Un cliente si è fatto male con il nostro prodotto
Secondo il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), il fabbricante deve notificare l’incidente causato dal proprio prodotto, senza indebito ritardo da quando ne viene a conoscenza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto, tramite il Safety Business Gateway. Importatori e distributori informano senza indebito ritardo il fabbricante. Si indaga poi sul reclamo, lo si registra e si decide se il prodotto richieda misure correttive.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) dedica a questa situazione un articolo apposito. L’articolo 20 impone al fabbricante di provvedere affinché un incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato sia notificato, tramite il Safety Business Gateway e senza indebito ritardo da quando ne viene a conoscenza, alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’incidente è avvenuto. La notifica comprende il tipo e il numero di identificazione del prodotto e, se note, le circostanze dell’incidente; l’autorità può chiedere in seguito ogni altra informazione pertinente.[1]
L’obbligo grava sul fabbricante, ma l’informazione si trova spesso altrove. Gli importatori e i distributori che vengono a conoscenza di un incidente ne informano senza indebito ritardo il fabbricante, il quale effettua la notifica oppure incarica l’importatore o uno dei distributori di effettuarla. Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’operatore economico responsabile che viene a conoscenza dell’incidente provvede affinché la notifica sia effettuata (art. 20, parr. 3 e 4).[1]
Un incidente è anche un reclamo. I fabbricanti indagano sui reclami e sulle informazioni relative a incidenti che riguardano la sicurezza dei loro prodotti e tengono un registro interno di reclami, richiami e misure correttive (art. 9, par. 12); lo stesso vale per gli importatori (art. 11, par. 10). Il registro può contenere soltanto i dati personali necessari all’indagine, per non oltre cinque anni dalla loro registrazione (artt. 9, par. 13, e 11, par. 11).[1]
La necessità di correggere il prodotto è una decisione distinta. Il fabbricante che ritiene, o ha motivo di credere, che un prodotto da lui immesso sul mercato sia pericoloso deve adottare immediatamente le misure correttive, informare i consumatori e informare le autorità degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione (art. 9, par. 8). Su richiesta, ogni operatore economico fornisce all’autorità una descrizione completa del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti noti, nonché di qualsiasi misura correttiva adottata (art. 15, par. 2).[1]
La vigilanza del mercato si svolge in base al regolamento (UE) 2019/1020, di cui il GPSR applica in parte le disposizioni sulla vigilanza del mercato ai prodotti di consumo (art. 23, par. 1). Se un operatore non interviene, l’autorità provvede affinché il prodotto sia ritirato o richiamato e ne informa il pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 5). Il risarcimento del danno alla persona è una questione distinta, disciplinata dalla normativa sulla responsabilità per danno da prodotti: la direttiva (UE) 2024/2853 si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026, mentre ai prodotti precedenti si applica la normativa nazionale di recepimento della direttiva 85/374/CEE.[2]
Come risolverlo
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Mettere al sicuro i fatti e il prodotto
Annoti che cosa è successo, quando e dove, e quale prodotto era coinvolto: tipo, numero di lotto o di serie e circostanze d’uso. Chieda l’esemplare e lo conservi così com’è. La notifica richiede il tipo, il numero di identificazione e le circostanze: li raccolga prima di ogni altra cosa.
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Notificare l’incidente tramite il Safety Business Gateway
Il fabbricante notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente, senza indebito ritardo da quando ne viene a conoscenza. Se Lei è l’importatore o un distributore, informi senza indebito ritardo il fabbricante: sarà questi a notificare oppure a incaricare Lei di farlo. Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, l’operatore economico responsabile provvede affinché la notifica sia effettuata.
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Indagare sul reclamo e registrarlo
Fabbricanti e importatori sono tenuti a indagare sui reclami e sulle informazioni relative a incidenti che riguardano la sicurezza dei loro prodotti e a tenere un registro interno di reclami, richiami e misure correttive. Conservi soltanto i dati personali necessari all’indagine.
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Decidere se il prodotto è pericoloso
Valuti il prodotto in base agli aspetti indicati dal regolamento: le sue caratteristiche, la sua presentazione e le avvertenze, i consumatori che lo usano e il suo uso ragionevolmente prevedibile. Se ha motivo di ritenere che sia pericoloso, seguono senza indugio le misure correttive, l’informazione ai consumatori e la notifica delle misure adottate.
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Tenere informato il resto della catena
Gli altri operatori economici, gli operatori economici responsabili e i mercati online della catena di fornitura devono essere informati tempestivamente di qualsiasi problema di sicurezza da Lei individuato. Sia pronto a fornire all’autorità, su richiesta, una descrizione completa del rischio, dei reclami correlati e degli incidenti noti.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| La notifica dell’incidente | Il fabbricante, o l’operatore da questi incaricato, nel Safety Business Gateway | GPSR, art. 20, par. 1 |
| La voce di registro relativa al reclamo | Il registro interno del fabbricante o dell’importatore | GPSR, artt. 9, par. 12, e 11, par. 10 |
| La valutazione del rischio | La Sua indagine, rispetto agli aspetti dell’articolo 6 | GPSR, artt. 6 e 9, par. 8 |
| La documentazione tecnica | Il fabbricante, con l’analisi interna dei rischi | GPSR, art. 9, par. 2 |
| Una descrizione del rischio, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive | Lei, su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato | GPSR, art. 15, par. 2 |
Se non si fa nulla
L’autorità adotta la misura correttiva al Suo posto
Se l’operatore economico non adotta misure correttive o il rischio persiste, le autorità di vigilanza del mercato provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato oppure ne sia vietata o limitata la messa a disposizione, e ne informano il pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 5, applicato dall’art. 23, par. 1, del GPSR).[2]
L’autorità stabilisce i tempi
Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e decidere se e quando una misura correttiva possa considerarsi conclusa (GPSR, art. 15, par. 6).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
Quali eventi costituiscono un incidente da notificare?
I fatti associati all’uso di un prodotto che hanno comportato il decesso o gravi effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza, permanenti o temporanei, comprese lesioni, altri danni fisici, malattie ed effetti cronici sulla salute (GPSR, art. 20, par. 2). Gli altri reclami in materia di sicurezza sono oggetto di indagine e confluiscono nel registro (artt. 9, par. 12, e 11, par. 10).
Siamo l’importatore. Dobbiamo notificare noi l’incidente all’autorità?
Voi informate senza indebito ritardo il fabbricante. Il fabbricante effettua la notifica oppure incarica l’importatore o uno dei distributori di effettuarla (GPSR, art. 20, par. 3).
L’autorità di quale Paese va informata?
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente (GPSR, art. 20, par. 1). Le misure correttive sono notificate agli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione (art. 9, par. 8).
La notifica di un incidente comporta l’obbligo di richiamo?
No. La notifica dell’incidente e la misura correttiva sono obblighi distinti. La necessità di un ritiro o di un richiamo discende dalla Sua valutazione sulla pericolosità del prodotto.
Possiamo conservare i dati del cliente nel nostro registro?
Soltanto i dati personali necessari a indagare sul reclamo e non oltre cinque anni dalla loro registrazione (GPSR, artt. 9, par. 13, e 11, par. 11).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
- Safety Business Gateway — segnalazione di prodotti pericolosi e incidenti alle autorità degli Stati membri Commissione europea · consultato il 27 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un cliente si è fatto male con il nostro prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/customer-injured/
Conphora (2026) Un cliente si è fatto male con il nostro prodotto. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/customer-injured/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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