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MID Measuring Instruments 12 min

MID: Direttiva sugli strumenti di misura (Direttiva 2014/32/UE), spiegato

La direttiva sugli strumenti di misura fissa requisiti essenziali, valutazione da organismo notificato e marcatura CE con marcatura metrologica per dieci categorie, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 10 ottobre 2028 la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge ricarica di veicoli elettrici e gas compresso.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Contatori d’acqua (MI-001), contatori di gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva (MI-003) e contatori di energia termica (MI-004) per uso residenziale, commerciale e dell’industria leggera
  • Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), come i distributori di carburante e la misurazione su autocisterna, strumenti per pesare automatici (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura delle dimensioni (MI-009) e analizzatori di gas di scarico (MI-010)
  • Dal 10 ottobre 2028 anche i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e per i distributori di gas compresso (MI-012)
  • Strumenti messi a disposizione sul mercato o messi in uso per compiti di misura che uno Stato membro prescrive per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, riscossione di imposte e tasse e correttezza delle transazioni commerciali
  • Sottounità per le quali un allegato specifico per strumento stabilisce requisiti essenziali, che possono essere valutate separatamente
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori

Prodotti derivati e a valle

  • Gli Stati membri scelgono per quali compiti di misura è richiesto uno strumento soggetto a controllo legale; se uno Stato membro non prescrive tale uso, deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi, e conserva il diritto di notificare un organismo per quel tipo di strumento (art. 3 e art. 23, paragrafo 2)
  • In Danimarca il decreto n. 774/2022 applica la direttiva ai contatori d’acqua, gas, elettricità e calore, ai sistemi di misura di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni, non impone le sue norme per i sistemi di misura del latte, le misure materializzate e gli strumenti di misura della lunghezza e della superficie, e non riguarda i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico (§ 1)
  • La direttiva è la direttiva specifica per l’immunità elettromagnetica di questi strumenti; la direttiva EMC 2014/30/UE continua ad applicarsi alle loro emissioni (art. 2, paragrafo 2)
  • Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguono la direttiva 2014/31/UE, non questa direttiva; la direttiva 2004/22/CE ha eliminato le direttive sugli strumenti del vecchio approccio dal 30 ottobre 2006 (direttiva 2004/22/CE, art. 22)
  • Gli strumenti conformi a norme armonizzate o alle parti di documenti normativi OIML elencati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali documenti (art. 14)
  • Un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica uno strumento in modo tale da poter incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (art. 12)
  • Uno Stato membro può richiedere condizioni per la messa in uso giustificate dalle condizioni climatiche locali e può fissare le classi di precisione per applicazioni specifiche, consentendo al contempo tutte le classi sul proprio territorio (art. 7, paragrafi 3 e 4)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e gli autoutilizzatori)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio o lo mette in uso per i propri fini; un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio o modifica uno strumento in modo tale da poter incidere sulla conformità è considerato fabbricante.

Fonte · Art. 4, point (8), and Art. 12
Rappresentante autorizzato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; il mandato non può riguardare l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica.

Fonte · Art. 4, point (9), and Art. 9(1)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione uno strumento di misura originario di un paese terzo.

Fonte · Art. 4, point (10)
Distributore (grossista, dettagliante o installatore che fornisce strumenti)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misura.

Fonte · Art. 4, point (11)

