funzionalità evitabili. art. 3, par. 4
  • Richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi riportate sull’etichetta in ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, come prescrive l’atto delegato, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei clienti circa il consumo di energia o di risorse. art. 6, lett. a) e art. 6, lett. c)
  • Quando un’etichetta è riscalata, fornire sia l’etichetta e la scheda informativa del prodotto esistenti sia quelle riscalate con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione fissata nell’atto delegato e consegnare, su richiesta del rivenditore, etichette riscalate per i prodotti precedenti a partire dall’inizio di tale periodo. art. 11, par. 13, lett. a) e art. 11, par. 13, lett. b)
  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
  • Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile, di propria iniziativa o su richiesta, estendere l’azione correttiva o restrittiva a tutti i prodotti interessati in tutta l’Unione e a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi della verifica documentale e delle prove quando un prodotto risulta non conforme. art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2, art. 9, par. 4 e art. 10, par. 5
Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE11
  • In qualità di rappresentante autorizzato che immette sul mercato dell’Unione il prodotto di un fabbricante extra UE, Lei ne è il fornitore e assume gli obblighi del fornitore. art. 2, punti 11) e 14)
  • Assicurare che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un’etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate nella forma prescritta dall’atto delegato. art. 3, par. 1
  • Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. art. 3, par. 2
  • Assicurare l’accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce. art. 3, par. 3
  • Conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l’accuratezza dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i rapporti di prova. art. 3, par. 3
  • Registrare ogni nuovo modello in EPREL prima di immettere sul mercato un’unità e registrare come nuovo modello ogni modello modificato. art. 4, par. 1 e art. 4, par. 4
  • Conservare i dati di conformità del modello in EPREL per 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità. art. 4, par. 6
  • Indicare la classe energetica e la gamma delle classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico. art. 6, lett. a)
  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
  • Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile. art. 6, lett. b)
  • Rendere disponibile per via elettronica la documentazione tecnica entro 10 giorni dalla richiesta, per i modelli immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, per cinque anni dopo la fabbricazione dell’ultima unità. art. 20, par. 3
Fornitore: importatore14
  • In qualità di importatore che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, Lei ne è il fornitore e assume gli obblighi del fornitore. art. 2, punti 12) e 14)
  • Assicurare che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un’etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate nella forma prescritta dall’atto delegato. art. 3, par. 1
  • Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. art. 3, par. 2
  • Assicurare l’accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce, anche per i prodotti usati che importa da un paese terzo. art. 1, par. 2, lett. a) e art. 3, par. 3
  • Conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l’accuratezza dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i rapporti di prova. art. 3, par. 3
  • Registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità di EPREL prima di immettere sul mercato un’unità, con le informazioni dell’allegato I, e trattare un modello modificato come nuovo modello. art. 4, par. 1, art. 4, par. 4 e allegato I
  • Indicare in EPREL quando non immette più sul mercato unità di un modello. art. 4, par. 4
  • Conservare i dati di conformità del modello in EPREL per 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità. art. 4, par. 6
  • Non importare prodotti con meccanismi di elusione che alterano le loro prestazioni in condizioni di prova per raggiungere un valore dell’etichetta più favorevole. art. 3, par. 5
  • Chiedere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi aggiornamento di un’unità in servizio che peggiorerebbe un parametro dell’etichetta. art. 3, par. 4
  • Indicare la classe energetica e la gamma delle classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico e non esporre altre etichette o simboli che possano indurre in errore i clienti sul consumo di energia. art. 6, lett. a) e art. 6, lett. c)
  • Quando un’etichetta è riscalata, fornire sia l’etichetta esistente sia quella riscalata con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione e, su richiesta, etichette riscalate per i prodotti precedenti. art. 11, par. 13
  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
  • Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile in tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi della verifica documentale e delle prove quando il prodotto risulta non conforme. art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2 e art. 10, par. 5
Rivenditore (dettagliante, negozio online, grossista che espone prodotti a installatori)8
  • Esporre in modo visibile l’etichetta fornita dal fornitore per ogni unità di un modello disciplinato da un atto delegato, nel negozio e nella vendita a distanza online, nella posizione e nella forma prescritte dall’atto delegato. art. 5, par. 1, lett. a) e art. 16, par. 3, lett. e) e g)
  • Rendere disponibile ai clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma cartacea nel punto vendita su richiesta. art. 5, par. 1, lett. b)
  • Se non dispone dell’etichetta o della scheda di un prodotto, richiederle al fornitore, che deve consegnarle entro cinque giorni lavorativi; in alternativa la scheda può essere stampata o scaricata da EPREL ove tale funzione sia disponibile. art. 5, par. 2, art. 5, par. 3 e art. 3, par. 2
  • Richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi in ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico e non esporre altre etichette, marchi o simboli che possano indurre in errore i clienti, né etichette che imitino quella dell’UE su prodotti senza atto delegato o su prodotti non connessi all’energia. art. 6, lett. a), art. 6, lett. c), art. 6, lett. d) e art. 6, lett. e)
  • Quando un’etichetta è riscalata, sostituire le etichette esistenti sui prodotti esposti, nei negozi e online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi dopo la data fissata nell’atto delegato e non esporre l’etichetta riscalata prima di tale data; ottenere dal fornitore le etichette riscalate per le scorte precedenti e, se il fornitore ha cessato l’attività, vendere tali scorte con la vecchia etichetta per un massimo di nove mesi. art. 11, par. 13, lett. b) e art. 11, par. 13, lett. c)
  • Per i pacchetti di apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua o caldaie a combustibile solido che Lei assembla con dispositivi di regolazione o dispositivi solari, fornire direttamente l’etichetta del pacchetto; l’obbligo di EPREL del fornitore non riguarda tali pacchetti. art. 4, par. 5
  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che mette a disposizione. art. 6, lett. b)
  • Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile e, ove richiesto, adottare azioni correttive o restrittive, compreso il ritiro, per tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione nell’Unione. art. 6, lett. b), art. 9, par. 2 e art. 9, par. 4

