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Labelling and packaging Online seller · Distributor 5 min di lettura

Vendiamo pneumatici online senza mostrare l’etichetta

Il regolamento (UE) 2020/740 impone a distributori e fornitori che vendono a distanza di mostrare l’etichetta accanto al prezzo online e di rendere accessibile la scheda informativa; la visualizzazione annidata è ammessa. Il fornitore fornisce etichetta e scheda e registra il tipo di pneumatico nella banca dati UE. L’etichetta va mostrata in ogni offerta C1, C2, C3 e pubblicità visiva.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2020/740 offre agli acquirenti informazioni armonizzate sui parametri degli pneumatici, in modo che possano scegliere pneumatici efficienti, sicuri e silenziosi (articolo 1). Si applica agli pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, come classificati all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009 (articolo 3, paragrafo 1), con un elenco di esclusioni quali gli pneumatici professionali per uso fuoristrada, gli pneumatici di scorta per uso temporaneo, gli pneumatici chiodati, gli pneumatici da competizione e gli pneumatici usati, salvo che siano importati da un paese terzo (articolo 2). Si applica dal 1° maggio 2021, quando ha sostituito il regolamento (CE) n. 1222/2009 (articoli 17 e 18). Anche il regolamento (CE) n. 661/2009 è stato abrogato, dal 6 luglio 2022, dal regolamento (UE) 2019/2144, e i riferimenti a esso si intendono fatti a quest’ultimo (articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2019/2144).[1][3]

L’etichetta riporta tre parametri classificati. La classe di efficienza in termini di consumo di carburante va da A a E ed è basata sul coefficiente di resistenza al rotolamento; la classe di aderenza sul bagnato va da A a E ed è basata sull’indice di aderenza sul bagnato; la rumorosità di rotolamento esterno è indicata con una classe e un valore in decibel. L’aderenza su neve e su ghiaccio è indicata quando lo pneumatico ne ha i requisiti (allegato I). La scheda informativa sul prodotto riprende tali classi insieme all’identificativo del tipo di pneumatico, alla designazione della misura e alle date di produzione (allegato III). Il testo in lingua inglese ha tre rettifiche, pubblicate il 27 luglio 2020, il 30 aprile 2021 e il 28 ottobre 2021, che correggono l’allegato I, parte C, e il disegno dell’etichetta nell’allegato II; si usi il testo rettificato.[1]

La catena parte dal fornitore. Il fornitore è il fabbricante stabilito nell’UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante di un paese terzo oppure l’importatore (articolo 3, punto 15). Esso correda ogni pneumatico di un adesivo con l’etichetta, o ogni lotto di pneumatici identici di un’etichetta stampata, oltre che di una scheda informativa sul prodotto, a titolo gratuito, e ne risponde dell’esattezza (articolo 4, paragrafi 1 e 6). Mostra l’etichetta nella propria pubblicità e nel proprio materiale promozionale (articolo 4, paragrafi 3 e 4) e inserisce il tipo di pneumatico nella banca dati dei prodotti dell’UE prima di immettere sul mercato uno pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021 (articolo 5, paragrafo 1); solo i fornitori verificati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/994, che chiama tale banca dati EPREL, possono registrare i tipi di pneumatico (articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3 di tale regolamento). Una modifica rilevante per l’etichetta dà origine a un nuovo tipo di pneumatico (articolo 5, paragrafo 6).[1][5]

Gli obblighi di visualizzazione ricadono sul distributore. Distributore è qualsiasi persona della catena di fornitura, diversa dal fornitore, che mette a disposizione lo pneumatico (articolo 3, punto 16). Per gli pneumatici venduti od offerti su internet, il distributore mostra l’etichetta accanto al prezzo, ben visibile, leggibile e di dimensioni proporzionate, e rende accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa la visualizzazione annidata (articolo 6, paragrafo 7). L’etichetta compare anche nelle pubblicità visive relative a un tipo specifico di pneumatico, accanto al prezzo se questo è indicato (articolo 6, paragrafo 2), e nel materiale promozionale tecnico con le informazioni dell’allegato IV (articolo 6, paragrafo 3). La vendita a distanza su carta, il telemarketing e le vendite in cui lo pneumatico non è visibile hanno regole proprie (articolo 6, paragrafi da 4 a 6). Un prestatore di servizi di hosting che consente la vendita di pneumatici tramite il proprio sito deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda accanto al prezzo e informare il distributore dell’obbligo (articolo 8); il riferimento ivi contenuto all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE va ora letto come riferito all’articolo 6 del regolamento sui servizi digitali, regolamento (UE) 2022/2065 (articolo 89).[1][4]

Gli Stati membri fanno rispettare le regole. Le autorità svolgono ispezioni periodiche e ad hoc dei punti vendita (articolo 11, paragrafo 4), gli Stati membri stabiliscono le sanzioni (articolo 11, paragrafo 5) e agli pneumatici interessati si applica il regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 12, paragrafo 1), comprese le sue misure correttive (articolo 16). Le autorità possono recuperare i costi dell’esame dei documenti e delle prove presso un fornitore che non rispetta le regole (articolo 12, paragrafo 4). Una proposta della Commissione, COM(2026) 565, modificherebbe questo regolamento e il regolamento (UE) 2017/1369 in materia di semplificazione e opzioni digitali per l’etichettatura energetica e degli pneumatici; al 4 ottobre 2026 EUR-Lex la elenca soltanto come proposta.[1][2]

Come risolverlo

  1. Verificare quali pneumatici rientrano nell’ambito di applicazione

    Il regolamento riguarda gli pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato, le classi di pneumatici definite all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009, un riferimento che oggi va letto come riferito al regolamento (UE) 2019/2144, che lo ha abrogato dal 6 luglio 2022. Esclude, tra l’altro, gli pneumatici professionali per uso fuoristrada, gli pneumatici di scorta per uso temporaneo di tipo T, gli pneumatici chiodati, gli pneumatici da competizione, gli pneumatici con indice di velocità inferiore a 80 km/h e gli pneumatici usati, salvo che siano importati da un paese terzo.

