La direzione chiede di che cosa risponde l’azienda
Il diritto UE dei prodotti comporta tre esposizioni. Le autorità possono ordinare misure correttive, ritiro o richiamo e recuperarne i costi; le sanzioni le fissano gli Stati membri. Il richiamo richiede un rimedio gratuito per il consumatore, e il danneggiato può chiedere il risarcimento. Mappi il ruolo per prodotto, poi verifichi assicurazione, contratti e prontezza al richiamo.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
La prima esposizione è normativa. Quando un prodotto può compromettere la salute o la sicurezza o non è conforme alla normativa applicabile, le autorità di vigilanza del mercato impongono all’operatore economico interessato di adottare misure correttive adeguate e proporzionate entro un termine da esse fissato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 1 e 2). L’azione può comprendere la messa in conformità del prodotto, il divieto di metterlo a disposizione, il ritiro o il richiamo e l’allerta del pubblico, oppure la distruzione (art. 16, par. 3). Se l’operatore non agisce, le autorità provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato oppure la sua vendita sia vietata o limitata, e ne informano il pubblico (art. 16, par. 5). Tra i loro poteri rientrano la richiesta di documenti, le ispezioni senza preavviso, l’acquisizione di campioni sotto identità di copertura e l’imposizione di sanzioni (art. 14, par. 4).[1]
Il denaro segue in due modi. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità a recuperare dall’operatore economico la totalità dei costi delle loro attività relative a una non conformità, compresi quelli di prova, di stoccaggio e delle misure adottate (art. 15). E gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni della normativa di armonizzazione elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 e del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti; entrambi gli atti richiedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e nessuno dei due fissa un importo (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41; GPSR, art. 44).[1][2]
La seconda esposizione è il costo di un richiamo. Quando un fabbricante ha motivo di ritenere che un prodotto da lui immesso sul mercato sia pericoloso, deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie, compresi, se del caso, il ritiro o il richiamo (GPSR, art. 9, par. 8). In un richiamo, l’operatore responsabile offre al consumatore un rimedio efficace, gratuito e tempestivo: la scelta tra almeno due tra riparazione, sostituzione e un rimborso almeno pari al prezzo pagato, a meno che sia possibile soltanto uno di essi o gli altri risultino sproporzionati (art. 37, parr. 1 e 2). Il consumatore non sostiene il costo di spedizione o di restituzione del prodotto (art. 37, par. 5).[2]
La terza esposizione è la responsabilità civile per danno. Ai sensi della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti, che si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026, una persona fisica che subisce un danno causato da un prodotto difettoso ha diritto al risarcimento (artt. 2, par. 1, e 5). Ne risponde il fabbricante; se il fabbricante è fuori dell’Unione, ne rispondono anche l’importatore e il rappresentante autorizzato e, in mancanza di questi, il fornitore di servizi di logistica (art. 8, par. 1). Un’azienda che modifica sostanzialmente un prodotto è trattata come il suo fabbricante (art. 8, par. 2) e, se non si può individuare alcun operatore responsabile stabilito nell’Unione, un distributore ne risponde qualora non indichi tale operatore o il proprio fornitore entro un mese dalla richiesta (art. 8, par. 3). La responsabilità non può essere esclusa per contratto nei confronti del danneggiato (art. 15). I prodotti immessi sul mercato prima di tale data restano soggetti alla direttiva 85/374/CEE (art. 21).[3]
Come risolverlo
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Mappare il ruolo dell’azienda per ciascun prodotto
L’esposizione segue il ruolo. Elenchi per ogni gruppo di prodotti se l’azienda è il fabbricante, anche per i prodotti a marchio proprio, l’importatore di un prodotto proveniente da fuori dell’Unione o un distributore. Annoti dove il fabbricante si trova fuori dell’Unione, perché l’importatore ne prende allora il posto per vari fini.
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Descrivere l’esposizione normativa
Per ciascun gruppo, indichi se la documentazione richiesta esiste ed è aggiornata e quali lacune note sono aperte. Le autorità possono richiedere documenti, ordinare misure correttive, limitare le vendite e disporre il ritiro o il richiamo, e possono essere autorizzate a recuperare i propri costi.
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Quantificare un richiamo
Prenda un prodotto realistico e stimi: le unità vendute e ancora nella catena, il rimedio che offrirebbe, il costo per raggiungere gli acquirenti, la spedizione di reso e la gestione. La legge rende il rimedio gratuito per il consumatore, perciò la stima è il costo dell’azienda.
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Verificare assicurazione e contratti rispetto ai ruoli
Chieda per iscritto all’assicuratore che cosa comprendano la copertura della responsabilità per danno da prodotti e quella del richiamo per i prodotti che importa o vende a marchio proprio. Verifichi se i contratti con i fornitori prevedono rivalsa per difetti e non conformità. Nei confronti del danneggiato la responsabilità non può essere esclusa per contratto.
