TLR in sintesi
Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici (TLR), formalmente regolamento (UE) 2020/740, dà agli acquirenti gli stessi tre dati classificati su ogni pneumatico venduto nell’UE. Istituisce un quadro per informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici mediante l’etichettatura, così che gli utilizzatori finali possano compiere una scelta informata all’acquisto dei pneumatici, al fine di aumentare la sicurezza, tutelare la salute e migliorare l’efficienza economica e ambientale del trasporto su strada promuovendo pneumatici efficienti in termini di consumo di carburante, di lunga durata, sicuri e a bassa rumorosità (art. 1). Si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato (art. 2, par. 1), e l’utilizzatore finale è un consumatore, un gestore di flotte o un’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico (art. 3, punto 19).
A differenza di una direttiva sulla marcatura CE, il TLR non riguarda la possibilità di vendere un pneumatico. Riguarda ciò che viene comunicato all’acquirente: l’etichetta dei pneumatici dell’allegato II, la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, l’inserimento nella banca dati dei prodotti dell’UE EPREL e il modo in cui le classi seguono il pneumatico nei negozi, nei siti web, nelle pubblicità e nei cataloghi. I requisiti tecnici di sicurezza del pneumatico si trovano altrove, nel quadro dell’omologazione dei veicoli e nel regolamento UNECE n. 117, al quale l’allegato I rinvia per i metodi di prova.
Il regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2020 e si applica dal 1° maggio 2021, giorno in cui ha abrogato il regolamento (CE) n. 1222/2009 (art. 17 e art. 18). Non è mai stato modificato. Nel testo consolidato sono registrate tre rettifiche: quella del 27 luglio 2020, che EUR-Lex registra come correzione delle versioni tedesca, inglese e italiana, quella del 30 aprile 2021, che ha corretto il blocco del titolo, e quella del 28 ottobre 2021, che ha corretto le specifiche di formato dell’allegato II relative all’etichetta stessa. Il 24 giugno 2026 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento, ma tale proposta non è diritto vigente.
Testo ufficiale Il regolamento è consultabile su EUR-Lex: testo consolidato del 5 giugno 2020 (CELEX 02020R0740-20200605), che incorpora le tre rettifiche; l’atto originale (CELEX 32020R0740) e la pagina di informazioni sul documento registrano le rettifiche e l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato (art. 2, par. 1). Si tratta delle classi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009: la classe C1 è progettata principalmente per i veicoli M1, N1, O1 e O2, cioè autovetture, furgoni e rimorchi leggeri; la classe C2 è progettata principalmente per i veicoli M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico in singolo pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o superiore a N; la classe C3 è progettata principalmente per le stesse categorie di veicoli con indice di capacità di carico pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a M, oppure con indice di capacità di carico pari o superiore a 122. Un pneumatico può rientrare in più di una classe se soddisfa i requisiti di ciascuna (regolamento (CE) n. 661/2009, art. 8). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 con effetto dal 6 luglio 2022 e i riferimenti ad esso si intendono fatti a quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2019/2144 non riprende esso stesso le definizioni delle classi C1, C2 e C3 né i valori limite di rumorosità di rotolamento, per cui, a leggerlo alla lettera, il rinvio punta ormai a disposizioni che non esistono più in alcun atto vigente dell’Unione. La lettura praticabile, e quella applicata dal settore, è che la sostanza sopravviva attraverso il regolamento UNECE n. 117, che il regolamento (UE) 2019/2144 rende obbligatorio tramite il proprio allegato II e al quale l’allegato I del presente regolamento rinvia direttamente per i metodi di prova, e che le definizioni delle classi e i valori limite del regolamento abrogato continuino a fornire il contenuto finché la Commissione non modificherà gli allegati con atto delegato ai sensi dell’articolo 13 (regolamento (UE) 2019/2144, art. 18, parr. 1 e 2, art. 19 e allegato II; art. 3, punto 1, allegato I, parte C, e art. 13).
