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NAWI Measuring Instruments 12 min

NAWI: Direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 2014/31/UE), spiegato

La direttiva NAWI impone agli strumenti per pesare con operatore usati per scopi sottoposti a controllo legale di rispettare le classi di precisione da I a IIII, superare la valutazione di un organismo notificato e recare le marcature CE e metrologica. Si applica dal 20 aprile 2016, sostituisce la 2009/23/CE e non è mai stata modificata.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, cioè gli strumenti per pesare che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura, come bilance da negozio e da banco, bilance a piattaforma e per pallet, ponti a bilico, bilance da laboratorio, pesapersone e bilance per etichettatura dei prezzi
  • Gli strumenti usati o destinati a essere usati per i sei scopi sottoposti a controllo legale dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f): determinazione della massa nelle transazioni commerciali; determinazione della massa per calcolare un pedaggio, una tariffa, un’imposta, un premio, una penale, una remunerazione, un’indennità o un pagamento analogo; determinazione della massa per l’applicazione di leggi o regolamenti o per una perizia in procedimenti giudiziari; determinazione della massa nella pratica medica per pesare i pazienti a fini di monitoraggio, diagnosi e trattamento; determinazione della massa per la preparazione di medicinali su ricetta in farmacia e nelle analisi nei laboratori medici e farmaceutici; e determinazione del prezzo in base alla massa per le vendite dirette al pubblico e la preparazione di preimballaggi
  • Gli strumenti per tutte le altre applicazioni, articolo 1, paragrafo 2, lettera g): richiedono soltanto il nome del fabbricante e la portata massima, non devono recare la marcatura di conformità e i loro fabbricanti, importatori e distributori mantengono gli obblighi di identificazione e di indirizzo
  • Gli operatori economici della catena: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori

Prodotti derivati e a valle

  • Solo gli strumenti usati o destinati a essere usati per gli scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I; i dispositivi inclusi in tali strumenti o a essi collegati che non sono usati per tali scopi non vi sono soggetti e recano il simbolo d’uso limitato, una M maiuscola nera su un quadrato rosso di almeno 25 mm per 25 mm con due diagonali incrociate (art. 4, art. 6, paragrafo 5, art. 18 e allegato III, punto 3)
  • Gli strumenti non possono essere messi in servizio per gli scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), se non soddisfano la direttiva, e devono continuare a essere conformi una volta in servizio; in Danimarca il decreto n. 591/2018 rende l’impresa utilizzatrice responsabile di classe di precisione, autocontrollo e riverifica (art. 3, paragrafi 2 e 3; decreto n. 591/2018, da § 3 a § 8)
  • Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, che pesano senza l’intervento di un operatore, sono esclusi dalla direttiva; rientrano in MI-006 ai sensi della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE (art. 2, punto 2; direttiva 2014/32/UE, art. 2, paragrafo 1)
  • Gli strumenti conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme; la Commissione pubblica l’elenco delle norme armonizzate a norma della direttiva e collabora con WELMEC su orientamenti (art. 12; Commissione europea, pagina sugli strumenti di misura e di pesatura)
  • Un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica uno strumento già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10)
  • Gli strumenti simili a quelli usati per le vendite dirette al pubblico che non soddisfano i requisiti aggiuntivi per tali strumenti devono recare vicino al display l’indicazione indelebile «Non utilizzare per la vendita diretta al pubblico» (allegato I, punto 14)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio o lo modifica in modo tale da poterne alterare la conformità è considerato fabbricante.

Fonte · Art. 2, point (5), and Art. 10
Rappresentante autorizzato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.

Fonte · Art. 2, point (6), and Art. 7(1)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione uno strumento proveniente da un paese terzo.

Fonte · Art. 2, point (7)
Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento.

Fonte · Art. 2, point (8)

