{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "TLR",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tlr/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tlr.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tlr/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-13",
  "regulation": {
    "code": "TLR",
    "name": "Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione all’efficienza in termini di consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009",
    "shortName": "Regolamento sull’etichettatura dei pneumatici",
    "reference": "Regolamento (UE) 2020/740",
    "celex": "32020R0740",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "Energy & Ecodesign",
    "inForce": "2020-06-25",
    "appliesFrom": "2021-05-01",
    "changing": false,
    "video": "regulation-tlr"
  },
  "answer": "Il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici impone a ogni pneumatico C1, C2 e C3 sul mercato dell’UE un’etichetta con le classi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, registrata in EPREL e mostrata in vendita e pubblicità. Vincola fornitori, distributori e fornitori di veicoli, si applica dal 1° maggio 2021 e non è mai stato modificato.",
  "description": "Guida al TLR: il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, le classi di pneumatici C1, C2 e C3 e le otto esclusioni, le scale da A a E per il consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato, il valore di rumorosità di rotolamento esterno e le classi da A a C, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio, la registrazione in EPREL e il codice QR, gli obblighi nel punto vendita, nella vendita a distanza e nella pubblicità, l’assetto dei controlli in Danimarca, le date principali e come conformarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento: l’articolo 12, paragrafo 1, rende applicabile ai pneumatici interessati il regolamento (UE) 2019/1020, l’articolo 11, paragrafo 4, obbliga gli Stati membri a far svolgere alle loro autorità ispezioni di routine e ad hoc nei punti vendita, e l’articolo 12, paragrafo 3, prevede che le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 comprendano azioni per far rispettare l’etichettatura dei pneumatici; la Commissione sostiene la cooperazione tramite il gruppo di cooperazione amministrativa sull’etichettatura dei pneumatici, e le autorità possono recuperare dal fornitore non conforme i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4. L’esattezza è verificata da un’autorità nazionale competente, che l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, definiscono rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti. L’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento; il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Tale autorità riceve dal fornitore i valori dichiarati e l’etichetta prima dell’immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, e li verifica rispetto alla documentazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, applicando la procedura di verifica dell’allegato VI e le relative tolleranze. Il regolamento (CE) n. 1222/2009 figura al punto 34 dell’allegato I e al punto 14 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 e tali voci si leggono come riferite al presente regolamento, poiché l’articolo 17 dispone che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2020/740; l’etichettatura dei pneumatici non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui il distinto obbligo di disporre di un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione non sorge in tale sede, benché il fornitore sia per definizione un fabbricante dell’UE, un rappresentante autorizzato o un importatore stabilito nell’Unione. In Danimarca la legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il regolamento nel § 2 come settore di prodotto n. 33, il che lo rende un regolamento sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e un prodotto connesso alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale. Gli strumenti sono il divieto temporaneo quando un prodotto può presentare un rischio, gli ordini di avvisare gli utenti, di porre fine al marketing ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di interrompere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere il prodotto, gli avvertimenti, i divieti di immissione sul mercato o di messa a disposizione e le sanzioni pecuniarie, che in presenza di circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione di 2 anni.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2012-07-01",
      "label": "Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1222/2009, gli obblighi di fornitori e distributori della prima etichetta UE dei pneumatici, non si applicano ai pneumatici prodotti prima di questa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222 · Art. 15"
    },
    {
      "date": "2012-11-01",
      "label": "Si applica il regolamento (CE) n. 1222/2009, l’atto sostituito dal regolamento (UE) 2020/740",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222 · Art. 16"
    },
    {
      "date": "2020-05-25",
      "label": "Regolamento (UE) 2020/740 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulle basi giuridiche dell’articolo 114 e dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740 · title, citations and signature block after Art. 18"
    },
    {
      "date": "2020-06-25",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 177 del 5 giugno 2020; da questa data i fornitori possono inserire volontariamente nella banca dati dei prodotti i pneumatici già immessi sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(3), Art. 18 and the OJ reference"
    },
    {
      "date": "2020-07-27",
      "label": "Prima rettifica pubblicata nella GU L 241; EUR-Lex la registra come correzione delle versioni linguistiche tedesca, inglese e italiana, e il testo consolidato la elenca come C1",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · list of corrigenda in the header; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "date": "2021-04-30",
      "label": "La rettifica pubblicata nella GU L 147 corregge il blocco del titolo dell’atto, che reca ora la dicitura «Testo rilevante ai fini del SEE»; è integrata nel testo consolidato come C2",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · C2 marks in the title block"
    },
    {
      "date": "2021-05-01",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2020/740 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato; da questa data i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data, e gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni e sull’applicazione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1), Art. 11(5), Art. 17 and Art. 18"
    },
    {
      "date": "2021-10-28",
      "label": "La rettifica pubblicata nella GU L 382 corregge le specifiche di formato dell’etichetta dell’allegato II, tra cui le dimensioni in punti dei caratteri Verdana e Calibri, i contorni delle frecce e le dimensioni dei pittogrammi; è integrata nel testo consolidato come C3",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · C3 marks in Annex II, point 2.2"
    },
    {
      "date": "2021-11-30",
      "label": "Termine entro cui i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(2)"
    },
    {
      "date": "2022-06-26",
      "label": "Termine entro cui la Commissione doveva adottare atti delegati che introducessero negli allegati requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti, purché fosse disponibile un metodo di prova adeguato; non è stato adottato alcun atto delegato di questo tipo, per cui i pneumatici ricostruiti non sono ancora soggetti ad alcun obbligo di etichettatura",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(1) and Art. 13(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "date": "2022-07-06",
      "label": "Il regolamento (CE) n. 661/2009, citato dall’articolo 3, punto 1, per le classi di pneumatici C1, C2 e C3 e dall’allegato I, parte C, per i valori limite di rumorosità di rotolamento, è abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 a decorrere dalla sua data di applicazione; i riferimenti ad esso si intendono fatti a tale regolamento",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144 · Art. 18(1) and (2) and Art. 19"
    },
    {
      "date": "2024-02-17",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE; il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva si intende fatto all’articolo 6 del regolamento sui servizi digitali",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065 · Art. 89 and Art. 93(2)"
    },
    {
      "date": "2025-06-01",
      "label": "Termine entro cui la Commissione doveva valutare il regolamento e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, anche sui costi e sui benefici di una verifica obbligatoria da parte di terzi indipendenti delle informazioni dell’etichetta",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 15"
    },
    {
      "date": "2025-06-25",
      "label": "Fine del primo periodo quinquennale dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 13, tacitamente prorogato per un periodo identico, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 14(2)"
    },
    {
      "date": "2025-07-01",
      "label": "Entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) danese n. 787 del 18 giugno 2025: i poteri del ministro dei trasporti in materia di vigilanza del mercato e di requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 8 c della legge sui prodotti sono esercitati dalla Færdselsstyrelsen, che svolge anche i compiti di omologazione e ispezione dei veicoli",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787 · § 5, § 11 and § 21"
    },
    {
      "date": "2026-01-08",
      "label": "La legge danese sui prodotti è consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, che elenca il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 come n. 32, entrambi prodotti connessi alla circolazione stradale; dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, l’autorità di controllo ai sensi del § 9",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 32 and 33, § 4, nr. 5 and 6, and § 9; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "date": "2026-06-24",
      "label": "La Commissione adotta il COM(2026) 565 definitivo, una proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e opzioni digitali, insieme alle relazioni di attuazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dell’articolo 15 del presente regolamento; la proposta non è diritto vigente e non cambia nulla finché non sarà adottata",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565 · explanatory memorandum, sections 1 and 3, and Art. 2"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, cioè pneumatici appartenenti alle classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009: la classe C1 progettata principalmente per i veicoli M1, N1, O1 e O2, la classe C2 progettata principalmente per i veicoli M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico in singolo pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o superiore a N, e la classe C3 progettata principalmente per le stesse categorie di veicoli con indice di capacità di carico pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o inferiore a M, oppure con indice di capacità di carico pari o superiore a 122; un pneumatico può rientrare in più di una classe",
      "Pneumatici ricostruiti, che rientrano nel campo di applicazione ma i cui requisiti si applicano solo quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni in conformità all’articolo 13; la Commissione doveva introdurre tali requisiti con atto delegato entro il 26 giugno 2022, purché esistesse un tale metodo, e non ne è stato adottato alcuno",
      "Pneumatici di seconda mano importati da un paese terzo, che costituiscono l’unica categoria di pneumatici usati coperta dal regolamento",
      "L’etichetta stessa: l’etichetta armonizzata UE dei pneumatici dell’allegato II recante il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità, la classe del pneumatico, il pittogramma, la scala e la classe del consumo di carburante, il pittogramma, la scala e la classe dell’aderenza sul bagnato, il pittogramma, il valore in dB(A) e la classe della rumorosità di rotolamento esterno, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio ove applicabili e il numero di serie 2020/740",
      "La catena di fornitura e di vendita: i fornitori, cioè un fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un pneumatico sul mercato dell’Unione; i distributori, cioè chiunque nella catena di fornitura, diverso dal fornitore, metta a disposizione un pneumatico sul mercato; i fornitori di veicoli e i distributori di veicoli che vendono veicoli nuovi; e i prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di pneumatici attraverso il loro sito internet"
