La PIM in parole semplici
Il regolamento sulle materie plastiche, formalmente regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è la disciplina dettagliata dell’UE per il materiale a contatto con gli alimenti più diffuso che esista. È una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 (art. 1, par. 1), il che significa che traduce il principio generale di sicurezza del regolamento quadro in regole concrete e verificabili: quali sostanze possono essere utilizzate, quanta parte di esse può finire negli alimenti e come lo si dimostra. Il regolamento quadro continua ad applicarsi parallelamente ed è trattato nella guida ai materiali a contatto con gli alimenti separata.
Il regolamento si applica a cinque categorie di materiali immessi sul mercato dell’UE: gli oggetti costituiti esclusivamente da materia plastica; i materiali multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi; gli uni e gli altri quando sono stampati e/o ricoperti da un rivestimento; gli strati plastici o i rivestimenti che formano guarnizioni in tappi e chiusure; e gli strati plastici in materiali multistrato multimateriale come i contenitori per bevande in cartone (art. 2, par. 1). Li copre quando sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con essi o ci si può ragionevolmente attendere che vengano a contatto con essi (art. 1, par. 2). Tre gruppi di materiali sono esclusi perché altre misure specifiche sono destinate a coprirli: resine a scambio ionico, gomme e siliconi (art. 2, par. 2). Il regolamento non pregiudica inoltre le regole dell’Unione o nazionali sulle sostanze utilizzate per fabbricare adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa applicati su materie plastiche o in esse incorporati (art. 2, par. 3), una formulazione sostituita nel 2025, ma l’oggetto di plastica stampato o rivestito rientra senza dubbio nell’ambito di applicazione.
Il regolamento è entrato in vigore il 4 febbraio 2011 e si applica dal 1° maggio 2011, quando ha abrogato le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE (art. 21 e art. 23). Da allora è stato modificato 21 volte e il testo che conta è la versione consolidata, attualmente quella del 14 luglio 2026. Le dodici rettifiche registrate per il regolamento riguardano versioni linguistiche diverse dall’inglese — l’ultima, pubblicata il 10 agosto 2026, corregge la versione italiana — e la modifica più recente, il regolamento (UE) 2026/1380, corregge soltanto il testo estone.
📄 Testo ufficiale: Regolamento (UE) n. 10/2011, versione consolidata del 14 luglio 2026 — su EUR-Lex →
Ambito di applicazione
Per «materia plastica» si intende un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come principale componente strutturale del materiale o dell’oggetto finale; per «polimero» si intendono le macromolecole ottenute per polimerizzazione, per modificazione chimica di macromolecole naturali o sintetiche o per fermentazione microbica (art. 3, punti 2 e 3). È questa definizione a decidere l’ambito di applicazione, non la descrizione commerciale del prodotto.
Il materiale plastico può essere immesso sul mercato solo se soddisfa l’articolo 3 del regolamento quadro sulla sicurezza in condizioni d’uso previste e prevedibili, gli articoli del regolamento quadro su etichettatura e rintracciabilità, le buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, i requisiti di composizione e di dichiarazione dei capi II, III e IV del presente regolamento e, se rientra nel loro ambito di applicazione, le regole sulla plastica riciclata del regolamento (UE) 2022/1616 (art. 4). Nessuna di queste condizioni ha una soglia dimensionale per le imprese: un piccolo trasformatore ha gli stessi obblighi di una multinazionale.
Due confini contano nella pratica. Il primo è la barriera funzionale: uno strato plastico non in contatto diretto con gli alimenti e separato da essi da una barriera che assicura la conformità può essere fabbricato con sostanze non comprese nell’elenco dell’Unione, purché non migrino in modo rilevabile, non siano classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e non siano in forma nanometrica; la restrizione sul monomero cloruro di vinile si applica sempre e l’oggetto finito deve comunque rispettare i limiti di migrazione (art. 13 e art. 14). Il secondo è l’oggetto multistrato multimateriale. La composizione di ciascuno strato plastico deve essere conforme e, dalla revisione del 2025, i limiti di migrazione degli articoli 11 e 12 si applicano all’intero oggetto quando lo strato a contatto con gli alimenti è un materiale rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento; se non lo è, i limiti possono essere fissati dal diritto nazionale (art. 14, parr. 4 e 6).