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MID si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance da negozio, ponti a bilico che richiedono un operatore) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico non rientrano tra gli strumenti definiti negli allegati da III a XII; sono armonizzati dalla direttiva 2014/31/UE, che ha proprie norme sulla valutazione della conformità e sulla marcatura metrologica. Fonte · Art. 2(1)Fonte · Art. 1
  2. Dispositivo di misura non definito in alcun allegato specifico per strumento (strumenti di laboratorio, pesi, bottiglie recipienti-misura, preimballaggi) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva si applica soltanto agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici per strumento da III a XII; un dispositivo al di fuori di tali definizioni segue le norme metrologiche nazionali o gli altri atti dell’Unione che lo disciplinano, come le direttive sulle bottiglie recipienti-misura e sui preimballaggi, che la legge danese sui prodotti elenca come settori di prodotti a sé stanti al § 2, stk. 1, nr. 16-18, mentre un dispositivo di misura che nessun atto dell’Unione disciplina rientra nella categoria residuale del § 2, stk. 2, nr. 3, strumenti di misura non contemplati dai nr. 14-16. Fonte · Art. 2(1) and Art. 4, point (1)Fonte · § 2, stk. 1, nr. 16-18, og § 2, stk. 2, nr. 3
  3. Contatori di acqua, gas, energia elettrica attiva o energia termica e dispositivi di conversione del volume del gas (da MI-001 a MI-004), Sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, come i distributori di carburante e i contatori su autocisterna (MI-005), Strumenti per pesare automatici, come i selezionatori ponderali, gli strumenti di riempimento, i totalizzatori e i ponti a bilico ferroviari (MI-006) · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e gli autoutilizzatori), Importatore, Distributore (grossista, dettagliante o installatore che fornisce strumenti), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Rientra nell’ambito I contatori d’acqua, gas, elettricità e calore, i sistemi di misura di liquidi e gli strumenti per pesare automatici sono definiti negli allegati da III a VIII e la Danimarca ne prescrive l’uso con il decreto n. 774/2022; possono quindi essere messi a disposizione o in uso soltanto se soddisfano i requisiti essenziali, previa valutazione della conformità da parte di un organismo notificato, con la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE con la marcatura metrologica supplementare; gli obblighi gravano su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa. In Danimarca sono facoltativi soltanto i sistemi di misura del latte. Fonte · Art. 2(1), Art. 6, Art. 7(2), Art. 8, Art. 17 and Art. 20Fonte · § 1, stk. 1, nr. 1 to 6, and § 1, stk. 2
  4. Tassametri (MI-007), Analizzatori di gas di scarico per il controllo dei veicoli (MI-010) · qualsiasi · qualsiasi Dipende I tassametri e gli analizzatori di gas di scarico sono definiti negli allegati IX e XII, per cui i requisiti della direttiva si applicano ovunque uno Stato membro ne prescriva l’uso per un compito di misura soggetto a controllo legale; la Danimarca non lo ha fatto, poiché il decreto n. 774/2022 non si applica ai tassametri e agli analizzatori di gas di scarico, mentre altri Stati membri possono richiedere per essi la marcatura CE e la marcatura metrologica. Fonte · Art. 1, Art. 2(1) and Art. 3Fonte · § 1, stk. 3
  5. Misure materializzate di lunghezza e misure di capacità per servizio (MI-008), Strumenti di misura della lunghezza, della superficie e multidimensionali (MI-009) · qualsiasi · qualsiasi Dipende Le misure materializzate e gli strumenti di misura delle dimensioni sono definiti negli allegati X e XI e sono contemplati dal decreto danese, ma la Danimarca non impone l’applicazione delle sue norme alle misure materializzate, agli strumenti di misura della lunghezza e agli strumenti di misura della superficie, bensì soltanto agli strumenti di misura multidimensionali utilizzati ai sensi del decreto sul loro uso; la Sikkerhedsstyrelsen può comunque designare organismi notificati per i tipi facoltativi e altri Stati membri possono prescriverli. Fonte · Art. 2(1) and Art. 3Fonte · § 1, stk. 1, nr. 7 and 8, and § 1, stk. 2
  6. Sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, dal 10 ottobre 2028), Sistemi di misura per i distributori di gas compresso, come idrogeno o gas naturale (MI-012, dal 10 ottobre 2028) · qualsiasi · qualsiasi Dipende La direttiva (UE) 2026/706 aggiunge tali sistemi all’articolo 2, paragrafo 1, come MI-011 e MI-012, ma le misure nazionali si applicano soltanto dal 10 ottobre 2028; fino ad allora seguono il diritto nazionale, i sistemi conformi al diritto nazionale e immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, e gli organismi di valutazione della conformità possono già essere notificati ai sensi della direttiva modificata, benché i certificati anticipati che l’articolo 4 consente prima del 10 ottobre 2028 riguardino soltanto gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica, non i nuovi allegati V bis e VII bis. Fonte · Art. 1(1), Art. 2(2), Art. 3(1) and Art. 4
  7. Sottounità, come un sensore di flusso o un calcolatore, indicate come tali in un allegato specifico per strumento · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e gli autoutilizzatori), Importatore, Distributore (grossista, dettagliante o installatore che fornisce strumenti), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Dipende Quando un allegato specifico per strumento stabilisce requisiti essenziali per le sottounità, la direttiva si applica ad esse per analogia (mutatis mutandis) ed esse possono essere valutate in modo indipendente e separato; un componente che nessun allegato indica come sottounità è valutato soltanto come parte dello strumento completo. Fonte · Art. 4, point (2), and Art. 5
  8. Strumento conforme alla direttiva 2004/22/CE e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli strumenti contemplati dalla direttiva 2004/22/CE, conformi ad essa e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, e i certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva restano validi; in Danimarca la stessa norma è ribadita dal decreto n. 774/2022. La nuova produzione deve soddisfare la direttiva 2014/32/UE. Fonte · Art. 50(1)Fonte · § 61
  9. Strumento di un tipo elencato venduto soltanto per compiti di misura che nessuno Stato membro ha prescritto (uso industriale o scientifico) · qualsiasi · qualsiasi Dipende La direttiva fissa i requisiti che gli strumenti devono soddisfare per essere messi a disposizione o in uso per i compiti di misura che uno Stato membro prescrive; lo stesso modello di strumento fornito per un uso che nessuno Stato membro sottopone a controllo metrologico legale esula da tale finalità, ma vi rientra non appena è venduto o installato per un compito prescritto, per cui decide l’uso previsto in ciascuno Stato membro. Fonte · Art. 1, Art. 3(1) and Art. 4, point (3)
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che lo strumento sia definito in uno degli allegati specifici per strumento, che lo Stato membro di utilizzo prescriva uno strumento soggetto a controllo legale per il compito di misura, dal momento in cui è stato immesso sul mercato e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 50

