Il fornitore non può fornire un rapporto di prova
Il diritto dell’UE non richiede un rapporto di prova in quanto tale, ma l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica del fabbricante, con l’esito delle prove; l’importatore deve accertarsi che esistano prima dell’immissione (GPSR, articoli 9 e 11; LVD, articolo 8). Si chieda il fascicolo, non il rapporto, si commissionino prove proprie dove mancano e si trattenga la merce.
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Perché accade
L’obbligo di dimostrare che un prodotto è sicuro grava sul fabbricante, ma l’importatore deve verificare che sia stato assolto. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), il fabbricante effettua un’analisi interna dei rischi e redige la documentazione tecnica prima di immettere il prodotto sul mercato. Se appropriato ai rischi, tale documentazione contiene l’analisi dei possibili rischi e le soluzioni adottate, compreso l’esito dei rapporti di prova eseguiti dal fabbricante o per suo conto, e le norme europee o gli altri elementi applicati (articolo 9, paragrafo 2). Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore deve accertarsi che il prodotto soddisfi il requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia rispettato l’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6 (articolo 11, paragrafo 1).[1]
La stessa logica vale per i prodotti con marcatura CE, con l’atto settoriale competente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del GPSR, il capo III, sezione 1 (articoli da 9 a 18) non si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione. Per le apparecchiature a bassa tensione, l’importatore deve accertarsi che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, e che il prodotto rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti (direttiva 2014/35/UE, articolo 8, paragrafo 2). La documentazione tecnica del modulo A comprende i rapporti di prova (allegato III, punto 2, lettera f)).[1][2]
Un rapporto di prova è dunque una prova a sostegno, non una casella da spuntare. La Guida blu della Commissione spiega che le verifiche dell’importatore non implicano la necessità di ricorrere sistematicamente a procedure di controllo supplementari o a prove di terzi, né le escludono. Ciò che l’importatore non può fare è immettere sul mercato un prodotto che ha motivo di credere non conforme (GPSR, articolo 11, paragrafo 2; LVD, articolo 8, paragrafo 2, secondo comma).[1][2][4]
La lacuna emerge alla frontiera e sul mercato. La dogana sospende lo svincolo di un prodotto privo della documentazione richiesta dalla pertinente normativa dell’Unione, o la cui documentazione solleva dubbi ragionevoli (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1, lettera a)). Le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere i documenti e ordinare azioni correttive (articolo 14, paragrafo 4). L’importatore conserva la propria copia della documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (GPSR, articolo 11, paragrafo 6).[1][3]
Come risolverlo
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Individuare che cosa manca davvero
Un rapporto mancante può nascondere tre problemi diversi. Il fornitore può non avere alcuna prova, può avere un rapporto che non intende condividere oppure può offrirne uno relativo a un altro modello, a un altro stabilimento o a un’altra edizione della norma. Un rapporto che indica un modello diverso non dimostra che il Suo prodotto soddisfa i requisiti. Si annoti di quale caso si tratta prima di chiedere di nuovo.
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Chiedere la documentazione che la legge indica
Per un prodotto di consumo rientrante nel GPSR, il fabbricante redige un’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica, che comprende l’esito di eventuali rapporti di prova se ciò è appropriato ai rischi. Per le apparecchiature a bassa tensione, la documentazione tecnica elenca i rapporti di prova tra i suoi elementi. Si chieda quel fascicolo, o le parti che riguardano i pericoli del prodotto, e si confronti quanto ricevuto con i requisiti.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Commissionare prove proprie se la lacuna è reale
Gli obblighi dell’importatore non lo costringono a sottoporre a prova ogni prodotto, ma non glielo vietano. Se il fornitore non è in grado di mostrare come è stato affrontato un pericolo, si faccia provare un campione del lotto di produzione rispetto alla norma che il prodotto dovrebbe soddisfare. Si chieda al laboratorio di indicare nel rapporto il Suo modello, l’edizione della norma e l’identificazione del campione.
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Trattenere la merce finché la lacuna non è colmata
L’importatore che ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme non può immetterlo sul mercato finché non è stato reso conforme. La merce può attendere in magazzino; non può essere venduta. Si comunichi al fornitore che cosa manca, entro quando, e che la spedizione o il pagamento dipendono da questo.