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NAWI si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Strumenti per pesare a funzionamento automatico che pesano senza operatore, come pesatrici di controllo, macchine riempitrici e pesatrici a nastro · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva riguarda solo gli strumenti che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura; uno strumento che pesa senza operatore è uno strumento per pesare a funzionamento automatico, definito come MI-006 nell’allegato VIII della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE, che prevede proprie norme sulla valutazione della conformità e sulla marcatura metrologica. Fonte · Art. 1(1) and Art. 2, point (2)Fonte · Art. 2(1)
  2. Bilance da negozio, da banco o calcolaprezzi usate per le vendite dirette al pubblico, Bilance a piattaforma, per pallet, a gru o ponti a bilico usati per determinare la massa nelle transazioni commerciali, Bilance usate per pedaggi, tariffe, imposte, premi, penali o pagamenti analoghi, o per l’applicazione di leggi o per perizie giudiziarie, Pesapersone usate nella pratica medica per monitoraggio, diagnosi e trattamento, Bilance per la preparazione di medicinali su ricetta in farmacia o per analisi nei laboratori medici e farmaceutici, Bilance a funzionamento non automatico usate per preparare preimballaggi · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Rientra nell’ambito Uno strumento usato o destinato a essere usato per uno dei sei scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I, seguire l’esame UE del tipo con il modulo D o F, il modulo D1 o F1 per gli strumenti puramente meccanici privi di molle, oppure la verifica di unità secondo il modulo G con un organismo notificato, e recare la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare, il numero dell’organismo notificato e le iscrizioni dell’allegato III, punto 1, prima dell’immissione sul mercato; gli obblighi ricadono su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale dell’impresa. In Danimarca il decreto n. 773/2022 ribadisce tali obblighi e il proprietario deve mantenere lo strumento in uso legale verificato ai sensi del decreto n. 591/2018. Fonte · Art. 1(2), Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Art. 15 and Annex III, point 1Fonte · § 2, § 34 and § 35Fonte · § 3
  3. Bilance solo per altri usi, come bilance da cucina, pesapersone domestiche, pesabagagli, per stime postali o di processo industriale non usate per pagamenti o scopi legali · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Dipende La direttiva si applica a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ma uno strumento non destinato agli scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), non è soggetto ai requisiti essenziali, alla valutazione della conformità né alle marcature CE e metrologica, che non deve recare; deve riportare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e la portata massima nella forma Max, insieme al nome e all’indirizzo postale di contatto del fabbricante e dell’importatore; l’allegato III, punto 2, non richiede altro per tali strumenti, per cui il numero di tipo, di lotto o di serie richiesto dall’articolo 6, paragrafo 5, è soddisfatto da tali iscrizioni. Importatori e distributori devono verificare che il fabbricante le abbia apposte. Se lo stesso modello è venduto o installato per uno scopo legale, si applica il regime completo, per cui decide l’uso previsto. Fonte · Art. 1(2)(g), Art. 4, Art. 6(5) and (6), Art. 8(2), Art. 9(2) and Annex III, point 2
  4. Stampante, display o altro dispositivo incluso in una bilancia in uso legale o a essa collegato, ma non usato per lo scopo legale · Fabbricante (compresi i titolari di marchio), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Dipende Quando uno strumento in uso legale comprende dispositivi non usati per lo scopo legale o è collegato a essi, tali dispositivi non sono soggetti ai requisiti essenziali, ma il fabbricante deve apporre su ciascuno di essi il simbolo d’uso limitato, una M maiuscola nera su un quadrato rosso di almeno 25 mm per 25 mm attraversato da due diagonali; un display ripetitore o una stampante che non possono influenzare il risultato sono parimenti esclusi dai requisiti essenziali se una parte conforme dello strumento registra correttamente il risultato, salvo che per le vendite dirette al pubblico i dispositivi di visualizzazione e di stampa del venditore e del cliente devono essere conformi. Fonte · Art. 4, Art. 6(5), Art. 18, Annex I, preliminary observation, and Annex III, point 3
  5. Strumento conforme alla direttiva 2009/23/CE e immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli strumenti disciplinati dalla direttiva 2009/23/CE, conformi a essa e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi di tale direttiva restano validi; in Danimarca la stessa norma è ribadita nel decreto n. 773/2022 per gli strumenti conformi al decreto di controllo del 2003. Uno strumento modificato richiede una nuova valutazione della conformità e una nuova dichiarazione ai sensi della direttiva vigente. La nuova produzione deve rispettare la direttiva 2014/31/UE. Fonte · Art. 43Fonte · § 57Fonte
  6. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regime completo dipende dal fatto che lo strumento richieda un operatore durante la pesatura, che sia usato o destinato a uno dei sei scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), da quando sia stato immesso sul mercato e dal ruolo rivestito dall’operatore. Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 4 and Art. 43

Date principali

  1. Si applica la direttiva 90/384/CEE del Consiglio sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, con una transizione decennale per gli strumenti conformi alle norme in vigore prima di tale data; le disposizioni sulla marcatura della direttiva 93/68/CEE sono seguite dal 1° gennaio 1995 Fonte · Annex V, Part B
  2. Entra in vigore la direttiva 2009/23/CE, codificazione della direttiva 90/384/CEE; è l’atto che la direttiva 2014/31/UE rifonde e abroga Fonte · document information (dates)Fonte · recital 1 and footnote 3
  3. Adozione della direttiva 2014/31/UE da parte del Parlamento europeo e del Consiglio come rifusione della direttiva 2009/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo Fonte · title and signature block after Art. 47
  4. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014 Fonte · Art. 46
  5. Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento dei punti da 3 a 19 dell’articolo 2, degli articoli da 6 a 17, degli articoli da 19 a 43 e degli allegati II, III e IV Fonte · Art. 44(1)
  6. Si applicano le misure nazionali; l’articolo 1, i punti 1 e 2 dell’articolo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 18 e gli allegati I, V e VI si applicano direttamente; la direttiva 2009/23/CE è abrogata; gli strumenti conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i suoi certificati restano validi Fonte · Art. 43, Art. 44(1), Art. 45 and Art. 46
  7. Entra in vigore il decreto danese n. 591 del 29 maggio 2018 sull’uso di strumenti per pesare a funzionamento non automatico: le imprese che usano uno strumento per uno dei sei scopi legali devono usare la classe di precisione prescritta, eseguire un autocontrollo riconducibile a campioni con una tolleranza in servizio pari al doppio della tolleranza all’immissione sul mercato e far riverificare lo strumento da un’impresa accreditata quando il suo sigillo è rotto Fonte · § 1, § 3 to § 8 and § 13
  8. La metrologia legale, compresi gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, rientra nella legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) FonteFonte · § 2, stk. 1, nr. 13
  9. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall’articolo 36, elenca la direttiva al punto 50 del suo allegato I e, all’articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni strumento per pesare a funzionamento non automatico immesso sul mercato Fonte · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 50
  10. Entra in vigore il decreto danese n. 773 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sostituisce il decreto n. 1381 del 25 novembre 2016; ribadisce le sette categorie d’uso, gli obblighi degli operatori, i moduli, le marcature e la designazione degli organismi notificati da parte di Sikkerhedsstyrelsen Fonte · § 2, § 34, § 35, § 41, § 56 and § 57
  11. Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi il controllo degli strumenti per pesare e la designazione degli organismi notificati FonteFonte · § 9

