NAWI in parole semplici
La direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI, talvolta NAWID), formalmente direttiva 2014/31/UE, è la normativa dell’UE per le bilance che richiedono una persona durante la pesatura. Uno strumento per pesare è uno strumento di misura che determina la massa di un corpo sfruttando l’azione della gravità su di esso ed è a funzionamento non automatico quando richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura (art. 2, punti 1 e 2). La direttiva si applica a tutti tali strumenti (art. 1, paragrafo 1), ma distingue sette categorie d’uso e solo le prime sei comportano il regime metrologico: determinazione della massa nelle transazioni commerciali; determinazione della massa per calcolare un pedaggio, una tariffa, un’imposta, un premio, una penale, una remunerazione, un’indennità o un pagamento analogo; determinazione della massa per l’applicazione di leggi o regolamenti o per una perizia in procedimenti giudiziari; determinazione della massa nella pratica medica per pesare i pazienti a fini di monitoraggio, diagnosi e trattamento; determinazione della massa per la preparazione di medicinali su ricetta in farmacia e nelle analisi nei laboratori medici e farmaceutici; e determinazione del prezzo in base alla massa per le vendite dirette al pubblico e la preparazione di preimballaggi. La settima categoria, lettera g), comprende ogni altra applicazione (art. 1, paragrafo 2). Uno strumento conforme alla direttiva circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione né, per i sei usi legali, la messa in servizio (art. 5).
Il testo del 2014 è una rifusione della direttiva 2009/23/CE, a sua volta codificazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, allineata al nuovo quadro legislativo, che aggiunge gli obblighi degli operatori economici, le norme sulla rintracciabilità e le procedure di vigilanza del mercato comuni alle altre direttive sulla marcatura CE (considerando 1 e nota 3). È entrata in vigore il 18 aprile 2014, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 aprile 2016 e applicarla dal 20 aprile 2016, data in cui la direttiva 2009/23/CE è stata abrogata (da art. 44 ad art. 46). La direttiva non è stata modificata; le tre rettifiche registrate su EUR-Lex (2015, 2016 e 2021) riguardano altre versioni linguistiche, non il testo inglese.
Testo ufficiale Leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/31/UE (CELEX 32014L0031). Non esiste una versione consolidata perché la direttiva non è mai stata modificata; la pagina con le informazioni sul documento elenca le rettifiche e l’abrogazione della direttiva 2009/23/CE.
Ambito di applicazione
I requisiti della direttiva dipendono dall’uso previsto, non dal tipo di bilancia. Gli strumenti usati o destinati a essere usati per i sei scopi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I; quando uno strumento di questo tipo comprende dispositivi non usati per tali scopi o è collegato a essi, tali dispositivi non sono soggetti ai requisiti essenziali (art. 4) e recano invece il simbolo d’uso limitato, una M maiuscola nera su un quadrato rosso di almeno 25 mm per 25 mm con due diagonali incrociate (art. 18 e allegato III, punto 3). Gli Stati membri devono garantire che siano messi a disposizione solo strumenti conformi, che gli strumenti non siano messi in servizio per i sei usi legali se non sono conformi e che gli strumenti in tale servizio continuino a essere conformi (art. 3). Gli strumenti destinati a qualsiasi altro uso, lettera g), richiedono soltanto il nome o il marchio del fabbricante e la portata massima e non devono recare la marcatura di conformità (allegato III, punto 2), ma i loro fabbricanti, importatori e distributori mantengono gli obblighi di identificazione e di indirizzo (art. 6, paragrafi 5 e 6, art. 8, paragrafo 2, e art. 9, paragrafo 2).
Gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, che pesano senza operatore, sono esclusi dalla direttiva; rientrano in MI-006 ai sensi della direttiva sugli strumenti di misura 2014/32/UE (direttiva 2014/32/UE, art. 2, paragrafo 1). Gli strumenti conformi alla direttiva 2009/23/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 possono ancora essere messi a disposizione e messi in servizio, e i certificati rilasciati ai sensi della vecchia direttiva restano validi (art. 43).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punto 9). È fabbricante chiunque fabbrichi uno strumento o lo faccia progettare o fabbricare e lo commercializzi con il proprio nome o marchio (art. 2, punto 5), e un importatore o un distributore che vende con il proprio marchio o modifica uno strumento in modo tale da poterne alterare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (art. 10). In Danimarca il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 ribadisce le sette categorie d’uso e gli obblighi degli operatori (decreto n. 773/2022, § 2), e il decreto n. 591 del 29 maggio 2018 aggiunge obblighi per il proprietario di uno strumento in uso legale (decreto n. 591/2018, § 1 e § 3).