Date principali

  1. Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE, che abroga undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio, dai contatori del gas ai tassametri fino ai contatori d’acqua calda Fonte · Art. 22 and Art. 24
  2. La direttiva 2014/32/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2004/22/CE allineata al nuovo quadro legislativo Fonte · title and Art. 52
  3. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014; da tale data decorre il potere delegato di modificare gli allegati specifici per strumento Fonte · Art. 48(2) and Art. 53
  4. In vigore la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione: il campo di portata dei contatori d’acqua dell’allegato III diventa Q3/Q1 almeno 40; recepimento entro il 19 aprile 2016, applicazione dal 20 aprile 2016 Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  5. Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi di recepimento delle definizioni, degli obblighi degli operatori economici, della presunzione di conformità, della dichiarazione, delle norme sulla marcatura, dei capi sull’organismo notificato e sulla vigilanza del mercato, delle sanzioni e dell’allegato II Fonte · Art. 51(1)
  6. Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente gli articoli da 1 a 3, le prime quattro definizioni, gli articoli da 5 a 7, da 15 a 18 e 20, l’articolo 22, paragrafi 2 e 4, e gli allegati I e da III a XII; la direttiva 2004/22/CE è abrogata; gli strumenti conformi ad essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in uso e i suoi certificati restano validi Fonte · Art. 50(1), Art. 51(1), Art. 52 and Art. 53
  7. Termine del periodo transitorio decennale ereditato dall’articolo 23 della direttiva 2004/22/CE per gli strumenti conformi alle norme applicabili prima del 30 ottobre 2006 Fonte · Art. 50(2)
  8. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: abroga gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, elenca la direttiva come punto 51 del suo allegato I e, ai sensi dell’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni strumento di misura immesso sul mercato Fonte · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 51
  9. In vigore il decreto danese n. 774 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura, che sostituisce il decreto n. 544 del 28 maggio 2018; applica la direttiva ai contatori d’acqua, gas, elettricità e calore, ai sistemi di misura di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni e non ai tassametri e agli analizzatori di gas di scarico Fonte · § 1 and § 60
  10. La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi il controllo degli strumenti di misura e la designazione degli organismi notificati FonteFonte · § 9
  11. In vigore la direttiva (UE) 2026/706: aggiunti i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, allegato V bis) e per i distributori di gas compresso (MI-012, allegato VII bis), aggiornati l’allegato I e gli allegati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica; gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati ai sensi della direttiva modificata prima del 10 ottobre 2028 e possono poi rilasciare certificati per gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica Fonte · Art. 1, Art. 4 and Art. 5
  12. Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2026/706 Fonte · Art. 3(1)
  13. Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2026/706; gli strumenti conformi alla direttiva nella versione vigente l’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in uso Fonte · Art. 2(1) and Art. 3(1)
  14. Termine del periodo transitorio per i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso conformi al diritto nazionale e immessi sul mercato prima di tale data Fonte · Art. 2(2)
  15. Ultima data fino alla quale restano validi i certificati rilasciati prima del 10 ottobre 2028 per gli strumenti portati nell’ambito della direttiva dalla direttiva (UE) 2026/706 Fonte · Art. 2(3)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e gli autoutilizzatori)13
  • Progetti e fabbrichi lo strumento in conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I e dell’allegato specifico per strumento pertinente: errori entro gli errori massimi tollerati in condizioni di funzionamento nominali, prestazioni specificate in presenza di perturbazioni, riproducibilità, ripetibilità, discriminazione, durabilità, affidabilità, idoneità, protezione contro la manomissione di hardware, software e dati, e le iscrizioni, le informazioni e l’indicazione del risultato. Art. 6, Art. 8(1) and Annex I, points 1 to 12
  • Rediga la documentazione tecnica dell’articolo 18, che rende comprensibili la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento e mostra le caratteristiche metrologiche, la riproducibilità e l’integrità, compresi i disegni, le procedure di fabbricazione, le descrizioni del software, le norme armonizzate o i documenti normativi applicati, i risultati delle prove in condizioni di funzionamento nominali e in presenza di perturbazioni, i risultati di durabilità per i contatori di gas, acqua, energia termica e liquidi, e i luoghi in cui sono apposti sigilli e marcature. Art. 8(2) and Art. 18
  • Esegua, o faccia eseguire, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell’allegato specifico per strumento, avvalendosi di un organismo notificato per l’esame UE del tipo, la garanzia della qualità, la verifica del prodotto o la verifica di un unico prodotto secondo quanto richiesto dal modulo scelto; in Danimarca l’organismo deve essere designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro. Art. 8(2), Art. 17 and Annex II§ 33 and § 34
  • Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato XIII, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, tenuta costantemente aggiornata e, quando si applicano più atti dell’Unione, in un’unica dichiarazione che li contempli tutti. Art. 8(2) and Art. 19
  • Apponga la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno di apposizione in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targhetta, con la marcatura metrologica immediatamente dopo la marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. Art. 21 and Art. 22
  • Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. Art. 8(3)
  • Mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o dei documenti normativi di riferimento. Art. 8(4)
  • Quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli strumenti commercializzati, indaghi sui reclami, tenga un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. Art. 8(4)
  • Contrassegni lo strumento con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se ciò non è possibile, li riporti in un documento di accompagnamento e sull’imballaggio. Art. 8(5) and Art. 8(6)
  • Fornisca lo strumento con una copia della dichiarazione di conformità UE e con le istruzioni e le informazioni del punto 9.3 dell’allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 8(7) and Annex I, point 9
  • Se uno strumento da Lei immesso sul mercato non è conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. Art. 8(8)
  • Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 8(9)
  • Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
Rappresentante autorizzato7
  • Agisca soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti da Lei svolti per suo conto. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Tenga la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione dello strumento sul mercato. Art. 9(2)(a)
  • Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e collabori con essa alle misure volte a eliminare i rischi degli strumenti oggetto del Suo mandato. Art. 9(2)(b) and Art. 9(2)(c)
  • Non assuma l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica; essi non possono far parte del mandato. Art. 9(1)
  • Se l’organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e la marcatura metrologica. Art. 22(5)
  • Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
  • Se il fabbricante è al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni strumento di misura immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e collaborando alle azioni correttive. Art. 4(1) to Art. 4(5)
Importatore10
  • Immetta sul mercato soltanto strumenti conformi e, prima di immettere uno strumento sul mercato o di metterlo in uso, verifichi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, fornito una copia della dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenga gli strumenti non conformi e informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. Art. 10(1) and Art. 10(2)
  • Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sullo strumento oppure, se non è possibile, in un documento di accompagnamento e sull’imballaggio, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. Art. 10(3)
  • Si assicuri che lo strumento sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni del punto 9.3 dell’allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 10(4)
  • Finché uno strumento è sotto la Sua responsabilità, faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 10(5)
  • Quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli strumenti commercializzati, indaghi e tenga un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. Art. 10(6)
  • Se uno strumento da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. Art. 10(7)
  • Tenga una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 10(8)
  • Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 10(9)
  • Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
  • Se immette uno strumento sul mercato con il Suo nome o marchio, oppure modifica uno strumento già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, Lei è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. Art. 12
Distributore (grossista, dettagliante o installatore che fornisce strumenti)6
  • Agisca con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione uno strumento o di metterlo in uso, verifichi che rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato le loro indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenga gli strumenti non conformi e informi il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. Art. 11(1) and Art. 11(2)
  • Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché lo strumento è sotto la Sua responsabilità. Art. 11(3)
  • Se uno strumento da Lei messo a disposizione o in uso non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 11(4)
  • Su richiesta motivata, fornisca all’autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l’autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 11(5)
  • Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
  • Se mette a disposizione uno strumento con il Suo nome o marchio, oppure ne modifica uno in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 8. Art. 12

