Facciamo logistica per terzi e potremmo essere responsabili
Il fornitore di servizi di logistica è un operatore economico ai sensi della normativa UE sui prodotti. Se nell’Unione non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica ivi stabilito è la persona responsabile dei prodotti che gestisce, con i compiti conseguenti: tenere a disposizione la documentazione, rispondere alle autorità e cooperare alle azioni correttive. Per evitarlo occorre sapere, cliente per cliente, chi ricopre questo ruolo.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
La normativa UE sui prodotti annovera il fornitore di servizi di logistica tra gli operatori economici. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti lo definisce come qualsiasi persona che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: magazzinaggio, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti interessati, ad esclusione dei servizi postali, dei servizi di consegna di pacchi e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci (articolo 3, punto 12).[1]
La conseguenza è contenuta nel regolamento (UE) 2019/1020, per i prodotti soggetti agli atti di armonizzazione elencati all’articolo 4, paragrafo 5. L’operatore economico responsabile di un prodotto è il fabbricante stabilito nell’Unione, l’importatore oppure un rappresentante autorizzato con mandato scritto. Se nessuno di questi è stabilito nell’Unione, lo è il fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione, per quanto riguarda i prodotti che gestisce (articolo 4, paragrafo 2, lettera d)).[2]
Tale operatore verifica che la documentazione sia stata redatta e la tiene a disposizione, fornisce informazioni alle autorità su richiesta motivata, le informa quando ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio e coopera alle azioni correttive (articolo 4, paragrafo 3). Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del GPSR lo stesso vale per i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, e l’articolo 16, paragrafo 2, aggiunge controlli periodici sulla corrispondenza del prodotto alla documentazione tecnica e sulla presenza dell’identificazione, dei recapiti e delle istruzioni richiesti dall’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7.[2][1]
Come risolverlo
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Verificare se si rientra nella definizione
Il fornitore di servizi di logistica offre, a titolo commerciale, almeno due tra i servizi di magazzinaggio, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti. I servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci sono esclusi.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Chiedere a ogni cliente chi è la sua persona responsabile
Si ottengano per iscritto, prima dell’arrivo della merce, il nome e l’indirizzo del fabbricante stabilito nell’Unione, dell’importatore o del rappresentante autorizzato.
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Trattare le lacune come prodotti propri
Per i clienti che non hanno nessuno stabilito nell’Unione, Lei è la persona responsabile di ciò che gestisce. Si può pretendere che nominino un rappresentante oppure raccogliere direttamente la documentazione.
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Mantenere un canale per contattare il cliente sulle questioni di sicurezza
La persona responsabile informa le autorità dei rischi e coopera alle azioni correttive, il che richiede dati sui lotti e un referente che risponda.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Per ogni cliente: nome e indirizzo della persona responsabile | Il cliente | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2 |
| Documentazione tecnica e, ove richiesta, dichiarazione di conformità, nei casi in cui Lei ricopre il ruolo | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a) |
| Registri dei lotti che ha gestito | Il Suo sistema di gestione del magazzino | A supporto della cooperazione alle azioni correttive (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. d)) |
Se non si fa nulla
Si diventa persona responsabile per impostazione predefinita
Un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione è l’operatore economico responsabile dei prodotti che gestisce quando nell’Unione non è stabilito alcun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2, lett. d)).[2]
Senza persona responsabile il prodotto non può essere immesso sul mercato
Il GPSR applica la stessa regola ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione (GPSR, art. 16, par. 1).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Responsabilità per i danni dal 9 dicembre 2026
Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026 il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, il fornitore di servizi di logistica risponde dei danni causati da un prodotto difettoso quando nell’Unione non sono stabiliti né un importatore né un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto dal diritto nazionale di recepimento della direttiva (direttiva (UE) 2024/2853, art. 2, par. 1, e art. 8, par. 1, lett. c), punto iii)).[3]
Domande su questo problema
Spediamo solo pacchi. Siamo un fornitore di servizi di logistica?
I servizi postali, di consegna di pacchi e di trasporto merci sono esclusi dalla definizione. Offrire almeno due tra magazzinaggio, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione comporta invece il rientro nella definizione.
Il ruolo ci rende fabbricanti?
No. La persona responsabile svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e, per i prodotti soggetti al GPSR, le verifiche di cui al suo articolo 16, paragrafo 2. Gli obblighi del fabbricante restano in capo al fabbricante.
Il contratto con il cliente può ribaltare la responsabilità?
Un contratto può obbligare il cliente a nominare un rappresentante e a tenere indenne la Sua impresa. Non cambia però il soggetto a cui si rivolgono le autorità finché nell’Unione non è stabilito nessun altro.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 28 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Facciamo logistica per terzi e potremmo essere responsabili. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/fulfilment-provider-duties/
Conphora (2026) Facciamo logistica per terzi e potremmo essere responsabili. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/fulfilment-provider-duties/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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