    ],
    "derived": [
      "Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale; il diritto nazionale aggiunge soltanto le sanzioni, i meccanismi di applicazione e la designazione delle autorità che l’articolo 11, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2019/1020 lasciano agli Stati membri",
      "L’articolo 3, punto 1, e l’allegato I, parte C, citano il regolamento (CE) n. 661/2009 per le classi di pneumatici e per i valori limite di rumorosità di rotolamento LV; tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 con effetto dal 6 luglio 2022 e i riferimenti ad esso si intendono fatti a quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2019/2144 non riprende esso stesso le definizioni delle classi C1, C2 e C3 né i valori limite di rumorosità di rotolamento, per cui, a leggerlo alla lettera, il rinvio punta ormai a disposizioni che non esistono più in alcun atto vigente dell’Unione. La lettura praticabile, e quella applicata dal settore, è che la sostanza sopravviva attraverso il regolamento UNECE n. 117, che il regolamento (UE) 2019/2144 rende obbligatorio tramite il proprio allegato II e al quale l’allegato I del presente regolamento rinvia direttamente per i metodi di prova, e che le definizioni delle classi e i valori limite del regolamento abrogato continuino a fornire il contenuto finché la Commissione non modificherà gli allegati con atto delegato ai sensi dell’articolo 13",
      "L’articolo 8 si rivolge a un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE; gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono stati soppressi dall’articolo 89 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che si applica dal 17 febbraio 2024, e i riferimenti all’articolo 14 si intendono fatti all’articolo 6 di tale regolamento",
      "Otto gruppi di pneumatici sono esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a h): i pneumatici professionali fuoristrada, i pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h, i pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm, i pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare la trazione, come i pneumatici chiodati, i pneumatici progettati solo per veicoli destinati esclusivamente alle competizioni e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo",
      "La banca dati dei prodotti è il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica, EPREL, istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369; il regolamento ha modificato l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento in modo che la banca dati sostenga anche la vigilanza del mercato ai sensi del presente regolamento, e il codice QR sull’etichetta rinvia alla scheda del pneumatico",
      "Il consumo di carburante è classificato da A a E in base al coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN, l’aderenza sul bagnato da A a E in base all’indice di aderenza sul bagnato G e la rumorosità di rotolamento esterno da A a C rispetto al valore limite LV, con la classe A a LV meno 3 dB(A) o meno, la classe B al di sopra di tale valore fino a LV e la classe C al di sopra di LV; quando un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe, si applica la scala di classificazione della classe di pneumatici più elevata (allegato I, parti da A a C e, per le lettere di classe e il valore di rumorosità arrotondato riportati sull’etichetta, allegato II, punti da 1.2 a 1.5 e 2.2)",
      "Il regolamento non stabilisce alcuna soglia dimensionale dell’impresa né alcuna esenzione per le piccole imprese; gli obblighi seguono il ruolo nella catena, non il fatturato né il numero di dipendenti",
      "Gli incentivi concessi dagli Stati membri per i pneumatici possono riguardare solo i pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato; le misure di tassazione e le misure fiscali non sono incentivi a tal fine"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "c1-tyres",
        "label": "Pneumatici C1, progettati principalmente per autovetture, furgoni e rimorchi leggeri"
      },
      {
        "id": "c2-tyres",
        "label": "Pneumatici C2, progettati principalmente per autobus, autocarri e rimorchi pesanti con indice di capacità di carico pari o inferiore a 121 e simbolo della categoria di velocità pari o superiore a N"
      },
      {
        "id": "c3-tyres",
        "label": "Pneumatici C3, progettati principalmente per autobus, autocarri e rimorchi pesanti con un simbolo di categoria di velocità basso o con indice di capacità di carico pari o superiore a 122"
      },
      {
        "id": "snow-grip-tyres",
        "label": "Pneumatici che soddisfano i valori minimi dell’indice di aderenza sulla neve del regolamento UNECE n. 117, che recano il pittogramma del fiocco di neve su montagna a tre picchi"
      },
      {
        "id": "ice-grip-tyres",
        "label": "Pneumatici che soddisfano i pertinenti valori minimi dell’indice di aderenza sul ghiaccio, che recano il pittogramma di aderenza sul ghiaccio"
      },
      {
        "id": "tyres-fitted-on-new-vehicles",
        "label": "Pneumatici offerti con un veicolo nuovo o montati su di esso che un utilizzatore finale intende acquistare"
      },
      {
        "id": "imported-second-hand-tyres",
        "label": "Pneumatici di seconda mano importati da un paese terzo"
      },
      {
        "id": "re-treaded-tyres",
        "label": "Pneumatici ricostruiti, pneumatici usati rigenerati sostituendo il battistrada usurato con nuovo materiale"
      },
      {
        "id": "off-road-professional-tyres",
        "label": "Pneumatici professionali fuoristrada, pneumatici per uso speciale impiegati principalmente in condizioni fuoristrada difficili"
      },
      {
        "id": "pre-1990-vehicle-tyres",
        "label": "Pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990"
      },
      {
        "id": "t-type-temporary-spare-tyres",
        "label": "Pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, da usare a pressioni di gonfiaggio più elevate rispetto ai pneumatici standard e rinforzati"
      },
      {
        "id": "low-speed-tyres",
        "label": "Pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h"
      },
      {
        "id": "small-or-large-rim-tyres",
        "label": "Pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm"
      },
      {
        "id": "studded-and-traction-device-tyres",
        "label": "Pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare le caratteristiche di trazione, come i pneumatici chiodati"
      },
      {
        "id": "racing-tyres",
        "label": "Pneumatici progettati solo per essere montati su veicoli destinati esclusivamente alle competizioni"
      },
      {
        "id": "second-hand-tyres",
        "label": "Pneumatici di seconda mano non importati da un paese terzo"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fornitore: fabbricante stabilito nell’Unione",
        "definition": "Un fornitore è un fabbricante stabilito nell’Unione, un rappresentante autorizzato di un fabbricante non stabilito nell’Unione o un importatore che immette un prodotto sul mercato dell’Unione; un fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il suo nome o marchio. Il fornitore è soggetto agli obblighi di etichetta, scheda informativa sul prodotto, banca dati ed esattezza degli articoli 4 e 5.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, points (12) and (15); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 3, point (8)"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Fornitore: importatore",
        "definition": "Un importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo. Un importatore che immette pneumatici sul mercato dell’Unione è un fornitore ai sensi dell’articolo 3, punto 15, ed è soggetto a tutti gli obblighi del fornitore degli articoli 4 e 5, non a un insieme distinto e più leggero di obblighi di verifica.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, points (13) and (15); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 3, point (9)"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE",
        "definition": "Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e il rappresentante immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, è quest’ultimo il fornitore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, points (14) and (15)"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online",
        "definition": "Un distributore è qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato. I distributori sono soggetti agli obblighi dell’articolo 6 relativi al punto vendita, alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (16), and Art. 6"
      },
      {
        "id": "trader",
        "label": "Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi",
        "definition": "I fornitori di veicoli e i distributori di veicoli sono i soggetti che offrono veicoli nuovi agli utilizzatori finali; quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, essi devono fornirgli, prima della vendita, l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso e l’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 7"
      },
      {
        "id": "online-marketplace",
        "label": "Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici",
        "definition": "Un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, inteso dal 17 febbraio 2024 come riferito all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, che consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet; deve consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto in prossimità dell’indicazione del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di visualizzazione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065 · Art. 89"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "off-road-professional-tyres",
          "pre-1990-vehicle-tyres",
          "t-type-temporary-spare-tyres",
          "low-speed-tyres",
          "small-or-large-rim-tyres",
          "studded-and-traction-device-tyres",
          "racing-tyres",
          "second-hand-tyres"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, esclude otto gruppi alle lettere da a) a h): i pneumatici professionali fuoristrada, i pneumatici progettati per essere montati solo su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h, i pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non supera 254 mm o è pari o superiore a 635 mm, i pneumatici dotati di dispositivi supplementari per migliorare le caratteristiche di trazione, come i pneumatici chiodati, i pneumatici progettati solo per essere montati su veicoli destinati esclusivamente alle competizioni e i pneumatici di seconda mano. Per essi il presente regolamento non richiede né etichetta, né scheda informativa sul prodotto, né inserimento nella banca dati; i pneumatici di seconda mano importati da un paese terzo sono l’eccezione e restano nel campo di applicazione, e continuano ad applicarsi le norme sull’omologazione e sull’idoneità alla circolazione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(2), points (a) to (h)"
      },
      {
        "categories": [
          "re-treaded-tyres"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "I pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, ma i relativi requisiti si applicano solo quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato per misurarne le prestazioni in conformità all’articolo 13. L’articolo 13, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di adottare atti delegati che introducessero requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti entro il 26 giugno 2022, purché tale metodo fosse disponibile; non è stato adottato alcun atto delegato e il regolamento non è mai stato modificato, per cui nella pratica oggi i pneumatici ricostruiti non sono soggetti ad alcun obbligo di etichetta, scheda informativa sul prodotto o banca dati. Occorre seguire gli atti delegati: gli obblighi decorrono dal giorno in cui la Commissione li introduce.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(1), Art. 3, point (2), and Art. 13(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
      },
      {
        "categories": [
          "c1-tyres",
          "c2-tyres",
          "c3-tyres",
          "snow-grip-tyres",
          "ice-grip-tyres",
