La HWB in parole semplici
La direttiva sulle caldaie ad acqua calda (HWB), formalmente direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, è stata una delle prime leggi comunitarie sull’efficienza energetica dei prodotti. Adottata nell’ambito del programma SAVE, stabiliva i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza nominale non inferiore a 4 kW e non superiore a 400 kW (art. 1). Seguiva il nuovo approccio: la direttiva fissava requisiti essenziali di rendimento, le norme armonizzate davano una presunzione di conformità, un organismo notificato esaminava il tipo di caldaia e la caldaia recava la marcatura CE e una dichiarazione di conformità (art. 5, art. 7 e considerando).
Buona parte di essa appartiene ormai al passato. Dal 26 settembre 2013 il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti ha abrogato la direttiva, tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di recepirla e applicarla fino all’inizio dell’applicazione dei requisiti del regolamento stesso, il 26 settembre 2015 (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 9 e art. 10). Ciò che resta è la valutazione della conformità per le caldaie e le regole sugli organismi notificati; i limiti di rendimento derivano ora dal regolamento. Per un fabbricante, un importatore o un distributore di caldaie, questa guida copre quindi due livelli: che cosa richiede ancora la direttiva e che cosa richiede al suo posto il regolamento (UE) n. 813/2013.
Testo ufficiale Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 92/42/CEE del Consiglio (CELEX 31992L0042), il testo consolidato del 26 settembre 2013 che mostra le disposizioni ancora in vigore, oppure il testo consolidato del 21 marzo 2008 con l’ambito di applicazione, le definizioni e la tabella di rendimento nella versione precedente all’abrogazione.
Ambito di applicazione
La direttiva riguardava le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza nominale da 4 kW a 400 kW (art. 1). Per caldaia si intende l’unità combinata corpo caldaia-bruciatore progettata per trasmettere all’acqua il calore liberato dalla combustione; per apparecchio si intende un corpo caldaia progettato per essere dotato di un bruciatore o un bruciatore progettato per essere installato su un corpo caldaia, e gli apparecchi commercializzati separatamente recavano anch’essi la marcatura CE e una dichiarazione che definiva i parametri che consentono di raggiungere i livelli di rendimento dopo il montaggio (art. 2 e art. 7, par. 3). Le definizioni distinguevano le caldaie standard, la cui temperatura media dell’acqua può essere limitata dalla progettazione, le caldaie a bassa temperatura che funzionano in continuo con una temperatura di mandata da 35 a 40 °C, comprese le caldaie a condensazione a combustibile liquido, e le caldaie a condensazione a gas progettate per condensare in modo permanente gran parte del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione (art. 2).
L’articolo 3, paragrafo 1, escludeva sette gruppi: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi, compresi i combustibili solidi; le apparecchiature per la preparazione istantanea di acqua calda; le caldaie progettate per combustibili le cui proprietà differiscono sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi e gassosi comunemente commercializzati, come il gas di scarto industriale o il biogas; le cucine e gli apparecchi progettati principalmente per riscaldare i locali in cui sono installati e solo come funzione sussidiaria per fornire acqua calda; gli apparecchi con potenza nominale inferiore a 6 kW a circolazione per gravità progettati unicamente per l’acqua calda sanitaria accumulata; le caldaie fabbricate in esemplare unico; e, dalla direttiva 2004/8/CE, le unità di cogenerazione quali definite in tale direttiva. La direttiva 2004/8/CE è stata a sua volta abrogata dal 5 giugno 2014 dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, e la direttiva 2012/27/UE è stata abrogata con effetto dal 12 ottobre 2025 dalla direttiva (UE) 2023/1791, la rifusione della direttiva sull’efficienza energetica, per cui i riferimenti alla direttiva 2004/8/CE si intendono fatti alla direttiva (UE) 2023/1791 in base alla sua tavola di concordanza (art. 3, par. 1; direttiva 2012/27/UE, art. 27, par. 1; direttiva (UE) 2023/1791, art. 38 e allegato XVII). Per le caldaie a doppia funzione i requisiti di rendimento riguardavano solo la funzione di riscaldamento (art. 3, par. 2).
Gli obblighi ricadevano sul fabbricante o sul suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi era stabilito, sulla persona che immetteva il prodotto sul mercato comunitario (allegato III, punto 9). Il regolamento (UE) n. 813/2013 è più ampio: riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW, qualunque sia il generatore di calore, per cui gli apparecchi a pompa di calore, con caldaia elettrica e a piccola cogenerazione rientrano nel regolamento pur non essendo mai rientrati nella direttiva (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 1, par. 1 e art. 2).
