FtLblD in parole semplici
La direttiva sull’etichettatura delle calzature (FtLblD), formalmente direttiva 94/11/CE, è l’atto dell’UE che dice all’acquirente di che cosa è fatta una scarpa. Si applica all’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature in vendita al consumatore, intendendo per calzature tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede, comprese le parti commercializzate separatamente (art. 1, par. 1). L’etichetta comunica il materiale di tre parti, la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna, come uno di quattro gruppi, cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali, mediante i pittogrammi dell’allegato I oppure mediante indicazioni scritte nella lingua del paese di vendita (art. 1, par. 2 e art. 4, par. 2).
Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano adottare le proprie misure entro il 23 settembre 1995 e applicarle dal 23 marzo 1996, con le scorte fatturate o consegnate ai dettaglianti prima di tale data esentate fino al 23 settembre 1997 (art. 6). Gli Stati membri devono garantire che tutte le calzature immesse sul mercato rispettino i requisiti di etichettatura e adottare misure appropriate ai sensi del diritto nazionale contro le calzature che non li rispettano (art. 2), e non possono vietare né ostacolare le calzature conformi applicando disposizioni nazionali di etichettatura non armonizzate (art. 3). Dal 1994 il testo è stato modificato solo tre volte, ogni volta per aggiungere versioni linguistiche delle indicazioni scritte con l’adesione di nuovi Stati membri (2004, 2007 e 2013); la pagina della Commissione sull’industria calzaturiera presenta la direttiva come uno strumento a tutela degli interessi dei consumatori, che riduce il rischio di frodi per consumatori e industria.
Testo ufficiale Legga la direttiva su EUR-Lex: direttiva 94/11/CE (CELEX 31994L0011), oppure il testo consolidato del 1° luglio 2013, che comprende i termini linguistici aggiunti con gli ampliamenti del 2004, del 2007 e del 2013.
Campo di applicazione
Per calzature si intende qualsiasi articolo con suola applicata destinato a proteggere o coprire il piede, comprese le parti commercializzate separatamente (art. 1, par. 1). L’allegato II fornisce un elenco non esaustivo di ciò che rientra nella definizione: scarpe basse o con tacco per normale uso interno o esterno; stivaletti, mezzi stivali, stivali al ginocchio e stivali alti fino alla coscia; sandali, espadrillas, scarpe da tennis, da corsa e altre scarpe sportive, sandali da bagno e altre calzature per il tempo libero; calzature sportive speciali con o destinate ad avere chiodi, tacchetti, arresti, fermi o barre, insieme a stivali da pattinaggio, scarponi da sci, calzature per lo sci di fondo, stivali da lotta, stivali da pugilato e scarpe da ciclismo, e articoli compositi di calzature con pattini applicati; scarpette da ballo; calzature formate da un unico pezzo, ad esempio in gomma o plastica stampata, ma non gli articoli monouso di materiale leggero privi di suola applicata; soprascarpe; calzature monouso con suola applicata; e calzature ortopediche. Di regola i prodotti del capitolo 64 della nomenclatura combinata rientrano nella direttiva (allegato II).
Sono esclusi quattro gruppi (art. 1, par. 1): le calzature usate e già indossate; le calzature di protezione rientranti nella direttiva 89/686/CEE, che il regolamento (UE) 2016/425 ha abrogato con effetto dal 21 aprile 2018, cosicché il riferimento va inteso come riferimento alle calzature di protezione ai sensi di tale regolamento (regolamento (UE) 2016/425, art. 46); le calzature rientranti nella direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni delle sostanze pericolose, abrogata dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1° giugno 2009, con i riferimenti alla direttiva abrogata da intendersi come riferimenti a tale regolamento (regolamento (CE) n. 1907/2006, art. 139; decreto n. 1046/2021, § 2); e le calzature giocattolo. La direttiva riguarda le calzature in vendita al consumatore, perciò le calzature che non sono mai offerte ai consumatori ne restano fuori, mentre le calzature da lavoro o professionali vendute ai consumatori che non sono DPI devono essere etichettate come qualsiasi altra scarpa.
Gli obblighi ricadono su tre soggetti. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità risponde della fornitura dell’etichetta e dell’esattezza delle informazioni in essa contenute; se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, l’obbligo ricade sulla persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità; e il distributore al dettaglio resta responsabile di garantire che le calzature che vende riportino l’etichettatura appropriata (art. 4, par. 5). Il decreto danese aggiunge che l’importatore o il distributore che immette le calzature sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (decreto n. 1046/2021, § 15).
