Rivendiamo soltanto e non sappiamo che cosa dobbiamo verificare
Il distributore non collauda i prodotti, ma deve controllarli. Prima di mettere a disposizione un prodotto, il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti impone ai distributori di verificare che fabbricante e importatore abbiano fornito l’identificazione del prodotto, il proprio nome e indirizzo, le istruzioni e le informazioni di sicurezza. Il distributore che ha motivo di ritenere un prodotto non conforme non deve venderlo e deve intervenire se un prodotto venduto è pericoloso.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
L’articolo 12 del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) stabilisce gli obblighi del distributore. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano rispettato l’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e l’articolo 11, paragrafi 3 e 4: identificazione del prodotto, nome e indirizzi, istruzioni e informazioni di sicurezza. I prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 in conformità della direttiva 2001/95/CE possono continuare a essere messi a disposizione (art. 51); gli orientamenti della Commissione precisano che i nuovi requisiti in materia di informazioni sulla tracciabilità non si applicano a tali prodotti (comunicazione della Commissione C/2025/6233, sezione 2.1).[1]
L’obbligo prosegue finché il prodotto è nelle mani del distributore: le condizioni di stoccaggio o di trasporto non devono compromettere la sua conformità (art. 12, par. 2). Se il distributore ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme, non lo mette a disposizione (art. 12, par. 3); se un prodotto da lui messo a disposizione è pericoloso oppure privo di tale identificazione e delle relative informazioni, ne informa il fabbricante o l’importatore, si assicura che siano adottate misure correttive e che le autorità siano informate (art. 12, par. 4).[1]
Le autorità di vigilanza del mercato possono rivolgersi a qualsiasi operatore economico della catena e richiedere un’azione correttiva (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, applicato ai prodotti rientranti nel GPSR dall’art. 23, par. 1, di quest’ultimo): per questo i rivenditori trasmettono le stesse domande ai propri fornitori.[2]
Come risolverlo
-
Controllare il prodotto al ricevimento
Tipo, numero di lotto o di serie; nome, indirizzo postale ed elettronico del fabbricante; i dati dell’importatore quando il prodotto proviene da fuori dell’Unione; istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro.
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Non vendere ciò che non supera il controllo
Se ha motivo di ritenere che un prodotto non sia sicuro o non soddisfi tali requisiti, non lo metta a disposizione finché non sia stato reso conforme.
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Custodirlo finché è sotto la Sua responsabilità
Le condizioni di stoccaggio e di trasporto non devono compromettere la conformità del prodotto finché esso è sotto la Sua responsabilità.
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Registrare che cosa è stato controllato, prodotto per prodotto
Una registrazione per ogni prodotto dimostra a un’autorità o a un cliente rivenditore che la verifica è stata eseguita.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Intervenire quando un prodotto messo a disposizione è pericoloso
Lo stesso vale quando mancano l’identificazione, gli indirizzi o le istruzioni richiesti. Informi il fabbricante o l’importatore, si assicuri che siano adottate misure correttive e che le autorità siano informate tramite il Safety Business Gateway.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Identificazione sul prodotto | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 5 |
| Nome e indirizzi del fabbricante e dell’importatore | Il fabbricante e l’importatore | GPSR, artt. 9, par. 6, e 11, par. 3 |
| Istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua locale | Il fabbricante | GPSR, artt. 9, par. 7, e 11, par. 4 |
| La Sua registrazione della verifica | Lei | Dimostra l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1 |
Se non si fa nulla
Vendere un prodotto su cui si avevano dubbi
Se il distributore ritiene, o ha motivo di credere, che un prodotto non sia conforme, non mette il prodotto a disposizione sul mercato (GPSR, art. 12, par. 3).[1]
Il marchio proprio cambia il ruolo
Il distributore che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (GPSR, art. 13, par. 1).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
Dobbiamo chiedere i rapporti di prova?
Il regolamento chiede ai distributori di verificare la marcatura e le informazioni e di agire in base a ciò che sanno. Chiedere i documenti è un modo sensato per saperne di più, e molti rivenditori lo richiedono per contratto.
Questo vale anche per i negozi online?
Sì. Un negozio online che rivende prodotti acquistati all’interno dell’Unione è un distributore, e le sue offerte devono riportare anche le informazioni previste per le vendite a distanza dall’articolo 19.
E se il fabbricante non risponde?
Deve comunque informare le autorità quando un prodotto da Lei messo a disposizione è pericoloso, e non può continuare a venderlo.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Rivendiamo soltanto e non sappiamo che cosa dobbiamo verificare. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/distributor-duties/
Conphora (2026) Rivendiamo soltanto e non sappiamo che cosa dobbiamo verificare. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/distributor-duties/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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