Vendiamo una bilancia o uno strumento di misura
Lo strumento per pesare che richiede un operatore rientra nella direttiva 2014/31/UE. Se è destinato a commercio, pedaggi, usi legali o medici, farmacie o vendita a peso, richiede una procedura con organismo notificato, la marcatura CE e la marcatura metrologica M. Contatori, bilance automatiche, tassametri e misure materializzate rientrano nella direttiva 2014/32/UE.
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Perché accade
Le bilance sono disciplinate in base all’uso cui sono destinate. La direttiva 2014/31/UE si applica a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, cioè agli strumenti per pesare che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura (art. 1, par. 1, e art. 2, par. 2). L’articolo 1, paragrafo 2, suddivide poi il loro uso in sette categorie. Le lettere da a) a f) sono quelle regolamentate: la determinazione della massa per transazioni commerciali; per un pedaggio, una tariffa, un’imposta, un premio, una sanzione o un pagamento analogo; per l’applicazione di leggi o per una perizia giudiziaria; per la pesatura di pazienti in ambito medico; per la preparazione di medicinali in farmacia e per le analisi nei laboratori medici e farmaceutici; e per la determinazione del prezzo in base alla massa nella vendita diretta al pubblico e nella preparazione di preimballaggi. La lettera g) comprende tutte le altre applicazioni. La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva si applica quando le autorità giudiziarie o di polizia utilizzano tali strumenti per determinare la massa di un veicolo ai fini dell’applicazione della legislazione penale nazionale (causa C-283/23).[1][5]
Solo gli usi regolamentati comportano la procedura completa. Gli strumenti per gli usi delle lettere da a) a f) soddisfano i requisiti essenziali dell’allegato I (art. 4); il fabbricante redige la documentazione tecnica dell’allegato II ed esegue la procedura dell’articolo 13, quindi redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare (art. 6, parr. 1 e 2). Le procedure sono il modulo B seguito dal modulo D o F, il modulo D1 o F1 per gli strumenti privi di dispositivi elettronici e di molla nel dispositivo di misurazione del carico, oppure il modulo G (art. 13, par. 1). Gli strumenti destinati ad altri usi recano le iscrizioni di cui al punto 2 dell’allegato III, e i dispositivi collegati a uno strumento regolamentato, ma non utilizzati per uno scopo regolamentato, recano il simbolo di uso limitato (art. 6, par. 5, e art. 18). Gli Stati membri provvedono affinché gli strumenti non siano messi in servizio per gli usi regolamentati se non sono conformi alla direttiva (art. 3, par. 2).[1]
Gli altri strumenti rientrano nella direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE. Essa riguarda gli strumenti definiti nei suoi allegati da III a XII: contatori dell’acqua, contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, contatori dell’energia elettrica attiva, contatori di energia termica, sistemi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare a funzionamento automatico, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura di grandezze dimensionali e analizzatori di gas di scarico (art. 2, par. 1). Stabilisce requisiti per le funzioni di misura che uno Stato membro prescrive per motivi quali la lealtà delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori o la riscossione delle imposte (artt. 1 e 3, par. 1). Il fabbricante sceglie una procedura tra quelle indicate nell’allegato dello strumento (art. 17), appone la marcatura CE e la marcatura metrologica prima dell’immissione sul mercato (art. 22, par. 3) e conserva la documentazione per 10 anni (art. 8, par. 3). La direttiva (UE) 2026/706 aggiunge i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e per i distributori di gas compresso (MI-012) e modifica gli allegati dei contatori. Gli Stati membri la applicano dal 10 ottobre 2028; gli strumenti conformi alla direttiva 2014/32/UE nella versione vigente all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028 possono continuare a essere messi a disposizione (artt. da 1 a 3).[2][6]
Spesso si applicano altri due livelli di regole. Una bilancia venduta ai consumatori per uso domestico è un prodotto di consumo, e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti si applica nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche dell’Unione con lo stesso obiettivo che ne disciplinino la sicurezza (art. 2, par. 1). Poiché una bilancia domestica resta soggetta alla direttiva 2014/31/UE, e quella elettronica anche alla direttiva 2014/30/UE, il capo II del regolamento copre i rischi che tali atti lasciano scoperti, mentre il suo capo III, sezione 1, non si applica ai prodotti rientranti in un atto di armonizzazione specifico (art. 2, par. 1, terzo comma, lettera b)). Per una bilancia elettronica la questione è risolta dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. Per una bilancia puramente meccanica della lettera g), il cui unico requisito sono le iscrizioni, la strada prudente è seguire gli articoli 9 e 11. Entrambe le direttive sono inoltre elencate nell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020: un operatore economico stabilito nell’Unione deve quindi conservare la dichiarazione e mettere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità (art. 4, parr. 1 e 3).[3][4]
Come risolverlo
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Individuare il tipo di strumento
Lo strumento per pesare che richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura è uno strumento per pesare a funzionamento non automatico ai sensi della direttiva 2014/31/UE. I contatori dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica attiva e dell’energia termica, i sistemi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura di grandezze dimensionali e gli analizzatori di gas di scarico sono elencati negli allegati della direttiva 2014/32/UE dedicati ai singoli strumenti. La direttiva (UE) 2026/706 aggiunge i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso; gli Stati membri la applicano dal 10 ottobre 2028.
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Stabilire l’uso previsto di uno strumento per pesare
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/31/UE elenca sei usi regolamentati: transazioni commerciali, pedaggi e tariffe, applicazione di leggi e perizie giudiziarie, pesatura di pazienti, farmacia e laboratori medici, determinazione del prezzo in base al peso nella vendita diretta e nella preparazione di preimballaggi. Tutto il resto rientra nella lettera g). Riportare l’uso previsto nel fascicolo tecnico del prodotto e nel materiale di vendita.