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Dare alla direzione un quadro permanente
Riassuma le tre esposizioni in una pagina, con la mappa dei ruoli, le lacune aperte e le decisioni necessarie, e la ripeta a intervalli fissi. Usi una spiegazione delle regole a livello di direzione, così che il consiglio legga gli stessi termini della funzione conformità.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Mappa dei ruoli per gruppo di prodotti: fabbricante, importatore o distributore | Il responsabile della conformità | GPSR, art. 3, punti 8, 10 e 11, e art. 13, par. 1 |
| Documentazione tecnica e, per i prodotti con marcatura CE, la dichiarazione di conformità | Il fabbricante, o la copia dell’importatore | GPSR, art. 9, parr. 2 e 3, e art. 11, par. 6 |
| Registro dei reclami, degli incidenti, dei richiami e delle misure correttive | Il servizio clienti e il responsabile della conformità | GPSR, art. 9, par. 12, e art. 20 |
| Registrazioni di fornitori e clienti per la rintracciabilità | Acquisti e vendite | GPSR, art. 15, parr. 3 e 5 |
| Polizze assicurative e contratti con i fornitori con clausole di rivalsa | Finanza e ufficio legale | Stabilito per accordo |
Se non si fa nulla
Ordini delle autorità
Le autorità impongono all’operatore economico di adottare misure correttive, che possono comprendere la messa in conformità del prodotto, l’interruzione delle vendite, il ritiro, il richiamo o la distruzione; se l’operatore non agisce, provvedono esse stesse al ritiro o al richiamo (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 2, 3 e 5).[1]
Costi e sanzioni
Gli Stati membri possono autorizzare le autorità a recuperare la totalità dei costi sostenuti per una non conformità, compresi quelli di prova e di stoccaggio (regolamento (UE) 2019/1020, art. 15). Le sanzioni sono stabilite da ciascuno Stato membro e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 41; GPSR, art. 44).[1]
Il costo di un richiamo
In un richiamo, l’operatore responsabile offre al consumatore un rimedio efficace, gratuito e tempestivo, di norma la scelta tra almeno due tra riparazione, sostituzione e rimborso, e il consumatore non sostiene il costo della restituzione del prodotto (GPSR, art. 37, parr. 1, 2 e 5).[2]
Richieste di risarcimento
Una persona fisica che subisce un danno causato da un prodotto difettoso ha diritto al risarcimento per morte o lesioni personali, compreso il danno alla salute psicologica riconosciuto a livello medico, per il danno a beni diversi dal prodotto difettoso stesso e a beni usati esclusivamente per fini professionali, e per la distruzione o il danneggiamento di dati non usati per fini professionali (direttiva (UE) 2024/2853, artt. 5 e 6). Ne risponde il fabbricante e, per un fabbricante fuori dell’Unione, anche l’importatore e il rappresentante autorizzato (art. 8, par. 1).[3]
Domande su questo problema
A quanto ammontano le sanzioni?
Gli atti UE letti per questa pagina non fissano importi. Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (GPSR, art. 44; regolamento (UE) 2019/1020, art. 41). Gli importi si trovano nel diritto nazionale, Paese per Paese.
Gli amministratori rispondono personalmente?
Gli atti UE letti per questa pagina si rivolgono all’operatore economico, che di norma è l’azienda. Se un amministratore o un dipendente possa essere sanzionato o perseguito personalmente dipende dal diritto nazionale e varia tra gli Stati membri. Ponga la domanda a un avvocato in ciascun Paese per Lei rilevante.
Importiamo soltanto. Rispondiamo di un prodotto difettoso?
Sì, se il fabbricante è stabilito fuori dell’Unione: l’importatore del prodotto difettoso rientra allora tra gli operatori economici responsabili, fatta salva la responsabilità del fabbricante stesso (direttiva (UE) 2024/2853, art. 8, par. 1, lett. c)).
Il contratto con il fornitore può trasferire la responsabilità al fornitore?
Non nei confronti del danneggiato: la responsabilità ai sensi della direttiva non può essere limitata o esclusa da una clausola contrattuale (art. 15). Quando più operatori rispondono dello stesso danno, ne rispondono in solido, e la rivalsa tra loro segue il diritto nazionale e il contratto (art. 12, par. 1).
Quando si applicano le nuove regole sulla responsabilità per danno da prodotti?
La direttiva (UE) 2024/2853 si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026 (una rettifica del 2026 ha cambiato la formulazione dell’art. 2, par. 1, in «dopo l’8 dicembre 2026»), e gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE è abrogata da tale data, ma continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato prima di essa (artt. 2, par. 1, 21 e 22).
Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). La direzione chiede di che cosa risponde l’azienda. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/management-liability/
Conphora (2026) La direzione chiede di che cosa risponde l’azienda. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/management-liability/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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