MID in parole semplici
La direttiva sugli strumenti di misura (MID), formalmente direttiva 2014/32/UE, è la normativa dell’UE per gli strumenti di misura le cui letture servono a fatturare, tassare, sanzionare o proteggere le persone. Stabilisce i requisiti che gli strumenti di misura devono soddisfare ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in uso per i compiti di misura che uno Stato membro prescrive (art. 1), e tali compiti sono quelli che uno Stato membro ritiene giustificati per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, protezione dei consumatori, riscossione di imposte e tasse e correttezza delle transazioni commerciali (art. 3, paragrafo 1). Uno strumento conforme alla direttiva circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in uso per motivi contemplati dalla direttiva (art. 7, paragrafo 1).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2004/22/CE allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le norme sulla tracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE. È entrata in vigore il 18 aprile 2014, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2004/22/CE è stata abrogata (artt. da 51 a 53). La direttiva 2004/22/CE aveva a sua volta sostituito, il 30 ottobre 2006, undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio, dai contatori del gas e dai tassametri ai contatori d’acqua calda (direttiva 2004/22/CE, art. 22).
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/32/UE (CELEX 32014L0032), il testo consolidato del 27 gennaio 2015 che include la modifica sui contatori d’acqua e la direttiva (UE) 2026/706, che aggiunge dal 10 ottobre 2028 le categorie della ricarica di veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici per strumento da III a XII: contatori d’acqua (MI-001), contatori di gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002), contatori di energia elettrica attiva (MI-003), contatori di energia termica (MI-004), sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), strumenti per pesare automatici (MI-006), tassametri (MI-007), misure materializzate (MI-008), strumenti di misura delle dimensioni (MI-009) e analizzatori di gas di scarico (MI-010) (art. 2, paragrafo 1). La direttiva (UE) 2026/706 riscrive tale paragrafo per aggiungere i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, nuovo allegato V bis) e i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012, nuovo allegato VII bis); le misure nazionali si applicano dal 10 ottobre 2028 (direttiva (UE) 2026/706, art. 1, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1). Quando un allegato specifico per strumento stabilisce requisiti essenziali per le sottounità, la direttiva si applica ad esse per analogia (mutatis mutandis), e le sottounità e gli strumenti possono essere valutati in modo indipendente e separato (art. 5). La direttiva è la direttiva specifica per l’immunità elettromagnetica di questi strumenti, mentre la direttiva EMC 2014/30/UE continua ad applicarsi alle loro emissioni (art. 2, paragrafo 2).
La direttiva è facoltativa in un senso importante: ciascuno Stato membro decide per quali compiti di misura prescrive l’uso di uno strumento soggetto a controllo legale e, se non lo fa, deve comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri (art. 3). In Danimarca il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 applica la direttiva ai contatori d’acqua, gas, elettricità e calore utilizzati ai sensi del decreto sulla misurazione dei consumi, ai sistemi di misura di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni; non impone le sue norme per i sistemi di misura del latte, le misure materializzate, gli strumenti di misura della lunghezza e gli strumenti di misura della superficie, anche se la Sikkerhedsstyrelsen può designare organismi notificati per essi, e non riguarda affatto i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico (decreto n. 774/2022, § 1). Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono al di fuori della direttiva e seguono la direttiva 2014/31/UE.
Gli obblighi gravano sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 4, punto 12). Fabbricante è chiunque fabbrichi uno strumento di misura o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio o lo metta in uso per i propri fini (art. 4, punto 8), e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica uno strumento in modo tale da poter incidere sulla conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 12). Uno Stato membro può prevedere condizioni per la messa in uso giustificate dal clima locale e può fissare le classi di precisione per applicazioni specifiche, consentendo al contempo tutte le classi sul proprio territorio (art. 7, paragrafi 3 e 4); gli strumenti non conformi possono essere esposti alle fiere commerciali con un segno visibile che lo indichi (art. 7, paragrafo 5).