Che cosa si deve fare
Requisiti di rendimento: ieri e oggi
L’articolo 5 originario richiedeva rendimenti utili alla potenza nominale, a una temperatura media dell’acqua della caldaia di 70 °C e al carico parziale del 30 %: per le caldaie standard almeno 84 + 2 log Pn alla potenza nominale e 80 + 3 log Pn al carico parziale, per le caldaie a bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn in entrambi i casi e per le caldaie a condensazione a gas 91 + 1 log Pn alla potenza nominale e 97 + 1 log Pn al carico parziale, dove Pn è la potenza nominale in kW (art. 5, par. 1, testo consolidato del 2008). Il regolamento (UE) n. 813/2013 ha abrogato tale tabella. Dal 26 settembre 2015 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a caldaia a combustibile e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW devono raggiungere un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno l’86 %, le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW e le caldaie miste B1 fino a 30 kW almeno il 75 %, e le caldaie oltre 70 kW e fino a 400 kW un rendimento utile di almeno l’86 % al 100 % e il 94 % al 30 % della potenza termica nominale; gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano inoltre i requisiti di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e, dal 26 settembre 2018, tutti gli apparecchi rispettano i limiti di ossidi di azoto (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 3, par. 2 e allegato II, punti 1, lett. a), 2 e 4, lett. a)). Gli Stati membri potevano consentire gli apparecchi conformi alle loro disposizioni nazionali vigenti fino al 26 settembre 2015 per il rendimento e il rumore, e fino al 26 settembre 2018 per gli ossidi di azoto (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 8).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
L’articolo 7, paragrafo 2, che resta in vigore, certifica la conformità delle caldaie prodotte in serie in due fasi: l’esame del rendimento di un tipo di caldaia secondo il modulo B dell’allegato III e una dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo il modulo C, D o E dell’allegato IV. Per le caldaie a combustibili gassosi le procedure di rendimento sono quelle utilizzate per valutare la conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva 90/396/CEE, abrogata dalla direttiva 2009/142/CE e ora da intendersi come regolamento (UE) 2016/426 (art. 7, par. 2; direttiva 2009/142/CE, art. 14; regolamento (UE) 2016/426, art. 45). Il regolamento (UE) n. 813/2013 fa della valutazione della conformità di progettazione ecocompatibile il controllo interno della progettazione o il sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE, ma fatte salve tali disposizioni della direttiva, per cui una caldaia passa ancora attraverso un organismo notificato (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 4, par. 1).
Con il modulo B il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato presenta la domanda a un organismo notificato di sua scelta, con una dichiarazione scritta che nessun altro organismo notificato ha ricevuto la stessa domanda e i documenti tecnici: una descrizione generale del tipo, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate e le soluzioni adottate quando non lo sono state, i calcoli di progettazione e gli esami e i rapporti di prova (allegato III, punti 2 e 3). L’organismo esamina i documenti e il tipo, esegue o fa eseguire le prove necessarie e rilascia il certificato di esame UE del tipo oppure motiva in dettaglio il rifiuto; le modifiche che possono incidere sulla conformità richiedono un’aggiunta al certificato (allegato III, punti da 4 a 6). Le copie dei certificati sono conservate con i documenti tecnici per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione (allegato III, punto 9).
Il modulo C richiede che il processo di fabbricazione mantenga gli apparecchi conformi al tipo approvato e ai requisiti di rendimento, con un organismo notificato che esamina campioni dei prodotti finiti a intervalli casuali (allegato IV, modulo C). Il modulo D è un sistema di qualità della produzione approvato e il modulo E un sistema di qualità del prodotto approvato per il controllo e le prove finali, ciascuno valutato da un organismo notificato con una visita ispettiva, audit periodici ed eventuali visite senza preavviso, e ciascuno con registrazioni conservate per 10 anni (allegato IV, moduli D ed E). In tutti e tre i moduli il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformità, accompagnata nei moduli D ed E dal numero di identificazione dell’organismo notificato (allegato IV, punto 1 di ciascun modulo, come modificato dalla direttiva 93/68/CEE).
Organismi notificati
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli organismi che hanno designato, dei loro compiti e dei numeri di identificazione assegnati dalla Commissione, che pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale (art. 8, par. 1). Gli organismi devono rispettare i criteri minimi dell’allegato V in materia di indipendenza da progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, integrità professionale, personale e strutture, remunerazione imparziale, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale, e uno Stato membro ritira la notifica quando un organismo non li soddisfa più (art. 8, par. 2, art. 8, par. 3 e allegato V).
Marcatura, dichiarazione e documentazione oggi
Poiché gli articoli della direttiva sulla marcatura sono stati abrogati, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE di una caldaia si fondano ora sulla direttiva 2009/125/CE: prima dell’immissione sul mercato il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato appone la marcatura CE e rilascia una dichiarazione che contiene gli elementi dell’allegato VI di tale direttiva e fa riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013, e la documentazione tecnica riporta le informazioni sul prodotto elencate nell’allegato II, punto 5, lettera b), del regolamento (direttiva 2009/125/CE, art. 5; regolamento (UE) n. 813/2013, art. 4, par. 2). I documenti di conformità sono conservati per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e prodotti entro 10 giorni dalla richiesta (direttiva 2009/125/CE, art. 8, par. 3). Se il fabbricante è fuori dall’Unione e non ha un rappresentante autorizzato, l’importatore assicura la conformità e conserva la dichiarazione e la documentazione (direttiva 2009/125/CE, art. 4), e il regolamento (UE) 2019/1020 richiede un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione per i prodotti soggetti alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
L’etichetta di prestazione energetica a stelle dell’articolo 6 e dell’allegato II non esiste più: la direttiva 2005/32/CE l’ha soppressa dall’11 agosto 2005 perché il sistema non aveva prodotto il risultato atteso (direttiva 2005/32/CE, considerando 16 e art. 21, par. 1). Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW recano invece l’etichetta energetica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che i fornitori devono fornire dal 26 settembre 2015 nel quadro dell’etichettatura energetica, ora regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento (UE) n. 811/2013, art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1; regolamento (UE) 2017/1369, art. 20).