          "imported-second-hand-tyres"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "other",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato sono interamente coperti. Il fornitore deve corredare ogni pneumatico di un’etichetta adesiva conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure fornire un’etichetta stampata e una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di pneumatici identici, inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima dell’immissione sul mercato, presentare preventivamente i valori e l’etichetta all’autorità nazionale competente, garantire l’esattezza dell’etichetta e della scheda e non esporre mai un’etichetta che imiti o induca in errore. Il distributore deve esporre l’etichetta adesiva nel punto vendita in posizione chiaramente visibile, mostrare all’utilizzatore finale l’etichetta stampata del lotto prima della vendita, consegnargli una copia dell’etichetta quando i pneumatici non sono visibili al momento della vendita, mostrare l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo nelle vendite su internet e nella vendita a distanza cartacea, comunicare a voce le classi nel telemarketing e riprodurre l’etichetta nella pubblicità visiva e le informazioni dell’allegato IV nel materiale promozionale tecnico. Quando un tipo di pneumatico appartiene a più di una classe, si applica la scala di classificazione della classe più elevata. Non esiste alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(1), Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Annexes I to IV and VII"
      },
      {
        "categories": [
          "tyres-fitted-on-new-vehicles"
        ],
        "roles": [
          "trader"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Quando gli utilizzatori finali intendono acquistare un veicolo nuovo, i fornitori di veicoli e i distributori di veicoli devono fornire loro, prima della vendita, l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso e l’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile. L’obbligo grava sul lato veicolo della transazione ed è distinto dagli obblighi di fornitori e distributori per i pneumatici venduti separatamente.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 7"
      },
      {
        "categories": [
          "c1-tyres",
          "c2-tyres",
          "c3-tyres",
          "snow-grip-tyres",
          "ice-grip-tyres",
          "imported-second-hand-tyres",
          "tyres-fitted-on-new-vehicles"
        ],
        "roles": [
          "online-marketplace"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Un prestatore di servizi di hosting che consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet deve consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell’indicazione del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di visualizzarle. Non subentra negli obblighi del fornitore né in quelli del distributore, e il riferimento all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE si intende dal 17 febbraio 2024 fatto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065. Quando è la piattaforma stessa a mettere a disposizione pneumatici sul mercato, essa è un distributore e si applicano integralmente gli obblighi dell’articolo 6.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (16), Art. 6 and Art. 8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065 · Art. 89"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dalla classe del pneumatico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009, letto dal 6 luglio 2022 rispetto al regolamento (UE) 2019/2144, dal fatto che il pneumatico rientri in una delle otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dal fatto che sia ricostruito o di seconda mano e dalla sua provenienza, e dal ruolo rivestito nella catena: fornitore, distributore, fornitore o distributore di veicoli, oppure prestatore di servizi di hosting.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2, Art. 3 and Art. 4 to Art. 8"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Provare e classificare ogni tipo di pneumatico con i metodi dell’allegato I: il coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117, allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V, classificato da A a E sulla scala specifica della classe; l’indice di aderenza sul bagnato G ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117, calcolato come G(T) meno 0,03 e classificato da A a E; il valore di rumorosità di rotolamento esterno N in dB(A) ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117, dichiarato in decibel arrotondati al numero intero più vicino e classificato A se N è pari o inferiore al valore limite LV meno 3, B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e C se N è superiore a LV; l’aderenza sulla neve ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117; e l’aderenza sul ghiaccio rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili che riflettano lo stato dell’arte. Quando un tipo di pneumatico rientra in più di una classe, usare la scala di classificazione della classe più elevata.",
        "id": "tlr-mfr-test-grade-tyre",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 9 and Annex I, Parts A to E, Annex II, points 1.2 to 1.5 and 2.2, and Annex V"
      },
      {
        "text": "Corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici. L’etichetta riporta il codice QR, il Suo nome commerciale o marchio, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, i pittogrammi, le scale e le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato nella parte superiore e, nella parte inferiore, il pittogramma, il valore e la classe della rumorosità di rotolamento, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio se il pneumatico ne ha i requisiti e il numero di serie 2020/740; la dimensione minima è di 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e i codici colore dell’allegato II.",
        "id": "tlr-mfr-accompany-tyre-placed",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(1) and Annex II, points 1 and 2"
      },
      {
        "text": "Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: nella parte pubblica il Suo nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto; nella parte relativa alla conformità gli identificativi di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi. Trattare come nuovo tipo di pneumatico quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità.",
        "id": "tlr-mfr-enter-annex-vii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1), (6) and (7), and Annex VII"
      },
      {
        "text": "Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica (la Sua identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta elettronica, le classi e i parametri della scheda) e la parte relativa alla conformità (tipi equivalenti, descrizione, protocolli di prova, parametri misurati e calcoli).",
        "id": "tlr-mfr-enter-product-database",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1) and Annex VII"
      },
      {
        "text": "Trattare come nuovo tipo di pneumatico nella banca dati quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, e indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico.",
        "id": "tlr-mfr-update-database-changes",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(6)"
      },
      {
        "text": "Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.",
        "id": "tlr-mfr-keep-compliance-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(7)"
      },
      {
        "text": "Presentare a un’autorità nazionale competente, termine che l’articolo 4, paragrafo 5, definisce rinviando all’«autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, prima dell’immissione del tipo di pneumatico sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza; tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica fino all’inserimento nella banca dati, e fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.",
        "id": "tlr-mfr-submit-relevant-national",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(5), Art. 5(4) and (5), and Art. 11(3)"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, presentare a un’autorità nazionale competente i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza.",
        "id": "tlr-mfr-submit-values-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(5)"
      },
      {
        "text": "Fino all’inserimento nella banca dati, tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica.",
        "id": "tlr-mfr-keep-technical-documentation-ready",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(4)"
      },
      {
        "text": "Fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.",
        "id": "tlr-mfr-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(5) and Art. 11(3)"
      },
      {
        "text": "Mostrare l’etichetta nelle Sue attività di vendita e di marketing: nella vendita a distanza mostrare l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo, in dimensioni proporzionate alla specifica dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto, anche in forma stampata su richiesta; mostrare l’etichetta in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico e in prossimità del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa online; e mostrare l’etichetta e le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico, indicando l’intervallo dal tipo con prestazioni più basse a quello con prestazioni più elevate quando una famiglia di pneumatici è classificata diversamente in base alla dimensione.",
        "id": "tlr-mfr-display-label-selling",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(2), (3) and (4), and Annex IV, points 1 and 2"
      },
      {
        "text": "Pubblicare sul Suo sito web un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e l’avvertenza che i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici va controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate; ove pertinente, pubblicare anche l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati per il ghiaccio e la neve compatta e possono offrire prestazioni non ottimali, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura, in condizioni meno severe.",
        "id": "tlr-mfr-publish-website-link",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Annex IV, points 3 and 4"
      },
      {
        "text": "Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte non conformi al regolamento che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, né etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici. Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.",
        "id": "tlr-mfr-ensure-accuracy-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(6), (8), (9) and (10)"
      },
      {
        "text": "Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, o che imitino l’etichetta UE dei pneumatici.",
        "id": "tlr-mfr-ensure-label-accuracy",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(6), (9) and (10)"
      },
      {
        "text": "Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.",
        "id": "tlr-mfr-cooperate-remedy-non-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(8)"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "In quanto importatore che immette sul mercato dell’Unione pneumatici provenienti da un paese terzo, Lei è un fornitore, per cui gli articoli 4 e 5 si applicano integralmente: l’etichetta e la scheda informativa sul prodotto con ogni pneumatico o lotto, l’inserimento nella banca dati prima dell’immissione sul mercato, la presentazione dei valori e dell’etichetta all’autorità nazionale competente, l’esattezza, gli obblighi relativi alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale e le avvertenze sul sito web. Il presente regolamento non prevede alcun regime ridotto per gli importatori né un ruolo di sola verifica.",
        "id": "tlr-imp-importer-placing-tyres",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, points (13) and (15), Art. 4 and Art. 5"
      },
      {
        "text": "Ottenere dal fabbricante, prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, i risultati delle prove e della classificazione dell’allegato I, l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento e i dati di conformità dell’allegato VII, poiché Lei deve poter inserire i protocolli, i parametri tecnici misurati e i calcoli nella parte relativa alla conformità della banca dati e mettere la documentazione tecnica a disposizione di un’autorità di vigilanza del mercato entro 10 giorni lavorativi fino a quando non l’avrà fatto.",
        "id": "tlr-imp-obtain-annex-test",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1) and (4), Annex V and Annex VII, point 2"
      },
      {
        "text": "Verificare i pneumatici rispetto all’articolo 2 prima di importarli: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, comportano l’assenza di obblighi, i pneumatici ricostruiti non ne hanno finché la Commissione non adotterà gli atti delegati, e i pneumatici di seconda mano sono coperti solo se importati da un paese terzo, il che rende un pneumatico usato importato un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è.",