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)16
  • Progettare e fabbricare gli strumenti destinati ai sei scopi legali in conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I: unità legali di massa, una classe di precisione I, II, III o IIII con l’intervallo di scala di verifica, la portata minima e il numero di intervalli di scala di verifica della tabella 1, errori entro gli errori massimi tollerati della tabella 3, risultati ripetibili e riproducibili, insensibilità all’inclinazione, campo di temperatura specificato, corretto comportamento in caso di fluttuazioni di alimentazione e di disturbi, nessuna caratteristica che agevoli la frode, corretta indicazione e stampa, dispositivi di livellamento, di azzeramento e di tara, e le norme aggiuntive per gli strumenti destinati alla vendita diretta al pubblico e all’etichettatura dei prezzi. Art. 4, Art. 6(1) and Annex I, points 1 to 15
  • Eseguire un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi dello strumento e inserirle nella documentazione tecnica. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
  • Redigere la documentazione tecnica dell’allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate applicate o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto, gli esami e i rapporti di prova. Art. 6(2) and Annex II, point 1.3
  • Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità dell’articolo 13 per gli strumenti destinati a uno scopo legale. Art. 6(2) and Art. 13
  • Scegliere l’esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla verifica del prodotto (modulo F), oppure la conformità basata sulla verifica di unità (modulo G); il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misura del carico non usa una molla per bilanciare il carico, i quali seguono allora il modulo D1 o F1. In Danimarca l’organismo notificato deve essere designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro. Art. 13 and Annex II§ 34 and § 35
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell’allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati, mantenuta costantemente aggiornata, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (in Danimarca in danese o in inglese) e, quando si applicano più atti dell’Unione, come dichiarazione unica. Art. 6(2) and Art. 14§ 37
  • Apporre la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, composta dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targa dati, la marcatura metrologica subito dopo la marcatura CE ed entrambe seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni. Art. 16 and Art. 17
  • Apporre le iscrizioni dell’allegato III: per gli strumenti in uso legale il numero del certificato di esame UE del tipo, ove opportuno, il proprio nome o marchio, la classe di precisione in un ovale, Max, Min, e, il numero di tipo, di lotto o di serie e, ove applicabili, d, T, dT, Lim, i limiti di temperatura e il rapporto del ricevitore di carico, con Max, Min, e e d anche vicino al display; per gli altri strumenti solo il proprio nome o marchio e Max, senza la marcatura di conformità; e il simbolo d’uso limitato sui dispositivi collegati non usati per lo scopo legale. Art. 6(5), Art. 18 and Annex III
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l’immissione dello strumento sul mercato. Art. 6(3)
  • Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche e delle norme armonizzate di riferimento. Art. 6(4)
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione gli strumenti commercializzati, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. Art. 6(4)
  • Indicare sullo strumento il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto. Art. 6(6)
  • Corredare gli strumenti in uso legale di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 6(7)
  • Se uno strumento immesso sul mercato non è conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 6(8)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 6(9)
  • Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
Rappresentante autorizzato7
  • Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti per suo conto. Art. 7(1) and Art. 7(2)
  • Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l’immissione dello strumento sul mercato. Art. 7(2)(a)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi degli strumenti oggetto del proprio mandato. Art. 7(2)(b) and Art. 7(2)(c)
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. Art. 7(1)
  • Quando l’organismo notificato lo dispone, apporre per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo le marcature CE e metrologica. Art. 17(4)
  • Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
  • Quando il fabbricante si trova al di fuori dell’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni strumento per pesare a funzionamento non automatico immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e cooperando all’azione correttiva. Art. 4(1) to Art. 4(5)
Importatore10
  • Immettere sul mercato solo strumenti conformi e, prima di immettere sul mercato uno strumento in uso legale, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell’articolo 13, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, fornito i documenti richiesti e apposto le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere gli strumenti che si ritiene non soddisfino l’allegato I e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio. Per gli strumenti non destinati a uno scopo legale, verificare le indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 8(1) and Art. 8(2)
  • Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo postale di contatto sullo strumento oppure, quando ciò richiederebbe di aprire l’imballaggio, sull’imballaggio e in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. Art. 8(3)
  • Assicurare che gli strumenti in uso legale siano corredati di istruzioni e informazioni in una lingua stabilita dallo Stato membro, in Danimarca danese o inglese. Art. 8(4)§ 20, stk. 2, nr. 3
  • Mentre uno strumento è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’allegato I. Art. 8(5)
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione gli strumenti commercializzati, esaminare e tenere un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. Art. 8(6)
  • Se uno strumento immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. Art. 8(7)
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE degli strumenti in uso legale a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. Art. 8(8)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 8(9)
  • Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
  • Se si immette uno strumento sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica uno strumento già immesso sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6. Art. 10
Distributore (grossista, rivenditore o commerciante di bilance)6
  • Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione uno strumento in uso legale, verificare che rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia corredato dei documenti richiesti e di istruzioni e informazioni in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro, e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere gli strumenti che si ritiene non soddisfino l’allegato I e informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio. Per gli strumenti non destinati a uno scopo legale, verificare le indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 9(1) and Art. 9(2)
  • Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all’allegato I mentre uno strumento in uso legale è sotto la propria responsabilità. Art. 9(3)
  • Se uno strumento messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(4)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che essa comprenda e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 9(5)
  • Essere in grado di individuare, per 10 anni dopo ogni fornitura, gli operatori economici che hanno fornito lo strumento e gli operatori economici ai quali lo si è fornito. Art. 11
  • Se si mette a disposizione uno strumento con il proprio nome o marchio, o se ne modifica uno in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 6. Art. 10