ELR in breve

Il regolamento quadro sull’etichettatura energetica (ELR), formalmente regolamento (UE) 2017/1369, è la legge dell’UE alla base dell’etichetta energetica da A a G. Stabilisce un quadro per i prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio, prevedendone l’etichettatura e informazioni standard sull’efficienza energetica, sul consumo di energia e di altre risorse durante l’uso e su caratteristiche supplementari, affinché i clienti possano scegliere prodotti più efficienti (art. 1, par. 1). Il quadro stesso fissa i ruoli, il concetto di etichetta, la banca dati dei prodotti e il meccanismo di applicazione; i gruppi di prodotti, i disegni delle etichette, i metodi di misurazione e le norme di esposizione sono stabiliti in un regolamento delegato distinto per ciascun gruppo (art. 16).

Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro. È entrato in vigore il 1° agosto 2017, il quarto giorno successivo alla pubblicazione, e si applica da tale data, quando ha abrogato la direttiva 2010/30/UE; gli obblighi dei fornitori relativi alla banca dati dei prodotti si applicano dal 1° gennaio 2019 (art. 20, par. 1 e art. 21). Gli atti delegati adottati ai sensi della vecchia direttiva restano in vigore, con gli obblighi del nuovo regolamento, fino a quando un atto delegato ai sensi dell’articolo 16 non li sostituisca (art. 20, par. 4).

Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: regolamento (UE) 2017/1369 (CELEX 32017R1369), oppure il testo consolidato del 1° maggio 2021, che comprende la modifica dell’articolo 12, par. 2, relativa ai pneumatici.

Ambito di applicazione

Un prodotto connesso all’energia è un bene o un sistema con un impatto sul consumo di energia durante l’uso che è immesso sul mercato o messo in servizio, comprese le parti con tale impatto immesse sul mercato per i clienti e destinate a essere incorporate in prodotti (art. 2, punto 1). Il regolamento non si applica ai prodotti usati, a meno che siano importati da un paese terzo, né ai mezzi di trasporto di persone o di merci (art. 1, par. 2).

Gli obblighi relativi a etichetta, scheda e banca dati si applicano solo quando un atto delegato copre il gruppo di prodotti. I gruppi con un atto sull’etichettatura energetica oggi sono gli apparecchi di refrigerazione, le lavatrici e lavasciuga, le lavastoviglie, le asciugatrici, i display elettronici compresi televisori, monitor e segnaletica digitale, le sorgenti luminose, gli smartphone e i tablet, gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo di acqua calda, le caldaie a combustibile solido, gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, i condizionatori d’aria, i forni domestici e le cappe da cucina, le unità di ventilazione residenziali, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e gli armadi frigoriferi professionali per la conservazione (elenco dei prodotti della Commissione; regolamenti delegati (UE) da 2019/2013 a 2019/2018, 2023/1669, 2023/2534, n. 811/2013, n. 812/2013, 2015/1186, 2015/1187, n. 626/2011, n. 65/2014, n. 1254/2014 e 2015/1094, ciascuno art. 1). I pneumatici sono etichettati ai sensi del regolamento (UE) 2020/740 ma registrati nella stessa banca dati dei prodotti (art. 12, par. 2, lett. a), come modificato). Per un gruppo di prodotti senza atto delegato non esiste etichetta, ma non può essere fornita né esposta alcuna etichetta che imiti quella dell’UE (art. 6, lett. d)); la Commissione sceglie i nuovi gruppi in base al loro potenziale di risparmio e li elenca nel proprio piano di lavoro (art. 15 e art. 16, par. 2).

Due ruoli sono soggetti agli obblighi. Il fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione (art. 2, punto 14). Il rivenditore è un dettagliante o altra persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, offre in vendita, noleggio o locazione con opzione di acquisto, o espone prodotti a clienti o installatori, a titolo oneroso o meno (art. 2, punto 13). La vendita a distanza comprende la vendita per corrispondenza, per catalogo, via internet, per telemarketing o con qualsiasi altro metodo in cui non si può presumere che il potenziale cliente veda il prodotto esposto (art. 2, punto 15).