Che cosa è necessario fare
Requisiti essenziali
Uno strumento di misura deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I e dell’allegato specifico per strumento pertinente (art. 6). L’allegato I richiede un livello elevato di protezione metrologica affinché ogni parte interessata possa avere fiducia nel risultato e riguarda dodici punti: errori ammessi entro gli errori massimi tollerati in condizioni di funzionamento nominali e prestazioni definite in presenza di perturbazioni, con il fabbricante che specifica i limiti climatici della tabella 1, la classe meccanica da M1 a M3 e la classe elettromagnetica da E1 a E3 (punto 1); riproducibilità (2); ripetibilità (3); discriminazione e sensibilità (4); durabilità (5); affidabilità (6); idoneità, compresa l’assenza di caratteristiche che facilitino l’uso fraudolento e la presenza di software metrologicamente critico identificabile (7); protezione contro la manomissione di hardware, software e dati memorizzati o trasmessi, con display dei contatori di utenza che non possono essere azzerati (8); le iscrizioni sullo strumento e le informazioni che lo accompagnano (9); l’indicazione del risultato, compreso un display sotto controllo metrologico accessibile senza utensili sui contatori di utenza (10); registrazioni durevoli per le transazioni commerciali non ripetibili (11); e una progettazione che consenta una facile valutazione della conformità (12). La direttiva (UE) 2026/706 modifica i punti 10.2 e aggiunge il 10.6 affinché i contatori di gas e di energia elettrica e i nuovi sistemi di ricarica per veicoli elettrici e di gas compresso possano mostrare il risultato su un display remoto o, per i nuovi sistemi, su un dispositivo del consumatore, con il risultato riconducibile allo strumento e protetto dalla manomissione.
Norme armonizzate e documenti normativi OIML
Gli strumenti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme, e la stessa presunzione vale per le parti dei documenti normativi dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale il cui elenco è pubblicato dalla Commissione (art. 14, paragrafi 1 e 2, e art. 15). Il fabbricante può utilizzare qualsiasi altra soluzione tecnica che soddisfi i requisiti essenziali, ma soltanto norme o documenti normativi correttamente applicati conferiscono la presunzione (art. 14, paragrafo 3). La Commissione collabora con il WELMEC a documenti di orientamento non vincolanti che spiegano l’applicazione pratica della direttiva (Commissione europea, pagina sugli strumenti di misura e per pesare).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
La valutazione della conformità è eseguita, a scelta del fabbricante, secondo una delle procedure elencate nell’allegato specifico per strumento pertinente, e i moduli sono contenuti nell’allegato II (art. 17). Ogni procedura elencata coinvolge un organismo terzo. Tale organismo è un organismo notificato in tutte tranne una: il modulo A2, che il capo II dell’allegato X consente per le misure di capacità per servizio, può essere eseguito, a scelta del fabbricante, da un organismo interno accreditato, una parte separata e distinta dell’impresa accreditata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che fornisce i suoi servizi soltanto a tale impresa e non è notificata agli Stati membri né alla Commissione (art. 30 e allegato II, modulo A2, punto 4). I contatori d’acqua, gas, energia elettrica ed energia termica, i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico possono ricorrere a B + F, B + D o H1 (allegati da III a VI, IX e XII); i sistemi di misura di liquidi aggiungono G (allegato VII); gli strumenti per pesare automatici ricorrono a B + D, B + E, B + F, D1, F1, G o H1 per i sistemi meccanici, a B + D, B + E, B + F, G o H1 per gli strumenti elettromeccanici e a B + D, B + F, G o H1 per i sistemi elettronici o basati su software (allegato VIII); le misure materializzate di lunghezza ricorrono a F1, D1, B + D, H o G e le misure di capacità per servizio ad A2, F1, D1, E1, B + E, B + D o H (allegato X); gli strumenti di misura delle dimensioni ricorrono a F1, E1, D1, B + F, B + E, B + D, H, H1 o G se meccanici o elettromeccanici e a B + F, B + D, H1 o G se elettronici (allegato XI). I registri e la corrispondenza sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua da esso accettata (art. 17). Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a tali compiti, possono notificare un organismo anche per tipi di strumenti che non hanno prescritto e designano un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e del monitoraggio degli organismi; possono decidere che la valutazione e il monitoraggio siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e, se l’autorità di notifica affida tali compiti a un organismo non governativo, questo deve essere una persona giuridica, soddisfare per analogia i requisiti per le autorità di notifica e disporre di una copertura assicurativa della responsabilità, restando l’autorità di notifica pienamente responsabile (art. 23 e art. 24); in Danimarca il fabbricante deve avvalersi di un organismo designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro (decreto n. 774/2022, § 33).
