Vogliamo nominare un rappresentante autorizzato
Il rappresentante autorizzato è una persona stabilita nell’Unione, con mandato scritto del fabbricante (GPSR, art. 10; regolamento (UE) 2019/1020, art. 5). Il mandato deve consentirgli almeno di fornire documenti alle autorità, segnalare i rischi e cooperare alle azioni correttive. Progettazione, valutazione della conformità e documentazione tecnica restano al fabbricante.
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Perché accade
Il rappresentante autorizzato si definisce attraverso il suo mandato. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti lo definisce come una persona stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti (art. 3, punto 9). Il mandato deve consentire al rappresentante di svolgere almeno quattro compiti: fornire a un’autorità, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la sicurezza del prodotto, in una lingua ufficiale che l’autorità comprenda; informare il fabbricante quando ha motivo di ritenere che un prodotto sia pericoloso; notificare alle autorità, tramite il Safety Business Gateway, le azioni adottate per eliminare i rischi, qualora il fabbricante non l’abbia fatto; e cooperare con le autorità a tali azioni (art. 10, par. 2).[1]
Gli atti di settore hanno un proprio articolo. Ai sensi della direttiva bassa tensione 2014/35/UE, che parla di «mandatario» (il termine delle direttive di settore, distinto dal «rappresentante autorizzato» del GPSR e del regolamento 2019/1020), il mandato deve consentire al mandatario almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione su richiesta motivata e di cooperare alle azioni intese a eliminare i rischi (art. 7, par. 2). L’obbligo di progettare e fabbricare in conformità e l’obbligo di elaborare la documentazione tecnica non fanno parte del mandato (art. 7, par. 1). La Guida blu della Commissione descrive i compiti delegabili come compiti amministrativi, richiede che la delega sia esplicita e scritta e osserva che il rappresentante non può modificare il prodotto di propria iniziativa (sezione 3.2).[3][4]
Un secondo ruolo, distinto, è quello dell’operatore economico responsabile. Per i prodotti disciplinati dagli atti elencati all’art. 4, par. 5, del regolamento (UE) 2019/1020 e per quelli disciplinati dal GPSR, un prodotto può essere immesso sul mercato solo se un operatore stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti di cui all’art. 4, par. 3: verificare che la dichiarazione e la documentazione tecnica siano state elaborate, tenere a disposizione la dichiarazione, fornire informazioni alle autorità, informarle dei rischi e cooperare alle azioni correttive (art. 4, parr. 1 e 3; GPSR, art. 16, par. 1). Un rappresentante autorizzato ricopre questo ruolo solo se il mandato scritto lo designa per lo svolgimento di tali compiti (artt. 4, par. 2, lett. c), e 5, par. 1). Ai sensi del GPSR, l’operatore responsabile controlla inoltre periodicamente il prodotto rispetto alla sua documentazione tecnica e alla sua marcatura, se del caso anche con riguardo ai rischi (art. 16, par. 2).[1][2]
I doveri propri del rappresentante sono pochi ma fermi. Esso svolge i compiti previsti dal mandato, fornisce una copia del mandato alle autorità che ne facciano richiesta e deve disporre dei mezzi adeguati per svolgere i propri compiti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, parr. 2 e 3). Il fabbricante non si libera della propria responsabilità nominandone uno: la Guida blu afferma che un fabbricante non può in nessun caso trasferire le proprie responsabilità a un rappresentante autorizzato (sezione 3.1). Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026 il ruolo comporta anche una responsabilità civile: il rappresentante autorizzato di un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione è tra gli operatori responsabili ai sensi della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 2, par. 1, e 8, par. 1, lett. c)).[2][4][5]
Come risolverlo
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Stabilisca quale ruolo deve ricoprire il rappresentante
Rappresentante autorizzato ai sensi di un atto di settore, operatore economico responsabile ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 o del GPSR, oppure entrambi. Sono nomine distinte, con compiti minimi diversi, e il mandato deve indicare ciascuna di quelle che copre. Verifichi in via preliminare se un importatore ricopra già il ruolo di operatore responsabile.
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Elenchi i prodotti e gli atti
Allegi un elenco con ogni modello, il relativo identificativo e gli atti che lo riguardano. Il rappresentante agisce soltanto per i prodotti coperti dal mandato: una formula aperta come «tutti i nostri prodotti» lascia entrambe le parti nell’incertezza quando la gamma cambia.
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Inserisca i compiti minimi e poi gli eventuali compiti ulteriori
Riprenda i compiti minimi di ciascun atto: tenere a disposizione la dichiarazione di conformità, fornire alle autorità informazioni e documenti su richiesta motivata, informarle dei rischi e cooperare alle azioni correttive. Aggiunga compiti facoltativi, come la firma della dichiarazione, solo se l’atto lo consente.