Che cosa deve fare

L’etichetta e la scheda informativa del prodotto

L’etichetta è un diagramma grafico, stampato o elettronico, con una scala chiusa che utilizza solo le lettere da A a G, ciascuna lettera corrispondente a una classe, in sette colori dal verde scuro al rosso (art. 2, punto 19). Il fornitore assicura che ogni unità immessa sul mercato sia accompagnata, gratuitamente, da un’etichetta stampata accurata e da una scheda informativa del prodotto come prescrive l’atto delegato; l’atto delegato può consentire che i parametri della scheda siano inseriti nella banca dati dei prodotti, nel qual caso il fornitore stampa la scheda per il rivenditore su richiesta, e può consentire che l’etichetta sia stampata sull’imballaggio (art. 3, par. 1). I rivenditori che non dispongono di un’etichetta o di una scheda le richiedono al fornitore, che le consegna entro cinque giorni lavorativi, e possono scaricare la scheda dalla banca dati ove tale funzione esista (art. 3, par. 2, art. 5, par. 2 e art. 5, par. 3).

Il fornitore deve assicurare l’accuratezza delle etichette e delle schede e predisporre una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare tale accuratezza, compresi rapporti di prova o analoghe prove tecniche (art. 3, par. 3 e art. 2, punto 23). I prodotti non possono essere progettati in modo che le loro prestazioni siano modificate automaticamente in condizioni di prova per raggiungere un valore più favorevole e, una volta che un’unità è in servizio, il fornitore ha bisogno del consenso esplicito del cliente per qualsiasi aggiornamento che peggiorerebbe un parametro dell’etichetta, deve spiegare la modifica e deve consentire al cliente di rifiutarla senza perdite di funzionalità evitabili (art. 3, par. 4 e art. 3, par. 5). Le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti di misurazione e di calcolo dell’atto delegato (art. 13).

EPREL, la banca dati dei prodotti

La Commissione istituisce e mantiene una banca dati dei prodotti con una parte pubblica, una parte di conformità e un portale online; la banca dati non sostituisce le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato (art. 12, par. 1). Dal 1° gennaio 2019 il fornitore deve inserire, prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello, le informazioni dell’allegato I: nella parte pubblica il proprio nome o marchio, l’indirizzo e i recapiti, l’identificativo del modello, l’etichetta in formato elettronico, la classe energetica e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa del prodotto; nella parte di conformità gli identificativi di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato e le parti specifiche della documentazione tecnica elencate all’articolo 12, par. 5, cioè una descrizione generale del modello, le norme applicate, le precauzioni per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati, i calcoli effettuati con essi e le condizioni di prova (art. 4, par. 1, art. 12, par. 4, art. 12, par. 5 e allegato I). I modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019 dovevano essere registrati entro il 30 giugno 2019 (art. 4, par. 2).

Un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta cambiano è un nuovo modello; il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato unità di un modello, conserva i dati di conformità per 15 anni dopo l’ultima unità, salvo che l’atto delegato fissi un periodo più breve, e i dati pubblici non sono mai cancellati (art. 4, par. 4 e art. 4, par. 6). La parte di conformità è accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione (art. 12, par. 4) e il fornitore mantiene i diritti di accesso e di modifica delle proprie voci, con una registrazione delle modifiche (art. 12, par. 10). I pacchetti di apparecchi di riscaldamento ai sensi dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, n. 812/2013 e 2015/1187, la cui etichetta è di esclusiva responsabilità del rivenditore, sono esentati dall’obbligo di registrazione (art. 4, par. 5). Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 fissa i dettagli operativi della banca dati per i prodotti connessi all’energia e per i pneumatici (suo art. 1).

Esposizione e pubblicità

Il rivenditore espone in modo visibile l’etichetta del fornitore, anche nella vendita a distanza online, per ogni unità di un modello disciplinato, e rende disponibile ai clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma cartacea nel punto vendita su richiesta (art. 5, par. 1). Sia il fornitore sia il rivenditore devono richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi riportate sull’etichetta nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, come prescrive l’atto delegato (art. 6, lett. a)); gli atti delegati fissano inoltre dove l’etichetta è mostrata, come è fornita nella vendita a distanza e come la classe compare nella pubblicità (art. 16, par. 3, lett. e), g) e j)). Nessuno dei due può fornire o esporre altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei clienti circa il consumo di energia o di risorse, né imitare etichette su prodotti senza atto delegato o su prodotti non connessi all’energia (art. 6, lett. da c) a e)).