Che cosa si deve fare
L’elenco dell’Unione e le deroghe
Per fabbricare materiali plastici a contatto con gli alimenti possono essere utilizzate solo le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione dei monomeri, delle altre sostanze di partenza, delle macromolecole ottenute da fermentazione microbica, degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri autorizzati della tabella 1 dell’allegato I (art. 5, par. 1). Ogni voce reca le proprie restrizioni e specifiche nella colonna 10, può appartenere a una restrizione di gruppo della tabella 2 e può essere soggetta a specifiche dettagliate del punto 4 dell’allegato I (art. 9, par. 1). Una sostanza in forma nanometrica può essere utilizzata solo se l’allegato I la autorizza esplicitamente e lo indica nelle specifiche (art. 9, par. 2). L’elenco è modificato mediante la procedura di autorizzazione degli articoli da 8 a 12 del regolamento quadro, che si basa sui pareri dell’EFSA.
L’articolo 6 esclude poi ciò che non deve figurare nell’elenco: i coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri, i coloranti e i solventi, che sono soggetti al diritto nazionale; tutti i sali degli acidi, fenoli e alcoli autorizzati contrassegnati nella tabella 1 dell’allegato II, entro i limiti di tale tabella; le miscele di sostanze autorizzate senza reazione chimica; gli additivi polimerici di almeno 1.000 Da e i prepolimeri i cui monomeri sono elencati; le sostanze non aggiunte intenzionalmente e i coadiuvanti di polimerizzazione, che possono essere presenti senza autorizzazione; e alcuni biocidi del tipo di prodotto 4 autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Tutto ciò che si basa su tali deroghe deve comunque rispettare l’articolo 3 del regolamento quadro, valutato su principi scientifici di valutazione del rischio riconosciuti a livello internazionale (art. 19).
Purezza, restrizioni e limiti dell’allegato II
Dalla revisione del 2025, le sostanze utilizzate nella fabbricazione della plastica che possono essere presenti nel materiale finale, comprese quelle ottenute da rifiuti, devono essere di elevato grado di purezza e di qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile, e la loro composizione deve essere nota al fabbricante della sostanza (art. 8, par. 1). L’articolo 3 bis definisce tale purezza: tutti i costituenti corrispondono all’identità della sostanza e le eventuali sostanze non aggiunte intenzionalmente soddisfano una di quattro condizioni, la più rigorosa delle quali è una conclusione documentata che non possano essere presenti a un livello che dia luogo a una migrazione individuale superiore a 0,00015 mg/kg di alimento.
L’allegato II aggiunge restrizioni sul materiale finito. Il punto 1 fissa limiti di migrazione per 24 voci, 23 elementi più l’ammonio: alluminio e bario a 1 mg/kg, antimonio a 0,04, cobalto e i quattro lantanidi europio, gadolinio, lantanio e terbio a 0,05, rame e zinco a 5, ferro a 48, litio e manganese a 0,6, nichel a 0,02, cadmio non rilevabile con un limite di rilevamento specificato di 0,002, e arsenico, piombo e mercurio non rilevabili. Anche il cromo è fissato come non rilevabile, applicando un limite di rilevamento di 0,01 mg/kg per il cromo totale, ma si applica invece un limite di 3,6 mg/kg di alimento quando l’operatore che ha immesso il materiale sul mercato può dimostrare, sulla base di prove documentali preesistenti, che il cromo esavalente non è utilizzato né si forma in alcun momento del processo di produzione. Ammonio, calcio, magnesio, potassio e sodio non hanno un limite numerico ma restano soggetti agli articoli 11, paragrafo 3, e 12. Il punto 2 prevede che le ammine aromatiche primarie elencate nella voce 43 dell’appendice 8 dell’allegato XVII del regolamento REACH, e prive di limite proprio nell’allegato I, non siano rilevabili a 0,002 mg/kg ciascuna; le ammine aromatiche primarie non elencate e prive di limite specifico sono valutate ai sensi dell’articolo 19 e la loro somma non deve superare 0,01 mg/kg.