Applicazione e sanzioni
La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Il regolamento (UE) 2019/1020 la elenca nell’allegato I e, tra la normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, nell’allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 41, e le autorità di vigilanza del mercato possono imporre azioni correttive che vanno dal rendere conforme il prodotto al ritiro, al richiamo o alla distruzione e intervenire direttamente se l’operatore non provvede (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, art. 41, allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6). Per i requisiti di progettazione ecocompatibile, la direttiva 2009/125/CE richiede sanzioni nazionali che tengano conto dell’entità della non conformità e del numero di unità non conformi, e la sua clausola di salvaguardia obbliga il fabbricante o il rappresentante autorizzato a porre fine all’infrazione, con restrizione, divieto o ritiro se la non conformità persiste (direttiva 2009/125/CE, art. 7 e art. 20).
In Danimarca il decreto sui requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda che utilizzano combustibile liquido o gassoso, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2020 (bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019, § 1, nr. 1, e § 2). La legge sulla progettazione ecocompatibile, lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025, affida il controllo al ministro dell’Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari dopo il trasferimento delle competenze ministeriali del 2018, consente all’autorità di controllo di ordinare la conformità, imporre condizioni, vietare l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online e pubblicare le proprie decisioni, e punisce con ammende, ai sensi del § 15, comma 1, la mancata notifica all’autorità di controllo di un prodotto ritenuto presentare un rischio, la mancata fornitura delle informazioni richieste dall’autorità o dell’indicazione di chi è responsabile del prodotto, la fornitura di informazioni errate o fuorvianti, la mancanza di un rappresentante autorizzato o la mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri o dei mezzi necessari ove ne sia richiesto uno, il rifiuto di consentire l’accesso per il prelievo di campioni, la violazione di una decisione ai sensi dei §§ da 11 a 11 b e l’elusione o il tentativo di elusione del controllo, con confisca di ogni vantaggio economico e responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale (§ 10, § 11, § 11 b, § 12 e § 15). Sikkerhedsstyrelsen svolge la vigilanza sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica dal 1° luglio 2019, le domande sull’interpretazione delle disposizioni vanno a Energistyrelsen e dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese).
Come aiuta Conphora
Conphora mette a confronto le caldaie con i due livelli oggi applicabili: le disposizioni ancora in vigore della direttiva 92/42/CEE sulla valutazione della conformità e sugli organismi notificati e i requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei regolamenti (UE) n. 813/2013 e n. 811/2013. La piattaforma segnala le lacune nel certificato di esame UE del tipo, nel modulo di produzione, nella dichiarazione di conformità, nella documentazione tecnica e nell’etichetta energetica, tiene le registrazioni decennali e avvisa quando la Commissione rivede i regolamenti sugli apparecchi di riscaldamento o le relative norme armonizzate.
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Fonti
- Direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda, testo consolidato del 26 settembre 2013 (EUR-Lex)
- Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, testo consolidato del 21 marzo 2008 con gli articoli poi abrogati dal regolamento (UE) n. 813/2013 (EUR-Lex)
- Direttiva 92/42/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31992L0042 (EUR-Lex)
- Direttiva 93/68/CEE del Consiglio sulla marcatura CE, articolo 12 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (EUR-Lex)
- Direttiva 2005/32/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, articolo 21 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/28/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, articolo 2 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 813/2013 per quanto riguarda le tolleranze di verifica (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione sull’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex)
- Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, articolo 27 che abroga la direttiva 2004/8/CE (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica (rifusione), articolo 38 che abroga la direttiva 2012/27/UE e tavola di concordanza dell’allegato XVII (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, articolo 45 che abroga la direttiva 2009/142/CE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l’etichettatura energetica, articolo 20 che abroga la direttiva 2010/30/UE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente: normativa su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica (Commissione europea, Energy Efficient Products)
- Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica: apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, LBK nr. 2166 af 29. november 2021, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation)
- Lov nr. 431 af 6. maj 2025, § 23 che modifica la legge sulla progettazione ecocompatibile (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019, che abroga la bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler (Retsinformation)
- Fra 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign (Sikkerhedsstyrelsen)
- Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Sikkerhedsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.