Riscalatura: dall’A+++ di nuovo alla scala da A a G

La Commissione doveva riscalare le etichette in vigore al 1° agosto 2017, in modo da ripristinare una scala omogenea da A a G (art. 11, par. 1 e art. 11, par. 4). Quando un’etichetta è introdotta o riscalata, non ci si attende che alcun prodotto ricada nella classe A in quel momento e il periodo entro il quale la maggioranza dei modelli raggiunge tale classe deve essere di almeno 10 anni, oppure le classi A e B restano vuote quando la tecnologia evolve più rapidamente (art. 11, par. 8 e art. 11, par. 9). Le etichette riscalate per lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, lavasciuga, televisori e lampade dovevano essere adottate entro il 2 novembre 2018 ed esposte 12 mesi dopo l’entrata in vigore (art. 11, par. 5, lett. b)); i sei regolamenti delegati dell’11 marzo 2019 si applicano dal 1° marzo 2021, le sorgenti luminose dal 1° settembre 2021 (regolamenti delegati (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2016, 2019/2017 e 2019/2018, ciascuno art. 11 o art. 9; 2019/2015, art. 10). Gli altri gruppi etichettati ai sensi della direttiva dovevano essere riscalati entro il 2 agosto 2023 con esposizione 18 mesi dopo l’entrata in vigore (art. 11, par. 4); smartphone e tablet hanno ricevuto un’etichetta dal 20 giugno 2025 e le asciugatrici dal 1° luglio 2025 (regolamento delegato (UE) 2023/1669, art. 8; 2023/2534, art. 10). Apparecchi di riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido dovevano essere riesaminati entro il 2 agosto 2025, con etichette riscalate adottate, ove opportuno, entro il 2 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 2 agosto 2030 (art. 11, par. 5, lett. a)). Né il termine del 2023 né quelli per gli apparecchi di riscaldamento sono stati rispettati: nella sua relazione di attuazione del 24 giugno 2026 la Commissione indica come ancora in preparazione i riesami di condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi professionali per la conservazione, apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, scaldacqua e caldaie a combustibile solido, quindi tali gruppi mantengono le etichette esistenti fino all’applicazione di un atto delegato di riscalatura (COM(2026) 319, sezione 2). Un’etichetta è riesaminata di nuovo quando la Commissione stima che il 30 % delle unità vendute ricada nella classe A, o il 50 % nelle classi A e B, e sia prevedibile un ulteriore sviluppo tecnologico (art. 11, par. 6). Quando una misura di progettazione ecocompatibile vieta le classi E, F o G, tali classi sono mostrate in grigio (art. 11, par. 10).

Durante una riscalatura il fornitore fornisce sia l’etichetta e la scheda esistenti sia quelle riscalate con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione fissata nell’atto delegato e consegna, su richiesta, etichette riscalate per i prodotti precedenti a partire dall’inizio di tale periodo; il rivenditore sostituisce le etichette sui prodotti esposti, nei negozi e online, entro 14 giorni lavorativi dopo la data di esposizione e non mostra mai l’etichetta riscalata prima di tale data (art. 11, par. 13, lett. da a) a c)). Un rivenditore che non può ottenere un’etichetta riscalata perché il fornitore ha cessato l’attività può vendere tali scorte con la vecchia etichetta per un massimo di nove mesi dopo la data di esposizione e, quando le due etichette richiedono prove diverse, il fornitore può omettere l’etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato prima del periodo di quattro mesi se non ne seguono altre di quel modello, sempre con uno smaltimento di nove mesi (art. 11, par. 13, lett. b), punti i) e ii)).

Obblighi per ruolo

I fornitori, siano essi fabbricanti UE, rappresentanti autorizzati o importatori, sono tenuti agli obblighi relativi a etichetta, scheda, accuratezza, documentazione, banca dati, consenso per gli aggiornamenti, anti-elusione e pubblicità (art. 3, art. 4 e art. 6). I rivenditori espongono l’etichetta e la scheda, richiedono quelle mancanti, sostituiscono le etichette in occasione della riscalatura, etichettano i pacchetti di apparecchi di riscaldamento che assemblano e rispettano le norme sulla pubblicità (art. 4, par. 5, art. 5, art. 6 e art. 11, par. 13). Entrambi cooperano con le autorità e pongono rimedio immediatamente alle non conformità, di propria iniziativa o su richiesta (art. 6, lett. b)).

Applicazione e sanzioni

L’articolo 8 applica ai prodotti disciplinati gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati soppressi dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021 e si leggono come riferimenti a tale regolamento, che elenca il regolamento (UE) 2017/1369 nel suo allegato I (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 68). Le autorità di vigilanza del mercato possono recuperare dal fornitore i costi della verifica documentale e delle prove fisiche quando un prodotto non è conforme (art. 8, par. 5). Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dal regolamento, lo valuta, impone al fornitore o al rivenditore di adottare azioni correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietarne o limitarne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, le cui obiezioni sono risolte mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 9 e art. 10). Le misure si estendono a tutte le unità del modello non conforme e dei modelli equivalenti, salvo che il fornitore dimostri che sono conformi (art. 10, par. 5).