Otto gruppi sono esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a h): i pneumatici professionali fuoristrada, che sono pneumatici per uso speciale impiegati principalmente in condizioni fuoristrada difficili; i pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990; i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, progettati per essere usati a pressioni di gonfiaggio più elevate rispetto ai pneumatici standard e rinforzati; i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h; i pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm; i pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare le caratteristiche di trazione, come i pneumatici chiodati; i pneumatici progettati solo per essere montati su veicoli destinati esclusivamente alle competizioni; e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo. Un pneumatico usato importato è quindi un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è.
I pneumatici ricostruiti, pneumatici usati rigenerati sostituendo il battistrada usurato con nuovo materiale, sono il caso particolare. Rientrano nel campo di applicazione, ma l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dispone che i relativi requisiti si applichino quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni in conformità all’articolo 13. L’articolo 13, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di adottare atti delegati che introducessero requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti entro il 26 giugno 2022, purché esistesse un tale metodo. Non è stato adottato alcun atto delegato, per cui nella pratica un pneumatico ricostruito oggi non reca alcuna etichetta, alcuna scheda informativa sul prodotto e non ha alcuna scheda nella banca dati, e l’obbligo decorrerà dal giorno in cui la Commissione lo introdurrà.
Gli obblighi gravano su quattro gruppi. Un fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, un rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione (art. 3, punto 15); le definizioni di fabbricante e di importatore sono mutuate dal regolamento (UE) 2019/1020 (art. 3, punti 12 e 13). Un distributore è chiunque nella catena di fornitura, diverso dal fornitore, metta un prodotto a disposizione sul mercato (art. 3, punto 16), il che comprende grossisti, negozi di pneumatici, officine e negozi online. I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli hanno un obbligo proprio quando i pneumatici accompagnano un veicolo nuovo (art. 7). I prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di pneumatici attraverso il loro sito internet hanno uno stretto obbligo di messa a disposizione (art. 8). Il regolamento non contiene alcuna soglia dimensionale dell’impresa: un rivenditore di pneumatici con un solo negozio e una catena nazionale sono soggetti agli stessi obblighi dell’articolo 6.
Che cosa si deve fare
L’etichetta e le sue classi
L’etichetta dei pneumatici è un diagramma grafico, in forma stampata o elettronica, anche sotto forma di etichetta adesiva, recante simboli che informano gli utilizzatori finali sulle prestazioni di un pneumatico rispetto ai parametri dell’allegato I (art. 3, punto 5). La sua parte superiore riporta il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione del pneumatico con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, nonché i pittogrammi di consumo di carburante e di aderenza sul bagnato con le relative scale e la classe del pneumatico. La parte inferiore riporta il pittogramma della rumorosità di rotolamento esterno, il valore in dB(A) arrotondato al numero intero più vicino e la classe di rumorosità, il pittogramma di aderenza sulla neve se il pneumatico soddisfa i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve del regolamento UNECE n. 117, il pittogramma di aderenza sul ghiaccio se soddisfa i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio e il numero di serie 2020/740 (allegato II, punti da 1.1 a 1.5).
Il consumo di carburante è classificato da A a E in base al coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN, misurato ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V. Le fasce variano in base alla classe di pneumatici: la classe A è pari o inferiore a 6,5 N per kN per C1, 5,5 per C2 e 4,0 per C3, e la classe E inizia rispettivamente a 10,6, 9,1 e 7,1. L’aderenza sul bagnato è classificata da A a E in base all’indice di aderenza sul bagnato G, calcolato come indice misurato G(T) meno 0,03 e misurato ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117: la classe A richiede G pari ad almeno 1,55 per C1, 1,40 per C2 e 1,25 per C3, e la classe E corrisponde a 1,09, 0,94 e 0,79 o meno. Quando un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe di pneumatici, si usa la scala di classificazione della classe più elevata (allegato I, parti A e B).