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  2. Ottenere dal fornitore l’etichetta e la scheda informativa sul prodotto

    Il fornitore, cioè il fabbricante stabilito nell’UE, il rappresentante autorizzato o l’importatore, fornisce gratuitamente un’etichetta per ogni pneumatico o per ogni lotto e una scheda informativa sul prodotto, e ne risponde dell’esattezza. Si chieda l’etichetta elettronica e la scheda per ogni identificativo del tipo di pneumatico.

  3. Mostrare l’etichetta accanto al prezzo in ogni offerta

    Per gli pneumatici venduti od offerti su internet, si mostri l’etichetta accanto al prezzo, ben visibile e leggibile e di dimensioni proporzionate secondo l’allegato II. È ammessa la visualizzazione annidata, in cui l’etichetta si apre da un’immagine. Si renda accessibile la scheda informativa sul prodotto.

  4. Aggiungere l’etichetta alla pubblicità e al materiale promozionale

    Ogni pubblicità visiva relativa a un tipo specifico di pneumatico riporta l’etichetta, accanto al prezzo se questo è indicato; su internet può essere usata la visualizzazione annidata. Il materiale promozionale tecnico riporta l’etichetta e le informazioni dell’allegato IV: classe di efficienza in termini di consumo di carburante, classe di aderenza sul bagnato, classe e valore della rumorosità di rotolamento esterno e aderenza su neve o ghiaccio.

  5. Coprire gli altri canali di vendita

    Se lo pneumatico non è visibile al momento della vendita, si consegni all’acquirente una copia dell’etichetta prima della vendita. La vendita a distanza su carta riporta l’etichetta; nel telemarketing si comunicano all’acquirente le classi e dove trovare l’etichetta e la scheda. Nel punto vendita l’adesivo o l’etichetta stampata del lotto è ben visibile.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
L’etichetta e la scheda informativa sul prodotto per ogni tipo di pneumaticoIl fornitoreRegolamento (UE) 2020/740, articolo 4, paragrafi 1 e 6, allegati II e III
Schermate o registrazioni che mostrano l’etichetta accanto al prezzo in ogni offertaIl Suo negozio online o l’account sul marketplaceProva a sostegno dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/740; il testo non richiede tali registrazioni

Se non si fa nulla

I punti vendita vengono ispezionati

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza del mercato svolgano ispezioni periodiche e ad hoc dei punti vendita per verificare il rispetto del regolamento sull’etichettatura degli pneumatici (regolamento (UE) 2020/740, articolo 11, paragrafo 4).[1]

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e dei relativi atti delegati (regolamento (UE) 2020/740, articolo 11, paragrafo 5).[1]

Si applicano le misure di vigilanza del mercato

Agli pneumatici interessati si applica il regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento (UE) 2020/740, articolo 12, paragrafo 1); se un prodotto non è conforme, le autorità impongono un’azione correttiva e, se questa non viene adottata, provvedono affinché sia ritirato o ne siano vietate o limitate la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 16, paragrafi 1, 2 e 5).[2]

Domande su questo problema

Mettiamo in vendita pneumatici su un marketplace. Il marketplace è responsabile?

Un prestatore di servizi di hosting che consente la vendita di pneumatici tramite il proprio sito deve consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa sul prodotto accanto al prezzo e informare il distributore dell’obbligo (regolamento (UE) 2020/740, articolo 8). L’articolo 8 rinvia all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, soppresso dal regolamento sui servizi digitali; i riferimenti a esso vanno ora letti come riferimenti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065 (suo articolo 89), applicabile dal 17 febbraio 2024. L’obbligo di visualizzazione resta in capo al distributore (articolo 6, paragrafo 7).

L’etichetta può trovarsi dietro un clic?

Sì. Per gli pneumatici venduti od offerti su internet, l’etichetta può essere resa disponibile in una visualizzazione annidata (regolamento (UE) 2020/740, articolo 6, paragrafo 7, secondo comma).

Quali informazioni riporta l’etichetta degli pneumatici?

La classe di efficienza in termini di consumo di carburante, la classe di aderenza sul bagnato e la classe e il valore della rumorosità di rotolamento esterno, con indicazioni sull’aderenza su neve e su ghiaccio, ove applicabili (regolamento (UE) 2020/740, allegato I e allegato III).

Da quando si applicano queste regole?

Il regolamento (UE) 2020/740 si applica dal 1° maggio 2021, data dalla quale è abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1222/2009 (articoli 17 e 18).

Chi registra lo pneumatico nella banca dati dei prodotti?

Il fornitore. Dal 1° maggio 2021 i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni dell’allegato VII prima di immettere sul mercato uno pneumatico prodotto dopo tale data (regolamento (UE) 2020/740, articolo 5, paragrafo 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura degli pneumatici in relazione all’efficienza in termini di consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/2144 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la sicurezza generale EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  5. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione che stabilisce le modalità operative della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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