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Inserire l’esito nel fascicolo di prodotto
Si registri che cosa si è chiesto, che cosa ha inviato il fornitore, quali prove sono state eseguite e la decisione presa. Si conservino insieme la documentazione tecnica, i rapporti di prova e, per i prodotti con marcatura CE, la dichiarazione di conformità, così da poterli consegnare a un’autorità su richiesta.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica del fabbricante con l’analisi interna dei rischi | Il fabbricante, con una copia conservata da Lei | GPSR, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 6 |
| Rapporti di prova che indicano il Suo modello e la norma applicata | Il laboratorio del fabbricante o il Suo | GPSR, articolo 9, paragrafo 2, lettera a); LVD, allegato III, punto 2, lettera f) |
| Dichiarazione di conformità UE, per i prodotti con marcatura CE | Il fabbricante | LVD, articolo 8, paragrafi 2 e 8 |
| La registrazione della richiesta, della risposta e della decisione | I Suoi archivi acquisti e qualità | GPSR, articolo 14 |
Se non si fa nulla
La dogana sospende lo svincolo
La dogana sospende l’immissione in libera pratica quando un prodotto non è accompagnato dalla documentazione richiesta dalla pertinente normativa dell’Unione, oppure quando vi sono dubbi ragionevoli sulla sua esattezza o completezza (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1, lettera a)).[3]
L’autorità richiede il fascicolo e interviene sulla lacuna
Le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere i documenti in qualsiasi forma e ovunque siano conservati, imporre azioni per porre fine a una non conformità e vietare, ritirare o richiamare il prodotto se la non conformità persiste (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 14, paragrafo 4, lettere a), g) e h)).[3]
Prodotto immesso sul mercato nonostante fondati dubbi
L’importatore non immette un prodotto sul mercato se ha motivo di credere che non sia conforme al requisito generale di sicurezza e all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6; se il prodotto è pericoloso, ne informa il fabbricante e, prima dell’immissione, provvede a che le autorità siano informate tramite il Safety Business Gateway (GPSR, articolo 11, paragrafo 2). Le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri (GPSR, articolo 44).[1]
Domande su questo problema
Un rapporto di prova è un obbligo di legge?
Non in ogni caso. Il GPSR richiede una documentazione tecnica che comprenda l’esito delle prove se appropriato ai rischi (articolo 9, paragrafo 2), e il fascicolo del modulo A della bassa tensione comprende i rapporti di prova (LVD, allegato III, punto 2, lettera f)). Per la maggior parte dei prodotti con pericoli reali, le prove sono il modo in cui il fascicolo dimostra la sicurezza.
Il fornitore dice che il suo rapporto è riservato. È accettabile?
In parte. Ai sensi del GPSR l’importatore conserva una propria copia della documentazione tecnica per 10 anni (articolo 11, paragrafo 6), e tale documentazione contiene l’esito dei rapporti di prova se appropriato (articolo 9, paragrafo 2, lettera a)), perciò i risultati non possono restare presso il fornitore. Il rapporto completo deve almeno essere disponibile per l’autorità su richiesta (articolo 11, paragrafo 6). Per le apparecchiature a bassa tensione l’importatore deve garantire che il fascicolo possa essere messo a disposizione su richiesta (LVD, articolo 8, paragrafo 8); la Guida blu precisa che non è tenuto a conservarne una copia (nota 143).
Il nostro laboratorio deve essere accreditato?
Di regola no. Se gli operatori economici presentano rapporti di prova o certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato ne tengono debitamente conto (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 11, paragrafo 5). L’accreditamento riguarda un’attività specifica (regolamento (CE) n. 765/2008, articolo 2, punto 10): si verifichi quindi che il laboratorio sia accreditato per la prova necessaria.
Possiamo vendere mentre sono in corso le nostre prove?
Non le unità su cui sussistono dubbi. Prima di immettere un prodotto sul mercato l’importatore deve accertarsi che il fabbricante abbia adempiuto l’obbligo di documentazione (GPSR, articolo 11, paragrafo 1); per le apparecchiature a bassa tensione, che sia stata eseguita la valutazione della conformità (LVD, articolo 8, paragrafo 2).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico (direttiva Bassa tensione), testo consolidato del 30 maggio 2026 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il fornitore non può fornire un rapporto di prova. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/supplier-no-test-report/
Conphora (2026) Il fornitore non può fornire un rapporto di prova. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/supplier-no-test-report/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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