Limiti di migrazione
Due limiti operano insieme. Il limite di migrazione globale fissa un tetto al trasferimento totale: un materiale plastico non deve trasferire ai simulanti alimentari i propri costituenti in quantità superiori a 10 milligrammi di costituenti totali rilasciati per decimetro quadrato di superficie a contatto con gli alimenti e, per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti per neonati e bambini piccoli, il limite è di 60 milligrammi per chilogrammo di simulante alimentare (art. 12). I limiti di migrazione specifica fissano un tetto per le singole sostanze, espresso in milligrammi per chilogrammo di alimento (art. 11, par. 1), e i limiti di migrazione specifica totale lo fissano per i gruppi. I limiti per gli ftalati fissati nel 2023 sono i più noti: 0,6 mg/kg per la somma di DBP, DIBP, BBP e DEHP espressa come equivalenti di DEHP mediante l’equazione DBP per 5 più DIBP per 4 più BBP per 0,1 più DEHP per 1; 1,8 mg/kg per DINP e DIDP insieme; e 60 mg/kg per la somma dei plastificanti elencati (allegato I, tabella 2, restrizioni di gruppo 36, 26 e 32).
Quando la migrazione di una sostanza non è consentita, la conformità è stabilita con un metodo in grado di confermarne l’assenza oltre un limite di rilevamento specificato e, salvo che sia stato fissato un limite specifico, si applica un limite di rilevamento di 0,01 mg/kg (art. 11, par. 4). Gli additivi che sono anche additivi alimentari o aromi autorizzati non devono migrare in quantità tali da avere un effetto tecnico nell’alimento finale e devono rispettare anche le restrizioni sugli additivi alimentari (art. 11, par. 3).
Prove di migrazione, simulanti e condizioni
I valori di migrazione specifica sono espressi in mg/kg utilizzando il rapporto reale superficie/volume nell’uso effettivo o previsto; un rapporto di almeno 6 dm² per kg di alimento può essere utilizzato per contenitori inferiori a 500 ml o superiori a 10 litri, per forme in cui il rapporto non può essere stimato e per lastre e pellicole non ancora a contatto con gli alimenti, ma non per i materiali destinati ad alimenti per neonati e bambini piccoli. Per tappi, guarnizioni e chiusure il valore è espresso utilizzando il contenuto effettivo del contenitore quando l’uso previsto è noto e per oggetto quando non lo è (art. 17).
L’allegato III assegna sei simulanti alimentari: etanolo al 10 % (A), acido acetico al 3 % (B), etanolo al 20 % (C), etanolo al 50 % (D1), olio vegetale con meno dell’1 % di materia insaponificabile (D2) e poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene) (E). A, B e C rappresentano gli alimenti idrofili, D1 e D2 gli alimenti lipofili ed E gli alimenti secchi, e la tabella 2 li assegna per categoria di alimenti. Il materiale destinato a tutti i tipi di alimenti è sottoposto a prova con A, B e D2 (allegato V, capitolo 2, punto 2.1.2).
Per la migrazione specifica, il tempo di contatto è scelto dalla tabella 1 del capitolo 2 dell’allegato V, da cinque minuti fino a dieci giorni, e la temperatura dalla tabella 2, da 5 a 225 gradi Celsius, ciascuna a rappresentare le peggiori condizioni d’uso prevedibili. Il contatto superiore a 30 giorni a temperatura ambiente o inferiore è sottoposto a prova in condizioni accelerate per un massimo di dieci giorni a 60 gradi; gli oggetti destinati solo al riempimento a caldo sono sottoposti a prova per due ore a 70 gradi. Per la migrazione globale, il capitolo 3 fissa otto prove standardizzate, da OM0 a OM7, da 30 minuti a 40 gradi per brevi contatti a freddo a due ore a 175 gradi per applicazioni grasse ad alta temperatura. Per un oggetto monouso la migrazione globale è analizzata una sola volta, al termine del tempo di contatto prescritto; per un oggetto destinato a un uso ripetuto la prova è eseguita tre volte su un unico campione con una porzione fresca di simulante ogni volta, la conformità è giudicata sul terzo risultato e ciascun risultato non deve essere superiore al precedente. I risultati ottenuti negli alimenti prevalgono su quelli ottenuti nel simulante, che prevalgono sui risultati di screening, e i fattori di correzione del punto 3 dell’allegato III e del capitolo 4 dell’allegato V sono applicati prima del confronto con il limite (art. 18).