La rumorosità di rotolamento esterno è sia un numero sia una classe. Il valore misurato N in dB(A) è calcolato ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117 e dichiarato in decibel, e la classe va da A a C rispetto al valore limite LV stabilito nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009: classe A se N è pari o inferiore a LV meno 3, classe B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e classe C se N è superiore a LV. Tali valori limite sono 70 dB(A) per i pneumatici C1 fino a 185 mm di larghezza nominale della sezione, 71 fino a 245 mm, 72 fino a 275 mm e 74 oltre, con 1 dB(A) in più per i pneumatici da neve, a carico extra o rinforzati; 72 dB(A) per i normali pneumatici C2 e 73 per i pneumatici C2 di trazione; e 73 e 75 dB(A) per i normali pneumatici C3 e per quelli di trazione, con 2 dB(A) in più per i pneumatici per uso speciale e per i pneumatici da neve della categoria C2 di trazione e 1 dB(A) per gli altri pneumatici da neve C2 e C3 (regolamento (CE) n. 661/2009, allegato II, parte C, punti 1.1 e 1.2).
L’aderenza sulla neve è provata ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117, e un pneumatico che soddisfa i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve è classificato come pneumatico per l’uso in condizioni nevose difficili e reca il pittogramma del fiocco di neve su montagna a tre picchi. L’aderenza sul ghiaccio è provata rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili, comprese, ove opportuno, le norme internazionali, che riflettano lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, e un pneumatico che soddisfa i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio reca il pittogramma di aderenza sul ghiaccio; il testo dispositivo non limita il pittogramma di aderenza sul ghiaccio ad alcuna classe di pneumatici (allegato I, parti D ed E).
Il formato è prescritto. L’etichetta misura almeno 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza, stampata più grande solo in proporzione, su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri, con i codici colore CMYK per il logo dell’UE, il logo energetico, le frecce del consumo di carburante da A a E da 100,0,100,0 per la classe A a 0,100,100,0 per la classe E e le frecce dell’aderenza sul bagnato da A a E da 100,60,0,0 a 30,0,0,0, e con dimensioni e spessori di linea specificati per ciascun pittogramma e per l’intervallo di classi di rumorosità da A a C centrato sotto l’altoparlante (allegato II, punto 2.2, come corretto il 28 ottobre 2021).
Registrazione in EPREL e scheda informativa sul prodotto
Prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021, il fornitore deve inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 (art. 3, punto 10, e art. 5, par. 1). La parte pubblica contiene il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’indirizzo, i recapiti e le altre informazioni di identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto. La parte relativa alla conformità contiene gli identificativi dei tipi di pneumatici di tutti i tipi equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità sufficienti per un’identificazione inequivocabile, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi (allegato VII).
Ne derivano tre regole di gestione. Un pneumatico per il quale sono apportate modifiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda informativa sul prodotto è un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore deve indicare nella banca dati quando ha cessato di immettere sul mercato unità di un tipo di pneumatico. Dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità, le informazioni della parte relativa alla conformità sono conservate per cinque anni (art. 5, parr. 6 e 7). I pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021, i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente e, finché non esiste una scheda, il fornitore deve mettere a disposizione per l’ispezione una versione elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato (art. 5, parr. 2, 3 e 4).
La scheda informativa sul prodotto è un documento standard, stampato o elettronico, incluso nell’opuscolo del prodotto o in altra documentazione fornita con il pneumatico. Riporta il nome commerciale o il marchio del fornitore e del fabbricante quando differiscono, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, la classe di consumo di carburante, la classe di aderenza sul bagnato, la classe e il valore in decibel della rumorosità di rotolamento esterno, l’indicazione se il pneumatico è destinato all’uso in condizioni nevose difficili, l’indicazione se è un pneumatico con aderenza sul ghiaccio e la data di inizio e, una volta nota, di fine produzione del tipo di pneumatico in due cifre per la settimana e due per l’anno (allegato III).
Punto vendita, vendita a distanza e pubblicità
I fornitori devono corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici (art. 4, par. 1). I distributori devono poi far giungere tali informazioni all’acquirente.
