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HWB Energy & Ecodesign 9 min

HWB: Direttiva sulle caldaie ad acqua calda (Direttiva 92/42/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva sulle caldaie ad acqua calda fissava requisiti minimi di rendimento, marcatura CE e valutazione della conformità per le nuove caldaie a combustibile liquido o gassoso (4-400 kW), vincolando il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. Applicata dal 1° gennaio 1994, dal 26 settembre 2013 è abrogata dal regolamento (UE) n. 813/2013 salvo art. 7, par. 2, art. 8 e allegati III-V.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con una potenza nominale non inferiore a 4 kW e non superiore a 400 kW, ossia l’unità combinata corpo caldaia-bruciatore progettata per trasmettere all’acqua il calore liberato dalla combustione
  • Apparecchi commercializzati separatamente: il corpo caldaia progettato per essere dotato di un bruciatore e il bruciatore progettato per essere installato su un corpo caldaia
  • Caldaie standard, caldaie a bassa temperatura (comprese le caldaie a condensazione a combustibile liquido) e caldaie a condensazione a gas, ciascuna con il proprio requisito di rendimento nella tabella originaria dell’articolo 5
  • Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi è stabilito, la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario
  • Dal 26 settembre 2013 restano in vigore solo l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V: esame UE del tipo (modulo B), conformità al tipo, garanzia della qualità della produzione e garanzia della qualità del prodotto (moduli C, D ed E), nonché la notifica e i criteri minimi per gli organismi notificati

Prodotti derivati e a valle

  • I requisiti di rendimento derivano ora dal regolamento (UE) n. 813/2013, che riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW e, per le caldaie, mantiene i moduli della direttiva come valutazione della conformità accanto al controllo interno della progettazione o al sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 1, par. 1, art. 4, par. 1 e art. 9)
  • Per le caldaie a combustibili gassosi le procedure di conformità del rendimento sono quelle utilizzate per i requisiti di sicurezza della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas, abrogata dalla direttiva 2009/142/CE e ora da intendersi come regolamento (UE) 2016/426, applicabile dal 21 aprile 2018 (art. 7, par. 2; direttiva 2009/142/CE, art. 14; regolamento (UE) 2016/426, art. 45)
  • Le caldaie a doppia funzione, che riscaldano i locali e forniscono acqua calda sanitaria, erano valutate solo per la funzione di riscaldamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, originario; il regolamento (UE) n. 813/2013 le tratta come apparecchi di riscaldamento misti con un proprio requisito di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 2, punto 3, e allegato II, punto 2)
  • L’etichetta di prestazione energetica a stelle dell’articolo 6 e dell’allegato II è stata soppressa dalla direttiva 2005/32/CE nel 2005; l’etichetta energetica per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente fino a 70 kW deriva ora dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione nel quadro dell’etichettatura energetica (direttiva 2010/30/UE, abrogata dal regolamento (UE) 2017/1369 dal 1° agosto 2017) (direttiva 2005/32/CE, art. 21, par. 1; regolamento (UE) n. 811/2013, art. 1, par. 1; regolamento (UE) 2017/1369, art. 20)
  • La direttiva 92/42/CEE è elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e, poiché non contiene disposizioni sulle sanzioni, anche nel suo allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono le sanzioni ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento (regolamento (UE) 2019/1020, allegato I, punto 7, allegato II, punto 6, e art. 41)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante

La parte che presenta la domanda di esame UE del tipo, conserva i documenti tecnici e il certificato di esame UE del tipo, assicura che il processo di fabbricazione mantenga gli apparecchi conformi al tipo approvato e ai requisiti di rendimento, appone la marcatura CE e redige la dichiarazione scritta di conformità; la direttiva non definisce il termine, ma in tutti i moduli si rivolge al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

Fonte · allegato III, punti 2, 3 e 9, e allegato IV, modulo C, punti 1 e 2
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità

Il rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comunità, che può presentare la domanda di esame UE del tipo indicando il proprio nome e indirizzo oltre a quelli del fabbricante, apporre la marcatura CE, redigere la dichiarazione scritta di conformità e conservare i certificati e la dichiarazione per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione.

Fonte · allegato III, punti 2, 5 e 9, e allegato IV, modulo C, punti 1 e 3
Importatore (persona che immette sul mercato dell’Unione una caldaia di un paese terzo)

Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario è responsabile di tenere disponibili i documenti tecnici; nel quadro della progettazione ecocompatibile l’importatore deve assicurare la conformità del prodotto e conservare e mettere a disposizione la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, e ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 l’importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.

Fonte · allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3Fonte · art. 4Fonte · art. 3, punto 9
Distributore (grossista, installatore o rivenditore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto sul mercato; la direttiva in sé non impone obblighi ai distributori, ma il regolamento sulla vigilanza del mercato e la legge danese sulla progettazione ecocompatibile raggiungono chiunque sia stato un anello della vendita di una caldaia.