Plastica riciclata e rilavorata
I materiali e gli oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/1616 devono rispettare anche quest’ultimo (art. 4, lett. f), e tale regolamento applica a sua volta i capi II, III e V del regolamento sulle materie plastiche alla plastica riciclata, con l’unica eccezione che l’articolo 8, paragrafo 1, non si applica ai contaminanti in ingresso e in uscita dei processi di decontaminazione. La rilavorazione è distinta e più recente: l’articolo 10, paragrafo 2, consente alla plastica di contenere ritagli, scarti e analoghi sottoprodotti rilavorati solo se sono un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, sono raccolti e utilizzati ai sensi della sezione C dell’allegato del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione, provengono da materiale conforme al capo II o sottoposto a valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 19, non contengono alcuno strato di barriera funzionale e non contengono sostanze in quantità tali da superare un limite di migrazione o da violare l’articolo 3 del regolamento quadro.
Il bisfenolo A dal 2025
Dal 20 gennaio 2025 il regolamento sulle materie plastiche rinvia al regolamento (UE) 2024/3190 per il bisfenolo A: il BPA e gli altri bisfenoli e derivati dei bisfenoli pericolosi possono essere utilizzati nei materiali plastici a contatto con gli alimenti solo in conformità a tale regolamento (art. 6, par. 6), e le voci FCM n. 151 e FCM n. 154 dell’allegato I sono state soppresse. Il regolamento del 2024 vieta l’uso del BPA e dei suoi sali in adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti per il contatto con gli alimenti e l’immissione sul mercato dei materiali fabbricati con essi, lasciando solo due applicazioni nel suo allegato II, entrambe subordinate alla condizione che la migrazione non sia rilevabile e che l’oggetto sia pulito e risciacquato prima del primo contatto con gli alimenti. I materiali fabbricati secondo le regole precedenti potevano essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026 e, in casi definiti, fino al 20 gennaio 2028, con gli oggetti riutilizzabili che possono restare sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.
Dichiarazione di conformità, documentazione ed etichettatura
In ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio deve essere disponibile una dichiarazione scritta per i materiali e gli oggetti di materia plastica, per i prodotti delle fasi intermedie di fabbricazione e per le sostanze destinate a fabbricarli (art. 15, par. 1). Essa contiene gli undici punti dell’allegato IV, comprese le specifiche di utilizzo — i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di trattamento e di conservazione e il più elevato rapporto tra superficie a contatto con gli alimenti e volume per il quale è stata verificata la conformità — e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della composizione o della produzione cambiano la migrazione o quando compaiono nuovi dati scientifici (art. 15, par. 3). Dietro di essa c’è la documentazione giustificativa: le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, le altre analisi e le motivazioni che dimostrano la conformità, oltre alla documentazione sulla composizione e sul grado di purezza delle sostanze utilizzate, messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta, che possono inoltre prelevare campioni durante i controlli ufficiali (art. 16).
La revisione del 2025 ha aggiunto l’articolo 14 bis. L’operatore che immette sul mercato un oggetto finale riutilizzabile deve fornire agli utilizzatori istruzioni concepite per rallentare il deterioramento, una descrizione delle modifiche osservabili che indicano il deterioramento e un’avvertenza nei casi in cui danni specifici o un uso scorretto prevedibile aumenterebbero la migrazione. Quando le restrizioni dell’allegato I relative a una sostanza riguardano alimenti specifici, il tempo o la temperatura di contatto o condizioni di riscaldamento come l’uso nel forno o nel microonde, l’oggetto deve giungere al consumatore con istruzioni d’uso che menzionino tali restrizioni.
Obblighi per ruolo
Il regolamento si rivolge agli «operatori economici» e non alla triade fabbricante, importatore e distributore del nuovo quadro legislativo, e la ripartizione pratica degli obblighi segue la catena: i fornitori di sostanze e di prodotti intermedi rilasciano dichiarazioni che consentono alla fase successiva di calcolare la conformità; i trasformatori e i fabbricanti di oggetti detengono i dati di migrazione e la documentazione tecnica; gli importatori rispondono del materiale importato esattamente come se l’avessero fabbricato; i distributori trasmettono le dichiarazioni e garantiscono la rintracciabilità; e le imprese alimentari non devono utilizzare materiale non conforme. Il blocco degli obblighi nei dati di questa guida espone gli obblighi di ciascun ruolo con l’articolo che li fonda.