Nel punto vendita, cioè in qualsiasi luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, compresi gli showroom automobilistici che offrono pneumatici singoli, i pneumatici esposti devono recare l’etichetta adesiva in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero, con la scheda informativa sul prodotto disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico di un lotto, l’etichetta stampata deve essere mostrata all’utilizzatore finale ed esposta chiaramente in prossimità del pneumatico prima della vendita (art. 3, punto 6, e art. 6, par. 1). Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina, il distributore deve consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta prima della vendita (art. 6, par. 4).
La vendita a distanza è coperta in tre forme. Per i pneumatici venduti od offerti su internet l’etichetta va in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile, leggibile e proporzionata alla dimensione specificata al punto 2.1 dell’allegato II, con la scheda informativa sul prodotto accessibile; è ammessa una visualizzazione annidata, cioè un’interfaccia visiva in cui si raggiunge l’etichetta con un clic, un passaggio del mouse o un’espansione tattile (art. 4, par. 2, e art. 6, par. 7). La vendita a distanza cartacea deve mostrare l’etichetta e consentire agli utilizzatori finali di raggiungere la scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e di chiederne una copia stampata (art. 6, par. 5). Il telemarketing richiede che il distributore comunichi agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e li informi che l’etichetta e la scheda sono disponibili su un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata (art. 6, par. 6).
Qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico deve mostrare l’etichetta dei pneumatici e, quando la pubblicità indica il prezzo, l’etichetta deve essere in prossimità dell’indicazione del prezzo; online è ammessa una visualizzazione annidata. Questo obbligo grava allo stesso modo su fornitori e distributori (art. 4, par. 3, e art. 6, par. 2).
Quando gli utilizzatori finali intendono acquistare un veicolo nuovo, i fornitori di veicoli e i distributori di veicoli devono fornire loro, prima della vendita, l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso e l’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile (art. 7). Un prestatore di servizi di hosting che consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa sul prodotto in prossimità dell’indicazione del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di visualizzazione (art. 8); dal 17 febbraio 2024 il riferimento all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE si intende fatto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065.
Materiale promozionale tecnico e avvertenze sul sito web
Il materiale promozionale tecnico è la documentazione, stampata o elettronica, prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con le informazioni dell’allegato IV (art. 3, punto 7). Quando riguarda uno specifico tipo di pneumatico, sia i fornitori sia i distributori devono mostrare l’etichetta di quel tipo e includere le informazioni dell’allegato IV (art. 4, par. 4, e art. 6, par. 3).
L’allegato IV stabilisce l’ordine e il livello di qualità: la classe di consumo di carburante come lettera da A a E, la classe di aderenza sul bagnato come lettera da A a E, la classe di rumorosità di rotolamento esterno e il valore misurato in dB, l’indicazione se il pneumatico è destinato all’uso in condizioni nevose difficili e l’indicazione se è un pneumatico con aderenza sul ghiaccio, facili da leggere e da comprendere, e indicando l’intervallo tra i tipi di pneumatici con prestazioni più basse e più elevate quando i tipi all’interno di una famiglia di pneumatici sono classificati diversamente in base alla dimensione o ad altre caratteristiche (allegato IV, punti 1 e 2).
I fornitori devono inoltre pubblicare sui loro siti web un link alla pertinente pagina web della Commissione dedicata al regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e un’avvertenza secondo cui i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, in particolare che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate. Fornitori e distributori devono, ove pertinente, pubblicare un’avvertenza secondo cui i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e potrebbero offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura (allegato IV, punti 3 e 4).
Obblighi per ruolo
I fornitori provano e classificano ogni tipo di pneumatico secondo l’allegato I, producono l’etichetta dell’allegato II e la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, corredano gratuitamente ogni pneumatico o lotto di tali documenti, inseriscono le informazioni dell’allegato VII in EPREL prima dell’immissione sul mercato, presentano preventivamente all’autorità nazionale competente i valori, le informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, tengono pronta la documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi fino a quando non esiste la scheda nella banca dati, mettono la documentazione a disposizione, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o di organismi accreditati, garantiscono l’esattezza di ogni etichetta e scheda, collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e pongono immediatamente rimedio alla non conformità, e si astengono dal fornire o esporre etichette, marchi, simboli o scritte ingannevoli o etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici (art. 4 e art. 5). Poiché un fornitore è un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore, l’importatore è soggetto all’intero elenco, non a un ruolo più leggero di sola verifica.