        "id": "tlr-imp-check-tyres-against",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(1) and Art. 2(2), point (h)"
      },
      {
        "text": "Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico, conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità e inserire i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato, che dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021.",
        "id": "tlr-imp-keep-database-entry",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(2), (6) and (7)"
      },
      {
        "text": "Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e inserire gli eventuali pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato.",
        "id": "tlr-imp-update-database-changes",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(2) and (6)"
      },
      {
        "text": "Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.",
        "id": "tlr-imp-keep-compliance-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(7)"
      },
      {
        "text": "Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili; essere pronti alla verifica dell’allegato VI, in cui si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici e, se la prova dà esito negativo, altri tre pneumatici o serie, e attendersi di sostenere i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto se si è ritenuti non conformi.",
        "id": "tlr-imp-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(8), Art. 10, Art. 12(4) and Annex VI"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.",
        "id": "tlr-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, points (14) and (15)"
      },
      {
        "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento.",
        "id": "tlr-oth-act-under-mandate",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (14)"
      },
      {
        "text": "Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.",
        "id": "tlr-oth-supplier-when-placing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (15)"
      },
      {
        "text": "Registrare i tipi di pneumatici nella banca dati dei prodotti con la Sua identificazione di fornitore, indicando nella parte pubblica il nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, e mantenere completa la parte relativa alla conformità con i protocolli di prova, i parametri misurati e i calcoli.",
        "id": "tlr-oth-register-tyre-types",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1) and Annex VII"
      },
      {
        "text": "Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, e rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.",
        "id": "tlr-oth-submit-values-used",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(5) and Art. 5(5)"
      },
      {
        "text": "Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta.",
        "id": "tlr-oth-submit-values-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(5)"
      },
      {
        "text": "Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.",
        "id": "tlr-oth-provide-information-request",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(5)"
      },
      {
        "text": "Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o degli organismi accreditati nazionali competenti, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili.",
        "id": "tlr-oth-make-technical-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(7) and (8)"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Nel punto vendita, assicurarsi che i pneumatici esposti rechino l’etichetta adesiva del fornitore conforme all’allegato II in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero e che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico che fa parte di un lotto di pneumatici identici, mostrare l’etichetta stampata all’utilizzatore finale prima della vendita ed esporla chiaramente in prossimità del pneumatico, con la scheda informativa sul prodotto disponibile.",
        "id": "tlr-dist-point-sale-make",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 6(1), points (a) and (b)"
      },
      {
        "text": "Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina o in un negozio basato su un magazzino, consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.",
        "id": "tlr-dist-normal-situation-workshop",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 6(4)"
      },
      {
        "text": "Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, mostrare l’etichetta dei pneumatici in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile e leggibile e in dimensioni proporzionate a quelle specificate al punto 2.1 dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa una visualizzazione annidata dell’etichetta per uno specifico tipo di pneumatico.",
        "id": "tlr-dist-display-tyre-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 6(7)"
      },
      {
        "text": "Nella vendita a distanza cartacea mostrare l’etichetta dei pneumatici e dare agli utilizzatori finali accesso alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata; nella vendita a distanza tramite telemarketing comunicare agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e informarli che possono accedere all’etichetta e alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e chiedendone una copia stampata.",
        "id": "tlr-dist-paper-based-distance-selling",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 6(5) and (6)"
      },
      {
        "text": "Mostrare l’etichetta dei pneumatici in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico, e in prossimità dell’indicazione del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa per le pubblicità visive su internet; mostrare l’etichetta dei pneumatici e includere le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico.",
        "id": "tlr-dist-show-tyre-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 6(2) and (3), and Annex IV"
      },
      {
        "text": "Ove pertinente, pubblicare sul Suo sito web l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e possono offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura.",
        "id": "tlr-dist-publish-website-statement",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Annex IV, point 4"
      },
      {
        "text": "Attendersi ispezioni di routine e ad hoc nel Suo punto vendita: gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato gestiscano un tale sistema di ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e la strategia nazionale di vigilanza del mercato deve comprendere azioni per far rispettare efficacemente l’etichettatura dei pneumatici.",
        "id": "tlr-dist-expect-routine-hoc",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 11(4) and Art. 12(3)"
      }
    ],
    "trader": [
      {
        "text": "Quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, fornirgli prima della vendita l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso, insieme all’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile.",
        "id": "tlr-trd-provide-end-user-sale",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 7"
      },
      {
        "text": "Ottenere dal fornitore dei pneumatici le etichette e le schede informative sul prodotto di ogni opzione di pneumatico che si offre con un veicolo, la cui scheda nella banca dati contiene l’etichetta in formato elettronico e i parametri della scheda, così che l’utilizzatore finale possa confrontare le opzioni prima di scegliere.",
        "id": "tlr-trd-obtain-labels-product",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1) and Annex VII, point 1"
      },
      {
        "text": "Se si vendono anche pneumatici separatamente, come negozio di pneumatici o officina annessa al concessionario, per tali vendite si è distributori e si applicano integralmente gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’esposizione nel punto vendita, la copia dell’etichetta quando i pneumatici non sono visibili e la visualizzazione in prossimità del prezzo online.",
        "id": "tlr-trd-tyre-shop-workshop",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (16), and Art. 6"
      },
      {
        "text": "Trattare l’etichetta dei pneumatici come le altre informazioni precontrattuali che si devono fornire: l’obbligo sussiste prima della vendita e nei confronti dell’utilizzatore finale, definito come il consumatore, il gestore di flotte o l’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico.",
        "id": "tlr-trd-treat-tyre-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (19), and Art. 7"
      }
    ],
    "online-marketplace": [
      {
        "text": "Se si consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet, consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell’indicazione del prezzo; la possibilità tecnica deve esistere, per cui un modello di inserzione che non può recare l’etichetta è di per sé la non conformità.",
        "id": "tlr-omp-enable-display-tyre",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 8"
      },
      {
        "text": "Informare il distributore che vende attraverso il proprio sito dell’obbligo di mostrare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa sul prodotto.",
        "id": "tlr-omp-inform-distributor-selling",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 8"
      },
      {
        "text": "Intendere il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE come un riferimento all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che ha soppresso gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva e si applica dal 17 febbraio 2024.",
        "id": "tlr-omp-read-reference-article",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065 · Art. 89 and Art. 93(2)"
      },
      {
        "text": "Se si fa più che ospitare e si mettono effettivamente pneumatici a disposizione sul mercato, si è distributori ai sensi dell’articolo 3, punto 16, e si applicano integralmente alle proprie inserzioni gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo e la scheda informativa sul prodotto accessibile.",
        "id": "tlr-omp-distributor-meaning-article",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (16), and Art. 6(7)"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "tlr-mfr-test-grade-tyre",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Provare e classificare ogni tipo di pneumatico con i metodi dell’allegato I: il coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN ai sensi dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117, allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell’allegato V, classificato da A a E sulla scala specifica della classe; l’indice di aderenza sul bagnato G ai sensi dell’allegato 5 del regolamento UNECE n. 117, calcolato come G(T) meno 0,03 e classificato da A a E; il valore di rumorosità di rotolamento esterno N in dB(A) ai sensi dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 117, dichiarato in decibel arrotondati al numero intero più vicino e classificato A se N è pari o inferiore al valore limite LV meno 3, B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e C se N è superiore a LV; l’aderenza sulla neve ai sensi dell’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117; e l’aderenza sul ghiaccio rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili che riflettano lo stato dell’arte. Quando un tipo di pneumatico rientra in più di una classe, usare la scala di classificazione della classe più elevata.",
      "article": "Art. 9 and Annex I, Parts A to E, Annex II, points 1.2 to 1.5 and 2.2, and Annex V",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-accompany-tyre-placed",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un’etichetta adesiva individuale conforme all’allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un’etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici. L’etichetta riporta il codice QR, il Suo nome commerciale o marchio, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l’indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, i pittogrammi, le scale e le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato nella parte superiore e, nella parte inferiore, il pittogramma, il valore e la classe della rumorosità di rotolamento, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio se il pneumatico ne ha i requisiti e il numero di serie 2020/740; la dimensione minima è di 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e i codici colore dell’allegato II.",
