Non abbiamo una persona responsabile nell’UE
Un prodotto rientrante nel regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti può essere immesso sul mercato dell’UE solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. Le possibilità sono quattro: un fabbricante nell’Unione, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica per i prodotti che gestisce. In assenza di un importatore, un fabbricante extra-UE può nominare un rappresentante autorizzato.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
La regola è semplice. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto rientrante nel regolamento non può essere immesso sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.[1]
L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 indica chi può essere tale operatore: un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti che gestisce, se nessuno degli altri operatori è stabilito nell’Unione. Il fornitore di un mercato online che offre anche servizi di logistica può essere un fornitore di servizi di logistica per tali prodotti; il GPSR precisa che la valutazione avviene caso per caso (considerando 46).[2]
I compiti sono elencati all’articolo 4, paragrafo 3: verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenerle a disposizione delle autorità, fornire informazioni e documentazione su richiesta motivata, informare le autorità quando l’operatore ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio e cooperare con esse all’azione correttiva. Il GPSR aggiunge controlli periodici propri: che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi l’identificazione, i recapiti e le istruzioni prescritti dall’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 (art. 16, par. 2).[2][1]
Come risolverlo
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Verificare se un importatore ricopre già il ruolo
Se un’impresa stabilita nell’Unione immette il Suo prodotto sul mercato, è l’importatore, ed è questo a ricoprire il ruolo di persona responsabile.
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In caso contrario, nominare un rappresentante autorizzato
Scelga un’impresa stabilita nell’Unione e le conferisca un mandato scritto che la designi a svolgere, per Suo conto, i compiti della persona responsabile.
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Fornire ciò di cui il ruolo ha bisogno
La persona responsabile verifica che la documentazione sia stata redatta e la tiene a disposizione delle autorità: le servono quindi la documentazione tecnica e, ove esista, la dichiarazione di conformità.
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Concordare come essere informati dei problemi
La persona responsabile informa le autorità quando ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio e coopera con esse. Le serve un canale funzionante verso di Lei per i reclami e i risultati delle prove.
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Riportare nome e indirizzi sul prodotto e in ogni offerta
Sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento, e nell’offerta online.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Il mandato scritto | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2, lett. c); GPSR, art. 10, par. 1 |
| Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità | Il fabbricante, tenute a disposizione dalla persona responsabile | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a) |
| Nome e recapiti, compresi l’indirizzo postale ed elettronico | Sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento | GPSR, art. 16, par. 3; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 4 |
Se non si fa nulla
Il prodotto potrebbe non poter essere immesso sul mercato
Un prodotto rientrante nel regolamento non può essere immesso sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile (GPSR, art. 16, par. 1).[1]
Le offerte online sono incomplete
Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’offerta deve indicare il nome e l’indirizzo postale ed elettronico della persona responsabile (GPSR, art. 19, lett. b)).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
Un indirizzo di comodo può bastare?
L’operatore deve essere stabilito nell’Unione e in grado di svolgere i compiti: tenere la documentazione a disposizione, fornirla alle autorità su richiesta, informarle dei rischi e cooperare all’azione correttiva. Un rappresentante autorizzato deve disporre dei mezzi adeguati per adempiere i propri compiti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, par. 3).
Il rappresentante autorizzato risponde del prodotto?
Ai sensi del GPSR svolge i compiti previsti dal suo mandato, mentre il fabbricante conserva gli obblighi del fabbricante. La responsabilità per danni è una questione distinta: per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026 il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, la direttiva (UE) 2024/2853 rende il rappresentante autorizzato responsabile insieme all’importatore, secondo quanto previsto dal diritto nazionale di recepimento.
Ce ne serve uno per ogni paese?
No. Per il mercato dell’Unione è sufficiente un solo operatore economico stabilito nell’Unione.
Il ruolo esiste anche per i prodotti con marcatura CE?
Sì. Il regolamento (UE) 2019/1020 lo ha introdotto per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione elencata all’articolo 4, paragrafo 5, e il GPSR lo applica ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 28 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non abbiamo una persona responsabile nell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/no-eu-responsible-person/
Conphora (2026) Non abbiamo una persona responsabile nell’UE. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/no-eu-responsible-person/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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