NAWI in parole semplici

La direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI, talvolta NAWID), formalmente direttiva 2014/31/UE, è la normativa dell’UE per le bilance che richiedono una persona durante la pesatura. Uno strumento per pesare è uno strumento di misura che determina la massa di un corpo sfruttando l’azione della gravità su di esso ed è a funzionamento non automatico quando richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura (art. 2, punti 1 e 2). La direttiva si applica a tutti tali strumenti (art. 1, paragrafo 1), ma distingue sette categorie d’uso e solo le prime sei comportano il regime metrologico: determinazione della massa nelle transazioni commerciali; determinazione della massa per calcolare un pedaggio, una tariffa, un’imposta, un premio, una penale, una remunerazione, un’indennità o un pagamento analogo; determinazione della massa per l’applicazione di leggi o regolamenti o per una perizia in procedimenti giudiziari; determinazione della massa nella pratica medica per pesare i pazienti a fini di monitoraggio, diagnosi e trattamento; determinazione della massa per la preparazione di medicinali su ricetta in farmacia e nelle analisi nei laboratori medici e farmaceutici; e determinazione del prezzo in base alla massa per le vendite dirette al pubblico e la preparazione di preimballaggi. La settima categoria, lettera g), comprende ogni altra applicazione (art. 1, paragrafo 2). Uno strumento conforme alla direttiva circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione né, per i sei usi legali, la messa in servizio (art. 5).

Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2009/23/CE, a sua volta codificazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le norme sulla rintracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE (considerando 1 e nota 3). È entrata in vigore il 18 aprile 2014, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2009/23/CE è stata abrogata (da art. 44 ad art. 46). La direttiva non è stata modificata; le tre rettifiche registrate su EUR-Lex (2015, 2016 e 2021) riguardano altre versioni linguistiche, non il testo inglese.

Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/31/UE (CELEX 32014L0031). Non esiste una versione consolidata perché la direttiva non è mai stata modificata; la pagina con le informazioni sul documento elenca le rettifiche e l’abrogazione della direttiva 2009/23/CE.

Ambito di applicazione

I requisiti della direttiva dipendono dall’uso previsto, non dal tipo di bilancia. Gli strumenti usati o destinati a essere usati per i sei scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I; quando uno strumento di questo tipo comprende dispositivi non usati per tali scopi o è collegato a essi, tali dispositivi non sono soggetti ai requisiti essenziali (art. 4) e recano invece il simbolo d’uso limitato, una M maiuscola nera su un quadrato rosso di almeno 25 mm per 25 mm con due diagonali incrociate (art. 18 e allegato III, punto 3). Gli Stati membri devono garantire che siano messi a disposizione solo strumenti conformi, che gli strumenti non siano messi in servizio per i sei usi legali se non sono conformi e che gli strumenti in tale servizio continuino a essere conformi (art. 3). Gli strumenti destinati a qualsiasi altro uso, lettera g), richiedono soltanto il nome o il marchio del fabbricante e la portata massima e non devono recare la marcatura di conformità (allegato III, punto 2), ma i loro fabbricanti, importatori e distributori mantengono gli obblighi di identificazione e di indirizzo (art. 6, paragrafi 5 e 6, art. 8, paragrafo 2, e art. 9, paragrafo 2).

Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, che pesano senza operatore, sono esclusi dalla direttiva; rientrano in MI-006 ai sensi della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE (direttiva 2014/32/UE, art. 2, paragrafo 1). Gli strumenti conformi alla direttiva 2009/23/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi della vecchia direttiva restano validi (art. 43).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 9). È fabbricante chiunque fabbrichi uno strumento o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 5), e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica uno strumento in modo tale da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). In Danimarca il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 ribadisce le sette categorie d’uso e gli obblighi degli operatori (decreto n. 773/2022, § 2), e il decreto n. 591 del 29 maggio 2018 aggiunge obblighi per il proprietario di uno strumento in uso legale (decreto n. 591/2018, § 1 e § 3).