      "article": "Art. 4(1) and Annex II, points 1 and 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-enter-annex-vii",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: nella parte pubblica il Suo nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell’etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto; nella parte relativa alla conformità gli identificativi di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell’allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi. Trattare come nuovo tipo di pneumatico quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità.",
      "article": "Art. 5(1), (6) and (7), and Annex VII",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-enter-product-database",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica (la Sua identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta elettronica, le classi e i parametri della scheda) e la parte relativa alla conformità (tipi equivalenti, descrizione, protocolli di prova, parametri misurati e calcoli).",
      "article": "Art. 5(1) and Annex VII",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-update-database-changes",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Trattare come nuovo tipo di pneumatico nella banca dati quello le cui caratteristiche rilevanti per l’etichetta o per la scheda cambiano, e indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico.",
      "article": "Art. 5(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-keep-compliance-information",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.",
      "article": "Art. 5(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-submit-relevant-national",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Presentare a un’autorità nazionale competente, termine che l’articolo 4, paragrafo 5, definisce rinviando all’«autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, prima dell’immissione del tipo di pneumatico sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza; tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica fino all’inserimento nella banca dati, e fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.",
      "article": "Art. 4(5), Art. 5(4) and (5), and Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-submit-values-label",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, presentare a un’autorità nazionale competente i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull’etichetta e l’etichetta stessa, così che l’autorità possa verificarne l’esattezza.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-keep-technical-documentation-ready",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Fino all’inserimento nella banca dati, tenere pronta per l’ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica.",
      "article": "Art. 5(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-provide-information-request",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno.",
      "article": "Art. 5(5) and Art. 11(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-display-label-selling",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Mostrare l’etichetta nelle Sue attività di vendita e di marketing: nella vendita a distanza mostrare l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo, in dimensioni proporzionate alla specifica dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto, anche in forma stampata su richiesta; mostrare l’etichetta in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico e in prossimità del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa online; e mostrare l’etichetta e le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico, indicando l’intervallo dal tipo con prestazioni più basse a quello con prestazioni più elevate quando una famiglia di pneumatici è classificata diversamente in base alla dimensione.",
      "article": "Art. 4(2), (3) and (4), and Annex IV, points 1 and 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-publish-website-link",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Pubblicare sul Suo sito web un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell’etichetta e l’avvertenza che i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici va controllata regolarmente per ottimizzare l’efficienza in termini di consumo di carburante e l’aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate; ove pertinente, pubblicare anche l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati per il ghiaccio e la neve compatta e possono offrire prestazioni non ottimali, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura, in condizioni meno severe.",
      "article": "Annex IV, points 3 and 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-ensure-accuracy-label",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte non conformi al regolamento che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, né etichette che imitino l’etichetta UE dei pneumatici. Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.",
      "article": "Art. 4(6), (8), (9) and (10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-ensure-label-accuracy",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Garantire l’esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell’allegato I, o che imitino l’etichetta UE dei pneumatici.",
      "article": "Art. 4(6), (9) and (10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-mfr-cooperate-remedy-non-compliance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto.",
      "article": "Art. 4(8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-importer-placing-tyres",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "In quanto importatore che immette sul mercato dell’Unione pneumatici provenienti da un paese terzo, Lei è un fornitore, per cui gli articoli 4 e 5 si applicano integralmente: l’etichetta e la scheda informativa sul prodotto con ogni pneumatico o lotto, l’inserimento nella banca dati prima dell’immissione sul mercato, la presentazione dei valori e dell’etichetta all’autorità nazionale competente, l’esattezza, gli obblighi relativi alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale e le avvertenze sul sito web. Il presente regolamento non prevede alcun regime ridotto per gli importatori né un ruolo di sola verifica.",
      "article": "Art. 3, points (13) and (15), Art. 4 and Art. 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-obtain-annex-test",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Ottenere dal fabbricante, prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, i risultati delle prove e della classificazione dell’allegato I, l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento e i dati di conformità dell’allegato VII, poiché Lei deve poter inserire i protocolli, i parametri tecnici misurati e i calcoli nella parte relativa alla conformità della banca dati e mettere la documentazione tecnica a disposizione di un’autorità di vigilanza del mercato entro 10 giorni lavorativi fino a quando non l’avrà fatto.",
      "article": "Art. 5(1) and (4), Annex V and Annex VII, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-check-tyres-against",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare i pneumatici rispetto all’articolo 2 prima di importarli: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, comportano l’assenza di obblighi, i pneumatici ricostruiti non ne hanno finché la Commissione non adotterà gli atti delegati, e i pneumatici di seconda mano sono coperti solo se importati da un paese terzo, il che rende un pneumatico usato importato un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all’interno dell’Unione non lo è.",
      "article": "Art. 2(1) and Art. 2(2), point (h)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-keep-database-entry",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico, conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità e inserire i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato, che dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021.",
      "article": "Art. 5(2), (6) and (7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-update-database-changes",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e inserire gli eventuali pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato.",
      "article": "Art. 5(2) and (6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-keep-compliance-information",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "record-keeping-5y",
      "text": "Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del tipo di pneumatico.",
      "article": "Art. 5(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-imp-cooperate-market-surveillance",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili; essere pronti alla verifica dell’allegato VI, in cui si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici e, se la prova dà esito negativo, altri tre pneumatici o serie, e attendersi di sostenere i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto se si è ritenuti non conformi.",
      "article": "Art. 4(8), Art. 10, Art. 12(4) and Annex VI",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.",
      "article": "Art. 3, points (14) and (15)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-act-under-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento.",
      "article": "Art. 3, point (14)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-supplier-when-placing",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell’Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5.",
      "article": "Art. 3, point (15)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-register-tyre-types",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Registrare i tipi di pneumatici nella banca dati dei prodotti con la Sua identificazione di fornitore, indicando nella parte pubblica il nome commerciale o marchio, l’indirizzo, i recapiti e l’identificazione legale, e mantenere completa la parte relativa alla conformità con i protocolli di prova, i parametri misurati e i calcoli.",
      "article": "Art. 5(1) and Annex VII",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-submit-values-used",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta, e rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 4(5) and Art. 5(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-submit-values-label",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Presentare all’autorità nazionale competente, prima dell’immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-provide-information-request",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.",
      "article": "Art. 5(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-oth-make-technical-documentation",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o degli organismi accreditati nazionali competenti, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili.",
      "article": "Art. 4(7) and (8)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-point-sale-make",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Nel punto vendita, assicurarsi che i pneumatici esposti rechino l’etichetta adesiva del fornitore conforme all’allegato II in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero e che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico che fa parte di un lotto di pneumatici identici, mostrare l’etichetta stampata all’utilizzatore finale prima della vendita ed esporla chiaramente in prossimità del pneumatico, con la scheda informativa sul prodotto disponibile.",
      "article": "Art. 6(1), points (a) and (b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-normal-situation-workshop",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un’officina o in un negozio basato su un magazzino, consegnare all’utilizzatore finale una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.",
      "article": "Art. 6(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-display-tyre-label",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, mostrare l’etichetta dei pneumatici in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile e leggibile e in dimensioni proporzionate a quelle specificate al punto 2.1 dell’allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa una visualizzazione annidata dell’etichetta per uno specifico tipo di pneumatico.",
      "article": "Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-paper-based-distance-selling",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Nella vendita a distanza cartacea mostrare l’etichetta dei pneumatici e dare agli utilizzatori finali accesso alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata; nella vendita a distanza tramite telemarketing comunicare agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell’etichetta e informarli che possono accedere all’etichetta e alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e chiedendone una copia stampata.",