Fonte · art. 3, punto 10, e art. 7, par. 1Fonte · § 10, stk. 4, e § 11, stk. 1

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HWB si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Caldaie con una potenza nominale superiore a 400 kW · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva riguardava le caldaie con una potenza nominale non inferiore a 4 kW e non superiore a 400 kW, e anche il regolamento (UE) n. 813/2013 si applica solo agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW; le caldaie più grandi restano fuori da entrambi. Fonte · art. 1Fonte · art. 1, par. 1
  2. Caldaie che possono essere alimentate con combustibili diversi, compresi i combustibili solidi, o caldaie a combustibile solido, Apparecchiature per la preparazione istantanea di acqua calda, Caldaie progettate per combustibili le cui proprietà differiscono sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi e gassosi comunemente commercializzati (gas di scarto industriale, biogas), Cucine e apparecchi progettati principalmente per riscaldare i locali in cui sono installati, con l’acqua calda come funzione sussidiaria, Apparecchi inferiori a 6 kW a circolazione per gravità, progettati unicamente per l’acqua calda sanitaria accumulata, Caldaie fabbricate in esemplare unico, Unità di cogenerazione quali definite nella direttiva 2004/8/CE (da intendersi come direttiva (UE) 2023/1791) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 3, paragrafo 1, escludeva le caldaie che possono essere alimentate con combustibili diversi, compresi i combustibili solidi, le apparecchiature per la preparazione istantanea di acqua calda, le caldaie progettate per combustibili che differiscono sensibilmente dai combustibili liquidi e gassosi comunemente commercializzati, le cucine e gli apparecchi che riscaldano i locali con l’acqua calda come funzione sussidiaria, gli apparecchi inferiori a 6 kW a circolazione per gravità per l’acqua calda sanitaria accumulata, le caldaie fabbricate in esemplare unico e le unità di cogenerazione; il regolamento (UE) n. 813/2013 esclude separatamente gli apparecchi a combustibile solido, gli apparecchi progettati per combustibili prodotti in prevalenza da biomassa, gli apparecchi che producono solo acqua potabile calda o acqua sanitaria e gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a cogenerazione con una capacità elettrica pari o superiore a 50 kW, per cui occorre verificare tale regolamento e le altre misure di progettazione ecocompatibile applicabili a questi prodotti. Fonte · art. 3, par. 1Fonte · art. 1, par. 2
  3. Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, potenza nominale da 4 kW a 400 kW, Caldaie standard (la temperatura media dell’acqua può essere limitata dalla progettazione), Caldaie a bassa temperatura che funzionano in continuo con una temperatura di mandata da 35 a 40 °C, comprese le caldaie a condensazione a combustibile liquido, Caldaie a condensazione a gas progettate per condensare in modo permanente gran parte del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione, Corpi caldaia e bruciatori commercializzati separatamente come apparecchi · Fabbricante, Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, Importatore (persona che immette sul mercato dell’Unione una caldaia di un paese terzo), Distributore (grossista, installatore o rivenditore) · qualsiasi Rientra nell’ambito Una nuova caldaia ad acqua calda a combustibile liquido o gassoso da 4 kW a 400 kW, o un corpo caldaia o un bruciatore commercializzato separatamente, deve rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 ed essere sottoposta a valutazione della conformità mediante i moduli dell’articolo 7, paragrafo 2, ancora in vigore della direttiva (esame UE del tipo da parte di un organismo notificato, più conformità al tipo, garanzia della qualità della produzione o garanzia della qualità del prodotto) prima che siano apposte la marcatura CE e redatta la dichiarazione di conformità; gli obblighi non prevedono alcuna soglia dimensionale per le imprese. Fonte · art. 7, par. 2, allegato III e allegato IVFonte · art. 3, art. 4, par. 1 e art. 9
  4. Altri apparecchi per il riscaldamento d’ambiente o apparecchi di riscaldamento misti rientranti nel regolamento (UE) n. 813/2013 (apparecchi a pompa di calore, con caldaia elettrica o a cogenerazione fino a 400 kW) · qualsiasi · qualsiasi Dipende Gli apparecchi a pompa di calore, con caldaia elettrica e a piccola cogenerazione non sono mai rientrati nella direttiva 92/42/CEE, che riguardava solo le caldaie alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ma sono apparecchi per il riscaldamento d’ambiente o apparecchi di riscaldamento misti ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013 e devono rispettarne i requisiti di progettazione ecocompatibile utilizzando la valutazione della conformità della direttiva 2009/125/CE. Fonte · art. 1Fonte · art. 1, par. 1, art. 2, punti da 12 a 18, e art. 4, par. 1
  5. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità delle disposizioni ancora in vigore dipende dal combustibile, dalla potenza nominale (da 4 kW a 400 kW), dal fatto che un’esclusione dell’articolo 3, paragrafo 1, copra l’apparecchio e dal ruolo rivestito dall’operatore; per ogni apparecchio di riscaldamento fino a 400 kW occorre verificare anche il regolamento (UE) n. 813/2013. Fonte · art. 1 e art. 3Fonte · art. 1

Date principali

  1. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio adottata nell’ambito del programma SAVE sull’efficienza energetica Fonte · titolo e formula di firma
  2. Entrata in vigore mediante notifica agli Stati membri; pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992 Fonte · informazioni sul documento (data di effetto, pubblicazione)
  3. Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento Fonte · art. 9, par. 1
  4. Direttiva 93/68/CEE in vigore: il marchio CE diventa marcatura CE, gli organismi notificati ricevono numeri di identificazione, marcatura CE e dichiarazione scritta di conformità entrano nei moduli; le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 1995 Fonte · informazioni sul documentoFonte · art. 12 e art. 14, par. 1
  5. Si applicano le misure nazionali: le nuove caldaie da 4 kW a 400 kW devono rispettare i requisiti di rendimento dell’articolo 5, essere sottoposte a valutazione della conformità e recare la marcatura Fonte · art. 9, par. 1
  6. Fine del periodo transitorio durante il quale gli apparecchi conformi alle norme e ai sistemi nazionali in vigore al momento dell’adozione potevano ancora essere immessi sul mercato e messi in servizio Fonte · art. 9, par. 2
  7. Direttiva 2004/8/CE in vigore: le unità di cogenerazione sono escluse dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 1, settimo trattino) Fonte · art. 3, par. 1, settimo trattino (M2)Fonte · informazioni sul documento
  8. Direttiva 2005/32/CE in vigore: soppressi la classificazione a stelle dell’articolo 6, le marcature supplementari dell’allegato I, punto 2, e l’allegato II; l’articolo 10 bis rende la direttiva una misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile Fonte · art. 21, par. 1 e art. 26
  9. Direttiva 2008/28/CE in vigore: l’articolo 10 bis passa alla procedura di regolamentazione con controllo dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2005/32/CE Fonte · art. 2 e art. 5
  10. Regolamento (UE) n. 813/2013 in vigore: direttiva 92/42/CEE abrogata, tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V, fatti salvi gli obblighi di recepimento e applicazione degli Stati membri fino all’inizio dell’applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile Fonte · art. 9 e art. 10
  11. Si applicano i primi requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013: efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, rendimenti utili, efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e informazioni sul prodotto per gli apparecchi di riscaldamento fino a 400 kW Fonte · art. 3, par. 2, lett. a) e allegato II, punti 1, lett. a), 2, lett. a), 3 e 5
  12. Secondo livello del regolamento (UE) n. 813/2013: gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con caldaia elettrica e gli apparecchi di riscaldamento misti devono raggiungere un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno il 36 %, quelli a cogenerazione il 100 %, quelli a pompa di calore il 110 % e le pompe di calore a bassa temperatura il 125 %, e gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano il secondo livello di efficienza di riscaldamento dell’acqua Fonte · art. 3, par. 2, lett. b) e allegato II, punti 1, lett. b), e 2, lett. b)
  13. Si applicano agli apparecchi di riscaldamento i limiti di emissione di ossidi di azoto del regolamento (UE) n. 813/2013 Fonte · art. 3, par. 2, lett. c) e allegato II, punto 4, lett. a)
  14. Il decreto danese sui requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda che utilizzano combustibile liquido o gassoso, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994, è abrogato dalla bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019 Fonte · § 1, nr. 1, e § 2