Che cosa si deve fare
Requisiti essenziali e classi di precisione
Uno strumento per un uso legale deve soddisfare i requisiti essenziali dell’allegato I, redatti nella terminologia dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale. I requisiti metrologici riguardano le unità legali di massa, con l’oncia troy ammessa per i metalli preziosi e il carato metrico per le pietre preziose (punto 1); le quattro classi di precisione I speciale, II fine, III media e IIII ordinaria, ciascuna definita nella tabella 1 dall’intervallo di scala di verifica (e), dalla portata minima e dal numero minimo e massimo di intervalli di scala di verifica, con la classe I con e pari ad almeno 0,001 g, 100 e e almeno 50.000 intervalli, la classe II con e da 0,001 g a 0,05 g oppure pari ad almeno 0,1 g, la classe III con e da 0,1 g a 2 g oppure pari ad almeno 5 g e da 100 o 500 a 10.000 intervalli, e la classe IIII con e pari ad almeno 5 g, 10 e e da 100 a 1.000 intervalli (punto 2); la classificazione degli strumenti a campo singolo, a più campi e a più intervalli (punto 3); gli errori massimi tollerati della tabella 3, 0,5 e, 1,0 e o 1,5 e a seconda del carico, raddoppiati in servizio (punto 4); ripetibilità e riproducibilità (punto 5); la reazione a piccole variazioni di carico (punto 6); e l’influenza di inclinazione, temperatura, con un campo di almeno 5 °C per la classe I, 15 °C per la classe II e 30 °C per le classi III e IIII, alimentazione, umidità e carico prolungato (punto 7). I requisiti di progettazione e costruzione riguardano la conservazione delle qualità metrologiche, il rilevamento dei guasti e gli allarmi sugli strumenti elettronici, la durabilità, le interfacce, la protezione contro l’uso fraudolento e la pronta esecuzione dei controlli previsti dalla legge (punto 8), l’indicazione e la stampa dei risultati (punti 9 e 10), i dispositivi di livellamento, di azzeramento e di tara (punti da 11 a 13), le norme aggiuntive per gli strumenti destinati alla vendita diretta al pubblico con una portata massima non superiore a 100 kg, che devono mostrare al cliente tutte le informazioni essenziali e il calcolo del prezzo, e l’indicazione «Non utilizzare per la vendita diretta al pubblico» sugli strumenti analoghi che non le soddisfano (punto 14), e gli strumenti per l’etichettatura dei prezzi (punto 15).
Norme armonizzate
Gli strumenti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme (art. 12). La Commissione pubblica l’elenco aggiornato delle norme armonizzate a norma della direttiva e ha chiesto al CEN e al CENELEC di aggiornarle, e collabora con WELMEC su orientamenti come la guida 2 sull’applicazione comune della MID e della NAWID, la guida 2.4 sulle costruzioni non critiche, la guida 5.2 sulla vigilanza del mercato e la guida 7.5 sul software negli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Commissione europea, pagina sugli strumenti di misura e di pesatura). Le domande e risposte di Sikkerhedsstyrelsen spiegano che i certificati di esame del tipo rilasciati ai sensi della EN 45501:1992 restano validi e che una dichiarazione può fare riferimento alla direttiva 2014/31/UE e a tale norma, ma che un certificato non può essere prorogato dopo 10 anni se la norma è cambiata (Sikkerhedsstyrelsen, domande e risposte NAWI).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
La conformità all’allegato I è stabilita, a scelta del fabbricante, mediante l’esame UE del tipo (modulo B, allegato II, punto 1) seguito dalla conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D, punto 2) oppure dalla conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F, punto 4), oppure mediante la conformità basata sulla verifica di unità (modulo G, punto 6). Il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misura del carico non usa una molla per bilanciare il carico; per tali strumenti si applicano invece la garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D1, punto 3) o la verifica del prodotto (modulo F1, punto 5) (art. 13, paragrafo 1). Ogni percorso coinvolge un organismo notificato e i documenti e la corrispondenza sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è svolta la procedura o in una lingua accettata dall’organismo (art. 13, paragrafo 2). La documentazione tecnica presentata con la domanda di esame UE del tipo deve consentire di valutare la conformità e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in alternativa, i calcoli di progetto e gli esami e i rapporti di prova (allegato II, punto 1.3). Gli Stati membri notificano gli organismi autorizzati a tali compiti e designano un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e del monitoraggio; possono decidere che la valutazione e il monitoraggio siano svolti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e, quando l’autorità di notifica affida tali compiti a un organismo non governativo, questo deve essere una persona giuridica, soddisfare mutatis mutandis i requisiti per le autorità di notifica e disporre di una copertura della responsabilità, restando l’autorità di notifica pienamente responsabile (art. 19 e art. 20); la Commissione assegna a ciascun organismo un numero di identificazione e pubblica l’elenco (art. 28). In Danimarca il fabbricante deve ricorrere a un organismo designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro (decreto n. 773/2022, § 34 e § 41).