Materiali a contatto con gli alimenti in Danimarca
L’autorità competente è Fødevarestyrelsen. Il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti e sulle sanzioni per le violazioni dei relativi atti dell’UE, in vigore dal 1° luglio 2020, vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti non conformi (§ 6, stk. 1) e il loro uso da parte delle imprese che importano, fabbricano o confezionano alimenti (§ 6, stk. 2); obbliga l’impresa, il fabbricante o l’importatore a ritirare il materiale che non soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare, a informare immediatamente Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori in modo efficace e preciso, richiamandolo dai consumatori se necessario (§ 7); e richiede che ogni materiale a contatto con gli alimenti sia accompagnato da una dichiarazione di conformità conforme al suo allegato 5, che può essere pubblicata sul sito web del fabbricante o dell’importatore purché l’anello successivo della catena ne sia informato (§ 15). Le imprese che importano, fabbricano o vendono all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarsi presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno, e le regole si applicano a prescindere dal fatto che la registrazione sia richiesta.
Merita conoscere un dettaglio: il capitolo del decreto sulle sanzioni riflette ancora il diritto com’era nel 2020. Tale capitolo è composto dal § 17 sulle regole del decreto stesso e dai §§ da 18 a 24, una sezione per ogni atto dell’UE: il regolamento quadro (§ 18), le buone pratiche di fabbricazione (§ 19), il regolamento sui derivati epossidici (§ 20), il regolamento sulla plastica riciclata (§ 21), i materiali attivi e intelligenti (§ 22), il regolamento sulle materie plastiche (§ 23) e il regolamento sul bisfenolo A (§ 24). Due di esse rinviano ad atti che non esistono più: il § 21 punisce le violazioni del regolamento (CE) n. 282/2008, abrogato dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/1616, e il § 24 punisce le violazioni del regolamento (UE) 2018/213, abrogato dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3190 con effetto dal 20 gennaio 2025. Nessuna sezione del decreto rinvia al regolamento (UE) 2024/3190 o al regolamento (UE) 2022/1616, e le tredici voci del § 23 non comprendono l’articolo 3 bis sulla purezza, l’articolo 6, paragrafo 6, sui bisfenoli né l’articolo 14 bis sull’etichettatura, tutti aggiunti al regolamento sulle materie plastiche dopo il 2020. Questa è la situazione ai sensi del decreto in vigore al 17 settembre 2026; un decreto sostitutivo è stato notificato alla Commissione il 17 luglio 2025 (TRIS 2025/0387/DK) e la sua bozza di sezione sanzionatoria copre effettivamente il regolamento (UE) 2024/3190 e il regolamento (UE) 2022/1616, ma non era stato ancora emanato al momento della redazione. Gli obblighi dell’UE si applicano comunque direttamente; a non essersi ancora adeguata è la disposizione danese sulle ammende.
Applicazione e sanzioni
Il regolamento sulle materie plastiche non ha un articolo proprio sulle sanzioni. L’articolo 25 del regolamento quadro richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e l’articolo 24 richiede controlli ufficiali ai sensi delle regole dell’Unione sui controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi. L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento quadro e l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento sulle materie plastiche citano entrambi ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, che il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 e i cui riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2017/625. Le disposizioni più recenti operano direttamente a partire dal regime attuale — la prova di migrazione globale per gli oggetti riutilizzabili del capitolo 3 dell’allegato V e l’articolo 9 del regolamento sul bisfenolo A richiedono metodi analitici conformi all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 — mentre la regola corrispondente per gli oggetti monouso nell’allegato V rinvia ancora all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 e si legge allo stesso modo. Uno Stato membro che abbia motivi dettagliati per concludere che un materiale mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme può sospendere o limitare temporaneamente le disposizioni sul proprio territorio ai sensi della clausola di salvaguardia (regolamento quadro, art. 18).