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante9
  • Progettare la caldaia secondo i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 che ha sostituito la tabella dell’articolo 5 della direttiva: dal 26 settembre 2015 un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno l’86 % per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a caldaia a combustibile e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW (75 % per le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW e le caldaie miste B1 fino a 30 kW) e, per le caldaie oltre 70 kW e fino a 400 kW, un rendimento utile di almeno l’86 % al 100 % e il 94 % al 30 % della potenza termica nominale, oltre all’efficienza di riscaldamento dell’acqua per gli apparecchi di riscaldamento misti e, dal 26 settembre 2018, i limiti di ossidi di azoto. art. 3, par. 2 e allegato II, punti 1, lett. a), 2 e 4, lett. a)
  • Far esaminare il rendimento del tipo di caldaia da un organismo notificato di propria scelta secondo il modulo B (esame UE del tipo) dell’allegato III: presentare la domanda con i documenti tecnici e una dichiarazione che nessun altro organismo notificato ha ricevuto la stessa domanda, mettere a disposizione dell’organismo un tipo rappresentativo e ottenere il certificato di esame UE del tipo. art. 7, par. 2, primo trattino, e allegato III, punti da 2 a 5
  • Predisporre i documenti tecnici in modo che si possa valutare la conformità ai requisiti: una descrizione generale del tipo, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate integralmente o in parte e le soluzioni adottate quando non lo sono state, i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami e i rapporti di prova. allegato III, punto 3
  • Certificare la produzione in serie secondo il modulo C (conformità al tipo, con un organismo notificato che esamina campioni di prodotto a intervalli casuali), il modulo D (un sistema di qualità della produzione approvato, valutato, verificato e sorvegliato da un organismo notificato) o il modulo E (un sistema di qualità del prodotto approvato per il controllo e le prove finali) dell’allegato IV e, con i moduli D ed E, aggiungere dopo la marcatura CE il numero di identificazione dell’organismo notificato. art. 7, par. 2, secondo trattino, e allegato IV, moduli C, D ed E
  • Per una caldaia a combustibili gassosi, eseguire la valutazione della conformità del rendimento mediante le procedure utilizzate per i requisiti di sicurezza della normativa sugli apparecchi a gas, la direttiva 90/396/CEE, ora da intendersi come regolamento (UE) 2016/426. art. 7, par. 2, secondo commaart. 45
  • Apporre la marcatura CE su ciascun apparecchio prima di immetterlo sul mercato. allegato IV, modulo C, punto 1art. 5, par. 1
  • Redigere una dichiarazione scritta di conformità prima di immettere l’apparecchio sul mercato; nel quadro della progettazione ecocompatibile essa contiene gli elementi dell’allegato VI della direttiva 2009/125/CE e fa riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013. allegato IV, modulo C, punto 1art. 5, par. 3art. 4, par. 2
  • Informare l’organismo notificato che detiene i documenti tecnici di ogni modifica dell’apparecchio approvato che possa incidere sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni prescritte per l’uso, e ottenere, se necessario, un’aggiunta al certificato di esame UE del tipo. allegato III, punto 6
  • Conservare copie dei certificati di esame UE del tipo e delle relative aggiunte con i documenti tecnici, e una copia della dichiarazione di conformità, per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione; nel quadro della progettazione ecocompatibile i documenti di conformità devono essere prodotti entro 10 giorni dalla richiesta di un’autorità competente. allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3art. 8, par. 3
Rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità5
Importatore (persona che immette sul mercato dell’Unione una caldaia di un paese terzo)8
  • Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, tenere disponibili, in quanto persona che immette il prodotto sul mercato comunitario, i documenti tecnici, i certificati di esame UE del tipo e la dichiarazione di conformità. allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3
  • Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e non ha un rappresentante autorizzato, assicurare che la caldaia immessa sul mercato rispetti i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013. art. 4
  • In quanto operatore economico responsabile nell’Unione per un prodotto soggetto alla progettazione ecocompatibile, verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte. art. 4, par. 1 e art. 4, par. 3, lett. a)
  • Tenere la dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo richiesto dalla normativa e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 4, par. 3, lett. a)
  • Su richiesta motivata, fornire alle autorità le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua che esse comprendano e cooperare con loro, anche per le azioni correttive volte a eliminare o attenuare i rischi. art. 4, par. 3, lett. b) e art. 4, par. 3, lett. d)
  • Quando si ha motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, informare le autorità di vigilanza del mercato. art. 4, par. 3, lett. c)
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e il proprio indirizzo postale sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 4, par. 4
  • In Danimarca, in quanto fabbricante o importatore che immette il prodotto sul mercato, fornire su richiesta all’autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per il controllo, compresi documenti, specifiche tecniche, informazioni di conformità e dettagli della catena di fornitura, in una lingua facilmente comprensibile. § 4 e § 10, stk. 3
Distributore (grossista, installatore o rivenditore)3
  • Mettere a disposizione solo caldaie che recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità che i moduli ancora in vigore impongono al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato di redigere, e, ai sensi del regolamento (UE) n. 813/2013, solo apparecchi di riscaldamento che rispettano i suoi requisiti di progettazione ecocompatibile. allegato IV, modulo C, punto 1art. 3, par. 1
  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in merito alle azioni che potrebbero eliminare o attenuare i rischi presentati dalle caldaie messe a disposizione sul mercato. art. 7, par. 1
  • In Danimarca, su richiesta indicare all’autorità di controllo chi è responsabile del prodotto, con i documenti, le specifiche tecniche e le informazioni sulla catena di fornitura necessari per accertarlo. § 10, stk. 4

La HWB in parole semplici

La direttiva sulle caldaie ad acqua calda (HWB), formalmente direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, è stata una delle prime leggi comunitarie sull’efficienza energetica dei prodotti. Adottata nell’ambito del programma SAVE, stabiliva i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza nominale non inferiore a 4 kW e non superiore a 400 kW (art. 1). Seguiva il nuovo approccio: la direttiva fissava requisiti essenziali di rendimento, le norme armonizzate davano una presunzione di conformità, un organismo notificato esaminava il tipo di caldaia e la caldaia recava la marcatura CE e una dichiarazione di conformità (art. 5, art. 7 e considerando).