Le sanzioni sono nazionali: gli Stati membri stabiliscono sanzioni e meccanismi di applicazione effettivi, proporzionati e dissuasivi (art. 7, par. 4). In Danimarca la produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022) integra il regolamento e il regolamento (UE) 2019/1020, designa come autorità di controllo l’Erhvervsministeren o l’autorità da esso delegata e le consente di imporre ai fornitori di sottoporre a prova i prodotti a proprie spese quando non li superano, di accedere ai locali commerciali senza ordine del giudice, di emanare påbud per rendere il prodotto conforme, far cessare il marketing ingannevole, ritirarlo o richiamarlo, forbud contro la sua immissione sul mercato, ordini ai titolari di interfacce online di modificare o rimuovere contenuti e, con ordine del giudice, il blocco, nonché di pubblicare i risultati; l’inosservanza degli obblighi del fornitore degli articoli 3, 4 e 12, par. 5, degli obblighi del rivenditore dell’articolo 5 o degli obblighi pubblicitari dell’articolo 6 è punita con una multa (§ 2, § 3, § 4, § 5, § 5 b, § 5 c, § 8 e § 12). Il decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 indica Sikkerhedsstyrelsen come autorità di controllo (§ 2); Sikkerhedsstyrelsen svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen, ispeziona negozi e negozi online, verifica la documentazione dei fornitori e sottopone i prodotti a prova presso laboratori accreditati, e da gennaio 2026 fa parte di Erhvervsstyrelsen, mentre Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell’interpretazione delle norme ed è l’autorità danese responsabile della banca dati EPREL. Le decisioni dell’autorità di controllo possono essere impugnate davanti all’Energiklagenævnet entro quattro settimane (§ 11 della legge; § 7 del decreto).

Come La aiuta Conphora

Conphora monitora l’ELR e ogni regolamento delegato adottato in base a esso e mette a confronto i Suoi prodotti con i requisiti di etichetta, scheda informativa del prodotto, documentazione tecnica ed EPREL del loro gruppo, segnalando le lacune prima che un’ispezione in negozio o un controllo documentale le rilevi. La piattaforma conserva insieme, per ciascun modello, i dati registrati e la documentazione e La avvisa quando viene adottato un atto delegato, si avvicina una data di esposizione di una riscalatura o il piano di lavoro della Commissione raggiunge il Suo gruppo di prodotti.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento e i suoi atti delegati con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen ed è oggi indicata come autorità di controllo nel decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 (§ 2) ai sensi della produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022), mentre Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell’interpretazione delle norme ed è l’autorità danese responsabile della banca dati EPREL. L’articolo del regolamento sulla vigilanza cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021; gli strumenti sono la valutazione del prodotto, l’ordine al fornitore o al rivenditore di adottare azioni correttive, di ritirare o di richiamare il prodotto entro un termine stabilito, misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione quando l’operatore non agisce, l’estensione di tali misure a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti, il recupero dal fornitore dei costi di verifica documentale e di prova e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, in Danimarca påbud, forbud, ordini alle interfacce online, pubblicazione dei risultati e multe.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione per le violazioni del regolamento e dei suoi atti delegati e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Quando un’autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dal regolamento, lo valuta rispetto a tutti i requisiti di etichettatura pertinenti, impone al fornitore o al rivenditore di adottare azioni correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine commisurato al rischio e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietarne o limitarne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; le misure si estendono a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti, salvo che il fornitore dimostri che sono conformi, e l’autorità può recuperare dal fornitore i costi della verifica documentale e delle prove. La vigilanza del mercato e i controlli alle frontiere seguono il regolamento (UE) 2019/1020, perché gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati all’articolo 8 sono stati soppressi dal 16 luglio 2021. In Danimarca la produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022) designa come autorità di controllo l’Erhvervsministeren o l’autorità da esso delegata e il decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 indica come tale autorità Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen; essa può ordinare ai fornitori di eseguire a proprie spese misurazioni e prove di prodotto quando il prodotto non le supera, accedere ai locali commerciali e ai mezzi di trasporto senza ordine del giudice, emanare påbud per rendere il prodotto conforme, far cessare il marketing ingannevole, ritirarlo o richiamarlo, forbud contro la sua immissione sul mercato o la sua messa a disposizione, ordini ai titolari di interfacce online di modificare o rimuovere contenuti o di mostrare un avviso e, con ordine del giudice, il blocco, nonché pubblicare i risultati; le sue decisioni possono essere impugnate davanti all’Energiklagenævnet entro quattro settimane. L’inosservanza degli obblighi del fornitore ai sensi degli articoli 3, 4, 12, par. 5 e 20, par. 3, degli obblighi del rivenditore ai sensi dell’articolo 5 o degli obblighi pubblicitari ai sensi dell’articolo 6 è punita con una multa, con responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

Fonte · art. 7, par. 4, art. 8, par. 1, art. 8, par. 5, art. 9 e art. 10, par. 5Fonte · art. 39 e allegato I, punto 68Fonte · § 2, § 3, § 4, § 5, § 5 b, § 5 c, § 8, § 11, § 11 a e § 12Fonte · § 2Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per ELR, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita a partire dal testo consolidato e dai regolamenti delegati

    Il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 1° maggio 2021, dal regolamento (UE) 2020/740, dal regolamento (UE) 2019/1020, dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 e dai regolamenti delegati specifici per prodotto. Correzioni al testo precedente: il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2017 (non genericamente nel 2017), l’obbligo EPREL decorre dal 1° gennaio 2019 con un termine di recupero al 30 giugno 2019, l’autorità danese di vigilanza del mercato è Sikkerhedsstyrelsen (ora Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) che opera per Energistyrelsen dal 1° agosto 2018, e le norme di riscalatura, le date per gruppo di prodotti e l’eccezione dei pneumatici sono ora indicate con i relativi articoli.