MID in parole semplici

La direttiva sugli strumenti di misura (MID), formalmente direttiva 2014/32/UE, è la normativa dell’UE per gli strumenti di misura le cui letture servono a fatturare, tassare, sanzionare o proteggere le persone. Stabilisce i requisiti che gli strumenti di misura devono soddisfare ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in uso per i compiti di misura che uno Stato membro prescrive (art. 1), e tali compiti sono quelli che uno Stato membro ritiene giustificati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, riscossione di imposte e tasse e correttezza delle transazioni commerciali (art. 3, paragrafo 1). Uno strumento conforme alla direttiva circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in uso per motivi contemplati dalla direttiva (art. 7, paragrafo 1).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2004/22/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le norme sulla tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. È entrata in vigore il 18 aprile 2014, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2004/22/CE è stata abrogata (artt. da 51 a 53). La direttiva 2004/22/CE aveva a sua volta sostituito, il 30 ottobre 2006, undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio, dai contatori del gas e dai tassametri ai contatori d’acqua calda (direttiva 2004/22/CE, art. 22).

Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/32/UE (CELEX 32014L0032), il testo consolidato del 27 gennaio 2015 che include la modifica sui contatori d’acqua e la direttiva (UE) 2026/706, che aggiunge dal 10 ottobre 2028 le categorie della ricarica di veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici per strumento da III a XII: contatori d’acqua (MI-001), contatori di gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva (MI-003), contatori di energia termica (MI-004), sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), strumenti per pesare automatici (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura delle dimensioni (MI-009) e analizzatori di gas di scarico (MI-010) (art. 2, paragrafo 1). La direttiva (UE) 2026/706 riscrive tale paragrafo per aggiungere i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, nuovo allegato V bis) e i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012, nuovo allegato VII bis); le misure nazionali si applicano dal 10 ottobre 2028 (direttiva (UE) 2026/706, art. 1, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1). Quando un allegato specifico per strumento stabilisce requisiti essenziali per le sottounità, la direttiva si applica ad esse per analogia (mutatis mutandis), e le sottounità e gli strumenti possono essere valutati in modo indipendente e separato (art. 5). La direttiva è la direttiva specifica per l’immunità elettromagnetica di questi strumenti, mentre la direttiva EMC 2014/30/UE continua ad applicarsi alle loro emissioni (art. 2, paragrafo 2).