Buona parte di essa appartiene ormai al passato. Dal 26 settembre 2013 il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti ha abrogato la direttiva, tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di recepirla e applicarla fino all’inizio dell’applicazione dei requisiti del regolamento stesso, il 26 settembre 2015 (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 9 e art. 10). Ciò che resta è la valutazione della conformità per le caldaie e le regole sugli organismi notificati; i limiti di rendimento derivano ora dal regolamento. Per un fabbricante, un importatore o un distributore di caldaie, questa guida copre quindi due livelli: che cosa richiede ancora la direttiva e che cosa richiede al suo posto il regolamento (UE) n. 813/2013.

Testo ufficiale Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 92/42/CEE del Consiglio (CELEX 31992L0042), il testo consolidato del 26 settembre 2013 che mostra le disposizioni ancora in vigore, oppure il testo consolidato del 21 marzo 2008 con l’ambito di applicazione, le definizioni e la tabella di rendimento nella versione precedente all’abrogazione.

Ambito di applicazione

La direttiva riguardava le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza nominale da 4 kW a 400 kW (art. 1). Per caldaia si intende l’unità combinata corpo caldaia-bruciatore progettata per trasmettere all’acqua il calore liberato dalla combustione; per apparecchio si intende un corpo caldaia progettato per essere dotato di un bruciatore o un bruciatore progettato per essere installato su un corpo caldaia, e gli apparecchi commercializzati separatamente recavano anch’essi la marcatura CE e una dichiarazione che definiva i parametri che consentono di raggiungere i livelli di rendimento dopo il montaggio (art. 2 e art. 7, par. 3). Le definizioni distinguevano le caldaie standard, la cui temperatura media dell’acqua può essere limitata dalla progettazione, le caldaie a bassa temperatura che funzionano in continuo con una temperatura di mandata da 35 a 40 °C, comprese le caldaie a condensazione a combustibile liquido, e le caldaie a condensazione a gas progettate per condensare in modo permanente gran parte del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione (art. 2).

L’articolo 3, paragrafo 1, escludeva sette gruppi: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi, compresi i combustibili solidi; le apparecchiature per la preparazione istantanea di acqua calda; le caldaie progettate per combustibili le cui proprietà differiscono sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi e gassosi comunemente commercializzati, come il gas di scarto industriale o il biogas; le cucine e gli apparecchi progettati principalmente per riscaldare i locali in cui sono installati e solo come funzione sussidiaria per fornire acqua calda; gli apparecchi con potenza nominale inferiore a 6 kW a circolazione per gravità progettati unicamente per l’acqua calda sanitaria accumulata; le caldaie fabbricate in esemplare unico; e, dalla direttiva 2004/8/CE, le unità di cogenerazione quali definite in tale direttiva. La direttiva 2004/8/CE è stata a sua volta abrogata dal 5 giugno 2014 dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, e la direttiva 2012/27/UE è stata abrogata con effetto dal 12 ottobre 2025 dalla direttiva (UE) 2023/1791, la rifusione della direttiva sull’efficienza energetica, per cui i riferimenti alla direttiva 2004/8/CE si intendono fatti alla direttiva (UE) 2023/1791 in base alla sua tavola di concordanza (art. 3, par. 1; direttiva 2012/27/UE, art. 27, par. 1; direttiva (UE) 2023/1791, art. 38 e allegato XVII). Per le caldaie a doppia funzione i requisiti di rendimento riguardavano solo la funzione di riscaldamento (art. 3, par. 2).

Gli obblighi ricadevano sul fabbricante o sul suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e, se nessuno dei due vi era stabilito, sulla persona che immetteva il prodotto sul mercato comunitario (allegato III, punto 9). Il regolamento (UE) n. 813/2013 è più ampio: riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW, qualunque sia il generatore di calore, per cui gli apparecchi a pompa di calore, con caldaia elettrica e a piccola cogenerazione rientrano nel regolamento pur non essendo mai rientrati nella direttiva (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 1, par. 1 e art. 2).

Che cosa si deve fare

Requisiti di rendimento: ieri e oggi

L’articolo 5 originario richiedeva rendimenti utili alla potenza nominale, a una temperatura media dell’acqua della caldaia di 70 °C e al carico parziale del 30 %: per le caldaie standard almeno 84 + 2 log Pn alla potenza nominale e 80 + 3 log Pn al carico parziale, per le caldaie a bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn in entrambi i casi e per le caldaie a condensazione a gas 91 + 1 log Pn alla potenza nominale e 97 + 1 log Pn al carico parziale, dove Pn è la potenza nominale in kW (art. 5, par. 1, testo consolidato del 2008). Il regolamento (UE) n. 813/2013 ha abrogato tale tabella. Dal 26 settembre 2015 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a caldaia a combustibile e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW devono raggiungere un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno l’86 %, le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW e le caldaie miste B1 fino a 30 kW almeno il 75 %, e le caldaie oltre 70 kW e fino a 400 kW un rendimento utile di almeno l’86 % al 100 % e il 94 % al 30 % della potenza termica nominale; gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano inoltre i requisiti di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e, dal 26 settembre 2018, tutti gli apparecchi rispettano i limiti di ossidi di azoto (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 3, par. 2 e allegato II, punti 1, lett. a), 2 e 4, lett. a)). Gli Stati membri potevano consentire gli apparecchi conformi alle loro disposizioni nazionali vigenti fino al 26 settembre 2015 per il rendimento e il rumore, e fino al 26 settembre 2018 per gli ossidi di azoto (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 8).

Valutazione della conformità con un organismo notificato

L’articolo 7, paragrafo 2, che resta in vigore, certifica la conformità delle caldaie prodotte in serie in due fasi: l’esame del rendimento di un tipo di caldaia secondo il modulo B dell’allegato III e una dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo il modulo C, D o E dell’allegato IV. Per le caldaie a combustibili gassosi le procedure di rendimento sono quelle utilizzate per valutare la conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva 90/396/CEE, abrogata dalla direttiva 2009/142/CE e ora da intendersi come regolamento (UE) 2016/426 (art. 7, par. 2; direttiva 2009/142/CE, art. 14; regolamento (UE) 2016/426, art. 45). Il regolamento (UE) n. 813/2013 fa della valutazione della conformità di progettazione ecocompatibile il controllo interno della progettazione o il sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE, ma fatte salve tali disposizioni della direttiva, per cui una caldaia passa ancora attraverso un organismo notificato (regolamento (UE) n. 813/2013, art. 4, par. 1).