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Per gli usi regolamentati, avviare la procedura di conformità
L’articolo 13 prevede il modulo B seguito da D o F, il modulo D1 o F1 per gli strumenti privi di dispositivi elettronici e di molla, oppure il modulo G. Alla marcatura CE segue la marcatura metrologica supplementare, composta da una M maiuscola e dalle ultime due cifre dell’anno, in un rettangolo, e dal numero dell’organismo notificato.
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Per un contatore o un altro strumento MID, seguire il relativo allegato
La direttiva 2014/32/UE stabilisce requisiti per le funzioni di misura che uno Stato membro prescrive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. La procedura di valutazione della conformità si sceglie tra quelle indicate nell’allegato dello strumento interessato (art. 17), e lo strumento reca la marcatura CE e la marcatura M (artt. 21 e 22).
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Per gli altri usi, indicare i limiti e verificare le regole generali
Uno strumento per pesare destinato a usi diversi da quelli delle lettere da a) a f) reca le iscrizioni di cui al punto 2 dell’allegato III. Un dispositivo collegato a uno strumento regolamentato, ma non usato per uno scopo regolamentato, reca il simbolo di uso limitato. Una bilancia domestica venduta ai consumatori deve inoltre essere sicura ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Una dichiarazione dell’uso previsto per ogni modello di strumento | Il fabbricante, in coerenza con il materiale di vendita | Direttiva 2014/31/UE, art. 1, par. 2 |
| Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE | Il fabbricante | Direttiva 2014/31/UE, art. 6, par. 2, e allegato II; direttiva 2014/32/UE, artt. 8, par. 2, e 18 |
| Il certificato o l’approvazione dell’organismo notificato | L’organismo notificato che ha svolto il modulo | Direttiva 2014/31/UE, art. 13; direttiva 2014/32/UE, art. 17 |
Se non si fa nulla
L’acquirente non può mettere in servizio lo strumento per uso commerciale
Gli Stati membri provvedono affinché gli strumenti non siano messi in servizio per gli usi di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 1, paragrafo 2, se non sono conformi alla direttiva, e affinché continuino a essere conformi (direttiva 2014/31/UE, art. 3, parr. 2 e 3).[1]
Possono essere venduti solo strumenti conformi
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché possano essere messi a disposizione sul mercato solo gli strumenti conformi ai requisiti applicabili della direttiva (direttiva 2014/31/UE, art. 3, par. 1).[1]
Un operatore con sede nell’UE deve risponderne
Entrambe le direttive sono elencate nell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020: un operatore economico stabilito nell’Unione deve quindi detenere la dichiarazione e fornire la documentazione su richiesta motivata (art. 4, parr. 1 e 3).[4]
Domande su questo problema
Una bilancia da cucina o da bagno per uso domestico è disciplinata?
È uno strumento per pesare a funzionamento non automatico, ma l’uso domestico non rientra tra gli usi regolamentati delle lettere da a) a f) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/31/UE. Rientra nella lettera g) e reca le iscrizioni di cui al punto 2 dell’allegato III (art. 6, par. 5). Una bilancia elettronica è soggetta anche alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, che è un atto con marcatura CE: perciò il capo III, sezione 1, del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (artt. da 9 a 18) non si applica, e il requisito di sicurezza del GPSR copre soltanto i rischi che tali direttive lasciano scoperti (art. 2, par. 1). Per una bilancia puramente meccanica, il cui unico requisito ai sensi della direttiva 2014/31/UE sono le iscrizioni, la strada prudente è seguire gli articoli 9 e 11 del GPSR.
Che cos’è la marcatura M?
È la marcatura metrologica supplementare: una lettera M maiuscola e le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta, racchiuse in un rettangolo alto quanto la marcatura CE. Segue immediatamente la marcatura CE (direttiva 2014/31/UE, artt. 16, par. 2, e 17, par. 3; direttiva 2014/32/UE, artt. 21, par. 2, e 22, par. 5).
Una bilancia per la vendita al dettaglio può essere autodichiarata?
No. Le procedure dell’articolo 13 della direttiva 2014/31/UE sono i moduli B con D o F, D1 o F1, oppure G, e alla marcatura CE e alla marcatura metrologica segue il numero dell’organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione (art. 17, par. 4).
I metri a nastro rientrano nella direttiva sugli strumenti di misura?
Le misure materializzate di lunghezza, ossia gli strumenti con segni di scala in unità legali di lunghezza, sono nell’allegato MI-008 della direttiva 2014/32/UE. Per esse l’obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità può essere inteso come riferito a un lotto o a una partita anziché a ogni singolo strumento (allegato X, MI-008, capo I).
La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica si applica ancora a un contatore elettronico?
La direttiva 2014/32/UE è una direttiva specifica per l’immunità elettromagnetica; la direttiva 2014/30/UE continua ad applicarsi alle emissioni (direttiva 2014/32/UE, art. 2, par. 2).
Fonti
- Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura (versione consolidata del 27 gennaio 2015) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (versione consolidata del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (versione consolidata del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Corte di giustizia, sentenza del 4 luglio 2024, causa C-283/23 (ambito di applicazione della direttiva 2014/31/UE) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso, e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo una bilancia o uno strumento di misura. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/measuring-instrument/
Conphora (2026) Vendiamo una bilancia o uno strumento di misura. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/measuring-instrument/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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