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Roles and responsibilities Manufacturer · Online seller 5 min di lettura

Non abbiamo una persona responsabile nell’UE

Un prodotto rientrante nel regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti può essere immesso sul mercato dell’UE solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. Le possibilità sono quattro: un fabbricante nell’Unione, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica per i prodotti che gestisce. In assenza di un importatore, un fabbricante extra-UE può nominare un rappresentante autorizzato.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La regola è semplice. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto rientrante nel regolamento non può essere immesso sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.[1]

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 indica chi può essere tale operatore: un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato con mandato scritto del fabbricante; oppure un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per i prodotti che gestisce, se nessuno degli altri operatori è stabilito nell’Unione. Il fornitore di un mercato online che offre anche servizi di logistica può essere un fornitore di servizi di logistica per tali prodotti; il GPSR precisa che la valutazione avviene caso per caso (considerando 46).[2]

I compiti sono elencati all’articolo 4, paragrafo 3: verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenerle a disposizione delle autorità, fornire informazioni e documentazione su richiesta motivata, informare le autorità quando l’operatore ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio e cooperare con esse all’azione correttiva. Il GPSR aggiunge controlli periodici propri: che il prodotto corrisponda alla sua documentazione tecnica e rechi l’identificazione, i recapiti e le istruzioni prescritti dall’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 (art. 16, par. 2).[2][1]

Come risolverlo

  1. Verificare se un importatore ricopre già il ruolo

    Se un’impresa stabilita nell’Unione immette il Suo prodotto sul mercato, è l’importatore, ed è questo a ricoprire il ruolo di persona responsabile.

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  2. In caso contrario, nominare un rappresentante autorizzato

    Scelga un’impresa stabilita nell’Unione e le conferisca un mandato scritto che la designi a svolgere, per Suo conto, i compiti della persona responsabile.

  3. Fornire ciò di cui il ruolo ha bisogno

    La persona responsabile verifica che la documentazione sia stata redatta e la tiene a disposizione delle autorità: le servono quindi la documentazione tecnica e, ove esista, la dichiarazione di conformità.

  4. Concordare come essere informati dei problemi

    La persona responsabile informa le autorità quando ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio e coopera con esse. Le serve un canale funzionante verso di Lei per i reclami e i risultati delle prove.

  5. Riportare nome e indirizzi sul prodotto e in ogni offerta

    Sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento, e nell’offerta online.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Il mandato scrittoIl fabbricanteRegolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2, lett. c); GPSR, art. 10, par. 1
Documentazione tecnica e dichiarazione di conformitàIl fabbricante, tenute a disposizione dalla persona responsabileRegolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a)
Nome e recapiti, compresi l’indirizzo postale ed elettronicoSul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamentoGPSR, art. 16, par. 3; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 4

Se non si fa nulla

Il prodotto potrebbe non poter essere immesso sul mercato

Un prodotto rientrante nel regolamento non può essere immesso sul mercato se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile (GPSR, art. 16, par. 1).[1]

Le offerte online sono incomplete

Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’offerta deve indicare il nome e l’indirizzo postale ed elettronico della persona responsabile (GPSR, art. 19, lett. b)).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce le proprie sanzioni per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]

Domande su questo problema

Un indirizzo di comodo può bastare?

L’operatore deve essere stabilito nell’Unione e in grado di svolgere i compiti: tenere la documentazione a disposizione, fornirla alle autorità su richiesta, informarle dei rischi e cooperare all’azione correttiva. Un rappresentante autorizzato deve disporre dei mezzi adeguati per adempiere i propri compiti (regolamento (UE) 2019/1020, art. 5, par. 3).

Il rappresentante autorizzato risponde del prodotto?

Ai sensi del GPSR svolge i compiti previsti dal suo mandato, mentre il fabbricante conserva gli obblighi del fabbricante. La responsabilità per danni è una questione distinta: per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dal 9 dicembre 2026 il cui fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, la direttiva (UE) 2024/2853 rende il rappresentante autorizzato responsabile insieme all’importatore, secondo quanto previsto dal diritto nazionale di recepimento.

Ce ne serve uno per ogni paese?

No. Per il mercato dell’Unione è sufficiente un solo operatore economico stabilito nell’Unione.

Il ruolo esiste anche per i prodotti con marcatura CE?

Sì. Il regolamento (UE) 2019/1020 lo ha introdotto per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione elencata all’articolo 4, paragrafo 5, e il GPSR lo applica ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
  3. Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 28 settembre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non abbiamo una persona responsabile nell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/no-eu-responsible-person/
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