Con il modulo B il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato presenta la domanda a un organismo notificato di sua scelta, con una dichiarazione scritta che nessun altro organismo notificato ha ricevuto la stessa domanda e i documenti tecnici: una descrizione generale del tipo, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione, le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate e le soluzioni adottate quando non lo sono state, i calcoli di progettazione e gli esami e i rapporti di prova (allegato III, punti 2 e 3). L’organismo esamina i documenti e il tipo, esegue o fa eseguire le prove necessarie e rilascia il certificato di esame UE del tipo oppure motiva in dettaglio il rifiuto; le modifiche che possono incidere sulla conformità richiedono un’aggiunta al certificato (allegato III, punti da 4 a 6). Le copie dei certificati sono conservate con i documenti tecnici per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione (allegato III, punto 9).

Il modulo C richiede che il processo di fabbricazione mantenga gli apparecchi conformi al tipo approvato e ai requisiti di rendimento, con un organismo notificato che esamina campioni dei prodotti finiti a intervalli casuali (allegato IV, modulo C). Il modulo D è un sistema di qualità della produzione approvato e il modulo E un sistema di qualità del prodotto approvato per il controllo e le prove finali, ciascuno valutato da un organismo notificato con una visita ispettiva, audit periodici ed eventuali visite senza preavviso, e ciascuno con registrazioni conservate per 10 anni (allegato IV, moduli D ed E). In tutti e tre i moduli il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformità, accompagnata nei moduli D ed E dal numero di identificazione dell’organismo notificato (allegato IV, punto 1 di ciascun modulo, come modificato dalla direttiva 93/68/CEE).

Organismi notificati

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli organismi che hanno designato, dei loro compiti e dei numeri di identificazione assegnati dalla Commissione, che pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale (art. 8, par. 1). Gli organismi devono rispettare i criteri minimi dell’allegato V in materia di indipendenza da progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, integrità professionale, personale e strutture, remunerazione imparziale, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale, e uno Stato membro ritira la notifica quando un organismo non li soddisfa più (art. 8, par. 2, art. 8, par. 3 e allegato V).

Marcatura, dichiarazione e documentazione oggi

Poiché gli articoli della direttiva sulla marcatura sono stati abrogati, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE di una caldaia si fondano ora sulla direttiva 2009/125/CE: prima dell’immissione sul mercato il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato appone la marcatura CE e rilascia una dichiarazione che contiene gli elementi dell’allegato VI di tale direttiva e fa riferimento al regolamento (UE) n. 813/2013, e la documentazione tecnica riporta le informazioni sul prodotto elencate nell’allegato II, punto 5, lettera b), del regolamento (direttiva 2009/125/CE, art. 5; regolamento (UE) n. 813/2013, art. 4, par. 2). I documenti di conformità sono conservati per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e prodotti entro 10 giorni dalla richiesta (direttiva 2009/125/CE, art. 8, par. 3). Se il fabbricante è fuori dall’Unione e non ha un rappresentante autorizzato, l’importatore assicura la conformità e conserva la dichiarazione e la documentazione (direttiva 2009/125/CE, art. 4), e il regolamento (UE) 2019/1020 richiede un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione per i prodotti soggetti alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).

L’etichetta di prestazione energetica a stelle dell’articolo 6 e dell’allegato II non esiste più: la direttiva 2005/32/CE l’ha soppressa dall’11 agosto 2005 perché il sistema non aveva prodotto il risultato atteso (direttiva 2005/32/CE, considerando 16 e art. 21, par. 1). Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW recano invece l’etichetta energetica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che i fornitori devono fornire dal 26 settembre 2015 nel quadro dell’etichettatura energetica, ora regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento (UE) n. 811/2013, art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1; regolamento (UE) 2017/1369, art. 20).

Applicazione e sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Il regolamento (UE) 2019/1020 la elenca nell’allegato I e, tra la normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, nell’allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 41, e le autorità di vigilanza del mercato possono imporre azioni correttive che vanno dal rendere conforme il prodotto al ritiro, al richiamo o alla distruzione e intervenire direttamente se l’operatore non provvede (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, art. 41, allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6). Per i requisiti di progettazione ecocompatibile, la direttiva 2009/125/CE richiede sanzioni nazionali che tengano conto dell’entità della non conformità e del numero di unità non conformi, e la sua clausola di salvaguardia obbliga il fabbricante o il rappresentante autorizzato a porre fine all’infrazione, con restrizione, divieto o ritiro se la non conformità persiste (direttiva 2009/125/CE, art. 7 e art. 20).

In Danimarca il decreto sui requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda che utilizzano combustibile liquido o gassoso, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2020 (bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019, § 1, nr. 1, e § 2). La legge sulla progettazione ecocompatibile, lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025, affida il controllo al ministro dell’Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari dopo il trasferimento delle competenze ministeriali del 2018, consente all’autorità di controllo di ordinare la conformità, imporre condizioni, vietare l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online e pubblicare le proprie decisioni, e punisce con ammende, ai sensi del § 15, comma 1, la mancata notifica all’autorità di controllo di un prodotto ritenuto presentare un rischio, la mancata fornitura delle informazioni richieste dall’autorità o dell’indicazione di chi è responsabile del prodotto, la fornitura di informazioni errate o fuorvianti, la mancanza di un rappresentante autorizzato o la mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri o dei mezzi necessari ove ne sia richiesto uno, il rifiuto di consentire l’accesso per il prelievo di campioni, la violazione di una decisione ai sensi dei §§ da 11 a 11 b e l’elusione o il tentativo di elusione del controllo, con confisca di ogni vantaggio economico e responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale (§ 10, § 11, § 11 b, § 12 e § 15). Sikkerhedsstyrelsen svolge la vigilanza sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica dal 1° luglio 2019, le domande sull’interpretazione delle disposizioni vanno a Energistyrelsen e dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen (l’Autorità danese per le imprese).