Che cosa si deve fare

Requisiti essenziali e classi di precisione

Uno strumento per un uso legale deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I, redatti nella terminologia dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale. I requisiti metrologici riguardano le unità legali di massa, con l’oncia troy ammessa per i metalli preziosi e il carato metrico per le pietre preziose (punto 1); le quattro classi di precisione I speciale, II fine, III media e IIII ordinaria, ciascuna definita nella tabella 1 dall’intervallo di scala di verifica (e), dalla portata minima e dal numero minimo e massimo di intervalli di scala di verifica, con la classe I con e pari ad almeno 0,001 g, 100 e e almeno 50.000 intervalli, la classe II con e da 0,001 g a 0,05 g oppure pari ad almeno 0,1 g, la classe III con e da 0,1 g a 2 g oppure pari ad almeno 5 g e da 100 o 500 a 10.000 intervalli, e la classe IIII con e pari ad almeno 5 g, 10 e e da 100 a 1.000 intervalli (punto 2); la classificazione degli strumenti a campo singolo, a più campi e a più intervalli (punto 3); gli errori massimi tollerati della tabella 3, 0,5 e, 1,0 e o 1,5 e a seconda del carico, raddoppiati in servizio (punto 4); ripetibilità e riproducibilità (punto 5); la reazione a piccole variazioni di carico (punto 6); e l’influenza di inclinazione, temperatura, con un campo di almeno 5 °C per la classe I, 15 °C per la classe II e 30 °C per le classi III e IIII, alimentazione, umidità e carico prolungato (punto 7). I requisiti di progettazione e costruzione riguardano la conservazione delle qualità metrologiche, il rilevamento dei guasti e gli allarmi sugli strumenti elettronici, la durabilità, le interfacce, la protezione contro l’uso fraudolento e la pronta esecuzione dei controlli previsti dalla legge (punto 8), l’indicazione e la stampa dei risultati (punti 9 e 10), i dispositivi di livellamento, di azzeramento e di tara (punti da 11 a 13), le norme aggiuntive per gli strumenti destinati alla vendita diretta al pubblico con una portata massima non superiore a 100 kg, che devono mostrare al cliente tutte le informazioni essenziali e il calcolo del prezzo, e l’indicazione «Non utilizzare per la vendita diretta al pubblico» sugli strumenti analoghi che non le soddisfano (punto 14), e gli strumenti per l’etichettatura dei prezzi (punto 15).

Norme armonizzate

Gli strumenti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme (art. 12). La Commissione pubblica l’elenco aggiornato delle norme armonizzate a norma della direttiva e ha chiesto al CEN e al CENELEC di aggiornarle, e collabora con WELMEC su orientamenti come la guida 2 sull’applicazione comune della MID e della NAWID, la guida 2.4 sulle costruzioni non critiche, la guida 5.2 sulla vigilanza del mercato e la guida 7.5 sul software negli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Commissione europea, pagina sugli strumenti di misura e di pesatura). Le domande e risposte di Sikkerhedsstyrelsen spiegano che i certificati di esame del tipo rilasciati ai sensi della EN 45501:1992 restano validi e che una dichiarazione può fare riferimento alla direttiva 2014/31/UE e a tale norma, ma che un certificato non può essere prorogato dopo 10 anni se la norma è cambiata (Sikkerhedsstyrelsen, domande e risposte NAWI).

Valutazione della conformità con un organismo notificato

La conformità all’allegato I è stabilita, a scelta del fabbricante, mediante l’esame UE del tipo (modulo B, allegato II, punto 1) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D, punto 2) oppure dalla conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F, punto 4), oppure mediante la conformità basata sulla verifica di unità (modulo G, punto 6). Il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misura del carico non usa una molla per bilanciare il carico; per tali strumenti si applicano invece la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D1, punto 3) o la verifica del prodotto (modulo F1, punto 5) (art. 13, paragrafo 1). Ogni percorso coinvolge un organismo notificato e i documenti e la corrispondenza sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è svolta la procedura o in una lingua accettata dall’organismo (art. 13, paragrafo 2). La documentazione tecnica presentata con la domanda di esame UE del tipo deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e gli esami e i rapporti di prova (allegato II, punto 1.3). Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a tali compiti e designano un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e del monitoraggio; possono decidere che la valutazione e il monitoraggio siano svolti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e, quando l’autorità di notifica affida tali compiti a un organismo non governativo, questo deve essere una persona giuridica, soddisfare mutatis mutandis i requisiti per le autorità di notifica e disporre di una copertura della responsabilità, restando l’autorità di notifica pienamente responsabile (art. 19 e art. 20); la Commissione assegna a ciascun organismo un numero di identificazione e pubblica l’elenco (art. 28). In Danimarca il fabbricante deve ricorrere a un organismo designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro (decreto n. 773/2022, § 34 e § 41).

Dichiarazione, marcature e iscrizioni

La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è costantemente aggiornata, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è una dichiarazione unica che li comprende tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 14). In Danimarca deve essere in danese o in inglese (decreto n. 773/2022, § 37). La conformità di uno strumento in uso legale è dimostrata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare (art. 15): la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno della sua apposizione, racchiuse in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, soggette agli stessi principi generali della marcatura CE (art. 16). Entrambe sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targa dati prima dell’immissione sul mercato, la marcatura metrologica subito dopo la marcatura CE ed entrambe seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni; possono seguire altri marchi che indicano un rischio o un uso particolare (art. 17).

Gli strumenti in uso legale recano inoltre le iscrizioni dell’allegato III: il numero del certificato di esame UE del tipo, ove opportuno, il nome o il marchio del fabbricante, la classe di precisione racchiusa in un ovale, Max, Min ed e, il numero di tipo, di lotto o di serie e, ove applicabile, un contrassegno di identificazione su ciascuna unità separata, d, gli effetti di tara T e dT, il carico massimo di sicurezza Lim, i limiti speciali di temperatura e il rapporto tra ricevitore di carico e carico; Max, Min, e e d sono ripetuti vicino al display, la targa dati deve poter essere sigillata e lo strumento deve disporre di dispositivi tali che la marcatura e le iscrizioni non possano essere rimosse senza danneggiarle (allegato III, punto 1). Gli strumenti non destinati a un uso legale recano solo il nome o il marchio del fabbricante e Max (allegato III, punto 2).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano e fabbricano gli strumenti in uso legale in conformità all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono entrambe le marcature, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, appongono l’identificazione e le iscrizioni, indicano nome e indirizzo, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo strumenti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, le marcature, i documenti e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono lo strumento durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando è giustificato, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano le marcature, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione uno strumento, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e vigilano affinché siano adottate azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano uno strumento diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni strumento immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