Che cosa deve fare
Le tre parti e i quattro materiali
L’allegato I definisce le parti. La tomaia è la faccia esterna dell’elemento strutturale fissato alla suola esterna. La fodera e soletta di pulizia sono il rivestimento della tomaia e la soletta, che costituiscono l’interno della calzatura. La suola esterna è la parte inferiore, soggetta a usura per abrasione e fissata alla tomaia (allegato I, punto 1). Per la tomaia, accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o simili applicazioni sono esclusi dalla classificazione; per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali (art. 1, par. 2, punti iii) e iv)).
L’allegato I definisce anche i materiali. Il cuoio è la pelle con la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo da essere imputrescibile, con o senza pelo o lana, compresa la pelle spaccata o segmentata; la pelle ridotta in particelle fibrose, piccoli frammenti o polvere e ricostituita in fogli non è cuoio, e qualsiasi rivestimento superficiale o finitura incollata non può avere spessore superiore a 0,15 mm. Il cuoio rivestito è il cuoio il cui rivestimento superficiale non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma ha spessore superiore a 0,15 mm. Per materiale tessile si intendono i prodotti contemplati dalla direttiva 71/307/CEE sulle denominazioni dei tessili e successive modifiche, un riferimento che oggi rinvia al regime delle denominazioni delle fibre tessili del regolamento (UE) n. 1007/2011, che il decreto danese utilizza per definire un prodotto tessile (decreto n. 1046/2021, § 3, nr. 5). Tutto il resto è «altri materiali» (allegato I, punto 2). I pittogrammi dei materiali compaiono sull’etichetta accanto ai pittogrammi delle tre parti (allegato I, punto 2).
La regola dell’80 %
L’etichetta indica il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l’80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale costituisce da solo almeno l’80 %, si forniscono informazioni sui due materiali principali utilizzati nella composizione (art. 4, par. 1). La pagina della Commissione sull’industria calzaturiera riassume la stessa regola: devono essere indicati solo i materiali che coprono almeno l’80 % della superficie o l’80 % del volume della suola esterna e, se tale soglia non è raggiunta, vanno fornite informazioni sui due materiali principali utilizzati.
Pittogrammi o parole, e la lingua
Le informazioni sono riportate sulla calzatura stessa. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può scegliere tra i pittogrammi o le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato, quali definiti e illustrati nell’allegato I, e gli Stati membri devono garantire che i consumatori siano adeguatamente informati del significato dei pittogrammi senza creare ostacoli agli scambi (art. 4, par. 2). L’allegato I elenca le indicazioni scritte in tutte le lingue ufficiali; per la Danimarca sono Overdel, Foring og bindsål e Ydersål per le parti e Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer e Andre materialer per i gruppi di materiali. Il decreto danese accetta i pittogrammi o il testo in danese e aggiunge che l’etichetta può indicare solo i materiali elencati nel proprio allegato I (decreto n. 1046/2021, § 4, stk. 2, e § 5, stk. 3).