      "article": "Art. 6(5) and (6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-show-tyre-label",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Mostrare l’etichetta dei pneumatici in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico, e in prossimità dell’indicazione del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa per le pubblicità visive su internet; mostrare l’etichetta dei pneumatici e includere le informazioni dell’allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico.",
      "article": "Art. 6(2) and (3), and Annex IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-publish-website-statement",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Ove pertinente, pubblicare sul Suo sito web l’avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e possono offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura.",
      "article": "Annex IV, point 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-dist-expect-routine-hoc",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Attendersi ispezioni di routine e ad hoc nel Suo punto vendita: gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato gestiscano un tale sistema di ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e la strategia nazionale di vigilanza del mercato deve comprendere azioni per far rispettare efficacemente l’etichettatura dei pneumatici.",
      "article": "Art. 11(4) and Art. 12(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-trd-provide-end-user-sale",
      "role": "trader",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, fornirgli prima della vendita l’etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso, insieme all’eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile.",
      "article": "Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-trd-obtain-labels-product",
      "role": "trader",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Ottenere dal fornitore dei pneumatici le etichette e le schede informative sul prodotto di ogni opzione di pneumatico che si offre con un veicolo, la cui scheda nella banca dati contiene l’etichetta in formato elettronico e i parametri della scheda, così che l’utilizzatore finale possa confrontare le opzioni prima di scegliere.",
      "article": "Art. 5(1) and Annex VII, point 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-trd-tyre-shop-workshop",
      "role": "trader",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si vendono anche pneumatici separatamente, come negozio di pneumatici o officina annessa al concessionario, per tali vendite si è distributori e si applicano integralmente gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’esposizione nel punto vendita, la copia dell’etichetta quando i pneumatici non sono visibili e la visualizzazione in prossimità del prezzo online.",
      "article": "Art. 3, point (16), and Art. 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-trd-treat-tyre-label",
      "role": "trader",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "at-listing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Trattare l’etichetta dei pneumatici come le altre informazioni precontrattuali che si devono fornire: l’obbligo sussiste prima della vendita e nei confronti dell’utilizzatore finale, definito come il consumatore, il gestore di flotte o l’impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico.",
      "article": "Art. 3, point (19), and Art. 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-omp-enable-display-tyre",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Se si consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet, consentire la visualizzazione dell’etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell’indicazione del prezzo; la possibilità tecnica deve esistere, per cui un modello di inserzione che non può recare l’etichetta è di per sé la non conformità.",
      "article": "Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-omp-inform-distributor-selling",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Informare il distributore che vende attraverso il proprio sito dell’obbligo di mostrare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa sul prodotto.",
      "article": "Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "id": "tlr-omp-read-reference-article",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Intendere il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE come un riferimento all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che ha soppresso gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva e si applica dal 17 febbraio 2024.",
      "article": "Art. 89 and Art. 93(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2065"
    },
    {
      "id": "tlr-omp-distributor-meaning-article",
      "role": "online-marketplace",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si fa più che ospitare e si mettono effettivamente pneumatici a disposizione sul mercato, si è distributori ai sensi dell’articolo 3, punto 16, e si applicano integralmente alle proprie inserzioni gli obblighi dell’articolo 6, compresa l’etichetta in prossimità dell’indicazione del prezzo e la scheda informativa sul prodotto accessibile.",
      "article": "Art. 3, point (16), and Art. 6(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    }
  ],
  "requirementsHash": "a36fe0253a7239b1",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione relative alle violazioni del regolamento e degli atti delegati adottati in base ad esso e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri dovevano notificare tali norme alla Commissione entro il 1° maggio 2021 e devono notificare senza indugio ogni modifica successiva. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre recuperare i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto da un fornitore che non si conforma e agire con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che si applica ai pneumatici interessati: richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e provare i prodotti, esigere misure correttive, vietare la messa a disposizione di un prodotto e farlo ritirare, richiamare o distruggere. L’articolo 11, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici conformi, e l’articolo 11, paragrafo 2, limita gli incentivi nazionali ai pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l’aderenza sul bagnato, salvo le misure di tassazione e le misure fiscali. In Danimarca la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il regolamento come settore di prodotto n. 33 e ne fa un regolamento sui prodotti che l’autorità di controllo fa rispettare: l’autorità può disporre un divieto temporaneo di consegna, commercializzazione, esposizione o altra messa a disposizione quando un prodotto può presentare un rischio, ordinare a chiunque abbia immesso un prodotto sul mercato o sia stato un anello della sua vendita di avvisare gli utenti dei rischi, di porre fine al marketing ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di interrompere le vendite o la consegna, di ritirare il prodotto in modo effettivo e immediato, di richiamarlo dagli utenti o di distruggerlo in sicurezza, emettere avvertimenti e vietare l’immissione sul mercato, la messa a disposizione, la consegna o la messa in servizio. Un pneumatico non conforme al regolamento pone l’operatore economico in violazione del § 5, comma 1, n. 2, della legge sui prodotti, che impone ai prodotti di essere conformi ai regolamenti sui prodotti e che il § 3 a non disattiva per i prodotti connessi alla circolazione stradale. Tale violazione è punita ai sensi del § 37, comma 1, n. 1, con una sanzione pecuniaria, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, e la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, cioè pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro, poiché l’etichettatura dei pneumatici è il settore di prodotto n. 33, compreso nella fascia a cui si applica l’aggravamento. L’inosservanza delle decisioni dell’autorità e l’elusione del suo controllo sono punite con la stessa scala. Le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. La legge consente inoltre al ministro per le imprese di stabilire con decreto le sanzioni per i regolamenti sui prodotti, ma il § 3 a esclude l’applicazione di tale potere ai prodotti connessi alla circolazione stradale e non è stato adottato alcun decreto di questo tipo per l’etichettatura dei pneumatici.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 11 and Art. 12; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 14 and Art. 16; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 33, § 3 a, § 4, nr. 5 and 6, § 5, stk. 1, nr. 2, § 9, § 13, § 14, § 14 a, § 16 and § 37; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787 · § 11"
  },
  "checklist": [
    "Verificare che il pneumatico sia un pneumatico C1, C2 o C3 e non rientri nelle otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2: professionale fuoristrada, solo per veicoli anteriori a ottobre 1990, scorta temporanea di tipo T, indice di velocità inferiore a 80 km/h, diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, chiodato o con altri dispositivi di trazione, solo per competizioni e di seconda mano non importato da un paese terzo (articolo 2).",
    "Stabilire il proprio ruolo per ciascun pneumatico: fornitore se si è un fabbricante dell’UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o un importatore che immette pneumatici sul mercato dell’Unione, distributore se li si mette a disposizione più avanti nella catena, fornitore o distributore di veicoli quando i pneumatici accompagnano un veicolo nuovo, o prestatore di servizi di hosting quando altri vendono attraverso il proprio sito (articolo 3, punti da 12 a 16, e articoli da 6 a 8).",
    "Provare e classificare ogni tipo di pneumatico secondo l’allegato I con i metodi del regolamento UNECE n. 117 e l’allineamento di laboratorio dell’allegato V per la resistenza al rotolamento, e registrare la classe di consumo di carburante da A a E, la classe di aderenza sul bagnato da A a E, il valore di rumorosità in dB(A) e la relativa classe da A a C, nonché se il pneumatico soddisfa i valori dell’indice di aderenza sulla neve e sul ghiaccio (articolo 9 e allegati I e V).",
    "Produrre l’etichetta dell’allegato II per ciascun tipo di pneumatico: codice QR, nome commerciale o marchio, identificativo del tipo di pneumatico, designazione della dimensione con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, classe del pneumatico, blocchi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato, blocco della rumorosità, pittogrammi della neve e del ghiaccio ove applicabili e numero di serie 2020/740, in formato minimo di 75 mm per 110 mm, con i caratteri e i colori specificati (allegato II).",
    "Redigere la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III con i nomi commerciali del fornitore e del fabbricante, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, le tre classi e il valore di rumorosità, le indicazioni su neve e ghiaccio e le date di inizio e, una volta nota, di fine produzione del tipo di pneumatico in settimana e anno (allegato III).",
    "Inserire le informazioni pubbliche e di conformità dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, annotare quando si cessa di immetterlo sul mercato e conservare le informazioni di conformità per cinque anni dopo l’ultima unità (articolo 5 e allegato VII).",
    "Presentare i valori, le informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l’etichetta all’autorità nazionale competente prima dell’immissione sul mercato e tenere disponibile una copia elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi da una richiesta fino a quando non esista la scheda nella banca dati (articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5, paragrafo 4).",
    "Predisporre la catena di esposizione: etichetta adesiva o etichetta di lotto in ogni punto vendita, copia dell’etichetta all’acquirente quando i pneumatici non sono visibili, etichetta in prossimità del prezzo nelle inserzioni online e nella vendita a distanza cartacea, classi comunicate a voce nel telemarketing, etichetta nella pubblicità visiva e informazioni dell’allegato IV nel materiale promozionale tecnico (articoli 4, 6 e 7 e allegato IV).",
    "Pubblicare i contenuti dell’allegato IV sul sito web, il link alla pagina web della Commissione, la spiegazione dei pittogrammi, l’avvertenza sul comportamento del conducente e, ove pertinente, l’avvertenza sull’aderenza sul ghiaccio, e rimuovere qualsiasi etichetta, marchio o scritta che possa indurre in errore sui parametri dell’allegato I o imitare l’etichetta UE dei pneumatici (articolo 4, paragrafi 9 e 10, e allegato IV, punti 3 e 4)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Da quando si applica il regolamento sull’etichettatura dei pneumatici e che cosa ha sostituito?",