La direttiva è facoltativa in un senso importante: ciascuno Stato membro decide per quali compiti di misura prescrive l’uso di uno strumento soggetto a controllo legale e, se non lo fa, deve comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri (art. 3). In Danimarca il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 applica la direttiva ai contatori d’acqua, gas, elettricità e calore utilizzati ai sensi del decreto sulla misurazione dei consumi, ai sistemi di misura di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni; non impone le sue norme per i sistemi di misura del latte, le misure materializzate, gli strumenti di misura della lunghezza e gli strumenti di misura della superficie, anche se la Sikkerhedsstyrelsen può designare organismi notificati per essi, e non riguarda affatto i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico (decreto n. 774/2022, § 1). Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono al di fuori della direttiva e seguono la direttiva 2014/31/UE.

Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 4, punto 12). Fabbricante è chiunque fabbrichi uno strumento di misura o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo metta in uso per i propri fini (art. 4, punto 8), e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica uno strumento in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). Uno Stato membro può prevedere condizioni per la messa in uso giustificate dal clima locale e può fissare le classi di precisione per applicazioni specifiche, consentendo al contempo tutte le classi sul proprio territorio (art. 7, paragrafi 3 e 4); gli strumenti non conformi possono essere esposti alle fiere commerciali con un segno visibile che lo indichi (art. 7, paragrafo 5).

Che cosa è necessario fare

Requisiti essenziali

Uno strumento di misura deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I e dell’allegato specifico per strumento pertinente (art. 6). L’allegato I richiede un livello elevato di protezione metrologica affinché ogni parte interessata possa avere fiducia nel risultato e riguarda dodici punti: errori ammessi entro gli errori massimi tollerati in condizioni di funzionamento nominali e prestazioni definite in presenza di perturbazioni, con il fabbricante che specifica i limiti climatici della tabella 1, la classe meccanica da M1 a M3 e la classe elettromagnetica da E1 a E3 (punto 1); riproducibilità (2); ripetibilità (3); discriminazione e sensibilità (4); durabilità (5); affidabilità (6); idoneità, compresa l’assenza di caratteristiche che facilitino l’uso fraudolento e la presenza di software metrologicamente critico identificabile (7); protezione contro la manomissione di hardware, software e dati memorizzati o trasmessi, con display dei contatori di utenza che non possono essere azzerati (8); le iscrizioni sullo strumento e le informazioni che lo accompagnano (9); l’indicazione del risultato, compreso un display sotto controllo metrologico accessibile senza utensili sui contatori di utenza (10); registrazioni durevoli per le transazioni commerciali non ripetibili (11); e una progettazione che consenta una facile valutazione della conformità (12). La direttiva (UE) 2026/706 modifica i punti 10.2 e aggiunge il 10.6 affinché i contatori di gas e di energia elettrica e i nuovi sistemi di ricarica per veicoli elettrici e di gas compresso possano mostrare il risultato su un display remoto o, per i nuovi sistemi, su un dispositivo del consumatore, con il risultato riconducibile allo strumento e protetto dalla manomissione.

Norme armonizzate e documenti normativi OIML

Gli strumenti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme, e la stessa presunzione vale per le parti dei documenti normativi dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale il cui elenco è pubblicato dalla Commissione (art. 14, paragrafi 1 e 2, e art. 15). Il fabbricante può utilizzare qualsiasi altra soluzione tecnica che soddisfi i requisiti essenziali, ma soltanto norme o documenti normativi correttamente applicati conferiscono la presunzione (art. 14, paragrafo 3). La Commissione collabora con il WELMEC a documenti di orientamento non vincolanti che spiegano l’applicazione pratica della direttiva (Commissione europea, pagina sugli strumenti di misura e per pesare).

Valutazione della conformità con un organismo notificato

La valutazione della conformità è eseguita, a scelta del fabbricante, secondo una delle procedure elencate nell’allegato specifico per strumento pertinente, e i moduli sono contenuti nell’allegato II (art. 17). Ogni procedura elencata coinvolge un organismo terzo. Tale organismo è un organismo notificato in tutte tranne una: il modulo A2, che il capo II dell’allegato X consente per le misure di capacità per servizio, può essere eseguito, a scelta del fabbricante, da un organismo interno accreditato, una parte separata e distinta dell’impresa accreditata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che fornisce i suoi servizi soltanto a tale impresa e non è notificata agli Stati membri né alla Commissione (art. 30 e allegato II, modulo A2, punto 4). I contatori d’acqua, gas, energia elettrica ed energia termica, i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico possono ricorrere a B + F, B + D o H1 (allegati da III a VI, IX e XII); i sistemi di misura di liquidi aggiungono G (allegato VII); gli strumenti per pesare automatici ricorrono a B + D, B + E, B + F, D1, F1, G o H1 per i sistemi meccanici, a B + D, B + E, B + F, G o H1 per gli strumenti elettromeccanici e a B + D, B + F, G o H1 per i sistemi elettronici o basati su software (allegato VIII); le misure materializzate di lunghezza ricorrono a F1, D1, B + D, H o G e le misure di capacità per servizio ad A2, F1, D1, E1, B + E, B + D o H (allegato X); gli strumenti di misura delle dimensioni ricorrono a F1, E1, D1, B + F, B + E, B + D, H, H1 o G se meccanici o elettromeccanici e a B + F, B + D, H1 o G se elettronici (allegato XI). I registri e la corrispondenza sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 17). Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a tali compiti, possono notificare un organismo anche per tipi di strumenti che non hanno prescritto e designano un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e del monitoraggio degli organismi; possono decidere che la valutazione e il monitoraggio siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e, se l’autorità di notifica affida tali compiti a un organismo non governativo, questo deve essere una persona giuridica, soddisfare per analogia i requisiti per le autorità di notifica e disporre di una copertura assicurativa della responsabilità, restando l’autorità di notifica pienamente responsabile (art. 23 e art. 24); in Danimarca il fabbricante deve avvalersi di un organismo designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro (decreto n. 774/2022, § 33).