    Fonte · art. 1-art. 21Fonte
  2. Orientamenti

    La Commissione propone di modificare il regolamento: semplificazione ed etichettatura digitale

    Insieme alla relazione di attuazione la Commissione ha adottato la COM(2026) 565, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e il regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici. La proposta non è ancora diritto vigente: il quadro, gli obblighi relativi all’etichetta e l’obbligo di registrazione in EPREL restano invariati fino all’adozione da parte dei colegislatori.

    Fonte
  3. Orientamenti

    Relazione della Commissione sull’attuazione del regolamento

    La Commissione ha pubblicato la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/1369, la valutazione prevista dall’articolo 19 entro il 2 agosto 2025.

    FonteFonte · art. 19
  4. Si applica

    L’etichetta riscalata si applica alle asciugatrici per uso domestico

    Il regolamento delegato (UE) 2023/2534, in vigore dal 1° gennaio 2024 e modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1353 sulle informazioni relative alla riparabilità, si applica alle asciugatrici per uso domestico elettriche e a gas e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012; gli obblighi del fornitore relativi a etichetta e scheda si applicavano dal 1° marzo 2025.

    Fonte · art. 1, art. 8 e art. 10Fonte · art. 1
  5. Si applica

    L’etichetta energetica si applica a smartphone e tablet

    Si applica il regolamento delegato (UE) 2023/1669 del 16 giugno 2023: smartphone e tablet riportano un’etichetta energetica e informazioni supplementari sul prodotto, con l’eccezione di telefoni mobili e tablet con display principale flessibile che l’utente può srotolare e riavvolgere e di smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

    Fonte · art. 1 e art. 8
  6. Si applica

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 sui dettagli operativi di EPREL

    Il regolamento di esecuzione del 2 aprile 2024 fissa i dettagli operativi della banca dati dei prodotti e le norme per i fornitori che immettono sul mercato dell’Unione prodotti connessi all’energia e pneumatici; i suoi articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano dal 22 ottobre 2024.

    Fonte · art. 1 e art. 20
  7. Si applica

    L’etichetta riscalata si applica alle sorgenti luminose

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 si applica alle sorgenti luminose con o senza apparecchiatura di controllo integrata, comprese le sorgenti luminose immesse sul mercato in un prodotto contenitore, e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

    Fonte · art. 1, art. 9 e art. 10
  8. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 subentra nella vigilanza del mercato

    Il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, che comprende gli articoli da 15 a 29 e con essi gli articoli da 16 a 29 che l’articolo 8, par. 1, del regolamento sull’etichettatura energetica applica ai prodotti etichettati, è soppresso e i riferimenti a esso si leggono come riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (UE) 2017/1369 al punto 68.

    Fonte · art. 39, art. 44 e allegato I, punto 68
  9. Si applica

    Si applica il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici; i pneumatici entrano nella banca dati dei prodotti

    Il regolamento (UE) 2020/740 si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 e abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009; da questa data l’articolo 12, par. 2, lett. a), come modificato, consente alla banca dati dei prodotti di sostenere la vigilanza sulle etichette dei pneumatici.

    Fonte · art. 2, art. 16, art. 17 e art. 18
  10. Si applica

    Prime etichette riscalate da A a G nei negozi e online

    Si applicano i regolamenti delegati dell’11 marzo 2019 su display elettronici, lavatrici e lavasciuga per uso domestico, apparecchi di refrigerazione per uso domestico, lavastoviglie per uso domestico e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta; sono abrogati gli atti delegati del 2010 su televisori, lavatrici, apparecchi di refrigerazione e lavastoviglie e la direttiva 96/60/CE.

    Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9 e art. 11Fonte · art. 9
  11. Modifica

    Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/740: la banca dati dei prodotti è estesa ai pneumatici

    Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici del 25 maggio 2020, pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020, ha sostituito l’articolo 12, par. 2, lettera a), in modo che la banca dati dei prodotti sostenga anche la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2020/740; si applica dal 1° maggio 2021.

    Fonte · art. 16 e art. 18
  12. Si applica

    Si applica l’obbligo di registrazione in EPREL

    Si applica l’articolo 4: i fornitori registrano ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità della banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un’unità e i modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019 devono essere registrati entro il 30 giugno 2019.

    Fonte · art. 4, par. 1, art. 4, par. 2 e art. 21
  13. In vigore

    Il regolamento (UE) 2017/1369 entra in vigore e si applica

    Adottato il 4 luglio 2017 e pubblicato nella GU L 198 del 28 luglio 2017, il regolamento è entrato in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione e si applica dalla stessa data; la direttiva 2010/30/UE è abrogata, mentre gli atti delegati adottati in base a essa restano in vigore fino alla loro sostituzione.

