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Suppliers and imports Importer 7 min di lettura

Importiamo e non sappiamo che cosa verificare

L’importatore, stabilito nell’UE, immette sul mercato un prodotto di un paese terzo. Prima della prima vendita deve accertarsi che il fabbricante abbia svolto la sua parte: valutazione, documentazione tecnica, identificativo e dati del fabbricante. Aggiunge nome e indirizzo propri, verifica le istruzioni nella lingua locale, conserva i documenti per 10 anni e dà seguito ai reclami.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

L’importatore si definisce per ciò che fa. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, l’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo (articolo 3, punto 10); l’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione (articolo 3, punto 7). La Guida blu della Commissione descrive l’importatore non come un semplice rivenditore: ha un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti importati e i suoi obblighi si fondano su quelli del fabbricante.[1][4]

Per i prodotti di consumo rientranti nel GPSR, l’articolo 11 stabilisce l’elenco. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore si assicura che esso soddisfi il requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica e abbia apposto sul prodotto l’identificativo e i propri dati di contatto (articolo 11, paragrafo 1, che rinvia all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6). Aggiunge il proprio nome e i propri indirizzi senza oscurare l’etichetta del fabbricante (articolo 11, paragrafo 3), garantisce istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro (articolo 11, paragrafo 4), protegge il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto (articolo 11, paragrafo 5), conserva per 10 anni una copia della documentazione tecnica (articolo 11, paragrafo 6), ed esamina i reclami e interviene sui prodotti pericolosi (articolo 11, paragrafi da 8 a 10). Quando un prodotto è pericoloso, l’obbligo di informare il fabbricante e di assicurare che le autorità siano informate tramite il Safety Business Gateway si applica già prima dell’immissione (articolo 11, paragrafo 2).[1]

Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, il capo III, sezione 1, del GPSR non si applica (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)) e gli obblighi dell’importatore sono fissati dall’atto di settore. Ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, gli importatori immettono sul mercato soltanto materiale conforme; prima di farlo si assicurano che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE; aggiungono i propri dati, garantiscono le istruzioni, eseguono prove a campione quando opportuno, conservano la dichiarazione per 10 anni e forniscono la documentazione alle autorità in una lingua che esse comprendono facilmente (articolo 8); se il materiale presenta un rischio, ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato prima di immetterlo (articolo 8, paragrafo 2). La Guida blu aggiunge che chi immette sul mercato prodotti di seconda mano provenienti da un paese terzo, o prodotti non progettati né fabbricati per il mercato dell’Unione, deve assumere il ruolo del fabbricante (sezione 3.1). La regola del GPSR sulle offerte online di cui all’articolo 19 si applica comunque a questi prodotti.[1][2]

Entrambi i regimi richiedono la tracciabilità: su richiesta, gli importatori indicano l’operatore che li ha riforniti e quelli che hanno rifornito (GPSR, articolo 15, paragrafo 3; direttiva Bassa tensione, articolo 11). Alla frontiera le autorità doganali controllano i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica e sospendono lo svincolo quando mancano la documentazione, la marcatura o i dati dell’operatore dell’UE (regolamento (UE) 2019/1020, articoli 25 e 26).[1][2][3]

Come risolverlo

  1. Verificare di essere l’importatore

    Si è importatori quando si è stabiliti nell’UE e si immette per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto di un paese terzo. Se il prodotto reca il proprio marchio, si è invece il fabbricante. Se il fornitore extra UE spedisce direttamente ai consumatori, la questione diventa chi sia l’operatore economico responsabile nell’Unione. Per i prodotti CE, la Guida blu aggiunge che chi immette sul mercato prodotti di seconda mano provenienti da un paese terzo, o prodotti non progettati né fabbricati per il mercato dell’Unione, deve assumere il ruolo del fabbricante.

  2. Individuare le regole che disciplinano il prodotto

    I prodotti di consumo privi di un atto CE rientrano negli obblighi dell’importatore previsti dal GPSR. Se si applica un atto CE come la direttiva Bassa tensione, valgono i suoi articoli sull’importatore e non si applica il capo III, sezione 1, del GPSR (articoli da 9 a 18), ferma restando la sua regola sulle offerte online. Molti prodotti rientrano in entrambi per rischi diversi.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  3. Controllare la parte del fabbricante prima di vendere la prima unità

    Si accerti che la valutazione della sicurezza o della conformità sia stata svolta, che la documentazione tecnica esista, che il prodotto rechi un numero di tipo, di lotto o di serie e il nome e gli indirizzi del fabbricante e, per i prodotti CE, che rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti. Non occorre ripetere tutte le prove, ma non si deve immettere sul mercato ciò di cui si ha motivo di dubitare.

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  4. Aggiungere i propri dati e verificare le lingue

    Si indichino il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e il proprio indirizzo postale ed elettronico sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, senza coprire le informazioni del fabbricante. Ci si assicuri che le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano nella lingua richiesta dal paese di vendita.