In Danimarca il § 23 del decreto n. 681 punisce con un’ammenda la violazione degli articoli 4, 5, 6, par. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parr. 1, 3 e 5, 15, 16 e 17 del regolamento (UE) n. 10/2011 — immissione sul mercato, elenco dell’Unione, deroga per sali e miscele, requisiti generali e specifici sulle sostanze, regole di composizione, entrambi i limiti di migrazione, regole sui materiali multistrato, dichiarazione di conformità, documenti giustificativi ed espressione dei risultati delle prove. La pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la salute o ha ottenuto o perseguito un vantaggio economico, e le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili. Disposizioni parallele puniscono le violazioni del regolamento quadro (§ 18), del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione (§ 19) e delle regole nazionali su PFAS in carta e cartone, piombo e cadmio e dichiarazione di conformità (§ 17).
Che cosa sta cambiando
Due orologi corrono. La revisione del 2025 si applica integralmente a tutto ciò che è immesso per la prima volta sul mercato dal 16 settembre 2026; il materiale immesso sul mercato prima di tale data secondo il testo precedente può continuare a essere immesso sul mercato fino a esaurimento delle scorte e, dal 16 dicembre 2025, la dichiarazione di conformità di un prodotto o di una sostanza intermedi non conformi deve dichiararlo e precisare che può essere utilizzata solo per materiale immesso sul mercato prima del 16 settembre 2026 (regolamento (UE) 2025/351, art. 4). L’orologio del bisfenolo A va oltre: 20 luglio 2026 per la maggior parte delle scorte in transizione, 20 gennaio 2028 per gli oggetti monouso che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, per gli oggetti il cui rivestimento a base di BPA si trova solo sulla superficie metallica esterna e per le attrezzature professionali riutilizzabili per la produzione alimentare, e 20 gennaio 2029 come ultimo giorno in cui gli oggetti riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato in base a tali transizioni possono restare sul mercato. L’EFSA dovrebbe pubblicare, prima del 20 gennaio 2027, il risultato scientifico che specifica che cosa deve contenere una domanda di autorizzazione di un bisfenolo pericoloso per un’applicazione specifica (regolamento (UE) 2024/3190, art. 6, par. 4).
L’elenco dell’Unione stesso continua a cambiare: la modifica del 2026 ha aggiunto sei sostanze e la Commissione pubblica l’elenco delle misure specifiche e il testo consolidato nelle proprie pagine sui materiali a contatto con gli alimenti.
Come aiuta Conphora
Conphora monitora il regolamento sulle materie plastiche, i suoi atti modificativi e l’elenco dell’Unione e mette a confronto i prodotti plastici a contatto con gli alimenti con le categorie dell’articolo 2, paragrafo 1, le sostanze autorizzate e le loro restrizioni, i limiti di migrazione globale e specifica e i simulanti e le condizioni di prova richiesti dall’uso previsto. La piattaforma segnala i casi in cui una formulazione si basa su una sostanza che ha perso l’autorizzazione, in cui una dichiarazione di conformità manca di un punto dell’allegato IV o di una specifica di utilizzo, in cui le scorte in transizione per i bisfenoli stanno per scadere e in cui la dichiarazione di un fornitore non copre più le condizioni applicate dai clienti. Tiene in un unico luogo la documentazione e le procedure danesi di registrazione e di ritiro e avvisa quando cambiano l’elenco dell’Unione, un limite di migrazione o il decreto danese.
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Fonti
- Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 14 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 10/2011 come pubblicato nella GU L 12 del 15 gennaio 2011 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32011R0010 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1935/2004, il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, consolidato (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali a contatto con gli alimenti, consolidato (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/3190 sul bisfenolo A e altri bisfenoli pericolosi nei materiali a contatto con gli alimenti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/351, la revisione del 2025 del regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1442, la revisione sugli ftalati e sull’elenco dell’Unione (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1627 che autorizza il DEHCH, FCM n. 1079 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/1245 che ristruttura l’allegato II e la deroga per i sali (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/1416, la revisione del 2016 di definizioni, regole di migrazione e allegati (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/245 che modifica l’allegato I per quanto riguarda diverse sostanze (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1380 che corregge la versione in lingua estone (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)
- Materiali a contatto con gli alimenti, normativa (Commissione europea)
- Materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea)
- Riciclaggio della plastica per il contatto con gli alimenti (Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)
- Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)
- Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)
- Registrering af FKM-virksomheder (Fødevarestyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.