    Fonte · art. 20 e art. 21

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Le domande più frequenti su ELR

Quando ha iniziato ad applicarsi il regolamento quadro sull’etichettatura energetica?

Il regolamento (UE) 2017/1369 è stato adottato il 4 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2017, è entrato in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° agosto 2017, data in cui ha abrogato la direttiva 2010/30/UE. L’articolo 4 sulla banca dati dei prodotti si applica dal 1° gennaio 2019 e i modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019 dovevano essere registrati entro il 30 giugno 2019. Per i modelli immessi sul mercato ai sensi della direttiva prima del 1° agosto 2017, i fornitori devono ancora rendere disponibile per via elettronica la documentazione tecnica entro 10 giorni dalla richiesta, per cinque anni dopo la fabbricazione dell’ultima unità.

Fonte · art. 4, par. 1, art. 4, par. 2, art. 20, par. 1, art. 20, par. 3 e art. 21
Quali prodotti devono riportare l’etichetta energetica dell’UE?

Solo i prodotti connessi all’energia appartenenti a un gruppo disciplinato da un atto delegato: oggi apparecchi di refrigerazione, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, asciugatrici, display elettronici, sorgenti luminose, smartphone e tablet, apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, scaldacqua e serbatoi di accumulo, caldaie a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e armadi frigoriferi professionali per la conservazione. I prodotti usati sono esclusi dal regolamento, a meno che siano importati da un paese terzo, e i mezzi di trasporto ne sono sempre esclusi. I pneumatici riportano invece un’etichetta ai sensi del regolamento (UE) 2020/740.

Fonte · art. 1, art. 16 e art. 20, par. 4Fonte
Chi è il fornitore e chi è il rivenditore?

Il fornitore è il fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione. Il rivenditore è un dettagliante o qualsiasi altra persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, offre in vendita, noleggio o locazione con opzione di acquisto, o espone prodotti a clienti o installatori, compresi i negozi online. I fornitori etichettano, documentano e registrano; i rivenditori espongono l’etichetta e la scheda e le usano nella pubblicità.

Fonte · art. 2, punti da 10) a 14), art. 3, art. 4 e art. 5
Che cos’è EPREL e che cosa devo registrare?

EPREL è la banca dati dei prodotti gestita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 12, con una parte pubblica, una parte di conformità riservata alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e un portale online. Dal 1° gennaio 2019 il fornitore deve inserire, prima di immettere sul mercato un nuovo modello, nella parte pubblica il proprio nome e i propri recapiti, l’identificativo del modello, l’etichetta in formato elettronico, la classe energetica e i parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa del prodotto, e nella parte di conformità gli identificativi dei modelli equivalenti e le parti della documentazione tecnica dell’articolo 12, par. 5: una descrizione generale del modello, le norme applicate, le precauzioni per il montaggio e le prove, i parametri misurati, i calcoli e le condizioni di prova. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 fissa i dettagli operativi e vi sono registrati anche i pneumatici.

Fonte · art. 4, par. 1, art. 12, parr. da 1 a 5 e allegato IFonte · art. 1
Perché sono scomparse le classi A+++ e quando passa alla nuova scala ciascun gruppo di prodotti?

Il regolamento definisce l’etichetta come una scala chiusa da A a G in sette colori e ha incaricato la Commissione di riscalare le etichette esistenti al 1° agosto 2017, in modo che nessun prodotto ricada nella classe A quando viene introdotta una nuova etichetta e la maggior parte dei modelli la raggiunga solo dopo almeno 10 anni. Le prime etichette riscalate si sono applicate il 1° marzo 2021 ad apparecchi di refrigerazione, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, display elettronici e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, il 1° settembre 2021 alle sorgenti luminose, il 20 giugno 2025 a smartphone e tablet e il 1° luglio 2025 alle asciugatrici. Gli apparecchi di riscaldamento seguono più tardi: la Commissione doveva riesaminarli entro il 2 agosto 2025 e adottare, ove opportuno, etichette riscalate entro il 2 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 2 agosto 2030. Nessuna delle due date è stata rispettata. Nella sua relazione di attuazione del 24 giugno 2026 la Commissione indica come ancora in preparazione i riesami di apparecchi di riscaldamento d’ambiente e misti, scaldacqua e caldaie a combustibile solido, nonché quelli di condizionatori d’aria, forni domestici e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi professionali per la conservazione e apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale, quindi tutti questi gruppi mantengono le etichette esistenti fino all’applicazione di un atto delegato di riscalatura. Un’etichetta è riesaminata di nuovo quando la Commissione stima che il 30 % delle unità vendute raggiunga la classe A, o il 50 % le classi A e B, e sia prevedibile un ulteriore sviluppo tecnologico.

Fonte · art. 2, punto 19), art. 11, par. 1, art. 11, parr. da 4 a 6 e art. 11, par. 8Fonte · art. 11Fonte · art. 10Fonte · art. 8Fonte · art. 10Fonte · sezione 2
Come deve apparire l’etichetta nei negozi online e nella pubblicità?

