Non abbiamo un’analisi dei rischi del prodotto
Il GPSR impone un’analisi interna dei rischi prima dell’immissione sul mercato e le direttive CE con modulo A ne richiedono una adeguata nella documentazione tecnica. Si percorrano gli aspetti dell’articolo 6, si registri ogni rischio con soluzione e prove, si colleghino le norme applicate e si aggiorni l’analisi quando il prodotto cambia.
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Perché accade
L’analisi dei rischi è ormai un documento giuridico per la maggior parte dei prodotti di consumo. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) impone ai fabbricanti, prima di immettere un prodotto sul mercato, di effettuare un’analisi interna dei rischi e di redigere la documentazione tecnica (articolo 9, paragrafo 2). Ove opportuno in relazione ai possibili rischi, tale documentazione contiene un’analisi dei rischi connessi al prodotto e le soluzioni adottate per eliminarli o attenuarli, compreso l’esito dei rapporti di prova, nonché l’elenco delle norme o degli altri elementi applicati; le norme applicate solo in parte sono individuate mediante le parti applicate. Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione l’articolo 9 non si applica e valgono le regole sul fascicolo previste dall’atto stesso (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)).[1]
Il regolamento indica anche che cosa l’analisi esamina. L’articolo 6, paragrafo 1, elenca gli aspetti per valutare la sicurezza: le caratteristiche del prodotto, compresi progettazione, composizione, imballaggio e istruzioni per il montaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione; il suo effetto su altri prodotti e quello di altri prodotti su di esso; la sua presentazione, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni; le categorie di consumatori, in particolare quelli vulnerabili come bambini, anziani e persone con disabilità; l’aspetto che può indurre a un uso non previsto, compresa la somiglianza con prodotti alimentari o con qualcosa che attrae i bambini; e, se la natura del prodotto lo richiede, le caratteristiche di cibersicurezza e le funzioni evolutive, di apprendimento e predittive. Quando non si applica alcuna presunzione di conformità, l’articolo 8, paragrafo 1, aggiunge elementi quali altre norme europee e internazionali, gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, lo stato dell’arte e le ragionevoli aspettative dei consumatori.[1]
Le direttive CE costruite sul modulo A richiedono la stessa cosa da anni. Ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, la documentazione tecnica consente di valutare la conformità e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi; specifica i requisiti applicabili e riguarda la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del materiale (allegato III, punto 2). La formulazione deriva dal modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, il quadro comune utilizzato in tutte le direttive sui prodotti. La direttiva sui giocattoli è più esplicita: prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante ne analizza i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e valuta la potenziale esposizione ad essi (direttiva 2009/48/CE, articolo 18).[2][3][4]
L’analisi non è mai conclusa. Il GPSR richiede che la documentazione tecnica sia mantenuta aggiornata (articolo 9, paragrafo 3) e che siano adottate procedure per mantenere la conformità della produzione in serie (articolo 9, paragrafo 4). La direttiva Bassa tensione richiede che si tenga adeguatamente conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche del prodotto e delle modifiche delle norme applicate (articolo 6, paragrafo 4). Un fascicolo privo di analisi dei rischi è incompleto e un’autorità può imporre all’operatore di sanare tale non conformità formale (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 16, paragrafo 3, lettera a)).[1][2][5]
Come risolverlo
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Descrivere il prodotto, i suoi utilizzatori e l’uso prevedibile
Si metta per iscritto che cos’è il prodotto, come viene assemblato, installato, usato, sottoposto a manutenzione e smaltito, con quali prodotti viene utilizzato e chi lo userà. Si includano gli utilizzatori vulnerabili, come bambini, anziani e persone con disabilità, e gli usi a cui l’aspetto del prodotto può invitare.
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Esaminare i pericoli aspetto per aspetto
Si usino come lista di controllo gli aspetti dell’articolo 6, paragrafo 1, del GPSR: caratteristiche e imballaggio, effetti su altri prodotti e da parte di altri prodotti, presentazione e avvertenze, categorie di utilizzatori, aspetto ingannevole, cibersicurezza e funzioni di apprendimento, ove pertinenti. Per i giocattoli si aggiungano i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività dell’articolo 18.