I distributori espongono l’etichetta nel punto vendita, consegnano una copia quando i pneumatici non sono visibili, mostrano l’etichetta in prossimità del prezzo online e nella vendita a distanza cartacea, comunicano a voce le classi nel telemarketing, la mostrano nella pubblicità visiva e includono le informazioni dell’allegato IV nel materiale promozionale tecnico, e pubblicano l’avvertenza sull’aderenza sul ghiaccio ove pertinente (art. 6 e allegato IV). I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli forniscono l’etichetta e il materiale promozionale tecnico e assicurano che la scheda sia disponibile prima della vendita di un veicolo nuovo (art. 7). I prestatori di servizi di hosting consentono la visualizzazione e informano il distributore (art. 8).
Prove, verifica e tolleranze
Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 devono essere ottenute con i metodi di prova di cui all’allegato I e con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento (art. 9). Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato VI per ciascun parametro quando valutano se le classi dichiarate siano conformi (art. 10).
Ai sensi dell’allegato VI si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici; se i valori misurati soddisfano le classi dichiarate o il valore di rumorosità dichiarato entro le tolleranze di verifica, l’etichetta è considerata conforme, e in caso contrario si provano altri tre pneumatici o serie di pneumatici e se ne usa la media. Quando le classi o i valori derivano dai risultati delle prove di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117, gli Stati membri possono usare i dati di misurazione delle prove di conformità della produzione effettuate ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, valutati rispetto alle stesse tolleranze. Le tolleranze sono le seguenti: il coefficiente di resistenza al rotolamento allineato non deve superare il limite superiore della classe dichiarata di oltre 0,3 N per kN; la rumorosità di rotolamento esterno misurata non deve superare il valore dichiarato N di oltre 1 dB(A); l’indice di aderenza sul bagnato misurato G(T) non deve scendere al di sotto del limite inferiore della classe dichiarata; e i valori di aderenza sulla neve e sul ghiaccio misurati non devono scendere al di sotto degli indici minimi (allegato VI).
Controlli e sanzioni
Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai pneumatici coperti dal regolamento e dagli atti delegati adottati in base ad esso (art. 12, par. 1). Gli Stati membri devono garantire che le loro autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni di routine e ad hoc nei punti vendita (art. 11, par. 4), e le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 devono comprendere azioni per garantire l’efficace applicazione dell’etichettatura dei pneumatici (art. 12, par. 3). La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità, in particolare coinvolgendo più strettamente il gruppo di cooperazione amministrativa sull’etichettatura dei pneumatici (art. 12, par. 2), e le autorità possono recuperare dal fornitore che non si conforma i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto (art. 12, par. 4).
L’esattezza dell’etichetta ha una propria via. Il fornitore presenta a un’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, così che l’autorità possa verificare l’etichetta (art. 4, par. 5). L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, definiscono tale autorità rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti. L’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento; il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Quando tale autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito l’esattezza dell’etichetta, verifica le classi dichiarate e le informazioni supplementari rispetto ai valori e alla documentazione presentati (art. 11, par. 3). Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici conformi (art. 11, par. 1), e quando concedono incentivi per i pneumatici, questi possono riguardare solo i pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato, e le misure di tassazione e le misure fiscali non contano come incentivi (art. 11, par. 2).
Il regolamento (CE) n. 1222/2009 figura al punto 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 14 del suo allegato II, l’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni; entrambe le voci si leggono come riferite al presente regolamento poiché l’articolo 17 intende i riferimenti all’atto abrogato come riferimenti al regolamento (UE) 2020/740, che contiene invece una propria disposizione sanzionatoria all’articolo 11, paragrafo 5. L’etichettatura dei pneumatici non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il distinto obbligo di disporre di un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione non sorge in base a tale regolamento; un fornitore è in ogni caso un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore stabilito nell’Unione.