Documentazione tecnica, dichiarazione e marcature

La documentazione tecnica deve rendere comprensibili la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento e consentire la valutazione della conformità, essere sufficientemente dettagliata da definire le caratteristiche metrologiche, la riproducibilità delle prestazioni metrologiche degli strumenti prodotti e l’integrità dello strumento, e contenere la descrizione generale, i disegni, le procedure di fabbricazione, le descrizioni dei dispositivi elettronici e del software, le norme o i documenti normativi applicati o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto, i risultati delle prove in condizioni di funzionamento nominali e in presenza di perturbazioni, i risultati di durabilità per i contatori di gas, acqua, energia termica e liquidi e gli eventuali certificati di esame UE del tipo o del progetto per parti identiche; il fabbricante specifica dove sono apposti sigilli e marcature e le condizioni di compatibilità con interfacce e sottounità (art. 18).

La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato XIII, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è costantemente aggiornata, è tradotta secondo quanto richiesto dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è un’unica dichiarazione che li contempla tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 19). La conformità è dimostrata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare (art. 20): la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno di apposizione, circondate da un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, soggette agli stessi principi generali della marcatura CE (art. 21). Entrambe sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targhetta, oppure sui documenti e sull’imballaggio quando la natura dello strumento non lo consente, prima dell’immissione sul mercato ed eventualmente durante la fabbricazione, sul dispositivo principale di un insieme di dispositivi che non sono sottounità, con la marcatura metrologica immediatamente dopo la marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione (art. 22).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità ai requisiti essenziali, redigono la documentazione ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono entrambe le marcature, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, indicano l’elemento di identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono la copia della dichiarazione e le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e collaborano su richiesta (art. 8). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la collaborazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 9). Gli importatori immettono sul mercato soltanto strumenti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, le marcature, la dichiarazione e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono lo strumento durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificate, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano le marcature, la dichiarazione, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione uno strumento, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 11). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano uno strumento diventano fabbricanti (art. 12) e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 13). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni strumento immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

Regimi transitori

Gli strumenti contemplati dalla direttiva 2004/22/CE, conformi ad essa e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi e gli effetti del periodo transitorio del suo articolo 23 sono durati fino al 30 ottobre 2016 (art. 50). Ai sensi della direttiva (UE) 2026/706, gli strumenti conformi alla direttiva nella versione vigente l’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, i sistemi di misura per la ricarica di veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso conformi al diritto nazionale possono essere immessi sul mercato fino al 10 aprile 2030, e i certificati per gli strumenti portati nell’ambito della direttiva rilasciati prima del 10 ottobre 2028 restano validi fino alla scadenza e al più tardi fino al 10 aprile 2038; gli organismi di valutazione della conformità che rispettano la direttiva modificata possono essere notificati prima del 10 ottobre 2028 e possono rilasciare certificati prima di tale data per gli strumenti definiti negli allegati II, III e V della direttiva modificativa, ossia gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica (direttiva (UE) 2026/706, artt. 2 e 4).

Applicazione e sanzioni

L’articolo 41 applica agli strumenti di misura l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 51 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che uno strumento presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama lo strumento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 42). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 43), gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 44) e la non conformità formale, come una marcatura CE o metrologica mancante o apposta in modo errato, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante o una identificazione mancante, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 45).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 49). In Danimarca la metrologia legale rientra dal 1° luglio 2021 nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning); la legge integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni (LBK nr. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 attua la direttiva stessa: ribadisce gli obblighi degli operatori, il requisito dell’organismo notificato e le norme sulla marcatura, consente alla Sikkerhedsstyrelsen di ordinare la correzione delle non conformità formali e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o un divieto di vendita, di ordinare la rimozione di una marcatura metrologica impropria, e punisce le violazioni con ammende e, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni (§§ da 57 a 59). Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) e svolge gli stessi compiti di prima.

Come Conphora può aiutare

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 41 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva come punto 51. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 774 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura, emanato ai sensi della legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva al § 2 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi. Il ventaglio di misure comprende l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, le ingiunzioni di porre fine alle non conformità formali come la mancanza della marcatura CE o metrologica, della dichiarazione o della documentazione tecnica, le ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli strumenti che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano lo strumento e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE o una marcatura metrologica supplementare mancante o apposta in modo errato, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta o una identificazione del fabbricante o dell’importatore mancante, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e acquistare campioni, richiedere azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli strumenti. In Danimarca il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 consente alla Sikkerhedsstyrelsen di ordinare la correzione delle non conformità formali entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o un divieto di vendita ai sensi della legge sui prodotti, di ordinare la rimozione di una marcatura metrologica apposta in modo improprio, e punisce con un’ammenda l’immissione sul mercato di strumenti non conformi, la mancanza di documentazione, marcature, istruzioni, notifiche, mandati e ricorso a organismi notificati, con la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti e responsabilità delle imprese; la legge sui prodotti aggiunge ingiunzioni di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento e ammende, con pene che in presenza di circostanze aggravanti possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni, per le violazioni della legge, dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell’autorità. Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 45 and Art. 49Fonte · Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 51Fonte · § 57, § 58 and § 59Fonte · § 2, stk. 1, nr. 14, § 9, § 14, § 16, § 16 a and § 37Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per MID, dalla più recente.