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Indichi che cosa resta al fabbricante
Precisi nel mandato che la progettazione, la produzione, la valutazione della conformità e l’elaborazione della documentazione tecnica restano al fabbricante. Il rappresentante non può modificare il prodotto di propria iniziativa per renderlo conforme. Ciò tutela entrambe le parti quando un’autorità chiede chi abbia deciso che cosa.
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Garantisca l’accesso ai fascicoli e concordi i tempi di risposta
Il rappresentante deve poter produrre la dichiarazione e mettere a disposizione la documentazione tecnica quando un’autorità lo chiede. Gli fornisca una copia o un accesso permanente, un referente designato presso il fabbricante e tempi concordati per rispondere alle richieste e per scambiarsi informazioni su reclami e rischi.
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Riporti nome e indirizzo dove la legge lo richiede
Se il rappresentante è l’operatore economico responsabile, il suo nome e i suoi recapiti figurano sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, nonché nelle offerte online dei prodotti di un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Il mandato scritto, con i compiti e l’elenco dei prodotti | Il fabbricante, con l’accettazione del rappresentante | GPSR, art. 10, parr. 1 e 2; regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, parr. 1 e 2; direttiva bassa tensione, art. 7, par. 1 |
| La dichiarazione di conformità UE e l’accesso alla documentazione tecnica | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a); direttiva bassa tensione, art. 7, par. 2, lett. a) |
| Le prove documentate dei controlli periodici del prodotto rispetto al relativo fascicolo | L’operatore economico responsabile | GPSR, art. 16, par. 2 |
| L’etichetta o l’inserto nel pacco con nome e recapiti del rappresentante | Il fabbricante, con i dati del rappresentante | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 4; GPSR, art. 16, par. 3 |
Se non si fa nulla
Le autorità chiedono di vedere il mandato
Il rappresentante autorizzato deve fornire una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta (GPSR, art. 10, par. 2; regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, par. 2). Un contratto di agenzia commerciale che non indica alcun compito non dimostra la nomina.[1]
Senza un operatore responsabile il prodotto non può essere immesso sul mercato
Un prodotto disciplinato dal GPSR, o dagli atti elencati all’art. 4, par. 5, del regolamento (UE) 2019/1020, può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione è responsabile dei compiti di cui all’art. 4, par. 3 (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 1; GPSR, art. 16, par. 1).[2]
Il rappresentante assume una responsabilità
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026, se il fabbricante è stabilito al di fuori dell’Unione, il suo rappresentante autorizzato è tra gli operatori economici responsabili del danno causato da un prodotto difettoso (direttiva (UE) 2024/2853, art. 8, par. 1, lett. c)).[5]
Domande su questo problema
Un fabbricante extra-UE deve avere un rappresentante autorizzato?
La Guida blu afferma che un fabbricante stabilito al di fuori dell’Unione non è obbligato ad averne uno. La legge richiede un operatore economico nell’Unione responsabile del prodotto: può ricoprire tale ruolo un importatore, mentre l’alternativa è un rappresentante autorizzato con mandato scritto.
Il nostro distributore o importatore può essere il rappresentante autorizzato?
Sì, con un mandato scritto. La Guida blu osserva che il rappresentante può essere un importatore o un distributore, che deve allora adempiere anche gli obblighi propri di tale ruolo. Un rappresentante commerciale o un agente privo di tale mandato non è un rappresentante autorizzato in senso giuridico.
Il rappresentante può elaborare la documentazione tecnica?
Non ai sensi della direttiva bassa tensione: l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità e quello di elaborare la documentazione tecnica non possono far parte del mandato (art. 7, par. 1). Altri atti seguono lo stesso schema; consulti l’articolo sui mandatari o sui rappresentanti autorizzati di ciascun atto.
Il rappresentante può firmare la dichiarazione di conformità?
A seconda dell’atto, sì. La Guida blu include tra i compiti che un mandato può comprendere l’elaborazione e la firma della dichiarazione di conformità UE e l’apposizione della marcatura CE. Il fabbricante resta responsabile del contenuto.
Che cosa deve essere in grado di fare in pratica il rappresentante?
Deve disporre dei mezzi adeguati per svolgere i propri compiti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, par. 3). In pratica significa avere accesso ai fascicoli, una persona in grado di rispondere a un’autorità in una lingua che questa comprenda e un canale con il fabbricante quando emerge un rischio.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vogliamo nominare un rappresentante autorizzato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authorised-representative-mandate/
Conphora (2026) Vogliamo nominare un rappresentante autorizzato. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authorised-representative-mandate/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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