I rivenditori devono esporre in modo visibile l’etichetta del fornitore, anche nella vendita a distanza online, e rendere disponibile la scheda informativa del prodotto; l’atto delegato di ciascun gruppo fissa come l’etichetta e la scheda sono mostrate nella vendita a distanza. Ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, del fornitore o del rivenditore, deve richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi riportate sull’etichetta. Sikkerhedsstyrelsen controlla i negozi online danesi esattamente come quelli fisici e le sue linee guida accettano di mostrare solo la freccia energetica se l’etichetta completa si apre con un clic o al passaggio del mouse e la scheda è collegata con la denominazione Datablad.

Fonte · art. 5, par. 1, art. 6, lett. a) e art. 16, par. 3, lett. g) e j)Fonte
Che cosa accade durante una riscalatura ai prodotti già in magazzino?

Da quattro mesi prima della data di esposizione fissata nell’atto delegato, il fornitore consegna sia l’etichetta esistente sia quella riscalata con le nuove unità e, su richiesta, etichette riscalate per le unità immesse sul mercato in precedenza. I rivenditori sostituiscono le etichette sui prodotti esposti, nei negozi e online, entro 14 giorni lavorativi dopo la data di esposizione e non devono mostrare l’etichetta riscalata prima di tale data. Se il fornitore ha cessato l’attività, il rivenditore può vendere le unità in magazzino con la vecchia etichetta per un massimo di nove mesi dopo la data di esposizione; quando le due etichette richiedono prove diverse, il fornitore può omettere l’etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato prima del periodo di quattro mesi se successivamente non sono immesse altre unità di quel modello e il rivenditore le vende con la vecchia etichetta entro gli stessi nove mesi.

Fonte · art. 11, par. 13
Chi fa rispettare l’etichettatura energetica in Danimarca e quali sono le sanzioni?

Dal 1° agosto 2018 Sikkerhedsstyrelsen svolge la vigilanza del mercato su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen e da gennaio 2026 fa parte di Erhvervsstyrelsen; Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell’interpretazione delle norme ed è l’autorità danese responsabile della banca dati EPREL. La base giuridica è la produktenergimærkningsloven, lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022, e il decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 sul controllo dell’etichettatura energetica. L’autorità ispeziona negozi e negozi online, verifica la documentazione del fornitore e sottopone i prodotti a prova presso laboratori accreditati; la non conformità comporta un’audizione, un påbud con una successiva visita senza preavviso, forbud, ordini alle interfacce online, la pubblicazione dei risultati e, quando un påbud è ignorato, denuncia alla polizia e multe ai sensi del § 12 della legge. Le decisioni dell’autorità di controllo possono essere impugnate davanti all’Energiklagenævnet entro quattro settimane.

FonteFonteFonte · § 2, § 5, § 5 b e § 12Fonte · § 2

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l’etichettatura energetica, testo consolidato del 1° maggio 2021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R1369-20210501
  2. Regolamento (UE) 2017/1369 come pubblicato nella GU L 198 del 28 luglio 2017 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32017R1369 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1369
  4. Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740
  5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  6. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione sui dettagli operativi della banca dati dei prodotti EPREL (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0994
  7. Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione sull’etichettatura energetica dei display elettronici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2013
  8. Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione sull’etichettatura energetica di lavatrici e lavasciuga per uso domestico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2014
  9. Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sull’etichettatura energetica delle sorgenti luminose (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
  10. Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione sull’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2016
  11. Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione sull’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2017
  12. Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione sull’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2018
  13. Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione sull’etichettatura energetica di smartphone e tablet (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1669
  14. Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione sull’etichettatura energetica delle asciugatrici per uso domestico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2534
  15. Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 sulle asciugatrici (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1353
  16. Regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 e n. 812/2013 della Commissione sull’etichettatura energetica di apparecchi di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0811
  17. Regolamenti delegati (UE) 2015/1186 e 2015/1187 della Commissione sull’etichettatura energetica di apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale e caldaie a combustibile solido (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1187
  18. Regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, n. 65/2014, n. 1254/2014 e 2015/1094 della Commissione sull’etichettatura energetica di condizionatori d’aria, forni e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali e armadi frigoriferi professionali per la conservazione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1094
  19. Relazione della Commissione sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/1369, COM(2026) 319 del 24 giugno 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026DC0319
  20. Proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione ed etichettatura digitale, COM(2026) 565 del 24 giugno 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565
  21. Prodotti efficienti sotto il profilo energetico: capire l’etichetta energetica (Commissione europea) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/understanding-energy-label_en
  22. Prodotti efficienti sotto il profilo energetico: elenco dei prodotti ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del regolamento (UE) 2017/1369 (Commissione europea) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list_en
  23. EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/eprel_en
  24. Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning
  25. Sådan foregår kontrol med energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/saadan-foregaar-kontrol-energimaerkning
  26. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen
  27. Produktenergimærkningsloven, lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/186
  28. Bekendtgørelse nr. 1322 af 9. juni 2021 om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1322

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Conphora compliance team, Redazione di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
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Conphora (2026). ELR: Regolamento quadro sull’etichettatura energetica (Regolamento (UE) 2017/1369), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/elr/
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