      "a": "Il regolamento (UE) 2020/740 è stato adottato il 25 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 5 giugno 2020 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il 25 giugno 2020. Si applica dal 1° maggio 2021 e nella stessa data ha abrogato il regolamento (CE) n. 1222/2009, il primo regolamento UE sull’etichettatura dei pneumatici, in vigore dal 1° novembre 2012; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2020/740 e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VIII. Non esiste alcuna norma transitoria che mantenga in vita le vecchie etichette: l’obbligo di banca dati dell’articolo 5, paragrafo 1, decorre dal 1° maggio 2021 per i pneumatici prodotti dopo tale data, i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021 e i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente. Il regolamento non è mai stato modificato; tre rettifiche sono integrate nel testo consolidato e una proposta della Commissione del 24 giugno 2026 di modificarlo non è ancora diritto vigente.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5, Art. 17 and Art. 18, and Annex VIII; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "q": "Quali pneumatici sono coperti e quali sono esenti?",
      "a": "Il regolamento copre i pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, le classi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009, lette dal 6 luglio 2022 rispetto al regolamento (UE) 2019/2144: C1 per autovetture, furgoni e rimorchi leggeri, C2 e C3 per autobus, autocarri e rimorchi pesanti, distinti in base all’indice di capacità di carico e al simbolo della categoria di velocità. L’articolo 2, paragrafo 2, esclude otto gruppi: i pneumatici professionali fuoristrada, i pneumatici progettati solo per veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, i pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h, i pneumatici con diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, i pneumatici con dispositivi supplementari di trazione come i chiodi, i pneumatici progettati solo per veicoli da competizione e i pneumatici di seconda mano, salvo se importati da un paese terzo. I pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione, ma i loro requisiti decorrono solo quando la Commissione li introdurrà con atto delegato una volta disponibile un metodo di prova adeguato, il che non è avvenuto.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2 and Art. 13(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144 · Art. 18(1) and (2) and Art. 19"
    },
    {
      "q": "Che cosa indica esattamente l’etichetta UE dei pneumatici?",
      "a": "La parte superiore riporta il codice QR, il nome commerciale o il marchio del fornitore, l’identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione del pneumatico con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, nonché i pittogrammi di consumo di carburante e di aderenza sul bagnato con le relative scale da A a E e la classe del pneumatico. La parte inferiore riporta il pittogramma della rumorosità di rotolamento esterno, il valore in dB(A) arrotondato al numero intero più vicino e la classe di rumorosità sull’intervallo da A a C, il pittogramma di aderenza sulla neve del fiocco di neve su montagna a tre picchi se il pneumatico soddisfa i valori dell’indice di aderenza sulla neve del regolamento UNECE n. 117, il pittogramma di aderenza sul ghiaccio se soddisfa i pertinenti valori dell’indice di aderenza sul ghiaccio e il numero di serie 2020/740. L’etichetta misura almeno 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza, su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e con i colori CMYK, i contorni delle frecce e le dimensioni dei pittogrammi stabiliti nell’allegato II, punto 2.2, corretti dalla rettifica del 28 ottobre 2021.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Annex I, Parts A to E, and Annex II, points 1 and 2"
    },
    {
      "q": "Che cos’è la registrazione in EPREL e chi deve effettuarla?",
      "a": "La banca dati dei prodotti è il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, che il presente regolamento ha modificato in modo che la banca dati sostenga anche la vigilanza del mercato sull’etichettatura dei pneumatici. Il fornitore, cioè il fabbricante dell’UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o l’importatore che immette il pneumatico sul mercato dell’Unione, deve inserire le informazioni dell’allegato VII prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica contiene l’identificazione, l’identificativo del tipo di pneumatico, l’etichetta in formato elettronico, le classi e i parametri della scheda, mentre la parte relativa alla conformità contiene gli identificativi dei tipi di pneumatici equivalenti, una descrizione con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, le eventuali precauzioni particolari, i parametri tecnici misurati e i calcoli. Una modifica rilevante per l’etichetta o per la scheda informativa sul prodotto crea un nuovo tipo di pneumatico, la cessazione dell’immissione sul mercato deve essere registrata e le informazioni di conformità si conservano per cinque anni dopo l’ultima unità. Il codice QR sull’etichetta rinvia alla scheda del pneumatico. I distributori e i concessionari di veicoli non registrano nulla.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 3, point (10), Art. 5, Art. 16 and Annex VII; https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en"
    },
    {
      "q": "Come si deve mostrare l’etichetta in un negozio, in un’officina e in un’inserzione online?",
      "a": "Nel punto vendita il pneumatico deve recare l’etichetta adesiva del fornitore in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero, con la scheda informativa sul prodotto disponibile, oppure, per un pneumatico di un lotto di pneumatici identici, l’etichetta stampata del lotto deve essere mostrata all’utilizzatore finale ed esposta chiaramente in prossimità del pneumatico. Quando i pneumatici offerti non sono visibili all’utilizzatore finale al momento della vendita, come avviene normalmente in un’officina, il distributore gli consegna una copia dell’etichetta prima della vendita. Per le vendite su internet l’etichetta va in prossimità dell’indicazione del prezzo, chiaramente visibile, leggibile e proporzionata alla dimensione dell’allegato II, con la scheda informativa sul prodotto accessibile e visualizzazione annidata ammessa; la vendita a distanza cartacea mostra l’etichetta e rinvia a un sito web ad accesso libero per la scheda; il telemarketing richiede di comunicare a voce le classi e di offrire il sito web e la copia stampata. Le pubblicità visive relative a uno specifico tipo di pneumatico devono mostrare l’etichetta, e in prossimità del prezzo quando questo è indicato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 4(2) and (3), and Art. 6(1) to (7)"
    },
    {
      "q": "Come verificano le autorità un’etichetta dei pneumatici e quali tolleranze si applicano?",
      "a": "Gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato VI per ciascuno dei parametri dell’allegato I. Si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici; se i valori misurati soddisfano le classi dichiarate o il valore di rumorosità dichiarato entro le tolleranze di verifica, l’etichetta è considerata conforme, e in caso contrario si provano altri tre pneumatici o serie di pneumatici e se ne usa la media. Quando le classi o i valori derivano dai risultati delle prove di omologazione ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117, gli Stati membri possono usare i dati di misurazione delle prove di conformità della produzione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858. Le tolleranze sono le seguenti: il coefficiente di resistenza al rotolamento allineato non deve superare il limite superiore della classe dichiarata di oltre 0,3 N per kN; la rumorosità di rotolamento esterno misurata non deve superare il valore dichiarato N di oltre 1 dB(A); l’indice di aderenza sul bagnato misurato non deve essere inferiore al limite inferiore della classe dichiarata; e i valori di aderenza sulla neve e sul ghiaccio misurati non devono essere inferiori agli indici minimi. Le autorità possono recuperare dal fornitore non conforme i costi dell’esame dei documenti e delle prove fisiche.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 10, Art. 12(4) and Annex VI"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare l’etichettatura dei pneumatici in Danimarca?",
      "a": "Il regolamento è direttamente applicabile, per cui non esiste alcun decreto danese che lo riproduca. La legge sui prodotti, lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, elenca nel § 2 il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009, abrogato, come n. 32; entrambi sono regolamenti sui prodotti ai sensi del § 4, n. 5, e prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 4, n. 6. Due autorità danesi si dividono i compiti, e quale delle due si debba interpellare dipende dalla disposizione. Per l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 3, cioè la presentazione dei valori dichiarati e dell’etichetta prima dell’immissione di un pneumatico sul mercato e la loro verifica, il destinatario danese è la Færdselsstyrelsen, che è l’autorità di omologazione dei veicoli e delle loro parti ai sensi della legge sull’omologazione e sull’ispezione dei veicoli e del decreto (bekendtgørelse) n. 787 del 18 giugno 2025, e quindi un’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858. Tali articoli si rivolgono a un’autorità nazionale competente, che definiscono rinviando alla nozione di «autorità nazionale» dell’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro per quanto riguarda veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti; l’aggettivo «competente» è proprio di questo regolamento, e il regolamento (UE) 2018/858 non definisce un’«autorità nazionale competente». Per la vigilanza generale del mercato e per le sanzioni, l’autorità di controllo ai sensi del § 9, comma 1, della legge sui prodotti è l’Erhvervsstyrelsen, tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, che prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen. Il § 9, comma 2, non la sostituisce in questo caso: sposta il controllo solo quando altre norme stabiliscono regole sulla prevenzione di rischi specifici, e un’etichetta dei pneumatici è un obbligo di informazione, non una regola sui rischi. Il potere del ministro dei trasporti, previsto dal § 8 c, di stabilire regole sul controllo dei requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale è esercitato dalla Færdselsstyrelsen, ma nessun decreto adottato ai sensi di tale paragrafo riguarda l’etichettatura dei pneumatici, per cui il potere non è utilizzato. Nella pratica la Færdselsstyrelsen pubblica le indicazioni danesi sull’etichetta dei pneumatici ed è il primo interlocutore naturale. Gli strumenti sono il divieto temporaneo previsto dalla legge sui prodotti, gli ordini di avvisare, porre rimedio, interrompere le vendite, ritirare, richiamare o distruggere, gli avvertimenti, i divieti e le sanzioni pecuniarie che in presenza di circostanze aggravanti arrivano fino alla reclusione di 2 anni.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 32 and 33, § 4, nr. 5 and 6, § 8 c, § 9, § 13, § 14 and § 37; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787 · § 5 and § 11; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "q": "Che cosa propone di cambiare la Commissione?",
      "a": "Il 24 giugno 2026 la Commissione ha adottato il COM(2026) 565 definitivo, una proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici, insieme alle relazioni di attuazione richieste dall’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dall’articolo 15 del presente regolamento. Per i pneumatici la proposta definirebbe all’articolo 3 l’EPREL, l’installatore di pneumatici e la visualizzazione annidata, consentirebbe un’unica etichetta per lotto di due o più pneumatici identici, imporrebbe di inserire in EPREL le informazioni degli allegati III e VII, fornendo un link insieme all’etichetta, estenderebbe gli obblighi dei distributori agli installatori di pneumatici, richiederebbe il numero di registrazione EPREL o un link o codice QR in tutte le offerte di pneumatici, nelle pubblicità visive e nelle fatture, consentirebbe un formato semplificato di etichetta annidata in cataloghi e materiale promozionale tecnico, sopprimerebbe l’articolo distinto sui concessionari di veicoli e i paragrafi sulla vendita a distanza cartacea e tramite telemarketing e consentirebbe alla Commissione di modificare con atto delegato tutti gli allegati tecnici. È una proposta nell’ambito della procedura legislativa ordinaria e non cambia nulla finché non sarà adottata e pubblicata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565 · explanatory memorandum and Art. 2, points (1) to (9)"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato",