Strumenti in uso in Danimarca

Quando una bilancia è in uso legale, il decreto danese n. 591 del 29 maggio 2018 vincola l’impresa che dispone dello strumento e lo usa per uno dei sei scopi, che il decreto chiama vægtejer: lo strumento deve soddisfare il decreto sulla messa a disposizione ed essere marcato ai sensi di esso, essere installato secondo le istruzioni del fabbricante e appartenere alla classe di precisione I, II o III, alla classe I o II per il commercio di metalli preziosi, con la classe IIII ammessa anche per le transazioni commerciali e i pagamenti riguardanti merci sfuse, tariffe di trasporto diverse dall’affrancatura e pesatura di veicoli per le sanzioni (§ 3 e § 4). Il proprietario deve eseguire un autocontrollo basato su misurazioni metrologicamente riconducibili a campioni, in modo che la tolleranza in servizio, pari al doppio della tolleranza applicabile quando lo strumento è stato immesso sul mercato, non sia superata, non deve regolare lo strumento in modo da sfruttare gli errori massimi tollerati o da favorire una parte e deve smettere di usarlo e farlo riverificare quando il suo sigillo è rotto o è stato manomesso, da parte di un’impresa accreditata da DANAK o da un organismo equivalente oppure legittimamente stabilita in un altro paese dell’UE o del SEE, usandolo solo nel campo in cui è stato riverificato (da § 5 a § 8). Sikkerhedsstyrelsen controlla il rispetto delle norme e sanziona le violazioni con ammende (§ 10 e § 12). Gli orientamenti di Sikkerhedsstyrelsen osservano che il decreto del 2018 ha modificato, tra l’altro, il precedente obbligo di riverifica quadriennale e che il § 16 a della legge sui prodotti si rivolge direttamente al proprietario dello strumento (Sikkerhedsstyrelsen, orientamenti sulla NAWI in uso).

Controlli e sanzioni

L’articolo 36 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 a tutti gli strumenti contemplati dall’articolo 1; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il quale elenca la direttiva al punto 50 del suo allegato I, per cui il rinvio va inteso come rinvio a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che uno strumento presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, esige un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama lo strumento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 37). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38), gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 39) e la non conformità formale, cioè una marcatura CE o metrologica mancante o apposta in modo errato, iscrizioni dell’articolo 6, paragrafo 5, mancanti, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante o l’assenza di identificazione, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40).

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 42). In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) dal 1° luglio 2021 (Sikkerhedsstyrelsen, pagina su norme e decreti); la legge elenca la direttiva nel § 2 al punto 13, indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utenti, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento e ammende che salgono alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 attua la direttiva stessa: consente a Sikkerhedsstyrelsen di ordinare che una non conformità formale sia corretta entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o il divieto di vendita, e punisce le violazioni, compreso l’uso di un organismo notificato non designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, con ammende e, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni (§ 54 e § 55). Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) e svolge gli stessi compiti.

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva NAWI, le sue norme armonizzate e le guide WELMEC e verifica le Sue bilance rispetto alle categorie d’uso previsto, ai percorsi modulari e ai requisiti di marcatura e di iscrizione, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura metrologica e nelle iscrizioni dell’allegato III prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e mantenere la documentazione e le registrazioni decennali, riunisce la dichiarazione NAWI con le dichiarazioni EMC, bassa tensione e altre necessarie per la stessa bilancia e avvisa quando cambia una norma, un decreto danese o l’assetto dei controlli.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 36 cita ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 50 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni strumento immesso sul mercato. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 773 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, emanato in base alla legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva nel § 2 al punto 13 e indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi, mentre il decreto n. 591 del 29 maggio 2018 vincola l’impresa che dispone di uno strumento per pesare e lo usa per uno di tali scopi — il vægtejer — a classi di precisione, autocontrolli e riverifica, e il § 16 a della legge sui prodotti raggiunge qualunque proprietario di strumento, persona fisica o giuridica. Gli strumenti sono l’azione correttiva entro un termine stabilito, il divieto o la restrizione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, l’ordine di porre fine alle non conformità formali, come l’assenza della marcatura CE o metrologica, dell’iscrizione, della dichiarazione o della documentazione tecnica, gli ordini al proprietario di uno strumento usato per pesate su cui si basa un pagamento e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dagli operatori economici delle proprie leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli strumenti che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, esigono un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano lo strumento e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE o una marcatura metrologica supplementare mancante o apposta in modo errato, iscrizioni dell’allegato III mancanti, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta o l’assenza dell’identificazione del fabbricante o dell’importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, in base al quale le autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, esigere un’azione correttiva, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli strumenti. In Danimarca il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 consente a Sikkerhedsstyrelsen di ordinare che una non conformità formale sia corretta entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o il divieto di vendita ai sensi della legge sui prodotti, e punisce con un’ammenda l’immissione sul mercato di strumenti non conformi, la mancanza di documentazione, marcature, istruzioni, notifiche e mandati e l’uso di un organismo non designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, con la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti; il decreto n. 591 del 29 maggio 2018 sanziona con un’ammenda il proprietario che usa per uno scopo legale uno strumento privo di marcatura, della classe di precisione sbagliata o senza autocontrollo o riverifica; e la legge sui prodotti aggiunge ordini di avvertire gli utenti, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini al proprietario di uno strumento usato per pesate su cui si basa un pagamento e ammende, che salgono alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, per le violazioni della legge, dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell’autorità. Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.