  5. Conservare il fascicolo e la tracciabilità

    Si conservi la propria copia della documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione del prodotto, calcolati dall’ultima unità del modello. Si registrino i propri fornitori e i soggetti a cui si è fornito e si eviti che stoccaggio e trasporto compromettano la conformità del prodotto finché è in proprio possesso.

  6. Gestire i reclami e intervenire sui rischi

    Si verifichi che i consumatori possano contattare il fabbricante per i reclami e, se non possono, si metta a disposizione un canale. Si esaminino i reclami sulla sicurezza, si tenga il registro e si informino il fabbricante e i distributori. Se un prodotto è pericoloso, si informi il fabbricante e ci si assicuri che le autorità siano avvisate tramite il Safety Business Gateway, già prima dell’immissione; quando è sul mercato, ci si assicuri anche che sia adottata un’azione correttiva.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Copia della documentazione tecnica del fabbricanteIl fabbricanteGPSR, articolo 11, paragrafo 6; ai sensi della direttiva Bassa tensione l’importatore garantisce che il fascicolo possa essere messo a disposizione (articolo 8, paragrafo 8)
Dichiarazione di conformità UE, per i prodotti con marcatura CEIl fabbricanteDirettiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 8
Etichetta che riporta il fabbricante e l’importatoreIl fabbricante, con l’aggiunta dei dati dell’importatoreGPSR, articolo 9, paragrafo 6, e articolo 11, paragrafo 3; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 3
Registri di fornitori e clienti per prodottoI propri sistemi di acquisto e di venditaGPSR, articolo 15, paragrafi 3 e 5; direttiva Bassa tensione, articolo 11
Registro dei reclamiIl proprio servizio clientiGPSR, articolo 11, paragrafo 10

Se non si fa nulla

La dogana trattiene la spedizione

Le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica quando la documentazione richiesta manca o è dubbia, il prodotto non è marcato o etichettato come prescritto oppure mancano i dati dell’operatore dell’UE (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1).[3]

Azione correttiva a proprie spese

Le autorità possono ordinare un’azione correttiva, vietare o limitare il prodotto oppure ordinarne il ritiro o il richiamo (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 14, paragrafo 4, lettere g) e h)), e gli Stati membri possono consentire loro di recuperare dall’operatore i costi delle prove, dello stoccaggio e delle misure (articolo 15).[3]

Sanzioni ai sensi del diritto nazionale

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del GPSR da parte degli operatori economici (articolo 44).[1]

Domande su questo problema

Dobbiamo sottoporre a prova ogni prodotto che importiamo?

No. La Guida blu precisa che i controlli dell’importatore non implicano la necessità di ricorrere sistematicamente a prove di terzi, né la escludono. Ai sensi della direttiva Bassa tensione, gli importatori eseguono prove a campione sui prodotti commercializzati quando lo ritengono opportuno in relazione ai rischi (articolo 8, paragrafo 6).

Da quando decorrono i 10 anni?

Dall’immissione del prodotto sul mercato (GPSR, articolo 11, paragrafo 6; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 8). La Guida blu della Commissione lo intende riferito all’ultimo esemplare del modello di prodotto immesso sul mercato (note 115 e 142), così il periodo continua a spostarsi finché si immettono nuove unità di quel modello.

Occorre un mandato del fabbricante?

No. La Guida blu precisa che l’importatore non ha bisogno né di un mandato né di un rapporto privilegiato con il fabbricante, ma deve assicurarsi che sia possibile stabilire un contatto con il fabbricante. Per svolgere compiti per conto del fabbricante, l’importatore deve essere designato come mandatario.

Gli importatori hanno obblighi che vanno oltre la sicurezza dei prodotti?

Spesso sì. L’importatore che immette professionalmente sul mercato di uno Stato membro apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da un paese terzo è un produttore ai sensi della direttiva RAEE (articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iii)). Gli importatori di articoli possono avere anche obblighi REACH: registrare o notificare determinate sostanze contenute negli articoli oltre una tonnellata all’anno (REACH, articolo 7) e trasmettere le informazioni sulle sostanze dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso (p/p) (articolo 33).

Qual è la differenza tra noi e un distributore?

Il distributore mette a disposizione un prodotto che un altro ha già immesso sul mercato e verifica l’identificativo, i dati di contatto, le istruzioni e le informazioni di sicurezza che fabbricante e importatore devono fornire (GPSR, articolo 12, paragrafo 1). L’importatore lo immette per primo e deve controllare personalmente la documentazione del fabbricante (articolo 11, paragrafo 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico (direttiva Bassa tensione), testo consolidato del 30 maggio 2026 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  5. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (testo consolidato dell’8 aprile 2024) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  6. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), testo consolidato del 22 giugno 2026 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Importiamo e non sappiamo che cosa verificare. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/importer-duties/
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