Documentazione tecnica, dichiarazione e marcature
La documentazione tecnica deve rendere comprensibili la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento e consentire la valutazione della conformità, essere sufficientemente dettagliata da definire le caratteristiche metrologiche, la riproducibilità delle prestazioni metrologiche degli strumenti prodotti e l’integrità dello strumento, e contenere la descrizione generale, i disegni, le procedure di fabbricazione, le descrizioni dei dispositivi elettronici e del software, le norme o i documenti normativi applicati o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto, i risultati delle prove in condizioni di funzionamento nominali e in presenza di perturbazioni, i risultati di durabilità per i contatori di gas, acqua, energia termica e liquidi e gli eventuali certificati di esame UE del tipo o del progetto per parti identiche; il fabbricante specifica dove sono apposti sigilli e marcature e le condizioni di compatibilità con interfacce e sottounità (art. 18).
La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato XIII, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è costantemente aggiornata, è tradotta secondo quanto richiesto dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è un’unica dichiarazione che li contempla tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 19). La conformità è dimostrata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare (art. 20): la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno di apposizione, circondate da un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, soggette agli stessi principi generali della marcatura CE (art. 21). Entrambe sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targhetta, oppure sui documenti e sull’imballaggio quando la natura dello strumento non lo consente, prima dell’immissione sul mercato ed eventualmente durante la fabbricazione, sul dispositivo principale di un insieme di dispositivi che non sono sottounità, con la marcatura metrologica immediatamente dopo la marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione (art. 22).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità ai requisiti essenziali, redigono la documentazione ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono entrambe le marcature, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, indicano l’elemento di identificazione e il proprio nome e indirizzo, forniscono la copia della dichiarazione e le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e collaborano su richiesta (art. 8). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la collaborazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 9). Gli importatori immettono sul mercato soltanto strumenti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, le marcature, la dichiarazione e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono lo strumento durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificate, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 10). I distributori verificano le marcature, la dichiarazione, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione uno strumento, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 11). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano uno strumento diventano fabbricanti (art. 12) e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 13). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni strumento immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Regimi transitori
Gli strumenti contemplati dalla direttiva 2004/22/CE, conformi ad essa e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi e gli effetti del periodo transitorio del suo articolo 23 sono durati fino al 30 ottobre 2016 (art. 50). Ai sensi della direttiva (UE) 2026/706, gli strumenti conformi alla direttiva nella versione vigente l’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028 possono ancora essere messi a disposizione e in uso, i sistemi di misura per la ricarica di veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso conformi al diritto nazionale possono essere immessi sul mercato fino al 10 aprile 2030, e i certificati per gli strumenti portati nell’ambito della direttiva rilasciati prima del 10 ottobre 2028 restano validi fino alla scadenza e al più tardi fino al 10 aprile 2038; gli organismi di valutazione della conformità che rispettano la direttiva modificata possono essere notificati prima del 10 ottobre 2028 e possono rilasciare certificati prima di tale data per gli strumenti definiti negli allegati II, III e V della direttiva modificativa, ossia gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica (direttiva (UE) 2026/706, artt. 2 e 4).
Applicazione e sanzioni
L’articolo 41 applica agli strumenti di misura l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 51 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che uno strumento presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, richiede azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama lo strumento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 42). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 43), gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 44) e la non conformità formale, come una marcatura CE o metrologica mancante o apposta in modo errato, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante o una identificazione mancante, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 45).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 49). In Danimarca la metrologia legale rientra dal 1° luglio 2021 nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning); la legge integra il regolamento (UE) 2019/1020, elenca la direttiva al § 2, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ingiunzioni di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento e ammende che, in presenza di circostanze aggravanti, possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni (LBK nr. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 attua la direttiva stessa: ribadisce gli obblighi degli operatori, il requisito dell’organismo notificato e le norme sulla marcatura, consente alla Sikkerhedsstyrelsen di ordinare la correzione delle non conformità formali e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o un divieto di vendita, di ordinare la rimozione di una marcatura metrologica impropria, e punisce le violazioni con ammende e, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni (§§ da 57 a 59). Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen (l’autorità danese per le imprese) e svolge gli stessi compiti di prima.
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Fonti
- Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/32/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0032 (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione che modifica l’allegato III per quanto riguarda il campo di portata dei contatori d’acqua (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex)
- Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)
- Strumenti di misura e per pesare nell’UE (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.