  1. Si applica

    Si applicano MI-011 e MI-012 e gli allegati aggiornati sui contatori

    Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2026/706: i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso richiedono la marcatura CE e la marcatura metrologica, e i contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica seguono gli allegati aggiornati I, IV, V e VI; gli strumenti conformi al testo precedente e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, i sistemi di ricarica per veicoli elettrici e di gas compresso conformi al diritto nazionale fino al 10 aprile 2030, e i certificati precedenti restano validi fino alla scadenza e al più tardi fino al 10 aprile 2038.

    Fonte · Art. 2 and Art. 3(1)
  2. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato

    La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del 27 gennaio 2015, dalla direttiva delegata (UE) 2015/13, dalla direttiva (UE) 2026/706 e dal decreto danese n. 774/2022 e dalla legge sui prodotti: le dodici categorie e gli elenchi esatti dei moduli per allegato sostituiscono il precedente riepilogo, le scelte danesi ai sensi dell’articolo 3 e la base di applicazione sono ora corredate di fonti, la Sikkerhedsstyrelsen è collocata all’interno dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 e il riferimento alla vigilanza del mercato è letto come regolamento (UE) 2019/1020.

    Fonte · Art. 2, Art. 3, Art. 17, Art. 41 and Annexes III to XII
  3. Modifica

    In vigore la direttiva (UE) 2026/706: aggiunti i sistemi di misura per la ricarica di veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso

    La direttiva modificativa dell’11 marzo 2026, pubblicata il 20 marzo 2026, aggiunge MI-011 e MI-012 all’articolo 2, paragrafo 1, inserisce gli allegati V bis e VII bis e aggiorna l’allegato I e gli allegati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica per i contatori intelligenti, la corrente continua, l’idrogeno e il raffrescamento; gli Stati membri devono recepirla entro il 10 aprile 2028 e applicare le misure dal 10 ottobre 2028, e gli organismi di valutazione della conformità possono già essere notificati ai sensi della direttiva modificata, benché i certificati che l’articolo 4 consente prima del 10 ottobre 2028 riguardino soltanto gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica, non i nuovi allegati V bis e VII bis.

    Fonte · Art. 1, Art. 3, Art. 4 and Art. 5
  4. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, citati dall’articolo 41 della direttiva, sono abrogati e la direttiva è elencata come punto 51 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il suo articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni strumento di misura immesso sul mercato.

    Fonte · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 51
  5. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/32/UE; abrogata la direttiva 2004/22/CE

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, gli articoli direttamente applicabili e gli allegati I e da III a XII si applicano dalla stessa data e la direttiva 2004/22/CE è abrogata; gli strumenti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, i suoi certificati restano validi e gli effetti del periodo transitorio del suo articolo 23 sono durati fino al 30 ottobre 2016.

    Fonte · Art. 50, Art. 51, Art. 52 and Art. 53
  6. Modifica

    In vigore la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione: campo di portata dei contatori d’acqua

    Il punto 1 dell’allegato III (MI-001) è sostituito in modo che il campo di portata dei contatori d’acqua soddisfi Q3/Q1 almeno 40, Q2/Q1 pari a 1,6 e Q4/Q3 pari a 1,25; recepimento entro il 19 aprile 2016, applicazione dal 20 aprile 2016.

    Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 3
  7. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2014/32/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2004/22/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · Art. 51(1) and Art. 53

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per MID.

Le domande più frequenti su MID

Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le proprie misure dal 20 aprile 2016, data in cui hanno avuto effetto anche gli articoli direttamente applicabili e gli allegati I e da III a XII e la direttiva 2004/22/CE è stata abrogata. Gli strumenti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, e i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi.

Fonte · Art. 50, Art. 51, Art. 52 and Art. 53
Quali strumenti di misura contempla la MID?

Dieci categorie definite negli allegati specifici per strumento da III a XII: contatori d’acqua (MI-001), contatori di gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva (MI-003), contatori di energia termica (MI-004), sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), strumenti per pesare automatici (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura delle dimensioni (MI-009) e analizzatori di gas di scarico (MI-010). La direttiva (UE) 2026/706 aggiunge i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011) e per i distributori di gas compresso (MI-012), applicabili dal 10 ottobre 2028. Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono invece contemplati dalla direttiva 2014/31/UE.

Fonte · Art. 2(1)Fonte · Art. 1(1) and Art. 3(1)
Tutti gli Stati membri richiedono gli strumenti MID per gli stessi usi?