      "summary": "La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del regolamento (UE) 2020/740 del 5 giugno 2020, dal regolamento (CE) n. 1222/2009, dal regolamento (UE) 2019/1020, dal regolamento (UE) 2019/2144, dal regolamento (CE) n. 661/2009, dal regolamento (UE) 2018/858, dal regolamento (UE) 2022/2065, dalla legge danese sui prodotti e dal decreto di delega alla Færdselsstyrelsen: le otto esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, le scale da A a E e da A a C con i valori limite di rumorosità di rotolamento, il contenuto e il formato dell’etichetta dell’allegato II, la scheda informativa sul prodotto dell’allegato III, i contenuti promozionali e del sito web dell’allegato IV, le tolleranze di verifica dell’allegato VI e i campi della banca dati dell’allegato VII sostituiscono il precedente riepilogo. Sono state apportate tre correzioni al testo precedente: i pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione e non ne sono esclusi, con i relativi requisiti in attesa di un atto delegato; gli importatori sono fornitori soggetti a tutti gli obblighi degli articoli 4 e 5, non a un ruolo più leggero di sola verifica; e il pittogramma di aderenza sul ghiaccio non è limitato ai pneumatici C1 nel testo dispositivo. L’affermazione sulla vigilanza in Danimarca secondo cui la Sikkerhedsstyrelsen sarebbe l’autorità competente per l’etichettatura dei pneumatici è corretta secondo l’assetto attuale ai sensi della legge sui prodotti e del decreto di delega alla Færdselsstyrelsen.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2, Art. 4 to Art. 8 and Annexes I to VII; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 33, and § 9"
    },
    {
      "date": "2026-06-24",
      "kind": "guidance",
      "title": "La Commissione propone di semplificare e digitalizzare l’etichetta dei pneumatici",
      "summary": "Il COM(2026) 565 definitivo modificherebbe il regolamento (UE) 2017/1369 e il regolamento (UE) 2020/740: definisce l’EPREL, l’installatore di pneumatici e la visualizzazione annidata, consente un’unica etichetta per lotto di due o più pneumatici identici, sposta nell’EPREL il contenuto della scheda dell’allegato III con un link accanto all’etichetta, estende gli obblighi dei distributori agli installatori di pneumatici, richiede il numero di registrazione EPREL o un link o codice QR in tutte le offerte, pubblicità visive e fatture, consente un’etichetta annidata semplificata in cataloghi e materiale promozionale, sopprime l’articolo sui concessionari di veicoli e i paragrafi sulla vendita a distanza cartacea e tramite telemarketing e attribuisce alla Commissione il potere di modificare con atto delegato tutti gli allegati tecnici. Con la proposta sono state adottate anche le relazioni di attuazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento sull’etichettatura energetica e dell’articolo 15 del presente regolamento. Nulla cambia finché la proposta non sarà adottata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565 · explanatory memorandum and Art. 2"
    },
    {
      "date": "2024-02-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento sui servizi digitali sostituisce la disposizione sull’hosting citata dall’articolo 8",
      "summary": "Il regolamento (UE) 2022/2065 si applica dal 17 febbraio 2024 e il suo articolo 89 sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, per cui il riferimento dell’articolo 8 a un prestatore di servizi di cui all’articolo 14 di tale direttiva si intende fatto all’articolo 6 del regolamento sui servizi digitali. La sostanza dell’obbligo di etichettatura dei pneumatici non cambia: il prestatore di servizi di hosting deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa sul prodotto in prossimità del prezzo e informare il distributore del relativo obbligo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065 · Art. 89 and Art. 93(2)"
    },
    {
      "date": "2022-07-06",
      "kind": "applies",
      "title": "Regolamento (CE) n. 661/2009 abrogato; i riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/2144",
      "summary": "Il regolamento (UE) 2019/2144 si applica dal 6 luglio 2022 e abroga con effetto da tale data il regolamento (CE) n. 661/2009, con i riferimenti che si intendono fatti al nuovo regolamento. L’articolo 3, punto 1, del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici cita ancora l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento abrogato per le classi C1, C2 e C3 e l’allegato I, parte C, cita ancora la parte C del suo allegato II per i valori limite di rumorosità di rotolamento LV; entrambi si leggono rispetto al regolamento (UE) 2019/2144, e le disposizioni tecniche si trovano nel regolamento UNECE n. 117, al quale l’allegato I rinvia direttamente.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144 · Art. 18(1) and (2) and Art. 19; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0661 · Art. 8(1) and Annex II, Part C"
    },
    {
      "date": "2022-06-26",
      "kind": "applies",
      "title": "Il termine per i requisiti dei pneumatici ricostruiti scade senza un atto delegato",
      "summary": "L’articolo 13, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di adottare entro il 26 giugno 2022 atti delegati che introducessero negli allegati requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti, purché fosse disponibile un metodo di prova adeguato. Non è stato adottato alcun atto delegato di questo tipo e il regolamento non è mai stato modificato, per cui i pneumatici ricostruiti restano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, senza alcun obbligo di etichetta, scheda informativa sul prodotto o banca dati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 2(1) and Art. 13(2); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "date": "2021-11-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Termine per registrare i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021",
      "summary": "Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, i fornitori dovevano inserire nella banca dati dei prodotti, entro il 30 novembre 2021, le informazioni dell’allegato VII per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021. I pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 potevano essere inseriti volontariamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e finché non esiste una scheda il fornitore deve mettere a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(2), (3) and (4)"
    },
    {
      "date": "2021-10-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "La rettifica nella GU L 382 corregge le specifiche di formato dell’etichetta",
      "summary": "La rettifica corregge l’allegato II, punto 2.2: le dimensioni in punti dei caratteri Verdana e Calibri per il nome commerciale, l’identificativo del tipo di pneumatico, la classe del pneumatico, le lettere della scala e le lettere di classe, i contorni neri delle frecce del consumo di carburante e dell’aderenza sul bagnato, le dimensioni e lo spessore delle linee dei pittogrammi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumorosità di rotolamento esterno, aderenza sulla neve e aderenza sul ghiaccio, la presentazione dell’intervallo di classi di rumorosità da A a C sotto il pittogramma e la dimensione in punti del numero del regolamento. È integrata nel testo consolidato come C3 ed è l’unica rettifica che modifica l’aspetto che un’etichetta deve avere.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · C3 marks in Annex II, point 2.2"
    },
    {
      "date": "2021-05-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il regolamento (UE) 2020/740; regolamento (CE) n. 1222/2009 abrogato",
      "summary": "Dal 1° maggio 2021 si applicano gli obblighi relativi a etichetta, scheda informativa sul prodotto, punto vendita, vendita a distanza, pubblicità e materiale promozionale e i fornitori devono inserire le informazioni dell’allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data. Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato con effetto dalla stessa data e i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento, da leggere con la tavola di concordanza dell’allegato VIII. Gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione entro tale data le loro norme sulle sanzioni e sull’applicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · Art. 5(1), Art. 11(5), Art. 17 and Art. 18"
    },
    {
      "date": "2021-04-30",
      "kind": "amendment",
      "title": "La rettifica nella GU L 147 corregge il blocco del titolo",
      "summary": "La rettifica sostituisce il blocco del titolo dell’atto, che reca ora sotto il titolo la dicitura «Testo rilevante ai fini del SEE». È integrata nel testo consolidato come C2 e non modifica alcun obbligo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · C2 marks in the title block"
    },
    {
      "date": "2020-07-27",
      "kind": "amendment",
      "title": "Prima rettifica pubblicata nella GU L 241",
      "summary": "EUR-Lex registra la rettifica del 27 luglio 2020 come correzione delle versioni linguistiche tedesca, inglese e italiana. Il testo consolidato la elenca nell’intestazione come C1 ma non reca alcun contrassegno C1 nel corpo inglese, per cui ciò che essa ha modificato nel testo inglese non è visibile nel consolidato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605 · list of corrigenda in the header; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "date": "2020-06-25",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/740",
      "summary": "Adottato il 25 maggio 2020 sulle basi giuridiche dell’articolo 114 e dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE e pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. I suoi obblighi sono stati differiti al 1° maggio 2021 e da questa data i fornitori potevano inserire volontariamente nella banca dati dei prodotti i pneumatici già sul mercato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740 · citations, Art. 5(3) and Art. 18"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici, testo consolidato del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2020/740 nel testo pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32020R0740 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici, abrogato dal 1° maggio 2021 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, con le classi di pneumatici dell’articolo 8, paragrafo 1, e i valori limite di rumorosità di rotolamento dell’allegato II, parte C, abrogato dal 6 luglio 2022 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0661"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, che abroga il regolamento (CE) n. 661/2009 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica, il cui articolo 12 istituisce la banca dati dei prodotti EPREL (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2018/858 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, il cui articolo 3, punto 37, definisce l’autorità nazionale (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, il cui articolo 89 sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065"
    },
    {
      "label": "COM(2026) 565 definitivo, proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e il migliore uso delle opzioni digitali per l’etichettatura energetica e dei pneumatici (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565"
    },
    {
      "label": "Pneumatici, l’etichetta UE dei pneumatici e gli obblighi di fornitori e rivenditori (Commissione europea, Energy Efficient Products)",
      "url": "https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/tyres_en"
    },
    {
      "label": "Informazioni EPREL per i fornitori di prodotti (Commissione europea, Energy Efficient Products)",
      "url": "https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en"
    },
    {
      "label": "EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (Commissione europea)",
      "url": "https://eprel.ec.europa.eu/screen/home"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/787"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
  "links": {
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    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/tlr/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/tlr/"
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