Fonte · Art. 36, Art. 37, Art. 39, Art. 40 and Art. 42Fonte · Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 50Fonte · § 54 and § 55Fonte · § 12Fonte · § 2, stk. 1, nr. 13, § 9, § 14, § 16, § 16 a and § 37Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per NAWI, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo della direttiva

    La guida è stata riscritta sulla base del testo della direttiva 2014/31/UE, del regolamento (UE) 2019/1020, dei decreti danesi n. 773/2022 e n. 591/2018, della legge sui prodotti e delle domande e risposte NAWI di Sikkerhedsstyrelsen: le sette categorie d’uso, le tabelle di classe dell’allegato I, i percorsi modulari esatti e le iscrizioni dell’allegato III sostituiscono il precedente riepilogo, la precedente affermazione di un percorso senza esame del tipo per gli strumenti delle classi III e IIII è corretta con la norma dei moduli D1 e F1 per gli strumenti privi di dispositivi elettronici o di molla, gli obblighi del proprietario danese e la base di applicazione sono ora corredati di fonti, Sikkerhedsstyrelsen è collocata in Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 e il riferimento alla vigilanza del mercato è da leggere come regolamento (UE) 2019/1020.

    Fonte · Art. 1, Art. 13, Art. 36 and Annexes I to III
  2. Si applica

    Entra in vigore il decreto danese n. 773/2022 sulla messa a disposizione di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    Il decreto emanato in base alla legge sui prodotti sostituisce il decreto n. 1381 del 25 novembre 2016, ribadisce le sette categorie d’uso, gli obblighi degli operatori, i percorsi modulari, le marcature CE e metrologica e la designazione degli organismi notificati da parte di Sikkerhedsstyrelsen, e mantiene la transizione del 20 aprile 2016 per gli strumenti conformi al decreto di controllo del 2003 e per i certificati ai sensi della direttiva 2009/23/CE.

    Fonte · § 2, § 34, § 35, § 41, § 56 and § 57
  3. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    Gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, citati dall’articolo 36 della direttiva, sono sostituiti e la direttiva è elencata al punto 50 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; il suo articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni strumento per pesare a funzionamento non automatico immesso sul mercato.

    Fonte · Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 50
  4. Si applica

    Si applica la direttiva 2014/31/UE; abrogata la direttiva 2009/23/CE

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 20 aprile 2016, l’articolo 1, le prime due definizioni, gli articoli 3, 4, 5 e 18 e gli allegati I, V e VI si applicano dalla stessa data e la direttiva 2009/23/CE è abrogata; gli strumenti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i suoi certificati restano validi.

    Fonte · Art. 43, Art. 44, Art. 45 and Art. 46
  5. In vigore

    Entrata in vigore della direttiva 2014/31/UE

    Adottata il 26 febbraio 2014 come rifusione della direttiva 2009/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo e pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli Stati membri avevano tempo fino al 19 aprile 2016 per recepirla.

    Fonte · Art. 44(1) and Art. 46

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per NAWI.

Le domande più frequenti su NAWI

Da quando si applica la direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico?

La direttiva rifusa è stata adottata il 26 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 29 marzo 2014 ed è entrata in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicare le proprie misure dal 20 aprile 2016, data in cui hanno prodotto effetti anche l’articolo 1, le prime due definizioni, gli articoli 3, 4, 5 e 18 e gli allegati I, V e VI e la direttiva 2009/23/CE è stata abrogata. Gli strumenti conformi alla vecchia direttiva e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi di essa restano validi. La direttiva non è stata modificata da allora.

Fonte · Art. 43, Art. 44, Art. 45 and Art. 46Fonte
Quali bilance richiedono la marcatura CE e la marcatura metrologica M?

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico usati o destinati a essere usati per i sei scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f): determinazione della massa nelle transazioni commerciali; determinazione della massa per calcolare un pedaggio, una tariffa, un’imposta, un premio, una penale, una remunerazione, un’indennità o un pagamento analogo; determinazione della massa per l’applicazione di leggi o regolamenti o per perizie giudiziarie; pesatura di pazienti nella pratica medica a fini di monitoraggio, diagnosi e trattamento; preparazione di medicinali su ricetta in farmacia e analisi nei laboratori medici e farmaceutici; e determinazione del prezzo in base alla massa per le vendite dirette al pubblico e la preparazione di preimballaggi. Gli strumenti per qualsiasi altro uso, lettera g), non devono recare la marcatura di conformità e richiedono solo il nome o il marchio del fabbricante e la portata massima.

Fonte · Art. 1(2), Art. 4, Art. 15 and Annex III, points 1 and 2
Quali sono le classi di precisione I, II, III e IIII?