No. Gli Stati membri possono prescrivere l’uso di strumenti di misura per compiti di misura quando lo ritengono giustificato per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, riscossione di imposte e tasse e correttezza delle transazioni commerciali, e se non lo fanno devono comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri. Il decreto danese n. 774/2022 applica la direttiva ai contatori d’acqua, gas, elettricità e calore, ai sistemi di misura di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni, lascia facoltativi i sistemi di misura del latte, le misure materializzate e gli strumenti di misura della lunghezza e della superficie, e non riguarda i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico.

Fonte · Art. 3 and Art. 23(2)Fonte · § 1
Ai sensi della MID è necessario un organismo notificato?

Quasi sempre. Il fabbricante sceglie una delle procedure elencate nell’allegato specifico per strumento e tutte coinvolgono un organismo terzo, un organismo notificato, salvo il modulo A2, utilizzabile solo per le misure di capacità per servizio, che a scelta del fabbricante può essere eseguito invece da un organismo interno accreditato (articolo 30 e allegato II, modulo A2, punto 4): l’esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (D), sulla garanzia della qualità dello strumento (E) o sulla verifica del prodotto (F), la garanzia della qualità senza esame del tipo (D1, E1, F1), la verifica di un unico prodotto (G) o la garanzia totale della qualità con o senza esame del progetto (H, H1). I contatori di utenze, i sistemi di misura di liquidi, i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico possono ricorrere a B + F, B + D o H1, i sistemi di misura di liquidi anche a G; gli strumenti per pesare automatici, le misure materializzate e gli strumenti di misura delle dimensioni hanno elenchi più lunghi che dipendono dal fatto che lo strumento sia meccanico, elettromeccanico o elettronico, e le misure di capacità per servizio possono ricorrere ad A2 con controlli sorvegliati a intervalli casuali. I registri e la corrispondenza sono redatti in una lingua accettata dall’organismo notificato.

Fonte · Art. 17, Annex II and the conformity assessment section of Annexes III to XII
Che cos’è la marcatura metrologica supplementare?

È la lettera maiuscola M con le ultime due cifre dell’anno di apposizione, circondata da un rettangolo la cui altezza è pari a quella della marcatura CE. Segue gli stessi principi generali della marcatura CE, è apposta immediatamente dopo di essa, in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targhetta prima dell’immissione sul mercato, ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. Entrambe le marcature sono apposte sul dispositivo principale quando uno strumento è costituito da più dispositivi che non sono sottounità, e possono seguire altri marchi che indicano un rischio o un uso particolare.

Fonte · Art. 20, Art. 21 and Art. 22
Che cosa cambia con la direttiva (UE) 2026/706?

La direttiva modificativa dell’11 marzo 2026, in vigore dal 9 aprile 2026, aggiunge i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, nuovo allegato V bis) e i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012, nuovo allegato VII bis), consente di mostrare il risultato della misurazione di tali sistemi su un display remoto o su un dispositivo del consumatore, ridenomina l’allegato IV in contatori di gas e dispositivi di conversione per comprendere l’idrogeno e altri gas combustibili, aggiorna l’allegato sui contatori di energia elettrica per la corrente continua e i contatori intelligenti e aggiunge le applicazioni di raffrescamento ai contatori di energia termica. Gli Stati membri devono recepirla entro il 10 aprile 2028 e applicare le misure dal 10 ottobre 2028. Gli strumenti conformi alla direttiva nella versione vigente l’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028 possono ancora essere messi a disposizione, i sistemi di ricarica per veicoli elettrici e di gas compresso conformi al diritto nazionale possono essere immessi sul mercato fino al 10 aprile 2030, e i certificati rilasciati prima del 10 ottobre 2028 restano validi fino alla scadenza e al più tardi fino al 10 aprile 2038.

Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 5
Chi fa rispettare la MID in Danimarca e che cosa può fare?

La legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, che da gennaio 2026 è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e che designa anche gli organismi notificati danesi ai sensi del decreto n. 774/2022. Il decreto consente all’autorità di ordinare la correzione delle non conformità formali entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o un divieto di vendita, e di ordinare la rimozione di una marcatura metrologica apposta in modo improprio; la legge sui prodotti aggiunge ingiunzioni di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti e ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento. Le violazioni sono punite con ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni, con responsabilità delle imprese.

Fonte · § 2, stk. 1, nr. 14, § 9, § 14, § 16, § 16 a and § 37Fonte · § 33, § 57, § 58 and § 59Fonte
Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e i registri di tracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione dello strumento sul mercato, i rappresentanti autorizzati le tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e si assicurano che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di individuare chi li ha riforniti e chi hanno rifornito per 10 anni dalla fornitura.

Fonte · Art. 8(3), Art. 9(2), Art. 10(8) and Art. 13

Segua MID: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127
  2. Direttiva 2014/32/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0032
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0032 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0032
  4. Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione che modifica l’allegato III per quanto riguarda il campo di portata dei contatori d’acqua (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0013
  5. Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706
  6. Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201
  7. Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
  8. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  9. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
  10. Strumenti di misura e per pesare nell’UE (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
  11. Bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/774
  12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  13. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi
  14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
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Conphora (2026). MID: Direttiva sugli strumenti di misura (Direttiva 2014/32/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/mid/
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