Le sanzioni sono nazionali. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione per le violazioni del regolamento e dei suoi atti delegati, ne assicurano l’attuazione e dovevano notificare alla Commissione, entro il 1° maggio 2021, e senza indugio ogni modifica successiva; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 11, par. 5).
In Danimarca il regolamento è fatto rispettare tramite la legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026. Il § 2 elenca il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009, abrogato, come n. 32, ed entrambi sono regolamenti sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale (legge sui prodotti, § 8 c e § 9, commi da 1 a 3; decreto n. 787 del 18 giugno 2025, § 5 e § 11).
Gli strumenti danesi sono gli stessi per l’etichettatura dei pneumatici e per gli altri settori di prodotto: un divieto temporaneo di consegna, commercializzazione, esposizione o altra messa a disposizione quando il prodotto può presentare un rischio (§ 13); ordini di avvisare gli utenti dei rischi, porre fine al marketing ingannevole, porre rimedio alla non conformità, interrompere le vendite o la consegna, ritirare il prodotto in modo effettivo e immediato, richiamarlo dagli utenti o distruggerlo in sicurezza, e avvertimenti (§ 14); divieti di immissione sul mercato, messa a disposizione, consegna o messa in servizio, con ordine di distruzione (§ 16); e la chiusura di un caso con indicazioni, un divieto, un ordine o un avvertimento (§ 14 a). Un pneumatico non conforme al regolamento pone l’operatore economico in violazione del § 5, comma 1, n. 2, della legge sui prodotti, che impone ai prodotti di essere conformi ai regolamenti sui prodotti e che il § 3 a non disattiva per i prodotti connessi alla circolazione stradale. Tale violazione è punita ai sensi del § 37, comma 1, n. 1, con una sanzione pecuniaria, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, e la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, cioè pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro, poiché l’etichettatura dei pneumatici è il settore di prodotto n. 33, compreso nella fascia a cui si applica l’aggravamento. L’inosservanza delle decisioni dell’autorità e l’elusione del suo controllo sono punite con la stessa scala. Le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. La legge consente inoltre al ministro per le imprese di stabilire con decreto le sanzioni per i regolamenti sui prodotti, ma il § 3 a esclude l’applicazione di tale potere ai prodotti connessi alla circolazione stradale e non è stato adottato alcun decreto di questo tipo per l’etichettatura dei pneumatici (§ 3 a, § 5, comma 1, n. 2, e § 37).
Come aiuta Conphora
Conphora monitora il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, gli atti delegati che porterebbero i pneumatici ricostruiti e nuovi parametri nell’etichetta, la proposta di semplificazione della Commissione del 2026 e la legge danese sui prodotti, e mappa la Sua gamma di pneumatici rispetto alle esclusioni dell’articolo 2, alle classi C1, C2 e C3, alle scale di classificazione dell’allegato I e alle tolleranze dell’allegato VI. Segnala le lacune nella scheda EPREL, nel contenuto e nel formato dell’etichetta, nella scheda informativa sul prodotto, nell’esposizione nel punto vendita e online e nei contenuti promozionali e del sito web dell’allegato IV prima che un’ispezione di un punto vendita le rilevi, conserva in un unico luogo le prove e le registrazioni quinquennali e La avvisa quando cambiano un parametro, un metodo di prova, un’autorità o il regolamento stesso.
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Fonti
- Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, testo consolidato del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/740 nel testo pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32020R0740 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici, abrogato dal 1° maggio 2021 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, abrogato dal 6 luglio 2022 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica, il quale istituisce l’EPREL (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali (EUR-Lex)
- COM(2026) 565 definitivo, proposta sulla semplificazione e sul migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici (EUR-Lex)
- Pneumatici, l’etichetta UE dei pneumatici e gli obblighi di fornitori e rivenditori (Commissione europea, Energy Efficient Products)
- Informazioni EPREL per i fornitori di prodotti (Commissione europea, Energy Efficient Products)
- EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.