L’allegato I definisce quattro classi di precisione: I speciale, II fine, III media e IIII ordinaria. Ciascuna è stabilita dall’intervallo di scala di verifica (e), dalla portata minima e dal numero di intervalli di scala di verifica della tabella 1: la classe I ha e pari ad almeno 0,001 g, una portata minima di 100 e e almeno 50.000 intervalli; la classe II comprende e da 0,001 g a 0,05 g con 20 e e da 100 a 100.000 intervalli, oppure e pari ad almeno 0,1 g con 50 e e da 5.000 a 100.000 intervalli; la classe III comprende e da 0,1 g a 2 g con 20 e e da 100 a 10.000 intervalli, oppure e pari ad almeno 5 g con 20 e e da 500 a 10.000 intervalli; la classe IIII ha e pari ad almeno 5 g, 10 e e da 100 a 1.000 intervalli. L’errore massimo tollerato è 0,5 e, 1,0 e o 1,5 e a seconda del carico, e il doppio in servizio. In Danimarca l’impresa utilizzatrice deve usare la classe I, II o III per le pesate legali, la classe I o II per i metalli preziosi, e può usare la classe IIII per le merci sfuse, le tariffe di trasporto e la pesatura dei veicoli per le sanzioni.

Fonte · Annex I, points 2 and 4Fonte · § 4
Ho bisogno di un organismo notificato ai sensi della direttiva NAWI?

Sì, per ogni strumento destinato a uno scopo legale. Il fabbricante sceglie l’esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla verifica del prodotto (modulo F), oppure la conformità basata sulla verifica di unità (modulo G). Il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misura del carico non usa una molla per bilanciare il carico; questi seguono invece la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D1) o la verifica del prodotto (modulo F1), sempre con un organismo notificato. La Commissione osserva che la direttiva richiede organismi notificati per la maggior parte dei prodotti che rientrano nel suo ambito e, in Danimarca, l’organismo deve essere designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro.

Fonte · Art. 13 and Annex IIFonteFonte · § 34
Che cos’è la marcatura metrologica supplementare?

La lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno della sua apposizione, racchiuse in un rettangolo la cui altezza è pari a quella della marcatura CE. Segue gli stessi principi generali della marcatura CE, è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targa dati prima dell’immissione sul mercato, subito dopo la marcatura CE, ed entrambe sono seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni; possono seguire altri marchi che indicano un rischio o un uso particolare. I dispositivi collegati a uno strumento legale ma non usati per lo scopo legale recano invece il simbolo d’uso limitato, una M nera su un quadrato rosso attraversato da due diagonali.

Fonte · Art. 16, Art. 17, Art. 18 and Annex III, point 3
Una bilancia certificata ai sensi della vecchia direttiva 2009/23/CE può ancora essere venduta?

Gli strumenti disciplinati dalla direttiva 2009/23/CE, conformi a essa e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi di essa sono validi ai sensi della direttiva vigente. Sikkerhedsstyrelsen aggiunge che tali strumenti possono conservare la vecchia marcatura M verde e non richiedono l’indirizzo del fabbricante, che una dichiarazione che fa riferimento solo alla direttiva 2009/23/CE deve essere rilasciata nuovamente ai sensi della direttiva 2014/31/UE conservando il vecchio certificato di esame del tipo e che uno strumento modificato richiede una nuova valutazione della conformità e una nuova dichiarazione ai sensi della direttiva vigente, con chi lo modifica considerato fabbricante.

Fonte · Art. 10 and Art. 43Fonte
Chi fa rispettare la direttiva NAWI in Danimarca e che cosa si applica a una bilancia in uso?

La legge sui prodotti elenca la direttiva nel § 2 al punto 13 e indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; i compiti sono svolti da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, che designa anche gli organismi notificati danesi ai sensi del decreto n. 773/2022. Quando una bilancia è in uso legale, il decreto n. 591/2018 impone all’impresa utilizzatrice di usare uno strumento marcato ai sensi del decreto n. 773/2022 nella classe di precisione prescritta, di eseguire un autocontrollo riconducibile a campioni con una tolleranza in servizio pari al doppio della tolleranza all’immissione sul mercato, di smettere di usare la bilancia e farla riverificare da un’impresa accreditata DANAK o equivalente quando il suo sigillo è rotto e di usarla solo nel campo in cui è stata riverificata; l’autorità può ordinare al proprietario di rendere conforme uno strumento usato per pagamenti o vietarne l’uso, e le violazioni sono punite con ammende.

Fonte · § 2, stk. 1, nr. 13, § 9 and § 16 aFonte · § 41Fonte · § 3 to § 8 and § 12Fonte
Per quanto tempo devo conservare la documentazione tecnica e le registrazioni di rintracciabilità?

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE degli strumenti in uso legale per 10 anni dopo l’immissione dello strumento sul mercato, i rappresentanti autorizzati tengono entrambe a disposizione delle autorità per lo stesso periodo e gli importatori conservano una copia della dichiarazione per 10 anni e assicurano che la documentazione possa essere prodotta. Tutti gli operatori economici devono essere in grado di individuare per 10 anni dopo la fornitura da chi hanno ricevuto lo strumento e a chi lo hanno fornito.

Fonte · Art. 6(3), Art. 7(2), Art. 8(8) and Art. 11

Segua NAWI: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031
  2. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0031 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0031
  3. Direttiva 2009/23/CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009L0023
  4. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, che riguarda gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0032
  5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  6. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
  7. Strumenti di misura e di pesatura nell’UE, con le guide WELMEC e le norme armonizzate a norma della NAWID (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
  8. Bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/773
  9. Bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/591
  10. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  11. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgoerelser-maaling-og-vaegt
  12. Spørgsmål og svar om direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-vaegt-og-e-maerkning-metrologi/spoergsmaal-og-svar/spoergsmaal-og-svar-om-direktiv-om-ikke-automatiske-vaegte-nawi
  13. Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/vejledning-ikke-automatiske-vaegte-nawi-brug
  14. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi
  15. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). NAWI: Direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 2014/31/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/nawi/
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