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Registrare ogni rischio con la sua soluzione e le sue prove
Per ogni pericolo individuato si annotino la soluzione adottata per eliminarlo o ridurlo, il rischio residuo e le prove: un rapporto di prova, un calcolo, un’ispezione o un’avvertenza nelle istruzioni. Questa registrazione è ciò che la documentazione tecnica intende per analisi dei rischi e soluzioni adottate.
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Collegare le norme e indicare l’applicazione parziale
Si elenchino le norme armonizzate o europee applicate e i punti che coprono ciascun rischio. Se una norma è stata applicata solo in parte, si indichino le parti applicate e si descriva la soluzione per il resto. Una norma copre soltanto i rischi che affronta.
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Rivedere l’analisi quando qualcosa cambia
Si definiscano i fattori che avviano un riesame: una modifica del progetto o di un componente, una nuova versione di una norma, un reclamo o un incidente, o un nuovo gruppo di utilizzatori. La documentazione tecnica deve essere mantenuta aggiornata e, nella produzione in serie, si deve tener conto delle modifiche del progetto e delle norme.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| L’analisi interna dei rischi: pericoli, soluzioni, rischi residui e prove | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 2; direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 2 |
| L’elenco delle norme applicate, con le parti applicate in caso di applicazione parziale | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 2, lett. b); direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 2, lett. d) |
| Per i giocattoli, la valutazione di sicurezza dei pericoli dell’articolo 18 | Il fabbricante | Direttiva 2009/48/CE, art. 18 |
Se non si fa nulla
Nessuna analisi, nessuna immissione sul mercato
I fabbricanti effettuano l’analisi interna dei rischi prima di immettere i propri prodotti sul mercato (GPSR, art. 9, par. 2) e l’importatore non immette un prodotto sul mercato finché il fabbricante non l’ha fatto (art. 11, parr. 1 e 2).[1]
Una norma non chiude la discussione
La presunzione di conformità derivante dalle norme europee non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le misure appropriate quando vi sono elementi che indicano che il prodotto è pericoloso (GPSR, art. 7, par. 3).[1]
Un fascicolo incompleto ai sensi di una direttiva CE
La documentazione tecnica del modulo A deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi (direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 2); un fascicolo che ne è privo costituisce una non conformità che l’autorità può ordinare di sanare (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3, lett. a)).[2]
Domande su questo problema
Un rapporto di prova equivale a un’analisi dei rischi?
No. Il rapporto di prova mostra come il prodotto si è comportato rispetto a una prova. L’analisi dei rischi individua i rischi e le soluzioni adottate e include l’esito dei rapporti di prova come elemento probatorio (GPSR, art. 9, par. 2, lett. a)).
Se applichiamo una norma armonizzata, serve comunque un’analisi dei rischi?
Sì. Nel modulo A la documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, oltre all’elenco delle norme applicate (direttiva 2014/35/UE, allegato III, punto 2; decisione n. 768/2008/CE, allegato II, modulo A, punto 2).
La legge prescrive un metodo?
L’articolo 9, paragrafo 2, del GPSR non ne prescrive uno. L’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce gli aspetti da valutare e l’articolo 8, paragrafo 1, indica gli elementi da tenere in considerazione, tra cui raccomandazioni o orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, le norme e lo stato dell’arte.
L’analisi deve considerare l’uso improprio?
La valutazione del GPSR riguarda l’aspetto che può indurre i consumatori a usare il prodotto in modo diverso da quello previsto in fase di progettazione e i prodotti che potrebbero essere usati da bambini anche se non sono destinati a loro (art. 6, par. 1, lett. f)).
Un prodotto concorrente più sicuro è un motivo per considerare pericoloso il nostro?
No. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza più elevato o la disponibilità di prodotti che presentano un rischio minore non costituiscono di per sé motivo per considerare un prodotto pericoloso (GPSR, art. 6, par. 2).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non abbiamo un’analisi dei rischi del prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/risk-analysis-missing/
Conphora (2026) Non abbiamo un’analisi dei rischi del prodotto. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/risk-analysis-missing/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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