Come aiuta Conphora

Conphora mette a confronto le caldaie con i due livelli oggi applicabili: le disposizioni ancora in vigore della direttiva 92/42/CEE sulla valutazione della conformità e sugli organismi notificati e i requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica dei regolamenti (UE) n. 813/2013 e n. 811/2013. La piattaforma segnala le lacune nel certificato di esame UE del tipo, nel modulo di produzione, nella dichiarazione di conformità, nella documentazione tecnica e nell’etichetta energetica, tiene le registrazioni decennali e avvisa quando la Commissione rivede i regolamenti sugli apparecchi di riscaldamento o le relative norme armonizzate.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le disposizioni ancora in vigore della direttiva e i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 92/42/CEE nel proprio allegato I e, poiché la direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni, anche nell’allegato II; in Danimarca la legge sulla progettazione ecocompatibile (lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025) affida il controllo al ministro dell’Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari, e Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° luglio 2019 la vigilanza sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica, mentre Energistyrelsen risponde alle domande sull’interpretazione delle disposizioni. Gli strumenti sono l’ordine di rendere conforme il prodotto, le condizioni prima dell’immissione sul mercato, il divieto di immissione o di messa a disposizione, il ritiro, il richiamo, la distruzione, gli ordini di modificare o rimuovere contenuti online, la pubblicazione delle decisioni e le ammende previste dal diritto danese.

La direttiva 92/42/CEE non contiene un articolo sulle sanzioni; il suo articolo 7, paragrafo 5, originario sulla marcatura CE apposta indebitamente è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 813/2013 insieme a tutto tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V. Le sanzioni seguono quindi due strade. Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca la direttiva nell’allegato I e, in quanto normativa senza disposizioni sulle sanzioni, nell’allegato II, per cui gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento, e le autorità di vigilanza del mercato possono imporre che il prodotto sia reso conforme, che ne sia impedita la messa a disposizione, che sia ritirato o richiamato, distrutto, corredato di avvertenze o reso disponibile solo a determinate condizioni, e intervenire direttamente se l’operatore non provvede. Per i requisiti di rendimento del regolamento (UE) n. 813/2013, la direttiva 2009/125/CE richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto dell’entità della non conformità e del numero di unità non conformi, e la sua clausola di salvaguardia obbliga il fabbricante o il rappresentante autorizzato a porre fine all’infrazione, con divieto o ritiro se la non conformità persiste. In Danimarca la legge sulla progettazione ecocompatibile (lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021, come modificata dalla lov nr. 431 del 6 maggio 2025) consente all’autorità di controllo di ordinare la conformità, imporre condizioni, vietare l’immissione sul mercato o la messa a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online e pubblicare le proprie decisioni, e punisce con ammende, ai sensi del § 15, comma 1, la mancata notifica all’autorità di controllo di un prodotto ritenuto presentare un rischio, la mancata fornitura delle informazioni richieste dall’autorità o dell’indicazione di chi è responsabile del prodotto, la fornitura di informazioni errate o fuorvianti, la mancanza di un rappresentante autorizzato o la mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri o dei mezzi necessari ove ne sia richiesto uno, il rifiuto di consentire l’accesso per il prelievo di campioni, la violazione di una decisione ai sensi dei §§ da 11 a 11 b e l’elusione o il tentativo di elusione del controllo, con confisca di ogni vantaggio economico e responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale; il controllo spetta al ministro dell’Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari dal trasferimento delle competenze ministeriali del 2018 ed è svolto da Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.

Fonte · art. 9Fonte · art. 16, art. 41, allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6Fonte · art. 7 e art. 20Fonte · § 10, § 11, § 11 b, § 12 e § 15Fonte · § 23Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per HWB, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dai testi consolidati

    Il testo è stato riscritto a partire dai testi consolidati del 2008 e del 2013, dal regolamento (UE) n. 813/2013 e dalle direttive modificative: indica ora quali disposizioni il regolamento (UE) n. 813/2013 ha abrogato e quali restano in vigore, le esclusioni esatte dell’articolo 3, paragrafo 1, la valutazione della conformità con il modulo B più C, D o E, la data di applicazione del 1994 e il periodo transitorio del 1997, la soppressione della classificazione a stelle nel 2005, le attuali soglie di progettazione ecocompatibile e l’assetto danese di applicazione, compresa l’abrogazione nel 2019 del decreto di recepimento.

    FonteFonte · art. 9
  2. Si applica

    Si applicano i limiti di ossidi di azoto del regolamento (UE) n. 813/2013

    Dal 26 settembre 2018 gli apparecchi di riscaldamento devono rispettare i limiti di emissione di ossidi di azoto dell’allegato II, punto 4, lettera a), e termina la tolleranza transitoria per gli apparecchi conformi alle precedenti disposizioni nazionali sugli ossidi di azoto.

    Fonte · art. 3, par. 2, lett. c), art. 8, par. 2 e allegato II, punto 4, lett. a)
  3. Si applica

    Si applica il secondo livello di efficienza per gli apparecchi elettrici, a cogenerazione e a pompa di calore

    Secondo livello del regolamento (UE) n. 813/2013: gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con caldaia elettrica e gli apparecchi di riscaldamento misti devono raggiungere un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno il 36 %, quelli a cogenerazione il 100 %, quelli a pompa di calore il 110 % e le pompe di calore a bassa temperatura il 125 %, e gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano il secondo livello di efficienza di riscaldamento dell’acqua.

    Fonte · art. 3, par. 2, lett. b) e allegato II, punti 1, lett. b), e 2, lett. b)
  4. Modifica

    Il regolamento (UE) 2016/2282 sostituisce l’allegato sulla verifica del regolamento (UE) n. 813/2013

    Il regolamento (UE) n. 813/2013 è stato modificato una sola volta, dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016, in vigore dal 9 gennaio 2017, che ha sostituito il suo allegato IV sulla verifica della conformità dei prodotti da parte delle autorità di vigilanza del mercato: le autorità verificano un’unità, poi altre tre se necessario, applicano solo le tolleranze di verifica della tabella 8, e tali tolleranze non possono essere utilizzate dal fabbricante o dall’importatore per stabilire o interpretare i valori dichiarati.

    Fonte · art. 1 e art. 2Fonte · allegato IV (M1)
  5. Si applica

    Si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di riscaldamento; la tabella di rendimento della direttiva è storia

    Si applicano i primi requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti fino a 400 kW: efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e rendimenti utili, efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, potenza sonora e informazioni sul prodotto. Cessano gli obblighi degli Stati membri di recepire e applicare la direttiva 92/42/CEE, fatti salvi dalla clausola di abrogazione fino a questa data.