Dove e come si applica l’etichetta
Etichettare significa apporre le informazioni richieste ad almeno una calzatura di ogni paio, mediante stampa, incollatura, goffratura o un’etichetta applicata (art. 4, par. 3). L’etichetta deve essere visibile, saldamente fissata e accessibile, i pittogrammi devono essere abbastanza grandi da rendere le informazioni facilmente comprensibili e l’etichettatura non deve poter indurre in errore il consumatore (art. 4, par. 4). Informazioni testuali supplementari possono accompagnare quelle richieste quando ve ne sia la necessità, e gli Stati membri non possono vietare né ostacolare le calzature conformi per tale motivo (art. 5); se si utilizza il termine facoltativo «pieno fiore» (full grain leather), questo si applica solo al cuoio che conserva la superficie originaria del fiore messa a nudo dalla rimozione dell’epidermide, senza che alcuna parte della superficie sia stata asportata mediante smerigliatura, scamosciatura o spaccatura (allegato I, punto 2, lettera a), punto i)).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti e i loro rappresentanti autorizzati nell’Unione scelgono il formato, forniscono l’etichetta e rispondono della sua esattezza (art. 4, par. 2 e art. 4, par. 5). Gli importatori subentrano in tale responsabilità quando né il fabbricante né il suo rappresentante sono stabiliti nell’Unione (art. 4, par. 5). I distributori al dettaglio restano responsabili di vendere solo calzature etichettate (art. 4, par. 5). Il decreto danese precisa la catena: il fabbricante etichetta le calzature prima di immetterle sul mercato (§ 7); il rappresentante autorizzato agisce in base a un mandato scritto che può comprendere gli obblighi di etichettatura (§§ 8 e 9); l’importatore si assicura che le calzature siano etichettate prima di immetterle sul mercato, le trattiene se sa o dovrebbe sapere che non lo sono e interviene immediatamente per quelle già immesse (§§ 10 e 11); il distributore al dettaglio si assicura che le calzature siano etichettate prima di metterle a disposizione, mantiene l’etichetta visibile e accessibile al consumatore prima dell’acquisto, informa il consumatore del significato dei pittogrammi prima dell’acquisto e trattiene le calzature che sa o dovrebbe sapere non etichettate (§§ da 12 a 14); e gli importatori e i distributori con marchio proprio sono considerati fabbricanti (§ 15). Le indicazioni di Erhvervsstyrelsen precisano che le regole si applicano sia alle vendite online sia ai negozi fisici e che il significato dei pittogrammi può essere spiegato con un poster alla parete, volantini in negozio o nella pagina di vendita in cui le calzature vengono aggiunte al carrello.
Controlli e sanzioni
Gli Stati membri devono garantire che tutte le calzature immesse sul mercato rispettino i requisiti di etichettatura e, se vengono immesse sul mercato calzature non conformi, adottare le misure appropriate specificate nella propria legislazione nazionale (art. 2). La direttiva non contiene un articolo proprio sulle sanzioni. Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 la elenca nell’allegato I (punto 8) come normativa di armonizzazione dell’Unione soggetta al quadro di vigilanza del mercato del regolamento e nell’allegato II (punto 7) come normativa priva di disposizioni sulle sanzioni, il che significa che gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le sue violazioni ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41, art. 44, allegato I e allegato II).
In Danimarca la legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026) elenca la direttiva sull’etichettatura delle calzature tra gli atti che disciplina (§ 2, stk. 1, nr. 21), indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9, stk. 1) e punisce con un’ammenda l’operatore economico che immette sul mercato un prodotto non conforme (§ 37, stk. 1, nr. 1, in combinato disposto con il § 5) o che non ottempera a una decisione dell’autorità (§ 37, stk. 1, nr. 6); poiché l’etichettatura delle calzature è un settore di prodotto elencato nel § 2, stk. 1, nr. 21, la pena per tali reati può arrivare alla reclusione fino a due anni in circostanze aggravanti quali il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente che causa lesioni gravi o la morte, la recidiva o una violazione sistematica a fini di lucro (§ 37, stk. 2), e le imprese possono essere chiamate a rispondere (§ 37, stk. 5). Il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, adottato ai sensi dei §§ 8 e 37 della legge, consente all’autorità di emettere ordini ai sensi del § 14 della legge quando le calzature non sono etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 (§ 17) e prevede ammende per il fabbricante che omette di etichettare, per il rappresentante autorizzato privo di mandato scritto o che non svolge i propri compiti, per l’importatore o il distributore che immette sul mercato o mette a disposizione calzature non etichettate o omette di intervenire in proposito e per il distributore al dettaglio che non rende visibile l’etichetta o non spiega i pittogrammi prima dell’acquisto (§ 18), con responsabilità delle imprese ai sensi del § 19. L’autorità è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen: dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen con tale nome e svolge gli stessi compiti di prima. Controlla l’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili mediante ispezioni sia nei negozi online sia nei negozi fisici.
Come Conphora La aiuta
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Fonti
- Direttiva 94/11/CE sull’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature, testo consolidato del 1° luglio 2013 (EUR-Lex)
- Direttiva 94/11/CE come pubblicata nella GU L 100 del 19 aprile 1994 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31994L0011 (EUR-Lex)
- Direttiva 2006/96/CE del Consiglio, adesione di Bulgaria e Romania (EUR-Lex)
- Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, adesione della Croazia (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (EUR-Lex)
- Industria calzaturiera, regole di etichettatura (Commissione europea, DG GROW)
- Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.