Dichiarazione, marcature e iscrizioni
La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti essenziali sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati, è costantemente aggiornata, è tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, quando si applicano più atti dell’Unione, è una dichiarazione unica che li comprende tutti; redigendola il fabbricante si assume la responsabilità (art. 14). In Danimarca deve essere in danese o in inglese (decreto n. 773/2022, § 37). La conformità di uno strumento in uso legale è dimostrata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare (art. 15): la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell’anno della sua apposizione, racchiuse in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, soggette agli stessi principi generali della marcatura CE (art. 16). Entrambe sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targa dati prima dell’immissione sul mercato, la marcatura metrologica subito dopo la marcatura CE ed entrambe seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione, apposto dall’organismo stesso o secondo le sue istruzioni; possono seguire altri marchi che indicano un rischio o un uso particolare (art. 17).
Gli strumenti in uso legale recano inoltre le iscrizioni dell’allegato III: il numero del certificato di esame UE del tipo, ove opportuno, il nome o il marchio del fabbricante, la classe di precisione racchiusa in un ovale, Max, Min ed e, il numero di tipo, di lotto o di serie e, ove applicabile, un contrassegno di identificazione su ciascuna unità separata, d, gli effetti di tara T e dT, il carico massimo di sicurezza Lim, i limiti speciali di temperatura e il rapporto tra ricevitore di carico e carico; Max, Min, e e d sono ripetuti vicino al display, la targa dati deve poter essere sigillata e lo strumento deve disporre di dispositivi tali che la marcatura e le iscrizioni non possano essere rimosse senza danneggiarle (allegato III, punto 1). Gli strumenti non destinati a un uso legale recano solo il nome o il marchio del fabbricante e Max (allegato III, punto 2).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano gli strumenti in uso legale in conformità all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono entrambe le marcature, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la conformità della produzione in serie, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, appongono l’identificazione e le iscrizioni, indicano nome e indirizzo, forniscono le istruzioni nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e cooperano su richiesta (art. 6). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti e la cooperazione con le autorità e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 7). Gli importatori immettono sul mercato solo strumenti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, le marcature, i documenti e l’identificazione del fabbricante, aggiungono il proprio nome e indirizzo, assicurano le istruzioni, proteggono lo strumento durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando è giustificato, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 8). I distributori verificano le marcature, i documenti, le istruzioni e l’identificazione prima di mettere a disposizione uno strumento, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e vigilano affinché siano adottate azioni correttive (art. 9). Gli importatori e i distributori che vendono con il proprio marchio o modificano uno strumento diventano fabbricanti (art. 10) e ogni operatore individua i propri fornitori e clienti per 10 anni (art. 11). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni strumento immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Strumenti in uso in Danimarca
Quando una bilancia è in uso legale, il decreto danese n. 591 del 29 maggio 2018 vincola l’impresa che dispone dello strumento e lo usa per uno dei sei scopi, che il decreto chiama vægtejer: lo strumento deve soddisfare il decreto sulla messa a disposizione ed essere marcato ai sensi di esso, essere installato secondo le istruzioni del fabbricante e appartenere alla classe di precisione I, II o III, alla classe I o II per il commercio di metalli preziosi, con la classe IIII ammessa anche per le transazioni commerciali e i pagamenti riguardanti merci sfuse, tariffe di trasporto diverse dall’affrancatura e pesatura di veicoli per le sanzioni (§ 3 e § 4). Il proprietario deve eseguire un autocontrollo basato su misurazioni metrologicamente riconducibili a campioni, in modo che la tolleranza in servizio, pari al doppio della tolleranza applicabile quando lo strumento è stato immesso sul mercato, non sia superata, non deve regolare lo strumento in modo