    Fonte · art. 3, par. 2, lett. a), art. 8, par. 1, art. 9 e allegato II
  6. Modifica

    Regolamento (UE) n. 813/2013 in vigore: direttiva abrogata tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V

    Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti del 2 agosto 2013, pubblicato nella GU L 239 del 6 settembre 2013, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e ha abrogato la direttiva 92/42/CEE, tranne i suoi moduli di valutazione della conformità e le disposizioni sugli organismi notificati, che mantiene come parte della valutazione della conformità delle caldaie.

    Fonte · art. 4, par. 1, art. 9 e art. 10
  7. Modifica

    Direttiva 2008/28/CE in vigore: procedura di regolamentazione con controllo

    La direttiva sulla comitatologia dell’11 marzo 2008 ha sostituito il riferimento dell’articolo 10 bis all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE con l’articolo 19, paragrafo 3, la procedura di regolamentazione con controllo con cui la Commissione può modificare o abrogare la direttiva; non era necessario alcun recepimento.

    Fonte · considerando 8, art. 2 e art. 5
  8. Modifica

    Direttiva 2005/32/CE in vigore: soppressa la classificazione a stelle, la direttiva diventa una misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile

    La direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile del 6 luglio 2005 ha soppresso l’articolo 6 sulla classificazione a stelle della prestazione energetica delle caldaie, le marcature specifiche supplementari dell’allegato I, punto 2, e l’allegato II, e ha inserito l’articolo 10 bis, che rende la direttiva una misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2005/32/CE; gli Stati membri dovevano recepire la direttiva quadro entro l’11 agosto 2007.

    Fonte · considerando 16, art. 21, par. 1, art. 25 e art. 26
  9. Modifica

    Direttiva 2004/8/CE in vigore: escluse le unità di cogenerazione

    La direttiva sulla cogenerazione dell’11 febbraio 2004, pubblicata nella GU L 52 del 21 febbraio 2004, ha aggiunto un settimo trattino all’articolo 3, paragrafo 1, che esclude le unità di cogenerazione quali definite in tale direttiva. La direttiva 2004/8/CE è stata a sua volta abrogata dal 5 giugno 2014 dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, e la direttiva 2012/27/UE è stata abrogata con effetto dal 12 ottobre 2025 dalla direttiva (UE) 2023/1791, la rifusione della direttiva sull’efficienza energetica, per cui i riferimenti alla direttiva 2004/8/CE si intendono fatti alla direttiva (UE) 2023/1791 in base alla sua tavola di concordanza.

    Fonte · art. 3, par. 1, settimo trattino (M2)Fonte · art. 27, par. 1Fonte · art. 38 e allegato XVII
  10. Si applica

    La direttiva 92/42/CEE si applica negli Stati membri

    Le disposizioni nazionali di recepimento, dovute entro il 1° gennaio 1993, si applicano dal 1° gennaio 1994: le nuove caldaie a combustibile liquido e gassoso da 4 kW a 400 kW devono rispettare i requisiti di rendimento utile dell’articolo 5 alla potenza nominale e al carico parziale del 30 %, superare l’esame UE del tipo e un modulo di produzione e recare la marcatura e la dichiarazione di conformità; fino al 31 dicembre 1997 gli apparecchi conformi alle norme nazionali in vigore al momento dell’adozione potevano ancora essere immessi sul mercato e messi in servizio.

    Fonte · art. 5, par. 1, art. 7 e art. 9
  11. Modifica

    Direttiva 93/68/CEE in vigore: marcatura CE

    La direttiva sulla marcatura CE del 22 luglio 1993 ha sostituito il marchio CE con la marcatura CE, ha riscritto gli articoli sulla libera circolazione e sulla marcatura, ha richiesto che gli organismi notificati siano notificati con numeri di identificazione e ha disposto che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato apponga la marcatura CE e rediga una dichiarazione scritta di conformità nei moduli dell’allegato IV; gli Stati membri hanno applicato le misure dal 1° gennaio 1995 e potevano consentire le precedenti disposizioni sulla marcatura fino al 1° gennaio 1997.

    Fonte · art. 12 e art. 14Fonte · informazioni sul documento
  12. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 92/42/CEE del Consiglio

    Adottata il 21 maggio 1992 nell’ambito del programma SAVE e dell’articolo 100 A del trattato CEE come direttiva di nuovo approccio limitata ai requisiti essenziali di rendimento, la direttiva ha avuto effetto con la notifica agli Stati membri il 3 giugno 1992 ed è stata pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992; gli Stati membri avevano tempo fino al 1° gennaio 1993 per adottare le disposizioni di recepimento.

    Fonte · informazioni sul documentoFonte · considerando e art. 9, par. 1

Le domande più frequenti su HWB

La direttiva 92/42/CEE sulle caldaie ad acqua calda è ancora in vigore?

Solo in parte. Il regolamento (UE) n. 813/2013 ha abrogato la direttiva con effetto dal 26 settembre 2013, tranne l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8 e gli allegati da III a V, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di recepirla e applicarla fino all’inizio dell’applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento, il 26 settembre 2015. Resta la valutazione della conformità per le caldaie (esame UE del tipo più conformità al tipo, garanzia della qualità della produzione o garanzia della qualità del prodotto) e le regole sugli organismi notificati; i requisiti di rendimento sono ora nel regolamento (UE) n. 813/2013.

Fonte · art. 3, par. 2, art. 4, par. 1, art. 9 e art. 10
Quali caldaie rientravano nella direttiva e quali ne erano escluse?

Le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza nominale non inferiore a 4 kW e non superiore a 400 kW, più i corpi caldaia e i bruciatori commercializzati separatamente. L’articolo 3, paragrafo 1, escludeva le caldaie che possono essere alimentate con combustibili diversi, compresi i combustibili solidi, le apparecchiature per la preparazione istantanea di acqua calda, le caldaie progettate per combustibili che differiscono sensibilmente da quelli liquidi e gassosi comunemente commercializzati, come il gas di scarto industriale o il biogas, le cucine e gli apparecchi che riscaldano principalmente i locali con l’acqua calda come funzione sussidiaria, gli apparecchi inferiori a 6 kW a circolazione per gravità destinati unicamente all’acqua calda sanitaria accumulata, le caldaie fabbricate in esemplare unico e, dal 2004, le unità di cogenerazione.

Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3, par. 1
Quale rendimento deve rispettare oggi una caldaia a gas o a gasolio?

Dal 26 settembre 2015 si applicano i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013: gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente a caldaia a combustibile e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW devono avere un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di almeno l’86 % (75 % per le caldaie di tipo B1 fino a 10 kW e le caldaie miste B1 fino a 30 kW), e le caldaie oltre 70 kW e fino a 400 kW un rendimento utile di almeno l’86 % al 100 % e il 94 % al 30 % della potenza termica nominale. Gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano inoltre i requisiti di efficienza di riscaldamento dell’acqua e, dal 26 settembre 2018, tutti gli apparecchi rispettano i limiti di ossidi di azoto. La tabella propria della direttiva all’articolo 5, che fissava ad esempio 84 + 2 log Pn per le caldaie standard alla potenza nominale, è stata abrogata dal regolamento.

Fonte · art. 3, par. 2, art. 9 e allegato II, punti 1, lett. a), 2 e 4, lett. a)Fonte · art. 5, par. 1
Serve ancora un organismo notificato per una caldaia ad acqua calda?

Sì, per le caldaie. Il regolamento (UE) n. 813/2013 consente ai fabbricanti di utilizzare il controllo interno della progettazione o il sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE, ma espressamente fatti salvi gli articoli 7, paragrafo 2, e 8 e gli allegati da III a V della direttiva 92/42/CEE, che richiedono che il rendimento di un tipo di caldaia sia esaminato da un organismo notificato secondo il modulo B e che la produzione in serie sia certificata secondo il modulo C, D o E, con un organismo notificato che preleva campioni dei prodotti o verifica il sistema di qualità. Per le caldaie a combustibili gassosi la valutazione del rendimento segue le procedure utilizzate per i requisiti di sicurezza della normativa sugli apparecchi a gas, ora regolamento (UE) 2016/426.

Fonte · art. 4, par. 1Fonte · art. 7, par. 2, art. 8, allegato III e allegato IVFonte · art. 45
Che fine ha fatto la classificazione a stelle delle caldaie?

L’articolo 6 della direttiva prevedeva un sistema di classificazione a stelle inteso a stabilire la prestazione energetica delle caldaie, indicata come marcatura supplementare ai sensi dell’allegato I. La direttiva 2005/32/CE ha soppresso l’articolo 6, le marcature supplementari dell’allegato I, punto 2, e l’allegato II dall’11 agosto 2005, perché Stati membri e industria hanno riconosciuto che la classificazione a stelle non aveva prodotto il risultato atteso. Oggi le informazioni comparative per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti fino a 70 kW derivano dall’etichetta energetica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che i fornitori devono fornire dal 26 settembre 2015.

Fonte · considerando 16, art. 21, par. 1 e art. 26Fonte · art. 1, par. 1 e art. 3, par. 1
Per quanto tempo devono essere conservati il certificato di esame del tipo e la dichiarazione di conformità?

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità conserva copie dei certificati di esame UE del tipo e delle relative aggiunte con i documenti tecnici, e una copia della dichiarazione di conformità, per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto; se nessuno dei due è stabilito nella Comunità, l’obbligo spetta alla persona che immette il prodotto sul mercato comunitario. La direttiva 2009/125/CE aggiunge che i documenti di conformità devono essere disponibili per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultima unità e prodotti entro 10 giorni dalla richiesta.

Fonte · allegato III, punto 9, e allegato IV, modulo C, punto 3Fonte · art. 8, par. 3
Chi fa rispettare le regole sulle caldaie in Danimarca?

Il decreto danese sui requisiti di rendimento delle caldaie ad acqua calda che utilizzano combustibile liquido o gassoso, bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2020. I requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento (UE) n. 813/2013 si applicano direttamente e sono controllati ai sensi della legge danese sulla progettazione ecocompatibile, in cui il controllo spetta al ministro dell’Industria, delle Imprese e degli Affari finanziari; Sikkerhedsstyrelsen ha assunto la vigilanza sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica dal 1° luglio 2019, le domande sull’interpretazione delle disposizioni vanno a Energistyrelsen e dal gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen.

Fonte · § 1, nr. 1, e § 2Fonte · § 10 e nota 3FonteFonte

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Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda, testo consolidato del 26 settembre 2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0042-20130926
  2. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, testo consolidato del 21 marzo 2008 con gli articoli poi abrogati dal regolamento (UE) n. 813/2013 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0042-20080321
  3. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 167 del 22 giugno 1992 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0042
  4. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31992L0042 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31992L0042
  5. Direttiva 93/68/CEE del Consiglio sulla marcatura CE, articolo 12 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068
  6. Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0008
  7. Direttiva 2005/32/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile, articolo 21 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0032
  8. Direttiva 2008/28/CE sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, articolo 2 che modifica la direttiva 92/42/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0028
  9. Direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
  10. Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione sui requisiti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0813
  11. Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 813/2013 per quanto riguarda le tolleranze di verifica (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2282
  12. Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione sull’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0811
  13. Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, articolo 27 che abroga la direttiva 2004/8/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
  14. Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica (rifusione), articolo 38 che abroga la direttiva 2012/27/UE e tavola di concordanza dell’allegato XVII (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L1791
  15. Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, articolo 45 che abroga la direttiva 2009/142/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0426
  16. Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l’etichettatura energetica, articolo 20 che abroga la direttiva 2010/30/UE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
  17. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  18. Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente: normativa su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica (Commissione europea, Energy Efficient Products) https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/space-heaters_en
  19. Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica: apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/ecodesign-and-energy-labelling-space-heaters_en
  20. Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, LBK nr. 2166 af 29. november 2021, som ændret ved lov nr. 431 af 6. maj 2025 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2166
  21. Lov nr. 431 af 6. maj 2025, § 23 che modifica la legge sulla progettazione ecocompatibile (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/431
  22. Bekendtgørelse nr. 1321 af 9. december 2019 om ophævelse af to bekendtgørelser samt forskrifter på byggeområdet, che abroga la bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1321
  23. Fra 1. juli 2019 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med energimærkning og ecodesign (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/nyheder/1-juli-2019-foerer-sikkerhedsstyrelsen-tilsyn-energimaerkning-og-ecodesign
  24. Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/ecodesign-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning
  25. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen fra januar 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
12 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). HWB: Direttiva sulle caldaie ad acqua calda (Direttiva 92/42/CEE del Consiglio), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/hwb/
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