da sfruttare gli errori massimi tollerati o da favorire una parte e deve smettere di usarlo e farlo riverificare quando il suo sigillo è rotto o è stato manomesso, da parte di un’impresa accreditata da DANAK o da un organismo equivalente oppure legittimamente stabilita in un altro paese dell’UE o del SEE, usandolo solo nel campo in cui è stato riverificato (da § 5 a § 8). Sikkerhedsstyrelsen controlla il rispetto delle norme e sanziona le violazioni con ammende (§ 10 e § 12). Gli orientamenti di Sikkerhedsstyrelsen osservano che il decreto del 2018 ha modificato, tra l’altro, il precedente obbligo di riverifica quadriennale e che il § 16 a della legge sui prodotti si rivolge direttamente al proprietario dello strumento (Sikkerhedsstyrelsen, orientamenti sulla NAWI in uso).
Controlli e sanzioni
L’articolo 36 applica l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 a tutti gli strumenti contemplati dall’articolo 1; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il quale elenca la direttiva al punto 50 del suo allegato I, per cui il rinvio va inteso come rinvio a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che uno strumento presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, lo valuta, esige un’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione, ritira o richiama lo strumento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri (art. 37). La Commissione decide sulle misure nazionali contestate mediante la procedura di salvaguardia dell’Unione (art. 38), gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo (art. 39) e la non conformità formale, cioè una marcatura CE o metrologica mancante o apposta in modo errato, iscrizioni dell’articolo 6, paragrafo 5, mancanti, un numero dell’organismo notificato mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione mancante o l’assenza di identificazione, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo (art. 40).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle proprie leggi di recepimento, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi (art. 42). In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) dal 1° luglio 2021 (Sikkerhedsstyrelsen, pagina su norme e decreti); la legge elenca la direttiva nel § 2 al punto 13, indica Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utenti, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ordini al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento e ammende che salgono alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti (LBK n. 22/2026, § 2, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37). Il decreto n. 773 del 1° giugno 2022 attua la direttiva stessa: consente a Sikkerhedsstyrelsen di ordinare che una non conformità formale sia corretta entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o il divieto di vendita, e punisce le violazioni, compreso l’uso di un organismo notificato non designato da Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro, con ammende e, in presenza di circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni (§ 54 e § 55). Dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese) e svolge gli stessi compiti.
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora la direttiva NAWI, le sue norme armonizzate e le guide WELMEC e verifica le Sue bilance rispetto alle categorie d’uso previsto, ai percorsi modulari e ai requisiti di marcatura e di iscrizione, segnalando le lacune nella documentazione tecnica, nella dichiarazione di conformità UE, nella marcatura metrologica e nelle iscrizioni dell’allegato III prima che diventino problemi di controllo. La piattaforma aiuta a costruire e mantenere la documentazione e le registrazioni decennali, riunisce la dichiarazione NAWI con le dichiarazioni EMC, bassa tensione e altre necessarie per la stessa bilancia e avvisa quando cambia una norma, un decreto danese o l’assetto dei controlli.
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Fonti
- Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32014L0031 (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/23/CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, abrogata dal 20 aprile 2016 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, che riguarda gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)
- Strumenti di misura e di pesatura nell’UE, con le guide WELMEC e le norme armonizzate a norma della NAWID (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 773 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Spørgsmål og svar om direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Vejledning for ikke-automatiske vægte (NAWI) i brug (Sikkerhedsstyrelsen)
- Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.